Assistenza a domicilio Clausole campione

Assistenza a domicilio. In particolare, in un’area geografica minima di una distanza di almeno 20 (venti) km dal Punto Vendita concordata preventivamente con Somfy, l’Installatore si impegna a svolgere, senza pretesa di esclusiva, un servizio di assistenza diretta presso il domicilio dei Clienti. L’Installatore si impegna a comunicare immediatamente a Somfy l’impossibilità, determinata da causa allo stesso non imputabile, di svolgere il servizio a domicilio, affinché Somfy possa diversamente soddisfare la richiesta di intervento del Cliente.
Assistenza a domicilio. Nel caso in cui l’assicurato a seguito di malattia, infortunio o deperimento organico (per esempio dovuto all’età – senescenza) si trovi nell’impossibilità, anche temporanea, di esperire autonomamente le normali azioni della vita quotidiana (ad esempio: vestizione – nutrizione – igiene personale - necessità fisiologiche), Cattolica provvederà a rimborsare le spese di assistenza personale a domicilio, prescritte da un medico; ovvero ad indennizzare una diaria forfettaria, secondo quanto specificato ai punti C.1) e C.2). Tali prestazioni, alternative tra loro e non cumulabili, vengono riconosciute al raggiungimento del punteggio specifico di (almeno) 100, determinato dalla somma dei punteggi delle singole voci indicate nella tabella valutativa dell’assistenza domiciliare allegata alla presente polizza, secondo le determinazioni del medico legale incaricato dalla Società. Il mancato raggiungimento di tale punteggio minimo, non può per alcuna ragione comportare il diritto all’assistenza. L’assistenza può essere prestata da una o più terze persone ovvero tramite infermieri/e diplomati ove necessitino specifiche prestazioni eseguibili solo da personale abilitato. E’ facoltà del Sacerdote avente diritto all’assistenza scegliere (indicandolo inizialmente nella lettera di denuncia del sinistro) quale regime adottare tra quelli indicati ai punti C.1) o C2). Tale scelta non sarà vincolante per l’intera durata del periodo in cui il Sacerdote avrà diritto all’assistenza, ma potrà essere effettuata di mese in mese, con riferimento al mese durante il quale il Sacerdote aveva diritto all’assistenza, e dovrà essere effettuata secondo quanto meglio specificato ai punti C.1) e C.2) In mancanza di scelta espressa, ovvero di mancata o incompleta consegna della documentazione richiesta entro i termini di cui al punto C.1), Cattolica indennizzerà il Sacerdote secondo quanto previsto al punto C.2), senza alcuna possibilità di integrare il pagamento relativamente al mese già decorso e per il quale è già stato emesso il pagamento. Resta comunque facoltà del Sacerdote effettuare una nuova e diversa scelta per il/i mese/i successivo/i purchè in regola con i tempi previsti dal successivo articolo C.1). A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 13 comma 1, i termini per la sola denuncia di sinistro per assistenza (indipendentemente dalla scelta di cui all’articolo C.1 o C.2), anche temporanea, sono ridotti a 45 giorni dalla data di accadimento dell’evento che ha reso necessari...
Assistenza a domicilio. Nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di dimissione da un Ricovero ospedaliero, l’Assicurato – al quale sia stata prescritta una convalescenza di almeno 5 (cinque) giorni – può richiedere con un preavviso di 3 (tre) giorni, le prestazioni del servizio di Assistenza a domicilio.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).