Apprendistato. 1. Le assunzioni di personale con contratto d’apprendistato avverranno secondo le norme di legge. 2. Possono essere assunte/i come apprendiste/i i giovani d’età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 anni, ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni; sono escluse le figure per le quali è richiesto titolo di abilitazione professionale. 3. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti. 4. Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti d’età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate secondo le norme vigenti in materia. 5. Il rapporto d’apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 36 mesi per le qualifiche comprese nelle categorie A e B e 48 mesi nelle altre. 6. Alle apprendiste e agli apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi d’insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue e di tre ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o d’attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere. 7. Al termine del periodo d’apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate ed agli interessati idonea certificazione dell’avvenuta formazione. 8. Alle apprendiste ed agli apprendisti spetta l’80% della retribuzione per i primi sei mesi, il 90% per i successivi sei mesi, il 95 % per ulteriori sei mesi e il 100% per il restante periodo. 9. L’assunzione in qualità di apprendista è subordinata al superamento del periodo di prova previsto per la categoria d’inquadramento.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Apprendistato. 1. Le assunzioni Fim, Fiom, Uilm intendono, attraverso la contrattazione, privilegiare, anche alla luce delle innovazioni legislative intercorse, l’istituto dell’apprendistato come forma di personale con contratto d’apprendistato avverranno secondo le norme di legge.
2. Possono essere assunte/i come apprendiste/i ingresso al lavoro per i giovani d’età finalizzata ad un lavoro qualificato e stabile in funzione del forte investimento in formazione che accompagna l’intera durata del contratto. Perché questo realmente avvenga occorre che la formazione sia certa e certificata e a partire da quanto previsto dalla Legge regolamentare tramite il CCNL la quantità di ore da dedicare all’attività formativa, le modalità di erogazione della formazione, le sedi in cui questa deve essere svolta, ed i suoi contenuti di riferimento. Vanno regolamentate contrattualmente inoltre le caratteristiche che deve avere il tutor, il suo livello professionale e il grado d’istruzione, nonché prevista una formazione specifica per i soggetti che assumano tale ruolo. Devono inoltre essere definiti i profili professionali da prendere a riferimento per ogni livello di sbocco previsto. Poiché il contratto di apprendistato è anche fortemente incentivato è inoltre necessario un impegno contrattuale che porti alla stabilità dei contratti di apprendistato già realizzati per poterne stipulare altri. Ciò come forma di prevenzione degli abusi, pur nella consapevolezza che le imprese che abbiano formato una professionalità qualificata non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 anni, ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni; sono escluse le figure abbiano alcun interesse a perderla. Si ritiene possibile l’ampliamento delle qualifiche per le quali è richiesto titolo fin qui stato possibile utilizzare il contratto di abilitazione professionale.
3. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulliapprendistato, delle adolescenti e degli adolescenti.
4. Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti d’età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate secondo le norme vigenti in materia.
5. Il rapporto d’apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 36 mesi prevedendone l’utilizzo per le qualifiche comprese nelle categorie A dal 1° al 5° livello. Si ritiene che la durata massima consentita dal contratto debba essere di 60 mesi e B e 48 mesi nelle altre.
6che la durata debba essere direttamente proporzionale col livello di sbocco. Alle apprendiste e agli apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi d’insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue e di tre ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti Si ritiene inoltre che in possesso presenza di titolo di studio post obbligo o d’attestato inerente la qualifica da acquisire col contratto di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività apprendistato la durata dell’apprendistato debba essere ridotta di 3 mesi in caso di attestato rilasciato da svolgere.
7scuola professionale, di 1 anno in caso di diploma, di 2 anni in caso di laurea. Al termine del periodo d’apprendistato dovrà Inoltre, le precedenti esperienze lavorative devono essere rilasciata alle interessate ed agli interessati idonea certificazione dell’avvenuta formazione.
8. Alle apprendiste ed agli apprendisti spetta l’80% della retribuzione per i primi sei mesi, il 90% per i successivi sei mesi, il 95 % per ulteriori sei mesi e il 100% per il restante periodo.
9. L’assunzione in qualità di apprendista è subordinata al superamento del periodo di prova previsto considerate per la categoria d’inquadramentodefinizione della durata del contratto di apprendistato e della progressione retributiva. L’inquadramento e la retribuzione vanno definiti prendendo a riferimento i livelli contrattuali, come previsto dalla Legge ed eliminando la percentualizzazzione oggi in essere. Va inoltre prevista una progressione graduale che portino retribuzione ed inquadramento ad avvicinarsi nell’ultimo periodo a quelli previsti per la qualifica oggetto del contratto. Xxxxxx infine essere temi di attenzione e di approfondimento del negoziato quello dell’indennità di malattia e della previdenza complementare degli apprendisti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Apprendistato. 1Ferme restando le disposizioni vigenti in materia e a quanto disposto dal D.lgs. 167/2011 Le assunzioni di personale dei lavoratori con contratto d’apprendistato avverranno secondo le norme di legge.
2. apprendistato sono finalizzate alla formazione e alla acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche dei giovani da introdurre nel mondo del lavoro.. Possono essere assunte/i assunti come apprendiste/i apprendisti i giovani d’età non inferiore ai dai 16 anni e non superiore ai 24 29 anni, ovvero ai 26 32 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni; sono escluse le figure per le quali è richiesto titolo di abilitazione professionale.
3. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti.
4. Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti d’età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate secondo le norme vigenti in materia.
5. Il rapporto d’apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 36 18 mesi per le qualifiche comprese nelle categorie A e B B, e 48 36 mesi nelle altre.
6. Alle apprendiste e agli I periodi di malattia, maternità, infortunio, servizio di leva ai fini della durata dovranno essere promulgati. Xxxx apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi d’insegnamento formativo normalmente pari ad almeno a 120 ore medie annue e di tre ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o d’attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere.
7. Al termine del periodo d’apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate ed agli interessati idonea certificazione dell’avvenuta formazione.
8. Alle apprendiste ed agli Xxxx apprendisti spetta per le qualifiche compresi nella categoria A e B compete l’80% della retribuzione per i primi sei mesi, 9 mesi e il 90% per i successivi sei 9 mesi, il 95 per le altre categorie compete una retribuzione dell’ 80% per ulteriori sei mesi i primi 12 mesi, l’ 85% fino al 24 esimo mese e il 10090% per il restante periodo.
9fino al 36 esimo mese. L’assunzione in qualità di apprendista a tempo indeterminata dell’apprendista è subordinata al superamento del periodo di prova previsto per la categoria d’inquadramento. Il periodo di prova non potrà avere durata superiore a mesi 1 per le categorie A e B, di 3 mesi per le altre categorie. L’ applicazione e relative modalità applicative delle nuove tipologie di apprendistato previste dal D.lgs.167/2011, viene demandata alla contrattazione tra l’impresa e l’organizzazione sindacale. Le parti si danno atto che a fronte di intese nazionali in materia di apprendistato si incontreranno per un esame entro sei mesi dalla stipula del presente contratto. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla disciplina vigente ed alle modifiche introdotte alla stessa dal D.lgs. n. 167/2011 (anche in ordine alle nuove tre tipologie di apprendistato).
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Apprendistato. 1. Le assunzioni di personale con contratto d’apprendistato avverranno secondo le norme di legge.
2. Possono essere assunte/i come apprendiste/i i giovani d’età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 anni, ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni; sono escluse le figure per le quali è richiesto titolo di abilitazione professionale.
3. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti.
4. Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti d’età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate secondo le norme vigenti in materia.
5. Il rapporto d’apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 36 mesi per le qualifiche comprese nelle categorie A e B B, e 48 mesi nelle altre.
6. Alle apprendiste e agli apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi d’insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue e di tre ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o d’attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere.
7. Al termine del periodo d’apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate ed agli interessati idonea certificazione dell’avvenuta formazione.
8. Alle apprendiste ed agli apprendisti spetta l’80% della retribuzione per i primi sei mesi, il 90% per i successivi sei mesi, il 95 % per ulteriori sei mesi e il 100% per il restante periodo.
9. L’assunzione in qualità di apprendista è subordinata al superamento del periodo di prova previsto per la categoria d’inquadramento.
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Apprendistato. 1Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le assunzioni parti, con la presente regolamentazione, decidono di personale con dare ingresso alle nuove tipologie di contratto d’apprendistato avverranno secondo le norme di legge.
2apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione, professionalizzante ed apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del D.Lgs n. 276 del 2003. Possono essere assunte/i come apprendiste/i assunti con contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani d’età non inferiore ai 16 e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni e di età. Questo tipo di apprendistato ha una durata non superiore ai 24 a tre anni ed é finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto é determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, ovvero per l’acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nei livelli da 1 a 10 del presente CCNL. Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai 26 anni nelle aree sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di cui agli obiettivi 1 e 2 età. Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100% delle maestranze specializzate presso il datore di lavoro ovvero, in mancanza di tali maestranze, gli apprendisti non potranno comunque superare il numero di tre unità in rapporto al complessivo organico dell’Azienda. La durata del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni; sono escluse le figure rapporto di apprendistato é graduata in relazione al livello professionale di riferimento per le quali è richiesto titolo di abilitazione professionale.
3. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciullila qualifica da conseguire, delle adolescenti e degli adolescenti.
4. Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti d’età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate secondo le norme seguenti modalità:
a) livelli 1-2-3-4-5: durata 32 mesi;
b) livelli 6-7-8-9-10: durata 40 mesi; I profili della formazione e la determinazione del monte ore annuale ad essa destinato nel periodo di esecuzione del contratto saranno determinate dalle leggi regionali, adottate in conformità delle disposizioni legislative vigenti in materia.
5. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore sarà la stessa dei lavoratori dipendenti con uguale qualifica. Il rapporto d’apprendistato si estingue trattamento dell’apprendista viene fissato sulla base del minimo contrattuale della retribuzione base previsto per livello, secondo le percentuali della seguente tabella: 32 mesi Primi 20 mesi Dal 21° mese 90% 95% 40 mesi Primi 28 mesi Dal 29° mese 90% 95% In caso di malattia, all’apprendista sarà riconosciuto il trattamento assistenziale ad integrazione dell’indennità di malattia a carico degli enti competenti fino al raggiungimento del 50% della normale retribuzione. L’apprendista minorenne o maggiorenne, nel caso di sottoposizione ad attività che richiedono sorveglianza sanitaria in base al D.Lgs n. 626/94, deve essere sottoposto alle visite mediche preventive ed a quelle periodiche imposte dalla normativa vigente. L’apprendista maggiorenne, addetto ad attività non richiedenti la predetta sorveglianza, é soggetto alla scadenza del termine di 36 mesi per le qualifiche comprese nelle categorie A e B e 48 mesi nelle altre.
6. Alle apprendiste e agli apprendisti sono garantitisola visita sanitaria preventiva, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi d’insegnamento formativo normalmente pari tesa ad almeno 120 ore medie annue e di tre ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o d’attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività accertare l’idoneità fisica alle mansioni da svolgere.
7. Al termine del L’apprendista é soggetto ad un periodo d’apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate ed agli interessati idonea certificazione dell’avvenuta formazione.
8di prova della durata di due mesi. Alle apprendiste ed agli apprendisti spetta l’80% della retribuzione per i primi sei mesi, il 90% per i successivi sei mesi, il 95 % per ulteriori sei mesi e il 100% per il restante periodo.
9. L’assunzione in qualità di apprendista è subordinata al superamento Durante lo svolgimento del periodo di prova previsto il rapporto può essere risolto senza preavviso da entrambe le parti. Il periodo di prova viene computato sia agli effetti della durata dell’apprendistato, sia agli effetti dell’anzianità di servizio. L’apprendista può essere assunto anche con contratto part-time, regolamentato all’art. 23, a condizione che la minor durata della prestazione sia sufficiente a garantire il conseguimento della qualifica oggetto del contratto ed il soddisfacimento delle esigenze formative. L’orario di lavoro, per gli apprendisti maggiorenni, corrisponde a quello fissato dall’art. 37 per il personale assunto a tempo indeterminato. Per gli apprendisti minorenni, trova applicazione il limite giornaliero di 8 ore nonchéquello settimanale di 40 ore. Resta inteso che le ore destinate all’insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell’orario di lavoro. La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore annuale di formazione dell’apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali che interverranno in materia. La formazione del lavoratore con contratto di apprendistato potrà essere realizzata anche nell’ambito delle iniziative promosse dall’Ente Bilaterale. La formazione dell’apprendista all’interno dell’Azienda é di norma seguita compatibilmente con la categoria d’inquadramentoregolamentazione di cui al punto che precede, da un tutor, con competenze e formazione adeguate, che cura il raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna. Salvo diversa disciplina da parte della normativa regionale, al termine del periodo di formazione, il datore di lavoro rilascia un attestato sulle competenze professionali acquisite dal lavoratore, consegnandone copia a quest’ultimo ed alla struttura pubblica competente in materia di servizi all’impiego. In ogni caso, la formazione svolta é registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, in conformità delle disposizioni legislative vigenti, nell’apposito libretto formativo. Il periodo di apprendistato si estingue, perfezionandosi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la scadenza dei termini di cui alla tabella di cui sopra. Il datore di lavoro potrà recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del Codice Civile. La disciplina dell’apprendistato sarà operativa nelle singole regioni immediatamente dopo l’approvazione delle leggi regionali in materia. Le parti, consapevoli che l’applicazione del presente articolo del CCNL ha carattere sperimentale, convengono di costituire, nell’arco del primo biennio di operatività dell’istituto, un’apposita Commissione per attuare il monitoraggio delle esperienze formative realizzate a livello aziendale.
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Apprendistato. 1Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente articolo o, in carenza, quelle relative al personale subordinato. Le assunzioni parti, con la presente regolamentazione, decidono di personale con dare ingresso alle nuove tipologie di contratto d’apprendistato avverranno secondo di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione, professionalizzante ed apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (di cui agli artt. 49 e 50 del D.Lgs n. 276 del 2003). Sono escluse da questa tipologia di contratto le norme professioni sanitarie disciplinate dalla legge 502/92 e successive modificazioni e i profili sociosanitari conseguiti a seguito di legge.
2specifici percorsi formativi di rilievo nazionale. Possono essere assunte/i come apprendiste/i assunti con contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani d’età non inferiore ai 16 e gli adolescenti che abbiano sedici anni e di età. Questo tipo di apprendistato ha una durata non superiore ai 24 a cinque anni ed é finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto é determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, ovvero per l’acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle sei categorie del presente CCNL. Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai 26 anni nelle aree sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di cui agli obiettivi 1 e 2 età. Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100% delle maestranze specializzate presso il datore di lavoro ovvero, in mancanza di tali maestranze, gli apprendisti non potranno comunque superare il numero di cinque unità in rapporto al complessivo organico dell’Azienda. La durata del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni; sono escluse le figure rapporto di apprendistato é graduata in relazione al livello professionale di riferimento per le quali è richiesto titolo di abilitazione professionale.
3. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciullila qualifica da conseguire, delle adolescenti e degli adolescenti.
4. Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti d’età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate secondo le norme seguenti modalità:
a) categorie A.B.C.: durata fino a 48 mesi;
b) Categoria D durata fino a 36 mesi;
c) Categorie E.F. durata fino a 24 mesi. I profili della formazione e la determinazione del monte ore annuale ad essa destinato nel periodo di esecuzione del contratto saranno determinate dalle leggi regionali, adottate in conformità delle disposizioni legislative vigenti in materia.
5. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore sarà la stessa dei lavoratori dipendenti con uguale qualifica. Il trattamento dell’apprendista viene fissato sulla base del minimo contrattuale della retribuzione base previsto per Categoria di appartenenza, secondo le percentuali della seguente tabella: Categorie Retribuzione I primi 24 mesi dal 25° al 36° dal 37° mese A, B, C 80% 80% 90% D 80% 95% I primi 12 mesi dal 13° mese E, F 80% 95% In caso di malattia, all’apprendista sarà riconosciuto il trattamento assistenziale ad integrazione dell’indennità di malattia a carico degli enti competenti con le stesse modalità previste per i dipendenti in pianta stabile. L’apprendista minorenne o maggiorenne, nel caso di sottoposizione ad attività che richiedono sorveglianza sanitaria in base al D.Lgs. n. 626/94, deve essere sottoposto alle visite mediche preventive ed a quelle periodiche imposte dalla normativa vigente. L’apprendista maggiorenne, addetto ad attività non richiedenti la predetta sorveglianza, é soggetto alla sola visita sanitaria preventiva, tesa ad accertare l’idoneità fisica alle mansioni da svolgere. L’apprendista é soggetto ad un periodo di prova della durata di due mesi. Durante lo svolgimento del periodo di prova il rapporto d’apprendistato si estingue alla scadenza può essere risolto senza preavviso da entrambe le parti. Il periodo di prova viene computato sia agli effetti della durata dell’apprendistato, sia agli effetti dell’anzianità di servizio. L’apprendista può essere assunto anche con contratto part-time, a condizione che la minor durata della prestazione sia sufficiente a garantire il conseguimento della qualifica oggetto del termine contratto ed il soddisfacimento delle esigenze formative. L’orario di 36 mesi lavoro, per le qualifiche comprese nelle categorie A e B e 48 mesi nelle altre.
6. Alle apprendiste e agli apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi d’insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue e di tre ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti maggiorenni, corrisponde a quello fissato per il personale assunto a tempo indeterminato. Per gli apprendisti minorenni, trova applicazione il limite giornaliero di 8 ore nonché quello settimanale di 40 ore. Resta inteso che le ore destinate all’insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell’orario di lavoro. La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore annuale di formazione dell’apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali che interverranno in possesso materia. La formazione del lavoratore con contratto di titolo apprendistato potrà essere realizzata anche nell’ambito delle iniziative promosse dall’Ente Bilaterale. La formazione dell’apprendista all’interno dell’Azienda é seguita compatibilmente con la regolamentazione di studio post obbligo cui al punto che precede, da un tutor, con competenze e formazione adeguate, che cura il raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna. Salvo diversa disciplina da parte della normativa regionale, al termine del periodo di formazione, il datore di lavoro rilascia un attestato sulle competenze professionali acquisite dal lavoratore, consegnandone copia a quest’ultimo ed alla struttura pubblica competente in materia di servizi all’impiego. In ogni caso, la formazione svolta é registrata, a cura del datore di lavoro o d’attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere.
7un suo delegato, in conformità delle disposizioni legislative vigenti, nell’apposito libretto formativo. Al termine del periodo d’apprendistato di apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate ed e agli interessati idonea certificazione dell’avvenuta della avvenuta formazione.
8. Alle apprendiste ed agli apprendisti spetta l’80% della retribuzione per i primi sei mesi, il 90% per i successivi sei mesi, il 95 % per ulteriori sei mesi e il 100% per il restante periodo.
9. L’assunzione in qualità di apprendista è subordinata al superamento Al termine del periodo di prova previsto apprendistato il rapporto di lavoro si estingue per la categoria d’inquadramentoscadenza del termine; nel caso in cui continui si perfeziona in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per stipulare nuovi contratti di apprendistato è necessario che il datore di lavoro abbia confermato almeno il 25% dei contratti di apprendistato venuti a scadenza nei quarantotto, trentasei, ventiquattro mesi precedenti, a seconda della categoria. A tal fine, non si computano i valori inferiori all’unità. La disciplina dell’apprendistato sarà operativa nelle singole regioni immediatamente dopo l’approvazione delle leggi regionali in materia. Le parti, consapevoli che l’applicazione del presente articolo ha carattere sperimentale, convengono di costituire, nell’arco del primo biennio di operatività dell’istituto, un’apposita Commissione per attuare il monitoraggio delle esperienze formative realizzate a livello aziendale.
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Apprendistato. 1Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le assunzioni parti, con la presente regolamentazione, decidono di personale con dare ingresso alle nuove tipologie di contratto d’apprendistato avverranno secondo le norme di legge.
2apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione, professionalizzante ed apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del D.Lgs n. 276 del 2003. Possono essere assunte/i come apprendiste/i assunti con contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani d’età non inferiore ai 16 e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni e di età. Questo tipo di apprendistato ha una durata non superiore ai 24 a tre anni ed é finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto é determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, ovvero per l’acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nei livelli da 1 a 10 del presente CCNL. Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai 26 anni nelle aree sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di cui agli obiettivi 1 e 2 età. Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100% delle maestranze specializzate presso il datore di lavoro ovvero, in mancanza di tali maestranze, gli apprendisti non potranno comunque superare il numero di tre unità in rapporto al complessivo organico dell’Azienda. La durata del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni; sono escluse le figure rapporto di apprendistato é graduata in relazione al livello professionale di riferimento per le quali è richiesto titolo di abilitazione professionale.
3. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciullila qualifica da conseguire, delle adolescenti e degli adolescenti.
4. Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti d’età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate secondo le norme seguenti modalità:
a) livelli 1-2-3-4-5: durata 32 mesi;
b) livelli 6-7-8-9-10: durata 40 mesi; I profili della formazione e la determinazione del monte ore annuale ad essa destinato nel periodo di esecuzione del contratto saranno determinate dalle leggi regionali, adottate in conformità delle disposizioni legislative vigenti in materia.
5. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore sarà la stessa dei lavoratori dipendenti con uguale qualifica. Il rapporto d’apprendistato si estingue trattamento dell’apprendista viene fissato sulla base del minimo contrattuale della retribuzione base previsto per livello, secondo le percentuali della seguente tabella: Livelli 1-2-3-4-5 Retribuzione 32 mesi Primi 20 mesi 90% Dal 21° mese 95% Livelli 6-7-8-9-10 Retribuzione 40 mesi Primi 28 mesi 90% Dal 29° mese 95% In caso di malattia, all’apprendista sarà riconosciuto il trattamento assistenziale ad integrazione dell’indennità di malattia a carico degli enti competenti fino al raggiungimento del 50% della normale retribuzione. L’apprendista minorenne o maggiorenne, nel caso di sottoposizione ad attività che richiedono sorveglianza sanitaria in base al D.Lgs n. 626/94, deve essere sottoposto alle visite mediche preventive ed a quelle periodiche imposte dalla normativa vigente. L’apprendista maggiorenne, addetto ad attività non richiedenti la predetta sorveglianza, è soggetto alla scadenza del termine di 36 mesi per le qualifiche comprese nelle categorie A e B e 48 mesi nelle altre.
6. Alle apprendiste e agli apprendisti sono garantitisola visita sanitaria preventiva, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi d’insegnamento formativo normalmente pari tesa ad almeno 120 ore medie annue e di tre ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o d’attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività accertare l’idoneità fisica alle mansioni da svolgere.
7. Al termine del L’apprendista é soggetto ad un periodo d’apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate ed agli interessati idonea certificazione dell’avvenuta formazione.
8di prova della durata di due mesi. Alle apprendiste ed agli apprendisti spetta l’80% della retribuzione per i primi sei mesi, il 90% per i successivi sei mesi, il 95 % per ulteriori sei mesi e il 100% per il restante periodo.
9. L’assunzione in qualità di apprendista è subordinata al superamento Durante lo svolgimento del periodo di prova previsto il rapporto può essere risolto senza preavviso da entrambe le parti. Il periodo di prova viene computato sia agli effetti della durata dell’apprendistato, sia agli effetti dell’anzianità di servizio. L’apprendista può essere assunto anche con contratto part-time, regolamentato all’art. 23, a condizione che la minor durata della prestazione sia sufficiente a garantire il conseguimento della qualifica oggetto del contratto ed il soddisfacimento delle esigenze formative. L’orario di lavoro, per gli apprendisti maggiorenni, corrisponde a quello fissato dall’art. 37 per il personale assunto a tempo indeterminato. Per gli apprendisti minorenni, trova applicazione il limite giornaliero di 8 ore nonché quello settimanale di 40 ore. Resta inteso che le ore destinate all’insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell’orario di lavoro. La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore annuale di formazione dell’apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali che interverranno in materia. La formazione del lavoratore con contratto di apprendistato potrà essere realizzata anche nell’ambito delle iniziative promosse dall’Ente Bilaterale. La formazione dell’apprendista all’interno dell’Azienda é di norma seguita compatibilmente con la categoria d’inquadramentoregolamentazione di cui al punto che precede, da un tutor, con competenze e formazione adeguate, che cura il raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna. Salvo diversa disciplina da parte della normativa regionale, al termine del periodo di formazione, il datore di lavoro rilascia un attestato sulle competenze professionali acquisite dal lavoratore, consegnandone copia a quest’ultimo ed alla struttura pubblica competente in materia di servizi all’impiego. In ogni caso, la formazione svolta è registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, in conformità delle disposizioni legislative vigenti, nell’apposito libretto formativo. Il periodo di apprendistato si estingue, perfezionandosi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la scadenza dei termini di cui alla tabella di cui sopra. Il datore di lavoro potrà recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del Codice Civile. La disciplina dell’apprendistato sarà operativa nelle singole regioni immediatamente dopo l’approvazione delle leggi regionali in materia. Le parti, consapevoli che l’applicazione del presente articolo del CCNL ha carattere sperimentale, convengono di costituire, nell’arco del primo biennio di operatività dell’istituto, un’apposita Commissione per attuare il monitoraggio delle esperienze formative realizzate a livello aziendale.
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Apprendistato. 1Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le assunzioni parti, con la presente regolamentazione, decidono di personale con dare ingresso alle nuove tipologie di contratto d’apprendistato avverranno secondo le norme di legge.
2apprendista- to per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione, professionalizzante ed apprendistato per l’acquisizione di un di- ploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli articoli 49 e 50 del D.Lgs. n. 276 del 2003. Possono essere assunte/i come apprendiste/i assunti con contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani d’età non inferiore ai 16 e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni e di età. Questo tipo di apprendistato ha una durata non superiore ai 24 a tre anni ed é finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto é determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, ovvero ai 26 anni nelle aree per l’acquisizione di cui agli obiettivi competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nei livelli da 1 e 2 a 10 del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/presente ccnl. Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o integrazioni; sono escluse le figure per le quali è richiesto titolo percorsi di abilitazione professionale.
3alta formazione. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti.
4. Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore In caso di handicap i limiti d’età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate secondo le norme vigenti in materia.
5. Il rapporto d’apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 36 mesi per le qualifiche comprese nelle categorie A e B e 48 mesi nelle altre.
6. Alle apprendiste e agli apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi d’insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue e di tre ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o d’attestato di una qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere.
7. Al termine del periodo d’apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate ed agli interessati idonea certificazione dell’avvenuta formazione.
8. Alle apprendiste ed agli apprendisti spetta l’80% conseguita ai sensi della retribuzione per i primi sei mesiL. 28 marzo 2003, n. 53, il 90% per i successivi sei mesicontratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, il 95 % per ulteriori sei mesi e complessivamente, il 100% per delle maestranze specializzate presso il restante periodo.
9datore di lavoro ovvero, in mancanza di tali maestranze, gli apprendisti non potranno comunque superare il numero di tre unità in rapporto al complessivo organico dell’azienda. L’assunzione La durata del rapporto di apprendistato é graduata in qualità relazione al livello professionale di apprendista è subordinata al superamento del periodo di prova previsto riferimento per la categoria d’inquadramentoqualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità:
a) livelli 1-2-3-4-5: durata 32 mesi;
b) livelli 6-7-8-9-10: durata 40 mesi.
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Apprendistato. Le Parti, vista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo e a quanto disposto dalle nuove normative, ritengono che l’istituto dell’apprendistato è un valido strumento sia per il rag- giungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo che per l’incremento della occupazione giovanile. Il periodo di apprendistato è utile ai fini della maturazione della anzianità aziendale anche con riferimento agli au- menti periodici di anzianità. Il D.Lgs. n. 276/03, attuativo della L. n. 30/03, prevede 3 tipologie contrattuali. Perché sia operativa questa disciplina alle tre tipologie di apprendistato è necessaria la regolamentazione dei profili forma- tivi da parte delle Regioni e Province autonome con definizione delle modalità di riconoscimento dei crediti formativi. Nelle Regioni o Province autonome che non hanno ancora provveduto alla emanazione della relativa legge regionale in materia il contratto rimanda, per l’instaurazione del contratto di apprendistato, alle norme previdenti al D.Lgs. n. 276/03, cioè alle L. n. 25/55 e 196/97.
1) Contratto di apprendistato per l’espletamento di diritto-dovere di istruzione e formazione finalizzato al consegui- mento di una qualifica professionale: durata non superiore a 3 anni (giovani dai 15 ai 18 anni di età): Quanto ai contenuti dell’attività formativa si stabilisce che la durata è pari a 120 ore. Le assunzioni di personale con contratto d’apprendistato avverranno La formazione teorica deve essere svolta secondo le norme di leggemodalità previste dalla contrattazione aziendale internamente o esternamente all’azienda.
2. Possono essere assunte/i come apprendiste/i i ) Contratto di apprendistato professionalizzante: qualifica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale: durata da 2 a 6 anni (giovani d’età non inferiore dai 18 ai 16 anni e non superiore ai 24 29 anni, ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni; sono escluse le figure per le quali è richiesto titolo di abilitazione professionale).
3. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti.
4. Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti d’età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate secondo le norme vigenti in materia.
5. Il rapporto d’apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 36 mesi per le qualifiche comprese nelle categorie A e B e 48 mesi nelle altre.
6. Alle apprendiste e agli apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi d’insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue e di tre ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o d’attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere.
7. Al termine del periodo d’apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate ed agli interessati idonea certificazione dell’avvenuta formazione.
8. Alle apprendiste ed agli apprendisti spetta l’80% della retribuzione per i primi sei mesi, il 90% per i successivi sei mesi, il 95 % per ulteriori sei mesi e il 100% per il restante periodo.
9. L’assunzione in qualità di apprendista è subordinata al superamento del periodo di prova previsto per la categoria d’inquadramento.
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Apprendistato. 1. Le assunzioni Il contratto di personale con contratto d’apprendistato avverranno secondo le norme apprendistato si qualifica come un rapporto di leggelavoro a tempo indeterminato a contenuto formativo, finalizzato alla formazione professionale ed all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
2. Possono essere assunte/i come apprendiste/i i giovani d’età non inferiore ai 16 anni Il contratto di apprendistato è contemporaneamente un periodo di lavoro e non superiore ai 24 annidi formazione ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali, ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 attraverso una formazione effettiva e 2 del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 strutturata secondo quanto disposto dalla normativa vigente e successive modificazioni e/o integrazioni; sono escluse le figure per le quali è richiesto titolo di abilitazione professionaledal presente CCNL.
3. Sono fatti salvi In considerazione dell’attività svolta dalla Società, le tipologie di apprendistato utilizzab i divieti li sono:
a. l’apprendistato per la qualifica, il diploma professionale e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescentila certificazione tecnica superiore (I° livello) per i giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni di età;
b. l’apprendistato professionalizzante per i giovani di età compresa tra i 18 anni (17 anni se in possesso di una qualifica professionale) ed i 29 anni.
4. Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore La Società può occupare come apprendisti non più del 30% del personale in possesso della medesima professionalità da acquisire, ad esclusione di handicap i limiti d’età sono elevati quelle relative a posizioni di due anni; le assunzioni coordinamento di portatrici o di portatori di handicap sono computate secondo le norme vigenti in materiastrutture ed unità organizzative anche elementari.
5. Il rapporto d’apprendistato si estingue alla scadenza del termine contratto di 36 mesi per le qualifiche comprese nelle categorie A e B e 48 mesi nelle altreapprendistato deve indicare il piano formativo individuale.
6. Alle apprendiste e agli apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria L’intero periodo di apprendistato è utile ai corsi d’insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue e fini della maturazione dell’anzianità di tre ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o d’attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgereservizio.
7. Al termine La durata del periodo d’apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate ed di prova è stabilita dall’art. 32 del vigente CCNL. Tale periodo sarà ridotto del 50% quando il lavoratore, nell’ambito di precedenti rapporti di lavoro, abbia frequentato corsi formativi certificati tramite attestato rilasciato dalle aziende o da Enti all’uopo autorizzati, inerenti al profilo professionale da conseguire. Il periodo di prova verrà computato sia agli interessati idonea certificazione dell’avvenuta formazioneeffetti del periodo previsto dall’apprendistato, sia agli effetti dell’anzia nità di servizio.
8. Alle apprendiste ed agli apprendisti spetta l’80% della retribuzione per i primi sei mesiI periodi di apprendistato e la relativa formazione devono essere certificati dalla Società, il 90% per i successivi sei mesianche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, il 95 % per ulteriori sei mesi e il 100% per il restante periodopurché l’addestramento si riferisca a mansioni contrattuali analoghe. Tali percorsi formativi sono registrati nel previsto libretto formativo individuale.
9. L’assunzione in qualità La Società potrà assumere ulteriori apprendisti qualora abbia stabilizzato a tempo indeterminato almeno l’80% di apprendista è subordinata quelli scaduti nei 18 mesi precedenti.
10. L’apprendista adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornalier e e/o su turni diurni.
11. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a 6 mesi. Le parti possono recedere dal contratto al superamento termine del periodo di prova apprendistato con preavviso previsto dall’art. 80 del CCNL vigente decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti manifesta la volontà di recedere, il contratto prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
12. È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di apprendistato nel limit e massimo di 36 mesi in funzione del tipo di qualificazione da conseguire.
13. La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti dal presente contratto sono stabiliti in:
a. 15 mesi per gli apprendisti dell’Area dell’Esercizio;
b. 24 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nelle posizioni economiche organizzative B1 – B2;
c. 36 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nelle posizioni economiche organizzative B – A1.
14. Per tutta la durata del contratto, il lavoratore assunto con il contratto di apprendistato, dovrà essere seguito da un Tutor, designato dalla Società, che curerà l'addestramento sul lavoro e la formazione dell’apprendista e che dovrà:
a. essere in possesso di un inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendist a conseguirà alla fine dell’apprendistato;
b. svolgere attività afferenti a quelle dell’apprendista da almeno tre anni;
c. affiancare non più di 3 apprendisti.
15. Conformemente alla normativa vigente in materia, le attività formative trasversali sono così articolate:
a. competenze relazionali;
b. competenze in materia di organizzazione ed economia aziendale;
c. competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro e del CCNL;
d. competenze in materia di sicurezza sul lavoro, fatta salva la formazione obbligatoria. La formazione relativa alla disciplina del rapporto di lavoro ed alla sicurezza sul lavoro, sarà effettuata nel primo anno.
16. Xxxx apprendisti spettano gli istituti retributivi e normativi previsti dal presente CCNL. Per quanto concerne la retribuzione, la stessa sarà erogata con le seguenti modalità:
a. dal 1° al 12° mese retribuzione pari al 70%;
b. dal 13° al 24° mese retribuzione pari al 85%;
c. dal 25° al 36° mese retribuzione pari a 92%. Le percentuali sopra indicate si applicano ai minimi tabellari, all’indennità di contingenza ed alle altre voci retributive fissate per la categoria d’inquadramentoposizione economica organizzativa per la quale è finalizzato il periodo di apprendistato.
17. La Società informerà periodicamente, di norma semestralmente, le RSA/RSU e le rappresentanze sindacali sull’utilizzo dei contratti di apprendistato ed il loro andamento.
18. Le Parti concordano il rinvio alla normativa di riferimento per quanto attinente la restante disciplina del contratto di apprendistato.
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Apprendistato. 1. Le assunzioni di personale con contratto d’apprendistato avverranno secondo le norme di legge.
2. Possono essere assunte/i come apprendiste/i i giovani d’età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 anni, ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni; sono escluse le figure per le quali è richiesto titolo di abilitazione professionale.
3. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti.
4. Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti d’età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate secondo le norme vigenti in materia.
5. Il rapporto d’apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 36 mesi per le qualifiche comprese nelle categorie A e B B, e 48 mesi nelle altre. I periodi di malattia, maternità, infortunio, servizio di leva non rilevano ai fini della durata.
6. Alle apprendiste e agli apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi d’insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue e di tre ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o d’attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere.
7. Al termine del periodo d’apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate ed agli interessati idonea certificazione dell’avvenuta formazione.
8. Alle apprendiste ed agli apprendisti spetta l’80% della retribuzione per i primi sei mesi, il 90% per i successivi sei mesi, il 95 % per ulteriori sei mesi e il 100% per il restante periodo.
9. L’assunzione in qualità di apprendista è subordinata al superamento del periodo di prova previsto per la categoria d’inquadramento. Il periodo di prova non potrà avere durata superiore a mesi 2.
10. L’eventuale applicazione e relative modalità applicative delle nuove tipologie di apprendistato previste dal D.Lgs. 276/2003, art. 47, viene demandata alla contrattazione territoriale.
11. Le parti si danno atto che a fronte di intese nazionali si incontreranno per un esame della materia entro sei mesi dalla stipula del presente contratto.
12. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla disciplina vigente ed alle modifiche introdotte alla stessa dagli artt. 47-53 del D.Lgs. 276/2003 (anche in ordine alle nuove tre tipologie di apprendistato).
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Apprendistato. 1. Le assunzioni di personale con contratto d’apprendistato avverranno secondo le norme di legge.
2. Possono essere assunte/i come apprendiste/i i giovani d’età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 anni, ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni; sono escluse le figure per le quali è richiesto titolo di abilitazione professionale.
3. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti.
4. Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti d’età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate secondo le norme vigenti in materia.
5. Il rapporto d’apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 36 mesi per le qualifiche comprese nelle categorie A e B B, e 48 mesi nelle altre.
6. Alle apprendiste e agli apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi d’insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue e di tre ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o d’attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere.
7. Al termine del periodo d’apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate ed agli interessati idonea certificazione dell’avvenuta formazione.
8. Alle apprendiste ed agli apprendisti spetta l’80% della retribuzione per i primi sei mesi, il 90% per i successivi sei mesi, il 95 % per ulteriori sei mesi e il 100% per il restante periodo.
9. L’assunzione in qualità di apprendista è subordinata al superamento del periodo di prova previsto per la categoria d’inquadramento.. A decorrere dal 26 Aprile 2006, l’art. 24 “Apprenditato” è sostituito dal seguente articolo dell’accordo siglato il 27/3/2006
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Apprendistato. 1Artt. Le assunzioni 101 - 122 Definizione e Tipologie: È un contratto di personale con contratto d’apprendistato avverranno secondo le norme lavoro subordinato a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione in previsione dell’occupazione dei giovani. È a “causa mista”, in quanto, a fronte della prestazione lavorativa, il datore di legge.
2lavoro si obbliga a corrispondere all'apprendista sia la retribuzione, che la formazione necessaria al conseguimento della qualifica professionale. Possono essere assunte/i come apprendiste/i Sono previste tre tipologie di apprendistato: a) per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; b) per i giovani d’età non inferiore ai 16 tra i 18 e i 29 anni finalizzato ad apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro; c) di alta formazione e non superiore ai 24 anniricerca per conseguire titoli di studio specialistici, ovvero ai 26 anni nelle aree universitari e post universitari e per la formazione di cui agli obiettivi 1 giovani ricercatori. Il contratto di apprendistato è stipulato in forma e 2 deve contenere, in forma sintetica, il Piano Formativo Individuale, da predisporre in conformità al modello stabilito dall’Accordo Interconfederale sull’Apprendistato, in allegato al presente CCNL. L’apposita Commissione dell’Ente Bilaterale, a richiesta delle Parti, potrà effettuare la Certificazione e la Conformità del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 Contratto. Xxxxxx e successive modificazioni e/o integrazioni; sono escluse retribuzione: Per le figure per le quali è richiesto titolo professionali equiparabili a quelle dell’artigianato si rimanda all’articolo 105 del CCNL Cicli stagionali: Tenuto conto che i settori del Turismo, Agenzie di abilitazione professionale.
3. Sono fatti salvi i divieti Viaggio e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulliPubblici Esercizi sono soggetti alla stagionalità, delle adolescenti e degli adolescenti.
4. Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti d’età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate secondo le norme vigenti in materia.
5. Il rapporto d’apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 36 mesi per le qualifiche comprese nelle categorie A e B e 48 mesi nelle altre.
6. Alle apprendiste e agli apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per ferma la frequenza obbligatoria ai corsi d’insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue e di tre ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o d’attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere.
7. Al termine del periodo d’apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate ed agli interessati idonea certificazione dell’avvenuta formazione.
8. Alle apprendiste ed agli apprendisti spetta l’80% della retribuzione per i primi sei mesi, il 90% per i successivi sei mesi, il 95 % per ulteriori sei mesi e il 100% per il restante periodo.
9. L’assunzione in qualità di apprendista è subordinata al superamento durata massima del periodo di prova previsto per apprendistato (36 o 60 mesi), è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato: - in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) mesi di calendario dalla data di prima assunzione; - mediante la categoria d’inquadramentocostituzione di un rapporto di apprendistato a Tempo Parziale Verticale, annualmente coincidente con la durata stagionale.
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Samples: CCNL Turismo, Agenzie Di Viaggio E Pubblici Esercizi
Apprendistato. 1Le Parti riconoscono nel contratto di apprendistato, nelle tipologie in cui esso si configura per effetto delle disposizioni di legge vigenti, un contratto a causa mista (lavoro e formazione) che può essere adottato in tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto e lo considerano strumento idoneo a facilitare l’ingresso di giovani nel mondo del lavoro. Le assunzioni Il contratto di personale apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione può essere stipulato con i giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni, mentre il contratto d’apprendistato avverranno secondo le di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione può essere stipulato con soggetti di età compresa tra 18 (17 per i lavoratori già in possesso di una qualifica professionale ex L.53/03 e 29 anni); in via transitoria, fino all’emanazione delle normative regionali per la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato, si applicherà quanto di seguito convenuto. La durata dei contratti di apprendistato per l’espletamento del diritto- dovere di istruzione e formazione e per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è definita dalle norme di legge.
2. Possono essere assunte/i come apprendiste/i i giovani d’età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 anni, ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni; sono escluse le figure per le quali è richiesto titolo di abilitazione professionale.
3. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti.
4. Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti d’età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate secondo le norme vigenti in materia.
5. Il rapporto d’apprendistato si estingue alla scadenza trattamento economico da riconoscere ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato per l’espletamento del termine diritto-dovere di 36 mesi istruzione e formazione e per le qualifiche comprese l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è definito nelle categorie A e B e 48 mesi nelle altre.
6singole parti specifiche avuto riguardo della diversa durata. Alle apprendiste e agli apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi d’insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue e di tre ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o d’attestato di La qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere.
7. Al termine del periodo d’apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate ed agli interessati idonea certificazione dell’avvenuta formazione.
8. Alle apprendiste ed agli apprendisti spetta l’80% della retribuzione per i primi sei mesi, il 90% per i successivi sei mesi, il 95 % per ulteriori sei mesi oggetto dell’apprendistato e il 100% per relativo livello di professionalità devono essere indicati nella lettera di assunzione. Il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potrà superare la proporzione di un apprendista ogni due lavoratori specializzati e qualificati con contratto a tempo indeterminato negli aeroporti con un traffico passeggeri annuo pari o inferiore a 2 milioni di unità e un apprendista ogni tre negli aeroporti con un traffico passeggeri annuo superiore a 2 milioni di unità. Le modalità attuative dell’apprendistato professionalizzante, anche ai fini dell’art. 49 comma 5-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, ed il restante periodotrattamento economico sono definiti secondo quanto specificato nelle singole sezioni.
9. L’assunzione in qualità di apprendista è subordinata al superamento del periodo di prova previsto per la categoria d’inquadramento.
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Apprendistato. 1. Le assunzioni di personale con contratto d’apprendistato avverranno secondo le norme di legge.
2cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196. Possono essere assunte/i come apprendiste/i i giovani d’età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 anni, ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni; sono escluse le figure per le quali è richiesto titolo di abilitazione professionale.
3. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti.
4. Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti d’età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate secondo le norme vigenti in materia.
5nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni e/o integrazioni. Il rapporto d’apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 36 mesi per le qualifiche comprese nelle categorie A nei livelli A2, e B A3 e di 48 mesi nelle altre.
6nei livelli X0, X0, X0. Alle apprendiste e agli apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi d’insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue e di tre ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o d’attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere.
7. Al termine del periodo d’apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate ed agli interessati idonea certificazione dell’avvenuta formazione.
8. Alle apprendiste ed agli apprendisti spetta l’80il 80% della retribuzione di cui all'art. 65 per i primi sei mesi, il 90% per i successivi sei mesi, il 95 % per ulteriori sei mesi e il 100% per il restante periodo.
9. L’assunzione in qualità di apprendista è subordinata al superamento del periodo di prova previsto per la categoria d’inquadramentodi 60 giorni di calendario.
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Apprendistato. 1Le parti, avuto riguardo all’evoluzione della disciplina legale dell’apprendistato riconoscono in tale istituto un importante strumento per l’acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento del lavoro nell’ambito delle aziende teatrali. Le assunzioni Conseguentemente le parti riconoscono la necessità di personale con contratto d’apprendistato avverranno secondo le norme valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di legge.
2formazione anche esterni all’azienda. Possono essere assunte/i come apprendiste/i assunti con contratto di apprendistato i giovani d’età con età non inferiore ai 16 a sedici anni e non superiore ai 24 annia ventiquattro, ovvero ai 26 a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento CEE (CEE) n. 2081 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 1993, e successive modificazioni e/o integrazioni; sono escluse modificazioni. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire, con le figure per le quali è richiesto seguenti modalità: Livello di inquadramento Durata in mesi livelli 1° A e 1° 36 mesi livelli 2° e 3° 24 mesi livelli 4°, 5° e 6° 18 mesi La retribuzione dell’apprendista viene determinata dalle percentuali di seguito riportate del minimo tabellare, degli importi a titolo di abilitazione professionalee.d.r.
, di e.a.r. e dell’indennità di contingenza del livello di appartenenza: 1° semestre: 70; 2° semestre: 80; 3° semestre: 85; 4° semestre: 90; 5° semestre: 95. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti.
4. Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti d’età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate secondo le norme vigenti L’impegno formativo dell’apprendista è graduato in materia.
5. Il rapporto d’apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 36 mesi per le qualifiche comprese nelle categorie A e B e 48 mesi nelle altre.
6. Alle apprendiste e agli apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi d’insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue e di tre ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in relazione all’eventuale possesso di un titolo di studio post obbligo o d’attestato corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità: Titolo di studio Ore di formazione Scuola dell’obbligo 120 ore Attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività e diploma di scuola media superiore 100 ore Diploma universitario e diploma di laurea 80 ore La contrattazione integrativa può stabilire un diverso impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi. Xxxx apprendisti di livello 1°A e 1° non possono essere attribuite mansioni di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori. Il periodo di prova ha la durata di 1 mese, prorogabile d’intesa per un altro mese. Durante tale periodo ciascuna delle parti può recedere senza preavviso. Il periodo di prova seguito da svolgere.
7conferma è computato ai fini del periodo di apprendistato. Al termine del periodo d’apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate ed agli interessati idonea certificazione dell’avvenuta formazione.di apprendistato, al lavoratore che venga confermato in servizio viene attribuita la medesima qualifica per la quale si è svolto l’apprendistato. L’apprendista non in prova assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata della malattia, sino ad un massimo di 10 mesi, mentre la durata del rapporto di apprendistato viene prorogata per un tempo equivalente all’assenza nel caso di malattie di durata superiore a 30 giorni lavorativi. In caso di più assenze il periodo di conservazione del posto si intende riferito ad un arco temporale di 36 mesi. All’apprendista assente per malattia spetta, nell’ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto di cui ai commi precedenti, il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Agli effetti del trattamento di cui sopra è considerata malattia anche l’infermità derivante da infortunio non sul lavoro purché esso non sia determinato da eventi gravemente colposi imputabili all’apprendista. Tale trattamento non è cumulabile con eventuale altro trattamento che per lo stesso titolo sia in atto o venga istituito in avvenire. L’apprendista assente dal lavoro per infortunio sul lavoro ha diritto al seguente trattamento:
8. Alle apprendiste ed agli apprendisti spetta l’80% della 1) conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposta dall’INAIL l’indennità temporanea;
2) corresponsione, da parte dell’azienda, oltre all’intera retribuzione per i primi sei mesila giornata nella quale è avvenuto l’infortunio, il 90% per i successivi sei mesidi un’integrazione, il 95 % per ulteriori sei mesi a partire dal giorno seguente l’infortunio e fino alla scadenza dell’anzidetto periodo di conservazione del posto, dell’indennità erogata dall’INAIL fino a raggiungere il 100% per il restante periododella sua normale retribuzione giornaliera. Per tutto quanto non è previsto nel presente articolo si fa riferimento alla normativa di legge e contrattuale.
9. L’assunzione in qualità di apprendista è subordinata al superamento del periodo di prova previsto per la categoria d’inquadramento.
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Apprendistato. 1. Le assunzioni 1 Il contratto di personale con contratto d’apprendistato avverranno secondo le norme apprendistato si qualifica come un rapporto di leggelavoro a tempo indeterminato a contenuto formativo, finalizzato alla formazione professionale ed all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
2. Possono essere assunte/i come apprendiste/i 2 Il contratto di apprendistato è contemporaneamente un periodo di lavoro e di formazione ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali, attraverso una formazione effettiva e strutturata secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dal presente CCNL.
3 In considerazione dell’attività svolta dalla Società, le tipologie di apprendistato utilizzabili sono:
a. l’apprendistato per la qualifica, il diploma professionale e la certificazione tecnica superiore (I° livello) per i giovani d’età non inferiore ai 16 di età compresa tra i 18 ed i 25 anni e non superiore ai 24 anni, ovvero ai 26 di età;
b. l’apprendistato professionalizzante per i giovani di età compresa tra i 18 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni; sono escluse le figure per le quali è richiesto titolo di abilitazione professionale.
3. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti.
4. Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti d’età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate secondo le norme vigenti in materia.
5. Il rapporto d’apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 36 mesi per le qualifiche comprese nelle categorie A e B e 48 mesi nelle altre.
6. Alle apprendiste e agli apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi d’insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue e di tre ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti (18 anni se in possesso di titolo una qualifica professionale) ed i 29 anni, finalizzato al conseguimento di studio post obbligo una qualifica professionale, attraverso un percorso formativo per l’acquisizione delle relative competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;
c. l’apprendistato professionalizzante ai fini della qualificazione o d’attestato riqualificazione professionale per i lavoratori, senza limiti di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgereetà, beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione o del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
7. Al termine d. l’apprendistato di alta formazione e di ricerca i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del periodo d’apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate ed agli interessati idonea certificazione dell’avvenuta formazionediploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.
8. Alle apprendiste 4 La Società può occupare come apprendisti non più del 35% del personale in possesso della medesima professionalità da acquisire, ad esclusione di quelle relative a posizioni di coordinamento di strutture ed agli apprendisti spetta l’80% della retribuzione per i primi sei mesi, il 90% per i successivi sei mesi, il 95 % per ulteriori sei mesi e il 100% per il restante periodounità organizzative anche elementari.
9. L’assunzione in qualità 5 Il contratto di apprendista apprendistato deve indicare il piano formativo individuale.
6 L’intero periodo di apprendistato è subordinata al superamento utile ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio.
7 La durata del periodo di prova è stabilita dall’art. 32 del vigente CCNL. Tale periodo sarà ridotto del 50% quando il lavoratore, nell’ambito di precedenti rapporti di lavoro, abbia frequentato corsi formativi certificati tramite attestato rilasciato dalle aziende o da Enti all’uopo autorizzati, inerenti al profilo professionale da conseguire. Il periodo di prova verrà computato sia agli effetti del periodo previsto dall’apprendistato, sia agli effetti dell’anzianità di servizio.
8 I periodi di apprendistato e la relativa formazione devono essere certificati dalla Società, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché l’addestramento si riferisca a mansioni contrattuali analoghe. Tali percorsi formativi sono registrati nel previsto libretto formativo individuale.
9 La Società potrà assumere ulteriori apprendisti qualora abbia stabilizzato a tempo indeterminato almeno l’80% di quelli scaduti nei 18 mesi precedenti.
10 L’apprendista adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e/o su turni diurni.
11 Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a 6 mesi. Le parti possono recedere dal contratto al termine del periodo di apprendistato con preavviso previsto dall’art. 80 del CCNL vigente decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti manifesta la volontà di recedere, il contratto prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
12 È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di apprendistato nel limite massimo di 36 mesi in funzione del tipo di qualificazione da conseguire.
13 La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti dal presente contratto è stabilita in:
a. 24 mesi per gli apprendisti dell’Area dell’Esercizio;
b. 30 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nelle posizioni economiche organizzative B1 – B2;
c. 36 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nelle posizioni economiche organizzative B – A1.
14 Per tutta la durata del contratto, il lavoratore assunto con il contratto di apprendistato, dovrà essere seguito da un Tutor, designato dalla Società, che curerà l'addestramento sul lavoro e la formazione dell’apprendista e che dovrà:
a. essere in possesso di un inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine dell’apprendistato;
b. svolgere attività afferenti a quelle dell’apprendista da almeno tre anni;
c. affiancare non più di 3 apprendisti.
15 Conformemente alla normativa vigente in materia, le attività formative trasversali sono così articolate:
a. competenze relazionali;
b. competenze in materia di organizzazione ed economia aziendale;
c. competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro e del CCNL;
d. competenze in materia di sicurezza sul lavoro, fatta salva la formazione obbligatoria. La formazione relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, sarà effettuata nel primo anno, quella sulla sicurezza sul lavoro preliminarmente all’applicazione in servizio. I piani formativi per l’attivazione dei contratti di apprendistato professionalizzante sono riportati nell’Allegato A del presente CCNL.
16 Xxxx apprendisti spettano gli istituti retributivi e normativi previsti dal presente CCNL. Per quanto concerne la retribuzione, la stessa sarà erogata con le seguenti modalità:
a. dal 1° al 12° mese retribuzione pari al 70%;
b. dal 13° al 24° mese retribuzione pari al 85%;
c. dal 25° al 36° mese retribuzione pari a 92%. Le percentuali sopra indicate si applicano ai minimi tabellari, all’indennità di contingenza ed alle altre voci retributive fissate per la categoria d’inquadramentoposizione economica organizzativa per la quale è finalizzato il periodo di apprendistato. Nei casi di durata complessiva inferiore a 36 mesi, i periodi sopraindicati vengono riproporzionati in funzione della stessa. Nel caso in cui l’assenza sia superiore ad un mese, il mese di assenza non si considera ai fini della maturazione dello scatto retributivo. La frazione di mese inferiore a quindici giorni non è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
17 La Società informerà periodicamente, di norma semestralmente, le RSA/RSU e le rappresentanze sindacali sull’utilizzo dei contratti di apprendistato ed il loro andamento.
18 Le Parti concordano il rinvio alla normativa di riferimento per quanto attinente la restante disciplina del contratto di apprendistato.
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