Appalti. Fermo restando quanto disciplinato dalla legge, sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione propria dell'azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro. Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice. I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il periodo di vigenza contrattuale - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche. A richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie detti casi potranno formare oggetto di verifica e ciò in relazione anche ai prevedibili riflessi sulla occupazione. Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in cantiere. Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quelle di tutte le norme previdenziali ed infortunistiche. I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese fra azienda appaltante ed azienda appaltatrice.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Appalti. Fermo restando quanto disciplinato dalla legge, I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia. Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione propria dell'azienda stessa proprie dell’azienda stessa, nonché quelle di manutenzione manuten- zione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro. Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda dell’azienda appaltatrice. I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il periodo di vigenza contrattuale del presente Contratto - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecnichetec- niche, organizzative, gestionali ed economiche. A economiche che, su richiesta delle Rappresentanze Rappresen- tanze sindacali unitarie detti casi unitarie, potranno formare oggetto di verifica e ciò in relazione anche ai prevedibili riflessi sulla occupazionecon la Direzione. Restano, comunque, Restano comunque salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante dell’azienda appaltante, e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in cantiere. Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui appartengono le aziende appaltatrici appal- tatrici stesse, e quelle quello di tutte le norme previdenziali ed infortunistichee antinfortunistiche. I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese fra tra azienda appaltante ed e azienda appaltatrice.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Appalti. Fermo restando quanto disciplinato dalla legge, sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione propria dell'azienda dell’azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente neces- sariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro. Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda dell’azienda appaltatrice. I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il periodo di vigenza vi- genza contrattuale - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche. A richiesta delle Rappresentanze rappresentanze sindacali unitarie detti casi potranno formare oggetto di verifica e ciò in relazione anche ai prevedibili riflessi sulla occupazione. Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda dell’azienda appaltante e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in cantiere. Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quelle di tutte le norme previdenziali ed infortunistiche. I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa men- sa con opportune intese fra azienda appaltante ed azienda appaltatrice.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Appalti. Fermo restando quanto disciplinato dalla legge, sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione propria dell'azienda dell’azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro. Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda dell’azienda appaltatrice. I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il periodo di vigenza contrattuale - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche. A richiesta delle Rappresentanze rappresentanze sindacali unitarie detti casi potranno formare oggetto di verifica e ciò in relazione anche ai prevedibili riflessi sulla occupazione. Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda dell’azienda appaltante e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in cantiere. Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quelle di tutte le norme previdenziali ed infortunistiche. I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese fra azienda appaltante ed azienda appaltatrice.
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Samples: Collective Labor Agreement, Collective Bargaining Agreement
Appalti. Fermo restando quanto disciplinato dalla legge, I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia. Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione propria dell'azienda stessa proprie dell’azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro. Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti fa- centi parte dell'azienda dell’azienda appaltatrice. I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante du- rante il periodo di vigenza contrattuale del presente Contratto - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche. A eco- nomiche che, su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie detti casi unitarie, potranno formare oggetto di verifica e ciò in relazione anche ai prevedibili riflessi sulla occupazionecon la Direzione. Restano, comunque, Restano comunque salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante dell’azienda appaltante, e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in cantiere. Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui appartengono ap- partengono le aziende appaltatrici stesse, e quelle quello di tutte le norme previdenziali ed infortunistichee antinfortunistiche. I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese fra tra azienda appaltante ed appaltan- te e azienda appaltatrice.
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Appalti. Fermo restando quanto disciplinato dalla legge, sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione propria dell'azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono devono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro. Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice. I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il periodo di vigenza contrattuale - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche. A richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie Rsu detti casi potranno formare oggetto di verifica e ciò in relazione anche ai prevedibili riflessi sulla occupazionesull'occupazione. Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in cantiere. Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quelle di tutte le norme previdenziali ed infortunistiche. e infortunistiche I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese fra azienda appaltante ed azienda appaltatrice.
