Astensione Facoltativa. Nei primi otto anni di vita del bambino, hanno diritto ad usufruire della astensione facoltativa alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali. Tale diritto può essere esercitato in qualsiasi momento rispetto alla data di ingresso in famiglia. Per le adozioni o affidamenti avvenuti entro i sei e i dodici anni di età del bambino, il periodo di astensione facoltativa può essere richiesto entro tre anni dall’ingresso in famiglia, il periodo di astensione non può però andare oltre i quindici anni di età del bambino. Durante il periodo di astensione facoltativa l’indennità economica pari al 30% (trenta per cento) della retribuzione spettante compete, a prescindere dalle condizioni di reddito, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi per: 1. I genitori adottivi o affidatari di bambini fino a sei anni di età del bambino, 2. I genitori adottivi o affidatari di bambini tra i sei e i dodici anni di età: entro i tre anni successivi all’ingresso in famiglia. L’indennità per gli ulteriori periodi di astensione facoltativa, sarà erogata alle medesime condizioni e modalità previste per i genitori naturali.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Astensione Facoltativa. Nei nei primi otto anni di vita del bambino, hanno diritto ad usufruire della astensione facoltativa alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali. Tale diritto può essere esercitato in qualsiasi momento rispetto alla data di ingresso in famiglia. Per le adozioni o affidamenti avvenuti entro i sei e i dodici anni di età del bambino, il periodo di astensione facoltativa può essere richiesto entro tre anni dall’ingresso dall'ingresso in famiglia, il periodo di astensione non può però andare oltre i quindici anni di età del bambino. Durante il periodo di astensione facoltativa l’indennità l'indennità economica pari al 30% (trenta per cento) della retribuzione spettante compete, a prescindere dalle condizioni di reddito, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi per:
1. I : - i genitori adottivi o affidatari di bambini fino a sei anni di età del bambino,
2. I ; - i genitori adottivi o affidatari di bambini tra i sei e i dodici anni di età: età entro i tre anni successivi all’ingresso all'ingresso in famiglia. L’indennità L'indennità per gli ulteriori periodi di astensione facoltativa, facoltativa sarà erogata alle medesime condizioni e modalità previste per i genitori naturali.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Istituti E Imprese Di Vigilanza Privata E Servizi Fiduciari, CCNL Per Dipendenti Da Istituti E Imprese Di Vigilanza Privata E Servizi Fiduciari
Astensione Facoltativa. Nei primi otto anni di vita del dei bambino, hanno diritto ad usufruire della astensione facoltativa alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali. Tale diritto può essere esercitato in qualsiasi momento rispetto alla data di ingresso in famiglia. Per le adozioni o affidamenti avvenuti entro i sei e i dodici anni di età del bambino, il periodo di astensione facoltativa può essere richiesto entro tre anni dall’ingresso dall'ingresso in famiglia, il periodo di astensione non può però andare oltre i quindici anni di età del bambino. Durante il periodo di astensione facoltativa l’indennità l'indennità economica pari al 30% (trenta per cento) della retribuzione spettante compete, a prescindere dalle condizioni di reddito, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi per:
1. I genitori adottivi o affidatari di bambini fino a sei anni di età del bambino,
2. I genitori adottivi o affidatari di bambini tra i sei e i dodici anni di età: entro i tre anni successivi all’ingresso in famiglia. L’indennità per gli ulteriori periodi di astensione facoltativa, sarà erogata alle medesime condizioni e modalità previste per i genitori naturali.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Astensione Facoltativa. Nei primi otto anni di vita del bambino, hanno diritto ad usufruire della astensione facoltativa alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali. Tale diritto può essere esercitato in qualsiasi momento rispetto alla data di ingresso in famiglia. Per le adozioni o affidamenti avvenuti entro i sei e i dodici anni di età del bambino, il periodo di astensione facoltativa può essere richiesto entro tre anni dall’ingresso dall'ingresso in famiglia, ; il periodo di astensione non può però andare oltre i quindici anni di età del bambino. Durante il periodo di astensione facoltativa l’indennità l'indennità economica pari al 30% (trenta per cento) della retribuzione spettante compete, a prescindere dalle condizioni di reddito, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi per:
1. I ) i genitori adottivi o affidatari di bambini fino a sei anni di età del bambino,;
2. I ) i genitori adottivi o affidatari di bambini tra i sei e i dodici anni di età: entro i tre anni successivi all’ingresso all'ingresso in famiglia. L’indennità L'indennità per gli ulteriori periodi di astensione facoltativa, sarà erogata alle medesime condizioni e modalità previste per i genitori naturali.
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Astensione Facoltativa. Nei primi otto anni di vita del dei bambino, hanno diritto ad usufruire della astensione facoltativa alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali. Tale diritto può essere esercitato in qualsiasi momento rispetto alla data di ingresso in famiglia. Per le adozioni o affidamenti avvenuti entro i sei e i dodici anni di età del bambino, il periodo di astensione facoltativa può essere richiesto entro tre anni dall’ingresso dall'ingresso in famiglia, il periodo di astensione non può però andare oltre i quindici anni di età del dei bambino. Durante il periodo di astensione facoltativa l’indennità l'indennità economica pari al 30% (trenta per cento) della retribuzione spettante compete, a prescindere dalle condizioni di reddito, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi per:
1. I genitori adottivi o affidatari di bambini fino a sei anni di età del bambino,
2. I genitori adottivi o affidatari di bambini tra i sei e i dodici anni di età: entro i tre anni successivi all’ingresso in famiglia. L’indennità per gli ulteriori periodi di astensione facoltativa, sarà erogata alle medesime condizioni e modalità previste per i genitori naturali.
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Astensione Facoltativa. Nei primi otto anni di vita del bambino, hanno diritto ad usufruire della astensione facoltativa alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali. Tale diritto può essere esercitato in qualsiasi momento rispetto alla data di ingresso in famiglia. Per le adozioni o affidamenti avvenuti entro i sei e i dodici anni di età del bambino, il periodo di astensione facoltativa può essere richiesto entro tre anni dall’ingresso dall'ingresso in famiglia, il periodo di astensione non può però andare oltre i quindici anni di età del bambino. Durante il periodo di astensione facoltativa l’indennità l'indennità economica pari al 30% (trenta per cento) della retribuzione spettante compete, a prescindere dalle condizioni di reddito, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi per:
1. I genitori adottivi o affidatari di bambini fino a sei anni di età del bambino,
2. I genitori adottivi o affidatari di bambini tra i sei e i dodici anni di età: entro i tre anni successivi all’ingresso in famiglia. L’indennità per gli ulteriori periodi di astensione facoltativa, sarà erogata alle medesime condizioni e modalità previste per i genitori naturali.
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Astensione Facoltativa. Nei primi otto anni di vita del dei bambino, hanno diritto ad usufruire della astensione facoltativa alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali. Tale diritto può essere esercitato in qualsiasi momento rispetto alla data di ingresso in famiglia. Per le adozioni o affidamenti avvenuti entro i sei e i dodici anni di età del bambino, il periodo di astensione facoltativa può essere richiesto entro tre anni dall’ingresso dall'ingresso in famiglia, il periodo di astensione non può però andare oltre i quindici anni di età del bambino. Durante il periodo di astensione facoltativa l’indennità l'indennità economica pari al 30% (trenta per cento) della retribuzione spettante compete, a prescindere dalle condizioni di reddito, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi per:
1. I genitori adottivi o affidatari di bambini fino a sei anni di età del bambino,
2. I genitori adottivi o affidatari di bambini tra i sei e i dodici anni di età: entro i tre anni successivi all’ingresso all'ingresso in famiglia. L’indennità L'indennità per gli ulteriori periodi di astensione facoltativa, sarà erogata alle medesime condizioni e modalità previste per i genitori naturali.
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Astensione Facoltativa. Nei primi otto anni di vita del bambino, hanno diritto ad usufruire della astensione facoltativa alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali. Tale diritto può essere esercitato in qualsiasi momento rispetto alla data di ingresso in famiglia. Per le adozioni o affidamenti avvenuti entro i sei e i dodici anni di età del bambino, il periodo di astensione facoltativa può essere richiesto entro tre anni dall’ingresso dall'ingresso in famiglia, il periodo di astensione non può però andare oltre i quindici anni di età del bambino. Durante il periodo di astensione facoltativa l’indennità l'indennità economica pari al 30% (trenta per cento) della retribuzione spettante compete, a prescindere dalle condizioni di reddito, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi per:
1. I : i genitori adottivi o affidatari di bambini fino a sei anni di età del bambino,
2. I ; i genitori adottivi o affidatari di bambini tra i sei e i dodici anni di età: età entro i tre anni successivi all’ingresso all'ingresso in famiglia. L’indennità L'indennità per gli ulteriori periodi di astensione facoltativa, facoltativa sarà erogata alle medesime condizioni e modalità previste per i genitori naturali.
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