Modalità di corresponsione della retribuzione. 2.1 La retribuzione di cui ai punti 3 e 4 dell’art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF, agli artt. 69, 71 e 72 del CCNL Mobilità/Area AF, agli artt. 25, 36.8 e 36.12 (Indennità diverse) del presente contratto ed al precedente punto 1 è corrisposta su base mensile, secondo le procedure previste dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto, entro il giorno 27 del mese corrente.
Modalità di corresponsione della retribuzione. La retribuzione normale ai lavoratori sarà corrisposta in misura mensile, fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell’ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate. Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme: In tal modo si intenderanno compensate, oltre al lavoro ordinario, le ferie, le altre assenze retribuibili e le festività di cui all’art. 16 escluse solo quelle coincidenti con la domenica, oppure, per i lavoratori che nei casi previsti dalla legge prestano la loro opera la domenica, quelle coincidenti con il giorno di riposo compensativo della domenica stessa; Le quote relative alle ore normali non lavorate, comunque non retribuibili, nell’ambito dell’orario contrattuale, saranno calcolate applicando al suddetto numero di ore il coefficiente risultante dal seguente rapporto (riferito al singolo lavoratore): Per ore contrattuali s’intendono quelle lavorative e retribuibili secondo l’intero orario contrattuale come se non ci fossero assenze di alcun genere.
Modalità di corresponsione della retribuzione. Art. 81 - Inizio e fine del lavoro
Modalità di corresponsione della retribuzione. La retribuzione normale agli operai sarà corrisposta in misura mensile, fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell’ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate. Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme:
Modalità di corresponsione della retribuzione. I. Il pagamento delle retribuzioni sarà effettuato secondo le consue- tudini dell’Azienda, mediante busta o altri stampati individuali sui quali saranno specificati i singoli elementi di competenza e le eventuali ritenu- te con l’indicazione del periodo di paga al quale si riferiscono.
Modalità di corresponsione della retribuzione. La retribuzione dovrà essere corrisposta ai dipendenti con valuta 27 d'ogni mese. All'atto del pagamento sarà consegnata una busta od un prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificati: Cognome e nome, livello e qualifica del dipendente; Periodo cui la retribuzione si riferisce; Le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e l'elencazione delle trattenute. Agli effetti del presente contratto s'identifica con la parola "stipendio" il complesso dei seguenti elementi: * Minimo tabellare del livello cui il dipendente è assegnato; * Aumenti periodici d'anzianità; * Superminimi individuali; * Indennità di contingenza del settore industria ed EDR; * Premio di produzione; * Premio per risultati; * Indennità straordinaria - integrativa - di carica - di mansione - di orario disagiato e vestiario - di funzione - di funzione e specializzazione - di turno. Per retribuzione s'intende il complesso degli elementi formato dallo stipendio come sopra costituito, e da eventuali indennità straordinarie aventi carattere di generalità per la categoria d'appartenenza. Le indennità integrative, corrisposte con carattere continuo ai singoli dipendenti e concesse ad personam, devono essere riconosciute a tutti gli effetti, ad eccezione del conteggio per le quote di maggiorazione per lavoro straordinario e festività. Nel caso in cui l'Azienda, per eccezionali impedimenti tecnici, ritardi oltre sette giorni il pagamento della retribuzione, decorreranno a partire dal giorno 28, a favore del dipendente stesso, gli interessi nella misura del tasso ufficiale di riferimento
Modalità di corresponsione della retribuzione. 48.2.1 La retribuzione è corrisposta su base mensile secondo le procedure previste entro il 27 del mese corrente per la parte di retribuzione di cui al punto 48.1.1 alle lettere a), b), c), d), e).
Modalità di corresponsione della retribuzione. La retribuzione è corrisposta su base mensile secondo le procedure previste dal presente CCNL entro il 20 del mese successivo a quello corrente per la parte di retribu- zione di cui al precedente punto 1.1 e alle lettere c) e d) del precedente punto 1.2. La retribuzione di cui al precedente punto 1.2 legata a prestazioni è corrisposta entro il mese successivo. Le aziende che per effetto di quanto previsto ai due ca- poversi precedenti, modifichino le modalità di correspon- sione in atto alla data di stipula del presente CCNL, ne daranno comunicazione ai propri dipendenti entro 60 giorni dalla data medesima. La 13a mensilità è corrisposta entro e non oltre il 15 di- cembre di ogni anno. La 14a mensilità è corrisposta entro e non oltre il 27 luglio di ogni anno. Le parti potranno concordare a livello aziendale diverse modalità di corresponsione della retribuzione.
Modalità di corresponsione della retribuzione. Per gli operai a tempo indeterminato, la corresponsione dei salario deve avvenire, posticipatamente, alla fine di ogni mese. Alla stessa data devono essere liquidati i compensi loro spettanti per eventuali prestazioni eccedenti le normali, fornite nel corso del mese (ore straordinarie, ecc.). Per gli operai a tempo determinato la retribuzione deve avvenire normalmente a fine settimana o a fine quindicina o a fine mese, e per periodi più brevi, quando l’operaio non abbia lavorato per un’intera settimana. All’atto della corresponsione della paga verranno liquidate e pagate le ore straordinarie eseguite ed eventuali altre spettanze. A decorrere dal 2009, in adeguamento a quanto previsto dall’art. 48 CCNL del 6 luglio 2006, la quattordicesima mensilità sarà corrisposta ad aprile e sarà pari ai dodicesimi effettivamente maturati in base ai mesi di servizio prestati al 30 aprile. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso la stessa azienda.
Modalità di corresponsione della retribuzione. Al fine di evitare fenomeni di “caporalato” e facilitare la regolarità nei rapporti di lavoro si conviene che: