PRECEDENTI Clausole campione

PRECEDENTI. Nella ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23/09/2016 – approvata dal Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016 ed s.m. ed i., con deliberazione consiliare n. 30 del 28/09/2017, esecutiva ai sensi di legge – Lario Reti Holding Spa, coinvolta nel progetto di fusione sopra descritto, figura tra le società da mantenere in quanto rientrante tra le categorie di cui all’art. 4 del Testo Unico in materia di società partecipate e, con riguardo allo specifico settore energetico, è previsto un progetto di sviluppo attraverso la crescita tramite la ricerca di partner. Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 50 del 22/12/2016, esecutiva, ha approvato la “Procedura di partnership nei settori della distribuzione gas e della commercializza- zione dell’energia” e, con deliberazione n. 2 del 11/01/2018, ha approvato una atto avente ad oggetto “Progetto di aggregazione societaria per la creazione di una multi- utility nel nord Lombardia” (Il Progetto Preliminare). Con la sopracitata deliberazione consiliare sono stati formulati specifici indirizzi agli am- ministratori di LRH per lo sviluppo dei contenuti definitivi del citato Progetto Preliminare che, congiuntamente alle analoghe indicazioni giunte dal Consigli Comunali degli altri soci di LRH, hanno trovato compiuta espressione nella delibera dell’assemblea ordinaria del 15 gennaio 2018. In particolare quindi nell’assemblea del 15 gennaio u.s. è stato formula lo specifico indirizzo affinché gli amministratori di LRH “sviluppino i contenuti definitivi del Progetto di Aggregazione e predispongano il progetto di fusione per quanto di competenza delle società partecipate da LRH, dopo aver approfondito gli scenari del progetto industriale in particolare riguardo gli scenari di minima e di massimo risultato riguardo lo sviluppo delle attività della costituenda società; adottando tutti i necessari atti prodromici – ma non vincolanti – al perfezionamento dello stesso (quali a mero titolo esemplificativo, la stipula di accordi tra le parti coinvolte nell’operazione tesi a regolamentare la fase pre- fusione, la richiesta di nomina del perito al tribunale, etc…). Detti contenuti definitivi confermano le linee indicate nel Progetto Preliminare con particolare riguardo:
PRECEDENTI. La deliberazione della Giunta Provinciale n. 10 del 29.01.2014, esecutiva, ad oggetto “Codice di comportamento della Provincia di Monza e della Brianza in dettaglio al codice generale di comportamento approvato con D.P.R. 16.4.2013, n.62. Approvazione. (i.e.)”; il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 10.3.2022, ad oggetto “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2022 - 2023 - 2024. approvazione”; la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 9 del 22.02.2022 “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024. Approvazione I.E.”; il piano della formazione del personale 2021-2023, approvato con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 41 del 13/4/2021.
PRECEDENTI. Intesa inizialmente come sostegno intracomunitario alla bilancia dei pagamenti, dal 1990 l'assistenza macrofinanziaria della Comunità è stata estesa a paesi terzi, soprattutto ai paesi dell'Europa centrale e dell'Est europeo (PECO), e gradualmente anche ad altri paesi dell'ex Unione sovietica e del Mediterraneo, allo scopo di favorirne le iniziative di riforma politica ed economica. 1 Vedansi le seguenti Comunicazioni della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "Relazione sull'attività di assistenza macrofinanziaria a favore di paesi terzi": COM(92)400 del 16 settembre 1992 COM(94)229 del 7 giugno 1994 COM(95)572 del 27 novembre 1995 COM(96)695 dell’8 gennaio 1997 COM(98)3 del 13 gennaio 1998 COM(1999)580 del 15 novembre 1999 COM(2000)682 del 27 ottobre 2000. All'inizio degli anni Novanta la Comunità europea ha deciso di estendere l'AMF ai PECO, nell'intento di promuoverne il processo di transizione verso l’economia di mercato. Si è anche deciso che, nell'ambito del processo di coordinamento dell'assistenza concordato tra i 24 paesi più industrializzati (G24), la Commissione avrebbe sollecitato altri donatori a contribuire in forma analoga, a sostegno dei piani economici che i PECO stavano attuando di concerto con l'FMI e con la Banca mondiale. La CE e il G24 hanno proceduto tra il 1990 e il 1994 a varie operazioni di sostegno alla bilancia dei pagamenti a favore della maggior parte dei PECO. Da allora, la CE ha incentrato la propria assistenza macrofinanziaria nella regione soprattutto nei paesi balcanici, più particolarmente nei paesi dell'ex Repubblica di Iugoslavia. Fuori della regione dell'Europa centrale e dell'Est europeo, il Consiglio ha deciso varie altre operazioni a favore di alcuni nuovi Stati indipendenti (NSI) e di qualche paese mediterraneo. L'AMF va a sostegno delle iniziative di riforma politica ed economica dei paesi beneficiari, viene attuata in associazione con i piani di sostegno dell'FMI e della Banca mondiale e ha continuato ad ispirarsi a un insieme dei principi che pongono in rilievo il carattere eccezionale dell'assistenza stessa, la sua complementarità rispetto ai finanziamenti degli IFI e le condizioni di carattere macroeconomico alle quali tale assistenza è subordinata. In particolare, con la sua AMF la Comunità ha sostenuto le iniziative dei paesi beneficiari intese ad attuare riforme economiche e modifiche strutturali e, in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale, ha promosso politiche sp...
PRECEDENTI. Dopo attento esame, il Proponente è a conoscenza di: / Is the Proposer after enquiry aware of: s ì no a. Spese sostenute in passato o richieste di sinistro relative a errori, omissioni o negligenze professionali accettate o respinte? Any costs incurred by them in the past or any claim made against them for professional negligence, error or omission (successful or otherwise)? s ì no b. Circostanze o eventi che possano dare origine a sinistri per errori, omissioni o negligenze professionali? Any circumstance or event which might give rise to a claim against them for professional negligence, error or omission? Nota bene Note: Le risposte a queste domande sono considerate di primaria importanza ed alle stesse si dovrà rispondere solo dopo aver esperito un attento e completo esame della propria attività. Si prega pertanto di fornire ogni atto o circostanza anche dubbia anche se tale atto o circostanza possa non essere considerato in buona fede come causa di danno.
PRECEDENTI. Il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 20 del 20/02/2020 “Accordo di collaborazione tra Provincia di Monza e della Brianza e Istituto per le tecnologie della costruzione (ICT)-Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR) per la realizzazione di uno strumento integrato per pianificazione energetico-ambientale del territorio. Un approccio a supporto del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Monza e della Brianza”; la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 19/12/2019, esecutiva, “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022. Approvazione”; il Decreto Deliberativo Presidenziale n.18 del 18/02/2020 “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020. Approvazione”.
PRECEDENTI la Delibera di Giunta n 47 del 18 giugno 2020 del Comune di Caponago Monza e Brianza per i lavori di realizzazione di una rotatoria tra la XX 000 “Moriano di Vimercate-Pessano” e le vie Xxxxxx Xxxxxxx e per Cambiago” la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 19/12/2019, esecutiva, “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022”; la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 36 del 19/12/2019, esecutiva, “Bilancio di previsione 2020-2022. Approvazione. (i.e.)”; Il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 18 del 1.2.2020, ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione(PEG) 2020 “Approvazione (i.e); la Delibera del Consiglio Provinciale n. 31 del 17.12.2019 ad oggetto ”Linee Guida del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) 2020-2021-2022” Approvazione. (i.e.);
PRECEDENTI l’Accordo sottoscritto il 21 dicembre 2017 tra Città Metropolitana di Milano, Provincia di Monza e Brianza, Comuni di Milano, Cologno Monzese, Brugherio, Carugate, Agrate Brianza, Concorezzo, Vimercate per l’affidamento ed il finanziamento della prima fase del progetto di fattibilità tecnica economica per un sistema di trasporto pubblico per l’asta Cologno-Vimercate; la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 16 del 10/07/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il suddetto Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp); la pubblicazione sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi-n.43del 23/10/2013 della sopraccitata Deliberazione consiliare, da cui decorre l’efficacia del Ptcp; la determinazione Dirigenziale n. 2564 del 11/11/2014 “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp). Norme del Piano. Testo ricondotto alle sentenze Tar per intervento di annullamento da parte del giudice amministrativo”, pubblicata sul B.U.R.L. -Serie Avvisi e Concorsi n. 47 del 19/11/2014; il Decreto Deliberativo del Presidente n. 40 del 30/04/2020 “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Avvio del procedimento di variante in materia di infrastrutture per la mobilità e contestuale avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”; la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 12/11/2018, esecutiva, con la quale è stata approvata la variante alle Norme del Ptcp, pubblicata sul B.U.R.L. -Serie Avvisi e Concorsi- n. 1 del 02/01/2019; la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.13 del 27/04/2021, esecutiva, con la quale è stata adottata la variante al Ptcp per l’adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della L.R.31/2014; il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 25 del 10/03/2020, che ha approvato l’avvio del procedimento per la redazione del PUMS della Provincia di Monza e della Brianza; il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 37 del 21/04/2020, di precisazioni in merito alla definizione della partecipazione attiva per la redazione del PUMS della Provincia di Monza e della Brianza; la Delibera del Consiglio Provinciale n. 4 del 18/02/2021 ad oggetto “Documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023. Approvazione.” la Delibera del Consiglio Provinciale n. 5 del 18/02/2021 ad oggetto “Bilancio di Previsione 2021 - 2022 - 2023. Approvazione.”; la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 18.02.2021 ad oggetto “Linee guida del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (PTP...
PRECEDENTI. La Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 28/12/2021, avente ad oggetto “Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza. Nuovo Schema di Convenzione per il Triennio 2022/2024. Approvazione.” Il D.D.P. n. 16 del 26/01/2023 avente ad oggetto “Macrostruttura e funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione.”. La Determinazione Dirigenziale n.424 del 18/11/2022 e successivo atto di rettifica n. 479 del 06/12/2022 del Comune di Triuggio. La Determinazione Dirigenziale della Centrale Unica di Committenza R.G. n. 2489 del 19/12/2022 del di presa d’atto del suddetto provvedimento.
PRECEDENTI. 1. La comprovata osservanza degli obblighi doganali è considerata adeguata se, nel corso degli ultimi tre anni che precedono la presentazione della domanda, non è stata commessa un’infrazione grave o infrazioni ripetute alla regola­ mentazione doganale da parte di una delle seguenti persone: a) il richiedente; b) le persone responsabili della società del richiedente o che ne esercitano il controllo della gestione; c) se del caso, il legale rappresentante del richiedente in materia doganale; d) la persona responsabile delle questioni doganali nella società del richiedente. 2. L’osservanza degli obblighi doganali nel passato può tuttavia essere considerata soddisfacente se l’autorità doganale competente ritiene che l’infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all’ampiezza delle operazioni doganali e non susciti dubbi circa la buona fede del richiedente. 3. Se le persone che esercitano il controllo sulla società del richiedente sono stabilite o residenti in un paese terzo, le autorità doganali valutano la loro osservanza degli obblighi doganali in passato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili. 4. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, le autorità doganali valutano l’osservanza degli obblighi doganali in passato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.

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  • Conclusioni Il presente CCNL, in funzione delle concrete situazioni delle Aziende, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello che permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, anche grazie ai recuperi di efficienza, alla promozione di servizi e all’attivazione di prestazioni di solidarietà, allo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto, perciò, di porre in essere, ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purchè in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà poi, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità di Mancata Contrattazione”, che non sarà spettante in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che qualora il costo dei benefici di secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutita, l’Accordo per essere applicabile dovrà essere sottoposto a Referendum e approvato dai Lavoratori interessati.

  • Conclusione Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, al fine di garantire la necessaria continuità operativa sulla manutenzione dei sistemi gestiti nell’attuale contratto G14, si rende necessario acquisire i necessari servizi dal mercato tramite un unico contatto della durata di 4 anni, con decorrenza dal 1° marzo 2023. L’iniziativa ha codice di programmazione 2022.10.003.I e CUI S13756881002202200010, prevista nel 2023, ma viene proposto al CdG di anticiparla al 2022. La necessità di anticipazione dell’iniziativa G18 rispetto alla data presunta di esaurimento del massimale del contratto G14 è legata al considerevole ricorso da parte delle amministrazioni all’AQ Consip “Servizi Applicativi in ottica cloud – lotto 3” che sta determinando un rapido consumo del massimale dell’AQ medesimo che, a meno di un mese dall’attivazione, risulta già rifinanziato del 20% e per il quale il sito Consip riporta una scarsa disponibilità sul residuo economico complessivo. L’AQ Consip “Servizi Applicativi in ottica cloud – lotto 3” al momento risulta essere l’unico strumento messo a disposizione da CONSIP attivo per l’acquisizione dei servizi in oggetto. Visto il suo esaurimento precoce, CONSIP sta lavorando alla sua prosecuzione con la definizione di un nuovo AQ la cui pianificazione prevede l’aggiudicazione per fine anno, salvo eventuali ricorsi. I trascorsi storici sul presente AQ, le difficoltà riscontrate nella sua attivazione (il lotto 3 in oggetto è stato aggiudicato a maggio 2021 ed attivato a settembre 2022 per via dei numerosi ricorsi ricevuti) e considerando l’elevato interesse del mercato, dato che il suo controvalore economico è molto maggiore di quello dell’attuale AQ, fanno pensare ad un ritardo nell’attivazione di questo nuovo AQ. Questo ne preclude l’utilizzo per l’acquisizione in oggetto, dato che la sua attivazione non risulta garantita in tempo per marzo 2023. Tenuto conto della natura delle applicazioni software oggetto dell’affidamento, si ritiene che l’approvvigionamento dei servizi ICT possa essere fatto aderendo all’AQ Consip “Servizi Applicativi in ottica cloud – lotto 3”. Va sottolineato che l’acquisizione del servizio descritto mediante adesione all’AQ menzionato deve avvenire ai sensi dell’art. 1, comma 512 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), atteso che i servizi previsti da detto contratto quadro sono idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno acquisitivo rappresentato nella presente nota. L’iniziativa, inoltre, non è in contrasto con la citata legge neppure sotto il profilo dell’obbligo del risparmio di spesa; ciò per effetto dell’esimente espressamente prevista all’art. 1, comma 515, che esclude da tale obbligo “la spesa effettuata tramite Consip S.p.A.”. Al fine di aderire all’AQ, sarà necessario riportare, nel rispetto delle prescrizioni al tal riguardo previste da detto contratto quadro, il fabbisogno acquisitivo come sopra definito in apposito documento denominato “piano dei fabbisogni”; i tempi tecnici per l’acquisizione dei servizi di cui trattasi sono stimati in circa due mesi solari. L’applicazione delle tariffe di aggiudicazione dell’AQ (determinate secondo quanto specificato nel Comparatore), al fabbisogno stimato permette di definire il costo complessivo del contratto in 3.123.151,00 € , oltre IVA mentre il costo complessivo per AdeR risulta essere pari a 3.150.634,73 €. L’aggiudicatario del Contratto Esecutivo risulta essere il RTI Consorzio Reply Public Sector (mandataria), Maggioli S.p.A., Almaviva Digitaltec S.r.l., Soprasteria Group S.p.A., Onit Group S.r.l., P.A. Advice S.p.A., Geek Logica S.r.l., Schema31 S.p.A.. L’impegno di spesa complessivo, relativamente al fabbisogno del biennio 2023-2024, risulta coerente con quanto previsto nelle previsioni del Budget economico relativo al triennio 2022-2024 deliberato dal Comitato di gestione di AdeR del 24 marzo 2022; tale impegno risulta coerente anche con quanto previsto nella proposta di Budget 2023- 2025 portata in approvazione al medesimo Comitato di Gestione di AdeR del 27 ottobre 2022. In considerazione della durata triennale dell’affidamento che supera l’orizzonte di Piano, la quota parte della spesa relativa al periodo successivo sarà resa coerente con l’impostazione complessiva di Budget che ha tra i principali obiettivi, a regime, quello di un contenimento complessivo dei costi.

  • Diritto di precedenza In ragione delle diversità strutturali dei settori che compongono il Terziario, le parti potranno, a livello territoriale o aziendale, normare casi in cui si possa ricorrere al diritto di precedenza.

  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.

  • REVISIONE PREZZI Le condizioni economiche ed i prezzi della presente fornitura resteranno invariati per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 106 comma 3 D. Lgv. 50/2016, l’eventuale revisione prezzi è subordinata alla prova a carico dell’aggiudicatario dell’effettivo aumento dei prezzi per cause imprevedibili, con particolare riferimento ai singoli e specifici fattori di costo, e decorrerà dal mese successivo a quello del giorno di ricevimento della richiesta, qualora accolta. La richiesta, che a pena di irricevibilità non potrà effettuarsi nei primi 12 mesi di fornitura, non potrà eccedere l’indice ISTAT di riferimento, pena la facoltà di risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante. Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’aggiudicatario rinuncia espressamente al diritto di cui all’art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente alle prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente, compreso il mancato accordo circa la richiesta di revisione del prezzo.

  • Sanzioni disciplinari 1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all’art.11 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare: a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4; b) rimprovero scritto (censura); c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi; f) licenziamento con preavviso; g) licenziamento senza preavviso. 2. Sono anche previste, dal d. lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per le quali l’autorità disciplinare si identifica, in ogni caso, nell’ufficio per i procedimenti disciplinari: a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001; b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1; c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001. 3. Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini e gli obblighi del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. 4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede all’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L’irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo personale. 5. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 98, comma 8, ultimo capoverso, della Sezione Afam. 6. I ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività di ricerca che gli Enti sono tenuti a garantire ai sensi delle norme vigenti. 7. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. 8. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal d.lgs. n. 116/2016 e dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001.

  • Diritto applicabile e foro competente 13.1 Il rapporto contrattuale fra il cliente e FFS Cargo sottostà al diritto svizzero o alle disposizioni legali internazionali vigenti in materia. 13.2 La competenza a dirimere qualsiasi vertenza relativa al rapporto contrattuale spetta esclusivamente al foro di Basilea/Svizzera.

  • Norme regolatrici e disciplina applicabile 1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest’ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata: a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti “Condizioni Generali” che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione; e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip; h) dal patto di integrità. 2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

  • Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

  • Finalità dell’Accordo Le Parti individuano ampi e diversificati ambiti riguardo ai quali instaurare un rapporto collaborativo, così come di seguito indicato: 2.1 Riconoscendo il ruolo fondamentale che ciascuna di esse ricopre per lo sviluppo del territorio e della Comunità di riferimento, concordano di collaborare per una virtuosa integrazione delle proprie attività, lì dove ritenuto utile ed efficace per migliorare i servizi offerti ed in raccordo eventuale con altre istituzioni interessate. 2.2 Affermando il valore e l’importanza di un aggiornamento continuo delle conoscenze, fondate su adeguati approfondimenti tecnico-scientifici, stabiliscono che la collaborazione potrà riguardare l’elaborazione di proposte, l’esecuzione di studi ed analisi, lo sviluppo di progetti ed attività, l’applicazione di soluzioni innovative nei campi di comune interesse.