Common use of ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO Clause in Contracts

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, raggiunge l’ importo netto non inferiore a Euro 30.000,00, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

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ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., comma 18, sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, prezzo pari al 20% (venti 20 per cento) dell’importo del contratto, cento da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed corrispondere all’appaltatore entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 15.000,00. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 3- Le rate , in caso di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, raggiunge l’ importo netto non inferiore a Euro 30.000,00, secondo quanto inadempienza contributiva risultante dal Registro documento unico di contabilità regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e dallo Stato cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di avanzamento pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo la cassa edile. Sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

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ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., comma 18, sul valore del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% (venti 20 per cento) dell’importo del contratto, cento da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed corrispondere all’appaltatore entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavoridella prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantiprestazione l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate . L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo Euro 120.000,00 Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori eseguitisarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, raggiunge l’ importo netto ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non inferiore può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a Euro 30.000,00sette giorni dall’adozione degli stessi. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, secondo quanto anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal Registro documento unico di contabilità regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e dallo Stato cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di avanzamento pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

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ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., comma 18, sul valore del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% (venti 20 per cento) dell’importo del contratto, cento da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed corrispondere all’appaltatore entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene L’anticipazione sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantilavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate . L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo Euro 200.000,00. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori eseguitisarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, raggiunge l’ importo netto ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non inferiore a Euro 30.000,00può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, secondo quanto salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal Registro documento unico di contabilità regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e dallo Stato cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di avanzamento pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

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ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., comma 18, sul valore del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed corrispondere all’appaltatore entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione lavori, qualora richiesto dallo stesso. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene L’anticipazione sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantilavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate . L'Appaltatore avrà diritto al pagamento dell’appalto alla fine dei lavori, dopo il certificato di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo regolare esecuzione. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori eseguitisarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, raggiunge l’ importo netto ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non inferiore può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento. L’accettazione del materiale in cantiere sarà vincolata dalla completa assenza di qualsivoglia danno sui profili a Euro 30.000,00vista. La sostituzione dei pezzi compromessi dovrà avvenire esclusivamente con nuova fornitura; infatti nessun manufatto potrà essere allontanato dal cantiere se non successivamente all’installazione del pezzo integro e perfetto di nuova fornitura. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, secondo quanto anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'unica rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal Registro documento unico di contabilità regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e dallo Stato cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di avanzamento pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

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Samples: Appalto

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., comma 18, sul valore del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% (venti 20 per cento) dell’importo del contratto, cento da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed corrispondere all’appaltatore entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavoridella prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantiprestazione l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, raggiunge l’ importo netto non inferiore a Euro 30.000,00. All’appaltatore verranno corrisposti, secondo quanto risultante dal Registro capitolato speciale di contabilità appalto e dallo Stato secondo quanto previsto dagli artt. 32, 33 e 34, delle condizioni di affidamento allegate all’Atto di Adesione all’Accordo Quadro rep. 162 del 03/08/2016, pagamenti in acconto come di seguito riportato: • 1° S.A.L. al raggiungimento del 20 % dell’importo contrattuale; • 2° S.A.L. al raggiungimento del 40 % dell’importo contrattuale; • 3° S.A.L. al raggiungimento del 60 % dell’importo contrattuale; • 4° S.A.L. al raggiungimento del 80 % dell’importo contrattuale; • 5° e ultimo S.A.L. al raggiungimento del 100 % dell’importo contrattuale. Quando i lavori eseguiti raggiungono un importo pari al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante può discrezionalmente emettere uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto. La somma dell’importo di tale stato di avanzamento con gli importi di tutti gli stati di avanzamento precedenti non può essere superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può più essere emesso alcun stato di avanzamento, quindi, quando è stato superato il 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’importo residuo dei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme , che viene definito come rata di saldo e delle prescrizioni che equivale al 5% dell’importo contrattuale, nel caso di applicazione dello stato d’avanzamento inferiore a quanto previsto ordinariamente, o equivale al 20% in caso di non applicazione della norma derogativa, è contabilizzato nel conto finale dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo lavori. Il conto finale dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento oggetto dell’appalto dovrà essere compilato dal Direttore dei Lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro 30 giorni dalla data del certificato di cui all'articolo 30, comma 5-bis ultimazione dei lavori e/o collaudo e sarà trasmesso al Responsabile del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede procedimento che dovrà invitare l’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di conto finale30 giorni.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 188, del Codice dei contratticitato decreto, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavoridella prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantiprestazione l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate di acconto sono dovute . L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l’importo qual volta l'importo dei lavori eseguiti, raggiunge l’ contabilizzati raggiungono un importo netto non inferiore a Euro 30.000,00, secondo quanto risultante al 50% (cinquanta per cento) dell'importo contratturale come risultatnte dal Registro registro di contabilità e dallo dello Stato di avanzamento lavori. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme , in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e delle prescrizioni dei contratti collettivicottimi, delle leggi impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e dei regolamenti sulla tutelaassicurativi, protezionecompresa, assicurazionenei lavori, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., comma 18, sul valore del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% (venti 20 per cento) dell’importo del contratto, cento da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed corrispondere all’appaltatore entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavoridella prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantiprestazione l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate . L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo €.70.000,00. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori eseguitisarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, raggiunge l’ importo netto ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non inferiore può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a Euro 30.000,00sette giorni dall’adozione degli stessi. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, secondo quanto anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal Registro documento unico di contabilità regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e dallo Stato cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di avanzamento pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

