Antifurto Satellitare Clausole campione

Antifurto Satellitare. Per i residenti nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto, la copertura viene offerta esclusivamente previa installazione di antifurto satellitare e attivazione dei relativi servizi. L’inadempimento dei sopra citati obblighi comporta l’applicazione di scoperti e minimi raddoppiati rispetto a quelli riportati nella Sezione 2 all’Art. 2.1 - Oggetto dell’Assicurazione.
Antifurto Satellitare. Qualora sul veicolo assicurato sia installato un Antifurto Satellitare e lo stesso venga dichiarato in polizza,
Antifurto Satellitare. Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, che il veicolo assicurato è protetto da antifurto satellitare regolarmente installato dalla casa costruttrice del veicolo o da tecnici specializzati e ufficialmente riconosciuti dalla casa fornitrice dell’impianto. Il Contraente per la protezione da antifurto satellitare fruisce per la garanzia furto e rapina di un tariffazione agevolata e si impegna, in caso di furto o rapina e su richiesta della Società, a fornire prova scritta - rilasciata dalla Centrale di Telesorveglianza - dell’operatività per il veicolo assicurato del sistema satellitare al momento del sinistro nonchè a fornire dimostrazione dell’esistenza e validità di contratto di telesorveglianza (es. presentazione di ricevute di pagamento dell’abbonamento od altra documentazione equipollente). L’assicurato si impegna, in caso di furto del veicolo, a comunicare tempestivamente (entro 3 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza del fatto) alla Centrale di Telesorveglianza il furto del veicolo oggetto dell’assicurazione. Il Contraente, altresì, autorizza la Società a interpellare la Centrale di Telesorveglianza al fine del reperimento delle informazioni relative al tracciato informatico del percorso effettuato dal veicolo nei giorni precedenti al furto. La mancata osservanza di una o più delle sopracitate norme costituisce aggravamento del rischio ai sensi dell’Art. 1.1- "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio" e comporta l’applicazione di uno scoperto del 30% sull’indennizzo. Il costo dell’installazione, manutenzione o riparazione del sistema satellitare e del relativo contratto di telesorveglianza è sempre a carico dell’Assicurato.
Antifurto Satellitare. Il veicolo assicurato è dotato di un sistema di antifurto satellitare, che ne permette la localizzazione da parte del gestore del servizio. L’Assicurato è obbligato, su richiesta della Compagnia, a fornire adeguata documentazione relativa alla presenza dell’antifurto e all’operatività della convenzione con il gestore.
Antifurto Satellitare. Mediante richiamo in Polizza di questo articolo, l’Assicurato dichiara che il veicolo assicurato è dotato di impianto elettronico antifurto con sistema di localizzazione satellitare e che il relativo servizio è stato regolarmente attivato. L’Assicurato dichiara altresì che detto impianto è sempre in funzione quando il veicolo viene lasciato incustodito.
Antifurto Satellitare. Mediante richiamo in Polizza di questo articolo, l’Assicurato dichiara che il veicolo assicurato è dotato di impianto elettronico antifurto con sistema di localizzazione satellitare e che il relativo servizio è stato regolarmente attivato. L’Assicurato dichiara altresì che detto impianto è sempre in funzione quando il veicolo viene lasciato incustodito. In caso di sinistro, l’Assicurato deve documentare che al momento del medesimo era operante il contratto di servizio di localizzazione e che il sinistro è avvenuto in una zona dove il predetto servizio è operante. In caso contrario, la Società applicherà all’Indennizzo dovuto ai sensi di Polizza uno Scoperto del 20%, con il minimo di euro 1.540,00, Scoperto e minimo che debbono ritenersi comprensivi di quelli eventualmente pattuiti per il Furto in genere del veicolo.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).