Common use of Armonizzazione delle legislazioni Clause in Contracts

Armonizzazione delle legislazioni. (1) Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commer- cializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all’ap- pendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima e seconda sezione. 42 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l’agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 471). 43 Nuovo testo giusta l’art. 2 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l’agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 471). (2) Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s’impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo. (3) In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s’impegnano a valutarne le conse- guenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo.

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Armonizzazione delle legislazioni. (1) Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commer- cializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all’ap- pendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima e seconda sezione. 42 39 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l’agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 471). 43 40 Nuovo testo giusta l’art. 2 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l’agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 471). (2) Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s’impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo. (3) In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s’impegnano a valutarne le conse- guenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo.

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