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Samples: Construction Contract

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’art. 125 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, sul valore del contratto d’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 35, 17 comma 189, del Codice dei contratticitato decreto, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato ap- plicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavoridella prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo le- gislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano discipli- nano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantiprestazione l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazionedall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi inte- ressi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate . L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo Euro 100.000 (centomila euro). Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori eseguitisarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella docu- mentazione di gara e nel contratto di appalto, raggiunge l’ importo netto ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell’art. 125 comma 2 del d.lgs. 36/2023 il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avan- zamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e comunque entro un termine non superiore a 60 giorni e purché ciò sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. L’esecutore comunica alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Il Direttore dei Lavori, accertata la conformità della merce o del servizio al contratto d’appalto e verificato, quindi, il raggiungimento delle condizioni contrattuali adotta lo stato di avanzamento, contestualmente al ricevimento della comunicazione fatta dall’esecutore. Laddove si dovesse verificare una difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazione della comuni- cazione ovvero all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento al RUP, il quale previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, emette il certificato di pagamento contestualmente allo stato di avanzamento e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione. Il RUP invia il certi- ficato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento. L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e l’emissione della stessa non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità. La Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l’ammontare, verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.m. 143/2021, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, deve essere richiesta dal committente o dall’impresa affidataria, in occasione della pre- sentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. A tal fine l’impresa affidataria avrà l’obbligo di attestare la congruità dell’incidenza della manodopera mediante la presentazione del DURC di congruità riferito all’opera complessiva (art. 4, comma 3, d.m. 143/2021). L’attestazione di congruità sarà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dell’impresa affidataria. Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruità nei dati (art. 5, d.m. 143/2021), lo comunicherà all’im- presa affidataria, la quale avrà 15 giorni di tempo, dalla ricezione dell’avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruità ed ottenere il rilascio del DURC di congruità. Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile comunicherà, l’esito ne- gativo della verifica di congruità ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l’indicazione dell’importo a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa terri- torialmente competente procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l’at- testazione di congruità previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento. L’impresa affidataria che risulti non congrua può, altresì, dimostrare il raggiungimento della percen- tuale di incidenza della manodopera mediante l’esibizione di documentazione provante costi non re- gistrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a Euro 30.000,00quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 set- tembre 2020. L’esito negativo della verifica di congruità inciderà, secondo quanto in ogni caso, sulle successive verifiche di rego- larità contributiva finalizzate al rilascio, per l’impresa affidataria, del DURC ordinario. Ai sensi dell’art. 10 comma 6 del d.lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Registro docu- mento unico di contabilità regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappal- tatore o dei soggetti titolari di subappalti e dallo Stato cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di avanzamento pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il suc- cessivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l’approva- zione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del pro- cedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fon- datezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35, dell'art. 35 comma 18, del Codice dei contratti, D.Lgs. 50/201697 è dovuta all’appaltatore una sommaalcuna anticipazione. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, a titolo in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di anticipazioneEuro 40.000,00. Per esercitare il suddetto diritto l’Appaltatore dovrà produrre periodicamente, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo durante il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantila documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici anche mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Il beneficiario decade dall'anticipazionecertificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, con obbligo qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compresi negli stati di restituzione, se l'esecuzione avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura non procedesuperiore alla metà del loro valore secondo quanto disposto dall'art. 28 del D.M. 145/2000 Quando il certificato di pagamento, non venga emesso, per ritardi a lui imputabilicolpa della Stazione Appaltante, secondo i tempi contrattualinei termini prescritti, si applicherà, in favore dell'Appaltatore, il quale stabilisce che trascorsi tali termini oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato od il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi dell'art. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza 1460 del c.c., ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e decorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di erogazione della anticipazionepromuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 3- Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, raggiunge l’ importo netto non inferiore a Euro 30.000,00, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

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ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., comma 18, sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, prezzo pari al 20% (venti 20 per cento) dell’importo del contratto, cento da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed corrispondere all’appaltatore entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene verrà gradualmente ed e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga: -per la Fase 1: la cifra dell’importo relativo alla fase 1; -per la Fase 2: la cifra di € 250.000,00 fino al saldo finale; -per la Fase 3: la cifra dell’importo relativo alla fase 3; La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo per ognuna delle tre fasi, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo da parte del D.L. della rispettiva fase. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 3- Le rate , in caso di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, raggiunge l’ importo netto non inferiore a Euro 30.000,00, secondo quanto inadempienza contributiva risultante dal Registro documento unico di contabilità regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e dallo Stato cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di avanzamento pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo la cassa edile. Sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

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ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., comma 18, sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, prezzo pari al 20% (venti 20 per cento) dell’importo del contratto, cento da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed corrispondere all’appaltatore entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 100’000 La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 3- Le rate , in caso di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, raggiunge l’ importo netto non inferiore a Euro 30.000,00, secondo quanto inadempienza contributiva risultante dal Registro documento unico di contabilità regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e dallo Stato cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di avanzamento pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo la cassa edile. Sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

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ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., comma 18, sul valore del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) dell’importo cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del contrattocitato decreto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavoridella prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantiprestazione l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate . L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra pari al 20% dell'importo contrattuale. Lo stato di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo avanzamento (SAL) dei lavori eseguitisarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, raggiunge l’ importo netto non inferiore ai fini del pagamento di una rata di acconto; a Euro 30.000,00tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, secondo quanto risultante dal Registro gli acconti già corrisposti e di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettiviconseguenza, delle leggi e dei regolamenti l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs 50/2016Codice, da liquidarsiil termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, nulla ostandosalvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in sede di conto finaletutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

