Capitolato speciale d’appalto (parte normativa - lavori a misura- ribasso elenco
INSERIRE INTESTAZIONE SERVIZIO COMPETENTE
Capitolato speciale d’appalto (parte normativa - lavori a misura- ribasso elenco
prezzi) PER LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 Euro
LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD EST – ANNO 2019.
(articolo 43 del Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207)
EURO | |||
a) | Importo esecuzione lavorazioni | € 961.705,00 | |
b) | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | € 18.000,00 | |
1) | Totale appalto | € 979.705,00 |
c) | Somme a disposizione dell’amministrazione | € 288.948,09 |
• imprevisti
• accantonamento spese tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs.n.50/2016
• contributo all’Autorità di vigilanza
• spese per pubblicità o, ove previsto, per opere artistiche
• spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo
• I.V.A ed eventuali altre imposte
€ 49.743,91
€ 19.594,10
€ 375,00
€ 1.000,00
€ 2.700,00
€ 215.535,10
2) | Totale progetto | € 1.268.653,11 |
Il Responsabile del Procedimento Il Progettista
INDICE
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 – Oggetto dell’appalto.......................................................................................................................
Art. 2 – Ammontare dell’appalto................................................................................................................
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto...........................................................................................
Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili......................................................
Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili....................................................................
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.................................................
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto......................................................................................
Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto...............................................................................
Art. 9 – Fallimento dell’appaltatore............................................................................................................
Art. 10 – Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere............................................
Art. 11 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione..........................................
Art. 12 – Sopralluogo e presa visione degli elaborati progettuali...............................................................
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 – Consegna e inizio dei lavori..........................................................................................................
Art. 14 – Termini per l'ultimazione dei lavori............................................................................................
Art. 15 – Sospensioni e proroghe................................................................................................................
Art. 16 – Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione......................................................................
Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma........................................
Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione.....................................................................................
Art. 19 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini........................................................
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 20 – Anticipazione...............................................................................................................................
Art. 21 – Pagamenti in acconto...................................................................................................................
Art. 22 – Pagamenti a saldo........................................................................................................................
Art. 23 – Ritardi nei pagamenti..................................................................................................................
Art. 24 – Revisione prezzi...........................................................................................................................
Art. 25 – Cessione del contratto e cessione dei crediti...............................................................................
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 26 – Lavori a misura............................................................................................................................
Art. 27 – Lavoro a corpo.............................................................................................................................
Art. 28 – Lavori in economia......................................................................................................................
Art. 29 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera..............................................................
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 30 – Xxxxxxxx a corredo dell’offerta....................................................................................................
Art. 31 – Cauzione definitiva.......................................................................................................................
Art. 32 – Riduzione delle garanzie..............................................................................................................
Art. 33 – Assicurazione a carico dell’impresa.............................................................................................
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 34 – Xxxxxxxxx e varianti al contratto.................................................................................................
Art. 35 – Varianti per errori od omissioni progettuali...............................................................................
Art. 36 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi..........................................................................
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 37 – Norme di sicurezza generali.........................................................................................................
Art. 38 – Sicurezza sul luogo di lavoro.......................................................................................................
Art. 39 – Piani di sicurezza.........................................................................................................................
Art. 40 – Piano operativo di sicurezza........................................................................................................
Art.41– Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza..............................................................................
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 42 – Subappalto...................................................................................................................................
Art. 43 – Responsabilità in materia di subappalto.....................................................................................
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 44 – Controversie.................................................................................................................................
Art. 45 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera...................................................................
Art. 46 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.........................................................
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 47 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.........................................................................
Art. 48 – Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione (1)................................
Art. 49 – Presa in consegna dei lavori ultimati..........................................................................................
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 50 – Xxxxx e obblighi a carico dell’appaltatore...................................................................................
Art. 51 – Obblighi speciali a carico dell’appaltatore...................................................................................
Art. 52 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione.......................................................................
Art. 53 – Custodia del cantiere...................................................................................................................
Art. 54 – Cartello di cantiere.......................................................................................................................
Art. 55 – Spese contrattuali, xxxxxxx, tasse...............................................................................................
TABELLE
Tabella A – Categorie omogenee dei lavori ai fini della contabilità e delle varianti...................................
Tabella B – Cartello di cantiere...................................................................................................................
Tabella C – Elementi principali della composizione dei lavori..................................................................
ABBREVIAZIONI
1. D.Lgs. n. 50/2016 (Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici “);
2. D.Lgs. n. 81/2008 (Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 concernente le prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
3. D.P.R. n. 207/2010 (D.P.R. 5 Ottobre 2010n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) parte vigente nel periodo transitorio;
4. Capitolato generale d’appalto (Ministero dei lavori pubblici - Decreto 19 Aprile 2000 n.145) per quanto in vigore ed applicabile.
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione di LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD EST – ANNO 2019.
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nel presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
TIPOLOGIA INTERVENTO | CODICE CPV |
07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 45233141-9 (lavori di manutenzione stradale) |
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posto a base di gara è definito come segue:
Importi in EURO | Colonna a) | Colonna b) | Colonna a + b) | |
Importo esecuzione lavori | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | TOTALE | ||
1 | A misura | € 961.705,00 | € 18.000,00 | € 979.705,00 |
2 | In economia | |||
1 + 2 | IMPORTO TOTALE | € 961.705,00 | € 18.000,00 | € 979.705,00 |
L'importo TOTALE è comprensivo dei costi della manodopera quantificati nella Tabella “C” allegata al presente Capitolato.
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b) e non soggetto al ribasso d’appalto ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs.n.50/2016 e dell'art. 100 del D.lgs. n.81/2008.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato interamente a misura ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lett.eeeee) e dell'art. 59 comma 5- bis del D.Lgs.n. 50/2016 e dell’art.43 comma 7 del D.P.R. n. 207/2010.
2. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto ed applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.n.50/2016.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'appalto di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato speciale.
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere oo-bis e oo-ter) del D.lgs. 50/2016, degli artt. 60, 61 e 32-comma 7 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 89 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e del Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti n. 248 del 10.11.2016, i lavori sono classificati nella/e categoria/e prevalente/scorporabile/i come da prospetto che segue :
CATEGORIE DI LAVORAZIONI | IMPORTO LAVORI in Euro (al netto degli oneri di sicurezza) | IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA in Euro | IMPORTO TOTALE in Euro (lavori + oneri) |
“ OG3 ”: (strade e autostrade ) | € 961.705,00 | € 18.000,00 | € 979.705,00 |
Importo contrattuale subappaltabile: 30%
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli art. 32 e art. 43, commi 6, 7 e 8, del D.P.R.n.207/2010, sono indicati nella tabella «A», allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
b) il presente capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi e le relative relazioni ;
d) l’elenco dei prezzi unitari;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e le proposte eventualmente integrative al predetto piano;
f) il piano operativo di sicurezza;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. n. 207/2010 ;
h) il documento di valutazione dei rischi (ove previsto, da inserire quando non c’è il PSC…… ) ai sensi degli articoli 26 e 28 del D.Lgs.n.81/2008;
i) il computo metrico estimativo
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 79 comma 2 del D.Lgs.n. 50/2016, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di procedure concorsuali dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.Lgs. n.50/2016.
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere, quietanzare somme ricevute in conto o saldo o le modalità di accredito.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per motivi disciplinari, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
Art.12 – Sopralluogo e presa visione degli elaborati progettuali
1. Allo scopo di garantire la piena conoscenza dello stato dei luoghi e dei contenuti del progetto, i concorrenti dovranno effettuare accurata visita del luogo in cui si svolgeranno i lavori.
2. L’ impresa dovrà altresì esaminare tutti gli elaborati progettuali nei tempi e modalità previsti sempre nelle norme di gara.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 ricorrendo le condizioni di pubblico interesse; in tal caso il R.U.P. autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori ai sensi di quanto previsto dal citato art. 32 del D.Lgs.n.50/2016.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia definitiva
al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07.03.2018.
6.
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (SESSANTA) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 15 - Sospensioni e proroghe
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori - d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore - può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
2. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroga che, se riconosciuta giustificata, è concessa dalla direzione dei lavori purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine contrattuale.
4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Art. 16 - Penali in caso di ritardo -
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1,00 (uno) per mille dell’importo netto contrattuale. In relazione all'esecuzione delle prestazioni previste dal progetto esecutivo e dal Capo 13 della Parte Seconda del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, la penale di cui sopra si applica ai rispettivi importi.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione (art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010 ).
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. Ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’articolo 16, comma 2, lettera d), si tiene conto del rispetto delle seguenti soglie del predetto programma, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori a)
a) Segnalazione cantieri: entro giorni 5
b) Inizio esecuzione di tappeti e risagome entro giorni 10
c) Esecuzione del 50% dei tappeti e risagome entro giorni 45
Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 comma 4 del D.Lgs.n. 50/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione, dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione per compiere i lavori, e decorsi inutilmente gli stessi, in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
5. Nel caso di sospensione del cantiere ai sensi dell’art. 92 comma 1 lett.e) del D.Lgs.n.81/2008 la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti con riserva di risarcimento di eventuali danni subiti.
6. Si rinvia a quanto previsto in tema di risoluzione del contratto dall'art. 46 del presente capitolato speciale d'appalto.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 20 – Anticipazione
1. E' ammessa l'anticipazione, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, pari al 20 del valore del contratto d’appalto da corrispondere all’appaltatore secondo le modalità e le disposizioni contenute nella norma richiamata, a seguito di comprovata dichiarazione di effettivo inizio dei lavori da parte del Direttore dei lavori.
Art. 21 - Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d’appalto, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore €. 350.000,00 (trecentocinquantamila)
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 30 (trenta) giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
……………………» con l’indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
Art. 22 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di (15) quindici; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa costituzione di garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria, di cui al comma 4, deve avere validità ed efficacia non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo lavori e deve essere prestata con le forme e modalità di cui al Decreto del Ministero Sviluppo economico 19 Gennaio 2018 n.31 Schema tipo 1.4/0.0.0.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 23 – omissis Art. 24 - Revisione prezzi
1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi .
Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs.n.50/2016 .
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 26 - Lavori a misura
1. La misurazione e valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell’elenco prezzi unitari di cui all’art.3 comma 3 del presente capitolato speciale.
5. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati all’art. 2 comma 1 colonna b e alla tabella “A” rigo b) allegata e parte integrante del presente capitolato, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente capitolato, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
Art. 27 - Lavori a corpo
1. In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 34 o 35, e queste non siano valutabili mediante i prezzi contrattuali e la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 36, non sia ritenuta opportuna dalle parti, le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorchè non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regole dell’arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavori a corpo.
5. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziato al rigo b della tabella “A” in allegato e parte integrante del presente capitolato, sono valutati in base all’importo previsto separatamente dall’importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota proporzionale a quanto eseguito.
Art. 28 - Lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 179 del
D.P.R. n. 207/2010 .
Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 30 – Garanzia provvisoria
1. L’offerta di gara deve essere corredata da una garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento dell' importo a base d'appalto comprensivo degli oneri di sicurezza, da prestare, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e dalle disposizioni di gara.
2. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo Schema tipo – Scheda tecnica 1.1 / 1.1.1 approvato con Decreto Ministro Sviluppo economico 19 Gennaio 2018 n.31.
Art. 31 – Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016, per la sottoscrizione del contratto, l’appaltatore deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20. Ad essa si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016.
2..La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all' art. 93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e secondo le modalità di cui al medesimo articolo comma 2, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del Cod.Civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo Schema tipo – Scheda tecnica 1.2 / 1.2.1 approvato con Decreto Ministro Sviluppo economico 19 Gennaio 2018 n.31.
4. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata con le modalità previste dal medesimo art. 103 del D.Lgs. n.50/2016.
5. L’Amministrazione può avvalersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno all’esecutore ed ha il diritto di valersi della cauzione e di incamerarla per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La stazione appaltante può chiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. Si richiama tutto quanto previsto dall’art.103 del D.Lgs.n.50/2016.
Art. 32 – Riduzione della garanzia per i concorrenti in raggruppamento
1. Nel caso di soggetti di cui all’art. 47 del D.Lgs. n.50/2016, la riduzione sarà accordata qualora il possesso delle predette certificazione sia comprovato secondo le disposizioni contenute nelle norme di gara.
Art. 33 - Assicurazione a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che copra tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti verificatisi in corso di esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore che preveda anche una garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante ed essere efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
2. In via transitoria e fino all'approvazione dei nuovi schemi tipo tale polizza deve essere stipulata nella forma di cui allo schema tipo 2.3 / scheda tecnica 2.3 “Copertura Assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione” di cui al DM 12 marzo 2004 n. 123 (abrogato) e deve prevedere:
a) alla Sezione - A - partita 1 “ Opere” - una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell’I.V.A.
b) alla Sezione - A - partita 2 “ Opere preesistenti “ NON RICHIESTA
c) alla Sezione - A – partita 3 “ Demolizione e sgombero”, NON RICHIESTA
1. Tale polizza per la parte relativa alla Sezione B “ responsabilità civile per danni causati a terzi”, deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a €. 1.000.000,00.
2. N.B. Oltre a quanto previsto dallo schema tipo 2.3 dovrà specificatamente essere prevista la copertura assicurativa per danni a cose dovuti a vibrazioni, per una somma assicurata per sinistro non inferiore a
€.100.000,00.
3. 2. Nell’ipotesi in cui sia previsto un periodo di garanzia dopo l’ultimazione dei lavori, alla data dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
4. 3. Nell’ipotesi di consegna dei lavori sotto riserva di legge, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del presente capitolato, copia della polizza di cui al presente articolo (C.A.R) deve essere consegnata dall’impresa appaltatrice almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 34 – Modifiche e varianti al contratto
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs.n.50/2016, quelle modifiche e varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 43 comma 8 del
D.P.R. 207/2010 e dal predetto art. 106 del D.Lgs. n.50/2016.
2. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Per tutte le altre ipotesi si fa riferimento all'art. 106 del D.Lgs.n.50/2016.
Art. 35 – Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
2. Si applica art.106 del D.Lgs. n.50/2016.
Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di accordo applicando i prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010 , ridotti dello stesso ribasso offerto in sede di affidamento.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 37 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 38 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 39 – Piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 .
2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 40 – Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza previsto dall’art.89 comma 1 lett.h) del D.Lgs.n.81/2008 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs.n.81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 18 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 39, previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo n. 81/2008.
Art. 41 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del citato decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo incombe rispettivamente, sull' impresa mandataria capogruppo o sull'impresa esecutrice. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento oppure sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 42 - Subappalto
1. Il subappalto è interamente regolato dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; tutte le lavorazioni, a qualsiasi cate- goria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, nei limiti ed alle condizioni pre- viste dal citato articolo. Il subappalto viene autorizzato dall’amministrazione, in presenza delle condizioni di legge, ai sensi di quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs n. 50/2016. L’affidatario, e per suo tramite le imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa edile), assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui all’art.16 del presente capitolato.
2. Il pagamento al subappaltatore verrà corrisposto direttamente dall'amministrazione, previa comunicazione, da parte dell'appaltatore medesimo, della parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo. Inoltre, come previsto dalle disposizioni operative del Direttore dell'Area Lavori Pubblici (prot.n. 45835 del 11.10.2016), al subappaltatore compete di trasmettere alla Provincia copia della fattura relativa ai lavori eseguiti, fattura che dovrà essere intestata all'appaltatore senza addebito di I.V.A. (in applicazione del regime c.d. “reverse charge” ex art. 17 del D.P.R. n.633/1972) e non alla stazione appaltante. Sul certificato di pagamento, saranno, quindi, indicati l'importo totale del S.A.L. e, in detrazione, oltre alle consuete ritenute di legge, l'importo liquidato al subappaltatore. L'I.V.A. e le ritenute di legge da applicare sono calcolate sull'importo totale del S.A.L. e devono essere applicate al solo appaltatore; tutti i pagamenti ( in acconto o a saldo) all'appaltatore e al subappaltatore sono subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) su entrambi i soggetti.
Art. 43 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla legge 13 settembre 1982 n. 646 art. 21, come modificato dall'art. 25 comma 1, lett. a) e b) del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018 n.132 ( reclusione da uno a cinque anni e multa ).
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 44 - Controversie
1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti
variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dall’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1, né alla transazione di cui all’art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Modena.
Art. 45 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
Art. 46 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Qualora ricorrano le fattispecie di cui all’art. 108, comma 1 del D.lgs. 50/2016, il Responsabile del procedimento può proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appalto, tenuto conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, mediante formale contestazione scritta all’Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso.
2. Nei casi previsti all’art. 108, comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione di diritto del contratto d’appalto.
3. In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell’Appaltatore, debitamente accertati, si rinvia a quanto previsto all’art. 108, commi 3 e 4 del D.lgs. 50/2016.
4. A norma e per gli effetti di cui all’art. 1456 Cod.Civ., l’Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto d’appalto, previa comunicazione da inviarsi all’Appaltatore, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:
a) gravi inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
b) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
d) in caso di fallimento senza autorizzazione o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
e) mancata presa in consegna dell’area da parte dell’Appaltatore e mancato inizio dei lavori ai sensi del presente capitolato;
f) violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e 2, comma 3 D.P.R. 62/2013 e delle disposizioni contenute nel “Codice di comportamento dell’ente;
g) perdita dell'iscrizione dall' “ Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa( art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n.190/2012, D.P.C.M. 18 aprile 2013)”cosidette “White List “ della Prefettura competente.
I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
5. Nel caso di risoluzione, l’Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall’Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, come previsto anche all’art. 108, comma 8 del D.lgs. 50/2016.
6. E’ fatto salvo il diritto di recesso ai sensi degli artt. 1671 Cod.Civ. e 109 del D.lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi previste. Tale diritto è altresì esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, l’Amministrazione venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui agli artt. 91 e segg. X.Xxx. 159/2011 e s.m.i., di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’Appaltatore stesso.
7. L’Appaltatore potrà richiedere la risoluzione del contratto d’appalto, senza indennità, al verificarsi di quanto previsto dall'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 47 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 7 Marzo 2018 n.49, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulle funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
Art. 48 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Art. 49 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010 .
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 50 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207/2010 e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
p) la predisposizione del personale, degli strumenti, dei mezzi e delle attrezzature necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli e collaudi dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
t) la predisposizione del personale, degli strumenti, dei mezzi e delle attrezzature necessari per le prove di collaudo sulle fondazioni, sulle strutture di qualsiasi genere, sugli impalcati dei ponti secondo le disposizioni della direzione lavori e del collaudatore, ogni onere compreso.
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Comune, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Art. 51 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:
- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte,
- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice,
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte;
c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
d) L’appaltatore dovrà inoltre tenere a disposizione in originale o in copia (resa conforme ai sensi del 445/2000) i seguenti documenti:
- il libro unico del lavoro nel quale sono inscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Il libro unico dovrà essere tenuto secondo le prescrizioni contenute negli articoli 39 e 40 del D.L. 25.6.2008 n.112 e successive modificazioni e integrazioni e secondo le disposizioni previste dal Decreto del Ministero del Lavoro 9 Luglio 2008 “Modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio” e nella Circolare 21 Agosto 2008 n.20/2008. Per i lavoratori extracomunitari anche il permesso o la carta di soggiorno. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tale adempimento sarà segnalato dal coordinatore in fase di esecuzione dei lavori alla Direzione Provinciale del lavoro – Servizio Ispezioni del Lavoro;
- registro infortuni aggiornato;
- eventuali comunicazioni di assunzione;
- Documento unico di regolarità contributiva ( DURC) che dovrà essere aggiornato;
- documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
- documentazione relativa agli obblighi del D.Lgs. n.81/2008, ai propri impianti di cantiere, al POS, al piano di montaggio/smontaggio ponteggi;
- copia dell’autorizzazione al/i subappalto/i e/o copia della/e comunicazione/i di fornitura/e con posa in opera.
2. Nell’ambito dei cantieri edili, compresi i lavori stradali, l’appaltatore deve assicurare il rispetto di quanto previsto rispettivamente dagli articoli 18 comma 1 lett.u) e 20 comma 3 del D.Lgs.n.81/2008 in materia di tessera di riconoscimento per tutti i lavoratori che operano nel cantiere, compresi i lavoratori autonomi. La tessera di riconoscimento deve contenere foto e generalità ( nome, cognome e data di nascita) del lavoratore, la data di assunzione e l’indicazione ( nome e ragione sociale) del datore di lavoro e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’art.21, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.81/2008 deve contenere anche l’indicazione del committente. Le imprese con meno di 10 dipendenti possono adempiere a tale obbligo attraverso apposito registro, vidimato dalla Direzione Provinciale del lavoro e da tenere sul luogo di lavoro, nel quale siano rilevate giornalmente le presenze nel cantiere.
Art. 52 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle fresature resteranno di proprietà dell'Impresa la quale effettuerà il carico e il trasporto a discarica autorizzata o presso la propria sede del materiale fresato senza che la stessa possa richiedere compensi o indennizzi.
Art. 53 – Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, per i lavori di particolare delicatezza e rilevanza che richiedano la custodia continuativa, la stessa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da Euro 51 a Euro 516.
Art. 54 – Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero due esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «B», curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 55 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto nonché le eventuali spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi gara ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2.12.2016.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) secondo le disposizioni di legge in vigore; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE
CAPO 13 - ESECUZIONE DELLE OPERE
LAVORI DA ESEGUIRSI A MISURA O IN ECONOMIA:
Le scarse risorse finanziarie in rapporto al fabbisogno necessario, ed il diffuso dissesto idrogeologico che caratterizza in particolare i territori collinari e montani, non rendono possibile individuare ed inserire nel Computo Metrico Estimativo tutti gli interventi di ripristino definiti in modo puntuale come posizione ed estensione.
Sono pertanto stati individuati gli archi ed i tratti stradali di ogni singola strada, sui quali sarà necessario intervenire per garantire la sicurezza della circolazione.
Pertanto dopo la consegna dei lavori, a seguito di specifici sopralluoghi congiunti tra l'Ufficio della Direzione Lavori, i singoli Assistenti tecnici di Zona dell'Area Sud Eest e l'Appaltatore, verranno individuati puntualmente nei tratti previsti di ogni strada, gli interventi che saranno inevitabilmente da ritenersi saltuari e caratterizzati da superfici di limitata dimensione.
La progettazione dei lavori in oggetto prevede l’esecuzione delle seguenti tipologie di lavorazione:
- tratti in cui è prevista la fresatura della pavimentazione esistente per cm. 4 e 5, ed il conseguente rifacimento di ripristino mediante l’impiego di conglomerato bituminoso, e con l'utilizzo di conglomerato bituminoso modificato nelle arterie stradali principali, dove a causa dei maggiori carichi dovuti al notevole traffico di veicoli pesanti è necessaria una maggior resistenza della sede stradale;
- tratti prevalentemente nelle strade di collina e montagna, in cui è prevista la stesa di conglomerato bituminoso con risagome, rappezzi e/o ricariche in conglomerato bituminoso, per il ripristino del piano viabile ammalorato, pertanto senza fresatura dell’esistente.
Per la realizzazione di questo appalto non viene richiesta l'attestazione di proprietà o disponibilità di un impianto “funzionante” per la produzione di conglomerato bituminoso; conseguentemente, al fine di garantire che il materiale arrivi sul cantiere d’impiego alla giusta temperatura e mantenga la sua omogenea composizione, verranno intensificati i controlli periodici sui materiali antecedentemente la posa in opera.
Considerato che occorrerà eseguire alcuni degli interventi previsti nelle condizioni di minor traffico, sulle seguenti Strade Provinciali dell’Area Sud Est:
SP 3 Giardini ;
XX 0 Xxxxxxxxxx Xxxxxx XX 00 di Castelfranco;
XX 00 xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx; XX 000 xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxx;
i lavori dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dalla data prevista nel Verbale di Consegna
(salvo eventuali proroghe concesse ai sensi del precedente Art. 15 ” Sospensioni e proroghe”).
Inoltre ed in particolare, i lavori previsti sulla XX 00 xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx e sulla XX 00 xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, dovranno essere svolti nelle ore notturne e/o nei giorni festivi.
Per l'espletamento dei lavori, in merito alle specifiche esigenze presenti nella documentazione progettuale ed alla salvaguardia della sicurezza della circolazione, l’Impresa dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto comprese le ore notturne, ed eventualmente ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori anche nei giorni festivi, la presenza contemporanea di almeno due squadre autonome munite di tutte le attrezzature, macchine operatrici e manodopera idonee, compresa la fornitura del materiale occorrente.
Il tempo utile necessario per svolgere i lavori dovrà comunque rispettare il programma esecutivo e crono programma della tabella D.
Il direttore dei lavori, il direttore operativo o l'ispettore di cantiere, effettueranno regolari e periodiche verifiche della temperatura del conglomerato bituminoso all'interno della coclea della vibrofinitrice.
Detta temperatura dovrà corrispondere ai valori prescritti e riportati nelle tabelle del Capitolato Speciale d’Appalto - CSA. Le stesse verifiche di temperatura, verranno effettuate anche negli impianti di produzione.
Tutti i prezzi unitari delle lavorazioni tengono già conto delle suddette evenienze, sia per le attività svolte in fascia oraria diurna, notturna e festiva, sia della loro eventuale modica quantità giornaliera.
PRESCRIZIONI GENERALI DI SEGNALAMENTO ED ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
I cantieri per l’esecuzione dei lavori dovranno essere regolarmente segnalati, a cura e spese dell’Impresa, in conformità di quanto prescritto dall’art. 21 del “Nuovo Codice della Strada” e degli art. dal 30 al 42 del “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, e dal Decreto Ministeriale del 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.
Sarà onere e cura dell’Impresa l’acquisizione dei relativi permessi per l’accantieramento la messa in opera dell’opportuna segnaletica ed ogni contatto con la competente Autorità per la contestuale definizione di eventuali temporanee restrizioni alla circolazione veicolare e alla sosta, per la durata dei lavori.
La D.L. a proprio insindacabile giudizio, prescriverà l’utilizzo o dei movieri o dell'impianto semaforico . Resta tuttavia stabilito che unica responsabile di eventuali incidenti e danni di qualsiasi sorta ed entità ed incuria è la ditta appaltatrice.
SOVRASTRUTTURA STRADALE
La sovrastruttura stradale comprende gli strati della fondazione e gli strati della pavimentazione. Sulla base dei calcoli strutturali effettuati dal Progettista, lo strato di fondazione, realizzato con materiale legato con emulsione bituminosa modificata o con bitume schiumato, potrà sostituire lo strato di base in conglomerato bituminoso prodotto a caldo in impianto. I materiali utilizzati dovranno essere sottoposti ad un controllo prestazionale delle caratteristiche.
Per le sedi unidirezionali delle carreggiate, nei tratti in rettifilo, ed anche per le banchine, si adotterà, in termini generali, una pendenza trasversale del 2,5%.
Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che il Progettista stabilirà in relazione al raggio della curva e con gli opportuni tratti di transizione per il raccordo della sagoma in curva con quella dei rettifili o altre curve precedenti e seguenti.
Le quote stabilite in progetto potranno essere comunque modificate dalla Direzione Lavori sulla base delle misurazioni e delle valutazioni effettuate in fase esecutiva.
Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun tratto dal progetto, in base ai risultati di indagini geotecniche e prove di laboratorio preliminari e in fase di intervento.
L’Impresa indicherà alla Direzione Lavori le caratteristiche dei materiali e la loro provenienza nonché le granulometrie che intende impiegare strato per strato, in conformità degli articoli delle presenti Prescrizioni tecniche.
La Direzione Lavori ordinerà prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, per il controllo delle caratteristiche richieste. Tali prove verranno, di norma, ripetute sistematicamente, durante l’esecuzione dei lavori, nei laboratori di cantiere fissi, mobili o nelle sedi di laboratori sopraddetti.
I materiali da impiegare nelle lavorazioni dovranno, in generale, rispondere a quanto stabilito in norme o regolamenti ufficiali in vigore in materia di costruzioni ed, in ogni caso, prima della loro posa in opera, dovranno essere riconosciuti come idonei dalla Direzione Lavori. Nonostante ciò, l’impresa rimane in toto responsabile dalla buona riuscita delle opere, infatti, l’approvazione della Direzione Lavori circa i materiali, le attrezzature, le tecnologie di produzione e messa in opera, non solleverà l’Impresa dalla responsabilità circa la buona riuscita del lavoro.
L’Impresa avrà cura di garantire la costanza, nell’omogeneità e nel tempo, delle caratteristiche delle miscele, degli impasti e della sovrastruttura posta in opera.
PREMESSA
Le presenti norme tecniche sono state predisposte per indagare prevalentemente le caratteristiche prestazionali dei materiali costituenti il pacchetto stradale, ovvero quelle caratteristiche che sono direttamente responsabili del comportamento atteso della pavimentazione in opera.
Tutti i materiali di impiego dovranno essere conformi alle vigenti normative in tema di costruzioni di strade nonché di marcatura CE secondo le norme europee armonizzate.
Per i conglomerati bituminosi, si auspica la produzione di marchi CE in conformità con l’approccio fondamentale piuttosto che con quello empirico poiché meglio identifica le proprietà dei materiali basandosi sulle loro prestazioni.
La DL ha, comunque, facoltà di richiedere l’integrazione degli studi delle miscele proposti con prove prestazionali; ciò, da un lato ha lo scopo di comprendere compiutamente la risposta dei materiali alle sollecitazioni di tipo dinamico simili a quelle a cui sono sottoposti in opera, e, dall’altro, di assecondare la disposizione delle norme europee armonizzate che prescrivono il favoreggiamento di un maggior uso di tali requisiti.
Particolare attenzione sarà posta dalla DL agli studi di mix design proposti dalle Imprese i cui requisiti dichiarati saranno strettamente controllati e verificati sia per quanto concerne i valori compositivi sia per le caratteristiche meccaniche.
A - STRATI DI FONDAZIONE STRADALE - OMISSIS B - STRATI DELLA PAVIMENTAZIONE
B.1 - CONGLOMERATI BITUMINOSI
LAVORAZIONI PRELIMINARI ALLA POSA IN OPERA DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI
Prima della posa in opera dei conglomerati bituminosi l’Impresa dovrà effettuare tutte le lavorazioni previste dal progetto esecutivo.
Gli interventi da realizzare sono relativi alla posa di prodotti per la protezione e per il rafforzamento della pavimentazione ed all’esecuzione di membrane con funzione di ancoraggio e/o impermeabilizzazione fra gli strati.
SCARIFICAZIONI E FRESATURE DI PAVIMENTAZIONI
Il disfacimento delle pavimentazioni stradali deve effettuarsi con tutte le più attente precauzioni in modo da interessare la minore superficie possibile e da non danneggiare l’eventuale pavimentazione circostante.
SCARIFICAZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTI.
Per i tratti di strada già pavimentati sui quali dovrà procedersi a ricarichi o risagomature, l’Impresa dovrà dapprima ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione della massicciata esistente adoperando, all’uopo, apposito scarificatore opportunamente trainato e guidato.
La scarificazione sarà spinta fino alla profondità ritenuta necessaria dalla Direzione dei Lavori entro i limiti indicati nel relativo articolo di Elenco, provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di deposito procurate a cura e spese dell’Impresa.
FRESATURA DI STRATI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON IDONEE ATTREZZATURE
La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per l’intero spessore o parte di esso dovrà essere effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta. Qualora si renda necessario intervenire su porzioni di pavimentazione stradale di limitata estensione, l’impresa dovrà mettere a disposizione della Direzione Lavori una fresatrice montata su minipala o miniescavatore (larghezza operativa della fresa 50÷80 cm). Le lavorazioni dovranno essere complete di rimozione e carico del materiale fresato, conferimento in discarica dello stesso e pulizia del piano fresato.
Lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutato mediando l’altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo.
La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o subcorticali dovrà essere eseguita con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano perfettamente pulito.
Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale rettilineo e privo di sgretolamento.
Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, risultare perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso.
Relativamente al materiale di risulta della fresatura dei conglomerati bituminosi si stabilisce che verrà preso in carico dalla Ditta aggiudicataria, trasportato e stoccato a sue spese e secondo le disposizioni normative vigenti e rimarrà nella piena disponibilità della Ditta stessa.
B.1.1 – GEOTESSILE - omissis
B.1.2 – GEOGRIGLIA - omissis
B.1.3 - MANO D’ATTACCO
Per mano d’attacco si intende quell’applicazione di emulsione bituminosa eseguita prima della stesa del conglomerato con lo scopo di migliorare e garantire l’adesione ed il perfetto ancoraggio tra gli strati della pavimentazione.
La mano d’attacco deve sempre essere effettuata tra gli strati di conglomerato bituminoso e secondo le indicazioni della D.L. tra il misto cementato e lo strato di base.
Salvo diverse disposizioni del Progettista, dovrà essere utilizzata emulsione bituminosa cationica (acida) a media rottura designata, in conformità alla norma UNI EN 13808.
Le caratteristiche dell’emulsione bituminosa per la realizzazione della mano d’attacco devono essere conformi ai requisiti riportati nella seguente tabella:
CARATTERISTICHE DELL’EMULSIONE BITUMINOSA | |||
REQUISITO | METODO DI PROVA | UM | VALORE LIMITE |
Polarità | UNI EN 1430 | - | Cationica |
Contenuto di legante+flussante | UNI EN 1431 | % | >55+/-2 |
Contenuto d’acqua | UNI EN 1428 | % | 45+/-2 |
Contenuto di flussante | UNI EN 1431 | % | <3 |
Indice di rottura | UNI EN13075-1 | - | da 70 a 130 |
Sedimentazione a 7 giorni | UNI EN 12847 | % | <10 |
Penetrazione a 25°C (sul residuo bituminoso) | UNI EN 1429 | dmm | da 70 a 220 |
Punto di rammollimento (sul residuo bituminoso) | UNI EN 1427 | °C | da 40 a 45 |
Punto di rottura XXXXX (°C) (sul residuo bituminoso) | UNI EN 12593 | < -8 |
Prima della stesa della mano d’attacco l’Impresa dovrà rimuovere tutte le impurità presenti, e provvedere ad una accurata pulizia del piano di stesa.
La superficie trattata dovrà risultare perfettamente coperta da uno strato omogeneo di prodotto, compresi i bordi verticali del cavo eventualmente fresato.
B.1.4 - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE - omissis
B.1.5 - LEGANTI BITUMINOSI
Per il confezionamento del conglomerato bituminoso per lo strato di base dovrà essere impiegato come legante bituminoso il bitume tal quale o modificato.
Il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi deve essere effettuato in conformità alla norma UNI EN 58-1 “Metodi di campionamento dei leganti bituminosi”.
Per il confezionamento del conglomerato bituminoso per lo strato di base, binder e usura può essere utilizzato bitume tal quale del tipo 50/70 oppure 50/70 modificato (tipo HARD), per SMA e drenante può essere utilizzato bitume modificato con polimeri, del tipo 50/70 modificato (tipo HARD), per il binder alto modulo il bitume del tipo alto modulo.
BITUMI | NORME DI RIFERIMENTO | TAL QUALE (50/70) | HARD (50/70) | ALTO MODULO |
UNI EN 12591 | UNI EN 14023 | UNI EN 14023 | ||
Palla e anello (°C) | UNI EN 1427 | 46-54 | 70-90 | 20-50 |
Penetrazione (dmm) | UNI EN 1426 | 50–70 | 50–70 | 70-90 |
Ritorno elastico (%) | UNI EN 13398 | > 60 | > 80 | > 80 |
Punto di rottura XXXXX (C°) | UNI EN 12593 | < -8 | < -12 | < -12 |
Stabilità allo stoccaggio tuben test °C | UNI EN 13399 | - | < 3°C | |
Viscosità dinamica a 160 °C (Pa⋅sec) | UNI EN 13302 | 0,03- 0,10 | 0,15- 0,4 | 0,5- 0,8 |
Valori dopo RTFOT - UNI EN 12607 | ||||
Penetrazione residua (%) | UNI EN 1426 | > 50 | > 40 | > 30 |
Incremento punto di rammollimento (°C) | UNI EN 1427 | < 11 | < 5 | < 10 |
I valori di Penetrazione (UNI EN 1426) sul bitume estratto, verificati con metodo Xxxxx, dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
Penetrazione > 25 per bitumi 50-70
Penetrazione > 30 per bitumi 80 – 100
B.1.6 - CONGLOMERATO BITUMINOSO DI RECUPERO (FRESATO)
Per il confezionamento della miscela, oltre agli aggregati lapidei di primo impiego ed al bitume modificato, è consentito l’utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero (riciclato), proveniente dalla fresatura, a freddo, di pavimentazioni.
Ai fini del reimpiego è possibile impiegare le seguenti percentuali massime di fresato:
Usura | Binder | Basebinder | Base | |||||
Tipologia bitume | TQ | HD | TQ | HD | TQ | HD | TQ | HD |
% di fresato max | ≤10 | ≤20 | ≤15 | ≤25 | ≤15 | ≤30 | ≤15 | ≤30 |
I requisiti degli aggregati costituenti il materiale riciclato dovranno essere conformi alle medesime prescrizioni previste per gli aggregati di primo impiego descritti di seguito per i diversi materiali.
Le caratteristiche del conglomerato bituminoso di recupero devono essere determinate in conformità alla norma UNI EN 13108-8. In particolare il cumulo deve essere privo di materie estranee ed il materiale, prima dell’impiego, deve essere opportunamente vagliato per evitare l’inserimento di elementi delle dimensioni superiori a quelle
massime della miscela finale. Devono essere accertate il tipo, la quantità e le proprietà del legante e degli aggregati costituenti.
Il conglomerato bituminoso dovrà essere confezionato mediante impianti fissi, automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte, attrezzati per il riscaldamento separato del materiale riciclato al fine di contenere al minimo i danni dovuti al riscaldamento del bitume presente nel fresato.
L’umidità del fresato prima del riscaldamento deve essere comunque inferiore al 4% in peso; nel caso di valori superiori la produzione di conglomerato bituminoso, con fresato, deve essere sospesa.
Le caratteristiche del conglomerato bituminoso riciclato e la quantità di utilizzo dovranno essere riportate nello studio preliminare della miscela (mix design).
Qualora non fossero soddisfatti i requisiti previsti, anche relativamente alle temperature di riscaldamento degli aggregati, o in seguito a verifiche di non adeguata omogeneità dei componenti dovrà essere diminuita la percentuale di materiale da riciclare.
La mancata osservazione delle prescrizioni fornite dal laboratorio comporterà il divieto di utilizzare il materiale “fresato”.
B.1.7 - ADDITIVI
Nel caso di impiego del conglomerato bituminoso riciclato potranno essere utilizzati speciali Attivanti Chimici Funzionali (ACF) per rigenerare le caratteristiche di viscosità ed adesività possedute dal bitume invecchiato e soddisfare le prescrizioni finali richieste per la miscela.
Gli Attivanti Chimici Funzionali devono avere le caratteristiche chimico-fisiche descritte nella seguente tabella:
CARATTERISTICHE DEGLI ATTIVANTI DI RIGENERAZIONE (ACF) | |||
REQUISITO | METODO DI PROVA | UM | VALORE LIMITE |
Densità a 25 °C | ASTM D-1298 | - | da 0,900 a 0,950 |
Punto di infiammabilità | ASTM D-92 | °C | 200 |
Viscosità dinamica a 160 °C, ?=10s-1 | SNV 671908/74 | Pa*s | da 0,03 a 0,05 |
Solubilità in tricloroetilene (in peso) | ASTM D-2042 | % | 99,5 |
Numero di neutralizzazione | IP 213 | mg/KOH/g | da 1,5 a 2,5 |
Contenuto di acqua (in volume) | ASTM D-95 | % | 1 |
Contenuto di azoto (in peso) | ASTM D-3228 | % | da 0,8 a 1,0 |
La percentuale di impiego deve essere stabilita e validata con prove sulla miscela di conglomerato bituminoso.
Le caratteristiche e la quantità di utilizzo degli attivanti di rigenerazione dovranno essere riportate nello studio preliminare della miscela (mix design).
B.2 - CONGLOMERATI BITUMINOSI PRODOTTI A CALDO
PRESCRIZIONI GENERALI
L’Impresa ha l'obbligo di eseguire le prove sperimentali preliminari sull’idoneità dei materiali costituenti da utilizzare (aggregati lapidei, leganti bituminosi, conglomerato bituminoso riciclato, additivi); i risultati di tali prove dovranno essere presentati in uno studio di “mix design” e determineranno l’accettazione dei materiali.
L'Impresa è tenuta a presentare, con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori (almeno due settimane) e per ogni cantiere di produzione, la composizione delle miscele che intende adottare.
L’impresa dovrà provvedere alla validazione delle composizioni ottimali in uscita, presso l’impianto, al fine di dimostrare che tali miscele siano realizzabili non solo in laboratorio ma anche all’impianto di produzione. A tale scopo l’Impresa dovrà presentare alla Direzione Lavori i “mix design” delle composizioni ottimali.
I requisiti, determinati mediante le prove iniziali di qualifica dovranno essere conformi alle caratteristiche descritte nelle presenti Prescrizioni tecniche alla voce ‘Procedura di studio con pressa giratoria’.
La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati ottenuti ed ha facoltà di richiedere all’Impresa ulteriori analisi sulle miscele e sui materiali presso un proprio laboratorio da essa incaricato e autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed i cui oneri saranno a carico dell’Impresa stessa. L'approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell'Impresa, relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera. Qualora l’Impresa fornisca un prodotto con caratteristiche compositive innovative, la Direzione Lavori ha facoltà di richiedere prove comparative con materiali tradizionali corrispondenti, presso un proprio laboratorio da essa incaricato e autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed i cui oneri saranno a carico dell’Impresa stessa.
L'Impresa dovrà presidiare rigorosamente il proprio processo produttivo mediante l’esecuzione dei Controlli di Produzione in Fabbrica (FPC) secondo le modalità previste dalla norma UNI EN 13108-21.
I controlli in produzione comprendono sia l’accertamento periodico dei requisiti definiti per i materiali costituenti e per i prodotti sia le verifiche sul processo di produzione dei conglomerati bituminosi.
Nello studio di mix design dovrà essere indicato il livello di frequenza di controllo (livello X,Y Z) dell’impianto di produzione del conglomerato bituminoso secondo la descrizione riportata nella norma UNI EN 13108-21.
Lo studio di mix design ha validità fino ad un massimo di 5 anni. Qualora uno o più componenti della miscela dovessero essere modificati nelle quantità oppure nella provenienza, è necessario riformulare un nuovo studio per la miscela ottimale.
PROCEDURA DI STUDIO DELLE MISCELE CON PRESSA GIRATORIA
L’Impresa dovrà formulare la miscela ottimale secondo il metodo Volumetrico con pressa giratoria al fine di individuare, in funzione della composizione granulometrica, la quantità effettiva di bitume e le densità ottimali del conglomerato bituminoso all’incrementare del grado di compattazione che questo subisce.
Il macchinario, pressa giratoria, dovrà avere la seguente configurazione:
CONDIZIONI DI PROVA: | |
angolo di rotazione: | 1,25° +0,02° |
velocità di rotazione: | 30 rotazioni/minuto |
pressione verticale: | kPa 600 |
diametro del provino: | 150 mm per miscele di base, binder drenane |
100/150 mm per miscele di usura e SMA |
La miscela è posta nelle fustelle e compattata alla temperatura ottimale di posa in opera che varia in relazione al tipo di bitume impiegato. Prima della procedura di compattazione ogni fustella va posta in forno alla stessa temperatura a cui viene portato il conglomerato.
I valori di riferimento per il controllo delle densità in opera sono quelli corrispondenti a Dp ovvero alla densità ottimale di progetto; il numero di giri necessari per ottenere tali densità (Np) deve essere dichiarato dall’Impresa nello studio di mix design assieme a Dmax, densità della miscela a fine vita utile (corrispondente a volume di vuoti come rappresentato in tabella); nello studio deve essere indicato anche il valore D10g ovvero densità della miscela al momento della stesa pre-compattazione (corrispondente a 10 rotazioni della pressa giratoria N10g) e la Temperatura di costipamento.
Per ogni materiale studiato deve essere costruita la curva di addensamento su grafico densità (o % vuoti)/numero di giri e devono essere registrati i numero di rivoluzioni corrispondenti a:
Densità della miscela | Numero di giri di mix design | Valori | |
Sigla | vuoti base-binder | vuoti usura | |
D10g | N10g =10 | da 10% a 15% | da 12% a 17% |
DP | NP= da definire nello studio di mix design | da 4% a 6% | da 4,5% a 7% |
Dmax | Nmax=200±20 (valore indicativo) | = 2,0% | = 2,5% |
Densità della miscela | Numero di giri di mix design | Valori |
Sigla | vuoti SMA | |
D10g | N10g =10 | da 8% a 13% |
DP | NP= da definire nello studio di mix design | da 3% a 6% |
Dmax | Nmax=200±20 (valore indicativo) | = 2,0% |
Per i conglomerati rispondenti alle norme di prodotto UNI EN 13108-1 (conglomerati bituminosi prodotti a caldo) e UNI EN 13108-5 (conglomerati bituminosi antisdruciolo chiuso o SMA), non sono ammesse miscele che hanno valori di vuoti eccedenti le prescrizioni riportate in tabella.
Densità della miscela | numero di giri di mix design | Valori |
sigla | vuoti drenante | |
D10g | N10g =10 | >26% |
DP | NP= da definire nello studio di mix design | da 16% a 18% |
Dmax | Nmax=110±20 (valore indicativo) | >14% |
Il controllo delle densità sul materiale prelevato in opera dovrà verificare la rispondenza della curva di addensamento della miscela ed in particolare deve essere verificata la densità Dp al numero di giri corrispondente Np. Si rende quindi necessario che, prima dei controlli, al laboratorio della DL venga fatto pervenire lo studio di mix design dell’Impresa.
VERIFICA DELLE DENSITÀ OTTENUTE SUI PROVINI CILINDRICI COSTIPATI:
Dal momento che, con pressa giratoria, la densità del materiale è calcolata secondo metodo geometrico, nella fase di qualifica del materiale, dovrà essere prodotto un ulteriore provino al numero di giri Np corrispondenti al grado di addensamento ottimale scelto e dovrà essere verificata la sua densità effettiva (peso di volume effettivo) mediante i metodi di misura riportate nella norma corrispondente UNI EN 12697-6 procedura A/B/C in relazione al tipo di miscela impiegata: il valore risultante da tale prova corrisponde a DP.
Tale prescrizione ha lo scopo di mettere in relazione il metodo di prova per determinare il valore della densità di progetto Dp derivante dallo studio della miscela, con quello impiegato per valutare le densità delle carote prelevate dalla pavimentazione (i cui valori vengono determinati in conformità alla norma UNI EN 12697-6).
CONTENUTI DELLO STUDIO DI MIX DESIGN
Il produttore, nello studio di qualifica della miscela deve esplicitare:
Caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali costituenti come specificato nelle presenti Norme Tecniche |
Caratteristiche meccaniche e compositive della miscela come specificato nelle presenti Norme Tecniche |
Parametri di studio e di controllo della miscela: |
N10g |
NP |
Nmax |
T°C di costipamento del materiale |
CONGLOMERATI BITUMINOSI PRODOTTI A CALDO
I conglomerati bituminosi utilizzati dovranno soddisfare i requisiti stabiliti dalle Norme armonizzate della serie UNI EN 13108. Il materiale fornito dovrà essere accompagnato dal marchio CE per i conglomerati bituminosi prodotti a caldo secondo il sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente.
Si auspica che la caratterizzazione delle miscele attraverso le prove di tipo iniziali avvenga attraverso approccio fondamentale piuttosto che approccio empirico. Nella tabella seguente sono riportati i tipi di conglomerato bituminoso prodotti a caldo in impianto e specificati nelle presenti Prescrizioni tecniche:
TIPOLOGIE DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI PRODOTTI A CALDO | |||
TIPO DI MISCELA | DIMENSIONE MASSIMA AGGREGATI | TIPO DI BITUME | Norma di riferimento |
BINDER BITUME TAL QUALE | 16-20-31,5 | Normale Pen 50-70 | UNI EN 13108-1 |
BINDER BITUME MODIFICATO | 16-20-31,5 | Modificato hard | UNI EN 13108-1 |
USURA BITUME TAL QUALE | 10-12-14 | Normale Pen 50-70 | UNI EN 13108-1 |
USURA BITUME MODIFICATO | 10-12-14 | Modificato hard | UNI EN 13108-1 |
RISAGOMATURA | 8 | Pen 50-70 | UNI EN 13108-1 |
MATERIALI COSTITUENTI
AGGREGATI LAPIDEI DA IMPIEGARE NELLE MISCELE
Costituiscono la struttura portante del conglomerato bituminoso e comprendono gli aggregati grossi, gli aggregati fini e l’aggregato filler.
I requisiti di accettazione degli aggregati lapidei impiegati nei conglomerati bituminosi a caldo, qualora non specificato diversamente, dovranno essere conformi alle seguenti prescrizioni:
Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106 CEE e conseguente Decreto di applicazione 16/11/2009 – GU n. 40 del 18/02/2010;
Allegato ZA della Norma armonizzata UNI EN 13043 “ Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico”.
Il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi deve essere effettuato in conformità alla norma UNI EN 932-1 “Metodi di campionamento degli aggregati”.
L’Aggregato grosso appartiene alla classe granulometrica compresa tra d>2 mm e D=45 mm e non dovrà provenire da rocce scistose o degradate; potrà invece essere costituito da aggregati naturali quali ghiaie naturali, ghiaie frantumate, pietrischetti e graniglie privi di elementi di alterazione (polvere o materiali estranei), o aggregati artificiali quali scorie di acciaierie, argilla espansa etc. L’impiego di scorie è assoggettato al rispetto delle prescrizioni contenute nella norma UNI EN 14227-2; i risultati delle prove previste da questa norma dovranno essere inserite nello studio di mix design.
I materiali dovranno comunque soddisfare i requisiti riportati nella seguente tabella:
CARATTERISTICHE DELL’AGGREGATO GROSSO | |||||
REQUISITO | METODO DI PROVA | SIMBOLO | UM | VALORE LIMITE | |
Requisito di granulometria | UNI EN 933-1 | GC | % | ||
Resistenza alla frammentazione | UNI EN 1097-2 | LA | % | =25 | BASEBINDER |
=22 | BINDER AM | ||||
=20 | USURA | ||||
=18 | SMA DRENANTE | ||||
Resistenza al gelo/disgelo | UNI EN 1367-1 | F | % | <1 | BASE BINDER |
Percentuale di superfici frantumate | UNI EN 933-5 | C | % | =50 | BASE BINDER |
=70 | USURA | ||||
Percentuale di superfici frantumate | UNI EN 933-5 | C | % | 100 | BINDER AM DRENANTE |
Affinità ai leganti bituminosi | UNI EN 12697-11 | - | % | <5 | BASE BINDER USURA DRENANTE SMA |
Coefficiente di appiattimento | UNI EN 933-3 | FI | % | <15 | BASE BINDER USURA |
=10 | SMA DRENANTE | ||||
Resistenza alla levigazione | UNI EN 1097-8 | PSV | - | =0,45 | SMA DRENANTE |
Nota: nella tabella precedente gli strati di base binder e usura si intendono sia con bitume tal quale sia con bitume modificato tipo hard.
Gli aggregati fini per miscele bituminose, oltre alle caratteristiche obbligatorie indicate nel GU n. 40 del 18/02/2010, dovranno comunque soddisfare i requisiti riportati nella seguente tabella:
CARATTERISTICHE DELL’AGGREGATO FINE | |||||
REQUISITO | METODO DI PROVA | SIMBOLO | UM | VALORE LIMITE | |
Passante al setaccio 0,063 | UNI EN 933-1 | f | % | < 16 | BASE BINDER |
< 10 | BINDER AM | ||||
< 18 | USURA | ||||
< 10 | SMA DRENANTE | ||||
Equivalente in sabbia | UNI EN 933-8 | SE | % | >70 | BASE BINDER BINDER AM |
>75 | USURA | ||||
>70 | SMA DRENANTE |
Nota: nella tabella precedente gli strati di base binder e usura si intendono sia con bitume tal quale sia con bitume modificato tipo hard.
L’aggregato filler appartiene alla classe costituita in prevalenza da particelle passanti al setaccio 0,063 mm e possono essere utilizzati oltre a materiale proveniente da frantumazione di rocce calcaree anche cemento, calce idrata, calce idraulica, polvere di roccia asfaltica e ceneri volanti. Queste, per poter essere impiegate nelle miscele, dovranno rispettare le prescrizioni contenute nella norma UNI EN 14227-4 le cui risultanze devono essere inserite nello studio di mix design.
Le caratteristiche del filler sono le seguenti:
CARATTERISTICHE DELL’AGGREGATO FILLER | |||||
REQUISITO | METODO DI PROVA | SIMBOLO | UM | VALORE LIMITE | |
Passante al setaccio 2 mm | UNI EN 933-10 | - | % | 100 | BASE BINDER BINDER AM USURA - SMA DRENANTE |
Passante al setaccio 0,125 mm | UNI EN 933-10 | - | % | da 85 a100 | BASE BINDER BINDER AM USURA - SMA DRENANTE |
Passante al setaccio 0,063 mm | UNI EN 933-10 | - | % | da 70 a 100 | BASE BINDER BINDER AM USURA - SMA DRENANTE |
Indice di plasticità | UNI CEN ISO/TS 1789-12 | - | - | N.P. | BASE BINDER BINDER AM USURA - SMA DRENANTE |
Porosità del filler compattato secco (Ridgen) | UNI EN 1097-4 | V | % | da 28 a 45 | BASE BINDER BINDER AM USURA - SMA DRENANTE |
Palla anello (filler/bitume= 1,5) | UNI EN 13179-1 | Δ R&B | % | > 8 | BASE BINDER BINDER AM USURA - SMA DRENANTE |
Nota: nella tabella precedente gli strati di base binder e usura si intendono sia con bitume tal quale sia con bitume modificato tipo hard.
B.2.1 - STRATO DI BASE (omissis)
B.2.2 - STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
DESCRIZIONE
Lo strato di collegamento è costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego, bitume modificato a bassa viscosità, filler ed eventuali additivi; è consentito l’utilizzo di conglomerato bituminoso riciclato. La miscela è prodotta a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante.
Il materiale viene steso in opera mediante idonea macchina vibrofinitrice assistita da meccanismi di auto livellamento e munita di rasatore per la precompattazione ed è costipato con rulli gommati e/o metallici vibranti.
Prima della stesa, l’Impresa dovrà procedere con la formazione della mano d’attacco in emulsione bituminosa in conformità ai requisiti definiti nelle presenti Prescrizioni Tecniche.
Lo spessore dello strato è determinato dal Progettista.
Il conglomerato bituminoso utilizzato per lo strato di collegamento deve essere caratterizzato in conformità ai requisiti delle miscele utilizzate per uso stradale specificati nella norma UNI EN 13108-1.
CARATTERISTICHE DELLA MISCELA
La miscela ottimale degli aggregati lapidei impiegati per il confezionamento del conglomerato bituminoso per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione granulometrica, determinata in conformità alle norme UNI
EN 933-1 e UNI EN 12697-2 utilizzando i setacci appartenenti al gruppo base + 2, compresa nei limiti del fuso riportato nella seguente tabella:
APERTURA SETACCI (mm) | PASSANTE IN MASSA (%) |
20 | 100 |
16 | 85 - 100 |
12,5 | 70 - 90 |
8 | 52 - 75 |
4 | 36 - 58 |
2 | 25 - 42 |
0,5 | 10 - 23 |
0,25 | 5 - 15 |
0,063 | 4 - 7 |
La miscela ottimale dovrà avere un contenuto minimo di legante secondo quanto riportato nella seguente tabella:
CONTENUTO MINIMO DI LEGANTE (MISCELA PER LO STRATO DI COLLEGAMENTO) | |||||
REQUISITO | METODO DI PROVA | SIMBOLO | UM | VALORE LIMITE | CATEGORIA (UNI EN 13108) |
Contenuto di legante (riferito alla miscela) | UNI EN 12697-1 e 39 | Bmin | % | =5,2 | Bmin5,2 |
Il legante contenuto nella miscela include il legante del conglomerato riciclato ed il bitume aggiunto e dovrà essere espresso in percentuale in massa rispetto alla miscela totale.
Le caratteristiche richieste per il conglomerato bituminoso da impiegare nello strato di binder dovranno essere conformi ai requisiti riportati nelle seguenti tabelle:
REQUISITO | METODO DI PROVA | SIMBOLO | UM | VALORE LIMITE con | VALORE LIMITE con |
bitume tal quale | bitume modificato | ||||
Densità al numero di giri Np | UNI EN 12697-31 UNI EN 12697-6 | ρ(np) | Kg/m3 | Dp | |
Sensibilità all’acqua | UNI EN 12697-12 | ITSR | % | >75 | >75 |
Resistenza alla trazione indiretta a 25 °C | UNI EN 12697-23 | ITS | N/mm2 | 0,72÷1,40 | 0,95÷1,70 |
Modulo di rigidezza a 20 °C | UNI EN 12697-26 | Smin | MPa | > 3000 | > 4000 |
CONDIZIONI DI PROVA:
i requisiti di resistenza e di rigidezza saranno valutati su provini compattati alla DP densità di progetto.
CONDIZIONI DI CONTROLLO DEL MATERIALE SCIOLTO POSATO IN OPERA DA PARTE DEL LABORATORIO AUTORIZZATO:
Il materiale deve essere compattato alla T °C di costipamento indicata nel mix design Il costipamento del materiale sciolto deve essere condotto fino a Np
La densità del provino compattato Dp deve essere determinata secondo la UNI EN 12697-6 (impiegando la stessa procedura di prova del mix design).
La prova di addensamento con pressa giratoria dovrebbe essere condotta in opera al momento del prelievo; per tale ragione è auspicabile prevedere la presenza di laboratori mobili in cantiere.
METODO XXXXXXXX : il valore della Stabilità Xxxxxxxx (CNR-BU n.30) eseguita a 60° C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, non inferiore a 10 KN; inoltre il valore della rigidità Xxxxxxxx, cioè il rapporto
tra la Stabilità misurata in KN e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere compreso nell’intervallo 2,5÷5,5 KN/mm;
Su richiesta della Direzione Lavori, il Produttore dovrà determinare le caratteristiche prestazionali della miscela secondo i requisiti riportati nella seguente tabella:
CARATTERISTICHE DELLA MISCELA PER LO STRATO DI COLLEGAMENTO (Requisiti prestazionali facoltativi) | ||||
REQUISITO | METODO DI PROVA | SIMBOLO | UM | VALORE LIMITE |
Resistenza alla deformazione permanente | UNI EN 12697-25 | fcmax | μm/m/n | <0,8 |
In alternativa | ||||
Resistenza alla deformazione permanente (ormaiamento) | UNI EN 12697-22 a 50°C | WTSAIR | <0,8 | WTSAIR0,8 |
Le densità di riferimento delle miscele analizzate dovranno corrispondere a quelle della compattazione con pressa giratoria derivante dallo studio di mix design e corrispondente alla densità massima. |
Al fine di impedire un eccessivo riscaldamento con perdita irreparabile delle caratteristiche viscoelastiche del legante, dovrà essere effettuato un controllo periodico della temperatura della miscela finita.
I limiti della temperatura, massimo in produzione e minimo alla stesa, devono essere conformi ai valori riportati nella seguente tabella:
LIMITI DELLA TEMPERATURA (MISCELA PER LO STRATO DI COLLEGAMENTO) | ||||
REQUISITO | METODO DI PROVA | UM | VALORE MINIMO (alla stesa) | VALORE MASSIMO (alla produzione) |
Temperatura della miscela | UNI EN 12697-13 | °C | =150 | =180 |
CARATTERISTICHE DELLO STRATO
Lo strato della pavimentazione dovrà essere realizzato nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto e la superficie finale dovrà presentarsi in qualunque direzione priva di irregolarità ed ondulazioni. Le caratteristiche che lo strato dovrà avere sono relative al requisito di addensamento della miscela, alle dimensioni (spessore) dello strato ed alle proprietà di aderenza della superficie.
Le caratteristiche di addensamento della miscela in opera saranno determinate secondo il metodo dei vuoti residui, in conformità con i requisiti riportati nella seguente tabella:
ADDENSAMENTO DELLO STRATO DI COLLEGAMENTO (Vuoti residui del campione prelevato in opera) | ||||
REQUISITO | METODO DI PROVA | SIMBOLO | UM | VALORE LIMITE |
Vuoti residui (massimo per ogni campione) | UNI EN 12697-8 | Vmax | % | < 8 |
Campione prelevato mediante carotaggio in conformità alla norma UNI EN 12696-27 |
Le caratteristiche superficiali dello strato saranno determinate in conformità con i requisiti riportati nella seguente tabella:
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI DELLO STRATO DI COLLEGAMENTO | |||
REQUISITO | METODO DI PROVA | UM | VALORE LIMITE |
Regolarità della superficie (regolo da mm 3000) | UNI EN 13036-7 | mm | <4 |
Resistenza di attrito radente (PTV)* | UNI EN 13036-4 | - | =45 |
Macrorugosità superficiale (HS)* | UNI EN 13036-1 | mm | =0,25 |
*Requisito da determinare in caso di diretto contatto con il traffico veicolare. |
B.2.3 - STRATO DI COLLEGAMENTO AD ALTO MODULO
DESCRIZIONE E DESIGNAZIONE
Lo strato di collegamento è costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego, bitume modificato, filler ed eventuali additivi. La miscela è prodotta a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante.
La caratteristica principale di questo tipo di conglomerato è l’aumento della capacità portante della struttura stradale mediante una ripartizione dei carichi che favorisce una riduzione degli sforzi e delle conseguenti deformazioni sugli strati inferiori. Il materiale viene steso in opera mediante idonea macchina vibrofinitrice assistita da meccanismi di auto livellamento e munita di rasatore per la precompattazione ed è costipato con rulli gommati e/o metallici vibranti. Prima della stesa, l’Impresa dovrà procedere con la formazione della mano d’attacco in emulsione bituminosa in conformità ai requisiti definiti nelle presenti Prescrizioni Tecniche.
Lo spessore dello strato è determinato dal Progettista.
Il conglomerato bituminoso utilizzato per lo strato di collegamento deve essere caratterizzato in conformità ai requisiti delle miscele utilizzate per uso stradale specificati nella norma UNI EN 13108-1.
CARATTERISTICHE DELLA MISCELA
La miscela ottimale degli aggregati lapidei impiegati per il confezionamento del conglomerato bituminoso per lo strato di collegamento ad alto modulo dovrà avere una composizione granulometrica, determinata in conformità alle norme UNI EN 933-1 e UNI EN 12697-2 utilizzando i setacci appartenenti al gruppo base + 2, compresa nei limiti del fuso riportato nella seguente tabella:
APERTURA SETACCI (mm) | PASSANTE IN MASSA (%) |
31,5 | 100 |
20 | 90 - 100 |
16 | 73 - 100 |
12,5 | 60 - 88 |
8 | 45 - 72 |
4 | 27 - 56 |
2 | 20 - 45 |
0,5 | 8 - 27 |
0,25 | 6 - 18 |
0,063 | 8 - 14 |
La miscela ottimale dovrà avere un contenuto minimo di legante secondo quanto riportato nella seguente tabella:
CONTENUTO MINIMO DI LEGANTE (MISCELA PER LO STRATO DI COLLEGAMENTO AD ALTO MODULO) | |||||
REQUISITO | METODO DI PROVA | SIMBOLO | UM | VALORE LIMITE | CATEGORIA (UNI EN 13108) |
Contenuto di legante (riferito alla miscela) | UNI EN 12697-1 e 39 | Bmin | % | =5,2 | Bmin5,2 |
Il conglomerato bituminoso binder ad alto modulo dovrà essere specificato mediante parametri prestazionali quali Modulo di Rigidezza e Resistenza alla fatica.
Le caratteristiche richieste dovranno essere conformi ai requisiti riportati nelle seguenti tabelle:
REQUISITO | METODO DI PROVA | SIMBOLO | UM | VALORE LIMITE |
Densità al numero di giri Np | UNI EN 12697-31 UNI EN 12696-6 | ρ(np) | Kg/m3 | Dp |
Modulo di rigidezza a 20°C | UNI EN 12697-26 All. A, B, C | Smin | MPa | >10000 |
Modulo di rigidezza a 30°C | UNI EN 12697-26 All. A, B, C | Smin | MPa | >4500 |
Sensibilità all’acqua | UNI EN 12697-12 | ITSR | % | >90 |
Resistenza a fatica | UNI EN 12697-24 All. A, D | ε6 | - | >110 |
CONDIZIONI DI CONTROLLO DEL MATERIALE SCIOLTO POSATO IN OPERA DA PARTE DEL LABORATORIO AUTORIZZATO:
Il materiale deve essere compattato alla T°C di costipamento indicata nel mix design Il costipamento del materiale sciolto deve essere condotto fino a Np
La densità del provino compattato Dp deve essere determinata secondo la UNI EN 12697-6 (impiegando la stessa procedura di prova del mix design).
La prova di addensamento con pressa giratoria dovrebbe essere condotta in opera al momento del prelievo; per tale ragione è auspicabile prevedere la presenza di laboratori mobili.
CONDIZIONI DI PROVA:
i requisiti di resistenza e di rigidezza saranno valutati su provini compattati alla DP densità di progetto.
I limiti della temperatura, massimo in produzione e minimo alla stesa, devono essere conformi ai valori riportati nella seguente tabella:
LIMITI DELLA TEMPERATURA (MISCELA PER LO STRATO DI COLLEGAMENTO AD ALTO MODULO) | ||||
REQUISITO | METODO DI PROVA | UM | VALORE MINIMO (alla stesa) | VALORE MASSIMO (alla produzione) |
Temperatura della miscela | UNI EN 12697-13 | °C | =160 | =185 |
CARATTERISTICHE DELLO STRATO
Lo strato della pavimentazione dovrà essere realizzato nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto e la superficie finale dovrà presentarsi in qualunque direzione priva di irregolarità ed ondulazioni. Le caratteristiche che lo strato dovrà avere sono relative al requisito di addensamento della miscela, alle dimensioni (spessore) dello strato ed alle proprietà di aderenza della superficie.
Le caratteristiche di addensamento della miscela in opera saranno determinate secondo il metodo dei vuoti residui, in conformità con i requisiti riportati nella seguente tabella:
ADDENSAMENTO DELLO STRATO DI COLLEGAMENTO AD ALTO MODULO (Vuoti residui del campione prelevato in opera) | ||||
REQUISITO | METODO DI PROVA | SIMBOLO | UM | VALORE LIMITE |
Vuoti residui (massimo per ogni campione) | UNI EN 12697-8 | Vmax | % | < 6,5 |
Campione prelevato mediante carotaggio in conformità alla norma UNI EN 12697-27 |
Le caratteristiche superficiali dello strato saranno determinate in conformità con i requisiti riportati nella seguente tabella:
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI DELLO STRATO DI COLLEGAMENTO AD ALTO MODULO | |||
REQUISITO | METODO DI PROVA | UM | VALORE LIMITE |
Regolarità della superficie (regolo da mm 3000) | UNI EN 13036-7 | mm | <4 |
Resistenza di attrito radente (PTV)* | UNI EN 13036-4 | - | =45 |
Macrorugosità superficiale (HS)* | UNI EN 13036-1 | mm | =0,25 |
*Requisito da determinare in caso di diretto contatto con il traffico veicolare. |
B.2.4 - STRATO DI USURA
DESCRIZIONE
Lo strato di usura è costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego, eventuali additivi e bitume ed è confezionato a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante.
Il materiale viene steso in opera mediante idonea macchina vibrofinitrice assistita da meccanismi di auto livellamento e munita di rasatore per la precompattazione ed è costipato con rulli gommati e/o metallici vibranti.
Prima della stesa, l’Impresa dovrà procedere con la formazione della mano d’attacco in emulsione bituminosa in conformità ai requisiti definiti nelle presenti Prescrizioni Tecniche. Lo spessore dello strato è determinato dal Progettista. Il conglomerato bituminoso utilizzato per lo strato di usura deve essere caratterizzato in conformità ai requisiti delle miscele utilizzate per uso stradale specificati nella norma UNI EN 13108-1.
Potranno essere impiagati anche ‘tappeti ecologici’ purché rispettino le prescrizioni contenute nel presente articolo.
CARATTERISTICHE DELLA MISCELA
La miscela ottimale degli aggregati lapidei impiegati per il confezionamento del conglomerato bituminoso per lo strato di usura dovrà avere una composizione granulometrica, determinata in conformità alle norme UNI EN 933-1 e UNI EN 12697-2 utilizzando i setacci appartenenti al gruppo base + 2, compresa nei limiti del fuso riportato nella seguente tabella:
APERTURA SETACCI (mm) | PASSANTE IN MASSA (%) |
14 | 100 |
12,5 | 90 - 100 |
8 | 60 - 88 |
4 | 38 - 60 |
2 | 25 - 45 |
0,5 | 13 - 26 |
0,25 | 8 - 18 |
0,063 | 6 - 11 |
La miscela ottimale dovrà avere un contenuto minimo di legante secondo quanto riportato nella seguente tabella:
CONTENUTO MINIMO DI LEGANTE (MISCELA PER LO STRATO DI USURA) | |||||
REQUISITO | METODO DI PROVA | SIMBOLO | UM | VALORE LIMITE | CATEGORIA (UNI EN 13108) |
Contenuto di legante (riferito alla miscela) | UNI EN 12697-1 e 39 | Bmin | % | =6,0 | Bmin6,0 |
Le caratteristiche richieste per il conglomerato bituminoso da impiegare nello strato di usura dovranno essere conformi ai requisiti riportati nelle seguenti tabelle:
REQUISITO | METODO DI PROVA | SIMBOLO | UM | VALORE LIMITE con | VALORE LIMITE con |
bitume tal quale | bitume modificato | ||||
Densità al numero di giri Np | UNI EN 12697-31 UNI EN 12697-6 | ρ(np) | Kg/m3 | Dp | |
Sensibilità all’acqua | UNI N 12697-12 | ITSR | % | >75 | >75 |
Resistenza alla trazione indiretta a 25 °C | UNI EN 12697-23 | ITS | N/mm2 | 0,72÷1,40 | 0,95÷1,70 |
Modulo di rigidezza a 20 °C | UNI EN 12697-26 | Smin | MPa | > 2500 | > 4000 |
CONDIZIONI DI PROVA:
i requisiti di resistenza e di rigidezza saranno valutati su provini compattati alla DP densità di progetto.
CONDIZIONI DI CONTROLLO DEL MATERIALE SCIOLTO POSATO IN OPERA DA PARTE DEL LABORATORIO AUTORIZZATO:
Il materiale deve essere compattato alla T °C di costipamento indicata nel mix design Il costipamento del materiale sciolto deve essere condotto fino a Np
La densità del provino compattato Dp deve essere determinata secondo la UNI EN 12697-6 (impiegando la stessa procedura di prova del mix design).
METODO XXXXXXXX
Il valore della Stabilità Xxxxxxxx (CNR-BU n.30) eseguita a 60° C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, non inferiore a 12 KN; inoltre il valore della rigidità Xxxxxxxx, cioè il rapporto tra la Stabilità misurata in KN e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere compreso nell’intervallo 2,5÷5,5 KN/mm;
Su richiesta della Direzione Lavori, il Produttore dovrà determinare le caratteristiche prestazionali della miscela secondo i requisiti riportati nella seguente tabella:
CARATTERISTICHE DELLA MISCELA PER LO STRATO DI USURA (Requisiti prestazionali facoltativi) | ||||
REQUISITO | METODO DI PROVA | SIMBOLO | UM | VALORE LIMITE |
Resistenza alla deformazione permanente | UNI EN 12697-25 | fcmax | μm/m/n | <0,8 |
In alternativa | ||||
Resistenza alla deformazione permanente (ormaiamento) | UNI EN 12697-22 a 50°C | WTSAIR | mm103cic li | <10 |
Le densità di riferimento delle miscele analizzate dovranno corrispondere a quelle della compattazione con pressa giratoria derivante dallo studio di mix design e corrispondente alla densità di progetto. |
Al fine di impedire un eccessivo riscaldamento con perdita irreparabile delle caratteristiche viscoelastiche del legante, dovrà essere effettuato un controllo periodico della temperatura della miscela finita.
I limiti della temperatura, massimo in produzione e minimo alla stesa, devono essere conformi ai valori riportati nella seguente tabella:
LIMITI DELLA TEMPERATURA (MISCELA PER LO STRATO DI USURA) | ||||
REQUISITO | METODO DI PROVA | UM | VALORE MINIMO (alla stesa) | VALORE MASSIMO (alla produzione) |
Temperatura della miscela | UNI EN 12697-13 | °C | =150 | =180 |
CARATTERISTICHE DELLO STRATO
Lo strato della pavimentazione dovrà essere realizzato nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto e la superficie finale dovrà presentarsi in qualunque direzione priva di irregolarità ed ondulazioni. Le caratteristiche che lo strato dovrà avere sono relative al requisito di addensamento della miscela, alle dimensioni (spessore) dello strato ed alle proprietà di aderenza della superficie. Le caratteristiche di addensamento della miscela in opera saranno determinate secondo il metodo dei vuoti residui, in conformità con i requisiti riportati nella seguente tabella:
ADDENSAMENTO DELLO STRATO DI USURA (Vuoti residui del campione prelevato in opera) | ||||
REQUISITO | METODO DI PROVA | SIMBOLO | UM | VALORE LIMITE |
Vuoti residui (massimo per ogni campione) | UNI EN 12697-8 | Vmax | % | < 6 |
Campione prelevato mediante carotaggio in conformità alla norma UNI EN 12697-27 |
Le caratteristiche superficiali dello strato saranno determinate in conformità con i requisiti riportati nella seguente tabella:
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI DELLO STRATO DI USURA | |||
REQUISITO | METODO DI PROVA | UM | VALORE LIMITE |
Regolarità della superficie (regolo da mm 3000) | UNI EN 13036-7 | mm | <4 |
Resistenza di attrito radente | UNI EN 13036-4 | PTV | =50 |
Macrorugosità superficiale (HS) | UNI EN 13036-1 | mm | =0,25 |
B.2.5 - STRATO DI RISAGOMATURA (USURA FINE 0/8)
DESCRIZIONE
Lo strato di usura è costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego, eventuali additivi e bitume modificato ad alta viscosità ed è confezionato a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante.
Il materiale viene steso in opera mediante idonea macchina vibrofinitrice assistita da meccanismi di auto livellamento e munita di rasatore per la precompattazione ed è costipato con rulli gommati e/o metallici vibranti.
Prima della stesa, l’Impresa dovrà procedere con la formazione della mano d’attacco in emulsione bituminosa in conformità ai requisiti definiti nelle presenti Prescrizioni Tecniche.
Lo spessore dello strato è determinato dal Progettista ma in generale non supera i 3 cm.
Il conglomerato bituminoso utilizzato per lo strato di usura deve essere caratterizzato in conformità ai requisiti delle miscele utilizzate per uso stradale specificati nella norma UNI EN 13108-1.
CARATTERISTICHE DELLA MISCELA
La miscela ottimale degli aggregati lapidei impiegati per il confezionamento del conglomerato bituminoso per lo strato di usura dovrà avere una composizione granulometrica, determinata in conformità alle norme UNI EN 933-1 e UNI EN 12697-2 utilizzando i setacci appartenenti al gruppo base + 2, compresa nei limiti del fuso riportato nella seguente tabella:
APERTURA SETACCI (mm) | PASSANTE IN MASSA (%) |
12,5 | 100 |
8 | 90 - 100 |
4 | 44 - 64 |
2 | 28 - 42 |
0,5 | 12 - 24 |
0,25 | 8 - 18 |
0,063 | 6 - 10 |
La miscela ottimale dovrà avere un contenuto minimo di legante secondo quanto riportato nella seguente tabella:
CONTENUTO MINIMO DI LEGANTE | |||||
REQUISITO | METODO DI PROVA | SIMBOLO | UM | VALORE LIMITE | CATEGORIA (UNI EN 13108) |
Contenuto di legante (riferito alla miscela) | UNI EN 12697-1 e 39 | Bmin | % | =6,2 | Bmin6,2 |
Le caratteristiche richieste per il conglomerato bituminoso da impiegare nello strato di base dovranno essere conformi ai requisiti riportati nelle seguenti tabelle:
REQUISITO | METODO DI PROVA | SIMBOLO | UM | VALORE LIMITE con | VALORE LIMITE con |
bitume tal quale | bitume modificato | ||||
Densità al numero di giri Np | UNI EN 12697-31 UNI EN 12697-6 | ρ(np) | Kg/m3 | Dp | |
Sensibilità all’acqua | UNI N 12697-12 | ITSR | % | >75 | >75 |
Resistenza alla trazione indiretta a 25 °C | UNI EN 12697-23 | ITS | N/mm2 | 0,72÷1,40 | 0,95÷1,70 |
Modulo di rigidezza a 20 °C | UNI EN 12697-26 | Smin | MPa | > 2000 | > 3500 |
CONDIZIONI DI PROVA:
i requisiti di resistenza e di rigidezza saranno valutati su provini compattati alla DP densità di progetto.
CONDIZIONI DI CONTROLLO DEL MATERIALE SCIOLTO POSATO IN OPERA DA PARTE DEL LABORATORIO AUTORIZZATO:
Il materiale deve essere compattato alla T °C di costipamento indicata nel mix design Il costipamento del materiale sciolto deve essere condotto fino a Np
La densità del provino compattato Dp deve essere determinata secondo la UNI EN 12697-6 (impiegando la stessa procedura di prova del mix design).
La prova di addensamento con pressa giratoria dovrebbe essere condotta in opera al momento del
prelievo; per tale ragione è auspicabile prevedere la presenza di laboratori mobili in cantiere.
Su richiesta della Direzione Lavori, il Produttore dovrà determinare le caratteristiche prestazionali della miscela secondo i requisiti riportati nella seguente tabella:
CARATTERISTICHE DELLA MISCELA PER LO STRATO DI RISAGOMATURA (Requisiti prestazionali facoltativi) | ||||
REQUISITO | METODO DI PROVA | SIMBOLO | UM | VALORE LIMITE |
Resistenza alla deformazione permanente | UNI EN 12697-25 | fcmax | μm/m/n | <0,8 |
In alternativa | ||||
Resistenza alla deformazione permanente (ormaiamento) | UNI EN 12697-22 a 50°C | WTSAIR | mm103cicli | <10 |
Le densità di riferimento delle miscele analizzate dovranno corrispondere a quelle della compattazione con pressa giratoria derivante dallo studio di mix design e corrispondente alla densità di progetto. |
Al fine di impedire un eccessivo riscaldamento con perdita irreparabile delle caratteristiche viscoelastiche del legante, dovrà essere effettuato un controllo periodico della temperatura della miscela finita.
I limiti della temperatura, massimo in produzione e minimo alla stesa, devono essere conformi ai valori riportati nella seguente tabella:
LIMITI DELLA TEMPERATURA (MISCELA PER LO STRATO DI RISAGOMATURA) | ||||
REQUISITO | METODO DI PROVA | UM | VALORE MINIMO (alla stesa) | VALORE MASSIMO (alla produzione) |
Temperatura della miscela | UNI EN 12697-13 | °C | =150 | =180 |
CARATTERISTICHE DELLO STRATO
Lo strato della pavimentazione dovrà essere realizzato nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto e la superficie finale dovrà presentarsi in qualunque direzione priva di irregolarità ed ondulazioni. Le caratteristiche che lo strato dovrà avere sono relative al requisito di addensamento della miscela, alle dimensioni (spessore) dello strato ed alle proprietà di aderenza della superficie.
Le caratteristiche di addensamento della miscela in opera saranno determinate secondo il metodo dei vuoti residui, in conformità con i requisiti riportati nella seguente tabella:
ADDENSAMENTO DELLO STRATO DI RISAGOMATURA (Vuoti residui del campione prelevato in opera) | ||||
REQUISITO | METODO DI PROVA | SIMBOLO | UM | VALORE LIMITE |
Vuoti residui (massimo per ogni campione) | UNI EN 12697-8 | Vmax | % | < 6 |
Campione prelevato mediante carotaggio in conformità alla norma UNI EN 12697-27 |
Le caratteristiche superficiali dello strato saranno determinate in conformità con i requisiti riportati nella seguente tabella:
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI DELLO STRATO DI RISAGOMATURA | |||
REQUISITO | METODO DI PROVA | UM | VALORE LIMITE |
Regolarità della superficie (regolo da mm 3000) | UNI EN 13036-7 | mm | <4 |
Resistenza di attrito radente | UNI EN 13036-4 | PTV | =45 |
Macrorugosità superficiale (HS) | UNI EN 13036-1 | mm | =0,2 |
B.3 - CONTROLLI SULLE MISCELE, PRESCRIZIONI, METODI DI MISURAZIONE E PENALI
B.3.1 - PRESCRIZIONI SUL CONFEZIONAMENTO DELLA MISCELA E SULLE LAVORAZIONI
Poiché i conglomerati bituminosi descritti nelle presenti Prescrizioni tecniche non sono compiutamente caratterizzati con un approccio prestazionale, l’Impresa dovrà attenersi alle prescrizioni di seguito specificate per le fasi di confezionamento della miscela, di consegna e di posa in opera.
CONFEZIONAMENTO DELLA MISCELA
Il conglomerato bituminoso sarà confezionato in impianti fissi automatizzati, mantenuti in perfette condizioni di funzionamento ed idonei per assicurare la continua conformità del prodotto alle caratteristiche definite.
L’impianto di produzione dovrà avere la potenzialità produttiva necessaria per garantire la continuità di fornitura durante la stesa, evitando soste od interruzioni di approvvigionamento.
La produzione di ciascun impianto non dovrà comunque essere spinta oltre la sua potenzialità per assicurare il perfetto essiccamento, l’uniforme riscaldamento della miscela e la perfetta vagliatura che assicuri un’idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati lapidei utilizzati.
Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la cui efficienza dovrà essere costantemente verificata e prontamente tarata in caso di necessità; diverse modalità di dosaggio dovranno essere esplicitamente accettate dalla Direzione Lavori.
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta (non superiore a 190°C) ed il mantenimento uniforme della viscosità fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume sia dell’additivo.
La zona destinata al deposito degli aggregati lapidei sarà preventivamente e convenientemente confinata per evitare il contatto con elementi estranei (particelle argillose, ristagni di acqua, ecc.) che possono compromettere la pulizia degli aggregati stessi. Inoltre, i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l’operazione di alimentazione dei predosatori sarà eseguita con la massima cura onde evitare contaminazioni.
Si farà uso del numero minimo di predosatori corrispondenti alle classi di aggregato impiegate.
Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto e dell’effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela ed in misura tale da permettere la corretta miscelazione dei materiali costituenti; gli aggregati lapidei dovranno essere completamente rivestiti dal bitume in modo uniforme.
La temperatura degli aggregati, all’atto della miscelazione, dovrà essere compresa tra 160°C e 180°C, e quella del legante non superiore ai 180°C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori, in rapporto al tipo di bitume impiegato. Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, i serbatoi e le tramogge degli impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.
CONSEGNA E POSA IN OPERA DELLA MISCELA
La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione o, in generale dello strato inferiore, dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest’ultimo ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati per fondazioni stradali.
Prima di ogni posa dello strato di conglomerato bituminoso, deve sempre essere effettuata la stesa di una mano d’attacco cationica al 55% di bitume residuo sullo strato inferiore, in ragione di 0,7 kg/m². Allo scopo di garantire una adeguata adesione tra gli strati, prima della stesa è necessario attendere la rottura dell’emulsione bituminosa; il tempo di rottura dipende dalle condizioni climatiche e dalla tipologia di emulsione fornite dal produttore. La messa in opera del conglomerato bituminoso deve avvenire in un unico strato compattato con rullo gommato e rullo metallico o con due rulli metallici a seconda degli strati.
In alternativa, limitatamente allo strato di base, l’Impresa può procedere alla stesa in doppio strato; i due strati dovranno essere sovrapposti nel più breve tempo possibile; tra di essi dovrà essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa, cationica al 55 %, in ragione di 0,3 kg/m² di residuo secco bituminoso.
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata mediante macchine vibro finitrici aventi piastra riscaldante, con sistema vibrante in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di auto livellamento.
Le vibro finitrici dovranno lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi più grossi. La velocità di avanzamento della vibrofinitrice, di norma, dovrà essere di circa 5 metri al minuto e comunque non superiore al limite di garanzia per la costipazione dello strato in conformità alle prescrizioni definite.
La posa in opera del conglomerato bituminoso per gli strati superficiali dovrà essere effettuata a mezzo di più vibrofinitrici, comunque appartenenti ai tipi approvati dalla Direzione Lavori.
L’Impresa all’atto della consegna e per tutta la durata contrattuale dei lavori previsti ed eseguiti, ad esclusiva discrezione del Direttore dei Lavori, anche nelle ore notturne e nei giorni festivi, dovrà assicurare l'utilizzo contemporaneamente di almeno DUE VIBROFINITRICI e relative squadre per la posa.
Su semplice richiesta della Direzione Lavori, l’Impresa dovrà inoltre mettere a disposizione anche una vibrofinitrice gommata medio-piccola (banco di stesa mt. 1,70 - 3,20); è ammesso l’utilizzo di vibrofinitrice piccola di tipo cingolato, ma senza corresponsione di compensi aggiuntivi per l’utilizzo del carrellone negli spostamenti.
Essendo previsti numerosi interventi di risagome e rappezzi, (anche previa fresatura del manto ammalorato) diffusi su vari tratti di diverse SS.PP., NON si provvederà al compenso del carrellone per gli spostamenti da un cantiere all’altro.
Nella stesa si dovrà porre la massima cura nella formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l’impiego di una o più vibrofinitrici.
Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata dovrà essere trattato con emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva.
L’Impresa dovrà predisporre idonee opere provvisionali per impedire ai mezzi pesanti che devono accedere al cassonetto di deteriorare il bordo verticale del cavo fresato; qualora venisse danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.
I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere eseguiti sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in modo da risultare sfalsati, fra loro, per almeno 20 cm e non coincidenti con le zone di passaggio delle ruote di veicoli pesanti.
Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa dovrà avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare eccessivi raffreddamenti superficiali e conseguente formazione di grumi. L’Impresa dovrà disporre di un numero sufficiente di mezzi di trasporto atti ad assicurare una regolare e continua alimentazione del cantiere di stesa al fine di evitare arresti della vibrofinitrice che possano avere effetti negativi sulla qualità della stesa e sul regolare costipamento.
La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densità inferiori a quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell’Impresa.
La compattazione del conglomerato bituminoso dovrà iniziare appena steso dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza soluzione di continuità. L’Impresa dovrà assicurarsi che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere l’uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.
La compattazione sarà effettuata mediante l’utilizzo di rulli, combinati e tandem a ruote metalliche vibranti, tutti in numero adeguato (minimo due rulli per ogni vibrofinitrice impiegata) ed aventi idoneo peso compreso tra 8 e 14 Ton a seconda dello strato e dello spessore, e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili.
Il conglomerato bituminoso di usura drenante-fonoassorbente dovrà essere compattato con rulli a ruote metalliche del peso compreso tra 8-10 Ton, senza fare ricorso a sistemi di vibrazione.
La SABBIATURA di giunti, bordi e/o intere superfici dovrà essere eseguita entro la fine della giornata di stesa del conglomerato bituminoso e, comunque, a materiale ancora caldo.
B.3.2 - CONTROLLI PERIODICI SULLA PAVIMENTAZIONE
Il Direttore dei Lavori oppure il Collaudatore in corso d’opera, secondo le rispettive competenze, controllerà che le opere vengano eseguite nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato.
Dal momento che per questo appalto non viene richiesta l'attestazione di proprietà o disponibilità di un impianto “funzionante” per la produzione di conglomerato bituminoso, per garantire che il materiale arrivi sul cantiere d’impiego alla giusta temperatura e mantenga la sua omogenea composizione, verranno intensificati i controlli periodici sulla pavimentazione. Il direttore dei lavori, il direttore operativo o l'ispettore di cantiere, effettueranno regolari e periodiche verifiche della temperatura del conglomerato bituminoso all'interno della coclea della vibrofinitrice. Detta temperatura dovrà corrispondere ai valori prescritti e riportati nelle tabelle del CSA. Verranno accettati gli scostamenti di temperatura (rispetto ai valori minimi indicati nei paragrafi precedenti per ogni tipologia di materiale) rientranti all'interno di una tolleranza pari al 5%; all'interno di tale tolleranza, a cura e spese della ditta esecutrice, verrà prescritta la sabbiatura dell'intera superficie eventualmente posata. In caso di scostamenti superiori alla tolleranza del 5% l'intero carico sarà rifiutato e la superficie eventualmente posata sarà rimossa e trasportata in discarica a cura e spese della ditta esecutrice. Le stesse verifiche di temperatura, verranno effettuate anche negli impianti di produzione".
I controlli della DL saranno eseguiti presso un Laboratorio riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Durante la produzione del conglomerato bituminoso ed in fase di esecuzione dei lavori saranno effettuate sistematiche ispezioni e prove sui materiali impiegati, su campioni di forniture e sul conglomerato bituminoso sciolto e costipato, intese a controllarne la rispondenza alla miscela ottimale validata ed alle caratteristiche richieste.
I controlli inerenti alle caratteristiche per l’accettazione dei materiali saranno effettuati prima dell’inizio dei lavori e/o in corso d’opera.
I risultati delle ispezioni, delle prove e della documentazione mediante certificati o rapporti di prova dovranno essere riportate su registro tenuto dal Direttore dei Lavori.
L’Impresa dovrà assicurare che i requisiti dei materiali costituenti, delle miscele e delle opere eseguite siano rigorosamente rispettati.
La Direzione Lavori procederà con l’esecuzione dei controlli periodici, a carico della Società, secondo le modalità descritte nei Piani dei controlli minimi di seguito specificati. La Direzione Lavori ha la facoltà di effettuare ulteriori accertamenti sui requisiti dei materiali e delle lavorazioni.
Le modalità di esecuzione dei controlli periodici da effettuare sui materiali costituenti sono riportati nella tabella seguente:
CONTROLLI PERIODICI SUI MATERIALI COSTITUENTI | |||
MATERIALE | UBICAZIONE PRELIEVO | REQUISITI DA CONTROLLARE | FREQUENZA |
Aggregato lapideo | Impianto di produzione | Composizione granulometrica Resistenza al gelo/disgelo Percentuale superfici frantumate Coefficiente di appiattimento Assorbimento d’acqua | A richiesta della Direzione Lavori o in caso di prolungate interruzioni nella fornitura di aggregati |
Legante bituminoso | Cisterna di stoccaggio | Penetrazione Punto di rammollimento Ritorno elastico Viscosità Punto di rottura (RTFOT) Penetrazione e Punto di rammollimento (dopo tuben test) | A richiesta della Direzione Lavori o settimanale |
La verifica di accettazione sulla miscela sarà effettuata per accertare che i requisiti della composizione ottimale validata ed accettata dalla Direzione Lavori, vengano rigorosamente rispettati mediante l’esecuzione di controlli periodici a frequenze stabilite e distinte in base al metodo prescelto per la caratterizzazione della miscela.
Tali valori dovranno essere verificati mediante prove sul conglomerato bituminoso prelevato all’impianto o al cantiere di stesa; la campionatura dovrà essere effettuata in conformità alla norma UNI EN 12697-27.
Le modalità di esecuzione dei controlli periodici, da effettuare per la verifica di conformità ai requisiti definiti per le caratteristiche di ogni miscela, sono riportati nelle tabelle seguenti:
CONTROLLI PERIODICI SULLA MISCELA DI CONGLOMERATO SFUSO | |||
UBICAZIONE PRELIEVO | REQUISITO | METODO DI PROVA | FREQUENZA |
Dalle coclee della vibrofinitrice | Composizione granulometrica | UNI EN 933-1; UNI EN 12697-2 | Giornaliera : ogni t 600 (base) ogni t 500 (binder) ogni t 200 (usure) ogni t 200 (SMA) ogni t 200 (Drenante) |
Contenuto di legante | UNI EN 12697-1 e 39 | ||
Addensamento e/o vuoti al numero di rotazioni di progetto Np. | UNI EN 12697-5, 6, 8 | ||
Resistenza alla trazione indiretta a 25 °C | UNI EN 12697-23 | ||
Modulo di rigidezza a 20°C | UNI EN 12697-26 |
CONTROLLI SALTUARI SULLA MISCELA DI CONGLOMERATO SFUSO (Requisiti prestazionali facoltativi) | |||
UBICAZIONE PRELIEVO | REQUISITO | METODO DI PROVA | FREQUENZA |
Dalle coclee | Resistenza alla | ||
della | deformazione | UNI EN 12697-25 | |
vibrofinitrice | permanente | A discrezione della DL | |
Resistenza alla deformazione permanente | UNI EN 12697-22 | ||
(ormaiamento) |
La verifica degli spessori dello strato e delle caratteristiche di addensamento della miscela in opera saranno effettuati mediante carotaggio della pavimentazione eseguita. Il controllo sull’addensamento della miscela dovrà essere fatto mediante la determinazione del grado di compattazione o, in alternativa, mediante il calcolo dei vuoti residui secondo le modalità e frequenze riportate nelle seguenti tabelle:
CONTROLLI PERIODICI SUL GRADO DI ADDENSAMENTO (Grado di compattazione per confronto delle densità) | ||
REQUISITO | METODO DI PROVA | FREQUENZA |
Grado di addensamento (per ogni campione) | UNI EN 12697-6 | Ogni m2 1 000 o per fascia di stesa (ogni m 200 per corsia di marcia – ogni m 400 per corsia di emergenza e sorpasso) |
Grado di addensamento (media dei campioni) | UNI EN 12697-6 | |
Il grado di compattazione è il rapporto tra la densità Dp della miscela compattata in laboratorio (addensamento teorico di progetto) e la densità della miscela compattata in opera riferita allo stesso lotto/giorno di produzione. |
CONTROLLI PERIODICI SUL GRADO DI ADDENSAMENTO (Vuoti residui del campione prelevato in opera) | ||
REQUISITO | METODO DI PROVA | FREQUENZA |
Vuoti residui (massimo per ogni campione) | UNI EN 12697-8 | Ogni m2 1 000 o per fascia di stesa (ogni m 200 per corsia di marcia – ogni m 400 per corsia di emergenza e sorpasso) |
Vuoti residui (media dei campioni) | UNI EN 12697-8 |
Lo spessore dello strato, definito dal Progettista, sarà verificato secondo le frequenze riportate nella tabella seguente:
CONTROLLO PERIODICO SULLO SPESSORE DELLO STRATO | ||||
REQUISITO | METODO DI PROVA | UM | VALORE LIMITE | FREQUENZA |
Spessore dello strato | UNI EN 12697-29 | mm | Secondo progetto | Ogni m2 1 000 o per fascia di stesa (ogni m 200 per corsia di marcia – ogni m 400 per corsia di emergenza e sorpasso) |
Il controllo dell’adesione tra gli strati di conglomerato bituminoso, sarà verificato sulle carote prelevate dalla pavimentazione secondo le frequenze riportate nella tabella seguente:
CONTROLLO PERIODICO SULL’ADERENZA DEGLI STRATI | ||||
REQUISITO | METODO DI PROVA | UM | VALORE LIMITE | FREQUENZA |
Adesione tra gli strati base- binder | Leutner test SN 671961 | MPa | >1 | Ogni m2 1 000 o per fascia di stesa (ogni m 200 per corsia di marcia – ogni m 400 per corsia di emergenza e sorpasso) |
Adesione tra gli strati binder-usura | Xxxxxxx test SN 671961 | MPa | >0,7 | Ogni m2 1 000 o per fascia di stesa (ogni m 200 per corsia di marcia – ogni m 400 per corsia di emergenza e sorpasso) |
Il controllo delle caratteristiche superficiali dello strato di usura, SMA o drenante dovrà essere effettuato secondo le modalità riportate nella seguente tabella:
CONTROLLI PERIODICI SULLE CARATTERISTICHE SUPERFICIALI DELLO STRATO | ||
REQUISITO | METODO DI PROVA | FREQUENZA |
Regolarità della superficie (regolo da mm 3000) | UNI EN 13036-7 | a campione - in caso di anomalia |
Resistenza di attrito radente (PTV) | UNI EN 13036-4 | Secondo prescrizioni della D.L. |
Permeabilità verticale per strato di drenante | Normativa Belga o UNI EN 12697-40 | Ogni m2 1 000 o per fascia di stesa (ogni m 200 per corsia di marcia – ogni m 400 per corsia di emergenza e sorpasso) IN CORRISPONDENZA DI OGNI CAROTA |
In corso d’opera ed in ogni fase delle singole lavorazioni, la Direzione Lavori effettuerà, a sua discrezione, tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali.
B.3.3 - REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI E PENALITA’
Eventuali deficienze riscontrate nelle caratteristiche dei materiali impiegati, potranno essere considerate, a giudizio della Direzione Lavori, accettabili sotto penale entro determinati limiti, oppure non accettabili.
I materiali non accettabili sulla base dei controlli in corso d’opera, anche se definitivamente posti in opera, dovranno essere completamente rimossi e sostituiti con altri di caratteristiche accettabili, a totale onere dell’Appaltatore. In tal caso le prove di controllo del nuovo materiale posato in opera saranno a totale carico dell’Impresa.
L’accettazione penalizzata potrà comunque essere applicata esclusivamente nei casi e nei limiti sotto specificati.
Se all’atto della consegna, si riscontrasse che la fornitura non è, per qualità o pezzatura di materiale, conforme alle prescrizioni impartite, la Direzione Lavori ne ordinerà l’allontanamento. Qualora il materiale fornito pur non essendo conforme alle prescrizioni, fosse ugualmente utilizzabile a giudizio della D.L. questa potrà prenderlo in consegna, applicando una detrazione percentuale proporzionata alle deficienze riscontrate.
Ogni ritardo nella fornitura dei materiali rispetto ai termini previsti, comporterà una penale pari a € 100,00 per ciascun giorno di ritardo.
Le tolleranze riportate nei requisiti di accettazione esposti di seguito, ad eccezione delle caratteristiche compositive, saranno incrementate a discrezione della DL, nel caso di particolari condizioni di lavorazione quali ad esempio: lavorazioni su pendenze elevate e lavorazioni in aree particolarmente distanti dall’Impianto di produzione.
Caratteristiche compositive
Le tolleranze consentite per la rispondenza delle miscele al mix design, corrispondono a quelle definite nella norma UNI EN 13108-21 e riportate in tabella seguente; non saranno ammesse variazioni sulla composizione ottimale della miscela validata ed accettata dalla Direzione Lavori, eccedenti le tolleranze massime.
Prodotti conformi a UNI EN 13108 parti 1- 5-7 | TOLLERANZE AMMESSE | |
MATERIALE COSTITUENTE | Miscele con aggregato nominale D≤16mm | Miscele con aggregato nominale D>16mm |
D nominale | -8% +5% | -9% +5% |
Aggregato medio setaccio 4 mm | m%7 | m%9 |
Xxxxxxxx 0 mm | m%4 | m%5 |
Aggregato filler (passante al setaccio 0,063mm) | m%2 | m%5 |
Legante (riferito alla miscela) | m%0,20 | m%0,20 |
Per i materiali i cui valori che si discostano dalle tolleranze del presente capitolato, verrà apportata una detrazione del sul prezzo di Capitolato del conglomerato, al netto del ribasso, d’asta così calcolata:
sul legante: 0,5% sul prezzo di capitolato per ogni 0,01% di bitume mancante. Qualora la differenza tra i valori di capitolato ed i valori rilevati sia superiore a 1,0%, l’impresa dovrà procedere a proprie spese alla rimozione dello strato tramite apposita fresatura ed al successivo ripristino della stessa con materiali conformi alle prescrizioni del presente Capitolato.
sulla composizione granulometrica: 0,3% sul prezzo di capitolato qualora sia stata rilevata un eccedenza sulle tolleranze.
E’ facoltà della DL richiedere lavorazioni integrative.
Densità e vuoti detrazioni
SCIOLTO
Sul materiale prelevato sciolto, il controllo di costipamento con pressa giratoria al numero di giri corrispondenti a Np deve risultare:
Dp controllo = Dp ottimale da mix design ± 1,5%
qualora dovesse risultare una densità di controllo eccedente i limiti suddetti fino a Dp ± 3%, la D.L., a sua
discrezione, si riserva la facoltà di ordinare l’allontanamento della miscela dal cantiere (nel caso di controlli eseguiti in corso d’opera con laboratorio mobile) ed effettuare una trattenuta di € 2,50 per ogni quintale di materiale fornito. Qualora la densità di controllo differisse da quella ottimale di mix design per valori superiori a ± 3%, la D.L., a sua discrezione, si riserva la facoltà di ordinare il rifacimento dello strato già posato a spese dell’Impresa.
CAROTE
Le caratteristiche di addensamento della miscela in opera saranno determinate sulle carote prelevate dalla pavimentazione preferibilmente secondo il metodo del grado di compattazione o secondo il metodo dei vuoti residui, in conformità con i requisiti riportati nelle tabelle precedentemente esposte per ogni materiale.
Per valori risultanti dalle prove di laboratorio che si discostano verso un peggioramento del grado di addensamento oltre alle tolleranze indicate in tabella seguente, la D.L., a sua discrezione, ha facoltà di effettuare una trattenuta di € 2,50 per ogni quintale di materiale fornito o di ordinare il rifacimento dello strato già posato a spese dell’Impresa.
ADDENSAMENTO DELLO STRATO (Grado di compattazione per confronto delle densità) | |||
REQUISITO | METODO DI PROVA | UM | TOLLERANZA |
Grado di addensamento (per ogni campione) | UNI EN 12697-6 | % | Valore limite – 2% |
( ad esempio 97%-2%= 95%) |
Per valori risultanti dalle prove di laboratorio che si discostano verso un peggioramento della percentuale dei vuoti, oltre alle tolleranze indicate in tabella seguente, la D.L., a sua discrezione, ha facoltà di effettuare una trattenuta di € 2,50 per ogni quintale di materiale fornito o di ordinare il rifacimento dello strato già posato a spese dell’Impresa.
ADDENSAMENTO DELLO STRATO (Vuoti residui del campione prelevato in opera) | ||||
REQUISITO | METODO DI PROVA | SIMBOLO | UM | TOLLERANZA |
Vuoti residui (massimo per ogni campione) | UNI EN 12697-8 | Vmax | % | Valore limite + 2% |
(ad esempio 6% + 2%= 8%) |
Aderenza e tessitura detrazioni
Le detrazioni saranno applicate per i tratti omogenei quando i valori medi di PTV e/o HS del tratto omogeneo si riveli più basso dei valori prescritti; essa sarà applicata se singolarmente o il PTV o l’HS risultino deficitari; qualora risultino ambedue deficitari la penalità sarà cumulata.
La riduzione sarà applicata in punti percentuali ai prezzi di aggiudicazione dei lavori del materiale coinvolto (conglomerato su cui avviene il rotolamento o trattamento); detti punti corrisponderanno alla metà dei punti percentuali per cui il PTV o l’HS differisce in diminuzione rispetto ai valori limite prescritti.
La detrazione riguarderà l’intera larghezza dello strato più superficiale per tutto il tratto omogeneo a cui si riferisce fino al raggiungimento di una soglia di non accettabilità appresso specificata:
Soglie di inaccettabilità:
MATERIALE | PTV | HS |
Conglomerati bituminosi tipo usura e | 40 | 0,2 |
binder nel caso di aperture al traffico temporanee | 38 | 0,2 |
Conglomerati bituminosi drenanti | 45 | 0,3 |
SMA | 42 | 0,3 |
Microtappeti a freddo | 40 | 0,2 |
Se i valori medi di PTV o HS risultano inferiore o uguale ai valori ritenuti inaccettabili si dovrà procedere gratuitamente all’asportazione completa con fresa ed al rifacimento dello strato superficiale per tutta la larghezza dell’intervento; in alternativa a quest’ultima operazione si potrà procedere all’effettuazione di altri trattamenti di irruvidimento per portare i/il valore deficitario al di sopra della soglia di non accettabilità.
Se comunque al termine di tali operazioni non si raggiungessero i valori prescritti, pur essendo i valori di PTV e HS al disopra dei valori inaccettabili, verrà applicata la detrazione del 20% del prezzo di aggiudicazione del lavoro.
Caratteristiche meccaniche detrazioni
Le detrazioni saranno applicate per i tratti omogenei quando i valori medi risultanti dai controlli eseguiti su: Modulo di Xxxxxxxxx
Resistenza a Trazione indiretta
saranno inferiori al 30% rispetto ai valori dichiarati nello studio di mix design.
La detrazione riguarderà l’intera estensione longitudinale dello strato per tutto il tratto omogeneo verificato e sarà pari allo 0,2% del prezzo del conglomerato sul prezzo di Capitolato, al netto del ribasso, d’asta.
Qualora i valori derivanti dai controlli dovessero superare del 30% i valori dichiarati, l’Amministrazione avrà facoltà di richiedere la produzione di un nuovo mix design a giustificazione delle difformità rilevate corredato di uno studio comparativo tra la nuova miscela rispetto alla miscela inizialmente proposta, attraverso prove di fatica (UNI EN 12697-24) e di ormaiamento (UNI EN 12697-22).
Aderenza tra gli strati detrazioni
Qualora i valori rilevati alla prova con Xxxxxxx test dovessero superare i limiti previsti nelle presenti Prescrizioni Tecniche, la DL ha facoltà di applicare una detrazione del 5% calcolata sul prezzo dell’emulsione bituminosa al netto del ribasso d’asta.
B.3.4 - NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI
Per tutte le opere dell’appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche o a peso in relazione a quanto previsto sull’elenco prezzi.
Particolarmente si conviene quanto appresso:
a) misure geometriche
Verranno utilizzate per quei tratti di tappeto a tutta sezione eseguiti su strade sufficientemente sagomate che consentano la stesa del tappeto di spessore uniforme, come richiesto dalla voce di Capitolato.
In questo caso la misurazione verrà effettuata al metro quadrato.
La determinazione in contraddittorio, dello spessore medio da effettuarsi a cura e spese dell’Impresa, avverrà mediante carotaggio e sarà determinato con la media aritmetica degli spessori rilevati in diverse sezioni della pavimentazione.
Non verranno contabilizzati i maggiori quantitativi di materiale impiegato oltre le prescrizioni, né la maggiore altezza media dello strato del tappeto di usura.
Qualora venissero riscontrati spessori inferiori a quelli prescritti, verrà effettuata una detrazione in percentuale sul prezzo di Capitolato, pari alla percentuale dello spessore mancante rispetto a quello richiesto, aumentata del 50%. (es: spessore richiesto cm. 3,00, spessore rilevato cm. 2,70; percentuale mancante = 10% - detrazione da effettuare
= 15%).
b) misura in fornitura su autocarro a peso.
Per l’esecuzione delle risagomature e per tutte le pavimentazioni eseguite su piani stradali deformati, ove non sia possibile determinare uno spessore medio sufficientemente preciso, la misura dei materiali avverrà sugli autocarri a mezzo pesa del frantoio; la D.L. si riserva, con onere a carico dell’Impresa, la facoltà di effettuare controlli a mezzo di pesa pubblica o di altra pesa omologata, anche sull’intera fornitura.
In caso di controlli saltuari, su pesa pubblica o altra pesa omologata, ove fossero così riscontrate differenze in meno oltre la tolleranza ammessa dell’1% sul peso del materiale dichiarato dall’impresa, a tutte le forniture precedenti non verificate come sopra, saranno apportate detrazioni pari alla percentuale di peso mancante rispetto a quello dichiarato sulla bolla dell’impresa, aumentate del 50%.
C - SEGNALAMENTO DEI TRATTI DI STRADA OGGETTO DI INTERVENTO
Prima dell’apertura al traffico, il tratto di strada oggetto di intervento, dovrà essere segnalato a norma del Codice della Strada (Art. 31 D.P.R. 495/1992), con particolare riferimento alle situazioni di pericolo per “Materiale instabile sulla strada” fino al completo ancoraggio del trattamento (Fig. II 390 Art. 31 D.P.R. 495/1992) ed eventuale limite di velocità; e comunque non potranno essere rimossi senza la preventiva autorizzazione della D.L.
Si intende altresì a carico dell’Impresa il segnalamento dei tratti pavimentati con cartelli di “Segni orizzontali in rifacimento” (Fig. II 391 D.P.R. 495/1992).
Il segnalamento dei tratti pavimentati dei segnali sopraccitato è comprensivo del mantenimento in perfetto stato dei segnali fino a completa realizzazione della necessaria segnaletica orizzontale (sia in caso quest’ultima spetti alla Provincia, sia in caso spetti all’Impresa aggiudicataria); tale adempimento è compensato nella voce relativa agli Oneri per la sicurezza di cantiere non soggetti a ribasso d’asta, prevista in Elenco Prezzi.
TABELLA «A» - PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 5 | ||||||
n. | Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori | Euro | In % | |||
1 | Lavori a misura | 961.705,00 | 98,16% | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
11a | …….% | |||||
11b | …….% | |||||
11c | …….% | |||||
12 | …….% | |||||
13 | …….% | |||||
14 | …….% | |||||
14a | …….% | |||||
15b | …….% | |||||
15 | …….% | |||||
16 | …….% | |||||
17 | …….% | |||||
Parte 1 - Totale lavoro A MISURA (articolo 26) | 961.705,00 | 98,16% |
18 | |||
19 | |||
20 | |||
Parte 2 - Totale lavori IN ECONOMIA (articolo 28) | |||
a) | Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 + 2) | 961.705,00 | 98,16% |
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA (articolo 26) | |||
3 | Oneri della sicurezza | 18.000,00 | 1,84% |
4 | |||
5 |
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA (articolo 28) | |||
b) | Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2) | 18.000,00 | 1,84% |
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) | 979.705,00 | 100,00% |
TABELLA «B» - CARTELLO DI CANTIERE articolo 54 |
nte appaltante: STAZIONE APPALTANTE DI Ufficio competente: ASSESSORATO A UFFICIO TECNICO Dipartimento/Settore/Unità operativa LAVORI DI Progetto esecutivo approvato con determinazione del Dirigente del n. del Progetto esecutivo: Direzione dei lavori: Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a. Progetto esecutivo e direzione lavori impianti
Coordinatore per la progettazione: Coordinatore per l’esecuzione: Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data: Responsabile unico dell’intervento: IMPORTO DEL PROGETTO: Euro IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro ONERI PER LA SICUREZZA: Euro IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro Gara in data , offerta di Euro pari al ribasso del % Impresa esecutrice: con sede Qualificata per i lavori dell_ categori_: , classifica .000.000) , classifica .000.000) , classifica .000.000) direttore tecnico del cantiere: Intervento finanziato con fondi (ovvero) Intervento finanziato con |
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il prorogato il con fine lavori prevista per il |
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio provinciale telefono: fax: http: // www. .it E-mail: @ .it |
subappaltatori: | per i lavori di | importo lavori subappaltati | |
categoria | descrizione | In Euro | |
TABELLA «C» - ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI |
Elemento di costo | Euro | incidenza % | |
1) | Manodopera | 117.564,60 | 12,000 |
2) | Materiale | 685.793,50 | 70,000 |
3) | Trasporti (ql/Km) | 137.158,70 | 14,000 |
4) | Noleggi | 21.188,20 | 2,160 |
Oneri della sicurezza | 18.000,00 | 1,840 | |
TOTALE | 979.705,00 | 100,000 |
squadra tipo: | ||
Operai specializzati | n. | 2 |
Operai qualificati | n. | 2 |
Manovali specializzati | n. | 2 |
TABELLA «D» - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA
DESC/GIORNO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
ZONA VIGNOLA | XX 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXX XXXXX XXXXXX | XX 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXX XXXXXXXX | XX 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
termine per l'esecuzione delle opere all'art. 13 del C.s.A |
Ultimo aggiornamento: Luglio 2017 47