ASSUNZIONI PARTICOLARI. 1. Le Società del Gruppo FS potranno disporre l’assunzione del coniuge del lavoratore deceduto per cause direttamente connesse con il servizio ferroviario, che ne faccia richiesta entro due anni dal verificarsi dell’evento. In caso di rinuncia da parte del coniuge o di sua inesistenza, le Società potranno assumere un figlio maggiorenne del lavoratore deceduto che ne abbia fatto richiesta entro due anni dal verificarsi dell’evento. Allorché più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione, le Società potranno procedere all’assunzione di uno di essi secondo l’ordine cronologico della nascita. 2. Inoltre, le Società del Gruppo FS esamineranno, compatibilmente con le esigenze tecniche, produttive od organizzative, l’ulteriore possibilità di assunzione nei seguenti casi particolari: a) figlio minorenne alla data di decesso del lavoratore per cause direttamente connesse all’esercizio ferroviario, nel caso di rinuncia di altri componenti il nucleo familiare, sempreché presenti domanda entro un anno dal raggiungimento della maggiore età; b) coniuge o figlio maggiorenne di lavoratore deceduto in costanza di rapporto di lavoro che, al verificarsi dell’evento, non possa vantare un’anzianità contributiva utile al conseguimento della pensione e/o la cui famiglia versi in stato di bisogno, sempreché presenti domanda entro due anni dal verificarsi dell’evento; c) coniuge o figlio maggiorenne di lavoratore licenziato per inabilità al lavoro dovuta a cause comuni, qualora non possa vantare un’anzianità contributiva utile al conseguimento della pensione e la cui famiglia versi in stato di bisogno, sempreché presenti domanda entro due anni dal licenziamento; d) coniuge di un lavoratore deceduto per cause di servizio, con figli minori a carico al momento del decesso, entro 10 anni dal verificarsi dell’evento.
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs, Contratto Aziendale Di Gruppo Fs, Contratto Aziendale Di Gruppo Fs E Accordo Di Confluenza Al CCNL Delle Attività Ferroviarie
ASSUNZIONI PARTICOLARI. 1. Le Società del Gruppo FS Italiane potranno disporre l’assunzione del coniuge del lavoratore deceduto per cause direttamente connesse con il servizio ferroviario, che ne faccia richiesta entro due anni dal verificarsi dell’evento. In caso di rinuncia da parte del coniuge o di sua inesistenza, le Società potranno assumere un figlio maggiorenne del lavoratore deceduto che ne abbia fatto richiesta entro due anni dal verificarsi dell’evento. Allorché più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione, le Società potranno procedere all’assunzione di uno di essi secondo l’ordine cronologico della nascita.
2. Inoltre, le Società del Gruppo FS Italiane esamineranno, compatibilmente con le esigenze tecniche, produttive od organizzative, l’ulteriore possibilità di assunzione nei seguenti casi particolari:
a) figlio minorenne alla data di decesso del lavoratore per cause direttamente connesse all’esercizio ferroviario, nel caso di rinuncia di altri componenti il nucleo familiare, sempreché presenti domanda entro un anno dal raggiungimento della maggiore età;
b) coniuge o figlio maggiorenne di lavoratore deceduto in costanza di rapporto di lavoro che, al verificarsi dell’evento, non possa vantare un’anzianità contributiva utile al conseguimento della pensione e/o la cui famiglia versi in stato di bisogno, sempreché presenti domanda entro due anni dal verificarsi dell’evento;
c) coniuge o figlio maggiorenne di lavoratore licenziato per inabilità al lavoro dovuta a cause comuni, qualora non possa vantare un’anzianità contributiva utile al conseguimento della pensione e la cui famiglia versi in stato di bisogno, sempreché presenti domanda entro due anni dal licenziamento;
d) coniuge di un lavoratore deceduto per cause di servizio, con figli minori a carico al momento del decesso, entro 10 anni dal verificarsi dell’evento.
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo, Contratto Aziendale, Contratto Aziendale Di Gruppo
ASSUNZIONI PARTICOLARI. 1. Le Società del Gruppo FS potranno 9.1 Xxxxxxx potrà disporre l’assunzione del coniuge del lavoratore deceduto per cause direttamente connesse con il servizio ferroviario, che ne faccia richiesta entro due anni dal verificarsi dell’evento. In caso di rinuncia da parte del coniuge o di sua inesistenza, le Società potranno assumere un figlio maggiorenne del lavoratore deceduto che ne abbia fatto richiesta entro due anni dal verificarsi dell’evento. Allorché più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione, le Società potranno procedere all’assunzione di uno di essi secondo l’ordine cronologico della nascita.
2. 9.2 Inoltre, le Società del Gruppo FS esaminerannol’Azienda esaminerà, compatibilmente con le esigenze tecniche, produttive od organizzative, l’ulteriore possibilità di assunzione nei seguenti casi particolari:
a) figlio minorenne alla data di decesso del lavoratore per cause direttamente connesse all’esercizio ferroviario, nel caso di rinuncia di altri componenti il nucleo familiare, sempreché presenti domanda entro un anno dal raggiungimento della maggiore età;
b) coniuge o figlio maggiorenne di lavoratore deceduto in costanza di rapporto di lavoro che, al verificarsi dell’evento, non possa vantare un’anzianità contributiva utile al conseguimento della pensione e/o la cui famiglia versi in stato di bisogno, sempreché presenti domanda entro due anni dal verificarsi dell’evento;
c) coniuge o figlio maggiorenne di del lavoratore licenziato che attiva le procedure per inabilità al lavoro dovuta a cause comuni, qualora non possa vantare un’anzianità contributiva utile al conseguimento della pensione e la cui famiglia versi in stato di bisogno, sempreché sempre che presenti domanda entro due anni dal licenziamentodall’uscita dall’azienda;
d) coniuge di un lavoratore deceduto per cause di servizio, con figli minori a carico al momento del decesso, entro 10 anni dal verificarsi dell’evento.
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Samples: Contratto Aziendale
ASSUNZIONI PARTICOLARI. 1. Le Società del Gruppo FS potranno disporre l’assunzione l’assun- zione del coniuge del lavoratore deceduto per cause direttamente di- rettamente connesse con il servizio ferroviario, che ne faccia richiesta entro due anni dal verificarsi dell’evento. In caso di rinuncia da parte del coniuge o di sua inesistenzaine- sistenza, le Società potranno assumere un figlio maggiorenne mag- giorenne del lavoratore deceduto che ne abbia fatto richiesta entro due anni dal verificarsi dell’evento. Allorché Allor- ché più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione, le Società potranno procedere all’assunzione all’assun- zione di uno di essi secondo l’ordine cronologico della nascita.
2. Inoltre, le Società del Gruppo FS esamineranno, compatibilmente com- patibilmente con le esigenze tecniche, produttive od organizzativeor- ganizzative, l’ulteriore possibilità di assunzione nei seguenti casi particolari:
a) figlio minorenne alla data di decesso del lavoratore per cause direttamente connesse all’esercizio ferroviarioferrovia- rio, nel caso di rinuncia di altri componenti il nucleo familiarefa- miliare, sempreché presenti domanda entro un anno dal raggiungimento della maggiore età;
b) coniuge o figlio maggiorenne di lavoratore deceduto dece- duto in costanza di rapporto di lavoro che, al verificarsi dell’evento, non possa vantare un’anzianità contributiva utile al conseguimento della pensione e/o la cui famiglia versi in stato di bisogno, sempreché presenti domanda entro due anni dal verificarsi dell’evento;
c) coniuge o figlio maggiorenne di lavoratore licenziato licen- ziato per inabilità al lavoro dovuta a cause comuni, qualora qua- lora non possa vantare un’anzianità contributiva utile al conseguimento della pensione e la cui famiglia versi in stato di bisogno, sempreché presenti domanda entro due anni dal licenziamento;
d) coniuge di un lavoratore deceduto per cause di servizio, con figli minori a carico al momento del decessode- cesso, entro 10 anni dal verificarsi dell’evento.
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ASSUNZIONI PARTICOLARI. 1. Le Società del Gruppo FS potranno disporre l’assunzione l'assunzione del coniuge del lavoratore deceduto per cause direttamente connesse con il servizio ferroviario, che ne faccia richiesta entro due anni dal verificarsi dell’eventodell'evento. In caso di rinuncia da parte del coniuge o di sua inesistenza, le Società potranno assumere un figlio maggiorenne del lavoratore deceduto che ne abbia fatto richiesta entro due anni dal verificarsi dell’eventodell'evento. Allorché più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione, le Società potranno procedere all’assunzione all'assunzione di uno di essi secondo l’ordine l'ordine cronologico della nascita.
2. Inoltre, le Società del Gruppo FS esamineranno, compatibilmente con le esigenze tecniche, produttive od organizzative, l’ulteriore l'ulteriore possibilità di assunzione nei seguenti casi particolari:
a) figlio minorenne alla data di decesso del lavoratore per cause direttamente connesse all’esercizio all'esercizio ferroviario, nel caso di rinuncia di altri componenti il nucleo familiare, sempreché presenti domanda entro un anno dal raggiungimento della maggiore età;
b) coniuge o figlio maggiorenne di lavoratore deceduto in costanza di rapporto di lavoro che, al verificarsi dell’eventodell'evento, non possa vantare un’anzianità un'anzianità contributiva utile al conseguimento della pensione e/o la cui famiglia versi in stato di bisogno, sempreché presenti domanda entro due anni dal verificarsi dell’eventodell'evento;
c) coniuge o figlio maggiorenne di lavoratore licenziato per inabilità al lavoro dovuta a cause comuni, qualora non possa vantare un’anzianità un'anzianità contributiva utile al conseguimento della pensione e la cui famiglia versi in stato di bisogno, sempreché presenti domanda entro due anni dal licenziamento;
d) coniuge di un lavoratore deceduto per cause di servizio, con figli minori a carico al momento del decesso, entro 10 anni dal verificarsi dell’eventodell'evento.
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