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ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., comma 18, sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, prezzo pari al 20% (venti 20 per cento) dell’importo del contratto, cento da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed corrispondere all’appaltatore entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 40.000 (quarantamila/00). La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 3- Le rate , in caso di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, raggiunge l’ importo netto non inferiore a Euro 30.000,00, secondo quanto inadempienza contributiva risultante dal Registro documento unico di contabilità regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e dallo Stato cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di avanzamento pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo la cassa edile. Sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

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ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 30 (trenta) per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 188, del Codice dei contratticitato decreto, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavoridella prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantiprestazione l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate . L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo Euro 40'000,00 (quarantamila/00). Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori eseguitisarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, raggiunge l’ importo netto ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non inferiore può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a Euro 30.000,00sette giorni dall’adozione degli stessi. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, secondo quanto anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal Registro documento unico di contabilità regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e dallo Stato cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di avanzamento pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

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ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., comma 18, sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, prezzo pari al 20% (venti 20 per cento) dell’importo del contratto, cento da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed corrispondere all’appaltatore entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 650.000,00. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 3- Le rate , in caso di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, raggiunge l’ importo netto non inferiore a Euro 30.000,00, secondo quanto inadempienza contributiva risultante dal Registro documento unico di contabilità regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e dallo Stato cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di avanzamento pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo la cassa edile. Sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

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ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Non è dovuta nessuna anticipazione. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 70.000,00. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 113-bis del Codice, comma 18il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo mandato di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed pagamento che deve avvenire entro 15 (quindici) 30 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione rilascio del certificato di pagamento. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai Ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 1° settembre 1993d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., n. 385in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essereassicurativi, altresìcompresa, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei nei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantila cassa edile. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate di acconto sono dovute In ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, raggiunge l’ importo netto non inferiore a Euro 30.000,00, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo caso sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

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Samples: Construction Contract

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 26 ter del Decreto Legge 21 giugno 2013, comma 18n. 69, del convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013, è prevista una anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal Codice dei contrattiContratti (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i). Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data del 1 marzo 2015 e fino al 31 dicembre 2015, l'anticipazione di cui al primo periodo è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari elevata al 20% dell'importo contrattuale. I termini di erogazione e compensazione dell'anticipazione sono stabiliti dagli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione andrà compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione sarà effettuata nel primo mese dell'anno successivo e compensata nel corso del medesimo anno contabile. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 100.000,00. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (venti DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e così liquidato. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori e verificati dal Responsabile del Procedimento, non verranno compresi in pagamenti anticipati agli stati di avanzamento dei lavori. Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, da erogare dopo spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sottoscrizione sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 176 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la Stazione Appaltante verificherà, prima di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso effettuare qualsiasi pagamento a favore dell’Appaltatore, compresa l'emissione di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, raggiunge l’ importo netto non inferiore a Euro 30.000,00, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali di quest’ultimo verso i propri affidatari (subappaltatori): ove risulti l'inadempienza dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante applicherà una detrazione sui successivi pagamenti e procederà al pagamento diretto al subappaltatore, nonché applicherà eventuali diverse sanzioni previste nel contratto. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

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Samples: Appalto

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., comma 18, sul valore del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% (venti 20 per cento) dell’importo del contratto, cento da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed corrispondere all’appaltatore entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso L’anticipazione sarà recuperata mediante trattenuta sull’importo del certificato di pagamento finale, all’ultimazione dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantilavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo . L'Appaltatore avrà diritto al saldo finale al completamento dei lavori. Il saldo finale dei lavori eseguitisarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto. Il Rup, raggiunge l’ importo netto non inferiore a Euro 30.000,00previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, secondo quanto invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal Registro documento unico di contabilità regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e dallo Stato cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di avanzamento pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

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Samples: Contract

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 26 ter del Decreto Legge 21 giugno 2013, comma 18n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013, è prevista una anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal Codice dei Contratti (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i). I termini di erogazione e compensazione dell'anticipazione sono stabiliti dagli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del Codice D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione andrà compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione sarà effettuata nel primo mese dell'anno successivo e compensata nel corso del medesimo anno contabile. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei contrattilavori. I materiali approvvigionati nel cantiere, è dovuta all’appaltatore una sommasempreché siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori e verificati dal Responsabile del Procedimento, a non verranno compresi in pagamenti anticipati agli stati di avanzamento dei lavori. Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di anticipazionespesa, pari al 20% (venti per cento) dell’importo raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del contrattocodice civile, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 176 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la Stazione Appaltante verificherà, prima di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso effettuare qualsiasi pagamento a favore dell’Appaltatore, compresa l'emissione di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, raggiunge l’ importo netto non inferiore a Euro 30.000,00, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali di quest’ultimo verso i propri affidatari (subappaltatori): ove risulti l'inadempienza dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante applicherà una detrazione sui successivi pagamenti e procederà al pagamento diretto al subappaltatore, nonché applicherà eventuali diverse sanzioni previste nel contratto. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

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Samples: Construction Contract

