Pause. Con riferimento alla definizione di cui al 7° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1, anche per i lavoratori di cui al presente punto 2 si applica la disciplina generale di cui al 1° capoverso del precedente punto 1.12. Per la fruizione del pasto ai sensi dei punti 1 e 3 dell’art. 51 del presente CCNL, nella programmazione dei turni dovrà essere prevista una pausa di almeno 30 minuti, considerata all’interno del periodo di lavoro giornaliero; tale pausa è assorbita dall’eventuale RFR qualora interessi le fasce orarie 11.00-15.00 e/o 18.00-22.00. Tale pausa non è programmata nei casi di prestazioni notturne non successive ad un RFR, qualora tali prestazioni abbiano inizio a partire dalle ore 22.00. A livello di contrattazione aziendale potranno essere concordate specifiche modalità per la fruizione, nei casi previsti, del pasto durante la pausa, nonché le eventuali modalità di adeguamento a tale scopo della durata della stessa.
Pause. In attuazione del 3° capoverso del punto 2.6 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, l’eventuale adozione di modalità diverse per la fruizione del pasto è affidata alla procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, con particolare riferimento a specifiche situazioni locali (ad es.: giorni di chiusura, distanza effettiva dagli impianti ferroviari, ecc.).
Pause. 1Il lavoro giornaliero deve essere interrotto con pause di almeno:
Pause. Con riferimento alla definizione di cui al 7° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1, anche per i lavoratori di cui al presente punto 2 si applica la disciplina generale di cui al 1° capoverso del precedente punto 1.12. Per la fruizione del pasto ai sensi dei punti 1 e 3 dell’art. 48 del presente CCNL, nella programmazione dei turni dovrà essere prevista una pausa di almeno 30 minuti, considerata all’interno del periodo di lavoro giornaliero; tale pausa non è assorbita dall’eventuale RFR diurno qualora interessi le fasce orarie 11.00-15.00 e/o 18.00-22.00 e la durata dello stesso RFR sia quella minima, mentre invece negli altri casi è confermato che la pausa è assorbita dal RFR qualora lo stesso interessi le suddette fasce orarie. Tale pausa non è programmata nei casi di prestazioni notturne non successive ad un RFR, qualora tali prestazioni abbiano inizio a partire dalle ore 22.00. A livello di contrattazione aziendale potranno essere concordate specifiche diverse modalità per la fruizione del pasto e, nei casi previsti, del pasto durante la pausa, nonché le eventuali modalità di adeguamento a tale scopo della durata della stessa.
Pause. Qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico operativo, beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di minuti dieci, con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio, e comunque in maniera da creare il minor disagio possibile al committente. Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza, nel caso in cui durante la pausa svolta sui posto di lavoro si evidenziano particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l'intervento della Guardia Particolare Giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di servizio. Qualora per le esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, al lavoratore dovranno essere concessi riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni successivi.
Pause. Per i servizi interessanti le fasce orarie 11.00 – 15.00 e/o 18.00 – 22.00 nella programmazione dei turni dovrà essere prevista una pausa di almeno 30 minuti continuativi per fruire del pasto; tale pausa è assorbita dall’eventuale RFR qualora interessi le fasce orarie 11.00 – 15.00 e/o 18.00 – 22.00. In tutti gli altri casi, ove la prestazione giornaliera superi le 6 ore, nella programmazione dei turni dovrà essere comunque prevista una pausa di 15 minuti continuativi, considerando utili a tale fine anche le soste programmate.
Pause. Qualora l’orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico operativo, beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di minuti dieci, con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio, e comunque in maniera da creare il minor disagio possibile al committente. Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza, nel caso in cui durante la pausa svolta sul posto di lavoro si evidenzino particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l’intervento della Guardia Particolare Giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di servizio. Qualora per le esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, in attuazione a quanto previsto dall’art. 17 comma 1-4 del D.lgs 66/2003, al lavoratore dovranno essere concessi riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni successivi.
Pause. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare, secondo quanto dispone l’art. 8 d.lgs. 66/2003, di un intervallo per pausa, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di trenta minuti. La collocazione della pausa deve tener conto delle esigenze aziendali.
Pause. La giornata lavorativa è interrotta dalle seguenti pause (durata minima):
Pause. 13. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, la pausa giornaliera è normalmente prevista nell’articolazione degli orari di lavoro definiti in sede aziendale. Con riferimento al personale addetto ai processi produttivi presidiati in turno continuo avvicendato e/o in semiturno, con la necessità di permanere ininterrottamente nel posto di lavoro, le Parti si danno atto che le vigenti prassi a livello aziendale o territoriale già consentono la fruizione della pausa minima di legge, anche agli effetti dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lettera c), TUIR.