Common use of Apprendistato Clause in Contracts

Apprendistato. Art. 10 (campo d’azione) La disciplina dell’apprendistato è regolata dalla norma di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni contenute nel presente contratto. È considerato apprendista il lavoratore, in età ed ai sensi della legge, che venga assunto dall’azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionale. La durata del periodo di apprendistato è fissata da un minimo di un anno ad un massimo di quattro anni per le diverse tipologie. Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all’apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attività e non siano intercorse tra l’uno e l’altro periodo, interruzioni superiori a 12 mesi. La durata dell’addestramento o del tirocinio sarà di sei mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti Professionali di Stato, o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di Addestramento Professionale Regionale e da Enti ed Istituti riconosciuti dalla Regione, sempre che i suddetti titoli siano dell’indirizzo didattico specifico rispetto all’attività esplicata nell’apprendimento. Per quanto si riferisce all’assunzione, all’orario di lavoro e alle ferie valgono le norme di legge. In caso di malattia superiore ai 3 (tre) giorni e che non comporti ricovero in strutture ospedaliere, agli apprendisti sarà riconosciuto, per un massimo di 15 giorni l’anno, un trattamento di malattia pari al 60% della retribuzione dell’apprendista, a completo carico del datore di lavoro, ulteriori giornate di malattia nel corso dell’anno non daranno diritto percepire alcuna integrazione economica.. In caso di ricovero ospedaliero l’azienda corrisponderà il 60% del trattamento economico giornaliero dell’apprendista per tutto il periodo del ricovero.

Appears in 5 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Apprendistato. Art. 10 (campo d’azione) La disciplina dell’apprendistato è regolata dalla norma 1 Le Parti confermano che il contratto di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni contenute nel presente contratto. È considerato apprendista il lavoratoreapprendistato, in quanto contratto di lavoro a contenuto formativo, rappresenta un valido strumento finalizzato a costruire professionalità anche di livello elevato da inserire nelle Aziende. L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale a fini contrattuali attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico professionali. Con tale tipologia contrattuale possono essere assunti i giovani di età ed compresa tra i 18 anni e i 29 anni compiuti. L’apprendistato professionalizzante può, inoltre, essere stipulato con giovani che abbiano compiuto i 17 anni di età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta con l’indicazione della leggeprestazione oggetto del contratto, che venga assunto dall’azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionale. La della durata del periodo di apprendistato, del piano formativo individuale, del patto di prova e della qualificazione professionale a fini contrattuali che potrà essere acquisita al termine del contratto di apprendistato è fissata da un minimo di un anno ad un massimo di quattro anni per le diverse tipologiesulla base degli esiti della formazione. Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all’apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attività e L’apprendista non siano intercorse tra l’uno e l’altro periodo, interruzioni superiori può essere retribuito a 12 mesi. La durata dell’addestramento o del tirocinio sarà di sei mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti Professionali di Stato, o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di Addestramento Professionale Regionale e da Enti ed Istituti riconosciuti dalla Regione, sempre che i suddetti titoli siano dell’indirizzo didattico specifico rispetto all’attività esplicata nell’apprendimento. Per quanto si riferisce all’assunzione, all’orario di lavoro e alle ferie valgono le norme di legge. In caso di malattia superiore ai 3 (tre) giorni e che non comporti ricovero in strutture ospedaliere, agli apprendisti sarà riconosciuto, per un massimo di 15 giorni l’anno, un trattamento di malattia pari al 60% della retribuzione dell’apprendista, a completo carico del datore di lavoro, ulteriori giornate di malattia nel corso dell’anno non daranno diritto percepire alcuna integrazione economica.. In caso di ricovero ospedaliero l’azienda corrisponderà il 60% del trattamento economico giornaliero dell’apprendista per tutto il periodo del ricoverocottimo.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Lavoratori Addetti Al Settore Elettrico, Verbale Di Accordo Sull’incremento Retributivo, www.acsmprimiero.com

