Common use of Attestazione dello stato del rischio Clause in Contracts

Attestazione dello stato del rischio. In occasione di ciascuna scadenza annuale della Polizza la Società mette a disposizione, almeno trenta giorni prima della scadenza della Polizza, l’Attestazione dello stato del Rischio. L’Attestazione dello stato del Rischio contiene le informazioni previste dalle normative vigenti. La Società inoltre mette a disposizione:  l’Attestazione dello stato del Rischio relativa all’annualità in corso – se il Periodo di osservazione risulta concluso – in caso di cessazione del Rischio per Furto del Veicolo, vendita, consegna in conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all’estero, cessazione definitiva della Circolazione.  un duplicato dell’Attestazione dello stato del Rischio relativo agli ultimi cinque anni di Polizza – anche in corso di Polizza – entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, purché siano stati conclusi i rispettivi Periodi di osservazione.  sospensione di garanzia nel corso della Polizza, senza che sia avvenuta la riattivazione della stessa;  Polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno (temporanee);  Polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;  Polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno), alla scadenza del rateo;  Xxxxxxx annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, se non ancora concluso il Periodo di osservazione;  Cessione della Polizza per Alienazione del Veicolo assicurato.

Appears in 2 contracts

Samples: www.hdiassicurazioni.it, www.hdiassicurazioni.it

Attestazione dello stato del rischio. In occasione di ciascuna Prima della scadenza annuale della Polizza del contratto, la Società Compagnia mette a disposizionedisposizione del Contraente o, se persona diversa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Rischio in ottemperanza di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015. La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno trenta 30 giorni prima della scadenza del contratto con le seguenti modalità: Nel caso di sospensione della Polizzagaranzia in corso di contratto, l’Attestazione dello l’Attestato di Xxxxxxx è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’Attestato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attestati di Rischio. Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di Rischio per il tramite dei propri intermediari. Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque momento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del Codice delle Assicurazioni Private. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, l’Attestato di Xxxxxxx comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Il rilascio di Attestati di rischio relativi a coperture già scadute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di costi, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la Compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’Attestato di Xxxxxxx direttamente dalla compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizzabile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio. Nel caso di mancato reperimento dell’Attestato di Xxxxxxx nell’apposita Banca Dati degli Attestati di Rischio tale da non permettere alla Compagnia di ricostruire la corretta posizione assicurativa e di assegnare la corretta Classe di merito del futuro Contraente, quest’ultimo sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione che attesti il suo stato del Rischiorischio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. L’Attestazione dello stato 1892 e 1893 del Rischio contiene le informazioni previste dalle normative vigentiCodice Civile in materia di dichiarazioni inesatte e/o reticenti. La Società inoltre mette a disposizione:  l’Attestazione dello stato Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successive alla stipula del Rischio relativa all’annualità contratto, inesattezze nella dichiarazione rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in corso – se il Periodo forza di osservazione risulta concluso – in quanto previsto dall’art. 9 comma 2 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassificazione della Classe di merito, con conseguente variazione del premio. In caso di documentata cessazione del Rischio rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per Furto mancato utilizzo del Veicoloveicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attestato di Xxxxxxx conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Xxxxxxxxx si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto di vendita, Demolizionefurto, esportazione definitiva all’esterodemolizione, cessazione definitiva della Circolazionecircolazione o definitiva esportazione all’estero di un veicolo di proprietà, il Contrente, o se persona, diversa, l’Avente Diritto, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo.  un duplicato dell’Attestazione dello stato del Rischio relativo agli ultimi cinque anni In tal caso la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo Attestato di Polizza – anche Xxxxxxx, purché in corso di Polizza validità, relativo al precedente veicolo. In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo Attestato di Rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. In occasione della scadenza di un contratto di Leasing o di noleggio a lungo termine entro 15 giorni e comunque non inferiore a 12 mesi – di un veicolo, l’assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’Attestato di Rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo. Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base della formula Bonus/Malus, l’Attestato rilasciato dalla data Compagnia conterrà anche la classe di ricevimento della richiesta, purché siano stati conclusi Conversione Universale CU determinata secondo i rispettivi Periodi criteri di osservazionecui al Provvedimento IVASS n. 72 del 16.04.2018.  sospensione di garanzia nel corso della PolizzaLa Compagnia comunicherà tempestivamente al Contraente, senza che sia avvenuta la riattivazione oneri, ogni variazione peggiorativa della stessa;  Polizze classe di merito compresa quella derivante dai controlli sulla documentazione ed eventuale dichiarazione inerente ai dati dell’Attestato di Rischio rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto. • contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno (temporanee)anno;  Polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;  Polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno), alla scadenza del rateo;  Xxxxxxx annullate • contratti annullati o risolte risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, se annuale a condizione che il periodo d’osservazione non ancora concluso sia stato concluso; • cessione del contratto per vendita del veicolo assicurato a condizione che il Periodo di osservazione;  Cessione della Polizza per Alienazione del Veicolo assicuratoperiodo d’osservazione non sia stato concluso.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Di Assicurazione Responsabilità Civile Auto, Contratto Di Assicurazione Responsabilità Civile Auto

