Assistenza finanziaria eccezionale Clausole campione

Assistenza finanziaria eccezionale. Dei 1.250 milioni EUR della linea di credito commerciale aperta dalla Comunità a favore degli NSI nel 1992, l'Armenia ha beneficiato di circa 58 milioni EUR a titolo di prestiti. Tuttavia, a causa delle difficili condizioni politiche, economiche e finanziarie, l'Armenia non fu in grado di onorare adeguatamente alle proprie obbligazioni finanziarie estere, comprese quelle nei confronti della Comunità. Per sostenere le iniziative armene intese all'aggiustamento e alle riforme e per facilitarle la soluzione del suddetto problema del debito, il Consiglio adottò nel novembre 1997 la proposta della Commissione intesa a concedere all'Armenia e alla Georgia un'assistenza finanziaria eccezionale e acconsentì, in linea di principio, a rendere disponibili prestiti sino all'importo massimo di 170 milioni EUR e sovvenzioni per un massimo di 95 milioni EUR. Nel dicembre 1998, dopo che l'Armenia aveva pagato integralmente i suoi arretrati nei confronti della Comunità (51 milioni EUR) e l'FMI aveva ripristinato il proprio programma a favore del paese, la Commissione versò la prima quota della sua assistenza finanziaria eccezionale a favore dell'Armenia (28 milioni EUR a titolo di prestito e 8 milioni EUR a titolo di sovvenzione). La seconda quota (4 milioni EUR a titolo di sovvenzione) fu versata nel dicembre 1999, poco dopo l'esito positivo del terzo esame a metà termine effettuato dall'FMI nell'ambito dell'ESAF e dopo il rimborso da parte dell'Armenia di 5 milioni EUR, in conto capitale, del prestito di 28 milioni EUR erogatole nel 1998. Nel luglio 1999 le autorità armene ed i servizi della Commissione conclusero un accordo di principio sulle condizioni di ordine strutturale a cui doveva essere subordinato il versamento della terza quota dell'assistenza, previsto per il 2000. Le autorità armene, tuttavia, non hanno ratificato tale accordo. Inoltre, considerati i deludenti risultati fiscali e il rallentamento delle riforme strutturali nel 1999 e nel 2000, non vi erano chiare prospettive per l'Armenia di concludere entro il 2000 un accordo con l'FMI su un nuovo programma triennale. Di conseguenza, la missione della Commissione recatasi a Jerevan nel giugno 2000 ha ritenuto che non fossero soddisfatte le condizioni per il versamento della quota di sovvenzioni prevista nel 2000.
Assistenza finanziaria eccezionale. Dei 1.250 milioni EUR della linea di credito commerciale che la Comunità mise a disposizione degli NSI nel 1992, la Georgia beneficiò di circa 113 milioni EUR a titolo di prestiti. Tuttavia, a causa della sua difficile situazione politica, economica e finanziaria, la Georgia non fu in grado di provvedere adeguatamente al servizio del suo debito estero, comprese le sue obbligazioni nei confronti della Comunità. Per sostenere il paese nelle sue iniziative di riforma e facilitare la soluzione del problema del debito, nel novembre 1997 il Consiglio adottò la proposta della Commissione intesa a concedere assistenza finanziaria eccezionale all'Armenia e alla Georgia e acconsentì in linea di principio a mettere a loro disposizione prestiti per l'importo massimo di 170 milioni EUR e sovvenzioni per l'importo massimo di 95 milioni EUR. Nel luglio 1998, quando la Georgia aveva pagato integralmente i propri arretrati nei confronti della Comunità (131 milioni EUR) e l'FMI aveva ripreso l'attuazione del suo programma, la Commissione versò la prima quota dell'assistenza finanziaria eccezionale (110 milioni EUR a titolo di prestiti e 10 milioni EUR a titolo di sovvenzioni). La seconda quota (9 milioni EUR a titolo di sovvenzioni) prevista nell'ambito di tale assistenza fu versata nel settembre 1999, poco dopo il rimborso da parte della Georgia di 10 milioni EUR, a titolo di capitale, del prestito di 110 milioni EUR concessole nel 1998. La mancanza di chiare prospettive, per la Georgia, di concludere entro il 2000 un nuovo accordo con l'FMI su un nuovo programma triennale, soprattutto a causa dei deludenti risultati fiscali (le entrate doganali sono rimaste molto scarse), hanno indotto la Commissione a posporre il versamento della terza quota dell'assistenza, a titolo di sovvenzioni, previsto inizialmente per il 2000.
Assistenza finanziaria eccezionale. Paese Data Riferimento Importo Date dei Importi dei Versati Non decis. Consiglio decis. Xxxxxxxxx xxxxxxx versamenti versamenti versati Paesi baltici (prest. bil. pag.) di cui a: Estonia 23.11.92 92/542/CE 220 (40) mar. 1993 20 135 (20) 85 (sospesi) (20) Lettonia (80) lu. 1993 40 (40) (40) Lituania (100) lu. 1993 50 (75) (25) ag. 1995 25 Bulgaria I 24.06.91 91/311/CE 290 ag. 1991 150 290 (prest. bil. pag.) mar. 1992 140 Bulgaria II 19.10.92 92/511/CE 110 dic. 1994 70 110 (prest. bil. pag.) ag. 1996 40 Bulgaria III 22.07.97 97/472/CE 250 febb. 1998 125 250 (prest. bil. pag.) dic. 1998 125 Bulgaria IV 08.11.99 99/731/CE 100 dic. 1999 40 100 (prest. bil. pag.) sett. 2000 60 Cecoslovacchia 25.02.91 91/106/CE 375 mar. 1991 185 375 (prest. bil. pag.) mar. 1992 190 Ungheria I 22.02.90 90/83/CE 870 apr. 1990 350 610 260 (prest. aggiust. strutt.) febb. 1991 260 (sospesi) Ungheria II 24.06.91 91/310/CE 180 ag. 1991 100 180 (prest. bil. pag.) genn. 1993 80 Romania I 22.07.91 91/384/CE 375 genn. 1992 190 375 (prest. bil. pag.) apr. 1992 185 Romania II (prest. bil. pag.) 27.11.92 92/551/CE 80 febb. 1993 80 80 Romania III 20.06.94 94/369/CE 125 nov. 1995 55 125 (prest. bil. pag.) sett. 1997 40 dic. 1997 30 Romania IV (prest. bil. pag.) 08.11.99 99/732/CE 200 giu. 2000 100 100 100 Slovacchia (prest. bil. pag.) 22.12.94 94/939/CE 130 annullati (lu. 1996) 130 annullati Albania I 28.09.92 92/482/CE 70 dic. 1992 35 70 (sovv. bil. pag.) ag. 1993 35 Albania II 28.11.94 94/773/CE 35 giu. 1995 15 35 (sovv. bil. pag.) ott. 1996 20 Albania III (prest. bil. pag.) 22.04.99 99/282/CE 20 20 Bosnia I1 (prest. e sovv. bil. pag.) 10.05.99 99/325/CE 60 dic. 1999 dic. 1999 genn. 2001 genn. 2001 15 (sovv.) 10 (prest.) 10 (sovv.) 10 (prest.) 45 15 FYROM I 22.07.97 97/471/CE 40 sett. 1997 25 40 (prest. bil. pag.) febb. 1998 15 FYROM II2 (prest. e sovv. bil. pag.) 08.11.99 99/733/CE 80 dic. 2000 genn. 2001 20 (sovv.) 10 (prest.) 30 50 Kosovo3 19.02.00 00/140/CE 35 mar. 2000 20 35 (sovv. sostegno bilancio) ag. 2000 15

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  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.