Apprendistato. Art1. 10 (campo d’azione) La disciplina dell’apprendistato è regolata dalla norma Le Parti convengono che il contratto di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni contenute nel presente contratto. È considerato apprendista il lavoratoreapprendistato, in quanto contratto di lavoro a contenuto formativo, rappresenta un valido strumento finalizzato a costruire professionalità anche di livello elevato da inserire nelle aziende. In attesa della piena operatività delle norme di legge in materia e tenuto conto del ruolo affidato alle Parti sociali dall’art. 13, (comma 13 bis) della legge 14 maggio 2005, n. 80 (c.d. “competitività) si stabilisce l'introduzione in via sperimentale della seguente disciplina dell'apprendistato professionalizzante richiamando, a tale fine, le linee guida delle Parti sociali in materia. L’apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all’acquisizione di una qualificazione professionale attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico professionali. Con tale tipologia contrattuale possono essere assunti i giovani di età ed compresa tra i 18 anni e i 29 anni compiuti. L’apprendistato professionalizzante, può, inoltre essere stipulato con giovani che abbiano compiuto i 17 anni di età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della leggelegge 28 marzo 2003, che venga assunto dall’azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionalen. 53. La durata del periodo Il contratto di apprendistato è fissata da un minimo professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta con l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, della durata, del piano formativo individuale e della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del contratto di un anno ad un massimo di quattro anni per le diverse tipologieapprendistato sulla base degli esiti della formazione. Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all’apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attività e L’apprendista non siano intercorse tra l’uno e l’altro periodo, interruzioni superiori può essere retribuito a 12 mesi. La durata dell’addestramento o del tirocinio sarà di sei mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti Professionali di Stato, o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di Addestramento Professionale Regionale e da Enti ed Istituti riconosciuti dalla Regione, sempre che i suddetti titoli siano dell’indirizzo didattico specifico rispetto all’attività esplicata nell’apprendimento. Per quanto si riferisce all’assunzione, all’orario di lavoro e alle ferie valgono le norme di legge. In caso di malattia superiore ai 3 (tre) giorni e che non comporti ricovero in strutture ospedaliere, agli apprendisti sarà riconosciuto, per un massimo di 15 giorni l’anno, un trattamento di malattia pari al 60% della retribuzione dell’apprendista, a completo carico del datore di lavoro, ulteriori giornate di malattia nel corso dell’anno non daranno diritto percepire alcuna integrazione economica.. In caso di ricovero ospedaliero l’azienda corrisponderà il 60% del trattamento economico giornaliero dell’apprendista per tutto il periodo del ricoverocottimo.

Appears in 1 contract

Samples: flaeicisl.org

Apprendistato. Art. 10 (campo d’azione) La disciplina dell’apprendistato è regolata dalla norma di leggeL’apprendistato può essere riconducibile, dal relativo regolamento e dalle disposizioni contenute nel presente contratto. È considerato apprendista il lavoratoreper quel che riguarda la figura professionalizzante, in età ed ai sensi della legge, che venga assunto dall’azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionale. La durata del periodo di apprendistato è fissata da un minimo di un anno ad un massimo di quattro anni per le diverse tipologie. Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all’apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attività e non siano intercorse tra l’uno e l’altro periodo, interruzioni superiori a 12 mesi. La durata dell’addestramento o del tirocinio sarà di sei mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti Professionali di Stato, o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di Addestramento Professionale Regionale e da Enti ed Istituti riconosciuti dalla Regione, sempre che i suddetti titoli siano dell’indirizzo didattico specifico rispetto all’attività esplicata nell’apprendimento. Per quanto si riferisce all’assunzione, all’orario di lavoro e alle ferie valgono le norme di legge. In caso di malattia superiore ai 3 (tre) giorni e che non comporti ricovero in strutture ospedaliere, agli apprendisti sarà riconosciutoinserimento nel settore impiegatizio, per un massimo periodo non superiore ai due anni, che preveda, nel percorso formativo, l’inserimento a tempo indeterminato. Per le altre fattispecie si rimanda a specifica contrattazione da realizzarsi a seguito di 15 giorni l’annoquanto verrà previsto dalle legislazioni regionali. Anche in questo caso va aggiornato un articolo già esistente, riguardante i Contratti di Formazione e Lavoro, che questa tipologia andrà a sostituire. E’ opportuno, comunque, che il nuovo articolo, sulla base di quanto previsto dall’accordo interconfederale del 11 febbraio 2004, preveda: ➢ l’esclusiva competenza del CCNL sulla definizione dei Progetti Individuali d’inserimento, con anche forme di controllo sul loro utilizzo; ➢ diritto di prelazione per il personale già impiegato a tempo determinato e/o come xx.xx.xx per la stipula di nuovi contratti di inserimento; ➢ Definizione di un trattamento minimo formativo teorico non inferiore a 32 ore ripartito tra nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale; ➢ l’introduzione di un tetto all’utilizzo di questa tipologia d’impiego, previa conferma dell’80% dei contratti di inserimento stipulati nei 18 mesi precedenti; ➢ periodo di prova analogo a quello previsto dal livello di assegnazione; ➢ malattia pari ed infortunio analoghi a quelli previsti per il restante personale; ➢ 1 livello in meno per progetti mirati ad inserire il personale sino al 60% della retribuzione dell’apprendistalivello B, a completo carico del datore di lavoro, ulteriori giornate di malattia nel corso dell’anno non daranno diritto percepire alcuna integrazione economica.. In caso di ricovero ospedaliero l’azienda corrisponderà il 60% del trattamento economico giornaliero dell’apprendista 2 livelli in meno per tutto il periodo del ricovero.progetti finalizzati ai livelli superiori;