Attestazione dello stato del rischio. In occasione di ciascuna Prima della scadenza annuale della Polizza del contratto, la Società Compagnia mette a disposizionedisposizione del Contraente o, se persona diversa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di lo- cazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Xxxxxxx in ottemperanza di quanto previsto dal Regola- mento n.9 del 19 maggio 2015. La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno trenta 30 giorni prima della sca- denza del contratto con le seguenti modalità: Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contrat- to, l’Attestato di Xxxxxxx è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza della Polizza, l’Attestazione dello stato del annuale successiva alla riat- tivazione. La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’At- testato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attesati di Rischio. L’Attestazione dello stato del Rischio contiene le informazioni previste dalle normative vigenti. La Società inoltre mette a disposizione:  l’Attestazione dello stato del Rischio relativa all’annualità in corso – se il Periodo Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di osservazione risulta concluso – in caso di cessazione del Rischio per Furto del Veicolo, vendita, consegna il tramite dei propri intermediari. Condizioni di Assicurazione - pag. 12 di 26 Gli Aventi Diritto possono richiedere in conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all’estero, cessazione definitiva della Circolazione.  un duplicato dell’Attestazione dello stato del qualunque mo- mento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni di Polizza – anche in corso di Polizza – anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del C.A.P.. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro 15 quindici giorni dalla data di dal ricevimento della richiesta, purché siano stati conclusi i rispettivi Periodi l’Attestato di Xxxxxxx comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.  sospensione Il rilascio di garanzia nel corso Attestati di rischio relativi a coperture già sca- dute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di co- sti, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la Compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’At- testato di Rischio direttamente dalla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizza- bile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio. Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successi- ve alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazio- ne rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto dall’Art.9 comma 2 del Regola- mento n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassifica- zione della PolizzaClasse di merito, senza che sia avvenuta la riattivazione della stessa;  Polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad con conseguente variazione del premio. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attesta- to di Xxxxxxx conseguito conserva validità per un anno (temporanee);  Polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l’u- tilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una rata dichiarazione di Premio;  Polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno), mancata circolazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo e riferita al periodo successivo alla scadenza del rateo;  Xxxxxxx annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annualecontratto al quale l’attestato si riferisce. In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di conse- gna al proprietario, se non ancora concluso il Periodo diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di osservazione;  Cessione circolazione. Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di man- tenimento della Polizza per Alienazione classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all’art. 47 del Veicolo assicurato.D. Lgs. n. 285/1992:

Appears in 2 contracts

Samples: www.zurich-connect.it, static.cercassicurazioni.it

Attestazione dello stato del rischio. In occasione di ciascuna Prima della scadenza annuale della Polizza del contratto, la Società Compagnia mette a disposizionedisposizione del Contraente o, se persona diversa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Rischio in ottemperanza di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015. La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno trenta 30 giorni prima della scadenza del contratto con le seguenti modalità: " messa a disposizione sul sito web della PolizzaCompagnia nell’area riservata con possibilità di consultazione e scarico; " possibilità di invio mediante e-mail sempre dall’area riservata del sito web della Compagnia; " modalità aggiuntive di consegna, l’Attestazione dello attivabili su richiesta del contraente, chiamando il Servizio Clienti. Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l’Attestato di Xxxxxxx è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’Attestato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attestati di Rischio. Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di Rischio per il tramite dei propri intermediari. Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque momento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del Codice delle Assicurazioni Private. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, l’Attestato di Xxxxxxx comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Il rilascio di Attestati di rischio relativi a coperture già scadute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di costi, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la Compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’Attestato di Xxxxxxx direttamente dalla compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizzabile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio. Nel caso di mancato reperimento dell’Attestato di Xxxxxxx nell’apposita Banca Dati degli Attestati di Rischio tale da non permettere alla Compagnia di ricostruire la corretta posizione assicurativa e di assegnare la corretta Classe di merito del futuro Contraente, quest’ultimo sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione che attesti il suo stato del Rischiorischio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. L’Attestazione dello stato 1892 e 1893 del Rischio contiene le informazioni previste dalle normative vigentiCodice Civile in materia di dichiarazioni inesatte e/o reticenti. La Società inoltre mette a disposizione:  l’Attestazione dello stato Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successive alla stipula del Rischio relativa all’annualità contratto, inesattezze nella dichiarazione rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in corso – se il Periodo forza di osservazione risulta concluso – in quanto previsto dall’art. 9 comma 2 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassificazione della Classe di merito, con conseguente variazione del premio. In caso di documentata cessazione del Rischio rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per Furto mancato utilizzo del Veicoloveicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attestato di Xxxxxxx conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto di vendita, Demolizionefurto, esportazione definitiva all’esterodemolizione, cessazione definitiva della Circolazionecircolazione o definitiva esportazione all’estero di un veicolo di proprietà, il Contrente, o se persona, diversa, l’Avente Diritto, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo.  un duplicato dell’Attestazione dello stato del Rischio relativo agli ultimi cinque anni In tal caso la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo Attestato di Polizza – anche Xxxxxxx, purché in corso di Polizza validità, relativo al precedente veicolo. In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo Attestato di Rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. In occasione della scadenza di un contratto di Leasing o di noleggio a lungo termine entro 15 giorni di durata comunque non inferiore a 12 mesi – di un veicolo, l’assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’Attestato di Rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo. Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base della formula Bonus/Malus, l’Attestato rilasciato dalla data Compagnia conterrà anche la classe di ricevimento della richiesta, purché siano stati conclusi Conversione Universale CU determinata secondo i rispettivi Periodi criteri di osservazionecui al Provvedimento IVASS n. 72 del 16.04.2018.  sospensione di garanzia nel corso della PolizzaLa Compagnia comunicherà tempestivamente al Contraente, senza che sia avvenuta la riattivazione oneri, ogni variazione peggiorativa della stessa;  Polizze classe di merito compresa quella derivante dai controlli sulla documentazione ed eventuale dichiarazione inerente ai dati dell’Attestato di Rischio rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto. • contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno (temporanee)anno;  Polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;  Polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno), alla scadenza del rateo;  Xxxxxxx annullate • contratti annullati o risolte risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, se annuale a condizione che il periodo d’osservazione non ancora concluso sia stato concluso; • cessione del contratto per vendita del veicolo assicurato a condizione che il Periodo di osservazione;  Cessione della Polizza per Alienazione del Veicolo assicuratoperiodo d’osservazione non sia stato concluso.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Responsabilità Civile Auto E Altre Garanzie

Attestazione dello stato del rischio. In occasione conformità al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 (e successive modifiche), almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale della Polizza del contratto, la Società mette a disposizioneinvia al Contraente o al proprietario (o locatario in caso di leasing), almeno trenta giorni prima della scadenza della Polizzaqualunque sia la forma tariffaria prevista dal contratto, l’Attestazione l’attestazione dello stato del Rischiorischio. L’Attestazione Tale attestazione fornisce la corretta informazione sulla sinistrosità ed è utile per l'applicazione della corretta tariffa al contratto. L' attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di smarrimento, mancato pervenimento al Contraente o deterioramento dell’attestazione dello stato del Rischio contiene le informazioni previste dalle normative vigentirischio, l’Agenzia ne rilascerà duplicato, su richiesta del Contraente entro 15 giorni, senza applicazione di costi. La Società inoltre mette a disposizione:  l’Attestazione dello stato del Rischio relativa all’annualità Inoltre, qualora in corso – se il Periodo di osservazione risulta concluso – in caso di cessazione contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze - furto del Rischio per Furto del Veicoloveicolo, venditaesportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all’esterodemolizione, cessazione definitiva della Circolazione.  un duplicato dell’Attestazione circolazione - ed il periodo di osservazione risulti concluso, l’assicuratore deve consegnare al Contraente l’attestazione dello stato del Rischio relativo agli ultimi cinque anni rischio. In tale impegno è partecipe l’Agenzia, per il rilascio di Polizza duplicati dell’attestazione dello stato del rischio. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese assicuratrici, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria. La Società non rilascia l'attestazione nel caso di: anche in corso di Polizza – entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, purché siano stati conclusi i rispettivi Periodi di osservazione.  sospensione di garanzia nel corso della Polizza, senza che sia avvenuta la riattivazione della stessadel contratto;  Polizze – contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno (temporanee)anno;  Polizze – contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premiopremio;  Polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno), alla scadenza del rateo;  Xxxxxxx annullate – contratti annullati o risolte risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; – cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato. l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la medesima impresa all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce Il Contraente deve sempre consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio assicuratrice. Il periodo di validità dell’attestazione sullo stato del rischio è pari a 12 mesi, se a decorrere dalla data di scadenza del contratto. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, la validità dell’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce(come previsto dal C.D.A). Si precisa che il diritto del proprietario del veicolo al mantenimento della classe di merito maturata, può essere fatto valere anche dal coniuge qualora in regime di comunione dei beni con l’Assicurato proprietario. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine (comunque non ancora concluso inferiore a 12 mesi) di un veicolo, l’utilizzatore dello stesso, qualora acquisisca il Periodo veicolo mediante l’esercizio del diritto di osservazione;  Cessione della Polizza per Alienazione riscatto, può richiedere all’assicuratore il rilascio di un duplicato dell’ultima attestazione sullo stato del Veicolo assicuratorischio.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Delle Autovetture

Attestazione dello stato del rischio. In occasione di ciascuna Prima della scadenza annuale della Polizza del contratto, la Società Compagnia mette a disposizionedisposizione del Contraente o, se persona diversa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Rischio in ottemperanza di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del19 maggio 2015. La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno trenta 30 giorni prima della scadenza del contratto con le seguenti modalità: Condizioni di Assicurazione - pag. 11 di 27 • messa a disposizione sul sito web della PolizzaCompagnia nell’area riservata con possibilità di consultazione e scarico; • possibilità di invio mediante e-mail sempre dall’area riservata del sito web della Compagnia; • modalità aggiuntive di consegna, l’Attestazione dello attivabili su richiesta del contraente, chiamando il Servizio Clienti. Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l’Attestato di Xxxxxxx è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’Attestato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attesati di Rischio. Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di Rischio per il tramite dei propri intermediari. Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque momento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del C.A.P.. In tal caso, le imprese consegnano, per via telematica, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, l’Attestato di Xxxxxxx comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Per un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 il rilascio dell’Attestato nel caso sopra descritto può avvenire con modalità di consegna indicate dall’Avente Diritto, senza applicazione di costi. Il rilascio di Attestati di rischio relativi a coperture già scadute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di costi, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’Attestato di Xxxxxxx direttamente dalla compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizzabile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio. Nel caso di mancato reperimento dell’Attestato di Xxxxxxx nell’apposita Banca Dati degli Attestati di Rischio tale da non permettere alla Compagnia di ricostruire la corretta posizione assicurativa e di assegnare la corretta Classe di merito del futuro Contraente, quest’ultimo sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione che attesti il suo stato del Rischiorischio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. L’Attestazione dello stato 1892 e 1893 del Rischio contiene le informazioni previste dalle normative vigentiCodice Civile in materia di dichiarazioni inesatte e/o reticenti. La Società inoltre mette a disposizione:  l’Attestazione dello stato Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successive alla stipula del Rischio relativa all’annualità contratto, inesattezze nella dichiarazione rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in corso – se il Periodo forza di osservazione risulta concluso – in quanto previsto dall’Art.9 comma 2 del Regolamento n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassificazione della Classe di merito, con conseguente variazione del premio. In caso di documentata cessazione del Rischio rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per Furto mancato utilizzo del Veicoloveicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attestato di Xxxxxxx conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Xxxxxxxxx si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto di vendita, Demolizionefurto, esportazione definitiva all’esterodemolizione, cessazione definitiva della Circolazionecircolazione o definitiva esportazione all’estero di un veicolo di proprietà, il Contrente, o se persona, diversa, l’Avente Diritto, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà .  un duplicato dell’Attestazione dello stato del Rischio relativo agli ultimi cinque anni In tal caso la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo Attestato di Polizza – anche Xxxxxxx, purchè in corso di Polizza validità, relativo al precedente veicolo. In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo Attestato di Rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine entro 15 giorni e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, l’assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’Attestato di Rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo. Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base della formula Bonus/ Malus, l’Attestato rilasciata dalla data Compagnia conterrà anche la classe di ricevimento della richiestaConversione Universale CU determinata secondo la scala Bonus/ Malus di cui “Allegato 2” del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, purché siano stati conclusi i rispettivi Periodi di osservazionecome da seguente Tabella n. 1.  sospensione di garanzia nel corso della PolizzaLa Compagnia comunicherà tempestivamente al Contraente, senza che sia avvenuta la riattivazione oneri, ogni variazione peggiorativa della stessa;  Polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno (temporanee);  Polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento classe di una rata merito compresa quella derivante dai controlli sulla documentazione ed eventuale dichiarazione inerente ai dati dell’Attestato di Premio;  Polizze Rischio rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto. Condizioni di Assicurazione - pag. 12 di 27 L’assegnazione della classe di Bonus/Malus di Compagnia, avviene con durata superiore ad un anno (rateo più anno), alla scadenza del rateo;  Xxxxxxx annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, se non ancora concluso il Periodo di osservazione;  Cessione della Polizza per Alienazione del Veicolo assicuratole modalità previste dalla Tabella n. 2.

Appears in 1 contract

Samples: www.zurich-connect.it

Attestazione dello stato del rischio. In occasione conformità al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 (e successive modifiche), almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale della Polizza del contratto, la Società mette a disposizioneinvia al Contraente o al proprietario (o locatario in caso di leasing), almeno trenta giorni prima della scadenza della Polizzaqualunque sia la forma tariffaria prevista dal contratto, l’Attestazione l’attestazione dello stato del Rischiorischio. L’Attestazione Tale attestazione fornisce la corretta informazione sulla sinistrosità ed è utile per l'applicazione della corretta tariffa al contratto. Nel caso di smarrimento, mancato pervenimento al Contraente o deterioramento dell’attestazione dello stato del Rischio contiene le informazioni previste dalle normative vigentirischio, l’Agenzia ne rilascerà duplicato, su richiesta del Contraente entro 15 giorni, senza applicazione di costi. La Società inoltre mette a disposizione:  l’Attestazione dello stato del Rischio relativa all’annualità Inoltre, qualora in corso – se il Periodo di osservazione risulta concluso – in caso di cessazione contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze - furto del Rischio per Furto del Veicoloveicolo, venditaesportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all’esterodemolizione, cessazione definitiva della Circolazione.  un duplicato dell’Attestazione circolazione - ed il periodo di osservazione risulti concluso, l’assicuratore deve consegnare al Contraente l’attestazione dello stato del Rischio relativo agli ultimi cinque anni rischio. In tale impegno è partecipe l’Agenzia, per il rilascio di Polizza duplicati dell’attestazione dello stato del rischio. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese assicuratrici, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria. La Società non rilascia l'attestazione nel caso di: anche in corso di Polizza – entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, purché siano stati conclusi i rispettivi Periodi di osservazione.  sospensione di garanzia nel corso della Polizza, senza che sia avvenuta la riattivazione della stessadel contratto;  Polizze – contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno (temporanee)anno;  Polizze – contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premiopremio;  Polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno), alla scadenza del rateo;  Xxxxxxx annullate – contratti annullati o risolte risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; – cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato. l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la medesima impresa all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce Il Contraente deve sempre consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio assicuratrice. Il periodo di validità dell’attestazione sullo stato del rischio è pari a 12 mesi, se a decorrere dalla data di scadenza del contratto. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, la validità dell’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce(come previsto dal C.D.A). Si precisa che il diritto del proprietario del veicolo al mantenimento della classe di merito maturata, può essere fatto valere anche dal coniuge qualora in regime di comunione dei beni con l’Assicurato proprietario. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine (comunque non ancora concluso inferiore a 12 mesi) di un veicolo, l’utilizzatore dello stesso, qualora acquisisca il Periodo veicolo mediante l’esercizio del diritto di osservazione;  Cessione della Polizza per Alienazione riscatto, può richiedere all’assicuratore il rilascio di un duplicato dell’ultima attestazione sullo stato del Veicolo assicuratorischio.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Dei Veicoli D’epoca, Di Interesse Storico E Collezionistico

Attestazione dello stato del rischio. In occasione di ciascuna Prima della scadenza annuale della Polizza del contratto, la Società Compagnia mette a disposizionedisposizione del Contraente o, se persona diver- sa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Rischio in ottemperanza di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015. La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno trenta 30 giorni prima della scadenza del contratto con le seguenti modalità: Nel caso di sospensione della Polizzagaranzia in corso di contratto, l’Attestazione dello l’Attestato di Xxxxxxx è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’At- testato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attesati di Rischio. Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di Rischio per il tramite dei propri intermediari. Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque momento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del C.A.P.. In tal caso, le impre- se consegnano, per via telematica, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, l’Attestato di Xxxxxxx comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Per un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 il rilascio dell’Attestato nel caso sopra descritto può avvenire con modalità di consegna indicate dall’Avente Diritto, senza applicazione di costi. Il rilascio di Attestati di rischio relativi a coperture già scadute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di costi, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’Attestato di Xxxxxxx direttamente dalla compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizzabile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio. Nel caso di mancato reperimento dell’Attestato di Xxxxxxx nell’apposita Banca Dati degli Attestati di Rischio tale da non permettere alla Compagnia di ricostruire la corretta posizione assicurativa e di assegnare la corretta Classe di merito del futuro Contraente, quest’ultimo sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione che attesti il suo stato del Rischiorischio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. L’Attestazione dello stato 1892 e 1893 del Rischio contiene le informazioni previste dalle normative vigentiCodice Civile in materia di dichiarazioni inesatte e/o reticenti. La Società inoltre mette a disposizione:  l’Attestazione dello stato Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successive alla stipula del Rischio relativa all’annualità contratto, inesattezze nella dichiarazione rila- sciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in corso – se il Periodo forza di osservazione risulta concluso – in quanto previsto dall’Art.9 comma 2 del Regolamento n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassificazione della Classe di merito, con conseguente variazione del premio. In caso di documentata cessazione del Rischio rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per Furto mancato utilizzo del Veicoloveicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attestato di Xxxxxxx conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Xxxxxxxxx si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto di vendita, Demolizionefurto, esportazione definitiva all’esterodemolizione, cessazione definitiva della Circolazionecircolazione o definitiva esportazione all’estero di un veicolo di proprie- tà, il Contrente, o se persona, diversa, l’Avente Diritto, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà .  un duplicato dell’Attestazione dello stato del Rischio relativo agli ultimi cinque anni In tal caso la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo Attestato di Polizza – anche Xxxxxxx, purchè in corso di Polizza validità, relativo al precedente veicolo. In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo Atte- stato di Rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine entro 15 giorni e comunque non inferiore a dodi- ci mesi - di un veicolo, l’assicuratore classifica il contratto rela- tivo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’Attestato di Rischio, previa verifica della effet- tiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo. Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base della formula Bonus/Malus, l’Attestato rilasciato dalla data Compagnia conterrà anche la classe di ricevimento della richiestaConversione Universale CU deter- minata secondo la scala Bonus/Malus di cui “Allegato 2” del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, purché siano stati conclusi i rispettivi Periodi di osservazionecome da seguente Tabella n. 1.  sospensione di garanzia nel corso della PolizzaLa Compagnia comunicherà tempestivamente al Contraen- te, senza che sia avvenuta oneri, ogni variazione peggiorativa della classe di merito compresa quella derivante dai controlli sulla documen- tazione ed eventuale dichiarazione inerente ai dati dell’At- testato di Rischio rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto. Condizioni di Assicurazione - pag. 12 di 24 L’assegnazione della classe di Bonus/Malus di Compagnia, avverrà con le modalità previste dalla Tabella n. 2 o la riattivazione 1 1 0,00% 3 2,40% 6 11,80% 9 23,50% 12 58,60% 2 1 -1,20% 4 4,70% 7 14,00% 10 27,90% 13 71,30% 3 2 -1,10% 5 6,90% 8 14,90% 11 42,00% 14 89,50% 4 3 -3,30% 6 5,60% 9 16,70% 12 49,80% 15 124,70% 5 4 -3,20% 7 5,40% 10 18,30% 13 58,40% 16 182,60% 6 5 -2,10% 8 5,30% 11 30,00% 14 73,50% 17 259,70% 7 6 -3,10% 9 7,10% 12 37,50% 15 106,30% 18 353,30% 8 7 -2,00% 10 10,00% 13 47,30% 16 162,90% 18 344,20% 9 8 -4,80% 11 17,60% 14 57,00% 17 225,40% 18 323,10% 10 9 -4,50% 12 22,50% 15 83,80% 18 303,80% 18 303,80% 11 10 -10,90% 13 19,30% 16 112,80% 18 259,70% 18 259,70% 12 11 -8,40% 14 22,30% 17 153,50% 18 229,60% 18 229,60% 13 12 -8,50% 15 37,30% 18 201,60% 18 201,60% 18 201,60% 14 13 -10,70% 16 59,40% 18 169,40% 18 169,40% 18 169,40% 15 14 -18,50% 17 69,00% 18 119,70% 18 119,70% 18 119,70% 16 15 -23,10% 18 69,00% 18 69,00% 18 69,00% 18 69,00% 17 16 -23,10% 18 30,00% 18 30,00% 18 30,00% 18 30,00% 18 17 -23,10% 18 0,00% 18 0,00% 18 0,00% 18 0,00% Il Contraente ha la facoltà di evitare le maggiorazioni di Pre- mio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive del Malus provvedendo a rimborsare alla Compagnia, all’atto della stessa;  Polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno (temporanee);  Polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno scadenza del contratto, gli importi da essa liquidati per il mancato pagamento tutti o per parte dei Sinistri considerati nel periodo di una rata di Premio;  Polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno), osservazione precedente alla scadenza stessa. Tale facoltà non è appli- cabile se, al momento del rateo;  Xxxxxxx annullate o risolte anticipatamente rispetto Sinistro, il conducente non è compreso tra quelli autorizzati alla scadenza annuale, se guida nella formula prescelta. La Compagnia non ancora concluso il Periodo rilascerà l’Attestato di osservazione;  Cessione della Polizza per Alienazione del Veicolo assicurato.Rischio nei seguenti casi: Condizioni di Assicurazione - pag. 13 di 24

Appears in 1 contract

Samples: www.aonaffinity.it

Attestazione dello stato del rischio. In occasione di ciascuna Prima della scadenza annuale della Polizza del contratto, la Società Compagnia mette a disposizionedisposizione del Contraente o, se persona diversa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di lo- cazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Xxxxxxx in ottemperanza di quanto previsto dal Regola- mento n.9 del 19 maggio 2015. La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno trenta 30 giorni prima della sca- denza del contratto con le seguenti modalità: Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contrat- to, l’Attestato di Xxxxxxx è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza della Polizza, l’Attestazione dello stato del annuale successiva alla riat- tivazione. La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’At- testato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attesati di Rischio. L’Attestazione dello stato del Rischio contiene le informazioni previste dalle normative vigenti. La Società inoltre mette a disposizione:  l’Attestazione dello stato del Rischio relativa all’annualità in corso – se il Periodo Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di osservazione risulta concluso – in caso di cessazione del Rischio per Furto del Veicolo, vendita, consegna il tramite dei propri intermediari. Gli Aventi Diritto possono richiedere in conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all’estero, cessazione definitiva della Circolazione.  un duplicato dell’Attestazione dello stato del qualunque mo- mento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni di Polizza – anche in corso di Polizza – anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del C.A.P.. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro 15 quindici giorni dalla data di dal ricevimento della richiesta, purché siano stati conclusi i rispettivi Periodi l’Attestato di Xxxxxxx comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.  sospensione Il rilascio di garanzia nel corso Attestati di rischio relativi a coperture già sca- dute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di co- sti, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la Compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’At- testato di Rischio direttamente dalla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizza- bile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio. Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successi- ve alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazio- ne rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto dall’Art.9 comma 2 del Regola- mento n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassifica- zione della PolizzaClasse di merito, senza che sia avvenuta la riattivazione della stessa;  Polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad con conseguente variazione del premio. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attesta- to di Xxxxxxx conseguito conserva validità per un anno (temporanee);  Polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l’u- tilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una rata dichiarazione di Premio;  Polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno), mancata circolazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo e riferita al periodo successivo alla scadenza del rateo;  Xxxxxxx annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annualecontratto al quale l’attestato si riferisce. In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di conse- gna al proprietario, se non ancora concluso il Periodo diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di osservazione;  Cessione circolazione. Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di man- tenimento della Polizza per Alienazione classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all’art. 47 del Veicolo assicurato.D. Lgs. n. 285/1992:

Appears in 1 contract

Samples: Polizza r.c. Auto (Autovetture E Autotassametri)

Attestazione dello stato del rischio. In occasione di ciascuna Prima della scadenza annuale della Polizza del contratto, la Società Compagnia mette a disposizionedisposizione del Contraente o, se persona diversa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Rischio in ottemperanza di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del19 maggio 2015. La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno trenta 30 giorni prima della scadenza del contratto con le seguenti modalità: • messa a disposizione sul sito web della PolizzaCompagnia nell’area riservata con possibilità di consultazione e scarico; • possibilità di invio mediante e-mail sempre dall’area riservata del sito web della Compagnia; • modalità aggiuntive di consegna, l’Attestazione dello stato attivabili su richiesta del contraente, chiamando il Servizio Clienti. Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l’Attestato di Rischio è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’Attestato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attesati di Rischio. L’Attestazione dello stato del Rischio contiene le informazioni previste dalle normative vigenti. La Società inoltre mette a disposizione:  l’Attestazione dello stato del Rischio relativa all’annualità in corso – se il Periodo Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di osservazione risulta concluso – in caso di cessazione del Rischio per Furto del Veicolo, vendita, consegna il tramite dei propri intermediari. Gli Aventi Diritto possono richiedere in conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all’estero, cessazione definitiva della Circolazione.  un duplicato dell’Attestazione dello stato del qualunque momento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni di Polizza – anche in corso di Polizza – anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del C.A.P.. In tal caso, le imprese consegnano, per via telematica, entro 15 quindici giorni dalla data di dal ricevimento della richiesta, purché siano stati conclusi i rispettivi Periodi l’Attestato di Rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.  sospensione Il rilascio di garanzia nel corso Attestati di rischio relativi a coperture già scadute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di costi, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’Attestato di Rischio direttamente dalla compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizzabile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio. Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successive alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazione rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto dall’Art.9 comma 2 del Regolamento n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassificazione della PolizzaClasse di merito, senza che sia avvenuta la riattivazione della stessa;  Polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad con conseguente variazione del premio. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attestato di Rischio conseguito conserva validità per un anno (temporanee);  Polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una rata dichiarazione di Premio;  Polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno), mancata circolazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo e riferita al periodo successivo alla scadenza del rateo;  Xxxxxxx annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annualecontratto al quale l’attestato si riferisce. In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di consegna al proprietario, se non ancora concluso il Periodo diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di osservazione;  Cessione circolazione. Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di mantenimento della Polizza per Alienazione classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all’art. 47 del Veicolo assicuratoD. Lgs. n. 285/1992.

Appears in 1 contract

Samples: www.zurich-connect.it

Attestazione dello stato del rischio. In occasione di ciascuna Prima della scadenza annuale della Polizza del contratto, la Società Compagnia mette a disposizionedisposizione del Contraente o, se persona diversa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di lo- cazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Rixxxxx xn ottemperanza di quanto previsto dal Regola- mento n.9 del 19 maggio 2015. La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno trenta 30 giorni prima della sca- denza del contratto con le seguenti modalità: Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contrat- to, l’Attestato di Rixxxxx x consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza della Polizza, l’Attestazione dello stato del annuale successiva alla riat- tivazione. La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’At- testato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attesati di Rischio. L’Attestazione dello stato del Rischio contiene le informazioni previste dalle normative vigenti. La Società inoltre mette a disposizione:  l’Attestazione dello stato del Rischio relativa all’annualità in corso – se il Periodo Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di osservazione risulta concluso – in caso di cessazione del Rischio per Furto del Veicolo, vendita, consegna il tramite dei propri intermediari. Condizioni di Assicurazione - pag. 12 di 26 Gli Aventi Diritto possono richiedere in conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all’estero, cessazione definitiva della Circolazione.  un duplicato dell’Attestazione dello stato del qualunque mo- mento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni di Polizza – anche in corso di Polizza – anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del C.A.P.. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro 15 quindici giorni dalla data di dal ricevimento della richiesta, purché siano stati conclusi i rispettivi Periodi l’Attestato di Rixxxxx xomprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.  sospensione Il rilascio di garanzia nel corso Attestati di rischio relativi a coperture già sca- dute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di co- sti, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la Compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’At- testato di Rischio direttamente dalla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizza- bile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio. Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successi- ve alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazio- ne rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto dall’Art.9 comma 2 del Regola- mento n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassifica- zione della PolizzaClasse di merito, senza che sia avvenuta la riattivazione della stessa;  Polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad con conseguente variazione del premio. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attesta- to di Rixxxxx xonseguito conserva validità per un anno (temporanee);  Polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l’u- tilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una rata dichiarazione di Premio;  Polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno), mancata circolazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo e riferita al periodo successivo alla scadenza del rateo;  Xxxxxxx annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annualecontratto al quale l’attestato si riferisce. In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di conse- gna al proprietario, se non ancora concluso il Periodo diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di osservazione;  Cessione circolazione. Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di man- tenimento della Polizza per Alienazione classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all’art. 47 del Veicolo assicurato.D. Lgs. n. 285/1992:

Appears in 1 contract

Samples: comparasemplice-assicurazioni.s3.eu-west-1.amazonaws.com

Attestazione dello stato del rischio. In occasione di ciascuna Prima della scadenza annuale della Polizza del contratto, la Società Compagnia mette a disposizionedisposizione del Contraente o, se persona diversa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di lo- cazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Xxxxxxx in ottemperanza di quanto previsto dal Regola- mento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015. La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno trenta 30 giorni prima della sca- denza del contratto con le seguenti modalità: Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l’Attestato di Xxxxxxx è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’At- testato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attesati di Rischio. Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia ga- rantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di Rischio per il tramite dei propri intermediari. Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque mo- mento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del C.A.P.. In tal caso, le imprese consegnano, per via telematica, entro quindici giorni dal ricevimento della Polizzarichiesta, l’Attestazione dello l’Attestato di Rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di os- servazione. Per un periodo transitorio di 12 mesi dall’en- trata in vigore del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 il rilascio dell’Attestato nel caso sopra descritto può avvenire con modalità di consegna indicate dall’Avente Diritto, senza applicazione di costi. Il rilascio di Attestati di rischio relativi a coperture già sca- dute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di co- sti, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’At- testato di Xxxxxxx direttamente dalla compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizza- bile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio. Nel caso di mancato reperimento dell’Attestato di Xxxxxxx nell’apposita Banca Dati degli Attestati di Rischio tale da non permettere alla Compagnia di ricostruire la corretta posizio- ne assicurativa e di assegnare la corretta Classe di merito del futuro Contraente, quest’ultimo sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione che attesti il suo stato del Rischiorischio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. L’Attestazione dello stato 1892 e 1893 del Rischio contiene le informazioni previste dalle normative vigentiCodice Civile in materia di dichiarazioni inesatte e/o reticenti. La Società inoltre mette a disposizione:  l’Attestazione dello stato Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successi- ve alla stipula del Rischio relativa all’annualità contratto, inesattezze nella dichiarazio- ne rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in corso – se il Periodo forza di osservazione risulta concluso – in quanto previsto dall’Art.9 comma 2 del Regola- mento n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassifica- zione della Classe di merito, con conseguente variazione del premio. In caso di documentata cessazione del Rischio rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per Furto mancato utilizzo del Veicoloveicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attesta- to di Xxxxxxx conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto di vendita, Demolizionefurto, esportazione definitiva all’esterodemolizione, cessazione definitiva della Circolazionecir- colazione o definitiva esportazione all’estero di un veicolo di proprietà, il Contrente, o se persona, diversa, l’Avente Diritto, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà .  un duplicato dell’Attestazione dello stato del Rischio relativo agli ultimi cinque anni In tal caso la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informa- zioni contenute nell’ultimo Attestato di Polizza – anche Xxxxxxx, purchè in corso di Polizza validità, relativo al precedente veicolo. In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di conse- gna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel rela- tivo Attestato di Rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine entro 15 giorni e comunque non inferio- re a dodici mesi - di un veicolo, l’assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da par- te del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’Attestato di Rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del vei- colo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del prece- dente contratto assicurativo. Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base della formula Bonus/ Malus, l’Attestato rilasciato dalla data Compagnia conterrà anche la classe di ricevimento della richiestaConversione Uni- versale CU determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui “Allegato 2” del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, purché siano stati conclusi i rispettivi Periodi di osservazionecome da seguente Tabella n. 1.  sospensione di garanzia nel corso della PolizzaLa Compagnia comunicherà tempestivamente al Contra- ente, senza che sia avvenuta oneri, ogni variazione peggiorativa della clas- se di merito compresa quella derivante dai controlli sulla documentazione ed eventuale dichiarazione inerente ai dati dell’Attestato di Rischio rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto. Condizioni di Assicurazione - pag. 12 di 24 L’assegnazione della classe di Bonus/Malus di Compagnia, avverrà con le modalità previste dalla Tabella n. 2 o la riattivazione Tabella n.3. 1 1 0,00% 3 2,40% 6 11,80% 9 23,50% 12 58,60% 2 1 -1,20% 4 4,70% 7 14,00% 10 27,90% 13 71,30% 3 2 -1,10% 5 6,90% 8 14,90% 11 42,00% 14 89,50% 4 3 -3,30% 6 5,60% 9 16,70% 12 49,80% 15 124,70% 5 4 -3,20% 7 5,40% 10 18,30% 13 58,40% 16 182,60% 6 5 -2,10% 8 5,30% 11 30,00% 14 73,50% 17 259,70% 7 6 -3,10% 9 7,10% 12 37,50% 15 106,30% 18 353,30% 8 7 -2,00% 10 10,00% 13 47,30% 16 162,90% 18 344,20% 9 8 -4,80% • 11 17,60% 14 57,00% 17 225,40% 18 323,10% 10 9 -4,50% 12 22,50% 15 83,80% 18 303,80% 18 303,80% 11 10 -10,90% 13 19,30% 16 112,80% 18 259,70% 18 259,70% 12 11 -8,40% 14 22,30% 17 153,50% 18 229,60% 18 229,60% 13 12 -8,50% 15 37,30% 18 201,60% 18 201,60% 18 201,60% 14 13 -10,70% 16 59,40% 18 169,40% 18 169,40% 18 169,40% 15 14 -18,50% 17 69,00% 18 119,70% 18 119,70% 18 119,70% 16 15 -23,10% 18 69,00% 18 69,00% 18 69,00% 18 69,00% 17 16 -23,10% 18 30,00% 18 30,00% 18 30,00% 18 30,00% 18 17 -23,10% 18 0,00% 18 0,00% 18 0,00% 18 0,00% Il Contraente ha la facoltà di evitare le maggiorazioni di Premio conseguenti alla applicazione delle regole evolu- tive del Malus provvedendo a rimborsarealla Compagnia, all’atto della stessa;  Polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno (temporanee);  Polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno scadenza del contratto, gli importi da essa liquidati per il mancato pagamento tutti o per parte dei Sinistri considerati nel periodo di una rata di Premio;  Polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno), osservazione precedente alla scadenza stessa. Tale facoltà non è applicabile se, al momento del rateo;  Xxxxxxx annullate o risolte anticipatamente rispetto Si- nistro, il conducente non è compreso tra quelli auto- rizzati alla scadenza annuale, se guida nella formula prescelta. La Compa- gnia non ancora concluso il Periodo rilascerà l’Attestato di osservazione;  Cessione della Polizza per Alienazione del Veicolo assicurato.rischio nei seguenti casi: Condizioni di Assicurazione - pag. 13 di 24

