Polizza Altri Rischi Diversi (A.R.D.) Auto
Polizza Altri Rischi Diversi (A.R.D.) Auto
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia Contratto di Assicurazione Autovetture che opera con il marchio Zurich Connect
Zurich Insurance Company Ltd - Sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura le autovetture per i danni da furto, incendio, rottura e scheggiatura dei cristalli, perdite pecuniarie, Kasko totale, Kasko collisione, eventi naturali, eventi sociopolitici e Auto Sostitutiva solo se acquistate.
Che cosa è assicurato?
Furto e Incendio del veicolo: furto (commesso o tentato), rapina, danni subiti dal veicolo a seguito di Incendio, Scoppio ed Esplosione.
Auto Sostitutiva: Spese per l’auto sostitutiva ceduta dal concessionario a seguito di perdita totale del veicolo assicurato.
Cristalli: danni derivanti dalla rottura e scheggiatura dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo dovuti a causa accidentale derivante dalla circolazione o da fatti involontari di terzi.
Perdite pecuniarie - Assistenza Furto: spese sostenute per il trasporto e/o il ricovero temporaneo disposto dall’autorità, Spese sostenute a seguito di sottrazione o smarrimento chiavi, spese di immatricolazione, spese ripristino box di proprietà in conseguenza di incendio o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio del veicolo assicurato, danni ai bagagli, danni causati dal trasporto di vittime della strada (imbrattamento tappezzeria).
Kasko Totale: danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional.
Kasko Collisione: danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato.
Eventi Naturali: danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti anche quando il veicolo non si trova in circolazione.
Eventi Sociopolitici: danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario. Zurich copre altresì i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato e non assicurato.
Zurich risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).
Che cosa non è assicurato?
Danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività.
Danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave (quale ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) del contraente, dell’assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, salvo quanto previsto alle singole sezioni.
Danni derivanti da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove e verifiche previste dal regolamento di gara nonché dalla guida fuoristrada.
Danni avvenuti (salvo specifica pattuizione) in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane e/o smottamento di terreno, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario.
Xxxxx conseguenti ad appropriazione indebita del veicolo assicurato.
Danni al veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, nel caso non siano stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del Codice della Strada.
Ci sono limiti di copertura?
Nel contratto possono essere previsti limiti, franchigie o scoperti variabili per garanzia.
Nel caso in cui l’assicurato ripari il proprio veicolo presso un concessionario convenzionato detti limiti, franchigie o scoperti vengono ridotti.
Dove vale la copertura?
L’assicurazione è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all’Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia.
L’assicurazione è valida anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L’assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.
Relativamente alla garanzia opzionale “Tutela legale”, l’assicurazione opera in tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo, nell’ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale; in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx negli altri casi.
Che obblighi ho? • Alla sottoscrizione del contratto, il contraente e, se persona diversa, l’assicurato devono fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, devono comunicare immediatamente a Zurich i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio: cambio di veicolo, residenza ecc.). • Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli1892,1893 e 1894 del Codice Civile. Il contraente e, se persona diversa, l’assicurato devono comunicare a Zurich l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice civile. L’omesso avviso può comportare la perdita totale dell’indennizzo. |
Quando e come devo pagare? Il premio, corrispondente all’intera durata della copertura, viene pagato, su delegazione del contraente, dalla società che concede il finanziamento (Finanziaria) per l’acquisto del veicolo. Il premio, comprensivo di imposte, deve essere pagato dalla Finanziaria in un’unica soluzione al momento della sottoscrizione della polizza. Il premio pagato dalla Finanziaria viene addebitato al contraente secondo le modalità pattuite. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura decorre dalla data indicata in polizza. La copertura finisce alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta e non prevede tacito rinnovo. |
Come posso disdire la polizza? Il contraente ha 14 giorni di tempo dall’inizio della copertura per recedere dal contratto (c.d. diritto di ripensamento). II contraente ha altresì il diritto di chiedere la risoluzione anticipata del contratto nei casi di vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi il contraente deve darne tempestiva comunicazione a Zurich e ha diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo al netto delle quote relative alle imposte e al contributo al SSN. |
Assicurazione Altri Rischi Diversi (A.R.D.) Auto
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia che opera con il marchio Zurich Connect
SANTANDER CAPTIVE
Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2019 Questo documento rappresenta l’ultima versione aggiornata.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Zurich Insurance Company Ltd - Sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v. - Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603 - Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004 - Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all’Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152 - Imp. aut. Con Provvedimento IVASS n. 0054457/15 del 10.6.15 - Rappresentante Generale per l’Italia: A. M. Cossellu - Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx
Zurich Connect è un marchio di proprietà di Zurich Insurance Company Ltd.
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia non è tenuta alla determinazione dell’indice di solvibilità conforme alla normativa Solvency II.
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? |
Garanzia “Furto e Incendio” (sempre operante) | • Estensioni furto e incendio (sempre operanti): danni da incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. • Circolazione abusiva (sempre operante): danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. • Xxxxx al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate (sempre operante): i danni subiti dal veicolo identificato in polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso. • Caduta “corpi orbitanti” (sempre operante): i danni causati al veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali o loro parti, esclusi ordigni esplosivi. |
• Autorimessaggio e trasporto (sempre operante): in caso di rapina, furto o incendio del veicolo assicurato, | |
Zurich rimborsa le spese sostenute per il trasporto e/o ricovero temporaneo disposto dall’autorità. | |
Garanzia Perdite Pecuniarie – Assistenza Furto (se acquistata) | • Spese per sottrazione o smarrimento chiavi (sempre operante): in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in polizza, Zurich rimborsa le spese sostenute dall’assicurato per la sostituzione delle serrature con |
altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l’apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del | |
sistema elettronico antifurto. |
• Spese di immatricolazione (sempre operante): in caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l’antieconomicità della sua riparazione, Zurich corrisponderà le spese documentate sostenute dall’assicurato al momento dell’acquisto per l’immatricolazione di altro veicolo, in sostituzione di quello assicurato. • Concorso spese ripristino box di proprietà (sempre operante): Zurich rimborsa le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell’assicurato o suoi familiari adibito a rimessa, in conseguenza di incendio o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell’impianto di alimentazione del veicolo assicurato. • Garanzia bagaglio (sempre operante): in caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la perdita totale del veicolo identificato in polizza o la antieconomicità della sua riparazione, Zurich rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio. La garanzia è valida esclusivamente per enti di proprietà dell’assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d’uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi e altri contenitori, nonché indumenti indossati al momento del sinistro. • Danni causati dal trasporto di vittime della strada (sempre operante): spese sostenute per eliminare i danni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni dell’autovettura in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di incidenti stradali. | |