Appears in 1 contract

Samples: www.filtabruzzo.it

Apprendistato. Art1. 10 (campo d’azione) La disciplina dell’apprendistato è regolata dalla norma Le Parti confermano che il contratto di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni contenute nel presente contratto. È considerato apprendista il lavoratoreapprendistato, in età ed ai sensi della leggequanto contratto di lavoro a contenuto formativo, che venga assunto dall’azienda per conseguire rappresenta un valido strumento finalizzato a costruire professionalità anche di livello elevato da inserire nelle Aziende. L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionaleuna formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico professionali. La durata del periodo di apprendistato è fissata da un minimo di un anno ad un massimo di quattro anni per le diverse tipologie. Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all’apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attività e non siano intercorse tra l’uno e l’altro periodo, interruzioni superiori a 12 mesi. La durata dell’addestramento o del tirocinio sarà di sei mesi per Con tale tipologia contrattuale possono essere assunti i giovani di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni compiuti. L’apprendistato professionalizzante può, inoltre, essere stipulato con giovani che abbiano compiuto i 17 anni di età e siano in possesso di una qualifica rilasciata dagli Istituti Professionali professionale conseguita ai sensi del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Il contratto di Statoapprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta con l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, o della durata, del piano formativo individuale, del patto di attestati prova e della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del contratto di qualifica rilasciati dalle Scuole di Addestramento Professionale Regionale e da Enti ed Istituti riconosciuti dalla Regione, sempre che i suddetti titoli siano dell’indirizzo didattico specifico rispetto all’attività esplicata nell’apprendimentoapprendistato sulla base degli esiti della formazione. Per quanto si riferisce all’assunzione, all’orario di lavoro e alle ferie valgono le norme di legge. In caso di malattia superiore ai 3 (tre) giorni e che L’apprendista non comporti ricovero in strutture ospedaliere, agli apprendisti sarà riconosciuto, per un massimo di 15 giorni l’anno, un trattamento di malattia pari al 60% della retribuzione dell’apprendista, può essere retribuito a completo carico del datore di lavoro, ulteriori giornate di malattia nel corso dell’anno non daranno diritto percepire alcuna integrazione economica.. In caso di ricovero ospedaliero l’azienda corrisponderà il 60% del trattamento economico giornaliero dell’apprendista per tutto il periodo del ricoverocottimo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Lavoratori Addetti Al Settore Elettrico