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Appalti. Fermo restando quanto disciplinato dalla legge, sono Sono esclusi dagli appalti i lavori lavori, svolti in azienda azienda, direttamente pertinenti riguardanti le attività di trasformazione propria e di imbottigliamento proprie dell'azienda stessa stessa, nonché quelle le attività di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono devono essere svolte al di fuori dei normali turni orari di lavoro nonché, per le unità produttive fino a 100 dipendenti, durante i normali orari di lavoro. Opportune disposizioni saranno esaminate , per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice. I contratti attività di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il periodo complessità tale da richiedere competenze professionali e specifiche non reperibili nell’unità produttiva mediante l’utilizzo di vigenza contrattuale - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche. A richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie detti casi potranno formare oggetto di verifica e ciò in relazione anche ai prevedibili riflessi sulla occupazione. Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in cantieredipendenti. Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il inseriranno nei contratti di appalto clausole di rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, stesse e quelle quello di tutte le norme previdenziali ed infortunistichee antinfortunistiche. Nel caso in cui l’appalto sia affidato a società cooperative e la prestazione di lavoro venga resa dagli stessi soci cooperatori, le suddette clausole dovranno in particolare vincolare la cooperativa stessa ad assicurare ai soci medesimi un trattamento economico-normativo globalmente equivalente a quello previsto dal C.C.N.L. di riferimento. Le aziende, nell’ambito degli incontri di cui all’art. 1, forniranno alle R.S.U., su richiesta di queste, dati aggregati: - sulla natura delle attività conferite in appalto e/o in decentramento produttivo; - su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano rilevanti riflessi occupazio- nali. I gruppi industriali e le aziende, che abbiano significativa rilevanza nel comparto merceologico di appartenenza, forniranno semestralmente, su richiesta, alle RSU dati aggregati del numero dei lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese fra azienda appaltante ed azienda appaltatricedelle ditte appaltatrici, che hanno prestato la propria attività all'interno delle unità produttive.
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Appalti. Fermo restando quanto disciplinato dalla legge, sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione propria dell'azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono devono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro. Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice. I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il periodo di vigenza contrattuale - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche. A richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie RSU detti casi potranno formare oggetto di verifica e ciò in relazione anche ai prevedibili riflessi sulla occupazionesull'occupazione. Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in cantiere. Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quelle di tutte le norme previdenziali ed e infortunistiche. I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese fra azienda appaltante ed azienda appaltatrice.
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Appalti. Fermo restando quanto disciplinato dalla legge, sono Sono esclusi dagli appalti i lavori lavori, svolti in azienda azienda, direttamente pertinenti riguardanti le attività di trasformazione propria e di imbottigliamento proprie dell'azienda stessa stessa, nonché quelle le attività di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono devono essere svolte al di fuori dei normali turni orari di lavoro nonché, per le unità produttive fino a 100 dipendenti, durante i normali orari di lavoro. Opportune disposizioni saranno esaminate , per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice. I contratti attività di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il periodo complessità tale da richiedere competenze professionali e specifiche non reperibili nell’unità produttiva mediante l’utilizzo di vigenza contrattuale - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche. A richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie detti casi potranno formare oggetto di verifica e ciò in relazione anche ai prevedibili riflessi sulla occupazione. Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in cantieredipendenti. Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il inseriranno nei contratti di appalto clausole di rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, stesse e quelle quello di tutte le norme previdenziali ed infortunistichee antinfortunistiche. Nel caso in cui l’appalto sia affidato a società cooperative e la prestazione di lavoro venga resa dagli stessi soci cooperatori, le suddette clausole dovranno in particolare vincolare la cooperativa stessa ad assicurare ai soci medesimi un trattamento economico-normativo globalmente equivalente a quello previsto dal C.C.N.L. di riferimento. Le aziende, nell’ambito degli incontri di cui all’art. 1, forniranno alle R.S.U., su richiesta di queste, dati aggregati: - sulla natura delle attività conferite in appalto e/o in decentramento produttivo; - su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano rilevanti riflessi occupazionali. I gruppi industriali e le aziende, che abbiano significativa rilevanza nel comparto merceologico di appartenenza, forniranno semestralmente, su richiesta, alle RSU dati aggregati del numero dei lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese fra azienda appaltante ed azienda appaltatricedelle ditte appaltatrici, che hanno prestato la propria attività all'interno delle unità produttive.
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Samples: Partnership Agreement
Appalti. Fermo restando quanto disciplinato dalla legge, sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione propria dell'azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro. Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice. I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il periodo di vigenza contrattuale - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche. A richiesta delle Rappresentanze rappresentanze sindacali unitarie detti casi potranno formare oggetto di verifica e ciò in relazione anche ai prevedibili riflessi sulla occupazione. Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in cantiere. Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quelle di tutte le norme previdenziali ed infortunistiche. I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese fra azienda appaltante ed azienda appaltatrice.
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