Anticipo sulla liquidazione per Invalidità permanente Clausole campione

Anticipo sulla liquidazione per Invalidità permanente. L’Assicurato, trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della Denuncia di Xxxxxxxx, può richiedere a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’operatività della garanzia e che la presunta percentuale di invalidità stimata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in base alla documentazione acquisita, sia superiore al 15%. Il pagamento sarà effettuato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI entro 60 giorni dal- la richiesta dell’anticipo stesso, salvo il diritto alla restituzione dell’anticipo qualora emergano successivamente fatti dolosi dell’Assicurato o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.
Anticipo sulla liquidazione per Invalidità permanente. 29 Indennità giornaliera per Ricovero in Istituto di cura e Indennità giornaliera per convalescenza
Anticipo sulla liquidazione per Invalidità permanente. L'Assicurato, trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della denuncia di Xxxxxxxx, può richiedere alla Società il pagamento di un acconto sino al massimo del 50% del presumibile Indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'operatività della garanzia e che la presunta percentuale di Invalidità Permanente stimata dalla Società, in base alla documentazione acquisita, sia superiore al 15%. Il pagamento sarà effettuato dalla Società entro 60 giorni dalla richiesta dell'anticipo, salvo il diritto della Società alla restituzione qualora emergano successivamente fatti che comportino l'inoperatività della garanzia a termini di Polizza. L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 110.000,00 qualunque sia l'ammontare del Sinistro.
Anticipo sulla liquidazione per Invalidità permanente. Quadro II ASSICURAZIONE RITIRO PATENTE

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).