Common use of Arbitrato Clause in Contracts

Arbitrato. Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. pen. o all'art. 38 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal cod. proc. civ., ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio arbitrale secondo le norme previste dal cod. proc. civ., artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all'altra parte. L'istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall'Associazione di rappresentanza della cooperativa ovvero dall'Organizzazione sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di esse. Il Collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a) l'interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c) eventuali ulteriori mezzi istruttori. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater cod. proc. civ.

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Arbitrato. Ove Qualora il tentativo di conciliazione di cui all'artprevisto dall'art. 410 cod8, lett. proc. pen. o all'art. 38 del presente contrattob), non riesca o sia comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento espletamento, su istanza di entrambe le parti, può essere adito un Collegio di Arbitrato. Il Collegio di Arbitrato è composto da 2 componenti così designati: ciascuna delle organizzazioni territorialmente competenti delle parti firmatarie il presente C.C.N.L. nomina un componente; un terzo componente che ha funzioni di Presidente, viene nominato di comune accordo dai 2 arbitri di cui sopra. In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, lo stesso verrà scelto per sorteggio, da una lista - revisionabile di norma ogni biennio - contenente i nominativi di 10 esperti in materia di contratti collettivi e ferma restando diritto del lavoro, precedentemente predisposta e concordata tra le parti. Il compenso dovuto agli arbitri e al presidente sarà stabilito in misura fissa sulla base di criteri e tariffe definite, con apposito accordo e regolamento, dalle parti stipulanti il C.C.N.L. Il Collegio arbitrale e la facoltà segreteria del Collegio avranno sede presso l'EBIT territoriale. In fase di adire l'autorità giudiziariaprima applicazione, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973laddove non fossero ancora istituite le emanazioni territoriali dell'EBIT cui AICA e FEDERTURISMO aderiscono, n. 533 e quanto previsto dal codi compiti di segreteria del Collegio saranno svolti presso la sede di FEDERTURISMO. procLe riunioni del Collegio si terranno presso la sede individuata di comune accordo a livello territoriale. civLa richiesta di devoluzione della controversia al Collegio di Arbitrato deve contenere l'indicazione della parte istante, l'elezione del domicilio presso il Collegio di Arbitrato, l'esposizione dei fatti, nonché una espressa dichiarazione di accettazione del lodo arbitrale. Tale richiesta sar à inviata dall'interessato, a mezzo di raccomandata a.r., ciascuna delle parti può deferire o altro mezzo equipollente, alla Segreteria del Collegio di Arbitrato, tramite la controversia ad un Collegio arbitrale secondo le norme previste dal cod. proc. civ., artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo O.S. di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce appartenenza e/o alla quale conferisce mandato all'altra partespeciale, entro il termine di 30 giorni che decorre dal giorno del rilascio del verbale di mancato accordo o dal giorno di scadenza del periodo massimo entro il quale doveva essere esperito il tentativo di conciliazione. L'istanzaCopia della richiesta dovrà, sottoscritta dalla parte promotricealtresì, sarà inoltrata, essere contemporaneamente trasmessa a mezzo raccomandata A.R. a.r., o raccomandata a manoaltro mezzo equipollente, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte controparte che è tenuta comunque a manifestare la propria eventuale adesione al volontà circa la richiesta medesima, con comunicazione da inoltrare alla Segreteria del Collegio arbitrale di Arbitrato entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino giorni. L'accettazione degli arbitri a trattare la controversia dovrà risultare per iscritto in calce alla prima udienza uno scritto difensivorichiesta. Entrambe le parti possono Ciascuna parte può manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare trasmettere alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall'Associazione di rappresentanza della cooperativa ovvero dall'Organizzazione sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di esse. Il Collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. Il Presidente Segreteria del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, non oltre 24 ore prima dell'orario previsto per la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a) l'interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c) eventuali ulteriori mezzi istruttori. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater cod. proc. civ.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Imprese Di Viaggi E Turismo, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Arbitrato. Ove Qualora il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. pen. o all'art. 38 del presente contratto, previsto dall’articolo 11 lettera b) non riesca o sia comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà espletamento, su istanza di adire l'autorità giudiziariaentrambe le Parti, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codpuò essere adito un Collegio di Arbitrato. proc. civ., Il Collegio di Arbitrato è composto da 2 componenti così designati: ciascuna delle parti può deferire la controversia ad organizzazioni territorialmente competenti delle Parti firmatarie il presente CCNL nomina un componente; un terzo componente, che ha funzioni di Presidente, viene nominato di comune accordo dai 2 arbitri di cui sopra. In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, lo stesso verrà scelto per sorteggio, da una lista – revisionabile di norma ogni biennio – contenente i nominativi di 10 esperti in materia di contratti collettivi e diritto del lavoro, precedentemente predisposta e concordata tra le Parti. Il compenso dovuto agli arbitri e al presidente sarà stabilito in misura fissa sulla base di criteri e tariffe definite, con apposito accordo e regolamento, dalle Parti stipulanti il CCNL. Il Collegio arbitrale secondo e la segreteria del Collegio avranno sede presso l’EBIT Territoriale. In fase di prima applicazione, laddove non fossero ancora istituite le norme previste dal codemanazioni territoriali dell’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica (EBIT) i compiti di segreteria del Collegio saranno svolti presso la sede di Federturismo Confindustria. procLe riunioni del Collegio si terranno presso la sede individuata di comune accordo a livello territoriale. civ.La richiesta di devoluzione della controversia al Collegio di Arbitrato deve contenere l’indicazione della parte istante, arttl’elezione del domicilio presso il Collegio di Arbitrato, l’esposizione dei fatti, nonché una espressa dichiarazione di accettazione del lodo arbitrale. 412 ter e quater e dal presente articolo. L'istanza della parteTale richiesta sarà inviata dall’interessato, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo a mezzo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richiesteraccomandata A.R., sarà presentatao altro mezzo equipollente, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce alla Segreteria del Collegio di Arbitrato, tramite l’Organizzazione sindacale di appartenenza e/o alla quale conferisce mandato all'altra partespeciale, entro il termine di 30 giorni che decorre dal giorno del rilascio del verbale di mancato accordo o dal giorno di scadenza del periodo massimo entro il quale doveva essere esperito il tentativo di conciliazione. L'istanzaCopia della richiesta dovrà, sottoscritta dalla parte promotricealtresì, sarà inoltrata, essere contemporaneamente trasmessa a mezzo raccomandata A.R. A.R., o raccomandata a manoaltro mezzo equipollente, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte controparte che è tenuta comunque a manifestare la propria eventuale adesione al volontà circa la richiesta medesima, con comunicazione da inoltrare alla Segreteria del Collegio arbitrale di Arbitrato entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino giorni. L’accettazione degli arbitri a trattare la controversia dovrà risultare per iscritto in calce alla prima udienza uno scritto difensivorichiesta. Entrambe le parti possono Ciascuna parte può manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare trasmettere alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall'Associazione di rappresentanza della cooperativa ovvero dall'Organizzazione sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di esse. Il Collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. Il Presidente Segreteria del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, non oltre 24 ore prima dell’orario previsto per la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a) l'interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c) eventuali ulteriori mezzi istruttori. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater cod. proc. civ.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Arbitrato. Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. pen. o all'art. 38 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal 1) Ai sensi dell'articolo 412-ter cod. proc. civ., ciascuna le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando al Collegio arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. 2) A tal fine, è istituito a cura delle parti può deferire la controversia ad articolazioni territoriali delle Organizzazioni stipulanti, un Collegio arbitrale secondo le norme di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste dal cod. proc. cival precedente comma 1; il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore., artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 3) L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, parte sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato mandato, alla segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza, L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice, promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A.R. o A/R, raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazionemano o posta certificata. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare recapitare alla controparte segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre quattro membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall'Associazione di rappresentanza dei quali designati dalla Organizzazione datoriale CONFIMPRESEITALIA e CONFAE, territorialmente competente, gli altri due membri designati dalle Organizzazioni sindacali territoriali della cooperativa ovvero dall'Organizzazione sindacale territorialeCONFENAL – CONFEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI e del CSE - CONFEDERAZIONE SINDACATI EUROPEI, a cui il lavoratore si è sia iscritto o conferisca mandato, e il terzo nonché un ulteriore membro con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette tra le Organizzazioni territoriali ovvero di rappresentanza delle parti della controversia. 4) I due membri designati in difetto rappresentanza di ciascuna delle Parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione ai sensi dell’articolo 29 che precede, nell'interesse delle stesse Parti. 5) In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di esse. Il Collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazioneper territorio. Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. 6) II Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a) l'interrogatorio libero delle parti ed e di eventuali testi; b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e o dei procuratori Procuratori di queste; c) eventuali ulteriori mezzi elementi istruttori. . 7) Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. . 8) I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La segreteria del Collegio è istituita presso l'E.Bi.P.I.C. Nazionale ovvero Regionale ove esistente. 9) Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973Legge 4 novembre 2010, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni, 183 e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento. Il . 10) Al lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate si applicano le disposizioni degli arttcontenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 412 cod. 412 ter proc. civ. relative all'efficacia ed all'impugnabilità del lodo stesso. 11) In via transitoria e comunque non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, il Collegio arbitrale, attivato in virtù di clausole compromissorie pattuite ai sensi dell'articolo 33, opererà secondo le modalità di cui all'articolo 412-quater cod. proc. civ. 12) Conseguentemente in tale periodo, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 31, comma 10, della Legge n. 183/2010, le Parti concordano di avviare specifici approfondimenti per assicurarne la piena operatività. 13) Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto (articolo 412 cod. proc. civ.).

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Sources: Accordo Di Rinnovo

Arbitrato. Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. pen. o all'art. 38 del presente contratto, 6.1 Se l'ASSICURATORE DENUNCIATO non riesca o comunque sia decorso paga la/e multa/e convenzionale/i entro il termine previsto per secondo il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziariaparagrafo 4.11 citato in precedenza, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973al posto dei tribunali statali è un tribunale arbitrale composto da tre arbitri, n. 533 e quanto previsto dal cod. proc. civ., ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio arbitrale secondo le norme previste dal cod. proc. civ., artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili con sede a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all'altra parte. L'istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrataBerna, a prendere una decisione sulla sussistenza di una violazione degli STANDARD e sull'eventuale conseguente sanzione (o sanzioni) da applicare. 6.2 L'arbitrato viene avviato dalle ASSOCIAZIONI in comune in qualità di querelanti, per l'esattezza con una breve domanda di arbitrato scritta, indirizzata all'ASSICURATORE DENUNCIATO in qualità di imputato (convenuto). Nella loro domanda di arbitrato le ASSOCIAZIONI devono formulare le loro richieste e nominare un giudice arbitro. 6.3 La domanda di arbitrato deve essere notificata all'ASSICURATORE DENUNCIATO a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a manoraccomandata. 6.4 L’ASSICURATORE DENUNCIATO, entro 30 giorni successivi alla conclusione dalla ricezione della domanda di arbitrato, secondo il paragrafo 6.2, deve formulare le sue considerazioni in uno scritto indirizzato alle ASSOCIAZIONI e nominare un giudice arbitro. 6.5 I due giudici arbitri così nominati designano congiuntamente il Presidente del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale tribunale arbitrale. 6.6 Se l'ASSICURATORE DENUNCIATO non nomina, entro il termine di 15 30 giorni, secondo il paragrafo 6.4, alcun giudice arbitro oppure se i due giudici arbitri nominati dalle parti non si accordano entro ulteriori 30 giorni dal ricevimento dell'istanzasu un Presidente, con facoltà il Presidente della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale amministrativo del Cantone di presentare contestualmente Berna procede alla nomina su richiesta delle ASSOCIAZIONI o fino dell'ASSICURATORE DENUNCIATO. 6.7 Se un'ASSOCIAZIONE, nonostante l'invito in forma scritta da parte dell'altra associazione all'avvio dell'arbitrato e, se è il caso, alla prima udienza uno scritto difensivodesignazione del Presidente, non collabora per più di 30 giorni, l'altra associazione può avviare e condurre da sola l'arbitrato. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare L'associazione ritardataria è esclusa dall'ulteriore collaborazione alla procedura riguardante l'arbitrato. Se l'associazione che conduce l'arbitrato viene condannata dal tribunale arbitrale al pagamento delle spese o ad un'indennità per ripetibili, l'associazione ritardataria, in base ad una chiave di ripartizione interna (successivo paragrafo 8.8), deve esonerarla da richieste di indennizzo. 6.8 La procedura si svolge secondo l'Art. 353 e seguenti del CPC. Nella misura in cui la legislazione non contenga alcun regolamento, è il tribunale arbitrale stesso a prendere una decisione sulla procedura, dopo essersi consultato con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienzale parti. 6.9 Il tribunale arbitrale applica il diritto svizzero. 6.10 Il tribunale arbitrale, nel quadro delle richieste formulate dalle parti e dell'ACCORDO SULLE SANZIONI, può anche sentenziare multe convenzionali maggiori di quelle stabilite dalla CV. 6.11 Il tribunale arbitrale può disporre la pubblicazione del giudizio arbitrale (lodo arbitrale) nel dispositivo. 6.12 L'arbitrato è confidenziale e non pubblico. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall'Associazione di rappresentanza della cooperativa ovvero dall'Organizzazione sindacale territoriale, a cui È fatto salvo il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o diritto di una pubblicazione del giudizio arbitrale nel dispositivo. 6.13 L'arbitrato è soggetto a spese. Spetta al tribunale arbitrale emanare una decisione in materia di essespese e indennità per ripetibili. 6.14 La decisione (il lodo arbitrale) emanata dal tribunale arbitrale è definitiva. Il Collegio avrà sede È fatto salvo il diritto di inoltrare un ricorso presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazionetribunale federale, secondo l'Art. Il Presidente 389 del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a) l'interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c) eventuali ulteriori mezzi istruttori. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater cod. proc. civCPC.

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Sources: Accordo Settoriale Sugli Intermediari

Arbitrato. Ove Qualora il tentativo di conciliazione di cui all'artprevisto dall’art. 410 cod. proc. pen. o all'art. 38 del presente contratto, 8 lettera b) non riesca o sia comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà espletamento, su istanza di adire l'autorità giudiziariaentrambe le parti, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codpuò essere adito un Collegio di Arbitrato. proc. civ., Il Collegio di Arbitrato è composto da 2 componenti così designati: ciascuna delle organizzazioni territorialmente competenti delle parti può deferire la controversia ad firmatarie il presente CCNL nomina un componente; un terzo componente, che ha funzioni di Presidente, viene nominato di comune accordo dai 2 arbitri di cui sopra. In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, lo stesso verrà scelto per sorteggio, da una lista – revisionabile di norma ogni biennio – contenente i nominativi di 10 esperti in materia di contratti collettivi e diritto del lavoro, precedentemente predisposta e concordata tra le parti. Il compenso dovuto agli arbitri e al presidente sarà stabilito in misura fissa sulla base di criteri e tariffe definite, con apposito accordo e regolamento, dalle parti stipulanti il CCNL. Il Collegio arbitrale secondo e la segreteria del Collegio avranno sede presso l’EBIT Territoriale. In fase di prima applicazione, laddove non fossero ancora istituite le norme previste dal codemanazioni territoriali dell’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica (EBIT) cui Aica e Federturismo aderiscono, i compiti di segreteria del Collegio saranno svolti presso la sede di Federturismo. procLe riunioni del Collegio si terranno presso la sede individuata di comune accordo a livello territoriale. civ.La richiesta di devoluzione della controversia al Collegio di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ deve contenere l’indicazione della parte istante, arttl’elezione del domicilio presso il Collegio di Arbitrato, l’esposizione dei fatti, nonché una espressa dichiarazione di accettazione del lodo arbitrale. 412 ter e quater e dal presente articolo. L'istanza della parteTale richiesta sarà inviata dall’interessato, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo a mezzo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richiesteraccomandata A.R., sarà presentatao altro mezzo equipollente, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce alla Segreteria del Collegio di Arbitrato, tramite l’Organizzazione sindacale di appartenenza e/o alla quale conferisce mandato all'altra partespeciale, entro il termine di 30 giorni che decorre dal giorno del rilascio del verbale di mancato accordo o dal giorno di scadenza del periodo massimo entro il quale doveva essere esperito il tentativo di conciliazione. L'istanzaCopia della richiesta dovrà, sottoscritta dalla parte promotricealtresì, sarà inoltrata, essere contemporaneamente trasmessa a mezzo raccomandata A.R. A.R., o raccomandata a manoaltro mezzo equipollente, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte controparte che è tenuta comunque a manifestare la propria eventuale adesione al volontà circa la richiesta medesima, con comunicazione da inoltrare alla Segreteria del Collegio arbitrale di Arbitrato entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino giorni. L’accettazione degli arbitri a trattare la controversia dovrà risultare per iscritto in calce alla prima udienza uno scritto difensivorichiesta. Entrambe le parti possono Ciascuna parte può manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare trasmettere alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall'Associazione di rappresentanza della cooperativa ovvero dall'Organizzazione sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di esse. Il Collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. Il Presidente Segreteria del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, non oltre 24 ore prima dell’orario previsto per la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a) l'interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c) eventuali ulteriori mezzi istruttori. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater cod. proc. civ.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Arbitrato. Ove il tentativo Il Cliente e Remitly concordano che qualsiasi Reclamo sarà risolto tramite arbitrato individuale e vincolante. IL CLIENTE E REMITLY ACCETTANO DI RINUNCIARE A QUALSIASI DIRITTO A UN PROCESSO CON GIURIA E ACCETTANO CHE ENTRAMBI POSSONO PRESENTARE RECLAMI ALL'ALTRA PARTE SOLO A TITOLO INDIVIDUALE E NON COME QUERELANTE O MEMBRO DI QUALSIASI COSIDDETTA AZIONE COLLETTIVA O PROCEDIMENTO RAPPRESENTATIVO. La parte che persegue l'arbitrato avvierà tale arbitrato in JAMS, un affermato fornitore di conciliazione risoluzione 11.2.A. Arbitrato di massa. Nonostante quanto sopra, nel caso in cui all'artpiù di 75 clienti, rappresentati dallo stesso avvocato o studio legale (o avvocati e studi legali correlati o coordinati), avviino un arbitrato contro Remitly che solleva Reclami simili o correlati, i Reclami saranno amministrati come un arbitrato di massa ai sensi delle Procedure e Linee guida per l'arbitrato di massa di JAMS ("Procedure"). 410 codIn conformità con le Procedure, i Reclami possono essere consolidati o raggruppati a discrezione dell'arbitro JAMS o di un Amministratore del processo. proc. pen. o all'art. 38 del presente contrattoQuando un arbitrato di massa viene depositato ai sensi delle Procedure, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal cod. proc. civ., ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio arbitrale secondo le norme previste dal cod. proc. civ., artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all'altra parte. L'istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare dovranno pagare la propria volontà commissione di rinunciare alla deposito iniziale JAMS come stabilito dal Piano di commissioni per la procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienzadi arbitrato di massa di JAMS. Il Collegio Una copia delle Procedure e Linee guida per l'arbitrato di massa di JAMS è composto da tre membri, disponibile su ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇- procedures. Una copia del Piano di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall'Associazione commissioni per la procedura di rappresentanza della cooperativa ovvero dall'Organizzazione sindacale territoriale, a cui il lavoratore si arbitrato di massa di JAMS è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente disponibile su istanza congiunta delle parti o di una di esse▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/ massarbitrationprocedures-fs\4.29.24.pdf. 11.2.B. RINUNCIA ALLA GIURIA E RINUNCIA ALL'AZIONE COLLETTIVA. Il Collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a) l'interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c) eventuali ulteriori mezzi istruttori. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater cod. proc. civ.NELLA

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Sources: Business Profile Agreement

Arbitrato. Ove Qualora il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. pen. o all'art. 38 del presente contratto, previsto dall’articolo 11 lettera b) non riesca o sia comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà espletamento, su istanza di adire l'autorità giudiziariaentrambe le Parti, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codpuò essere adito un Collegio di Arbitrato. proc. civ., Il Collegio di Arbitrato è composto da 2 componenti così designati: ciascuna delle parti può deferire la controversia ad organizzazioni territorialmente competenti delle Parti firmatarie il presente CCNL nomina un componente; un terzo componente, che ha funzioni di Presidente, viene nominato di comune accordo dai 2 arbitri di cui sopra. In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, lo stesso verrà scelto per sor- teggio, da una lista – revisionabile di norma ogni biennio – contenente i nominativi di 10 esperti in materia di contratti collettivi e diritto del lavoro, precedentemente predisposta e concordata tra le Parti. Il compenso dovuto agli arbitri e al presidente sarà stabilito in misura fissa sulla base di criteri e tariffe definite, con apposito accordo e regolamento, dalle Parti stipulanti il CCNL. Il Collegio arbitrale secondo e la segreteria del Collegio avranno sede presso l’EBIT Territoria- le. In fase di prima applicazione, laddove non fossero ancora istituite le norme previste dal codemanazioni territo- riali dell’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica (EBIT) i compiti di segreteria del Collegio saranno svolti presso la sede di Federturismo Confindustria. procLe riunioni del Collegio si terranno presso la sede individuata di comune accordo a livello territoriale. civ.zo equipollente, artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. L'istanza della partealla Segreteria del Collegio di Arbitrato, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo tramite l’Organizzazione sindaca- le di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce appartenenza e/o alla quale conferisce mandato all'altra partespeciale, entro il termine di 30 giorni che decorre dal giorno del rilascio del verbale di mancato accordo o dal giorno di scadenza del periodo massimo entro il quale doveva essere esperito il tentativo di conciliazione. L'istanzaCopia della richiesta dovrà, sottoscritta dalla parte promotricealtresì, sarà inoltrata, essere contemporaneamente trasmessa a mezzo raccomandata A.R. A.R., o raccomandata a manoaltro mezzo equipollente, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte controparte che è tenuta comunque a manifestare la propria eventuale adesione al volontà circa la richiesta medesima, con comunicazione da inoltrare alla Segreteria del Collegio arbitrale di Arbitrato entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino giorni. L’accettazione degli arbitri a trattare la controversia dovrà risultare per iscritto in calce alla prima udienza uno scritto difensivorichiesta. Entrambe le parti possono Ciascuna parte può manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare trasmettere alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall'Associazione di rappresentanza della cooperativa ovvero dall'Organizzazione sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di esse. Il Collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. Il Presidente Segreteria del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, non oltre 24 ore prima dell’orario previsto per la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a) l'interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c) eventuali ulteriori mezzi istruttori. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater cod. proc. civ.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

Arbitrato. Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. pen. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esecuzione o all'art. 38 del interpretazione della presente contrattoconvenzione, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto derivante dal cod. proc. civ., ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio arbitrale secondo le norme previste dal cod. proc. civ., artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/relativo rapporto o conferisce mandato all'altra parte. L'istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe da eventuali ulteriori patti sottoscritti fra le parti possono manifestare la propria volontà suddette, in relazione al rapporto stesso e che non sia demandata in via transattiva, irrituale o secondo equità senza l'osservanza di rinunciare alla procedura arbitrale norme procedurali, ma con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino il solo preciso obbligo di garantire il diritto al giorno antecedente alla prima udienzacontraddittorio. Il Collegio è in questione risiederà in Terranova ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (RC) e sarà composto da due arbitri, nominati uno da ciascuna parte, oltre al Presidente, nominato dall’associazione accordo dagli arbitri designati dalle parti. Esso sarà costituito e opererà nel modo seguente: a. Il primo arbitro sarà nominato dalla parte più diligente che dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. all'altra parte; b. L'altra parte potrà nominare il proprio arbitro dandone comunicazione con le stesse formalità entro 15 giorni (quindici giorni) dalla nomina del primo; nel caso che non si provveda, la suddetta nomina sarà demandata al presidente del Tribunale di Palmi, su richiesta della parte più diligente; c. Avvenuta la nomina degli arbitri delle parti, questi ultimi dovranno nominare il Presidente entro 15 giorni dalla nomina dell'ultimo arbitro; nel caso non si provveda, anche questa nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Palmi, su richiesta della parte più diligente; d. Una volta composto il Collegio Arbitrale, quest'ultimo dovrà decidere (come detto in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) ▇▇▇▇▇ ▇▇ (▇▇▇▇▇▇▇) giorni dalla nomina del Presidente; e. Il Collegio deciderà a maggioranza ed il suo giudizio sarà accettato dalle parti come inappellabile; nel caso che non possa esprimere un giudizio, le parti potranno ricorrere alla Maggioranza Ordinaria; f. Il Collegio dovrà decidere anche sulle spese, (secondo i normali criteri della soccombenza ed in applicazione delle tariffe professionali vigenti) per quanto attiene al compenso degli arbitri e delle spese legali sostenute dalle parti. Tutte le controversie che potranno sorgere tra il Comuni e l'Appaltatore, per l'interpretazione del presente capitolato, saranno sottoposte e risolte dal Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall'Associazione di rappresentanza della cooperativa ovvero dall'Organizzazione sindacale territorialeuno designato dal Comuni, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e uno dall'impresa ed il terzo con funzioni dai due arbitri di Presidente, nominato di comune Comuni accordo dalle predette Organizzazioni territoriali ovvero ed in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una Palmi. II collegio arbitrale giudicherà in forma rituale e secondo diritto. In aggiunta ai casi di esse. Il Collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo incompatibilità previsti dal codice, di conciliazione. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nominaprocedura civile, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità non possono essere nominati arbitri coloro che potranno prevedere: a) l'interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b) l'autorizzazione al deposito di documentiabbiano direttamente sorvegliato i servizi cui si riferiscono le controversie, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c) eventuali ulteriori mezzi istruttori. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorniné coloro che, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973qualsiasi modo, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater cod. proc. civabbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse.

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Sources: Appalto Dei Servizi Integrali Di Igiene Urbana

Arbitrato. Ove Costituisce una novità assoluta l' introduzione dell' istituto del collegio arbitrale, previsto con riferimento a tutte le controversie di lavoro. La procedura arbitrale in parola ha natura irrituale: il tentativo che sta ad indicare il carattere dispositivo/negoziale del lodo, e ciò in conformità con quanto previsto dal legislatore con il novellato art. 412-ter c.p.c, il quale espressamente adotta l' espressione "arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi". La disciplina contrattuale adottata in materia risponde invero ad una indicazione legislativa ben precisa, che è quella di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. pen. o all'art. 38 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando riconoscere alle parti la facoltà di adire l'autorità giudiziariarimettere le controversie di lavoro al giudizio di arbitri, secondo a condizione che i contratti collettivi prevedano tale facoltà e stabiliscano: a) modalità e termini per la devoluzione della controversia agli arbitri; b) forme e modi di espletamento dell' eventuale istruttoria; c) termini per l' emanazione del lodo; d) criteri per la liquidazione dei compensi degli arbitri. Tali aspetti vengono dettagliatamente disciplinati dalla norma ora in esame, la quale fissa, anzitutto, i criteri attraverso i quali vengono designati i membri del Collegio, nonché il Presidente. Il Collegio - che ha sede in Roma o Milano - si compone infatti di tre membri, due dei quali scelti rispettivamente dall' ABI e dalla Organizzazione sindacale stipulante il contratto collettivo adita dall' interessato; il Presidente a sua volta viene nominato di comune accordo tra le stesse parti; in mancanza di tale accordo si procede al sorteggio tra nominativi compresi in una apposita lista di nomi preventivamente concordata tra le parti medesime. Quale criterio residuale, è infine previsto che, in mancanza di una tale lista, il nominativo sia indicato dal Presidente del Tribunale di Roma. La norma regola inoltre le modalità di designazione del supplente del Presidente, la durata del Collegio, la possibilità che ciascun membro sia sostituito di volta in volta, stabilendo, al riguardo, che ciascun componente dovrà ogni volta e per iscritto dichiarare di non essere nelle condizioni di cui all' art. 51 c.p.c (fattispecie di "astensione"). Nel disciplinare la procedura arbitrale, le Parti stipulanti richiamano, quale condizione di ammissibilità dell' istanza, ed in ossequio a quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973dall' art. 412-ter c.p.c, n. 533 e quanto previsto dal codl' ipotesi in cui il tentativo obbligatorio di conciliazione abbia avuto esito negativo. proc. civ., ciascuna delle In questo caso le parti può possono concordare di deferire la controversia ad un al Collegio arbitrale secondo le norme previste dal cod. proc. civ.arbitrale, artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all'altra parte. L'istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà con comunicazione che deve essere inoltrata, a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a.r., entro 15 giorni dal suddetto esperimento. Le Parti si sono fatte carico di disciplinare anche l' ipotesi in cui i ricorsi pendenti siano inoltrati nel periodo che intercorre tra la data di stipulazione del contratto collettivo e il momento della eventuale costituzione di un nuovo Collegio. In tale caso è stabilito che i ricorsi siano decisi indipendentemente dalla predetta costituzione. Relativamente al funzionamento della fase istruttoria, la disciplina contrattuale introduce taluni criteri tesi a manogarantire speditezza e concentrazione al procedimento arbitrale, naturalmente nel rispetto del principio del contraddittorio. A tali fini è stabilito infatti che il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanzadell' istanza; sentite le parti interessate, con facoltà "stabilisce le forme ed i modi di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivoespletamento dell' eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni". Entrambe È previsto altresì che le parti possono manifestare farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia. In coerenza con i principi di celerità e concentrazione cui la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio deve essere informata, è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall'Associazione di rappresentanza della cooperativa ovvero dall'Organizzazione sindacale territoriale, a cui inoltre stabilito che il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di esse. Il Collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. Il Presidente del Collegio provvede a fissare lodo arbitrale venga emesso entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a) l'interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c) eventuali ulteriori mezzi istruttori. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 60 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva ferma restando la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 30 giorni, ove insorgano motivi che la rendano necessaria. Di un certo rilievo è la previsione di cui al punto 13 della norma, relativa all' ipotesi in relazione a necessità inerenti lo svolgimento cui la definizione della proceduracontroversia "dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l' efficacia, la validità o l' interpretazione di una clausola di un contratto o accordo collettivo". I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le parti si danno atto In tale caso è previsto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni e integrazionine informi le parti interessate alla controversia, e svolge sospenda il procedimento. Queste ultime devono, a loro volta, dichiarare per iscritto, ed entro 10 giorni, di rimettere la questione al Collegio e di accettarne la decisione in via definitiva. In mancanza di tale dichiarazione il procedimento si estingue. Al riguardo, tuttavia, le proprie funzioni Parti stipulanti hanno inteso chiarire che comunque le decisioni assunte in materia - che hanno valore esclusivamente ai fini della risoluzione della controversia - "non costituiscono interpretazione autentica dei contratti e degli accordi collettivi". Relativamente alle modalità e ai motivi di impugnazione del lodo arbitrale, la norma richiama l' art. 412-quater c.p.c., il quale, come è noto, rimette al Tribunale la competenza a decidere, in unico grado, sulla base "validità" del lodo. Anche per quanto attiene ai criteri relativi alla determinazione delle spese procedurali, è stato esplicitato quello che è un principio generale, secondo il quale le spese gravano sulla parte soccombente, salvo comunque diverse determinazioni del Collegio. Come accennato, le Parti stipulanti hanno inserito, in calce all' art. 9, una norma transitoria, nella quale è stato stabilito, in ossequio al carattere sperimentale della procedura in discorso, che, per consentire un' adeguata valutazione degli impatti sul piano tecnico-organizzativo che da essa potranno derivare, tale meccanismo viene attivato, per un periodo di apposito regolamentoun anno, nelle sole Regioni del Lazio e della Lombardia, limitatamente alle controversie insorte nei rispettivi ambiti regionali. Il lodo arbitrale acquista efficacia A questo fine, è ancora previsto nella norma transitoria, dovranno essere attivate forme di titolo esecutivomonitoraggio sui flussi delle conciliazioni e dei lodi, osservate le disposizioni con riferimento sia ai dati quantitativi degli artt. 412 ter e quater cod. proc. civstessi, che alla tipologia delle questioni affrontate.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Arbitrato. Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. pen. o all'art. 38 del presente contratto, 6.1 Se l'ASSICURATORE DENUNCIATO non riesca o comunque sia decorso paga la/e multa/e convenzionale/i entro il termine previsto per secondo il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziariaparagrafo 4.11 citato in precedenza, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973al posto dei tribunali statali è un tribunale arbitrale composto da tre arbitri, n. 533 e quanto previsto dal cod. proc. civ., ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio arbitrale secondo le norme previste dal cod. proc. civ., artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili con sede a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all'altra parte. L'istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrataBerna, a prendere una decisione sulla sussistenza di una violazione degli STANDARD e sull'eventuale conseguente sanzione (o sanzioni) da applicare. 6.2 L'arbitrato viene avviato dalle ASSOCIAZIONI in comune in qualità di querelanti , per l'esattezza con una breve domanda di arbitrato scritta, indirizzata all'ASSICURATORE DENUNCIATO in qualità di imputato (convenuto). Nella loro domanda di arbitrato le ASSOCIAZIONI devono formulare le loro richieste e nominare un giudice arbitro. 6.3 La domanda di arbitrato deve essere notificata all'ASSICURATORE DENUNCIATO a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a manoraccomandata. 6.4 L'ASSICURATORE DENUNCIATO, entro 30 giorni successivi alla conclusione dalla ricezione della domanda di arbitrato, secondo il paragrafo 6.2, deve formulare le sue considerazioni in uno scritto indirizzato alle ASSOCIAZIONI e nominare un giudice arbitro. 6.5 I due giudici arbitri così nominati designano congiuntamente il Presidente del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale tribunale arbitrale. 6.6 Se l'ASSICURATORE DENUNCIATO non nomina, entro il termine di 15 30 giorni, secondo il paragrafo 6.4, alcun giudice arbitro oppure se i due giudici arbitri nominati dalle parti non si accordano entro ulteriori 30 giorni dal ricevimento dell'istanzasu un Presidente, con facoltà il Presidente della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale amministrativo del Cantone di presentare contestualmente Berna procede alla nomina su richiesta delle ASSOCIAZIONI o fino dell'ASSICURATORE DENUNCIATO. 6.7 Se un'ASSOCIAZIONE, nonostante l'invito in forma scritta da parte dell'altra associazione all'avvio dell'arbitrato e, se è il caso, alla prima udienza uno scritto difensivodesignazione del Presidente, non collabora per più di 30 giorni, l'altra associazione può avviare e condurre da sola l'arbitrato. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare L'associazione ritardataria è esclusa dall'ulteriore collaborazione alla procedura riguardante l'arbitrato. Se l'associazione che conduce l'arbitrato viene condannata dal tribunale arbitrale al pagamento delle spese o ad un'indennità per ripetibili, l'associazione ritardataria, in base ad una chiave di ripartizione interna (successivo paragrafo 8.8), deve esonerarla da richieste di indennizzo. 6.8 La procedura si svolge secondo l'Art. 353 e seguenti del CPC. Nella misura in cui la legislazione non contenga alcun regolamento, è il tribunale arbitrale stesso a prendere una decisione sulla procedura, dopo essersi consultato con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienzale parti. 6.9 Il tribunale arbitrale applica il diritto svizzero. 6.10 Il tribunale arbitrale, nel quadro delle richieste formulate dalle parti e dell'ACCORDO SULLE SANZIONI, può anche sentenziare multe convenzionali maggiori di quelle stabilite dalla CV. 6.11 Il tribunale arbitrale può disporre la pubblicazione del giudizio arbitrale (lodo arbitrale) nel dispositivo. 6.12 L'arbitrato è confidenziale e non pubblico. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall'Associazione di rappresentanza della cooperativa ovvero dall'Organizzazione sindacale territoriale, a cui È fatto salvo il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o diritto di una pubblicazione del giudizio arbitrale nel dispositivo. 6.13 L'arbitrato è soggetto a spese. Spetta al tribunale arbitrale emanare una decisione in materia di essespese e indennità per ripetibili. 6.14 La decisione (il lodo arbitrale) emanata dal tribunale arbitrale è definitiva. Il Collegio avrà sede È fatto salvo il diritto di inoltrare un ricorso presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazionetribunale federale, secondo l'Art. Il Presidente 389 del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a) l'interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c) eventuali ulteriori mezzi istruttori. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater cod. proc. civCPC.

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Sources: Accordo Settoriale Sugli Intermediari

Arbitrato. Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. pen. o all'art. 38 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal 1) Ai sensi dell'articolo 412-ter cod. proc. civ., ciascuna le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando al Collegio arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. 2) A tal fine, è istituito a cura delle parti può deferire la controversia ad articolazioni territoriali delle Organizzazioni stipulanti, un Collegio arbitrale secondo le norme di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste dal cod. proc. cival precedente comma 1; il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore., artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 3) L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, parte sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato mandato, alla segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza, L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice, promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A.R. o A/R, raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazionemano o posta certificata. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare recapitare alla controparte segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre quattro membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall'Associazione di rappresentanza dei quali designati dalla Organizzazione datoriale CONFIMPRESEITALIA e CONFAE, territorialmente competente, gli altri due membri designati dalle Organizzazioni sindacali territoriali della cooperativa ovvero dall'Organizzazione sindacale territorialeCONFENAL – CONFEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI e del CSE - CONFEDERAZIONE SINDACATI EUROPEI, a cui il lavoratore si è sia iscritto o conferisca mandato, e il terzo nonché un ulteriore membro con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette tra le Organizzazioni territoriali ovvero di rappresentanza delle parti della controversia. 4) I due membri designati in difetto rappresentanza di ciascuna delle Parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione ai sensi dell’articolo 31 che precede, nell'interesse delle stesse Parti. 5) In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di esse. Il Collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazioneper territorio. Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. 6) II Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a) l'interrogatorio libero delle parti ed e di eventuali testi; b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e o dei procuratori Procuratori di queste; c) eventuali ulteriori mezzi elementi istruttori. . 7) Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. . 8) I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La segreteria del Collegio è istituita presso l'E.Bi.P.I.C. Nazionale ovvero Regionale ove esistente. 9) Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973Legge 4 novembre 2010, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni, 183 e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento. Il . 10) Al lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate si applicano le disposizioni degli arttcontenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 412 cod. 412 ter proc. civ. relative all'efficacia ed all'impugnabilità del lodo stesso. 11) In via transitoria e comunque non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, il Collegio arbitrale, attivato in virtù di clausole compromissorie pattuite ai sensi dell'articolo 34, opererà secondo le modalità di cui all'articolo 412-quater cod. proc. civ. 12) Conseguentemente in tale periodo, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 31, comma 10, della Legge n. 183/2010, le Parti concordano di avviare specifici approfondimenti per assicurarne la piena operatività. 13) Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto (articolo 412 cod. proc. civ.).

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Sources: CCNL Del Settore Turismo Stabilimenti Balneari

Arbitrato. Ove 9. Se il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. pen. o all'art. 38 del presente contratto, non riesca riesce o comunque sia è decorso il termine previsto nel primo comma dell’articolo 410/bis c.p.c. e successive modificazioni e integrazioni, le parti possono concordare di deferire la risoluzione della controversia a un collegio arbitrale per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codtramite dell’associazione datoriale o dell’organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato. 10. proc. civ., ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Il collegio arbitrale esprime il proprio lodo secondo le norme previste dal coddi legge e i CCNL vigenti. 11. procL’associazione datoriale o l’organizzazione sindacale che rappresenta il lavoratore o il datore di lavoro deve dare comunicazione alla controparte interessata della richiesta di deferimento della controversia a un collegio arbitrale, con raccomandata con ricevuta di ritorno che deve contenere l’indicazione dell’arbitro nominato dalla parte stessa. 12. civ., artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. L'istanza Entro otto giorni dalla ricezione della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui richiesta la parte stessa aderisce e/interessata deve: - comunicare l’accettazione del deferimento della controversia al collegio arbitrale ovvero che intende declinare la richiesta; - nominare l’associazione datoriale o conferisce mandato all'altra partel’organizzazione sindacale che la rappresenta; - nominare il proprio arbitro. 13. L'istanzaOve non intervenga risposta, sottoscritta dalla parte promotricenei termini e nei modi sopra riportati, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienzarichiesta si intende declinata. 14. Il Collegio collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui due nominati uno nominato dal lavoratore, uno nominato dal datore di lavoro e un terzo, che assume le funzioni di presidente del collegio arbitrale, nominato congiuntamente da entrambe le parti. 15. In caso di dissenso sulla nomina del presidente, questo è nominato dal presidente del Tribunale del capoluogo di regione competente per territorio. 16. In caso di indisponibilità di uno degli arbitri la parte interessata procede tempestivamente alla nomina di altro arbitro. 17. Il presidente del collegio dispone l’audizione delle parti interessate, l’ammissione di eventuali ulteriori mezzi istruttori (a titolo esemplificativo: testimonianze, documenti ecc.) e il deposito di eventuali scritti difensivi. 18. Il collegio arbitrale esprime un lodo definitivo entro sessanta giorni dalla sua costituzione dandone comunicazione alle parti interessate. 19. Eccezionalmente tale termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni per l’espletamento di attività istruttoria. 20. Il lodo viene pronunciato sulla base delle valutazioni espresse dalla maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente il quale, in ogni caso, non si può esimere dall’esprimere una valutazione. 21. Gli arbitri e il presidente hanno diritto a un compenso. I compensi degli arbitri e del presidente sono a carico di Ebitemp. 22. Per le eventuali restanti spese delle procedure arbitrali si applicano gli artt. 91, primo comma, e 92 c.p.c. 23. Nel caso in cui il collegio non esprima un lodo nei termini più sopra indicati ciascuna delle parti ovvero dall'Associazione di rappresentanza della cooperativa ovvero dall'Organizzazione sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di esse. Il Collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, ha la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:adire l’autorità giudiziaria ordinaria. a) l'interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c) eventuali ulteriori mezzi istruttori. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento24. Il lodo arbitrale acquista efficacia emesso dal collegio è impugnabile per violazione di titolo esecutivodisposizioni inderogabili di legge e di contratto nonché per difetto assoluto di motivazione, osservate con ricorso depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo da parte degli arbitri davanti alla Corte d’Appello nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato, in funzione di giudice del lavoro. 25. Trascorso tale termine o se le disposizioni degli artt. 412 ter e quater cod. proc. civparti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale il lodo è depositato presso la direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti.

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Sources: CCNL 24/7/2008

Arbitrato. Ove Qualora il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. pen. o all'art. 38 del presente contratto, previsto dall’articolo 11 lettera b) non riesca o comunque sia comun- que decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà espletamento, su istanza di adire l'autorità giudiziariaentrambe le Parti, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codpuò essere adito un Collegio di Arbitrato. proc. civ., Il Collegio di Arbitrato è composto da 2 componenti così designati: ciascuna delle parti può deferire la controversia ad organizza- zioni territorialmente competenti delle Parti firmatarie il presente CCNL nomina un componente; un terzo componente, che ha funzioni di Presidente, viene nominato di comune accordo dai 2 arbi- tri di cui sopra. In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, lo stesso verrà scelto per sorteggio, da una lista – revisionabile di norma ogni biennio – contenente i nominativi di 10 esperti in mate- ria di contratti collettivi e diritto del lavoro, precedentemente predisposta e concordata tra le Parti. Il compenso dovuto agli arbitri e al presidente sarà stabilito in misura fissa sulla base di criteri e tariffe definite, con apposito accordo e regolamento, dalle Parti stipulanti il CCNL. Il Collegio arbitrale secondo e la segreteria del Collegio avranno sede presso l’EBIT Territoriale. In fase di prima applicazione, laddove non fossero ancora istituite le norme previste dal codemanazioni territoriali dell’Ente Bila- terale dell’Industria Turistica (EBIT) i compiti di segreteria del Collegio saranno svolti presso la sede di Federturismo Confindustria. procLe riunioni del Collegio si terranno presso la sede individuata di comune accordo a livello ter- ritoriale. civ.La richiesta di devoluzione della controversia al Collegio di Arbitrato deve contenere l’indica- zione della parte istante, arttl’elezione del domicilio presso il Collegio di Arbitrato, l’esposizione dei fatti, nonché una espressa dichiarazione di accettazione del lodo arbitrale. 412 ter e quater e dal presente articolo. L'istanza della parteTale richiesta sarà inviata dall’interessato, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo a mezzo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richiesteraccomandata A.R., sarà presentatao altro mezzo equi- pollente, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce alla Segreteria del Collegio di Arbitrato, tramite l’Organizzazione sindacale di appartenen- za e/o alla quale conferisce mandato all'altra parte. L'istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a manospeciale, entro il termine di 30 giorni successivi alla conclusione che decorre dal giorno del rilascio del verbale di mancato accordo o dal giorno di scadenza del periodo massimo entro il quale doveva essere esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte Copia della richiesta dovrà, altresì, essere contemporaneamente trasmessa a mezzo raccoman- data A.R., o altro mezzo equipollente, alla controparte che è tenuta comunque a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale pro- pria volontà circa la richiesta medesima, con comunicazione da inoltrare alla Segreteria del Colle- gio di Arbitrato entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino giorni. L’accettazione degli arbitri a trattare la controversia dovrà risultare per iscritto in calce alla prima udienza uno scritto difensivorichiesta. Entrambe le parti possono Ciascuna parte può manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare trasmettere alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall'Associazione di rappresentanza della cooperativa ovvero dall'Organizzazione sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di esse. Il Collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. Il Presidente Segreteria del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, non oltre 24 ore prima dell’orario previsto per la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a) l'interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c) eventuali ulteriori mezzi istruttori. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater cod. proc. civ.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Arbitrato. Ove il tentativo non si proceda aII'accordo bonario previsto daII'art. 205 deI D.Lgs. 50/16 e s.m.i., e I'AppaItatore confermi Ie riserve, Ia definizione deIIe controversie è attribuita aI procedimento arbitraIe ai sensi deII'art. 209 e seguenti deI D.Lgs. 50/16 e s.m.i., se previsto daI contratto. L'arbitrato ha natura rituaIe. Ciascuna deIIe parti, neIIa domanda di conciliazione arbitrato o neII'atto di resistenza aIIa domanda, nomina I'arbitro di propria competenza tra soggetti aventi competenza specifica in reIazione aII'oggetto deI contratto cui all'artI'arbitrato si riferisce. 410 cod. proc. pen. II Presidente deI coIIegio arbitraIe è sceIto daIIe parti, o all'art. 38 del presente su Ioro mandato dagIi arbitri di parte, tra soggetti di particoIare esperienza neIIa materia oggetto deI contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà muniti di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal cod. proc. civ., ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio arbitrale secondo le norme previste dal cod. proc. civ., artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo requisiti di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all'altra parte. L'istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall'Associazione di rappresentanza della cooperativa ovvero dall'Organizzazione sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandatoindipendenza, e il terzo con comunque tra coIoro che neII'uItimo triennio non hanno esercitato Ie funzioni di Presidente, nominato arbitro di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti parte o di una difensore in giudizi arbitraIi in materia di essecontratti pubbIici, ad eccezione deIIe ipotesi in cui I'esercizio deIIa difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio deI difensore dipendente pubbIico; Ia nomina deI presidente deI coIIegio effettuata in vioIazione deII'art. Il Collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione209 comma 7 deI D.Lgs. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina50/16 e s.m.i. determina Ia nuIIità deI Iodo. Esauriti gIi adempimenti necessari aIIa costituzione deI coIIegio, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria iI giudizio si svoIge secondo modalità che potranno prevedere: a) l'interrogatorio libero delle i disposti degIi articoIi 209 commi 8- 9-10-11-13-14 e art. 211. D.Lgs. 50/16 e s.m.i. II CoIIegio arbitraIe decide con Iodo definitivo e vincoIante tra Ie parti ed eventuali testi; b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c) eventuali ulteriori mezzi istruttori. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater cod. proc. civIite.

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Sources: Appalto

Arbitrato. Ove 9. Se il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. pen. o all'art. 38 del presente contratto, non riesca riesce o comunque sia è decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal nel 1º comma dell'articolo 410-bis cod. proc. civ.. e successive modificazioni e integrazioni, ciascuna delle le parti può possono concordare di deferire la risoluzione della controversia ad a un Collegio arbitrale per il tramite dell'Associazione datoriale o dell'Organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato. 10. Il Collegio arbitrale esprime il proprio lodo secondo le norme previste dal coddi legge e i c.c.n.l. procvigenti. 11. civL'Associazione datoriale o l'Organizzazione sindacale che rappresenta il lavoratore o il datore di lavoro deve dare comunicazione alla controparte interessata della richiesta di deferimento della controversia a un Collegio arbitrale, con raccomandata con ricevuta di ritorno che deve contenere l'indicazione dell'arbitro nominato dalla parte stessa., artt 12. 412 ter e quater e dal presente articolo. L'istanza Entro otto giorni dalla ricezione della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui richiesta la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all'altra parte. L'istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione interessata deve: - comunicare l'accettazione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione deferimento della controversia al Collegio arbitrale entro ovvero che intende declinare la richiesta; - nominare l'Associazione datoriale o l'Organizzazione sindacale che la rappresenta; - nominare il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanzaproprio arbitro. 13. Ove non intervenga risposta, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare nei termini e nei modi sopra riportati, la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienzarichiesta si intende declinata. 14. Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall'Associazione uno nominato dal lavoratore, uno nominato dal datore di rappresentanza della cooperativa ovvero dall'Organizzazione sindacale territorialelavoro e un terzo, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con che assume le funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, nominato congiuntamente da entrambe le parti. 15. In caso di dissenso sulla nomina del Presidente, questo è nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente del capoluogo di regione competente su istanza congiunta delle parti o per territorio. 16. In caso di una indisponibilità di esse. Il Collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo uno degli arbitri la parte interessata procede tempestivamente alla nomina di conciliazionealtro arbitro. 17. Il Presidente del collegio dispone l'audizione delle parti interessate, l'ammissione di eventuali ulteriori mezzi istruttori (a titolo esemplificativo: testimonianze, documenti ecc.) e il deposito di eventuali scritti difensivi. 18. Il Collegio provvede a fissare arbitrale esprime un lodo definitivo entro 15 sessanta giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a) l'interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c) eventuali ulteriori mezzi istruttori. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, costituzione dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà interessate. 19. Eccezionalmente tale termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni per l'espletamento di attività istruttoria. 20. Il lodo viene pronunciato sulla base delle valutazioni espresse dalla maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorniil quale, in relazione ogni caso, non si può esimere dall'esprimere una valutazione. 21. Gli arbitri e il Presidente hanno diritto a necessità inerenti lo svolgimento della proceduraun compenso. I compensi per degli arbitri e del Presidente sono a carico di EBITEMP. 22. Per le eventuali restanti spese delle procedure arbitrali si applicano gli arbitri saranno stabiliti in misura fissaartt. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 197391, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni1º comma, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater 92 cod. proc. civ. 23. Nel caso in cui il collegio non esprima un lodo nei termini più sopra indicati ciascuna delle parti ha la facoltà di adire l'autorità giudiziaria ordinaria. 24. Il lodo arbitrale emesso dal Collegio è impugnabile per violazione di disposizioni inderogabili di legge e di contratto nonché per difetto assoluto di motivazione, con ricorso depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo da parte degli arbitri davanti alla Corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato, in funzione di giudice del lavoro. 25. Trascorso tale termine o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale il lodo è depositato presso la direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Arbitrato. Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. pen. o all'art. 38 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal 1) Ai sensi dell'articolo 412-ter cod. proc. civ., ciascuna le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando al Collegio arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. 2) A tal fine, è istituito a cura delle parti può deferire la controversia ad articolazioni territoriali delle Organizzazioni stipulanti, un Collegio arbitrale secondo le norme di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste dal cod. proc. cival precedente comma 1; il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore., artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 3) L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, parte sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato mandato, alla segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza, L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice, promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A.R. o A/R, raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazionemano o posta certificata. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare recapitare alla controparte segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre quattro membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall'Associazione di rappresentanza dei quali designati dalla Organizzazione datoriale CONFIMPRESEITALIA e CONFAE, territorialmente competente, gli altri due membri designati dalle Organizzazioni sindacali territoriali della cooperativa ovvero dall'Organizzazione sindacale territorialeCONFENAL – CONFEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI e del CSE - CONFEDERAZIONE SINDACATI EUROPEI, a cui il lavoratore si è sia iscritto o conferisca mandato, e il terzo nonché un ulteriore membro con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette tra le Organizzazioni territoriali ovvero di rappresentanza delle parti della controversia 4) I due membri designati in difetto rappresentanza di ciascuna delle Parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione ai sensi dell’articolo 29 che precede, nell'interesse delle stesse Parti. 5) In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di esse. Il Collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazioneper territorio. Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. 6) II Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a) a. l'interrogatorio libero delle parti ed e di eventuali testi; b) b. l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e o dei procuratori Procuratori di queste; c) c. eventuali ulteriori mezzi elementi istruttori. . 7) Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. . 8) I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La segreteria del Collegio è istituita presso l'E.Bi.P.I.C. Nazionale ovvero Regionale ove esistente. 9) Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973Legge 4 novembre 2010, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni, 183 e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento. Il . 10) Al lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate si applicano le disposizioni degli arttcontenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 412 cod. 412 ter proc. civ. relative all'efficacia ed all'impugnabilità del lodo stesso. 11) In via transitoria e comunque non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, il Collegio arbitrale, attivato in virtù di clausole compromissorie pattuite ai sensi dell'articolo 33, opererà secondo le modalità di cui all'articolo 412-quater cod. proc. civ. 12) Conseguentemente in tale periodo, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 31, comma 10, della Legge n. 183/2010, le Parti concordano di avviare specifici approfondimenti per assicurarne la piena operatività. 13) Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto (articolo 412 cod. proc. civ.).

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Sources: Accordo Di Rinnovo

Arbitrato. Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. pen. o all'art. 38 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal 1) Ai sensi dell'articolo 412-ter cod. proc. civ., ciascuna le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando al Collegio arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. 2) A tal fine, è istituito a cura delle parti può deferire la controversia ad articolazioni territoriali delle Organizzazioni stipulanti, un Collegio arbitrale secondo le norme di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste dal cod. proc. cival precedente comma 1; il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore., artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 3) L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, parte sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato mandato, alla segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza, L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice, promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A.R. o A/R, raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazionemano o posta certificata. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare recapitare alla controparte segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre quattro membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall'Associazione di rappresentanza dei quali designati dalla Organizzazione datoriale CONFIMPRESEITALIA e CONFAE, territorialmente competente, gli altri due membri designati dalle Organizzazioni sindacali territoriali della cooperativa ovvero dall'Organizzazione sindacale territorialeCONFENAL – CONFEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI e del CSE - CONFEDERAZIONE SINDACATI EUROPEI, a cui il lavoratore si è sia iscritto o conferisca mandato, e il terzo nonché un ulteriore membro con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette tra le Organizzazioni territoriali ovvero di rappresentanza delle parti della controversia. 4) I quattro membri designati in difetto rappresentanza di ciascuna delle Parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione ai sensi dell’articolo 29 che precede, nell'interesse delle stesse Parti. 5) In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di esse. Il Collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazioneper territorio. Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. 6) II Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a) l'interrogatorio libero delle parti ed e di eventuali testi; b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e o dei procuratori Procuratori di queste; c) eventuali ulteriori mezzi elementi istruttori. . 7) Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. . 8) I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La segreteria del Collegio è istituita presso l'E.BI.P.I.C. Nazionale ovvero Regionale ove esistente. 9) Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973Legge 4 novembre 2010, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni, 183 e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento. Il . 10) Al lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate si applicano le disposizioni degli arttcontenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 412 cod. 412 ter proc. civ. relative all'efficacia ed all'impugnabilità del lodo stesso. 11) In via transitoria e comunque non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, il Collegio arbitrale, attivato in virtù di clausole compromissorie pattuite ai sensi dell'articolo 32, opererà secondo le modalità di cui all'articolo 412-quater cod. proc. civ.. 12) Conseguentemente in tale periodo, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 31, comma 10, della Legge n. 183/2010, le Parti concordano di avviare specifici approfondimenti per assicurarne la piena operatività. 13) Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto (articolo 412 cod. proc. civ.).

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Sources: Collective Labor Agreement

Arbitrato. Ove Le Associazioni Territoriali delle Confederazioni firmatarie il tentativo presente CCNL istituiranno un Collegio di conciliazione arbitrato con sede nel territorio di cui all'art. 410 cod. proc. pen. competenza che avrà le seguenti funzioni: a) Esaminare ed interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o all'art. 38 incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti; b) Definizione della classificazione del personale, come previsto dal presente CCNL; c) Verificare e valutare l'effettiva applicazione di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalla sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; d) Esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento CCNL e ferma restando la facoltà della contrattazione integrativa di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 II livello. e) Intervenire e quanto previsto dal cod. proc. civ., ciascuna delle parti può deferire la fissare l'ammontare dell' “incentivo” in caso di controversia ad un Collegio arbitrale secondo le norme previste dal cod. proc. civ., artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all'altra parte. L'istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe fra le parti possono manifestare la propria volontà nella contrattazione di rinunciare II livello; f) Esaminare e risolvere ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali; g) Definire tutte le problematiche rinviate alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare Commissione stessa indicata nel presente CCNL. Il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendente, il datore di lavoro è tenuto a fornire tutte le notizie necessarie alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienzaCommissione. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall'Associazione di rappresentanza della cooperativa ovvero dall'Organizzazione sindacale territorialeuno designato dalle ▇▇.▇▇. territoriali dei datori e uno dalle ▇▇.▇▇. territoriali dei lavoratori ed un terzo, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette da suddette Organizzazioni territoriali ovvero in difetto territoriali. In caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente del Collegio arbitrale, quest’ultimo sarà designato su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di esseper territorio. Il Collegio avrà sede dura in carica un anno ed è rinnovabile. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta. Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% fra le parti. La segreteria del Collegio è istituita presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazionel’Associazione imprenditoriale. L’istanza della parte sarà presentata dall’Organizzazione cui aderisce e/o conferisce mandato che provvederà ad inviarla, a mezzo raccomandata A/R, entro i 20 giorni successivi al Collegio. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro Presidente, ricevuto l’incarico nel termine di 15 giorni dalla sua nominasuccessivi, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a) l'interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c) eventuali ulteriori mezzi istruttori. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le parti si danno atto che convoca il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater cod. proc. civche si pronuncerà entro i 30 giorni successivi.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Arbitrato. Ove Qualora il tentativo di conciliazione di cui all'artprevisto dall'art. 410 cod11, lett. proc. pen. o all'art. 38 del presente contrattob), non riesca o sia comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà espletamento, su istanza di adire l'autorità giudiziariaentrambe le parti, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codpuò essere adito un Collegio di arbitrato. proc. civ., Il Collegio di arbitrato è composto da 2 componenti così designati: ciascuna delle Organizzazioni territorialmente competenti delle parti può deferire la controversia ad firmatarie il presente c.c.n.l. nomina un componente; un terzo componente, che ha funzioni di Presidente, viene nominato di comune accordo dai 2 arbitri di cui sopra. In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, lo stesso verrà scelto per sorteggio, da una lista - revisionabile di norma ogni biennio - contenente i nominativi di 10 esperti in materia di contratti collettivi e diritto del lavoro, precedentemente predisposta e concordata tra le parti. Il compenso dovuto agli arbitri e al Presidente sarà stabilito in misura fissa sulla base di criteri e tariffe definite, con apposito accordo e regolamento, dalle parti stipulanti il c.c.n.l. Il Collegio arbitrale secondo e la segreteria del Collegio avranno sede presso l'EBIT territoriale. In fase di prima applicazione, laddove non fossero ancora istituite le norme previste dal codemanazioni territoriali dell'Ente bilaterale dell'industria turistica (EBIT) i compiti di segreteria del Collegio saranno svolti presso la sede di Federturismo-Confindustria. procLe riunioni del Collegio si terranno presso la sede individuata di comune accordo a livello territoriale. civ.La richiesta di devoluzione della controversia al Collegio di arbitrato deve contenere l'indicazione della parte istante, arttl'elezione del domicilio presso il Collegio di arbitrato, l'esposizione dei fatti, nonché una espressa dichiarazione di accettazione del lodo arbitrale. 412 ter e quater e dal presente articolo. L'istanza della parteTale richiesta sarà inviata dall'interessato, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo a mezzo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richiesteraccomandata A.R., sarà presentatao altro mezzo equipollente, attraverso alla segreteria del Collegio di arbitrato, tramite l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce sindacale di appartenenza e/o alla quale conferisce mandato all'altra partespeciale, entro il termine di 30 giorni che decorre dal giorno del rilascio del verbale di mancato accordo o dal giorno di scadenza del periodo massimo entro il quale doveva essere esperito il tentativo di conciliazione. L'istanzaCopia della richiesta dovrà, sottoscritta dalla parte promotricealtresì, sarà inoltrata, essere contemporaneamente trasmessa a mezzo raccomandata A.R. A.R., o raccomandata a manoaltro mezzo equipollente, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte controparte che è tenuta comunque a manifestare la propria eventuale adesione al volontà circa la richiesta medesima, con comunicazione da inoltrare alla segreteria del Collegio arbitrale di arbitrato entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino giorni. L'accettazione degli arbitri a trattare la controversia dovrà risultare per iscritto in calce alla prima udienza uno scritto difensivorichiesta. Entrambe le parti possono Ciascuna parte può manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare trasmettere alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall'Associazione di rappresentanza della cooperativa ovvero dall'Organizzazione sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di esse. Il Collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. Il Presidente segreteria del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, non oltre 24 ore prima dell'orario previsto per la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a) l'interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c) eventuali ulteriori mezzi istruttori. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater cod. proc. civ.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Arbitrato. Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. pen. o all'art. 38 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal (1) Ai sensi dell'articolo 412-ter cod. proc. civ., ciascuna le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando al Collegio arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. (2) A tal fine, è istituito a cura delle parti può deferire la controversia ad articolazioni territoriali delle Organizzazioni stipulanti, un Collegio arbitrale secondo le norme di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste dal cod. proc. cival precedente comma 1; il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore., artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. (3) L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, parte sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato mandato, alla segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza, L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice, promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A.R. o A/R, raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazionemano o posta certificata. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare recapitare alla controparte segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall'Associazione di rappresentanza uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA territorialmente competente, un altro designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali territoriali della cooperativa ovvero dall'Organizzazione sindacale territorialeCONFSAL, FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS a cui il lavoratore si è sia iscritto o conferisca mandato, e il un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette tra le Organizzazioni territoriali ovvero di rappresentanza delle parti della controversia. (4) I due membri designati in difetto rappresentanza di ciascuna delle Parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione ai sensi dell’articolo 29 bis che precede, nell'interesse delle stesse Parti. (5) In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di esse. Il Collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazioneper territorio. Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. (6) II Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a) l'interrogatorio libero delle parti ed e di eventuali testi; b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e o dei procuratori Procuratori di queste; c) eventuali ulteriori mezzi elementi istruttori. . (7) Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. . (8) I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La segreteria del Collegio è istituita presso l'EBITEN Nazionale ovvero Regionale ove esistente. (9) Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973Legge 4 novembre 2010, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni, 183 e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento. Il . (10) Al lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate si applicano le disposizioni degli arttcontenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 412 cod. 412 ter proc. civ. relative all'efficacia ed all'impugnabilità del lodo stesso. (11) In via transitoria e comunque non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, il Collegio arbitrale, attivato in virtù di clausole compromissorie pattuite ai sensi dell'articolo 30-bis, opererà secondo le modalità di cui all'articolo 412-quater cod. proc. civ.. (12) Conseguentemente in tale periodo, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 31, comma 10, della Legge n. 183/2010, le Parti concordano di avviare specifici approfondimenti per assicurarne la piena operatività. (13) Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto (articolo 412 cod. proc. civ.).

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Sources: CCNL Per I Dipendenti Del Settore Turismo E Pubblici Esercizi

Arbitrato. Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. pen. o all'art. 38 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal (1) Ai sensi dell'articolo 412-ter cod. proc. civ., ciascuna le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando al Collegio arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. (2) A tal fine, è istituito a cura delle parti può deferire la controversia ad articolazioni territoriali delle Organizzazioni stipulanti, un Collegio arbitrale secondo le norme di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste dal cod. proc. cival precedente comma 1; il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore., artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. (3) L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, parte sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato mandato, alla segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza, L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice, promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A.R. o A/R, raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazionemano o posta certificata. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare recapitare alla controparte segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale SISTEMA IMPRESA territorialmente competente, un altro designato da ciascuna una delle parti ovvero dall'Associazione di rappresentanza Organizzazioni sindacali territoriali della cooperativa ovvero dall'Organizzazione sindacale territorialeCONFSAL, FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS a cui il lavoratore si è sia iscritto o conferisca mandato, e il un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette tra le Organizzazioni territoriali ovvero di rappresentanza delle parti della controversia. (4) I due membri designati in difetto rappresentanza di ciascuna delle Parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione ai sensi dell’articolo 29 bis che precede, nell'interesse delle stesse Parti. (5) In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di esse. Il Collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazioneper territorio. Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. (6) II Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a) l'interrogatorio libero delle parti ed e di eventuali testi; b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e o dei procuratori Procuratori di queste; c) eventuali ulteriori mezzi elementi istruttori. . (7) Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. . (8) I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La segreteria del Collegio è istituita presso l'EBITEN Nazionale ovvero Regionale ove esistente. (9) Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973Legge 4 novembre 2010, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni, 183 e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento. Il . (10) Al lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate si applicano le disposizioni degli arttcontenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 412 cod. 412 ter proc. civ. relative all'efficacia ed all'impugnabilità del lodo stesso. (11) In via transitoria e comunque non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, il Collegio arbitrale, attivato in virtù di clausole compromissorie pattuite ai sensi dell'articolo 30-bis, opererà secondo le modalità di cui all'articolo 412-quater cod. proc. civ.. (12) Conseguentemente in tale periodo, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 31, comma 10, della Legge n. 183/2010, le Parti concordano di avviare specifici approfondimenti per assicurarne la piena operatività. (13) Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto (articolo 412 cod. proc. civ.).

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Arbitrato. Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. pen. o all'art. 38 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal cod. proc. civ., ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio arbitrale secondo le norme previste dal cod. proc. civ., arttAi sensi dell'art. 412 ter e quater e dal presente articoloc.p.c. L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all'altra parte. L'istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrataè istituito, a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a manocura delle Parti stipulanti, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al un Collegio arbitrale entro il termine irrituale che potrà pronunciarsi sui ricorsi aventi ad oggetto controversie individuali di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivolavoro. Entrambe Salvo diverso accordo tra le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. stipulanti, il Collegio ha sede in Roma o Milano. 1) Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall'Associazione di rappresentanza della cooperativa ovvero dall'Organizzazione dei quali designati rispettivamente dall'ABI e dalla Organizzazione sindacale territorialestipulante il presente contratto adita dal lavoratore/lavoratrice ricorrente. Il terzo membro, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato viene scelto di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali ovvero da tale Organizzazione sindacale e dall'ABI. 2) In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo viene sorteggiato tra i nominativi compresi in difetto una apposita lista di nomi, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, viene designato, su richiesta dell'ABI o dell'Organizzazione sindacale adita dal lavoratore/lavoratrice, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di esse. Roma. 3) Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati. 4) Il Collegio avrà sede presso dura in carica per il luogo dove periodo di vigenza del contratto nazionale ed è stato esperito rinnovabile. 5) Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta. 6) Ciascun componente il Collegio è tenuto a dichiarare, di volta in volta e per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie di astensione previste dall'art. 51 c.p.c. 7) Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura dell'ABI. 8) Espletato, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di conciliazione. Il Presidente del , le parti interessate possono concordare di deferire la controversia al Collegio provvede arbitrale, dandone comunicazione, a fissare mezzo raccomandata a.r., entro 15 giorni dalla sua nominadal suddetto esperimento alla segreteria di cui al punto che precede. Fa fede, ai fini del rispetto di tale termine, la data di convocazione spedizione della raccomandata. 9) I ricorsi pendenti avanti il Collegio già costituito che siano inoltrati nel periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e il momento della eventuale costituzione di un nuovo Collegio, vengono decisi indipendentemente dalla intervenuta costituzione del nuovo Collegio. 10) Il Collegio deve riunirsi entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. 11) Il Collegio provvede all'espletamento del procedimento arbitrale osservando il quale ha facoltà principio del contraddittorio. Sentite le parti interessate il Collegio stabilisce le forme ed i modi di procedere ad una fase espletamento dell'eventuale istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:i criteri da esso ritenuti più opportuni. a12) l'interrogatorio libero delle Il Collegio può assegnare alle parti un termine per l'eventuale presentazione di documenti e memorie ed un ulteriore termine per eventuali testi; b) l'autorizzazione al deposito repliche. Le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c) eventuali ulteriori mezzi istruttorifiducia. Il Collegio emetterà emette il proprio lodo entro 45 60 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga proroga, fino ad un massimo di ulteriori 15 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le parti si danno atto che . 13) Qualora il Collegio arbitrale è istituito ai sensi ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione di una clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il procedimento: ove le parti non dichiarino per gli effetti della legge 11 agosto 1973iscritto ed entro 10 giorni di rimettere la questione al Collegio e di accettarne la decisione in via definitiva, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamentoil procedimento si estingue. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli arttpuò essere impugnato davanti al competente Tribunale ai sensi dell'art. 412 ter e quater cod. proc. civc.p.c. 14) Durante il mese di agosto di ciascun anno solare sono sospesi i termini di cui al presente articolo. 15) Le spese della procedura arbitrale sono a carico della parte soccombente, salvo diverse determinazioni del Collegio.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro