ASSISTENZA AL TITOLARE Clausole campione

ASSISTENZA AL TITOLARE. Il RESPONSABILE assiste il TITOLARE nell'adempimento degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali, nella segnalazione di violazioni dei dati, nelle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati e nelle consultazioni preventive di cui agli articoli da 32 a 36 RGPD, tra l'altro garantendo adeguati standard di protezione mediante misure tecniche e organizzative, tenendo conto della natura, delle circostanze e delle finalità del trattamento, della probabilità di violazioni dei dati e della gravità del rischio per le persone fisiche che ne può derivare garantendo l'immediata individuazione delle violazioni e assistendo il TITOLARE nell'evadere le richieste degli interessati di esercizio dei loro diritti.
ASSISTENZA AL TITOLARE. 7.1- Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio da parte degli Interessati dei diritti di cui al capo III del GDPR. In particolare, nel caso in cui il Responsabile riceva, anche per il tramite di un suo Incaricato, richieste riconducibili all’esercizio dei diritti dell’Interessato di cui al Capo III del GDPR, provvede a: •informare senza ritardo il Titolare, allegando copia della richiesta; •attenersi alle istruzioni operative che riceve in merito dal Titolare; •fare in modo di assicurare che le operazioni di ricerca delle informazioni, di cui è in possesso, siano rapide e complete.
ASSISTENZA AL TITOLARE. Il Responsabile, in relazione alla natura del trattamento e alle informazioni a sua disposizione, si impegna ad assistere il Titolare del trattamento:
ASSISTENZA AL TITOLARE. TECHSTAR si impegna ad assistere il Titolare, nei limiti della ragionevolezza, nel garantire e documentare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione. In particolare: TECHSTAR, senza ingiustificato ritardo, ha l’obbligo di comunicare al Titolare ogni violazione della sicurezza dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza, unitamente a tutte le informazioni rilevanti per la documentazione ed il report della violazione.
ASSISTENZA AL TITOLARE. Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare al fine di soddisfare l’obbligo incombente su quest’ultimo di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati. A tal fine, comunica al Titolare (e contestualmente al Responsabile della protezione dei dati designato), al momento della ricezione, eventuali richieste di informazioni o comunicazioni degli interessati o del Garante nazionale ed europeo per la protezione dei dati personali, provvedendo al relativo riscontro previa consultazione del Titolare medesimo. Qualora il Titolare decida di riscontrare direttamente le istanze, ne darà comunicazione al Responsabile, il quale dovrà comunque fornire al Titolare le necessarie informazioni e offrire la più ampia collaborazione.
ASSISTENZA AL TITOLARE. Il Responsabile assiste il Titolare ai fini del rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione.
ASSISTENZA AL TITOLARE. Il responsabile del trattamento dei dati deve inoltre, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni disponibili fornire supporto al Titolare affinché possa ottemperare: ∙ all'obbligo del Titolare a effettuare senza indebito ritardo e, ove possibile, entro e non oltre 72 ore dalla sua conoscenza, la comunicazione circa una violazione dei dati personali all’Autorità per la Protezione dei Dati Personali a meno che non sia improbabile che comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche; ∙ all'obbligo del Titolare di effettuare una valutazione dell'impatto delle operazioni di trattamento previste sulla protezione dei dati personali (una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati); ∙ all'obbligo del Titolare del trattamento di consultare l’Autorità per la Protezione dei Dati personali prima di porre in essere un trattamento qualora una valutazione d'impatto indicasse che il trattamento comporterebbe un rischio elevato (in assenza di misure adottate dal Titolare di mitigazione del rischio). ∙ agli obblighi del Titolare nei confronti delle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato stabilite nel capitolo III GDPR per quanto applicabile. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare eventuali istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell’Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali oggetto del contratto.

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  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.