Common use of Armonizzazione delle legislazioni Clause in Contracts

Armonizzazione delle legislazioni. (1) Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commer- cializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all’ap- pendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima e seconda sezione. (2) Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s’impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo. (3) In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s’impegnano a valutarne le conse- guenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo.

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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Di Libero Scambio

Armonizzazione delle legislazioni. (1) Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commer- cializzazione commercializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all’ap- pendice all’appendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima e seconda sezione. (2) Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s’impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordodell'Accordo. (3) In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s’impegnano a valutarne le conse- guenze conseguenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordodell'Accordo.

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Samples: Agreement Between the European Community and the Swiss Confederation on the Trade of Agricultural Products

Armonizzazione delle legislazioni. (1) Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commer- cializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all’ap- pendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima e seconda sezione. (2) Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s’impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo. 25 Aggiornato dall’art. 1 della Dec. N. 4/2004 del Comitato del 20 lug. 2004 (RU 2005 239). (3) In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s’impegnano a valutarne le conse- guenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo.

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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli

Armonizzazione delle legislazioni. (1) Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commer- cializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all’ap- pendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima e seconda sezione. (2) Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s’impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente pre- sente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo. (3) In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s’impegnano a valutarne le conse- guenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo.

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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli

Armonizzazione delle legislazioni. (1) Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commer- cializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all’ap- pendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima e seconda sezione. (2) Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse es- se s’impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente pre- sente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo. (3) In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s’impegnano a valutarne le conse- guenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo.

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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli

Armonizzazione delle legislazioni. (1) . Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia ma­ teria di commer- cializzazione commercializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all’ap- pendice all'appendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice all'appendice 1, prima e seconda se­ conda sezione. (2) . Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s’impegnano s'impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordodell'Accordo. (3) . In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s’impegnano s'impe­ gnano a valutarne le conse- guenze conseguenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordodell'Accordo.

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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli