Assegni familiari. Il comma 6 dell'art. 22 citato rivede la disciplina sanzionatoria in materia di assegni familiari (art. 82 d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797), stabilendo che il datore di lavoro tenuto alla corresponsione di tali assegni, in caso di violazione, è punito con la sanzione da 500 a 5.000 euro, elevata: • da 1.500 a 9.000 euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi; • da 3.000 a 15.000 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi.
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Samples: Contratto Di Lavoro a Tempo Indeterminato a Tutele Crescenti. Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego, Contratto Di Lavoro a Tempo Indeterminato a Tutele Crescenti. Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego, Lettera Di Assunzione a Tempo Determinato Per Sostituzione