Common use of Assicurazione della progettazione esecutiva Clause in Contracts

Assicurazione della progettazione esecutiva. 1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 269 del nuovo regolamento, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo di cui all’articolo 1.3.1, comma 6, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. 2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al DM 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore al 10% dell’importo a base d’asta. 3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. 4. L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa: a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 61del nuovo regolamento; b) dall’appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79 del nuovo regolamento e la progettazione esecutiva sia redatta dallo suo staff tecnico. 5. La garanzia assicurativa di cui all'articolo 6.4, comma 8, è estesa altresì i danni causati dagli errori o dalle omissioni nella progettazione esecutiva.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Construction Contract

Assicurazione della progettazione esecutiva. 1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 269 del nuovo regolamentod.P.R. n. 207 del 2010, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo della progettazione esecutiva di cui all’articolo 1.3.1, comma 615, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. 2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al DM d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore al 10% dell’importo a base d’astaeuro 1.000.000,00. 3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. 4. L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa: a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 61del nuovo regolamento;53, comma 3, del Codice dei contratti: b) dall’appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79 79, comma 7, del nuovo regolamento d.P.R. n. 207 del 2010 e la progettazione esecutiva sia redatta dallo suo staff tecnico. 5. La garanzia assicurativa di cui all'articolo 6.4, comma 8, è estesa altresì i danni causati dagli errori o dalle omissioni nella progettazione esecutiva.

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Samples: Appalto Integrato Di Progettazione Ed Esecuzione, Appalto Integrato Di Progettazione Ed Esecuzione

Assicurazione della progettazione esecutiva. 1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 269 dell'articolo 105 del nuovo regolamentoregolamento generale, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione dall'approvazione del progetto esecutivo di cui all’articolo 1.3.1all'articolo 13, comma 6, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorioprovvisorio o del certificato di regolare esecuzione; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1l, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. 2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al DM D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore al 10% dell’importo a base d’asta.euro 70.000,00 3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. 4. L’assicurazione L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa: a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall’appaltatore dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo quest'ultimo ai sensi dell’articolo 61del nuovo regolamentodell'articolo 3, comma 8, del D.P.R. n. 34 del 2000; b) dall’appaltatore dall'appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79 dell'articolo 18, comma 7, del nuovo regolamento D.P.R. n. 34 del 2000 e la progettazione esecutiva sia redatta dallo suo staff tecnico. 5. La garanzia assicurativa di cui all'articolo 6.4, comma 8, è estesa altresì i danni causati dagli errori o dalle omissioni nella progettazione esecutiva.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Assicurazione della progettazione esecutiva. 1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 269 del nuovo regolamentoRegolamento generale, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo della progettazione esecutiva di cui all’articolo 1.3.1, comma 616, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. 2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al DM d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore al 10% dell’importo a base d’astaeuro 500.000 (cinquecentomila). 3. Qualora Se il contratto di assicurazione preveda prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. 4. L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa: a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 61del nuovo regolamento;53, comma 3, del Codice dei contratti: b) dall’appaltatore medesimo qualora se questi sia è qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79 79, comma 7, del nuovo regolamento Regolamento generale e la progettazione esecutiva sia è redatta dallo suo staff tecnico. 5. La garanzia assicurativa di cui all'articolo 6.4, comma 8, è estesa altresì i danni causati dagli errori o dalle omissioni nella progettazione esecutiva.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Assicurazione della progettazione esecutiva. 1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratticontrat- ti, nonché dell’articolo 269 del nuovo regolamentoregolamento generale, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo di cui all’articolo 1.3.1, comma 6esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. 2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al DM 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore pari al 1020% dell’importo a base d’astadei lavori progettati. 3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste que- ste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. 4. L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa: a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 61del nuovo regolamentoquest’ultimo; b) dall’appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79 del nuovo regolamento e la progettazione esecutiva e- secutiva sia redatta dallo suo staff tecnico. 5. La garanzia assicurativa di cui all'articolo 6.4, comma 8, è estesa altresì i danni causati dagli errori o dalle omissioni nella progettazione esecutiva.

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Samples: Appalto Integrato

Assicurazione della progettazione esecutiva. 1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 269 dell'articolo 105 del nuovo regolamentoregolamento generale, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione dall'approvazione del progetto esecutivo di cui all’articolo 1.3.1all'articolo 13, comma 6, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorioprovvisorio o del certificato di regolare esecuzione; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1l, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. 2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al DM D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore al 10% dell’importo a base d’asta.euro 30.000,00 3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. 4. L’assicurazione L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa: a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall’appaltatore dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo quest'ultimo ai sensi dell’articolo 61del nuovo regolamentodell'articolo 3, comma 8, del D.P.R. n. 34 del 2000; b) dall’appaltatore dall'appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79 dell'articolo 18, comma 7, del nuovo regolamento D.P.R. n. 34 del 2000 e la progettazione esecutiva sia redatta dallo suo staff tecnico. 5. La garanzia assicurativa di cui all'articolo 6.4, comma 8, è estesa altresì i danni causati dagli errori o dalle omissioni nella progettazione esecutiva.

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Samples: Appalto Integrato Per La Progettazione

Assicurazione della progettazione esecutiva. 1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contrattiCodice, nonché dell’articolo 269 del nuovo regolamentoRegolamento, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione dalla stipula del progetto esecutivo di cui all’articolo 1.3.1, comma 6contratto, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contrattiCodice, resesi necessarie in corso di esecuzione. 2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al DM D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore al 10% dell’importo a base d’astadecreto. 3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. 4. L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa: a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 61del nuovo regolamentoquest’ultimo; b) dall’appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79 del nuovo regolamento e la progettazione esecutiva sia redatta dallo suo staff tecnico. 5. La garanzia assicurativa di cui all'articolo 6.4, 43 comma 86, è estesa altresì i ai danni causati dagli errori o dalle omissioni nella progettazione esecutiva.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Assicurazione della progettazione esecutiva. 1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 269 del nuovo regolamentoRegolamento generale, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo della progettazione esecutiva di cui all’articolo 1.3.1, comma 616, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. 2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al DM d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore al 10% dell’importo a base d’asta.euro (vedi polizza e bando) . (105) 3. Qualora Se il contratto di assicurazione preveda prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. 4. L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa: a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 61del nuovo regolamento;53, comma 3, del Codice dei contratti: b) dall’appaltatore medesimo qualora se questi sia è qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79 79, comma 7, del nuovo regolamento Regolamento generale e la progettazione esecutiva sia è redatta dallo suo staff tecnico. 5. La garanzia assicurativa di cui all'articolo 6.4all’articolo 42, comma 8, è estesa altresì i danni causati dagli errori o dalle omissioni nella progettazione esecutiva.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Assicurazione della progettazione esecutiva. 1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 269 del nuovo regolamentoD.P.R. n. 207 del 2010, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo della progettazione esecutiva di cui all’articolo 1.3.1, comma 611, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. 2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al DM D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore al 10% dell’importo a base d’astadell'importo dei lavori progettati. 3. Qualora Se il contratto di assicurazione preveda prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. 4. L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa: a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 61del nuovo regolamento;53, comma 3, del Codice dei contratti: b) dall’appaltatore medesimo qualora se questi sia è qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79 79, comma 7, del nuovo regolamento D.P.R. n. 207 del 2010 e la progettazione esecutiva sia è redatta dallo suo staff tecnico. 5. La garanzia assicurativa di cui all'articolo 6.4, comma 8, è estesa altresì i danni causati dagli errori o dalle omissioni nella progettazione esecutiva.

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Samples: Contract for the Execution of Works

Assicurazione della progettazione esecutiva. 1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 269 del nuovo regolamentoregolamento DPR 207/2010, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione dalla stipula del progetto esecutivo di cui all’articolo 1.3.1, comma 6contratto, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorioprovvisorio o del certificato di regolare esecuzione; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. 2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al DM d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo alo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore al 10% dell’importo 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore a base d’asta5 milioni di euro, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2,5 milioni di euro, per lavori di importo superiore a 5 milioni di euro. 3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. 4. L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa: a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 61del nuovo regolamentoquest’ultimo; b) dall’appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79 del nuovo regolamento e la progettazione esecutiva sia redatta dallo suo staff tecnico. 5. La garanzia assicurativa di cui all'articolo 6.4, comma 8, è estesa altresì i danni causati dagli errori o dalle omissioni nella progettazione esecutiva.

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Samples: Appalto

Assicurazione della progettazione esecutiva. 1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 269 del nuovo regolamentod.P.R. n. 207 del 2010, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo della progettazione esecutiva di cui all’articolo 1.3.1, comma 6agli articoli 15 e 16, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. 2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al DM d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore al 10% dell’importo a base d’astadell'importo dei lavori progettati. 3. Qualora Se il contratto di assicurazione preveda prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. 4. L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa: a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 61del nuovo regolamento;53, comma 3, del Codice dei contratti: b) dall’appaltatore medesimo qualora se questi sia è qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79 79, comma 7, del nuovo regolamento d.P.R. n. 207 del 2010 e la progettazione esecutiva sia è redatta dallo suo staff tecnico. 5. La garanzia assicurativa di cui all'articolo 6.4, comma 8, è estesa altresì i danni causati dagli errori o dalle omissioni nella progettazione esecutiva.

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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale d'Appalto

Assicurazione della progettazione esecutiva. 1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, delle disposizioni del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 269 del nuovo regolamentocontratti pubblici, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo della progettazione esecutiva di cui all’articolo 1.3.1, comma 615, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. 2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al DM 12 marzo 2004, n. 123, dalla normativa vigente in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto materia per un massimale assicurato non inferiore al 10% dell’importo a base d’astaeuro 11.725.197,78. 3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. 4. L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa: a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 61del nuovo regolamento;del Codice dei contratti pubblici: b) dall’appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79 79, comma 7, del nuovo regolamento D.P.R. n. 207 del 2010 e la progettazione esecutiva sia redatta dallo suo staff tecnico. 5. La garanzia assicurativa di cui all'articolo 6.4all’articolo 41, comma 8, è estesa altresì i danni causati dagli errori o dalle omissioni nella progettazione esecutiva.

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Samples: Contract for Construction Services

Assicurazione della progettazione esecutiva. 1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 269 del nuovo regolamentoRegolamento generale, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo della progettazione esecutiva di cui all’articolo 1.3.1, comma 616, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. 2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al DM d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore al 10% dell’importo a base d’astaeuro 1.000.000,00. 3. Qualora Se il contratto di assicurazione preveda prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. 4. L’assicurazione deve essere presentatapresentata dall’appaltatore e, in alternativa:fermo restando che deve avere come oggetto la copertura di quanto previsto dall’articolo 111, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti (errori e omissioni del progetto esecutivo): a) può essere stipulata dall’appaltatore medesimo oppure dal progettista titolare della progettazione esecutiva esecutiva, indicato in sede di gara e incaricato dall’appaltatore dallo stesso appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 61del nuovo regolamento53, comma 3, del Codice dei contratti; b) deve essere stipulata dall’appaltatore medesimo qualora se questi sia è qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79 79, comma 7, del nuovo regolamento Regolamento generale e la progettazione esecutiva sia è redatta dallo suo staff tecnico. 5. La garanzia assicurativa di cui all'articolo 6.4, comma 8, è estesa altresì i danni causati dagli errori o dalle omissioni nella progettazione esecutiva.

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Samples: Contratto Di Appalto

Assicurazione della progettazione esecutiva. 1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 269 del nuovo regolamentod.P.R. n. 207 del 2010, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo della progettazione esecutiva di cui all’articolo 1.3.1, comma 612, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. 2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al DM d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore al 10% dell’importo a base d’astadell'importo dei lavori progettati. 3. Qualora Se il contratto di assicurazione preveda prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. 4. L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa: a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 61del nuovo regolamento;53, comma 3, del Codice dei contratti: b) dall’appaltatore medesimo qualora se questi sia è qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79 79, comma 7, del nuovo regolamento d.P.R. n. 207 del 2010 e la progettazione esecutiva sia è redatta dallo suo staff tecnico. 5. La garanzia assicurativa di cui all'articolo 6.4, comma 8, è estesa altresì i danni causati dagli errori o dalle omissioni nella progettazione esecutiva.

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Samples: Appalto Di Progettazione Esecutiva

Assicurazione della progettazione esecutiva. 1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 269 del nuovo regolamentoRegolamento generale, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo della progettazione esecutiva di cui all’articolo 1.3.116, comma 61, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. 2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al DM d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore al 10% dell’importo a base d’asta.euro 500.000,00. (61) 3. Qualora Se il contratto di assicurazione preveda prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. 4. L’assicurazione deve essere presentatapresentata dall’appaltatore e, in alternativa:fermo restando che deve avere come oggetto la copertura di quanto previsto dall’articolo 111, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti (errori e omissioni del progetto esecutivo): a) può essere stipulata dall’appaltatore medesimo oppure dal progettista titolare della progettazione esecutiva esecutiva, indicato in sede di gara e incaricato dall’appaltatore dallo stesso appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 61del nuovo regolamento53, comma 3, del Codice dei contratti; b) deve essere stipulata dall’appaltatore medesimo qualora se questi sia è qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79 79, comma 7, del nuovo regolamento Regolamento generale e la progettazione esecutiva sia è redatta dallo suo staff tecnico. 5. La garanzia assicurativa di cui all'articolo 6.4, comma 8, è estesa altresì i danni causati dagli errori o dalle omissioni nella progettazione esecutiva.

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Samples: Appalto Di Progettazione Esecutiva Ed Esecuzione Dei Lavori

Assicurazione della progettazione esecutiva. 1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e dell'articolo 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 269 del nuovo regolamento, deve contratti dovrà essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione dall'approvazione del progetto esecutivo di cui all’articolo 1.3.1, comma 6, definitivo per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisoriocollaudo; la polizza deve dovrà coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione la Stazione Appaltante dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. 2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al DM d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore al 1010 % del valore dell’importo a base d’asta. 3dell’opera progettata. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. 4. L’assicurazione L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa: a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall’appaltatore dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo quest'ultimo ai sensi dell’articolo 61del nuovo regolamentodell'articolo 3, comma 8, del d.P.R. n. 34 del 2000; b) dall’appaltatore dall'appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79 dell'articolo 18, comma 7, del nuovo regolamento d.P.R. n. 34 del 2000 e la progettazione esecutiva sia redatta dallo dal suo staff tecnico. 5. La garanzia assicurativa di cui all'articolo 6.4, comma 8, è estesa altresì i danni causati dagli errori o dalle omissioni nella progettazione esecutiva.

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Samples: Appalto

Assicurazione della progettazione esecutiva. 1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53dell’articolo 106, comma 39, e 111, comma 110, del D.Lgs 50/2016, Codice dei contratti, nonché dell’articolo 269 del nuovo regolamento, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo della progettazione esecutiva di cui all’articolo 1.3.116, comma 61 del presente Capitolato, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132106 , comma 1comma1, lettera ea), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. 2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al DM d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore al 10% dell’importo a base d’astaeuro 500.000,00 (cinquecentomila,00). 3. Qualora Se il contratto di assicurazione preveda prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. 4. L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa: a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 61del nuovo regolamento;48, comma 5, del D.Lgs 50/2016, Codice dei contratti: b) dall’appaltatore medesimo qualora se questi sia è qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79 79, comma 7, del nuovo regolamento d.P.R. n. 207 del 2010 e la progettazione esecutiva sia è redatta dallo suo staff tecnico. 5. La garanzia assicurativa di cui all'articolo 6.4, comma 8, è estesa altresì i danni causati dagli errori o dalle omissioni nella progettazione esecutiva.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto