Common use of Assemblea dei delegati Clause in Contracts

Assemblea dei delegati. L'Assemblea della Cassa è composta da n. 24 delegati, dei quali 12 designati dalla Confedilizia e 12 designati pariteticamente da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. La designazione viene effettuata secondo i criteri decisi ed approvati dalle rispettive Organizza- zioni nazionali. I delegati durano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni. Entro 30 giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo intervenuta, gli Enti rispettivi provvederanno alla sostituzione dei delegati di propria competenza. Spetta all'Assemblea dei delegati: a) approvare il bilancio annuale di ciascuna sezione, ed il bilancio consolidato della Cassa, udita la relazione del Collegio dei revisori; b) nominare tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente con le modalità stabili- te al successivo art. 12, nonché gli altri membri del Comitato esecutivo; c) impartire al Comitato esecutivo i criteri e le direttive a carattere generale circa le modalità di investimento e di gestione delle risorse finanziarie; d) ratificare gli atti di straordinaria amministrazione e le decisioni sull'ordinamento dei servizi della Cassa e delle singole sezioni, sul loro funzionamento e nominare - se del caso - il Direttore o il consigliere delegato determinandone attribuzioni e compiti, deliberati e com- piuti dal Comitato esecutivo. I delegati si riuniscono in Assemblea almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Cassa, nonché tutte le volte che almeno la metà dei componenti il Comitato esecutivo lo avrà richiesto. La convocazione viene effettuata a cura del Presidente della Cassa almeno 15 giorni prima della data fissata, a mezzo di lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno; i revisori dovranno essere in- vitati ad intervenire all'Assemblea. In casi di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata per telegramma con preavviso di tre giorni. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti e debbono essere trascritte su apposito libro vidimato. Le riunioni e le deliberazioni sono valide se sono presenti i delegati di ognuna delle Organizza- zioni indicate all'art. 4 del presente Statuto; i delegati che fossero impossibilitati a presenziare le riu- nioni dell'Assemblea possono conferire apposita delega ad altro membro della propria Organizzazione componente l'Assemblea stessa. I verbali debbono essere firmati dai due delegati chiamati a fungere da Presidente e da Segreta- rio dell'Assemblea. Per le deliberazioni di cui agli artt. 18 e 19, la convocazione deve essere effettuata a mezzo di let- tera raccomandata con l'indicazione espressa dell'argomento all'ordine del giorno, almeno 30 giorni prima della data fissata.

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Samples: Contratto Di Assunzione

Assemblea dei delegati. 1. L'Assemblea della Cassa è composta costituita, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica, da n. 24 60 (sessanta) delegati, per metà in rappresentanza dei quali 12 lavoratori associati, eletti da questi ultimi secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale, e per metà, in rappresentanza delle amministrazioni, designati dalla Confedilizia secondo le modalità stabilite da apposito atto normativo del Governo. 2. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori avviene sulla base di liste presentate secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale. 3. Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 30.000 (trentamila) adesioni al Fondo. Art.6 Il Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 18 (diciotto) componenti in possesso dei requisiti di onorabilità e 12 designati pariteticamente professionalità previsti dalle vigenti disposizioni. 2. In attuazione del principio di pariteticità, i delegati rappresentanti dei lavoratori e i delegati rappresentanti delle Amministrazioni in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi n. 9 (nove) consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione. 3. Le liste per le elezioni di cui al comma 2, composte da Filcams-Cgilun numero di candidati anche superiore al numero di consiglieri da eleggere, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. La designazione viene effettuata secondo i criteri decisi ed approvati dalle rispettive Organizza- zioni nazionali. I delegati durano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni. Entro 30 giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo intervenuta, gli Enti rispettivi provvederanno alla sostituzione dei delegati di propria competenza. Spetta all'Assemblea dei delegatipossono essere presentate: a) approvare il bilancio annuale di ciascuna sezione, ed il bilancio consolidato della Cassa, udita per la relazione del Collegio elezione dei revisori;consiglieri in rappresentanza dei lavoratori secondo la disciplina dell’apposito regolamento elettorale; * b) nominare per la elezione dei consiglieri in rappresentanza delle Amministrazioni secondo le modalità stabilite dall’apposito atto normativo del Governo di cui all’art. 5, comma 1. 4. Qualora uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano eletti tra i propri delegati dell’assemblea, gli stessi decadono dall’assemblea medesima al momento della loro nomina. 5. Qualora, nel corso del mandato, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione rappresentanti delle Amministrazioni vengano a cessare dall’incarico, per qualsiasi motivo, subentra il Presidente ed primo dei non eletti della lista che ha espresso il Vice Presidente consigliere. Quando non sia possibile la sostituzione con le il primo dei non eletti, il nuovo consigliere in rappresentanza delle Amministrazione viene designato nel rispetto delle modalità stabili- te al successivo art. 12, nonché gli altri membri stabilite nell’apposito atto normativo del Comitato esecutivo; c) impartire al Comitato esecutivo i criteri e le direttive a carattere generale circa le modalità di investimento e di gestione delle risorse finanziarie; d) ratificare gli atti di straordinaria amministrazione e le decisioni sull'ordinamento dei servizi della Cassa e delle singole sezioni, sul loro funzionamento e nominare - se del caso - il Direttore o il consigliere delegato determinandone attribuzioni e compiti, deliberati e com- piuti dal Comitato esecutivo. I delegati si riuniscono in Assemblea almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Cassa, nonché tutte le volte che almeno la metà dei componenti il Comitato esecutivo lo avrà richiesto. La convocazione viene effettuata a cura del Presidente della Cassa almeno 15 giorni prima della data fissata, a mezzo di lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno; i revisori dovranno essere in- vitati ad intervenire all'Assemblea. In casi di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata per telegramma con preavviso di tre giorni. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti e debbono essere trascritte su apposito libro vidimato. Le riunioni e le deliberazioni sono valide se sono presenti i delegati di ognuna delle Organizza- zioni indicate all'art. 4 del presente Statuto; i delegati che fossero impossibilitati a presenziare le riu- nioni dell'Assemblea possono conferire apposita delega ad altro membro della propria Organizzazione componente l'Assemblea stessa. I verbali debbono essere firmati dai due delegati chiamati a fungere da Presidente e da Segreta- rio dell'Assemblea. Per le deliberazioni Governo di cui agli arttall’art. 18 e 195, la convocazione deve essere effettuata a mezzo di let- tera raccomandata con l'indicazione espressa dell'argomento all'ordine del giorno, almeno 30 giorni prima della data fissatacomma 1.

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Samples: Accordo Per L’istituzione Del Fondo Nazionale Di Pensione Complementare

Assemblea dei delegati. L'Assemblea della Cassa L’Assemblea dell’associazione è composta dai rappresentanti delegati dai sottoscrittori dell’atto costitutivo, che rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive. L’Assemblea è composta dai delegati degli Associati in rappresentanza di tutti gli Associati Affiliati-beneficiari. L’Assemblea dei delegati si riunisce in xxx xxxxxxxxx xxxxxx una volta all’anno (comunque entro il 30 giugno) ed in via straordinaria ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. L’Assemblea deve altresì essere convocata quando lo richiedano, con indicazione degli argomenti da n. 24 trattare, almeno un decimo dei rappresentanti delegati. L’Assemblea è costituita da 30 delegati, dei quali 12 designati dalla Confedilizia 15 nominati dall’ANIA e 12 designati pariteticamente da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil3 nominati ciascuno dalle XX.XX. La designazione viene effettuata secondo i criteri decisi ed approvati dalle rispettive Organizza- zioni nazionaliFIBA/CISL – FISAC/CGIL – FNA – SNFIA – UILCA/UIL. I delegati durano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni. Entro 30 giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo intervenuta, gli Enti rispettivi provvederanno alla sostituzione dei delegati di propria competenza. Spetta all'Assemblea dei delegatiL’Assemblea: a) approvare A. approva lo Statuto del Fondo nonché le modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione; B. elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale secondo quanto stabilito dai successivi artt. 12 e 13; C. approva il bilancio annuale di ciascuna sezione, ed previsione e il bilancio consolidato della Cassa, udita la relazione del Collegio dei revisoriannuale; b) nominare tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente con le modalità stabili- te al successivo art. 12D. delibera, nonché gli altri membri su proposta del Comitato esecutivoConsiglio di Amministrazione, l’eventuale compenso dei revisori dei conti e degli amministratori; c) impartire E. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei revisori dei conti e sulla loro eventuale revoca; X. xxxxxxxx, a suo insindacabile giudizio, l'ammissione al Comitato esecutivo i criteri Fondo dei dipendenti delle imprese e le direttive a carattere generale circa degli enti di cui all’art. 5 bis del presente Statuto, che ne abbiano fatto espressa richiesta; G. delibera le modalità di investimento e di gestione delle risorse finanziarie; d) ratificare gli atti di straordinaria amministrazione e le decisioni sull'ordinamento dei servizi della Cassa e delle singole sezioni, sul loro funzionamento e nominare - se scioglimento del caso - il Direttore o il consigliere delegato determinandone attribuzioni e compiti, deliberati e com- piuti dal Comitato esecutivo. I delegati si riuniscono in Assemblea almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Cassa, nonché tutte le volte che almeno la metà dei componenti il Comitato esecutivo lo avrà richiestoFondo. La convocazione viene dell’Assemblea, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e dell’eventuale documentazione, è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a cura del Presidente della Cassa mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con e-mail con avviso di lettura da inviare ai delegati almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissatadella riunione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. L’Assemblea nomina tra i presenti un Segretario il quale redige il verbale di riunione. Il Presidente dirige i lavori dell’Assemblea che vota, di norma per alzata di mano. L’Assemblea può deliberare a mezzo maggioranza dei presenti altra modalità di lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno; i revisori dovranno essere in- vitati ad intervenire all'Assemblea. In casi di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata per telegramma con preavviso di tre giornivoto. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza assoluta fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Il diritto di voto spetta agli Associati nella figura dei votanti rappresentanti delegati dall’ANIA e debbono essere trascritte su apposito libro vidimatodalle XX.XX. Le riunioni FIBA/CISL – FISAC/CGIL – FNA – SNFIA – UILCA/UIL. Ciascuna riunione Assembleare è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 dei delegati e le deliberazioni sono valide se sono presenti i delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei delegati di ognuna delle Organizza- zioni indicate all'art. 4 del presente Statuto; i delegati che fossero impossibilitati a presenziare le riu- nioni dell'Assemblea possono conferire apposita delega ad altro membro della propria Organizzazione componente l'Assemblea stessa. I verbali debbono essere firmati dai due delegati chiamati a fungere da Presidente e da Segreta- rio dell'Assemblea. Per le deliberazioni di cui agli artt. 18 e 19, la convocazione deve essere effettuata a mezzo di let- tera raccomandata con l'indicazione espressa dell'argomento all'ordine del giorno, almeno 30 giorni prima della data fissatapresenti.

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Samples: Statuto Del Fondo Unico Nazionale Per L’assicurazione Contro I Rischi Di Non Autosufficienza

Assemblea dei delegati. 1. L'Assemblea della Cassa dei Delegati è composta da n. dai rappresentanti delle Parti Istitutive, nominati dai rappresentanti legali delle Organizzazioni Costituenti di cui all’art. 3, nel numero di 24 delegaticomponenti, dei quali compresi Presidente e Vice Presidente del CdA nel rispetto del criterio di bilateralità e pariteticità tra organizzazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali. Ovvero, Delegati 12 designati dalla Confedilizia nominati dalle Parti Istitutive in rappresentanza delle Imprese e 12 designati pariteticamente da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-UilDelegati nominati dalle Parti Istitutive in Rappresentanza dei Lavoratori. 2. La designazione viene effettuata secondo i criteri decisi ed approvati dalle rispettive Organizza- zioni nazionalicarica è gratuita. 3. I delegati durano Delegati rimangono in carica a tempo indeterminato3 (tre) esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio. 4. Qualora un componente dell’Assemblea venga designato nel Consiglio di Amministrazione, fino a revoca o dimissionitale membro decadrà dalla carica di Delegato, ad eccezione del Presidente e del Vice Presidente, e dovrà essere sostituito su designazione della stessa organizzazione di cui era espressione il componente decaduto. 5. Entro 30 giorni dalla cessazione della carica, Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo intervenutao per revoca della designazione, gli Enti rispettivi provvederanno si procede alla sua sostituzione dei delegati secondo le norme al riguardo stabilite. 6. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati già in carica all'atto del suo subentro. 7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di propria competenza. Spetta all'Assemblea dei delegati: a) approvare il bilancio annuale di ciascuna sezioneAmministrazione, ed il bilancio consolidato della Cassa, udita la relazione del Collegio dei revisori; b) nominare tra i propri componenti il Presidente ed il e in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente con le modalità stabili- te del Consiglio di Amministrazione o, in assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano di età. 8. Il Presidente nomina un Segretario, anche esterno rispetto ai componenti dell'Assemblea, il quale redige il Verbale di riunione. 9. L'Assemblea si svolge presso la sede del Fondo ovvero in altro luogo indicato nella convocazione. 10. Tutti i componenti dell’Assemblea devono possedere i requisiti di moralità ed onorabilità previsti dall’art. 5, comma 1, lettera d), del D.lgs. 10 settembre 2003, n.276, e sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al successivo art. 12, nonché gli altri membri del Comitato esecutivo; c) impartire al Comitato esecutivo i criteri e le direttive a carattere generale circa le modalità Fondo in caso di investimento e di gestione delle risorse finanziarie; d) ratificare gli atti di straordinaria amministrazione e le decisioni sull'ordinamento dei servizi della Cassa e delle singole sezioni, sul loro funzionamento e nominare - se del caso - il Direttore o il consigliere delegato determinandone attribuzioni e compiti, deliberati e com- piuti dal Comitato esecutivo. I delegati si riuniscono in Assemblea almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Cassa, nonché tutte le volte che almeno la metà dei componenti il Comitato esecutivo lo avrà richiesto. La convocazione viene effettuata a cura del Presidente della Cassa almeno 15 giorni prima della data fissata, a mezzo di lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno; i revisori dovranno essere in- vitati ad intervenire all'Assemblea. In casi di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata per telegramma con preavviso di tre giorni. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti e debbono essere trascritte su apposito libro vidimato. Le riunioni e le deliberazioni sono valide se sono presenti i delegati di ognuna delle Organizza- zioni indicate all'art. 4 del presente Statuto; i delegati che fossero impossibilitati a presenziare le riu- nioni dell'Assemblea possono conferire apposita delega ad altro membro della propria Organizzazione componente l'Assemblea stessa. I verbali debbono essere firmati dai due delegati chiamati a fungere da Presidente e da Segreta- rio dell'Assemblea. Per le deliberazioni di cui agli artt. 18 e 19, la convocazione deve essere effettuata a mezzo di let- tera raccomandata con l'indicazione espressa dell'argomento all'ordine del giorno, almeno 30 giorni prima della data fissataperdita degli stessi.

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Samples: Statuto

Assemblea dei delegati. L'Assemblea 5.1 L’organo supremo dell’associazione Commissione Paritetica Na- zionale per i rami professionali della Cassa carrozzeria (CPN) è composta da n. 24 l’assem- blea dei delegati, dei quali 12 designati dalla Confedilizia e 12 designati pariteticamente da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. La designazione Essa viene effettuata secondo i criteri decisi ed approvati dalle rispettive Organizza- zioni nazionali. denominata «riunione della CPN». 5.2 I delegati durano in carica a tempo indeterminatovengono nominati dagli organi delle parti contraenti ed hanno il seguente numero di rappresentanti: 6 delegati dell’Unione svizzera dei carrozzieri USIC 5 delegati del Sindacato dell’industria, fino a revoca o dimissioni. Entro 30 giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo intervenuta, gli Enti rispettivi provvederanno alla sostituzione costruzione e dei servizi FLMO 1 delegato del Sindacato interprofessionale SYNA 5.3 L’assemblea dei delegati di propria competenza. Spetta all'Assemblea dei delegati(riunione della CPN) ha le seguenti attribuzioni: a) approvare il bilancio annuale di ciascuna sezione, ed il bilancio consolidato della Cassa, udita la relazione del Collegio dei revisorifissare e modificare gli statuti; b) nominare tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente con le modalità stabili- te al successivo art. 12, nonché gli altri decidere in merito all’ammissione e all’esclusione dei membri del Comitato esecutivodell’associazione; c) impartire al Comitato esecutivo i criteri e le direttive a carattere generale circa le modalità di investimento e di gestione delle risorse finanziarieeleggere il comitato direttore; d) ratificare gli atti eleggere l’ufficio di straordinaria amministrazione revisione; e) prendere conoscenza del rapporto di revisione relativo alla contabilità dell’associazione; f) approvare la contabilità dell’associazione; g) dare scarico della gestione finanziaria; h) l’esecuzione del CCL e della Dichiarazione di forza obbligatoria (DFO) in conformità alle direttive ed alle disposizioni contrat- tuali e legali. 5.4 In caso di necessità, previo accordo delle parti, possono essere chiamati a partecipare alle assemblee dei delegati altri delegati oppure specialisti delle parti contraenti; questi delegati e specia- listi avranno voto consultivo. 5.5 L’assemblea dei delegati (riunione della CPN) raggiunge il quo- rum in presenza di almeno 4 membri rappresentanti la parte pa- dronale e di almeno 4 membri rappresentanti i lavoratori. Per le decisioni sull'ordinamento dei servizi della Cassa e delle singole sezioni, sul loro funzionamento e nominare - se del caso - il Direttore o il consigliere delegato determinandone attribuzioni e compiti, deliberati e com- piuti dal Comitato esecutivoè richiesta la maggioranza semplice. I delegati assenti possono cedere il loro diritto di voto ad un altro rappresentante eletto. Il presidente non ha alcun diritto decisionale. 5.6 L’assemblea dei delegati (riunione della CPN) elegge il comitato direttore scegliendo i componenti tra i suoi membri. Il comitato direttore si riuniscono in Assemblea compone di un presidente, un vicepresidente e due ulteriori membri. 5.7 L’assemblea dei delegati (riunione della CPN) si riunisce almeno una volta all'anno, all’anno oppure su convocazione del Presidente della Cassa, nonché tutte le volte che almeno la metà dei componenti il Comitato esecutivo lo avrà richiestorichiesta di una delle parti. La convocazione viene effettuata a cura con- vocazione è fatta per iscritto, con indicazione dell’ordine del Presidente della Cassa almeno 15 giorni prima della data fissata, a mezzo di lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno; i revisori dovranno essere in- vitati ad intervenire all'Assemblea. In casi di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata per telegramma giorno ed inviata con un preavviso di tre almeno dieci giorni. Nei casi urgenti non è necessario rispettare tale termine. 5.8 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti e debbono essere trascritte su apposito libro vidimato. Le riunioni trattative e le deliberazioni sono valide se sono presenti i delegati discussioni vengono messe a verbale. Esse ven- gono ritenute approvate se, entro 10 giorni dall’invio del relativo protocollo, nessun delegato avente diritto di ognuna delle Organizza- zioni indicate all'art. 4 del presente Statuto; i delegati voto, che fossero impossibilitati a presenziare le riu- nioni dell'Assemblea possono conferire apposita delega ad altro membro della propria Organizzazione componente l'Assemblea stessa. I verbali debbono essere firmati dai due delegati chiamati a fungere da Presidente e da Segreta- rio dell'Assemblea. Per le deliberazioni di cui agli artt. 18 e 19ha preso parte all’assemblea dei delegati, la convocazione deve essere effettuata a mezzo di let- tera raccomandata con l'indicazione espressa dell'argomento all'ordine del giornosolleva obiezioni, almeno 30 giorni prima della data fissataper iscritto ed in modo giustificato.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro (Ccl)