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al venti per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 188, del Codice dei contratticitato decreto, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavoridella prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantiprestazione l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate . L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo Euro 80.000,00 Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori eseguitisarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, raggiunge l’ importo netto ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non inferiore può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a Euro 30.000,00sette giorni dall’adozione degli stessi. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, secondo quanto anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal Registro documento unico di contabilità regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e dallo Stato cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di avanzamento pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., comma 18, sul valore del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% (venti 20 per cento) dell’importo del contratto, cento da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed corrispondere all’appaltatore entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavoridella prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 20.000,00. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantisalvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. Il beneficiario decade dall'anticipazioneRup, con obbligo previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di restituzione, se l'esecuzione pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non procedesuperiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, per ritardi a lui imputabiliqualunque sia l'ammontare, secondo i tempi contrattualiverrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di erogazione della anticipazione. 3- Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, raggiunge l’ importo netto non inferiore a Euro 30.000,00, secondo quanto inadempienza contributiva risultante dal Registro documento unico di contabilità regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e dallo Stato cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di avanzamento pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

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Samples: Appalto

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., comma 18, sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, prezzo pari al 20% (venti 20 per cento) dell’importo del contratto, cento da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed corrispondere all’appaltatore entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 200.000,00, come sommatoria di lavori e oneri della sicurezza. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 3- Le rate , in caso di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, raggiunge l’ importo netto non inferiore a Euro 30.000,00, secondo quanto inadempienza contributiva risultante dal Registro documento unico di contabilità regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e dallo Stato cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di avanzamento pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo la cassa edile. Sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., comma 18, sul valore dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, prezzo pari al 20% (venti 20 per cento) dell’importo del contratto, cento da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed corrispondere all’appaltatore entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene L’anticipazione sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantilavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate . L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 80.000,00, il committente si riserva su richiesta di emettere pagamenti in acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo anche di importi inferiori. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori eseguitisarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, raggiunge l’ importo netto non inferiore ai fini del pagamento di una rata di acconto; a Euro 30.000,00tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, secondo quanto gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il Direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al Rup, che emetterà il certificato di pagamento entro il termine di sette giorni dal rilascio del SAL; il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal Registro documento unico di contabilità regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e dallo Stato cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di avanzamento pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo la cassa edile. Sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., comma 18, sul valore del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti 20 per cento) dell’importo del contratto, cento da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed corrispondere all'appaltatore entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene L'anticipazione sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori, in rapporto al progressivo recupero lavori l'importo dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantidovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate . L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo Euro 100.000,00 (centomila/00). Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori eseguitisarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, raggiunge l’ importo netto ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non inferiore a Euro 30.000,00può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il Rup, secondo quanto previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal Registro documento unico di contabilità regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e dallo Stato cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di avanzamento pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

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Samples: Construction Contract

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- 1. Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 del, comma 18, 18 del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, D.lgs. n. 50/2016 sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti 20 per cento) dell’importo del contratto, cento da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed corrispondere all'appaltatore entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate 2. I pagamenti avvengono per stati di acconto sono dovute avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta l’importo dei volta che i lavori eseguiti, raggiunge l’ aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 3, raggiungano un importo netto non inferiore a Euro 30.000,00, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità ad € 200.000,00 (euro duecentomila) e dallo Stato di avanzamento lavoricomunque fino al raggiungimento della somma da contratto. 4- 3. A garanzia dell'osservanza dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, 0,5% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; inoltre, il Direttore dei Lavori procede alla verifica dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva ai sensi del D.P.C.M. n. 55/1991, art. 9 comma 3 attraverso il D.U.R.C. di cui alla L. 266/2002 che l’Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei lavori all’avvenuto raggiungimento dell’importo di cui al comma 2. 4. Entro i 15 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 2, il Direttore dei lavori redige la relativa contabilità e la trasmette al responsabile del procedimento che emette, entro 15 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data. 5. La Stazione appaltante provvede alle verifiche di competenza inerenti la regolarità contributiva dell’Appaltatore (DURC) ed al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. 7. I pagamenti di somme superiori a € 10.000,00 avverranno alle condizioni e con le modalità previste dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008. 8. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., comma 18, sul valore dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, prezzo pari al 20% (venti 20 per cento) dell’importo del contratto, cento da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed corrispondere all’appaltatore entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene L’anticipazione sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantilavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate . L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo Euro 50.000,00. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori eseguitisarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, raggiunge l’ importo netto non inferiore ai fini del pagamento di una rata di acconto; a Euro 30.000,00tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, secondo quanto gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il Direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al Rup, che emetterà il certificato di pagamento entro il termine di sette giorni dal rilascio del SAL; il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal Registro documento unico di contabilità regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e dallo Stato cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di avanzamento pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo la cassa edile. Sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

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Samples: Contract and Special Specifications for Public Works

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., comma 18, sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, prezzo pari al 20% (venti 20 per cento) dell’importo del contratto, cento da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed corrispondere all’appaltatore entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 80.000,00 La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 3- Le rate , in caso di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, raggiunge l’ importo netto non inferiore a Euro 30.000,00, secondo quanto inadempienza contributiva risultante dal Registro documento unico di contabilità regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e dallo Stato cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di avanzamento pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo la cassa edile. Sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

