Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile, amministrativa e penale per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione Comunale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti per un importo pari a quello di appalto maggiorato dell'IVA; Per quanto concerne invece i danni causati a terzi la polizza assicurativa deve ricomprendere anche: – la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire per responsabilità propria e/o in solido conseguente a sinistri cagionati dalla mancata effettuazione degli adempimenti contrattuali a suo carico; – la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti nel luigo del servizio e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; – l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al luogo del servizio, i componenti dell’ufficio di direzione del servizio, i collaudatori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non comporta l’inefficacia della garanzia. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 del d.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell'articolo 103dell’articolo 129, comma 71, del D.Lgs. 50/2016n.163 del 2006, l'appaltatore l’appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del serviziocontratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Amministrazione Comunale Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civileda qualsiasi causa determinati, amministrativa e penale per danni causati a salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa o cause di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazioneforza maggiore.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio del servizio consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione del servizio e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio. Qualora sia previsto un periodo dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di garanziaomesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimentonei limiti previsti dal D.M. Attività Produttive n.123/04.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione Comunale Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per un importo pari a quello di appalto maggiorato dell'IVA; Per quanto concerne invece i danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. - per la PARTITA 1 (Opere: il rimborso, per la parte eccedente l’importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate) una somma assicurata pari all’importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri di sicurezza, IVA esclusa; - per la PARTITA 2 (Opere preesistenti: il rimborso, per la parte eccedente l’importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate) una somma assicurata non inferiore ad euro 200.000,00; - per la PARTITA 3 (Demolizione e sgombero: il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato) una somma assicurata non inferiore ad euro 200.000,00. e deve:
a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’intera garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve ricomprendere anche: – essere stipulata per una somma assicurata non inferiore al 5% della somma assicurata per le opere di cui al comma 3 con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 Euro e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire per responsabilità propria e/o in solido conseguente a sinistri cagionati dalla mancata effettuazione degli adempimenti contrattuali a suo carico; – la copertura dei danni che l’appaltatore deve debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti nel luigo del servizio in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; – ;
b) prevedere specificamente l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al luogo del serviziocantiere, i componenti dell’ufficio di direzione del serviziodei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non comporta l’inefficacia della garanzia.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore l’appaltatore sia un'associazione un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 dall’articolo 95 del d.P.R. 207/2010regolamento generale e dall’articolo 37, comma 5, del D.Lgs. n.163 del 2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
6. Ai sensi dell’art.23 dello schema tipo n.2.3 sopraccitato, l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della copertura assicurativa nei confronti della Stazione Appaltante per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto. La Società assicuratrice si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., la Stazione Appaltante, la quale può sostituirsi all’Appaltatore nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.
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Samples: Appalto a Misura
Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell'articolo 103, dell’articolo 103 comma 7, 7 del D.Lgs. 50/2016n.50/2016, l'appaltatore l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori o contestualmente alla sottoscrizione del serviziocontratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile, amministrativa e penale per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire copra tutti i danni subiti dalla Amministrazione Comunale Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti verificatisi in corso di esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore che preveda anche una garanzia della responsabilità civile per un importo pari a quello di appalto maggiorato dell'IVA; Per quanto concerne invece i danni causati a terzi la nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La polizza assicurativa deve ricomprendere anche: – la è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei danni che l’appaltatore rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, deve risarcire per responsabilità propria e/o in solido conseguente inoltre recare espressamente il vincolo a sinistri cagionati dalla mancata effettuazione degli adempimenti contrattuali a suo carico; – la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone favore della Stazione appaltante occasionalmente ed essere efficace senza riserve anche in caso di omesso o saltuariamente presenti nel luigo del servizio e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; – l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al luogo del servizio, i componenti dell’ufficio di direzione del servizio, i collaudatori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non comporta l’inefficacia della garanziadell'esecutore.
2. Le garanzie In via transitoria e fino all'approvazione dei nuovi schemi tipo tale polizza deve essere stipulata nella forma di cui allo schema tipo 2.3 / scheda tecnica 2.3 “Copertura Assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione” di cui al presente articoloDM 12 marzo 2004 n. 123 (abrogato) e deve prevedere:
a) alla Sezione - A - partita 1 “ Opere” - una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell’I.V.A.
b) alla Sezione - A - partita 2 “ Opere preesistenti “ NON RICHIESTA
c) alla Sezione - A – partita 3 “ Demolizione e sgombero”, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i NON RICHIESTA
1. Tale polizza per la parte relativa alla Sezione B “ responsabilità civile per danni causati dalle imprese subfornitricia terzi”, deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a €. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti1.000.000,00.
2. N.B. Oltre a quanto previsto dallo schema tipo 2.3 dovrà specificatamente essere prevista la copertura assicurativa per danni a cose dovuti a vibrazioni, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 del d.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantiper una somma assicurata per sinistro non inferiore a €.100.000,00.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo 1031. L’aggiudicatario è obbligato, comma 7, contestualmente alla sottoscrizione del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna del serviziocontratto, a produrre una polizza assicurativa a beneficio di Acer Ravenna ( ai sensi dell’art. 1981 del c.c.) che la tenga indenne la Amministrazione Comunale da contro tutti i rischi e danni di esecuzione e a gestione da qualsiasi causa determinati e che prevedano anche una garanzia della di responsabilità civile, amministrativa e penale civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione della prestazioni: a tali fini Acer Ravenna è da intendersi, come i suoi dipendenti, quale soggetto terzo.
2. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma del “Contractors All Risks” (CAR) e, a titolo esemplificativo, dovrà:
a) Prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, di manutenzione, omissioni di verifiche, cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi degli interventi eseguiti, da difetti o non conformità dei prodotti o delle attrezzature usate o installate, in relazione all’integra garanzia a cui l’aggiudicatario è tenuto per l’obbligazione di risultato che esso assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del c.c..
b) Prevedere la copertura dei danni biologici;
c) Prevedere la copertura dei danni al committente per interruzione di pubblico servizio;
d) Prevedere la copertura per danni causati da inquinamento accidentale
e) Prevedere esplicitamente Acer Ravenna come assicurato
f) Prevedere la copertura dei danni per morte, lesione personali e danneggiamenti a persone, cose o animali che l’aggiudicatario debba risarcire quale responsabile civilmente e danni a persone dell’aggiudicatario o a persone di Acer Ravenna nonché agli utenti (p.e. quelli all’interno degli edifici) o cittadini.
g) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori
h) Prevedere una copertura, a primo rischio assoluto, per danni o danneggiamenti ad opere o beni preesistenti con un massimale di euro 5.000.000
3. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, precedente comma deve assicurare la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi stazione appaltante contro la responsabilità civile per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione Comunale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti per un importo pari a quello di appalto maggiorato dell'IVA; Per quanto concerne invece i danni causati a terzi la nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari ad euro 12.000.000,00 e dovrà prevedere un massimale per sinistro e per anno non inferiore ad euro 2.000.000,00 e per cose non inferiore ad euro 1.000.000,00.
4. L’aggiudicatario dovrà inoltre prevedere una polizza assicurativa deve ricomprendere anche: – RCT a garanzia del complesso dei beni mobili ed immobili oggetto dell’appalto con un massimale unico di euro 5.000.000,00 ed una RCT a garanzia di arredi, attrezzature ed ogni altro bene mobile con un massimale unico di almeno 1.000.000,00 euro. La polizza dovrà prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire per responsabilità propria e/alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in solido conseguente a sinistri cagionati dalla mancata effettuazione degli adempimenti contrattuali a suo carico; – corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché di proprietà o in possesso dell’aggiudicatario, compresi i beni di Acer Ravenna, causati da furto o rapina, incendio, fulmini, eventi meteorologici, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi.
5. L’aggiudicatario dovrà ancora prevedere una garanzia RCO con massimale di euro 5.000.000,00 per sinistro e per anno. La garanzia dovrà prevedere la copertura dei danni per morte, lesioni personali e danneggiamenti che l’appaltatore deve l’aggiudicatario debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati assicurativi secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa dall’aggiudicatario o da un suo dipendente del quale essa debba xxxxx rispondere ai sensi dell’art. dell’art 2049 del codice civilec.c..
6. I massimali sono da intendersi per ogni sinistro e per ogni anno, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti nel luigo per tutta la durata del servizio e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; – l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al luogo del servizio, i componenti dell’ufficio contatto.
7. Le polizze assicurative è presentata da una impresa di direzione del servizio, i collaudatori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali di premio da parte dell’impresa non comporta l’inefficacia della garanziariferisce l’obbligo di assicurazione.
8. Le garanzie di cui al presente articolopunto, prestate dall'appaltatore coprono presentate dall’aggiudicatario coprono, senza alcuna riserva riserva, anche i danni causati dalle da imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore l’aggiudicatario sia un'associazione una associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 del d.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate presentate dalla mandataria capogruppo coprono coprono, senza alcuna riserva riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti.
9. La durata di tutte le garanzie, siano esse di natura contrattuale come assicurativa, dovranno essere mantenute per tutto il periodo di esecuzione delle prestazioni contrattuali e fino al momento della loro definitiva verifica ed accettazione da patte delle amministrazioni. Le stesse polizze, da esibire alla firma del contratto devono recare il vincolo a favore di Acer Ravenna e sono efficaci senza riserve.
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Samples: Construction Contract
Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell'articolo 103dell’articolo 125 del D.P.R. 207/2010, comma 7l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sotto- scrizione del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna del serviziocontratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Amministrazione Comunale Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile, amministrativa e penale civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizionell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa un’impresa di assicurazione assicura- zione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio del servizio consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione del servizio (40) e comunque comun- que decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio. Qualora sia previsto un periodo dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono effi- caci senza riserve anche in caso di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimentoparte dell'esecutore.
3. La polizza garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione Comunale Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insuf- ficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nel- la forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 600.000,00 (v) , di cui: (vi) partita 1) per un importo pari le opere oggetto del contratto: euro 100.000,00, partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00.
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a quello qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La polizza assicurativa di appalto maggiorato dell'IVA; Per quanto concerne invece i responsabilità civile per danni causati a terzi la polizza assicurativa deve ricomprendere anche: – essere stipulata con pri- xxxxx Società di assicurazione, valida per tutto il periodo dell’appalto di manutenzione, avrà un valore non inferiore a € 1.000.000,00 (42) per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone coinvolte o le cose danneggiate, e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire per responsabilità propria e/o in solido conseguente a sinistri cagionati dalla mancata effettuazione degli adempimenti contrattuali a suo carico; – la copertura dei danni che l’appaltatore deve debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti dipen- denti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento compor- tamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti nel luigo del servizio in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; – ;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al luogo del serviziocantiere, i componenti dell’ufficio di direzione del serviziodei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non comporta l’inefficacia della garanzia.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore l’appaltatore sia un'associazione un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 dall’articolo 128 comma 1 del d.P.R. D.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
6. Alla data dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (43) la poliz- za assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltan- te da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
7. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, secondo periodo, del regolamento generale le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese fino a 6 (sei) (vii) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio; a tale scopo:
a) l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. 12 marzo 2004, n. 123;
b) l’assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;
c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell'articolo dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore l’appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del serviziocontratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile, amministrativa e penale civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizionell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo l’obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di avvio del servizio consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione del servizio e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio. Qualora sia previsto un periodo dei lavori risultante dal relativo certificato; la stessa polizza deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante ed è efficace senza riserve anche in caso di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimentoparte dell’esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione Comunale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti responsabilità civile per un importo pari a quello di appalto maggiorato dell'IVA; Per quanto concerne invece i danni causati a terzi la polizza assicurativa deve ricomprendere anche: – essere stipulata per un massimale di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire per responsabilità propria e/o in solido conseguente a sinistri cagionati dalla mancata effettuazione degli adempimenti contrattuali a suo carico; – la copertura dei danni che l’appaltatore deve debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti nel luigo del servizio in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; – l'indicazione specifica ;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l’indicazione che tra le "“persone" ” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al luogo del serviziocantiere, i componenti dell’ufficio di direzione del serviziodei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
4. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non comporta l’inefficacia della garanzia. Le garanzie La garanzia di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore l’appaltatore sia un'associazione un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 del d.P.R. 207/2010, concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantisono presentate secondo quanto disposto dall’art. 103 – comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Alla data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, nonché per il pagamento della rata di saldo, l’appaltatore è tenuto a stipulare una polizza indennitaria e una polizza per responsabilità civile verso terzi, entrambe di durata decennale, che tenga indenne la Stazione appaltante dai rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, ai sensi del comma 8 dell’art. 129 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Appalto Di Lavori
Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell'articolo 103dell’articolo 129, comma 71, del D.Lgs. 50/2016n. 163 del 2006, l'appaltatore l’appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del serviziocontratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Amministrazione Comunale Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile, amministrativa e penale civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizionell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio del servizio consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio. Qualora sia previsto un periodo dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimentoparte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione Comunale Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per un importo pari a quello di appalto maggiorato dell'IVA; Per quanto concerne invece i danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata pari all’importo dei lavori a base d’asta e deve:
a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve ricomprendere anche: – essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila) e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire per responsabilità propria e/o in solido conseguente a sinistri cagionati dalla mancata effettuazione degli adempimenti contrattuali a suo carico; – la copertura dei danni che l’appaltatore deve debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti nel luigo del servizio in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; – ;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al luogo del serviziocantiere, i componenti dell’ufficio di direzione del serviziodei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non comporta l’inefficacia della garanzia.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore l’appaltatore sia un'associazione un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo dall’articolo 92 del d.P.R. 207/2010regolamento generale e dall’articolo 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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Samples: Accordo Di Programma Quadro
Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell'articolo 103, dell’articolo 103 comma 7, 7 del D.Lgs. 50/2016n.50/2016, l'appaltatore l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori o contestualmente alla sottoscrizione del serviziocontratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile, amministrativa e penale per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire copra tutti i danni subiti dalla Amministrazione Comunale Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti verificatisi in corso di esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore che preveda anche una garanzia della responsabilità civile per un importo pari a quello di appalto maggiorato dell'IVA; Per quanto concerne invece i danni causati a terzi la nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La polizza assicurativa deve ricomprendere anche: – la è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei danni che l’appaltatore rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, deve risarcire per responsabilità propria e/o in solido conseguente inoltre recare espressamente il vincolo a sinistri cagionati dalla mancata effettuazione degli adempimenti contrattuali a suo carico; – la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone favore della Stazione appaltante occasionalmente ed essere efficace senza riserve anche in caso di omesso o saltuariamente presenti nel luigo del servizio e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; – l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al luogo del servizio, i componenti dell’ufficio di direzione del servizio, i collaudatori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa dell'esecutore.
2. In via transitoria e fino all'approvazione dei nuovi schemi tipo tale polizza deve essere stipulata nella forma di cui allo schema tipo 2.3 / scheda tecnica 2.3 “Copertura Assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione” di cui al DM 12 marzo 2004 n. 123 (abrogato) e deve prevedere:
a) alla Sezione - A - partita 1 “ Opere” - una somma assicurata non comporta l’inefficacia inferiore all'importo del contratto al lordo dell’I.V.A.
b) alla sezione - A - partita 2 “ Opere preesistenti “ una somma assicurata non inferiore a € 300.000,00
c) alla Sezione - A – partita 3 “ Demolizione e sgombero”, una somma assicurata non inferiore a € 100.000,00
3. Tale polizza per la parte relativa alla Sezione B “ responsabilità civile per danni causati a terzi”, deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00. N.B. Oltre a quanto previsto dallo schema tipo 2.3 dovrà specificatamente essere prevista la copertura assicurativa per: 1.danni a cose dovuti a vibrazioni; 2.danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; 3.danni a cavi e condutture sotterranee; per una somma assicurata complessiva /per sinistro non inferiore a € 500.000,00 A garanzia delle responsabilità per eventuali danni arrecati dall'Appaltatore durante le lavorazioni in corrispondenza con l'interferenza dell'oleodotto militare esistente che attraversa in sotterranea la XX 000, l'Impresa dovrà provvedere ad accendere una polizza assicurativa, cui beneficerà l'Ente gestore dell'oleodotto, dedicata alle specifiche opere da realizzare, di tipo “tutti i rischi della garanziacostruzione di opere civili” comprensiva di garanzia di responsabilità per danni a terzi (cose e persone), danni ambientali e danni ad impianti e prodotti petroliferi stoccati e/o trasportati. Le garanzie Il limite economico di questa garanzia non potrà essere inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00 Euro) La suddetta polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori sino alla data di avvenuto positivo collaudo finale degli stessi (redazione verbale di Constatazione Tecnica). L'estratto autentico della polizza dovrà essere consegnato all'A.D. dell'Ente gestore, prima del concreto inizio dei lavori in quanto in carenza, non potrà essere dato corso ad alcuna opera.
4. Nell’ipotesi in cui sia previsto un periodo di garanzia dopo l’ultimazione dei lavori, alla data dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
5. Nell’ipotesi di consegna dei lavori sotto riserva di legge, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del presente capitolato, copia della polizza di cui al presente articoloarticolo (C.A.R) deve essere consegnata dall’impresa appaltatrice almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subfornitriciai sensi dell’art. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 103 comma 7 del d.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantiD.Lgs. n.50/2016.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo 103L’Aggiudicatario è obbligato, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna del serviziocontestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Amministrazione Comunale Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualunque causa deter- minati e a che preveda anche una garanzia della di responsabilità civile, amministrativa e penale civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa terzi, nell’esecuzione dei lavori sino alla data di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo emissione dell’ultimo Certificato di assicurazioneCollaudo. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio del servizio Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del certificato dell’ultimo Certificato di regolare esecuzione del servizio Xxxxxxxx; le stesse polizze devono essere riferite all’oggetto dell’Accordo Quadro e comunque decorsi dodici mesi dalla data recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve an- che in caso di ultimazione del servizio. Qualora sia previsto un periodo omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita premio da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimentoparte dell' Aggiudicata- rio. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione Comunale Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti e deve prevedere una garanzia di responsabilità civile per un importo pari a quello di appalto maggiorato dell'IVA; Per quanto concerne invece i danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata di importo pari ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00) e deve: • prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecu- zione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’Impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e alla- gamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque an- che luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi; • prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’Impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con l’Accordo Quadro e gli Ordini di Lavoro anche ai sensi dell’articolo 1665 del Codice Civile; • trattandosi di lavori riconducibili alla fattispecie di lavori di manutenzione, tali da coinvolgere o interes- sare in tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata deve comprendere, ol- tre all’importo dei lavori incrementato dell’I.V.A., l’importo del valore delle predette preesistenze, già stimato e quantificato in € 1.000.000,00 (euro un milione/00). La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve ricomprendere ancheessere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00) e deve: – • prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire per responsabilità propria e/o in solido conseguente a sinistri cagionati dalla mancata effettuazione degli adempimenti contrattuali a suo carico; – la copertura dei danni che l’appaltatore deve debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa com- messo dall’Impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. dell’articolo 2049 del codice civileCodice Civile, e danni a persone dell’impresadell’Impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante Ap- paltante occasionalmente o saltuariamente presenti nel luigo del servizio in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltanteAppaltante; – • prevedere la copertura dei danni biologici; • prevedere specificamente l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante Appaltante autorizzati all’accesso al luogo del serviziocantiere, i componenti dell’ufficio di direzione del serviziodella Direzione dei Lavori, i collaudatori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non comporta l’inefficacia della garanziadei Coordinatori per la Sicurezza e dei Collaudatori in corso d’opera. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subfornitriciImprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l'appaltatore l’Aggiudicatario sia un'associazione temporanea un’Associazione Temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 del d.P.R. 207/2010, concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo Mandataria Capogruppo coprono senza alcuna riserva ri- serva anche i danni causati dalle imprese mandantiImprese Mandanti. Alla data dell’emissione dell’ultimo Certificato di Xxxxxxxx, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli in- terventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L’Aggiudicatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle polizze almeno 10 giorni prima della formale consegna dei lavori.
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Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del serviziocontratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Amministrazione Comunale l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile, amministrativa e penale civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazionelavori. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio del servizio consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione del servizio e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio. Qualora sia previsto un periodo dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimentoparte dell'esecutore. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione Comunale dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per un importo pari a quello di appalto maggiorato dell'IVA; Per quanto concerne invece i danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. e deve: ▪ prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni dell'Amministrazione destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi; ▪ prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del Codice Civile; La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve ricomprendere ancheessere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 e deve: – ▪ prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire per responsabilità propria e/o in solido conseguente a sinistri cagionati dalla mancata effettuazione degli adempimenti contrattuali a suo carico; – la copertura dei danni che l’appaltatore deve l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. dell'articolo 2049 del codice civileCodice Civile, e danni a persone dell’impresadell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante dell'Amministrazione occasionalmente o saltuariamente presenti nel luigo del servizio in cantiere e a consulenti dell’appaltatore dell'appaltatore o della Stazione appaltantemedesima Amministrazione; – ▪ prevedere la copertura dei danni biologici; ▪ prevedere specificamente l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al luogo del servizioDirezione dei Lavori, i componenti dell’ufficio di direzione del servizio, i collaudatori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non comporta l’inefficacia della garanziadei Coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 del d.P.R. 207/2010dall'art. 48, 5° c., D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell'articolo dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgsd.Lgs. 50/2016n° 50 del 19.04.2016, l'appaltatore l’appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del serviziocontratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Amministrazione Comunale Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile, amministrativa e penale civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizionell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio del servizio consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio. Qualora sia previsto un periodo dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimentoparte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione Comunale Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per un importo pari a quello di appalto maggiorato dell'IVA; Per quanto concerne invece i danni causati a terzi la nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza assicurativa deve ricomprendere ancheessere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata pari a 1.500.000,00 euro così ripartita: – ▪ una somma assicurata pari ad euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) per rischi di esecuzione, per danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e; ▪ una somma pari ad euro 1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila/00) per responsabilità civile per danni arrecati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Inoltre l’impresa deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire per responsabilità propria e/delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in solido conseguente a sinistri cagionati dalla mancata effettuazione degli adempimenti contrattuali a suo carico; – corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 2049 dell’articolo 1665 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti nel luigo del servizio e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; – l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al luogo del servizio, i componenti dell’ufficio di direzione del servizio, i collaudatori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non comporta l’inefficacia della garanzia;
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore l’appaltatore sia un'associazione un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 del d.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
6. Alla data dell’emissione del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
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Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell'articolo 103dell'art. 30, comma 73° c., del D.Lgs. 50/2016L. 109/1994, l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del serviziocontratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Amministrazione Comunale l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile, amministrativa e penale civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazionelavori.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio del servizio consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione del servizio (22) e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio. Qualora sia previsto un periodo dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimentoparte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione Comunale dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per un importo pari a quello di appalto maggiorato dell'IVA; Per quanto concerne invece i danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. pari a Euro …………………….. (23) e deve: • prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni dell'Amministrazione destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi; • prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve ricomprendere ancheessere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 2800,00.(24) e deve: – • prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire per responsabilità propria e/o in solido conseguente a sinistri cagionati dalla mancata effettuazione degli adempimenti contrattuali a suo carico; – la copertura dei danni che l’appaltatore deve l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresadell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante dell'Amministrazione occasionalmente o saltuariamente presenti nel luigo del servizio in cantiere e a consulenti dell’appaltatore dell'appaltatore o della Stazione appaltantemedesima Amministrazione; – • prevedere la copertura dei danni biologici; • prevedere specificamente l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al luogo del servizioDirezione dei Lavori, i componenti dell’ufficio di direzione del servizio, i collaudatori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non comporta l’inefficacia della garanziadei Coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 dall'art. 95 del d.P.R. 207/2010D.P.R. 554/1999 e dall'art. 13, 2° c., L. 109/1994, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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Samples: Construction Contract