Pause. Con riferimento alla definizione di cui al 7° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1, anche per i lavoratori di cui al presente punto 2 si applica la disciplina generale di cui al 1° capoverso del precedente punto 1.12. Per la fruizione del pasto ai sensi dei punti 1 e 3 dell’art. 51 del presente CCNL, nella programmazione dei turni dovrà essere prevista una pausa di almeno 30 minuti, considerata all’interno del periodo di lavoro giornaliero; tale pausa è assorbita dall’eventuale RFR qualora interessi le fasce orarie 11.00-15.00 e/o 18.00-22.00. Tale pausa non è programmata nei casi di prestazioni notturne non successive ad un RFR, qualora tali prestazioni abbiano inizio a partire dalle ore 22.00. A livello di contrattazione aziendale potranno essere concordate specifiche modalità per la fruizione, nei casi previsti, del pasto durante la pausa, nonché le eventuali modalità di adeguamento a tale scopo della durata della stessa.
Pause. In attuazione del 3° capoverso del punto 2.6 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, l’eventuale adozione di modalità diverse per la fruizione del pasto è affidata alla procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, con particolare riferimento a specifiche situazioni locali (ad es.: giorni di chiusura, distanza effettiva dagli impianti ferroviari, ecc.).
Pause. 1Il lavoro giornaliero deve essere interrotto con pause di almeno:
a. un quarto d’ora, se dura più di 5 ore e mezza;
b. mezz’ora, se dura più di 7 ore;
c. un’ora se dura più di 9 ore. 2La pausa non può essere compensata con la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro stabilito. 3Le pause contano come tempo di lavoro se al medico assistente non è consentito di lasciare il posto di lavoro, o se deve rendersi reperibile.
Pause. Qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico operativo, beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di minuti dieci, con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio, e comunque in maniera da creare il minor disagio possibile al committente. Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza, nel caso in cui durante la pausa svolta sui posto di lavoro si evidenziano particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l'intervento della Guardia Particolare Giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di servizio. Qualora per le esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, al lavoratore dovranno essere concessi riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni successivi.
Pause. Per i servizi interessanti le fasce orarie 11.00 – 15.00 e/o 18.00 – 22.00 nella programmazione dei turni dovrà essere prevista una pausa di almeno 30 minuti continuativi per fruire del pasto; tale pausa è assorbita dall’eventuale RFR qualora interessi le fasce orarie 11.00 – 15.00 e/o 18.00 – 22.00. In tutti gli altri casi, ove la prestazione giornaliera superi le 6 ore, nella programmazione dei turni dovrà essere comunque prevista una pausa di 15 minuti continuativi, considerando utili a tale fine anche le soste programmate.
Pause. Qualora l’orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico operativo, beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di minuti dieci, con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio, e comunque in maniera da creare il minor disagio possibile al committente. Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza, nel caso in cui durante la pausa svolta sul posto di lavoro si evidenzino particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l’intervento della Guardia Particolare Giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di servizio. Qualora per le esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, in attuazione a quanto previsto dall’art. 17 comma 1-4 del D.lgs 66/2003, al lavoratore dovranno essere concessi riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni successivi.
Pause. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare, secondo quanto dispone l’art. 8 d.lgs. 66/2003, di un intervallo per pausa, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di trenta minuti. La collocazione della pausa deve tener conto delle esigenze aziendali.
Pause. I lavoratori hanno la possibilità di usufruire di una pausa compresa nell’orario di lavoro ma gestita in maniera tale che sia compatibile con le necessità tecnico-organizzative del reparto/negozio e che parimenti tenga conto dei flussi di clientela. Tale pausa può essere effettuata secondo lo schema seguente: - 10 minuti al giorno totali di pausa per tutti i lavoratori che abbiano l’orario giornaliero inferiore alle 5 ore - 20 minuti al giorno totali di pausa per tutti i lavoratori che abbiano l’orario giornaliero superiore alle 5 ore Le pause sopraindicate sono riferite esclusivamente alla giornata di godimento, non sono cumulabili nel corso della settimana/mese/anno, non danno diritto ad indennità sostitutive e possono essere oggetto di timbratura.
Pause. 13. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, la pausa giornaliera è normalmente prevista nell’articolazione degli orari di lavoro definiti in sede aziendale. Con riferimento al personale addetto ai processi produttivi presidiati in turno continuo avvicendato e/o in semiturno, con la necessità di permanere ininterrottamente nel posto di lavoro, le Parti si danno atto che le vigenti prassi a livello aziendale o territoriale già consentono la fruizione della pausa minima di legge, anche agli effetti dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lettera c), TUIR.
Pause. Le pause giornaliere di cui all’art 16 si applicheranno a far data dal 61esimo mese successivo a quello di apertura/acquisizione. Il riconoscimento della pausa retribuita come sopra previsto potrà essere anticipato a decorrere dall’anno successivo a 2 esercizi consecutivi con redditività positiva e comunque non prima del 49esimo mese. Nel periodo di cui sopra la pausa non retribuita avrà durata di 15 minuti giornalieri e si intende aggiuntiva al normale orario di lavoro.