Analisi. 1. La richiesta delle analisi per l'accertamento delle caratteristiche pattuite e richiamate alla clausola «Abbuoni» non implica necessariamente una procedura arbitrale. 2. Le analisi dovranno essere effettuate secondo i metodi ufficiali in vigore alla data del contratto. L'analisi per l'accertamento delle caratteristiche della merce sarà fatta dal Laboratorio Chimico dell'Associazione sugli appositi campioni, su richiesta della Parte interessata che dovrà inoltrarla all'Associazione entro 8 (otto) giorni dalla data del suggellamento in contraddittorio, con la contemporanea comunicazione, a mezzo telegramma o telex, alla Controparte. Il certificato di analisi verrà inviato alla Parte richiedente e da questa rispedito alla Controparte a mezzo raccomandata o telefax entro 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento del certificato stesso. 3. Qualora una delle Parti non fosse soddisfatta dei risultati accertati sul primo campione avrà diritto di richiedere all'Associazione entro 8 (otto) giorni dal ricevimento del certificato della prima analisi, l'analisi sul secondo campione, dandone, negli stessi termini, notizia scritta alla sua Controparte. 4. Nel caso in cui il contratto preveda che la seconda analisi debba essere effettuata da un Laboratorio Chimico diverso da quello dell'Associazione, la stessa Associazione provvederà ad inviare il campione al Laboratorio prescelto ed a trasmettere poi alle Parti i risultati della analisi. Qualora risultasse una differenza fra i risultati delle due analisi, la media dei dati della prima e della seconda analisi, verrà assunta come base per i conteggi degli eventuali abbuoni. 5. Le spese di analisi, per ogni singola determinazione, saranno a carico del Venditore qualora i risultati riscontrati risultassero a favore del Compratore. In tutti gli altri casi, le spese d'analisi saranno a carico del Compratore. 6. Nel caso le differenze qualitative della merce superassero i limiti previsti alla clausola «Abbuoni» con necessità di ricorrere all'arbitrato, la decorrenza dei termini per proporre l'arbitrato per differenze di qualità, inizierà dal giorno successivo a quello della trasmissione dei certificati di analisi alla Controparte. 7. Analoga procedura sarà adottata per l'accertamento e l'eventuale contestazione di caratteristiche pattuite ma non comprese nella clausola «Abbuoni». 8. Nelle vendite effettuate «secondo caratteristiche», le eventuali differenze qualitative della merce rispetto al pattuito, daranno diritto ai bonifici previsti alla clausola «Abbuoni».
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Samples: Contratto Di Vendita
Analisi. 1. La richiesta delle analisi per l'accertamento Nel caso in cui si intenda procedere alla verifica, mediante esame analitico, delle caratteristiche pattuite e richiamate alla clausola «Abbuoni» non implica necessariamente una procedura arbitrale.
2. Le analisi dovranno essere effettuate secondo i metodi ufficiali in vigore alla data del contratto. L'analisi per l'accertamento delle caratteristiche contrattuali dell’olio oggetto della merce sarà fatta dal Laboratorio Chimico dell'Associazione sugli appositi campioniconsegna, su richiesta della si procede come segue: - la Parte interessata che dovrà inoltrarla all'Associazione entro 8 (otto) giorni dalla data del suggellamento in contraddittorio, con la contemporanea comunicazione, richiedente l’analisi spedisce a mezzo telegramma o telexPosta entro due giorni lavorativi oppure presenta a mano entro otto giorni consecutivi, alla Controparte. Il certificato decorrenti dal ricevimento della merce, uno dei campioni prelevati a norma di analisi verrà inviato alla Parte richiedente e quanto previsto al precedente punto a), al Laboratorio d'analisi dell’Associazione Granaria di Bologna (od altro eventualmente convenuto ed espressamente indicato nel contratto) con le istruzioni sulle determinazioni analitiche da questa rispedito effettuare, dandone contestuale comunicazione alla Controparte a mezzo raccomandata di telegramma o telefax entro 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento telex. La stessa Parte richiedente l’analisi deve poi inviare alla Controparte copia del certificato stesso.
3d’analisi entro tre giorni lavorativi dalla sua ricezione. Qualora una delle Parti non fosse soddisfatta dei risultati accertati sul primo campione avrà diritto La Controparte, se ha motivo di richiedere all'Associazione contestarne i risultati, ha la facoltàdi far effettuare la controanalisi inviando a sua volta allo stesso Laboratorio - entro 8 (otto) tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione - uno dei campioni prelevati, con le istruzioni sulle determinazioni analitiche da effettuare dando di ciò contestuale notizia all’altra Parte, a mezzo di telegramma o telex. All'atto della presentazione del certificato della prima analisi, l'analisi sul secondo campione, dandone, negli stessi termini, notizia scritta alla sua Controparte.
4. Nel caso in cui il contratto preveda che la seconda analisi debba essere effettuata da un Laboratorio Chimico diverso da quello dell'Associazione, la stessa Associazione provvederà ad inviare il campione al Laboratorio prescelto ed per la "controanalisi", deve essere dichiarato che si tratta di "controanalisi" e deve essere indicato il nominativo della controparte. Tale nominativo dovràessere riportato anche sul certificato di analisi da inviarsi, a trasmettere poi cura del Laboratorio stesso, alle Parti i risultati parti interessate. L'esito della analisicontroanalisi deve essere comunicato alla Controparte entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento del relativo certificato. Qualora risultasse una differenza fra i risultati delle due analisiIn conseguenza del ricorso alla controanalisi, saràconsiderata finale e definitiva la media dei dati della prima e della seconda analisi, verrà assunta come base per i conteggi degli eventuali abbuoni.
5delle risultanze. Le spese di analisid’analisi e controanalisi, sono a carico della Parte soccombente, per ogni singola determinazione, saranno a carico del Venditore qualora i risultati riscontrati risultassero a favore del Compratore. In tutti gli altri casi, le spese d'analisi saranno a carico del Compratorenon conformi alle caratteristiche contrattuali.
6. Nel caso le differenze qualitative della merce superassero i limiti previsti alla clausola «Abbuoni» con necessità di ricorrere all'arbitrato, la decorrenza dei termini per proporre l'arbitrato per differenze di qualità, inizierà dal giorno successivo a quello della trasmissione dei certificati di analisi alla Controparte.
7. Analoga procedura sarà adottata per l'accertamento e l'eventuale contestazione di caratteristiche pattuite ma non comprese nella clausola «Abbuoni».
8. Nelle vendite effettuate «secondo caratteristiche», le eventuali differenze qualitative della merce rispetto al pattuito, daranno diritto ai bonifici previsti alla clausola «Abbuoni».
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Samples: Contratto Di Vendita
Analisi. 1. La richiesta delle analisi per l'accertamento Nel caso in cui si intenda procedere alla verifica, mediante esame analitico, delle caratteristiche pattuite e richiamate alla clausola «Abbuoni» non implica necessariamente una procedura arbitrale.
2. Le analisi dovranno essere effettuate secondo i metodi ufficiali in vigore alla data del contratto. L'analisi per l'accertamento delle caratteristiche contrattuali dell’olio oggetto della merce sarà fatta dal Laboratorio Chimico dell'Associazione sugli appositi campioniconsegna, su richiesta della si procede come segue: - la Parte interessata che dovrà inoltrarla all'Associazione entro 8 (otto) giorni dalla data del suggellamento in contraddittorio, con la contemporanea comunicazione, richiedente l’analisi spedisce a mezzo telegramma o telexPosta entro due giorni lavorativi oppure presenta a mano entro otto giorni consecutivi, alla Controparte. Il certificato decorrenti dal ricevimento della merce, uno dei campioni prelevati a norma di analisi verrà inviato alla Parte richiedente e quanto previsto al precedente punto a), al Laboratorio d'analisi dell’Associazione Granaria di Bologna (od altro eventualmente convenuto ed espressamente indicato nel contratto) con le istruzioni sulle determinazioni analitiche da questa rispedito effettuare, dandone contestuale comunicazione alla Controparte a mezzo raccomandata di telegramma o telefax entro 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento telex. La stessa Parte richiedente l’analisi deve poi inviare alla Controparte copia del certificato stesso.
3d’analisi entro tre giorni lavorativi dalla sua ricezione. Qualora una delle Parti non fosse soddisfatta dei risultati accertati sul primo campione avrà diritto La Controparte, se ha motivo di richiedere all'Associazione contestarne i risultati, ha la facoltà di far effettuare la controanalisi inviando a sua volta allo stesso Laboratorio - entro 8 (otto) tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione - uno dei campioni prelevati, con le istruzioni sulle determinazioni analitiche da effettuare dando di ciò contestuale notizia all’altra Parte, a mezzo di telegramma o telex. All'atto della presentazione del certificato della prima analisi, l'analisi sul secondo campione, dandone, negli stessi termini, notizia scritta alla sua Controparte.
4. Nel caso in cui il contratto preveda che la seconda analisi debba essere effettuata da un Laboratorio Chimico diverso da quello dell'Associazione, la stessa Associazione provvederà ad inviare il campione al Laboratorio prescelto ed per la "controanalisi", deve essere dichiarato che si tratta di "controanalisi" e deve essere indicato il nominativo della controparte. Tale nominativo dovrà essere riportato anche sul certificato di analisi da inviarsi, a trasmettere poi cura del Laboratorio stesso, alle Parti i risultati parti interessate. L'esito della analisicontroanalisi deve essere comunicato alla Controparte entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento del relativo certificato. Qualora risultasse una differenza fra i risultati delle due analisiIn conseguenza del ricorso alla controanalisi, sarà considerata finale e definitiva la media dei dati della prima e della seconda analisi, verrà assunta come base per i conteggi degli eventuali abbuoni.
5delle risultanze. Le spese di analisid’analisi e controanalisi, sono a carico della Parte soccombente, per ogni singola determinazione, saranno a carico del Venditore qualora i risultati riscontrati risultassero a favore del Compratore. In tutti gli altri casi, le spese d'analisi saranno a carico del Compratorenon conformi alle caratteristiche contrattuali.
6. Nel caso le differenze qualitative della merce superassero i limiti previsti alla clausola «Abbuoni» con necessità di ricorrere all'arbitrato, la decorrenza dei termini per proporre l'arbitrato per differenze di qualità, inizierà dal giorno successivo a quello della trasmissione dei certificati di analisi alla Controparte.
7. Analoga procedura sarà adottata per l'accertamento e l'eventuale contestazione di caratteristiche pattuite ma non comprese nella clausola «Abbuoni».
8. Nelle vendite effettuate «secondo caratteristiche», le eventuali differenze qualitative della merce rispetto al pattuito, daranno diritto ai bonifici previsti alla clausola «Abbuoni».
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Samples: Sales Contract
Analisi. 1In caso di reclamo, il campione od i campioni dovranno essere presentati per l'analisi, se non diversamente specificato, al Laboratorio dell'Associazione indicata in contratto quale sede arbitrale - sotto pena di decadenza : - entro 5 (cinque) giorni se depositati, o 3 (tre) giorni se spediti a mezzo Posta, decorrenti dal giorno successivo al prelevamento. La richiesta - limitatamente ai prodotti "da essiccare", i campioni devono essere depositati entro 3 (tre) giorni decorrenti dal giorno successivo al prelevamento e non è prevista la spedizione a mezzo Posta. In caso di coacervo, i predetti termini di tempo decorrono dal giorno successivo all'ultimo prelevamento. I risultati delle analisi sono validi e vincolanti per l'accertamento delle caratteristiche pattuite e richiamate alla clausola «Abbuoni» non implica necessariamente i contraenti ed una procedura arbitrale.
2. Le analisi dovranno copia del certificato d'analisi dovrà essere effettuate secondo i metodi ufficiali in vigore alla data del contratto. L'analisi per l'accertamento delle caratteristiche della merce sarà fatta dal Laboratorio Chimico dell'Associazione sugli appositi campioni, su richiesta della Parte interessata che dovrà inoltrarla all'Associazione spedita entro 8 (otto) giorni dalla data del suggellamento in contraddittorio, con la contemporanea comunicazionedal ricevimento, a mezzo telegramma o telexpena di decadenza, alla Controparte. Il certificato di analisi verrà inviato alla Parte richiedente e da questa rispedito alla Controparte controparte a mezzo raccomandata o telefax entro 8 (otto) giorni dalla data del raccomandata. Qualora il venditore intenda avvalersi della "controanalisi", deve presentare - sotto pena di decadenza - allo stesso Laboratorio d'analisi, nei termini suindicati decorrenti dal giorno successivo al ricevimento del reclamo, il campione od i campioni validi in suo possesso, dando di ciò contestuale notizia alla controparte. La parte che ha richiesto la controanalisi, deve trasmettere il certificato stesso.
3. Qualora una delle Parti non fosse soddisfatta dei risultati accertati sul primo campione avrà diritto di richiedere all'Associazione d'analisi alla controparte entro 8 (otto) giorni dal ricevimento a mezzo raccomandata. In difetto, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di controanalisi, la controparte ha la facoltà di richiedere al Laboratorio - che è obbligato a rilasciarlo - copia del certificato della prima analisi, l'analisi sul secondo campione, dandone, negli stessi termini, notizia scritta stesso. In conseguenza del ricorso alla sua Controparte.
4. Nel caso in cui il contratto preveda che la seconda analisi debba essere effettuata da un Laboratorio Chimico diverso da quello dell'Associazione, la stessa Associazione provvederà ad inviare il campione al Laboratorio prescelto ed a trasmettere poi alle Parti i risultati della analisi. Qualora risultasse una differenza fra i risultati delle due analisi, la media dei dati della prima e della seconda analisi, verrà assunta come base per i conteggi degli eventuali abbuoni.
5sarà considerata finale e definitiva la media delle risultanze. Le spese di analisid'analisi e controanalisi, per ogni singola determinazionele quote relative ai dati deficitari, saranno sono a carico del Venditore qualora i risultati riscontrati risultassero a favore del Compratore. In tutti gli altri casi, le spese d'analisi saranno a carico del Compratoredella parte soccombente.
6. Nel caso le differenze qualitative della merce superassero i limiti previsti alla clausola «Abbuoni» con necessità di ricorrere all'arbitrato, la decorrenza dei termini per proporre l'arbitrato per differenze di qualità, inizierà dal giorno successivo a quello della trasmissione dei certificati di analisi alla Controparte.
7. Analoga procedura sarà adottata per l'accertamento e l'eventuale contestazione di caratteristiche pattuite ma non comprese nella clausola «Abbuoni».
8. Nelle vendite effettuate «secondo caratteristiche», le eventuali differenze qualitative della merce rispetto al pattuito, daranno diritto ai bonifici previsti alla clausola «Abbuoni».
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Samples: Condizioni Generali Unificate