Apprendistato. ArtLe assunzioni di personale con contratto di apprendistato avverranno nel rispetto delle normative vigenti e tenderanno, attraverso opportuni percorsi formativi, a rendere disponibili competenze professionali utili anche alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro. 10 (campo d’azione) La disciplina dell’apprendistato è regolata dalla norma Con il contratto di leggeapprendistato per istruzione e formazione, dal relativo regolamento finalizzato al conseguimento di una qualifica professio- nale, potranno essere assunti come apprendisti i giovani e dalle disposizioni contenute nel presente contratto. È considerato apprendista il lavoratore, in età ed ai sensi della legge, le giovani che venga assunto dall’azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionaleabbiano compiuto l’età di 15 anni. La durata massima dell’apprendistato sarà non superiore a 3 anni. Gli enti prevedranno un monte-ore di formazione sia interna che esterna, che dovrà essere certificata sul libretto for- mativo redatto in modo conforme alle prescrizioni di legge. Essi dovranno altresì provvedere alla nomina di un tutor avente il compito di controllare la realizzazione del programma formativo. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Qualora l’apprendista sia portatrice/ore di handicap, i limiti di età sono elevati di 2 anni. Le assunzioni di portatori di handicap sono computate nelle quote di cui alla L. 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni e/o integrazioni. Xxxx apprendisti sono garantiti, senza operare alcuna decurtazione delle retribuzioni, i periodi occorrenti alla frequen- za obbligatoria dei corsi di formazione, normalmente pari ad almeno 120 ore annue o a 3 ore settimanali per le appren- diste e gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto alle attività da svolgere. Al termine del periodo di apprendistato è fissata da un minimo sarà rilasciata agli interessati idonea certificazione dell’avvenuta formazione. Alle apprendiste e agli apprendisti spetta il 90% della retribuzione di un anno ad un massimo cui all’art. 43 relativa al livello di quattro anni inquadramen- to per le diverse tipologiei primi 6 mesi, il 95% per i successivi 6 mesi e il 100% a partire dal 13° mese. Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all’apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attività e non siano intercorse tra l’uno e l’altro periodo, interruzioni superiori apprendisti sono esclusi dal computo dell’organico a 12 mesi. La durata dell’addestramento o del tirocinio sarà di sei mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti Professionali di Stato, o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di Addestramento Professionale Regionale e da Enti ed Istituti riconosciuti dalla Regione, sempre che i suddetti titoli siano dell’indirizzo didattico specifico rispetto all’attività esplicata nell’apprendimento. Per quanto si riferisce all’assunzione, all’orario di lavoro e alle ferie valgono le norme di leggequalsiasi fine. In caso di assenza per malattia superiore ai 3 (tre) giorni e che non comporti ricovero in strutture ospedaliere, agli apprendisti all’apprendista sarà riconosciuto, per un massimo di 15 giorni l’anno, un trattamento ad integrazione della indennità di malattia a carico degli enti competenti, una indennità pari al 60% della normale retribuzione dell’apprendista, a completo carico del datore per un massimo di lavoro, ulteriori giornate di malattia nel corso dell’anno 9 giorni all’anno non daranno diritto percepire alcuna integrazione economica.. In caso di ricovero ospedaliero l’azienda corrisponderà il 60% del trattamento economico giornaliero dell’apprendista per tutto il periodo del ricoverocumulabili. Il presente articolo non è applicabile alle figure professionali obbligate all’iscrizione ad albi e/o collegi.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Per L’elezione Delle Rsu Nelle Realtà Di Cui Alla Sfera Di Applicazione Del CCNL Uneba

Apprendistato. Art. 10 (campo d’azione) La Per la disciplina dell’apprendistato è regolata dalla norma si fa riferimento alle disposizioni di legge, dal relativo regolamento e legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni contenute nel normative predette, valgono le norme previste dal presente contratto. È considerato apprendista il lavoratorearticolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le parti, con la presente regolamentazione, convengono di dare attuazione alla nuova tipologia di contratto di apprendistato professionalizzante previsto dalla normativa vigente. (Sono escluse da questa tipologia di contratto le professioni sanitarie derivanti dalla legge 502/92 e le professioni sociosanitarie individuate in base a specifici profili professionali di rilievo nazionale). La facoltà di assumere mediante contratto di apprendistato non è consentita alle Organizzazioni che risultano non aver assunto, con contratto a tempo indeterminato, il 50 % degli apprendisti, il cui contratto sia venuto a scadere nei 48 mesi precedenti. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età ed compresa tra i 18 anni e i 29 anni, per l’acquisizione di competenze tecnico-professionali previste per tutte le qualifiche rinvenibili nelle 6 categorie del presente CCNL. In caso di possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della leggelegge 28 marzo 2003 n. 53, il contratto di apprendistato può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non possono superare complessivamente il 100% dei lavoratori specializzati in forza presso l’azienda. Il datore di lavoro che venga assunto dall’azienda per conseguire attraverso un addestramento praticonon ha alle proprie dipendenze lavoratori specializzati, la qualifica professionaleo ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata del periodo rapporto di apprendistato è fissata graduata in relazione alla categoria professionale di riferimento per la qualifica da un minimo di un anno ad un massimo di quattro anni per conseguire, secondo le diverse tipologie. Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all’apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attività e non siano intercorse tra l’uno e l’altro periodo, interruzioni superiori a 12 mesi. La durata dell’addestramento o del tirocinio sarà di sei mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti Professionali di Stato, o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di Addestramento Professionale Regionale e da Enti ed Istituti riconosciuti dalla Regione, sempre che i suddetti titoli siano dell’indirizzo didattico specifico rispetto all’attività esplicata nell’apprendimento. Per quanto si riferisce all’assunzione, all’orario di lavoro e alle ferie valgono le norme di legge. In caso di malattia superiore ai 3 (tre) giorni e che non comporti ricovero in strutture ospedaliere, agli apprendisti sarà riconosciuto, per un massimo di 15 giorni l’anno, un trattamento di malattia pari al 60% della retribuzione dell’apprendista, a completo carico del datore di lavoro, ulteriori giornate di malattia nel corso dell’anno non daranno diritto percepire alcuna integrazione economica.. In caso di ricovero ospedaliero l’azienda corrisponderà il 60% del trattamento economico giornaliero dell’apprendista per tutto il periodo del ricovero.seguenti modalità:

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente

Apprendistato. Art. 10 (campo d’azione) 9 La disciplina durata dell’apprendistato è regolata dalla norma di leggedeterminata con riferimento alla qualifica da conseguire, dal relativo regolamento titolo di studio, dei crediti professionali e dalle disposizioni contenute nel presente contratto. È considerato apprendista il lavoratoreformativi acquisiti, in età ogni caso la durata massima è di 3 anni mentre quella minima è di 6 mesi. Il contratto di apprendistato deve avere forma scritta e deve contenere le indicazioni della prestazione oggetto del contratto, le competenze tecnico professionali e specialistiche che verranno acquisite ed ai sensi della legge, che venga assunto dall’azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionaleil piano formativo individuale. La durata della formazione per l’apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue e sarà erogata presso gli Enti FormaSicuro o altri Enti di formazione operanti sul territorio. La durata della formazione è di 80 ore per gli apprendisti già in possesso di attestato di qualifica idoneo all’attività da svolgere. La formazione ha durata di 240 ore annue in caso di apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione. I periodi di servizio prestati presso più imprese, ove documentati, si cumulano ai fini della durata dell’apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad 1 anno. Per il periodo di prova, di preavviso e per l’orario di lavoro valgono le stesse norme adottate per gli altri dipendenti. L’inquadramento ed il trattamento economico sono così determinati: nel primo periodo di apprendistato è fissata da un minimo di un anno ad un massimo di quattro anni per le diverse tipologie. Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all’apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attività e non siano intercorse tra l’uno e l’altro periodo, interruzioni superiori a 12 mesi. La durata dell’addestramento o del tirocinio sarà di sei mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti Professionali di Stato, o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di Addestramento Professionale Regionale e da Enti ed Istituti riconosciuti dalla Regione, sempre che i suddetti titoli siano dell’indirizzo didattico specifico rispetto all’attività esplicata nell’apprendimento. Per quanto si riferisce all’assunzione, all’orario di lavoro e alle ferie valgono le norme di legge. In caso di malattia superiore ai 3 (tre) giorni e che non comporti ricovero in strutture ospedaliere, agli apprendisti sarà riconosciuto, per un massimo di 15 giorni l’anno, un trattamento di malattia pari al 60% della retribuzione dell’apprendista, a completo carico del datore di lavoro, ulteriori giornate di malattia nel corso dell’anno non daranno diritto percepire alcuna integrazione economica.. In caso di ricovero ospedaliero l’azienda corrisponderà professionalizzante il 6070% del trattamento economico giornaliero dell’apprendista per tutto del livello di inquadramento finale; nel secondo periodo l’85%, nel terzo periodo il 100%. Ultimato il periodo del ricoverodi apprendistato all’apprendista deve essere attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato l’apprendistato. Il numero complessivo degli apprendisti non può superare il numero totale dei lavoratori in servizio.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro