Assistenza infermieristica privata Clausole campione

Assistenza infermieristica privata. La SOCIETA’ rimborsa le spese sostenute dall’ ASSICURATO durante il RICOVERO e nei 90 giorni successivi al RICOVERO, presso il domicilio dell’ASSICURATO, per assistenza infermieristica professionale privata. La presente prestazione non si cumula con quella prevista alla lettera j). La SOCIETÀ rimborsa con i limiti indicati nel successivo capitolo 6 “Ci sono limiti di copertura?”.
Assistenza infermieristica privata. Il Fondo rimborsa le spese per assistenza infermieristica privata, secondo quanto riportato all’Art. 10 del presente documento fornita in forma diretta o per il tramite di organizzazioni di categoria, da personale dotato di diploma o titolo equipollente, relativamente a patologie particolarmente gravi, nelle quali si renda necessaria un'assistenza di almeno tre ore giornaliere consecutive da parte di personale paramedico. Il rimborso si effettua sia per l'assistenza domiciliare sia ospedaliera. I quadri clinici di riferimento ed i periodi massimi assistibili, anche non continuativamente, per anno (01 Gennaio-31 dicemebre) sono i seguenti: Scompenso cardiocircolatorio (fase acuta) 720 ore Forme di patologia neurologica e psichiatrica gravi (fasi acute) 2160 ore Ictus Cerebrale 2160 ore Neoplasie maligne in fase terminale 2160 ore Episodi acuti particolarmente gravi (decorsi post-chirurgici, politraumatizzati) 720 ore - una relazione medica dettagliata sulle condizioni cliniche e la necessità di assistenza del paziente; - la fattura quietanzata della spesa sostenuta, con la precisazione del numero di ore di assistenza prestate.

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  • ASSISTENZA INFERMIERISTICA Qualora il paziente a seguito di malattia o infortunio necessita dell'assistenza domiciliare d’infermieri generici e/o specializzati a domicilio, la Centrale Operativa provvede alla ricerca ed all’invio del personale tenendo a proprio carico i relativi costi entro il limite di € 1.000,00.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

  • Assistenza sanitaria integrativa L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilo.

  • Assistenza stradale facendo fede i tempari ufficiali della casa co- struttrice, oppure in caso di Furto o Rapina totali, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un mezzo sostitutivo che abbia massa comples- siva a pieno carico non superiore a 35 x.xx le cui caratteristiche siano equivalenti a quelle del Vei- colo assicurato e comunque idoneo al trasporto di cose/persone, in relazione alle disponibilità del centro di noleggio. Tale mezzo, adibito ad uso privato, senza autista, con percorrenza illi- mitata, sarà fornito per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, e comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi per Xxxxxxxx. Ai fini dell’erogazione della Prestazione, l’Assicu- rato dovrà esibire al centro di noleggio patente di guida in originale e valida. Restano sempre a carico dell’Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le assicura- zioni facoltative, le eventuali franchigie applicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cau- zionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato diretta- mente dall’Assicurato. La Prestazione non è operante per: • immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costrut- trice; • operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumu- labili con quelli relativi al danno da riparare. Nel caso in cui l’Assicurato non fosse in possesso di una carta di credito, così come se l’utilizzatore del Veicolo assicurato dovesse avere meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell’individuare una società di autonoleggio di- sponibile ad erogare il servizio.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono . 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

  • Assistenza in viaggio La Società, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni: a) Consulenza medica - telefonica 24h su 24 - Il servizio medico della Centrale Operativa composto da un Direttore Sanitario e da un’équipe di medici qualificati e specializzati, disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, fornirà informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/ sanitario:  reperimento di mezzi di soccorso d’urgenza;  reperimento di medici specialisti d’urgenza;  organizzazione di consulti medici;  segnalazione di laboratori e centri diagnostici;  esistenza e reperibilità di farmaci in Italia e all’estero Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l’Assicurato in condizione di ottenere le informazioni necessarie. b) Invio medico - Quando l'Assicurato, in caso di malattia improvvisa o infortunio, necessita di una visita medica urgente, la Società provvede, previa valutazione della propria Guardia Medica, ad inviare un Medico. In caso di irreperibilità immediata del Medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, la Società organizza il trasferimento dell'Assicurato in ambulanza ad un ospedale per le cure del caso; c) Trasporto in ambulanza - Ove sia accertata l’urgenza della prestazione, la Società organizza il trasferimento in ambulanza dell’Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi; d) Collegamento continuo con il centro ospedaliero - Quando l'Assicurato in viaggio sia ricoverato in un istituto di cura, la Società tramite un collegamento telefonico diretto tra i suoi medici ed il medico curante sul posto, comunica ai familiari dell'Assicurato le notizie cliniche aggiornate. Tale garanzia è operante nel rispetto della normativa prevista del Regolamento europeo 2016/679 c.d. GDPR, pertanto l’Assicurato dovrà fornire, quando possibile, una liberatoria nei confronti della Società, onde permettere la diffusione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute; e) Invio medicinali all’estero - Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia all’Estero, necessiti di medicinali regolarmente prescritti da un medico, introvabili sul posto e purché commercializzati in Italia, la Centrale operativa provvederà a reperirli ed a inviarli con il mezzo più rapido e nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto dei medicinali. La Società terrà a suo carico le sole spese di spedizione, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell’Assicurato. In alternativa la Centrale operativa potrà fornire il nominativo di un medicinale equivalente di fabbricazione locale. f) Trasporto – rientro sanitario g) Prolungamento del soggiorno - Qualora l’Assicurato, ricoverato per un periodo superiore alle 48 ore e trascorso il periodo di ricovero non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio alla data prestabilita, la Società rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall’Assicurato stesso fino ad un importo di Euro 100,00 al giorno ed a persona, con un massimo complessivo di 3 giorni; h) Rientro del convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. La Società organizza e prende a proprio carico le spese di rientro. Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico; i) Rientro di un compagno di viaggio - Quando si renda necessario il rientro sanitario dell'Assicurato o il rientro del convalescente, la Società tramite la Centrale Operativa, organizzerà il rientro, con lo stesso mezzo, di un compagno di viaggio purché anche quest'ultimo assicurato e partecipante al medesimo viaggio. La Società terrà a proprio carico le spese di rientro del compagno di viaggio ed avrà facoltà di richiedere allo stesso i titoli di viaggio nonutilizzati; j) Familiare accanto - La Società mette a disposizione di un familiare un biglietto di viaggio A/R (aereo classe turistica o ferroviario 1a classe), per recarsi dall’Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a 5 giorni o 48 ore se portatore di handicap; k) Rientro di minori (valido solo per il personale scolastico) - La Società quando, in caso di ricovero ospedaliero dell’Assicurato superiore a 48 ore, o di suo decesso, eventuali minori di anni 15 rimangono senza accompagnatore, provvede, a proprie spese, al loro rimpatrio mettendo a disposizione un altro accompagnatore in sostituzione; l) Rientro anticipato - La Società organizza il rientro dell’Assicurato e prende a proprio carico le relative spese per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa (Coniuge/Convivente, Genitori, Figli, Fratelli/Sorelle, Suoceri, Generi/Nuore); m) Trasferimento/rimpatrio della salma fino al luogo di sepoltura in Italia - La Società, nel limite del capitale previsto per “Combinazione” prescelta, tiene a proprio carico le spese di trasporto della salma. Inoltre, la Società rimborsa il costo del biglietto di viaggio A/R di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento, fino ad un massimo complessivo di Euro 7.500,00 per evento.

  • Assistenza e manutenzione Il servizio di manutenzione consiste nell’erogare assistenza on-site, ponendo in essere ogni attività necessaria alla risoluzione dei malfunzionamenti dell’apparecchiatura ed al ripristino dell’operatività. Il servizio deve essere assicurato dal Fornitore a partire dalla data di accettazione della fornitura per un periodo di 36 (trentasei) mesi (in questo caso il costo del servizio è incluso nel prezzo di acquisto dei componenti stessi), ovvero, a fronte di ordinativo che preveda l’adesione all’opzione di estensione per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, per un periodo complessivo di 60 (sessanta) mesi. Gli interventi di manutenzione dovranno essere richiesti dall’Amministrazione al Fornitore mediante il “Call Center”. I termini di erogazione del servizio decorreranno dall’ora di ricezione della richiesta di intervento. Per malfunzionamento dell’apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto hardware (sia nella configurazione base, che per i singoli eventuali dispositivi opzionali) dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso. Il servizio non comprende manutenzione sul software (sia esso sistema operativo od altro precaricato). Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche mediante la sostituzione della stessa con altra equivalente; resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere affinché, laddove riparabile, l’apparecchiatura originale riparata torni a far parte della dotazione dell'Amministrazione interessata entro 30 giorni dalla data di ritiro, a meno di differenti accordi con l’Amministrazione interessata. Inoltre, in caso di sostituzione dell’apparecchiatura, qualora il malfunzionamento non dovesse essere relativo all'unità disco fisso, il fornitore dovrà procedere allo spostamento del disco fisso dall’apparecchiatura guasta a quella in sostituzione al fine di ripristinare pienamente l'operatività della postazione di lavoro. In caso di sostituzione di componenti dell’apparecchiatura, deve essere garantita la piena compatibilità con l'immagine del software precedentemente installata. Il Fornitore è obbligato a ripristinare l’operatività dell’apparecchiatura, mediante l’eliminazione del malfunzionamento o mediante la sostituzione temporanea dell’apparecchiatura con altra equivalente, entro il termine perentorio di 8 (otto) ore lavorative dalla ricezione della richiesta di intervento. Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito rapporto di intervento tecnico, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato all’ordinativo di fornitura cui si riferisce l’apparecchiatura per la quale è stato richiesto l’intervento, il serial number, il “Codice identificativo Consip”, il numero di ticket, la data e l’ora di apertura della chiamata, il numero dell’intervento, la data e l’ora dell’intervento, la data e l’ora dell’avvenuto ripristino delle funzionalità dell’apparecchiatura (o del termine intervento).

  • Assistenza tecnica La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire il servizio di assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni e i tempi di intervento indicati nel Capitolato Speciale. In caso di ritardata manutenzione e fermo macchina, l’Azienda si riserva la facoltà di applicare le penali nei seguenti casi: • ritardi sulle tempistiche di intervento tecnico e risoluzione guasto • mancato invio di “ALERT” o richiami in modalità differente da quanto riportato,; • sostituzione di dispositivi, upgrade e/o aggiornamenti tecnologici non autorizzati dal Servizio aziendale competente. Le penali verranno applicate secondo i parametri fissati dall’art. 113/bis – comma 4 del Codice degli appalti in relazione alla entità delle conseguenze legate all’inesatta o incompleta prestazione. Le penali potranno essere applicate singolarmente o cumulativamente laddove se ne dovessero riscontrare le condizioni in riferimento a quanto sopra scritto. L’importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo netto contrattuale. La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le penali di cui sopra saranno applicate anche durante il periodo di garanzia, con modalità da definire al momento dell’insorgenza dell’evento. Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell’impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalati e documentati. Qualora l'Azienda riscontrasse in sede di collaudo che le attrezzature consegnate non fossero conformi ai requisiti richiesti, le respingerà con conseguente obbligo del fornitore di provvedere alla loro sostituzione a proprie spese, nel termine indicato dall'Azienda. E' esclusa la responsabilità dell’Azienda per la perdita o il deterioramento dei beni contestati e non ritirati durante il periodo di custodia. La mancata sostituzione delle attrezzature è considerata quale “mancata consegna” e l’Azienda ha diritto di agire secondo quanto sopra stabilito.

  • Assistenza La Copertura assicurativa, concessa solo in caso di sottoscrizione della Copertu- ra 1, offre una serie di prestazioni erogate da Europe Assistance all’Assicurato in caso di Sinistro verificatosi nel corso di validità della Polizza. Il pacchetto “Assistenza” si divide in tre gruppi: • Prestazioni senza franchigia chilometrica: Qualora l’Autoveicolo rimanesse im- mobilizzato per guasto, incidente, incendio, foratura, Furto parziale o tentato, smarrimento e/o rottura chiavi, esaurimento batteria o mancato avviamento in genere o venisse trovato dopo Furto o Rapina, in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefoni- camente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino dell’Autoveicolo stesso dal luogo dell’immo- bilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance, al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all’officina meccanica più vicina, oppure al punto indicato dall’Assicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo, per i Sinistri avvenuti in Italia. • Prestazioni operanti quando il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza, o domicilio abituale dell’Assicurato: Qualora l’Autoveicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o Furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di Furto o Rapina che costringa l’Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o prose- guimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo. La prestazione Rientro o proseguimento del viag- gio è valida anche all’Estero. • Prestazioni operanti quando il Sinistro si verifica all’estero: Qualora l’Assicurato o i passeggeri dell’Autoveicolo, in seguito ad un incidente stradale, necessitas- sero, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. Tale mezzo potrà essere: - l’aereo sanitario; - l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato; - il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - l’ambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e com- prenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medi- ci della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall’Assicurato.

  • Assistenza sanitaria 1. Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, la spesa annua complessiva a carico dell’impresa per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il predetto personale in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L’utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali. 2. Resta fermo quanto previsto in materia dall’art. 5 dell’accordo di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contratto. 3. I trattamenti di cui sopra non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole imprese, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destinato ove inferiore. 4. Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale o assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini dell’ex premio di rendimento e del trattamento di fine rapporto. 5. Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia.