Common use of ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) Clause in Contracts

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 dell’articolo 13 del Dlg 23 febbraio 2000 n° 38 e per gli infortuni (comprese le malattia professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e X.Xxx addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; 2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle discipline del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.lgs 23/02/2000 n° 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata sulla base dei criteri adottati dall’ INAIL. L’assicurazione è altresì estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla Legge 196/97 ed alle persone della cui opera anche manuale l’assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276/2003 e alla Legge 30/2003 (c.d. Legge Biaggi). In caso di esercizio dell’azione di rivalsa ex art. 1916 del c.c. da parte dell’INAIL o altro istituto assicurativo, previdenziale, Ente, detti prestatori d’opera saranno considerati terzi. L’assicurazione è stesa anche a coloro (studenti, stagisti, borsisti, allievi, ecc…) che prestano servizio presso l’assicurato. 1. per lesioni subite in occasione di lavoro o di servizio dai dipendenti dell’assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m; 2. per lesioni subite in occasione di lavoro, servizio o partecipazioni all’attività assicurata dai prestatori di lavoro non subordinati D.lgs 9 aprile 2008 n° 81.

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Samples: Servizi Assicurativi, Insurance Policy

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 dell’articolo e s.m. e dell'articolo 13 del Dlg D.Lgs 23 febbraio 2000 n° 38 e s.m., per gli infortuni (comprese le malattia professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti di- pendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e X.Xxx addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; 2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle discipline del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m. e del D.lgs 23/02/2000 n° 3838 e s.m. o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati cagio- nati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata sulla base dei criteri adottati dall' INAIL. L’assicurazione L'assicurazione è altresì estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla Legge 196/97 ed alle persone della cui opera anche manuale l’assicurato l'assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276/2003 e alla Legge 30/2003 (c.d. Legge Biaggi). In caso di esercizio dell’azione dell'azione di rivalsa ex art. 1916 del c.c. da parte dell’INAIL dell'INAIL o altro istituto assicurativo, previdenziale, Ente, detti prestatori d’opera d'opera saranno considerati terzi. L’assicurazione L'assicurazione è stesa anche a coloro (studenti, stagisti, borsistiborsi- sti, allievi, ecc…) che prestano servizio presso l’assicuratol'assicurato. 13. per lesioni subite in occasione di lavoro o di servizio dai dipendenti dell’assicurato dell'assicurato non soggetti all’obbligo all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m;. 24. per lesioni subite in occasione di lavoro, servizio o partecipazioni all’attività all'attività assicurata dai prestatori di lavoro non subordinati D.lgs 9 aprile 2008 n° 81.

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Samples: Insurance Policy

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m. e dell’articolo 13 del Dlg D.lgs 23 febbraio 2000 n° 38 e s.m., per gli infortuni (comprese le malattia professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti di- pendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e X.Xxx addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; 2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle discipline del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m. e del D.lgs 23/02/2000 n° 3838 e s.m. o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati cagio- nati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata sulla base dei criteri adottati dall’ INAIL. L’assicurazione è altresì estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla Legge 196/97 ed alle persone della cui opera anche manuale l’assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276/2003 e alla Legge 30/2003 (c.d. Legge Biaggi). In caso ca- so di esercizio dell’azione di rivalsa ex art. 1916 del c.c. da parte dell’INAIL o altro istituto assicurativo, previdenziale, Ente, detti prestatori d’opera saranno considerati terzi. L’assicurazione è stesa anche a coloro (studenti, stagisti, borsistiborsi- sti, allievi, ecc…) che prestano servizio presso l’assicurato. 13. per lesioni subite in occasione di lavoro o di servizio dai dipendenti dell’assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m;. 24. per lesioni subite in occasione di lavoro, servizio o partecipazioni all’attività assicurata dai prestatori di lavoro non subordinati D.lgs 9 aprile 2008 n° 81.

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Samples: Insurance Policy

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.). La Società L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato l’Assicurato nei limiti del Massimale sotto indicato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) ai sensi della normativa vigente al momento del sinistro, quale civilmente responsabile: 1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 dell’articolo 13 del Dlg 23 febbraio 2000 n° 38 e i. per gli infortuni (comprese le malattia professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o dipendenti, da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e X.Xxx parasubordinati, nonché dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D. Lgs. N. 276 del 10.09.2003, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazioneprevista l’assicurazione INAIL; 2ii. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle discipline del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.lgs 23/02/2000 n° 38, cagionati ai prestatori di lavoro a tutti i lavoratori di cui al precedente punto 1(i.) per morte e per o lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità un’invalidità permanente calcolata superiore al 5% calcolato sulla base dei criteri adottati dall’ INAILdelle tabelle di legge. L’assicurazione La presente assicurazione è altresì estesa ai efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge. L'assicurazione per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro temporaneo è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità, anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui alla Legge 196/97 ed alle persone sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L.. Dalla presente estensione di garanzia restano in ogni caso escluse le malattie professionali, riconosciute dall’I.N.A.I.L. e/o ritenute tali dalla Magistratura. Le garanzie di cui opera anche manuale l’assicurato si avvale ai punti (a.) e (b.) del presente Articolo 7.7, sono prestate ognuna con un sotto limite di risarcimento di € 500.000,00 (euro cinquecentomila) per ogni Richiesta di Risarcimento e in base aggregato annuo, ferma l’applicazione della Franchigia fissa pari ad € 750,00 (euro settecentocinquanta) per ogni Richiesta di Risarcimento. Nel caso in cui il massimale indicato in Polizza risultasse inferiore a tale sotto limite, la garanzia sarà prestata con il medesimo massimale previsto dalla Polizza. Ferme le esclusioni di cui all'Articolo 8 (Esclusioni) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, sono esclusi dalla garanzia di cui al D.Lgspunto (a.) del presente Articolo 7.7 i Danni: i. Subiti da qualsiasi Dipendente dell’Assicurato o da soci o amministratori dell’Assicurato; ii. 276/2003 Derivanti da qualunque attività non riconducibile all’Attività Professionale esercitata; Ferme le esclusioni di cui all'Articolo 8 (Esclusioni) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, sono esclusi dalla garanzia di cui al punto (b.) del presente Articolo 7.7 i Danni: i. Derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e alla Legge 30/2003 (c.ddall’impiego di aeromobili; ii. Legge Biaggi)Cagionati da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali; iii. In caso Derivanti da merci di esercizio dell’azione di rivalsa ex artqualsiasi genere; iv. 1916 del c.cDerivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non derivategli direttamente dalla Legge; v. Cagionati da furto e rapina; vi. da parte dell’INAIL o altro istituto assicurativo, previdenziale, Ente, detti prestatori d’opera saranno considerati terzi. L’assicurazione è stesa anche a coloro (studenti, stagisti, borsisti, allievi, ecc…) che prestano servizio presso l’assicurato. 1. per lesioni subite Verificatisi in occasione di lavoro esplosione o di servizio dai dipendenti dell’assicurato non soggetti all’obbligo emanazione di assicurazione ai sensi calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m; 2. per lesioni subite nucleo dell’atomo, come pure in occasione di lavororadiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; vii. All’ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, servizio acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o partecipazioni all’attività assicurata dai prestatori deviazione di lavoro non subordinati D.lgs 9 aprile 2008 n° 81.sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto travasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché per i danni derivanti da sviluppo di energia nucleare o di radioattività; viii. Che si verifichino in occasione di lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione dei locali; ix. Occasionati dall’installazione o manutenzione di insegne di ogni tipo;

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Samples: Contratto Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale Ingegnere – Architetto – Geometra Perito

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato garanzia comprende, fatto salvo l’assolvimento dell’obbligo assicurativo I.N.A.I.L. e delle disposizioni normative in tema di quanto questi sia tenuto a pagare (capitaleoccupazione e mercato del lavoro, interessi e spese) il Risarcimento, dovuto dall’Assicurato, quale civilmente responsabile, per: 1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 dell’articolo 13 del Dlg 23 febbraio 2000 n° 38 e a) le azioni di regresso o di surroga esperite dall’I.N.A.I.L. e/o dall’I.N.P.S., previste dalle disposizioni di legge, per gli infortuni (subiti dai Prestatori di lavoro. Nel caso di rivalsa I.N.A.I.L. sono equiparati ai Prestatori di lavoro i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti; b) i danni che non rientrano nei casi di cui al precedente punto, per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro, da cui sia derivata la morte o una Invalidità permanente, con applicazione di una Franchigia di euro 2.500,00. Sono comprese le malattia professionaliazioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. come previsto dall’Art. 14 della legge 12.6.1984 n. 22. La garanzia comprende, inoltre: c) sofferti da prestatori la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. tutela della salute e X.Xxx addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; 2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle discipline del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.lgs 23/02/2000 n° 38, cagionati ai prestatori della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al precedente punto 1) D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni (Responsabilità civile derivante dalla normativa in materia di tutela e salute della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché per morte la responsabilità civile personale derivante al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nominato dall’Assicurato ai sensi del predetto decreto legislativo, per l’attività da questi svolta esclusivamente a favore dell’Assicurato stesso. Qualora l’attività assicurata preveda lavoro presso terzi in cantieri temporanei o mobili, così come definiti dalle normative di legge, la garanzia assicurativa vale anche per il Risarcimento delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, in relazione allo svolgimento da parte dell'Assicurato stesso o suo Prestatore di lavoro, dell'attività di "Responsabile dei lavori" prevista e disciplinata dal Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 (e successive modifiche o integrazioni), per danni involontariamente cagionati a terzi (compreso tra questi il committente), per morte, per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata sulla base dei criteri adottati dall’ INAILe per danneggiamenti a Cose. L’assicurazione è altresì estesa ai prestatori La garanzia vale per gli incarichi assunti dall'Assicurato dopo la data di lavoro temporaneo di cui alla Legge 196/97 ed alle persone effetto della cui opera anche manuale l’assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276/2003 e alla Legge 30/2003 (c.d. Legge Biaggi). In caso di esercizio dell’azione di rivalsa ex art. 1916 del c.c. da parte dell’INAIL o altro istituto assicurativo, previdenziale, Ente, detti prestatori d’opera saranno considerati terzi. L’assicurazione è stesa anche a coloro (studenti, stagisti, borsisti, allievi, ecc…) che prestano servizio presso l’assicuratopresente Polizza. 1. per lesioni subite d) le inesatte interpretazioni delle norme che regolano la legge I.N.A.I.L. ed I.N.P.S. che possono indurre l’Assicurato in occasione di lavoro o di servizio dai dipendenti dell’assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m; 2. per lesioni subite in occasione di lavoro, servizio o partecipazioni all’attività assicurata dai prestatori di lavoro non subordinati D.lgs 9 aprile 2008 n° 81posizione irregolare.

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Samples: Assicurazione

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi in teressi e spese) quale civilmente responsabile: 1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 dell’articolo 13 del Dlg 23 febbraio 2000 n° 38 e per gli infortuni (comprese le malattia malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e X.Xxx addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; 2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle discipline del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.lgs 23/02/2000 n° 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata sulla base dei criteri adottati dall’ INAIL. L’assicurazione è altresì estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla Legge 196/97 ed alle persone della cui opera anche manuale l’assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276/2003 e alla Legge 30/2003 (c.d. Legge Biaggi). In caso di esercizio dell’azione di rivalsa ex art. 1916 del c.c. da parte dell’INAIL o altro istituto assicurativo, previdenziale, Ente, detti prestatori d’opera saranno considerati terzi. L’assicurazione è stesa anche a coloro (studenti, stagisti, borsisti, allievi, ecc...) che prestano servizio presso l’assicurato. 1. per lesioni subite in occasione di lavoro o di servizio dai dipendenti dell’assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m; 2. per lesioni subite in occasione di lavoro, servizio o partecipazioni all’attività assicurata dai prestatori di lavoro non subordinati D.lgs 9 aprile 2008 n° 81.

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Samples: Insurance Policy

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m. e dell’articolo 13 del Dlg D.lgs 23 febbraio 2000 n° 38 e s.m., per gli infortuni (comprese le malattia professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti di- pendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e X.Xxx addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; 2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle discipline del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m. e del D.lgs 23/02/2000 n° 3838 e s.m. o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati cagio- nati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata sulla base dei criteri adottati dall’ INAIL. L’assicurazione è altresì estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla Legge 196/97 ed alle persone della cui opera o- pera anche manuale l’assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276/2003 e alla Legge 30/2003 (c.d. Legge Biaggi). In caso di esercizio dell’azione di rivalsa ex art. 1916 del c.c. da parte dell’INAIL o altro istituto assicurativo, previdenziale, Ente, detti prestatori d’opera saranno considerati terzi. L’assicurazione è stesa anche a coloro (studenti, stagisti, borsisti, allievial- lievi, ecc…) che prestano servizio presso l’assicurato. 13. per lesioni subite in occasione di lavoro o di servizio dai dipendenti dell’assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m;. 24. per lesioni subite in occasione di lavoro, servizio o partecipazioni all’attività assicurata dai prestatori di lavoro non subordinati D.lgs 9 aprile 2008 n° 81.. Comune di Merate Prot.3968 / 30-01-2018 -partenza- Cat. 5 Cl. 2 Fasc. c_f133

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Samples: Polizza Responsabilità Civile

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m. e dell’articolo 13 del Dlg D.lgs 23 febbraio 2000 n° 38 e s.m., per gli infortuni (comprese le malattia professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti di- pendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e X.Xxx addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; 2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle discipline del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m. e del D.lgs 23/02/2000 n° 3838 e s.m. o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati cagio- nati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata sulla base dei criteri adottati dall’ INAIL. L’assicurazione è altresì estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla Legge 196/97 ed alle persone della cui opera o- pera anche manuale l’assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276/2003 e alla Legge 30/2003 (c.d. Legge Biaggi). In caso di esercizio dell’azione di rivalsa ex art. 1916 del c.c. da parte dell’INAIL o altro istituto assicurativo, previdenziale, Ente, detti prestatori d’opera saranno considerati terzi. L’assicurazione è stesa anche a coloro (studenti, stagisti, borsisti, allievial- lievi, ecc…) che prestano servizio presso l’assicurato. 13. per lesioni subite in occasione di lavoro o di servizio dai dipendenti dell’assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m;s.m.i.. 24. per lesioni subite in occasione di lavoro, servizio o partecipazioni all’attività assicurata dai prestatori di lavoro non subordinati D.lgs 9 aprile 2008 n° 81.. I prestatori di lavoro, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa. La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente della perseguibilità d’ufficio del reato commesso dall’assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 C.C. e indipenden- temente dall’accertamento giudiziale. A questo riguardo, si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra il contrente e la Società, tenendo conto degli interessi del contraente, dell’assicurato e delle persone del- le quali il contraente e l’assicurato stessi debbano rispondere ai sensi del citato art. 2049 C.C.

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Samples: Polizza Responsabilità Civile