Garanzia “Auto Sostitutiva” (solo se acquistata) | In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato o l’antieconomicità della sua riparazione e solo in caso di riacquisto presso il concessionario convenzionato, Zurich corrisponderà le spese sostenute per l’auto sostitutiva ceduta dal concessionario. |
Garanzia “Eventi naturali e socio politici” (garanzie valide solo se acquistate) | • Eventi naturali (sempre operante): sono compresi i danni a: (i) i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional (ii) gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere). • Eventi socio politici (sempre operante): sono compresi i danni a: (i) i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional (ii) gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere). |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi – oltre quelli già indicati nel DIP Danni. | |
Furto e Incendio (sempre operante) | • Danni causati o derivati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi. • Danni causati o derivati da furto di radiotelefoni o telefoni satellitari anche stabilmente fissati sul veicolo. • Danni causati o derivati da furto di animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, anche in uso, custodia o possesso del Contraente o dell’Assicurato. • Danni causati o derivati da furto totale o parziale del veicolo per mancata chiusura del veicolo stesso. • Danni causati o derivati da furto totale o parziale del veicolo agevolato dall’utilizzo delle chiavi di accensione. |
Cristalli (solo se acquistata) | • Xxxxx conseguenti a furto o rapina consumati o tentati. • Danni connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli. • Xxxxx conseguenti ad eventi speciali, o riconducibili alla garanzia kasko. • Se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato dal libretto di circolazione. |
Perdite pecuniarie – Assistenza Furto (solo se acquistata) | • I gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi autoradio/ CD/video, apparecchi ottici e simili, il denaro, i titoli e altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d’artigianato. |
Collisione (solo se acquistata) | • Danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico. • Xxxxx subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada. • Xxxxx conseguenti a furto – consumato o tentato – e rapina, nonché ad incendio non determinato da uno degli eventi coperti in polizza. • Danni alle ruote – cerchioni, coperture e camere d’aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile in base agli eventi coperti in polizza. • Xxxxx avvenuti in conseguenza di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche e integrazioni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Limiti generali | • Valore a nuovo: in caso di danno totale da incendio e furto con riacquisto di auto di pari valore o riparazione presso il Dealer, la società corrisponde l’indennizzo in misura pari al valore assicurato senza applicazione del deprezzamento previsto ove il Sinistro si sia verificato: (i) entro 6 mesi dalla data di acquisto se l’assicurato risiede nelle seguenti province: Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto; (ii) entro 24 mesi dalla data di acquisto per tutte le altre province. In tutti gli altri casi la Zurich corrisponde l’indennizzo in misura pari al valore commerciale con applicazione di franchigie e scoperti indicati in Polizza. • Valore Totale: l’Assicurazione viene prestata a valore totale, forma di Assicurazione che prevede la copertura per il valore commerciale del veicolo. Nel caso di veicoli nuovi, km 0, veicoli usati assicurati con la formula “valore a nuovo” questo valore corrisponde al valore d’acquisto. Questa forma di Assicurazione comporta l’applicazione della “regola proporzionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile. • Primo Rischio Assoluto: l’Assicurazione viene prestata a Primo Rischio Assoluto, forma di Assicurazione che prevede la copertura fino ad un importo di massimo Indennizzo con il limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro. Questa forma di Assicurazione esclude l’applicazione della “regola proporzionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile. • Determinazione dell’ammontare del danno: - in caso di Perdita totale del veicolo, l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale che il veicolo aveva al momento del Sinistro al netto del valore di quanto residua dopo il Sinistro stesso. Pertanto in caso di liquidazione del valore commerciale del veicolo il proprietario si impegna a lasciare a Zurich la piena disponibilità del veicolo danneggiato e a prestarsi per tutte le formalità necessarie per la vendita dello stesso ad un soggetto indicato da Zurich. A richiesta dell’Impresa, inoltre, dovrà essere prodotto il certificato di proprietà con annotata la radiazione al PRA del mezzo; - in caso di danno parziale, l’ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, il valore del danno è dato dal costo delle riparazioni al netto del degrado d’uso, quando applicabile. L’ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del Sinistro e di quanto residua dopo il Sinistro stesso. Non si tiene in ogni caso conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi, né delle spese per modificazione, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Se l’Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del Sinistro Zurich risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta. Nella determinazione dell’ammontare del danno. • Scoperto a carico dell’assicurato: in caso di Sinistro Zurich corrisponderà all’Assicurato l’Indennizzo con deduzione della percentuale di Scoperto e relativo minimo. |
Garanzia “Furto e incendio” (sempre operante) | • La garanzia prevede uno scoperto del 10% con minimo di E 500. • In caso di riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore presso il dealer convenzionato o riparazione effettuata presso la rete convenzionata, lo scoperto ed il relativo minimo sono annullati. • In deroga a quanto precedentemente stabilito: (i) nel caso in cui l’assicurato risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto lo scoperto è sempre pari al 10% con minimo di E 1.000 (ii) nel caso in cui l’assicurato risieda nelle province di Catania, Palermo, Reggio di Calabria, Roma, Salerno e Torino lo scoperto in caso di riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore presso il Dealer Convenzionato o riparazione effettuata presso la Rete convenzionata è pari al 5% con minimo di E 250 (iii) Nel caso in cui in polizza risulti la presenza di antifurto satellitare ma al momento del sinistro l’assicurato non fornisca la documentazione attestante l’istallazione dell’apparecchiatura entro la decorrenza di polizza e la completa funzionalità dello stesso al momento del sinistro, lo scoperto e il minimo specifici della provincia di appartenenza vengono raddoppiati. • Valore Totale: con valore totale si intende nel caso di veicoli nuovi, km 0, veicoli usati assicurati al valore d’acquisto. Questa forma di Assicurazione comporta l’applicazione della “regola proporzionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile. • Qualora il recupero sia avvenuto: (i) prima del pagamento dell’indennizzo, l’importo indennizzabile verrà determinato con forma Valore a Nuovo; (ii) dopo il pagamento dell’indennizzo, l’assicurato potrà optare se: (a) procedere alla vendita del veicolo tramite Zurich, prestandosi in tal caso a tutti gli adempimenti fiscali connessi. Il proprietario del veicolo inoltre, ove non fosse stata precedentemente rilasciata, dovrà fornire a Zurich la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato. In ogni caso Zurich si intende autorizzata a trattenere il ricavato della vendita; (b) rientrare in possesso del veicolo restituendo a Zurich l’indennizzo corrisposto. • Estensioni furto e incendio (sempre operanti): la garanzia è prestata fino alla concorrenza dei “valori assicurati” per la garanzia Furto e Incendio, con il massimo del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro. |
• Zurich indennizza l’Assicurato, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla garanzia furto, dei danni subiti dal veicolo identificato in Polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso. | |
Garanzia “Perdite pecuniarie – Assistenza Furto” (garanzia attiva solo se acquistata) | • Garanzia bagaglio (sempre operante): la garanzia è valida esclusivamente per enti di proprietà dell’assicurato e dei trasportati quali indumenti, capi di vestiario, oggetti d’uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio; il tutto contenuto in valigie, xxxxx, sacchi e altri contenitori, nonché indumenti indossati al momento del sinistro. |
Garanzia “Auto Sostitutiva” (garanzia valida solo se acquistata) | • La garanzia è prestata per un massimo di 60 giorni con limite indennizzabile giornaliero di E 40,00 IVA compresa, le spese sostenute per l’auto sostitutiva ceduta dal concessionario. |
Garanzia “Eventi Naturali e Sociopolitici” (garanzia valida solo se acquistata) | • Eventi naturali (sempre operante): la copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. Restano espressamente esclusi i danni a seguito di terremoti, eruzioni vulcaniche e per danni provocati al motore derivanti dall’aspirazione di acqua. • Eventi sociopolitici (sempre operante): restano espressamente esclusi i danni riconducibili alla garanzia Kasko. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto senza applicazione del Degrado d’uso sulle parti sostituite. |
Garanzia “Furto e Incendio” | Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Furto e Incendio”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia “Kasco collisione” (attiva solo la garanzia acquistata) | Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Kasco collisione” (attiva solo la garanzia acquistata), per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo (specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo) |
Furto e incendio | Franchigia Euro 500, Scoperto del 10% | - |
Furto e incendio nel caso in cui l’assicurato risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto | Franchigia Euro 1.000, Scoperto del 10% | - |
Riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore o superiore presso il Dealer Convenzionato o riparazione effettuata presso la Rete convenzionata | Franchigia e Scoperto vengono annullati | - |
Assicurato nelle province di Catania, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino e Stato Citta del Vaticano in caso di Riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore o superiore presso il Dealer Convenzionato o riparazione effettuata presso la Rete convenzionata | Franchigia Euro 250, Scoperto del 5% | - |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo (specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo) |
Kasco collisione | Euro 500,00 o dimezzata in caso di riacquisto di un veicolo nuovo presso il dealer | Euro 5.000,00 |
Kasco collisione nel caso in cui l’assicurato risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto | Euro 500,00 | Euro 5.000,00 |
Garanzia “Eventi Naturali” (garanzia attiva solo se acquistata) | Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Eventi Naturali” (garanzia attiva solo se acquistata), per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia “Eventi Socio Politici” (garanzia attiva solo se acquistata) | Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Eventi Sociopolitici” (garanzia attiva solo se acquistata), per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia “Cristalli” (garanzia attiva solo se acquistata) | Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Cristalli” (garanzia valida solo se acquistata), per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia “Perdite Pecuniarie – Assistenza Furto” (garanzia attiva solo se acquistata) | Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Perdite Pecuniarie – Assistenza Furto” (garanzia attiva solo se acquistata), per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo (specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo) |
Eventi socio politici | Franchigia Euro 500, Scoperto del 10% o dimezzate in caso di riacquisto di un veicolo nuovo presso il dealer o riparazione presso una rete convenzionata | Euro 3.000,00 |
Nel caso in cui l’assicurato risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto | 10% con minimo di Euro 500,00 | Euro 3.000,00 |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo (specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo) |
Eventi sociopolitici | Franchigia Euro 500, Scoperto del 10% o dimezzate in caso di riacquisto di un veicolo nuovo presso il dealer o riparazione presso una rete convenzionata | - |
Nel caso in cui l’assicurato risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto | 10% con minimo di Euro 500,00 | - |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo (specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo) |
Cristalli | Euro 250,00 tranne nel caso in cui l’assicurato decida di avvalersi dei servizi forniti da Carglass, Doctorglass, Glassdrive o presso il Dealer convenzionato | Euro 750,00 |
Se l’assicurato risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto | Euro 250,00 | Euro 750,00 |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo (specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo) |
Auto rimessaggio e trasporto | - | Euro 250,00 |
Spese per sottrazione o smarrimento chiavi | - | Euro 250,00 |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo (specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo) |
Garanzia spese di immatricolazione | - | Euro 250,00 |
Concorso spese ripristino box di proprietà | - | Euro 250,00 |
Garanzia bagaglio | - | Euro 250,00 |
Danni causati dal trasporto di vittime della strada | - | Euro 500,00 |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Con riferimento alle Garanzie “Furto e Incendio” e “Evento socio politico” • il contraente o l’assicurato devono:comunicare telefonicamente, in caso di sinistro, l’evento al numero 800.893.990 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documentazione necessaria); • fare denuncia immediata all’autorità competente (Polizia, Carabinieri), inoltrando a Zurich copia della denuncia vistata dall’autorità stessa; • informare Zurich fornendole copia della denuncia presentata all’autorità competente. Nel caso in cui il Sinistro avvenga all’Estero, sarà necessario presentare denuncia all’Autorità straniera competente e – al rientro in Italia – presentare la denuncia presso le Autorità italiane citate sopra. Con riferimento alla garanzia “Riparazioni/sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate” Il contraente e/o l’assicurato NON deve: • provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso di Zurich, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Xxxxxxxx, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina. Con riferimento alla garanzia “Eventi naturali” Il contraente o l’assicurato deve presentare una dichiarazione rilasciata dall’autorità del luogo competente in materia; ovvero la comunicazione di sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino. In caso di urto contro animale selvatico il contraente o l’assicurato devono presentare denuncia presso l’autorità competente. Con riferimento alla garanzia “Cristalli” L’Assicurato che intenda avvalersi del servizio Carglass dovrà: • chiamare il Numero Verde 800-360036 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio; • esibire l’originale della scheda di xxxxxxx; • non anticipare danaro entro il limite massimo di risarcimento di € 750,00. L’Assicurato che intenda avvalersi del servizio Doctorglass dovrà: • chiamare il Numero Verde 800-101010 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio; • esibire l’originale della scheda di xxxxxxx; • non anticipare danaro entro il limite massimo di risarcimento di € 750,00. L’Assicurato che intenda avvalersi del servizio Glassdrive dovrà: • chiamare il Numero Verde 800-010606 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio; • esibire l’originale della scheda di xxxxxxx; • non anticipare danaro entro il limite massimo di risarcimento di € 750,00. |
Gestione da parte di altre imprese Zurich non si avvale di imprese terze per la gestione del sinistro. | |
Prescrizione Il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | La liquidazione del danno ha luogo a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del Sinistro, mediante accordo tra le parti oppure, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | In caso di demolizione o cessazione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione a Zurich fornendo copia dell’atto di demolizione. Zurich restituisce la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e oneri parafiscali). Il rimborso verrà effettuato alla ricezione della documentazione indicata al primo comma e sarà calcolato dal momento della cessazione del rischio. In caso di Xxxxx totale del veicolo Zurich restituisce la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e oneri parafiscali). Il rimborso verrà effettuato alla ricezione della documentazione indicata e sarà calcolato dal momento della cessazione del rischio. Nel caso in cui Zurich debba effettuare un rimborso, questo avverrà tramite bonifico bancario. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La copertura assicurativa è operante a partire dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del contratto e per un numero di mesi pari alla durata stabilita nello stesso. Non è previsto il tacito rinnovo. |
Sospensione | Il contraente non può sospendere le garanzie tuttavia l’assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni. |
Risoluzione | L’Assicurato può recedere dalla copertura assicurativa entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto. In caso di recesso l’Assicurato dovrà inviare la comunicazione di recesso tramite Raccomandata A/R a Zurich. Il modulo per il recesso può essere richiesto chiamando il Servizio Clienti al n. 848.000.020 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato, o scaricato sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx nella sezione ’Documenti’. In tale ipotesi Zurich rimborserà all’Assicurato, il Premio imponibile versato. Qualora si sia verificato un Sinistro, il diritto di recesso non è applicabile. In caso di trasferimento della proprietà del veicolo il Contraente può chiedere la risoluzione anticipata della Polizza con rimborso del Premio non goduto. Il Contraente è tenuto ad inviare alla Compagnia la scheda di polizza, unitamente ad una copia dell’atto di vendita. Zurich restituisce la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e oneri parafiscali). |
Il prodotto è rivolto a chi ha sottoscritto con Xxxxxxxxx un contratto di finanziamento per l’acquisto di un’autovettura e intenda assicurarla dai rischi di danni derivanti da furto, incendio, rottura e scheggiatura, dei cristalli, eventi sociopolitici, urto e collisione con altro veicolo.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 50,00%,
calcolato sul premio imponibile.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: ZURICH INSURANCE COMPANY Ltd Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Fax numero: 00.0000.0000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx Pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx È altresì possibile inoltrare il Reclamo attraverso la sezione Contattaci del sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx. Zurich-Connect deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | All’IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato all’impresa. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Fax: 00.00000000 Pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito di Zurich Connect xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Conciliazione paritetica gratuita per l’assicurato | Nel caso di controversie relative a sinistri del ramo R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a E 15.000, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: xxx.xxxxx.xx - xxx.xxxx.xx. |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN’AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO.
È un servizio esclusivo per i clienti:
Glossario
Ai termini ed espressioni seguenti, la Compagnia e il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:
Accessori di serie e optional -installazioni stabilmente fissate al veicolo rientranti nel novero degli accessori di serie.
Antifurto – Si intende il congegno o dispositivo studiato per impedire il furto di oggetti o veicoli o per segnalarne il tentativo.
Antifurto satellitare - dispositivo elettronico installato su un veicolo per impedirne o ostacolarne il furto e per consentire un più agevole ritrovamento, con tecnologia di geolocalizzazione satellitare mediante sistema di trasmissione radio su rete mobile, collegato ad una centrale operativa a sua volta collegata al gestore del sistema antifurto con il quale l’Assicurato ha stipulato un contratto di assistenza/servizio, che provvede ad allertare il proprietario e/o le forze dell'ordine secondo un protocollo di azione prestabilito.
Apparecchi autoradio/cd/video -Si intendono esclusivamente radio, registratori, lettori compact disk, televisori e altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al veicolo. Sono esclusi i telefoni cellulari.
Assicurato -Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall’Assicurazione.
Assicurazione - Garanzia prestata con il contratto di Assicurazione
Assistenza stragiudiziale -È quell’attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
Autoveicolo venduto usato - Autoveicolo acquistato usato.
Autoveicolo venduto nuovo - Autoveicolo immatricolato entro 10 giorni dalla data di acquisto. Possono essere assicurati come veicolo nuovo anche gli autoveicoli “Km zero” con un massimo 6 mesi dalla prima immatricolazione.
Atto di danneggiamento volontario - gesto, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.
Centrale operativa - È la struttura Mapfre Asistencia, Compañia Internacional de Seguros Y Reaseguros, S.A., costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato e organizza e eroga, con costi a carico della Compagnia stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Codice delle Assicurazioni -il Codice delle Assicurazioni Private, D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni. Compagnia - L’Impresa Assicuratrice, ovvero Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia Concessionario convenzionato: Concessionario auto presso il quale viene acquistato il veicolo oggetto dell’assicurazione. Contraente - Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.
Danno extracontrattuale -È il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell’ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile del danno non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
Danno totale – Danno che implichi un costo di riparazione superiore al 75% del valore del veicolo
Decorrenza e durata - Dalla data di decorrenza della Polizza e per tutta la durata della stessa.
Dealer convenzionato – Concessionario auto presso il quale viene acquistato il veicolo oggetto dell’assicurazione.
Degrado d’uso - Il rapporto fra il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100 (vedi art. 17 delle “Condizioni Generali di Assicurazione”).
Delitto colposo - È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo.
Delitto doloso -È doloso, o secondo l’intenzione, qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Delitto preterintenzionale - Si ha delitto preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando l’evento dannoso risulta più grave di quello voluto
Esplosione - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Franchigia -L’importo contrattualmente pattuito in misura fissa che, in caso di Sinistro, l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l’indennizzo.
Fuoristrada (circolazione) - Circolazione del veicolo al di fuori di strade asfaltate o bianche e non aperte la normale traffico di veicoli ovvero guida su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza.
Furto - È il reato, previsto dall’art.624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui o parti di essa, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Guasto -Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Incendio - Combustione con sviluppo di fiamma.
Incidente -il Sinistro, subito dal veicolo in circolazione, non voluto, dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al veicolo tali da rendere impossibile all’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Indennizzo - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.
Infortunio -Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta e esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Insorgenza (del Sinistro) - Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della Polizza e coincide con: nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest’ultima; Nella Responsabilità Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento.
In viaggio -qualunque località al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato ad oltre 25 chilometri dal luogo di residenza dello stesso. Invalidità permanente - La perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Kasko - I danni diretti e materiali subiti dal veicolo a seguito di urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada.
Fatto illecito -Non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Legge - Atto normativo del Parlamento con il quale vengono disciplinati i rapporti tra individui e previsti diritti, doveri ed obblighi dei medesimi. Lesioni personali colpose -Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona (art.590 C.P.).
Massimale -La somma massima che la Compagnia si impegna a risarcire a titolo di liquidazione del Sinistro secondo le condizioni stabilite nel contratto.
Omicidio colposo - Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà e intenzione, provoca la morte di una persona (art.589 C.P.).
Perdita totale – Danno totale o furto totale del veicolo
Polizza - Il documento che prova l’Assicurazione.
Pra - Pubblico Registro Automobilistico.
Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte e eventuali oneri di legge.
Primo rischio assoluto: forma di Assicurazione che prevede la copertura fino ad un importo di massimo Indennizzo con il limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
Procedimento penale -Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto. Per la
garanzia di Xxxxxxx, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Rapina -La sottrazione della cosa mobile a chi la detiene, effettuata mediante violenza o minaccia alla persona stessa, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.
Reato -Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
Risarcimento - La somma spettante al terzo danneggiato a seguito di Sinistro.
Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Rivalsa - L’azione esercitata dalla Compagnia nei confronti dell’Assicurato in presenza di situazioni, disciplinate in Polizza, per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.
Scoperto - La percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell’Assicurato/Contraente per ciascun Sinistro, con il
minimo indicato in Polizza.
Scoppio - Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell’impianto di alimentazione.
Sinistro - L’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Spese di giustizia -Sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.
Tariffa - La tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.
Transazione - Accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Valore a nuovo - E’ il prezzo di acquisto del Veicolo come riportato nella relativa fattura inclusi Accessori non di serie ed Optional.
Valore d’acquisto - E’ il prezzo di acquisto del Veicolo come riportato nella relativa fattura inclusi Accessori non di serie e optional
Valore Assicurato - Il valore assicurato riportato nel Certificato di Assicurazione calcolato in base al valore d’acquisto. Il valore del veicolo comprende in ogni caso il costo di eventuali accessori e optional installati (sono compresi quelli specificati alla voce ‘’veicolo’’) nonché l’ammontare dell’IVA se l’acquirente è un soggetto non in grado di recuperare tale imposta.
Valore commerciale - È il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell’usato, riportato da Quattroruote.
Veicolo - mezzo meccanico di trasporto, azionato da motore, destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, rientrante fra:
• le marche incluse nella convenzione
• le autovetture ad uso privato o ad uso promiscuo, esclusi i veicoli a noleggio con conducente o senza conducente Il testo del Glossario è aggiornato al 01/2019.
Condizioni di Assicurazione
Condizioni generali di Assicurazione
Art. 1 - Modalità di conclusione del contratto
1.1 Per stipulare questo contratto è necessario pagare il Premio previsto in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto.
Art. 2 - Durata del contratto e periodo di copertura
La copertura assicurativa è operante a partire dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del contratto e per un numero di mesi pari alla durata stabilita nello stesso. Non è previsto il tacito rinnovo.
Art. 3 - Sostituzione di Polizza
Non è prevista la possibilità di sostituire la polizza.
Art. 4 - Diritto di recesso - ripensamento
L’Assicurato può recedere dalla copertura assicurativa entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto. In caso di recesso l’Assicurato dovrà inviare la comunicazione di recesso tramite Raccomandata A/R alla Compagnia al seguente indirizzo:
Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x.00
00000 Xxxxxx
Il modulo per il recesso può essere richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 848.000.020 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato, o scaricato sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx nella sezione ’Documenti’.
In tale ipotesi la Compagnia rimborserà all’Assicurato, il Premio imponibile versato.
Qualora si sia verificato un Sinistro, il diritto di recesso non è applicabile.
Art. 5 - Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio - aggravamento del rischio - variazione del rischio
Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell’Assicurato rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al proprietario del veicolo, così come al diritto di usufruire delle tariffe riservate alla convenzione cui si è dichiarata. Qualora nel corso del contratto si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente e/o Assicurato deve informare immediatamente la Compagnia. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898).
Art. 6 - Altre Assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato devono avvisare per iscritto tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. L’omesso avviso doloso può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo.
Art. 7 - Trasferimento di proprietà del veicolo - risoluzione anticipata del contratto
A. In caso di trasferimento della proprietà del veicolo il Contraente può chiedere la risoluzione anticipata della Polizza con rimborso del Premio non goduto. Il Contraente è tenuto ad inviare alla Compagnia la scheda di polizza, unitamente ad una copia dell’atto di vendita. La Compagnia restituisce la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e oneri parafiscali). Il rimborso verrà effettuato alla ricezione di tutta la documentazione sopra indicata e sarà calcolato dal momento della cessazione del rischio.
B. In caso di demolizione o cessazione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia fornendo copia dell’atto di demolizione. La Compagnia restituisce la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e oneri parafiscali). Il rimborso verrà effettuato alla ricezione della documentazione indicata al primo comma e sarà calcolato dal momento della cessazione del rischio.
Art. 8 - Furto totale del veicolo
In caso di furto totale del veicolo assicurato il Contraente deve informare la Compagnia fornendole copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente. Il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui è stata presentata denuncia all’autorità stessa.
Art. 9 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Xxxxxxxx
In caso di Sinistro il Contraente o Assicurato deve comunicare telefonicamente l’evento al numero 800.893.990 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documentazione necessaria). Il Contraente dovrà fare denuncia immediata all’Autorità, inoltrando alla Compagnia copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa. Se il furto o la rapina è avvenuto all’estero, la denuncia dovrà essere presentata anche all’Autorità Italiana. Qualora il danno sia causato da eventi naturali la comunicazione di Sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell’Autorità competente del luogo.
Art. 10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11 -Foro competente e rinvio alle norme di legge
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro di Milano.
Qualora il Contraente e/o l’Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo
206 del 2005 e smi), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Art. 12 – Modalità di rimborso
Nel caso in cui la Compagnia debba effettuare un rimborso, questo avverrà tramite bonifico bancario.
Art. 13 – Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.
Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia uno degli autoriparatori convenzionati con l’Assicuratore (il relativo elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx).
L’Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nell’articolo 14.
In caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato. Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell’Assicurato che vanti un credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto di delegare l’Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c. - previo accordo con il perito o l’Assicuratore sulla quantificazione dell’indennizzo del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti dell’autoriparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.
Art. 14 – Benefici in caso di utilizzo di autoriparatori convenzionati
Oltre alla automatica prestazione del consenso da parte dell’Assicuratore nei confronti di richieste di cessione del credito derivante dal presente contratto avanzate dall’Assicurato a favore di autoriparatori convenzionati, l’Assicurato che decida di rivolgersi ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore avrà diritto alla fruizione dei seguenti servizi/prestazioni:
• riduzione della percentuale di Scoperto e del Minimo di Scoperto secondo quanto previsto agli articoli 2.1,3.1, 6.1, 7.1;
• presa e consegna del veicolo a domicilio;
• precedenza nella riparazione rispetto a soggetti diversi da altri assicurati dell’Assicuratore;
• fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre o di primo impianto;
• garanzia di due anni sulla riparazione;
• lavaggio esterno e pulitura interno del veicolo.
Art. 15 - Esclusioni
L’Assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività
b) determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, salvo quanto previsto alle singole sezioni
c) derivanti da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove e verifiche previste dal regolamento di gara nonché dalla guida fuoristrada
d) avvenuti (salvo specifica pattuizione) in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane e/o smottamento di terreno, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario
e) conseguenti ad appropriazione indebita.
Art. 16 - Riparazioni / sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro. La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni, a regola d’arte, occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà del veicolo danneggiato, corrispondendone il valore. In tale caso la Compagnia deve darne immediata comunicazione al Contraente/Assicurato entro il termine di cui al 1° comma ovvero anche successivamente detto termine, sempre che gli interventi di ripristino non abbiano avuto inizio. Nel caso di Furto totale, il suddetto termine decorre dalla data in cui il Contraente/Assicurato ha comunicato il ritrovamento del veicolo.
Art. 17 - Degrado d’uso
Si definisce Degrado d’uso il rapporto fra il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100. In eccezione a quanto sopra e limitatamente ad autovetture e veicoli ad uso promiscuo, il degrado d’uso verrà stabilito secondo le seguenti tabelle basate sull’età del veicolo assicurato:
Età del veicolo | Percentuale di deprezzamento |
1 - 6 mesi | 0% |
7 - 12 mesi | 10% |
13 - 24 mesi | 10% |
25 - 36 mesi | 20% |
37 - 48 mesi | 30% |
49 - 60 mesi | 40% |
oltre 61 mesi | 50% |
Per la valutazione dei danni ai pneumatici si terrà conto dell’effettivo consumo del battistrada rispetto al nuovo. Art. 18 - Valore a nuovo
In caso di danno totale da incendio e furto con riacquisto di auto di pari valore o riparazione presso il Dealer, la società corrisponde l’indennizzo in misura pari al valore assicurato senza applicazione del deprezzamento previsto ove il Sinistro si sia verificato:
• entro 6 mesi dalla data di acquisto se l’assicurato risiede nelle seguenti province: Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto;
• entro 24 mesi dalla data di acquisto per tutte le altre province.
In tutti gli altri casi la Compagnia corrisponde l'indennizzo in misura pari al valore commerciale con applicazione di franchigie e scoperti come indicati negli Art. 2.1, 6.1 e 7.1
Art. 19 - Forma di Assicurazione
• Valore Totale - L’Assicurazione viene prestata a valore totale, forma di Assicurazione che prevede la copertura per il valore commerciale del veicolo. Nel caso di veicoli nuovi, km 0, veicoli usati assicurati con la formula “valore a nuovo” questo valore corrisponde al valore d’acquisto. Questa forma di Assicurazione comporta l’applicazione della “regola proporzionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile.
• Primo Rischio Assoluto - L’Assicurazione viene prestata a Primo Rischio Assoluto, forma di Assicurazione che prevede la copertura fino ad un importo di massimo Indennizzo con il limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
Questa forma di Assicurazione esclude l’applicazione della “regola proporzionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile.
Art. 20 - Determinazione dell’ammontare del danno
In caso di Perdita totale del veicolo, l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale che il veicolo aveva al momento del Sinistro al netto del valore di quanto residua dopo il Sinistro stesso. Pertanto in caso di liquidazione del valore commerciale del veicolo il proprietario si impegna a lasciare alla Compagnia la piena disponibilità del veicolo danneggiato e a prestarsi per tutte le formalità necessarie per la vendita dello stesso ad un soggetto indicato dalla Compagnia. A richiesta dell’Impresa, inoltre, dovrà essere prodotto il certificato di proprietà con annotata la radiazione al PRA del mezzo.
In caso di danno parziale, l’ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, il valore del danno è dato dal costo delle riparazioni al netto del Degrado d’uso (art. 17), quando applicabile. L’ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del Sinistro e di quanto residua dopo il Sinistro stesso.
Non si tiene in ogni caso conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi, né delle spese per modificazione, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Se l’Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del Sinistro la Compagnia risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta. Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA ove l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
Art. 21 - Liquidazione dei danni
La liquidazione del danno ha luogo a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del Sinistro, mediante accordo tra le parti oppure, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è inappellabile e impegna le parti, anche se chi dissente non l’abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito. Le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 22 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito in Euro mediante bonifico bancario.
In caso di furto senza ritrovamento del veicolo il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato a decorrere dal trentesimo giorno dal ricevimento da parte della Compagnia dei seguenti documenti:
• Copia della denuncia di furto presentata all’Autorità (con traduzione se in lingua straniera)
• Originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso
• Originale della carta di circolazione (se non è stata sottratta con il veicolo)
• Originale del certificato cronologico
• Copia della carta di circolazione estera (solo se il veicolo è stato precedentemente immatricolato all’estero)
• Copia della fattura di acquisto
• Originale dello svincolo del Creditore Privilegiato (solo se il veicolo è sottoposto a vincolo, a ipoteca o a fermo amministrativo)
• Piano di ammortamento (solo se il veicolo è locato in leasing)
• Kit completo delle chiavi o dei dispositivi di avviamento del veicolo.
• Attestazione, rilasciata dalla Casa produttrice del Sistema Satellitare se dichiarato in polizza, e/o dalla centrale operativa di sorveglianza, relativamente allo stato del terminale del satellitare al momento del Sinistro. Il Contraente/Assicurato dovrà consegnare, unitamente a tutte le chiavi del veicolo, anche i telecomandi e/o i transponder per l’inserimento/disinserimento del sistema antifurto satellitare
• Procura notarile in favore di Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza generale per l’Italia
• Codice IBAN del proprietario del mezzo assicurato per eseguire il bonifico. La Compagnia ha la facoltà di richiedere anche:
• Il certificato di chiusa istruttoria penale rilasciato dalla Procura, nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario per il reato di cui all’art. 642 c.p.;
• La Società è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. La Società è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti. L’autorizzazione data alla Società, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell’Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile. In caso di Incendio, Eventi Naturali ed Atti di danneggiamento volontario l’indennizzo è subordinato al ricevimento, da parte della Compagnia, di copia della denuncia inoltrata all’Autorità competente e, se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco. La Compagnia, su richiesta del danneggiato, può corrispondere direttamente all’officina il costo della riparazione.
Art. 23 - Scoperto a carico dell’Assicurato
In caso di Sinistro la Compagnia corrisponderà all’Assicurato l’Indennizzo con deduzione della percentuale di Scoperto e relativo minimo come previsto nelle Sezioni 2 – Furto e incendio e 7 – Eventi Naturali e Sociopolitici.
Art. 24 – Antifurto Satellitare
Per i residenti nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto, la copertura viene offerta esclusivamente previa installazione di antifurto satellitare e attivazione dei relativi servizi.
Il contraente che acquista la copertura nelle suddette province si impegna a rispettare i termini e le condizioni contenute nel presente Fascicolo Informativo ed in particolare:
1. far installare ed attivare il dispositivo presso un installatore entro la data di inizio di validità della polizza;
2. in caso di guasto o mancato funzionamento dell’antifurto satellitare a recarsi da un installatore per la verifica e manutenzione del sistema entro 3 giorni lavorativi dalla notifica di guasto o malfunzionamento;
3. tenere attivo l’abbonamento ai servizi relativi all’antifurto satellitare per tutta la durata della polizza;
4. in caso di specifica richiesta della Compagnia, far effettuare una perizia preventiva del veicolo ed accettarne formalmente l’esito tramite firma dell’apposito documento compilato dall’incaricato designato dalla Compagnia ad effettuare la perizia
L’inadempimento dei sopra citati obblighi comporta l’applicazione di scoperti e minimi raddoppiati rispetto a quelli riportati nella Sezione 2 all’Art. 2.1 - Oggetto dell’Assicurazione.
Sezione 2
Furto e Incendio
Art. 2.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional, il cui valore deve essere compreso nel “valore assicurato” riportato nella scheda di adesione, stabilmente fissati sul veicolo, contro i rischi:
- furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso
- incendio, esplosione e scoppio e azione del fulmine. Sono compresi in garanzia gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie” - sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Valore assicurato Euro” prevista nella scheda di adesione. In caso di sinistro, la copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale.
La garanzia prevede uno scoperto del 10% con minimo di € 500.
In caso di riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore presso il Dealer Convenzionato o riparazione effettuata presso la Rete convenzionata, lo scoperto ed il relativo minimo sono annullati.
In deroga a quanto precedentemente stabilito:
• nel caso in cui l’assicurato risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto lo scoperto è sempre pari al 10% con minimo di € 1.000
• nel caso in cui l’assicurato risieda nelle province di Catania, Palermo, Reggio di Calabria, Roma, Salerno, Milano e Torino lo scoperto in caso di riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore presso il Dealer Convenzionato o riparazione effettuata presso la Rete convenzionata è pari al 5 % con minimo di € 250
• Nel caso in cui in polizza risulti la presenza di antifurto satellitare ma al momento del sinistro l’assicurato non fornisca la documentazione attestante l’istallazione dell’apparecchiatura entro la decorrenza di polizza e la completa funzionalità dello stesso al momento del sinistro, lo scoperto e il minimo specifici della provincia di appartenenza vengono raddoppiati.
Art 2.2 – Recuperi successivi al furto totale
Quando l’assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso alla Compagnia. Qualora il recupero sia avvenuto:
• prima del pagamento dell’indennizzo, l’importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall’articolo 18;
• dopo il pagamento dell’indennizzo, l'assicurato potrà optare se:
a) procedere alla vendita del veicolo tramite la Compagnia, prestandosi in tal caso a tutti gli adempimenti fiscali connessi. Il proprietario del veicolo inoltre, ove non fosse stata precedentemente rilasciata, dovrà fornire alla Compagnia la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato. In ogni caso la Compagnia si intende autorizzata a trattenere il ricavato della vendita;
b) rientrare in possesso del veicolo restituendo alla Compagnia l’indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l’Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come indicato al precedente articolo 18).
Art. 2.3 - Esclusioni
Ferme le esclusioni nelle “Condizioni Generali di Assicurazione” l’Assicurazione non comprende altresì i danni causati o derivati da:
• semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi
• furto di radiotelefoni o telefoni satellitari anche stabilmente fissati sul veicolo
• furto totale o parziale del veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo , nel caso non siano stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del C.d.S.
• furto di animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, anche in uso, custodia o possesso del Contraente o dell’Assicurato
• furto totale o parziale del veicolo per mancata chiusura del veicolo stesso
• furto totale o parziale del veicolo agevolato dall’utilizzo delle chiavi di accensione
Art. 2.4 - Estensioni Furto e Incendio (sempre operanti)
Incendio da tumulti popolari
L’Assicurazione vale in caso di danni da incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato dovrà fare denuncia immediata all’Autorità. Circolazione abusiva L’Assicurazione vale anche per i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. Xxxxx al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate
La Compagnia indennizza l’Assicurato, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla garanzia furto, dei danni subiti dal veicolo identificato in Polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso.
Caduta “corpi orbitanti”
Sono indennizzabili i danni causati al veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali o loro parti, esclusi ordigni esplosivi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei “valori assicurati” per la garanzia Furto e Incendio, con il massimo del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
Sezione 3
Cristalli (garanzia attiva solo se acquistata)
Art. 3.1 - Oggetto dell’Assicurazione
Sono indennizzabili i danni di rottura e scheggiatura di cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo dovuti a causa accidentale derivante dalla circolazione o da fatti involontari di terzi.
Per ogni Sinistro, e indipendentemente dal numero e dal tipo di cristalli danneggiati, la garanzia è prestata: fino a un massimo di € 750,00 Euro con applicazione di una franchigia fissa di € 250,00 Euro. La franchigia non verrà applicata nel caso in cui l’Assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio fornito da Carglass, Doctorglass, Glassdrive o presso il Dealer Convenzionato.
In deroga a quanto precedentemente stabilito, nel caso in cui l’assicurato risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto la franchigia è sempre pari a €250,00 Euro.
Art. 3.2 - Esclusioni:
Sono esclusi i danni:
• conseguenti a furto o rapina consumati o tentati
• connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli
• elencati nell’art. 21 delle Condizioni di Assicurazione
• conseguenti ad eventi speciali, così come definiti alla Sezione 5 delle presenti condizioni, o riconducibili alla garanzia kasko.
• se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato dal libretto di circolazione.
Servizio “Carglass”
L’Assicurato che intenda avvalersi del servizio Carglass dovrà:
• chiamare il Numero Verde 800-360036 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio
• esibire l’originale della scheda di Xxxxxxx
• non anticipare danaro entro il limite massimo di risarcimento di € 750,00 Euro.
Servizio “Doctorglass”
L’Assicurato che intenda avvalersi del servizio Doctorglass dovrà:
• chiamare il Numero Verde 800-101010 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio
• esibire l’originale della scheda di Xxxxxxx
• non anticipare danaro entro il limite massimo di risarcimento di € 750,00 Euro.
Servizio “Glassdrive”
L’Assicurato che intenda avvalersi del servizio Glassdrive dovrà:
• chiamare il Numero Verde 800-010606 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio
• esibire l’originale della scheda di Xxxxxxx
• non anticipare danaro entro il limite massimo di risarcimento di € 750,00 Euro.
Sezione 4
Perdite Pecuniarie – Assistenza Furto (garanzia attiva solo se acquistata)
Art. 4.1 - Oggetto dell’Assicurazione
Autorimessaggio e trasporto- In caso di rapina, furto o incendio del veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa - sino ad un massimo di
€ 250,00 Euro -le spese sostenute per il trasporto e/o ricovero temporaneo disposto dall’Autorità.
Spese per sottrazione o smarrimento chiavi In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in Polizza, la Compagnia rimborsa
-fino ad un massimo di €250,00 Euro per evento -le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l’apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.
Garanzia spese di immatricolazione In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del
veicolo assicurato in Polizza o l’antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia corrisponderà - fino ad un massimo di €250,00 Euro - le spese documentate sostenute dall’Assicurato al momento dell’acquisto per l’immatricolazione di altro veicolo, in sostituzione di quello assicurato. Concorso spese ripristino box di proprietà
La Compagnia rimborsa - fino ad un massimo di €250,00 Euro per evento -le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell’Assicurato o suoi familiari adibito a rimessa, in conseguenza di incendio o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell’impianto di alimentazione del veicolo assicurato
Garanzia bagaglio
In caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la perdita totale del veicolo identificato in Polizza o la antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio, fino ad un massimo di €250,00 Euro per evento. La garanzia è valida esclusivamente per enti di proprietà dell’Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d’uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi e altri contenitori, nonché indumenti indossati. Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi autoradio/CD/video, apparecchi ottici e simili, il denaro, i titoli e altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d’artigianato. In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato dovrà far constatare i danni all’Autorità competente e chiedere che venga redatto regolare processo verbale.
Danni causati dal trasporto di vittime della strada La Compagnia rimborsa - sino ad un massimo di €500,00 Euro per evento - le spese sostenute per eliminare i danni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni dell’autovettura in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di incidenti stradali.
Sezione 5
Auto Sostitutiva (garanzia attiva solo se acquistata)
Art. 5.1 - Oggetto dell’Assicurazione
In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in Polizza o l’antieconomicità della sua riparazione e solo in caso di riacquisto presso il Dealer Convenzionato, la Compagnia corrisponderà, per un massimo di 60 giorni con limite indennizzabile giornaliero di €40,00 IVA compresa, le spese sostenute per l’auto sostitutiva ceduta dal concessionario.
Sezione 6
Kasko Collisione (attiva solo la garanzia acquistata)
Art. 6.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia, si obbliga ad indennizzare le riparazioni dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, fino ad un massimo di € 5.000,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo.
La garanzia prevede una franchigia di € 500. In caso di riacquisto di un veicolo nuovo presso il Dealer Convenzionato o riparazione effettuata presso la Rete convenzionata, la franchigia è dimezzata.
In deroga a quanto precedentemente stabilito, nel caso in cui l’assicurato risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto la franchigia è sempre pari a €500.
La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto senza applicazione del Degrado d’uso sulle parti sostituite. Il massimale previsto per la presente garanzia è pari a € 5.000,00.
Art. 6.2 - Esclusioni
Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni di Assicurazione, la garanzia non è operante
• per i danni al veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, nel caso non siano stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del C.d.S.
• per i danni subiti dal veicolo qualora non sia abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada.
• per i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico
• per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”
• per i xxxxx conseguenti a furto - consumato o tentato - e rapina, nonché ad incendio non determinato da uno degli eventi previsti all’“Oggetto dell’Assicurazione”
• per i danni alle ruote - cerchioni, coperture e camere d’aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile in base agli eventi previsti all’oggetto dell’Assicurazione
• avvenuti in conseguenza di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30/04/92 n.° 285 e successive modifiche.
Art. 6.3 - Rinuncia al diritto di surrogazione
La Compagnia rinuncia, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo, dei trasportati e dei familiari dell’Assicurato, all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art.1916 del Codice Civile.
Art. 6.4 - Colpa grave
L’Assicurazione vale anche per i Sinistri determinati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e/o delle persone che legittimamente detengono il veicolo identificato in Polizza.
Sezione 7
Eventi Naturali e Socio Politici (garanzie attive solo se acquistate)
Art. 7.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La garanzia può essere estesa, se espressamente richiamata in Polizza, ai seguenti rischi: A) Eventi Naturali B) Eventi Socio Politici. Sia la garanzia “Eventi naturali” che la garanzia “Eventi socio-politici”, salvo dove espressamente indicato, prevedono uno scoperto del 10% con minimo di € 500. In caso di riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore presso il Dealer Convenzionato o riparazione effettuata presso la Rete convenzionata, lo scoperto ed il relativo minimo sono dimezzati.
In deroga a quanto precedentemente stabilito, nel caso in cui l’assicurato risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto lo scoperto è pari al 10% con minimo di € 500.
A) Eventi Naturali
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo designato in Polizza ,anche quando il veicolo non si trova in circolazione, a seguito di trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di veicoli. Il massimale previsto per la presente garanzia è pari a €3.000,00.
Sono compresi:
· i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional
· gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Valore assicurato Euro” prevista nella scheda di adesione. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale.
Restano espressamente esclusi i danni a seguito di terremoti, eruzioni vulcaniche e per danni provocati al motore derivanti dall’aspirazione di acqua.
B) Eventi Socio Politici
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo designato in Polizza a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario, compresi:
· i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional
· gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Valore assicurato Euro” prevista nella scheda di adesione. Restano espressamente esclusi i danni riconducibili alla garanzia Kasko. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale.
La Compagnia, si obbliga altresì ad indennizzare le riparazioni dei danni subiti dal veicolo assicurato in seguito a scontro con altro veicolo identificato e non coperto da assicurazione per la Responsabilità Civile da circolazione. L’indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo ai sensi dell’art. 2054 del Codice Civile e fino ad un massimo di €5000,00 senza applicazione di franchigia e scoperto. Il veicolo danneggiante deve essere identificato da targa, e deve essere fornito il verbale dell’autorità intervenuta. La garanzia è operante nel caso in cui il sinistro non sia altrimenti indennizzabile.
La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto senza applicazione del Degrado d’uso sulle parti sostituite.
Consigli utili in caso di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente o Assicurato deve comunicare telefonicamente al numero 800.893.990 l’evento (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documentazione necessarie)
Furto, Incendio o Evento Socio-Politico
In caso di Xxxxxxxx derivante da questi fatti occorre presentare all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia. Nel caso in cui il Sinistro avvenga all’Estero, sarà necessario presentare denuncia all’Autorità straniera competente e -al rientro in Italia -presentare la denuncia presso le Autorità italiane citate sopra. Una copia delle denunce deve essere consegnata alla Compagnia.
Eventi Naturali
In caso di Sinistro è necessario presentare una dichiarazione rilasciata dall’Autorità del luogo competente in materia; ovvero la comunicazione di Sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino.
PER OGNI EVENTUALE INFORMAZIONE SULLA PROCEDURA LIQUIDATIVA, È POSSIBILE RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALLA COMPAGNIA, TRAMITE IL NUMERO VERDE, OPPURE ALL’ ISPETTORATO SINISTRI DESIGNATO.
Il testo delle Condizioni di Assicurazione è aggiornato al 01/2019.
ed. 058/2018
Consulenza e Assistenza Clienti
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Denuncia Sinistri
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