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Samples: Contract

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 351. L’Amministrazione comunale non prevede, comma 18per il presente Appalto, il rilascio di alcuna anticipazione in deroga a quanto contenuto nell’art. 26-3 del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo Decreto del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUPFare. 2- L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione 2. I pagamenti avvengono per stati di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa avanzamento, mediante emissione di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso certificato di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e pagamento ogni volta che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, raggiunge l’ aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito agli articoli 26, 27 e 28, raggiungano un importo netto non inferiore a sessantamila/00 euro (Euro 30.000,0060.000,00), secondo quanto risultante dal Registro al netto della ritenuta di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavoricui al comma 3. 4- 3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 4. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento. 5. La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato e su presentazione di regolare fattura ed entro i successivi 90 giorni dal ricevimento della fattura medesima, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'Articolo 185 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., comma 18, sul valore del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% (venti 20 per cento) dell’importo del contratto, cento da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed corrispondere all’appaltatore entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavoridella prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantiprestazione l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate . L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo Euro 40.000,00 (quarantamila/00). Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori eseguitisarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, raggiunge l’ importo netto ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non inferiore può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a Euro 30.000,00sette giorni dall’adozione degli stessi. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, secondo quanto anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal Registro documento unico di contabilità regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e dallo Stato cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di avanzamento pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

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Samples: Determination

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 5, comma 181, del Codice dei contrattiD.Lgs. 79/97 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge 140/97, non è dovuta all’appaltatore una sommaalcuna anticipazione. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento bonifico bancario. Se non diversamente specificato nella lettera di invito, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso i pagamenti in acconto verranno effettuati con l'avanzamento dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da relazione: - per i lavori a misura, alla quota parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione forniture e dei lavori non procedeeffettuati rispetto all'importo di aggiudicazione e all’esecuzione di economie; - per i lavori a corpo, alla quota percentuale eseguita per ritardi ciascuna delle categorie di lavorazione in cui è stato suddiviso l’appalto e alla realizzazione di economie. La contabilizzazione sarà effettuata con le modalità previste dal Regolamento di attuazione e dal Capitolato Generale. L'Appaltatore avrà diritto a lui imputabilipagamenti in acconto, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate di acconto sono dovute in corso d'opera, ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguitiqual volta il suo credito, raggiunge l’ importo al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, risulti non inferiore a Euro 30.000,00duecentomila,00# (duecentomila/00). Sull'importo dei singoli stati di avanzamento verrà applicata la ritenuta di garanzia dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) a norma dell'art. 7 del Capitolato Generale per gli Appalti. Sull’importo dei singoli stati di avanzamento verranno, inoltre, dedotti gli importi relativi: - all’applicazione delle penali previste dal presente capitolato speciale durante l’esecuzione dei lavori; - alle somme pari al 40% del dovuto qualora l’Appaltatore, ditta associata o subappaltatrice risulti non rispettare le norme citate all’art.7 comma 1 del Capitolato generale. Qualora a carico della ditta contraente risulti, successivamente all’aggiudicazione, una situazione di mancata regolarità contributiva nei confronti degli Enti Previdenziali (incluse le casse edili ove previste) il pagamento delle rate di acconto, anche su compensi revisionali, nonché della rata di saldo e l’eventuale svincolo anticipato delle ritenute di garanzia sono subordinate alla regolarizzazione del debito riscontrato. In caso di mancata regolarizzazione l’INPS si riserva il diritto di trattenere sulle somme dovute alla ditta aggiudicataria gli importi corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori definitivamente accertati. I pagamenti saranno, altresì, subordinati alle verifiche previste dalla legislazione e dalle norme attuative vigenti in materia di disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in vigore al momento dell’indizione dell’appalto e che dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione dello stesso. Qualora a carico della ditta appaltatrice risultino inadempienze, si procederà secondo i dettami di legge. Le riserve di pagamento saranno applicate anche qualora le irregolarità di cui sopra risultino a carico dei subappaltatori/ lavoratori autonomi esecutori dell’appalto per conto della ditta contraente, per i quali la stessa resta unica responsabile nei confronti dell’Amministrazione appaltante. Gli oneri per la sicurezza saranno riconosciuti con le seguenti modalità: - nella misura del 20% ad avvenuta consegna dei lavori; - nella misura del 30% ad avvenuta esecuzione del 50% dell’importo netto contrattuale; - nella misura del 30% ad avvenuta esecuzione dell’80% dell’importo netto contrattuale; - la rata di saldo con lo stato finale dei lavori. I termini di pagamento degli acconti sono quelli fissati dal Capitolato generale e dal Regolamento di attuazione. I pagamenti saranno effettuati su presentazione di fattura in originale e due copie intestate all’INPS- Direzione Regionale per la Liguria - Coordinamento Attività Tecnico Edilizia- xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0- 00000 XXXXXX (X. IVA n. 02121151001). Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, saranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del loro valore secondo quanto disposto dall'art. 28 del D.M. 145/2000. La rata di saldo corrispondente all'importo delle somme trattenute per garanzia e risultante dal Registro dall’effettiva liquidazione, sarà corrisposta a norma dell'art. 29 del Capitolato Generale per gli Appalti. A norma degli artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) dovuta per l'appalto in oggetto sarà corrisposta dall'Appaltatore, con diritto di contabilità e dallo Stato rivalsa nei confronti dell'Istituto. Quando il certificato di avanzamento lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivipagamento, delle leggi e dei regolamenti sulla tutelanon venga emesso, protezioneper colpa della Stazione Appaltante, assicurazionenei termini prescritti, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostandosi applicherà, in sede favore dell'Appaltatore, il disposto dell’art. 133 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il quale stabilisce che trascorsi tali termini oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di conto finaleacconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato od il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del c.c., ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e decorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., comma 18, sul valore del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% (venti 20 per cento) dell’importo del contratto, cento da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed corrispondere all’appaltatore entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene L’anticipazione sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantilavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate . L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo Euro 50.000,00. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori eseguitisarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, raggiunge l’ importo netto ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non inferiore a Euro 30.000,00può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il Rup, secondo quanto previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal Registro documento unico di contabilità regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e dallo Stato cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di avanzamento pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- 1. Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 5, comma 181, del Codice dei contrattiD. Lgs. 79/97 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge 140/97, non è dovuta all’appaltatore una sommaalcuna anticipazione. 2. Se non diversamente specificato nel disciplinare di gara, i pagamenti in acconto verranno effettuati con l'avanzamento della Fornitura, in relazione alla quota parte delle forniture effettuate rispetto all'importo di aggiudicazione. 3. La contabilizzazione sarà effettuata con le modalità previste dal Regolamento di attuazione. 4. L'Appaltatore avrà diritto a titolo pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, risulti non inferiore ad Euro 300.000,00# (trecentomila/00). 5. Sull'importo dei singoli stati di anticipazione, pari al 20avanzamento verrà applicata la ritenuta di garanzia dello 0,5% (venti zero virgola cinque per cento) dell’importo a norma del contrattoregolamento. 6. Verranno, inoltre, dedotti gli importi relativi: - all’applicazione delle penali previste dal presente capitolato speciale durante l’esecuzione della prestazione; - alle somme pari al 40% del dovuto qualora l’Appaltatore, ditta associata o subappaltatrice risulti non rispettare le norme citate all’art.1.6 del presente Capitolato speciale. 7. Qualora a carico della ditta contraente risulti, successivamente alla aggiudicazione, una situazione di non regolarità contributiva nei confronti degli Enti Previdenziali (incluse le casse edili ove previste) il pagamento delle rate di acconto, anche su compensi revisionali, nonché della rata di saldo e l’eventuale svincolo anticipato delle ritenute di garanzia resta subordinato alla regolarizzazione del debito riscontrato. In caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione appaltante si riserva il diritto di trattenere sulle somme dovute alla ditta aggiudicataria gli importi corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori definitivamente accertati. 8. I pagamenti saranno, altresì, subordinati alle verifiche previste dalla legislazione e dalle norme attuative in materia di disposizioni sui pagamenti da erogare parte delle pubbliche amministrazioni, in vigore al momento dell’indizione dell’appalto e che dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione dello stesso. 9. Qualora a carico della ditta appaltatrice risultino inadempienze, si procederà secondo i dettami di legge. 10. Le riserve di pagamento saranno applicate anche qualora le irregolarità di cui sopra risultino a carico dei subappaltatori/ lavoratori autonomi esecutori dell’appalto per conto della ditta contraente, per i quali la stessa resta unica responsabile nei confronti dell’Amministrazione appaltante. 11. I termini di pagamento degli acconti sono quelli fissati dal Regolamento di attuazione. 12. I pagamenti saranno effettuati su presentazione di fattura in originale e due copie intestate a Regione Puglia – Servizio LL.PP. – Via delle Magnolie Z.I., ex ENAIP - Modugno – Bari, P. IVA e C.F. 80017210727. 13. Tali fatture dovranno essere corredate di apposita dichiarazione relativa alla regolarità contributiva (D.U.R.C.), di data non anteriore a 30 gg da quella della fattura stessa. 14. Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo la sottoscrizione l'ultimazione della prestazione. 15. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dell’Esecuzione, verranno compresi negli stati di avanzamento per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni loro valore secondo quanto disposto dal regolamento. 16. La rata di saldo corrispondente all'importo delle somme trattenute per garanzia e risultante dall’effettiva liquidazione, sarà corrisposta a norma del codice e del regolamento, al termine del servizio biennale di manutenzione a decorrere dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUPultimazione della fornitura. 2- L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione 17. A norma degli artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) dovuta per l'appalto in oggetto sarà corrisposta dall'Appaltatore, con diritto di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rivalsa nei confronti dell'Istituto. 18. Quando il certificato di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993pagamento, n. 385non venga emesso, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali per colpa della Stazione Appaltante, nei termini prescritti, si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavoriapplicherà, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazionefavore dell'Appaltatore, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza quanto disposto dalla data di erogazione della anticipazionelegislazione vigente in materia. 3- Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, raggiunge l’ importo netto non inferiore a Euro 30.000,00, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

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ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., comma 18, sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, prezzo pari al 20% (venti 20 per cento) dell’importo del contratto, cento da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed corrispondere all’appaltatore entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero re- cupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate auto- rizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali in- termediari finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazionedall'anticipa- zione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione eroga- zione della anticipazione. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 40.000,00. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di re- golarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 3- Le rate , in caso di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, raggiunge l’ importo netto non inferiore a Euro 30.000,00, secondo quanto inadempienza contributiva risultante dal Registro docu- mento unico di contabilità regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e dallo Stato cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di avanzamento pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo la cassa edile. Sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collau- do o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al periodo precedente, il re- sponsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli in- teressi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del con- tratto.

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ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., comma 18, sul valore dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, prezzo pari al 20% (venti 20 per cento) dell’importo del contratto, cento da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed corrispondere all’appaltatore entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene L’anticipazione sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantilavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate . L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo Euro 300.000,00 (trecentomila/00 euro). Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori eseguitisarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, raggiunge l’ importo netto non inferiore ai fini del pagamento di una rata di acconto; a Euro 30.000,00tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, secondo quanto gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il Direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al Rup, che emetterà il certificato di pagamento entro il termine di sette giorni dal rilascio del SAL; il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal Registro documento unico di contabilità regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e dallo Stato cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di avanzamento pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo la cassa edile. Sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

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ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., comma 18, sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, prezzo pari al 20% (venti 20 per cento) dell’importo del contratto, cento da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed corrispondere all’appaltatore entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative pag.15 autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 30.000.00 La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 3- Le rate , in caso di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, raggiunge l’ importo netto non inferiore a Euro 30.000,00, secondo quanto inadempienza contributiva risultante dal Registro documento unico di contabilità regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e dallo Stato cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di avanzamento pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo la cassa edile. Sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

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ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., comma 18, sul valore del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% (venti 20 per cento) dell’importo del contratto, cento da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed corrispondere all’appaltatore entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavoridella prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantiprestazione l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate . L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo Euro 80.000,00 (ottantamilavirgola00) Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori eseguitisarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, raggiunge l’ importo netto ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non inferiore può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a Euro 30.000,00sette giorni dall’adozione degli stessi. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, secondo quanto anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal Registro documento unico di contabilità regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e dallo Stato cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di avanzamento pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

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ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., comma 18, sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, prezzo pari al 20% (venti 20 per cento) dell’importo del contratto, cento da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed corrispondere all’appaltatore entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 30'000,00. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 3- Le rate , in caso di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, raggiunge l’ importo netto non inferiore a Euro 30.000,00, secondo quanto inadempienza contributiva risultante dal Registro documento unico di contabilità regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e dallo Stato cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di avanzamento pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo la cassa edile. Sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

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Samples: Appalto

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo fino al 30% per cento da corrispondere all’appaltatore, se richiesto e nella percentuale effettivamente richiesta, entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 188, del Codice dei contratticitato decreto, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavoridella prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantiprestazione l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate . L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo Euro 500.000,00 €. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori eseguitisarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, raggiunge l’ importo netto non inferiore ai fini del pagamento di una rata di acconto; a Euro 30.000,00tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, secondo quanto gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal Registro documento unico di contabilità regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e dallo Stato cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di avanzamento pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

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Samples: Construction Contract

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, Non è dovuta all’appaltatore una sommaalcuna anticipazione. L’appaltatore, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) 20 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, deve trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da lui corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti o ai fornitori con posa, con l'indicazione delle ritenute di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa effettuate. In caso di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso ritardo nell’emissione dei certificati di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo pagamento, nel pagamento delle rate d’acconto e della rata di saldo, trovano applicazione le disposizioni vigenti. Per esercitare il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993suddetto diritto l’Appaltatore dovrà produrre periodicamente, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel durante il corso dei lavori, la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici anche mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all’art. 90 del D.Lgs. 81/2008. Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in rapporto misura non superiore alla metà del loro valore secondo quanto disposto dall'art. 28 del D.M. 145/2000 Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al progressivo recupero dell'anticipazione comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: ”lavori a tutto il ……………………“ con l’indicazione della data. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i termini contrattuali, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. La liquidazione avverrà in un'unica soluzione a seguito della presentazione di regolare fattura, dopo l’acquisizione del DURC regolare, entro 30 giorni dall’assunzione assunzione della Determinazione Dirigenziale di liquidazione. Eventuali contestazioni interrompono i termini. La liquidazione sarà disposta a mezzo di bonifico bancario, citando il codice CIG: 69735367F3 La fattura dovrà essere intestata a: ENTE DI GESTIONETE DEI SACRI MONTI, Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (XX) – CF/P.IVA 00971620067 e spedita secondo le nuove disposizione relative alla fatturazione elettronica ai seni del Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013. Il codice assegnato da IPA alla nostra amministrazione è UFHVQH. La fattura dovrà riportare il codice CIG: 69735367F3 la mancanza di tali dati sarà motivo di rifiuto del documento contabile da parte delle stazioni appaltantidel sistema di interscambio/fatturazione elettronica. Il beneficiario decade dall'anticipazioneSi ricorda inoltre che ai sensi del MEF del 23/01/2015 la fatturazione sarà soggetta a split payment. La ditta assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, con obbligo di restituzionecomma 8 della Legge 13.08.2010, se l'esecuzione dei lavori n. 136, ovvero utilizzerà in via esclusiva un c/c bancario o postale “DEDICATO”, anche non procedein via esclusiva, per ritardi la gestione delle commesse pubbliche. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 sopra citata, il contratto di appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Qualora l’Ente non rispettasse i termini di pagamento di cui sopra, l’impresa appaltatrice provvederà a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza notificare all’Ente ingiunzione ad effettuare l’accredito entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate ricevimento dell’ingiunzione medesima. Decorso infruttuosamente tale termine, l’impresa appaltatrice avrà diritto all’applicazione e riconoscimento degli interessi legali. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause non imputabili all’Ente, non daranno diritto ad indennità di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, raggiunge l’ importo netto non inferiore a Euro 30.000,00, secondo quanto risultante dal Registro qualsiasi genere da parte dell’impresa appaltatrice né alla richiesta di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis 5 e 6 del D.Lgs 50/2016D.Lgs. 18.04.2016, da liquidarsi, nulla ostandon. 50, in sede caso di conto finale.inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105. Per fare fronte al pagamento di cui al comma precedente la stazione appaltante può fare fronte anche mediante la riscossone della cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente; Qualora si generino sospensioni per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti all’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento;

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 188, del Codice dei contratticitato decreto, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavoridella prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantiprestazione l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate . L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo Euro 100.000,00. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori eseguitisarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, raggiunge l’ importo netto ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non inferiore può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a Euro 30.000,00sette giorni dall’adozione degli stessi. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, secondo quanto anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal Registro documento unico di contabilità regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e dallo Stato cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di avanzamento pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

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Samples: Appalto

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 5, comma 181, del Codice dei contrattiD.Lgs. 79/97 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge 140/97, non è dovuta all’appaltatore una sommaalcuna anticipazione. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, a titolo in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di anticipazioneEuro 30'000,00 ovvero qualora non sia raggiunto detto importo, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni compimento di ciascun trimestre di effettivo appalto decorrente dalla data di effettivo inizio consegna dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, raggiunge l’ importo netto non inferiore a Euro 30.000,00, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori. 4- A garanzia dell'osservanza dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finaleCertificato di regolare esecuzione o del collaudo. Entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al punto 1, deve essere emesso i l relativo Certificato di pagamento a firma del R.U.P. e nel medesimo Certificato deve essere riportata la stessa dicitura del S.A.L.: «lavori eseguiti a tutto il ……………………», con l’indicazione della data. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore ai 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvederà alla redazione dello Stato di Avanzamento ed all’emissione del Certificato di Pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al punto 1. Per la riscossione degli stati di avanzamento dei lavori, l’Appaltatore dovrà comprovare durante il corso dei lavori, la regolarità dei versamenti agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del loro valore secondo quanto disposto dall'art. 28 del D.M. 145/2000 Quando il certificato di pagamento, non venga emesso, per colpa della Stazione Appaltante, nei termini prescritti, si applicherà, in favore dell'Appaltatore, il disposto dell’art. 133 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il quale stabilisce che trascorsi tali termini oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato od il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del c.c., ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e decorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

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Samples: Appalto Lavori Di Manutenzione E Di Pronto Intervento

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., comma 18, sul valore del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% (venti 30 per cento) dell’importo del contratto, cento da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed corrispondere all’appaltatore entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene L’anticipazione sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantilavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla data di erogazione della anticipazione. 3- legge. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta tutte le volte in cui l’importo dei lavori eseguiti, raggiunge l’ contabilizzati ai sensi degli articoli corrispondenti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo netto non inferiore almeno pari a Euro 30.000,00, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori. 4- € 50.000,00 (euro cinquantamila/ 00). A garanzia dell'osservanza della piena osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo sull’importo netto progressivo dei lavori è viene operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/20160,50%, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., comma 18, sul valore del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti 20 per cento) dell’importo del contratto, cento da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed corrispondere all'appaltatore entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene L'anticipazione sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori, in rapporto al progressivo recupero lavori l'importo dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantidovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate . L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo Euro 130.000,00. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori eseguitisarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, raggiunge l’ importo netto ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non inferiore a Euro 30.000,00può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il Rup, secondo quanto previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal Registro documento unico di contabilità regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e dallo Stato cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di avanzamento pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

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Samples: Progetto Di Riqualificazione

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 188, del Codice dei contratticitato decreto, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavoridella prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantiprestazione l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate . L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo Euro 40.000. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori eseguitisarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, raggiunge l’ importo netto ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del d.lgs. 50/2016, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e comunque entro un termine non superiore a 60 giorni e purché ciò sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. L'esecutore comunica alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Il Direttore dei Lavori, accertata la conformità della merce o del servizio al contratto d'appalto e verificato, quindi, il raggiungimento delle condizioni contrattuali adotta lo stato di avanzamento, contestualmente al ricevimento della comunicazione fatta dall'esecutore. Laddove si dovesse verificare una difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento al RUP, il quale previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, emette il certificato di pagamento contestualmente allo stato di avanzamento e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento. L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e l'emissione della stessa non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 143/2021, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, deve essere richiesta dal committente o dall'impresa affidataria, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. A tal fine l'impresa affidataria avrà l'obbligo di attestare la congruità dell'incidenza della manodopera mediante la presentazione del DURC di congruità riferito all'opera complessiva (art. 4, comma 3, d.m. 143/2021). L'attestazione di congruità sarà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dell'impresa affidataria. Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruità nei dati (art. 5, d.m. 143/2021), lo comunicherà all'impresa affidataria, la quale avrà 15 giorni di tempo, dalla ricezione dell’avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruità ed ottenere il rilascio del DURC di congruità. Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile comunicherà, l'esito negativo della verifica di congruità ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l'indicazione dell'importo a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l’attestazione di congruità previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento. L’impresa affidataria che risulti non congrua può, altresì, dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante l’esibizione di documentazione provante costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a Euro 30.000,00quanto previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020. L’esito negativo della verifica di congruità inciderà, secondo quanto in ogni caso, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio,per l'impresa affidataria, del DURC ordinario. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal Registro documento unico di contabilità regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e dallo Stato cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di avanzamento pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO. 1- Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al trenta per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 188, del Codice dei contratticitato decreto, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2- L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavoridella prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantiprestazione l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3- Le rate . L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo Euro 50.000,00. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori eseguitisarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, raggiunge l’ importo netto non inferiore ai fini del pagamento di una rata di acconto; a Euro 30.000,00tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, secondo quanto gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal Registro documento unico di contabilità regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e dallo Stato cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di avanzamento pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori. 4- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

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