Appears in 1 contract

Samples: www.zurich-connect.it

Attestazione dello stato del rischio. In occasione di ciascuna Prima della scadenza annuale della Polizza del contratto, la Società Compagnia mette a disposizionedisposizione del Contraente o, se persona diversa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di lo- cazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Xxxxxxx in ottemperanza di quanto previsto dal Regola- mento n.9 del 19 maggio 2015. La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno trenta 30 giorni prima della sca- denza del contratto con le seguenti modalità: Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contrat- to, l’Attestato di Xxxxxxx è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza della Polizza, l’Attestazione dello stato del annuale successiva alla riat- tivazione. La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’At- testato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attesati di Rischio. L’Attestazione dello stato del Rischio contiene le informazioni previste dalle normative vigenti. La Società inoltre mette a disposizione:  l’Attestazione dello stato del Rischio relativa all’annualità in corso – se il Periodo Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di osservazione risulta concluso – in caso di cessazione del Rischio per Furto del Veicolo, vendita, consegna il tramite dei propri intermediari. Condizioni di Assicurazione - pag. 12 di 33 Gli Aventi Diritto possono richiedere in conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all’estero, cessazione definitiva della Circolazione.  un duplicato dell’Attestazione dello stato del qualunque mo- mento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni di Polizza – anche in corso di Polizza – anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del C.A.P.. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro 15 quindici giorni dalla data di dal ricevimento della richiesta, purché siano stati conclusi i rispettivi Periodi l’Attestato di Xxxxxxx comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.  sospensione Il rilascio di garanzia nel corso Attestati di rischio relativi a coperture già sca- dute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di co- sti, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la Compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’At- testato di Rischio direttamente dalla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizza- bile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio. Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successi- ve alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazio- ne rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto dall’Art.9 comma 2 del Regola- mento n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassifica- zione della PolizzaClasse di merito, senza che sia avvenuta la riattivazione della stessa;  Polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad con conseguente variazione del premio. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attesta- to di Xxxxxxx conseguito conserva validità per un anno (temporanee);  Polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l’u- tilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una rata dichiarazione di Premio;  Polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno), mancata circolazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo e riferita al periodo successivo alla scadenza del rateo;  Xxxxxxx annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annualecontratto al quale l’attestato si riferisce. In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di conse- gna al proprietario, se non ancora concluso il Periodo diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di osservazione;  Cessione circolazione. Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di man- tenimento della Polizza per Alienazione classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all’art. 47 del Veicolo assicurato.D. Lgs. n. 285/1992:

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Autovetture

Attestazione dello stato del rischio. In occasione di ciascuna Prima della scadenza annuale della Polizza del contratto, la Società Compagnia mette a disposizionedisposizione del Contraente o, se persona diversa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di lo- cazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Xxxxxxx in ottemperanza di quanto previsto dal Regola- mento n.9 del 19 maggio 2015. La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno trenta 30 giorni prima della sca- denza del contratto con le seguenti modalità: rea riservata con possibilità di consultazione e scarico; Condizioni di Assicurazione - pag. 11 di 32 Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contrat- to, l’Attestato di Xxxxxxx è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riat- tivazione. La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’At- testato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attestati di Rischio. Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di Rischio per il tramite dei propri intermediari. Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque mo- mento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del C.A.P.. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal ricevimento della Polizzarichiesta, l’Attestazione dello l’Attestato di Rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di os- servazione. Per un periodo transitorio di 12 mesi dall’en- trata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 il rilascio dell’Attestato nel caso sopra descritto può avvenire con modalità di consegna indicate dall’Avente Diritto, senza applicazione di costi. Il rilascio di Attestati di rischio relativi a coperture già sca- dute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di co- sti, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la Compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’At- testato di Xxxxxxx direttamente dalla compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizza- bile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio. Nel caso di mancato reperimento dell’Attestato di Xxxxxxx nell’apposita Banca Dati degli Attestati di Rischio tale da non permettere alla Compagnia di ricostruire la corretta posizione assicurativa e di assegnare la corretta Classe di merito del futuro Contraente, quest’ultimo sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione che attesti il suo stato del Rischiori- schio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. L’Attestazione dello stato 1892 e 1893 del Rischio contiene le informazioni previste dalle normative vigentiCodice Civile in materia di dichiarazioni inesatte e/o reticenti. La Società inoltre mette a disposizione:  l’Attestazione dello stato Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successi- ve alla stipula del Rischio relativa all’annualità contratto, inesattezze nella dichiarazio- ne rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in corso – se il Periodo forza di osservazione risulta concluso – in quanto previsto dall’Art.9 comma 2 del Regola- mento n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassifica- zione della Classe di merito, con conseguente variazione del premio. In caso di documentata cessazione del Rischio rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per Furto mancato utilizzo del Veicoloveicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attesta- to di Xxxxxxx conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato si riferisce. Condizioni di Assicurazione - pag. 12 di 32 In caso di documentata vendita, consegna in conto di vendita, Demolizionefurto, esportazione definitiva all’esterodemolizione, cessazione definitiva della Circolazionecir- colazione o definitiva esportazione all’estero di un veicolo di proprietà, il Contrente, o se persona, diversa, l’Avente Diritto, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà .  un duplicato dell’Attestazione dello stato del Rischio relativo agli ultimi cinque anni In tal caso la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informa- zioni contenute nell’ultimo Attestato di Polizza – anche Xxxxxxx, purchè in corso di Polizza validità, relativo al precedente veicolo. In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di conse- gna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel rela- tivo Attestato di Rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine entro 15 giorni e comunque non inferio- re a dodici mesi - di un veicolo, l’assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da par- te del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’Attestato di Rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del vei- colo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del prece- dente contratto assicurativo. Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base della formula Bonus/ Malus, l’Attestato rilasciato dalla data Compagnia conterrà anche la classe di ricevimento della richiestaConversione Uni- versale CU determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui “Allegato 2” del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, purché siano stati conclusi i rispettivi Periodi di osservazionecome da seguente Tabella n. 1.  sospensione di garanzia nel corso della PolizzaLa Compagnia comunicherà tempestivamente al Contra- ente, senza che sia avvenuta oneri, ogni variazione peggiorativa della clas- se di merito compresa quella derivante dai controlli sulla documentazione ed eventuale dichiarazione inerente ai dati dell’Attestato di Rischio rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto. 1 1 3 6 9 12 2 1 4 7 10 13 3 2 5 8 11 14 4 3 6 9 12 15 5 4 7 10 13 16 6 5 8 11 14 17 7 6 9 12 15 18 8 7 10 13 16 18 9 8 11 14 17 18 10 9 12 15 18 18 11 10 13 16 18 18 12 11 14 17 18 18 13 12 15 18 18 18 14 13 16 18 18 18 15 14 17 18 18 18 16 15 18 18 18 18 17 16 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 L’assegnazione della classe di Bonus/Malus di Compagnia, avverrà con le modalità previste dalla Tabella n. 2 o la riattivazione della stessa;  Polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno (temporanee);  Polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;  Polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno), alla scadenza del rateo;  Xxxxxxx annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, se non ancora concluso il Periodo di osservazione;  Cessione della Polizza per Alienazione del Veicolo assicurato.Tabella n.3. 1H 1H 0,00% 1F 3,00% 1C 17,80% 1 39,50% 4 45,80% 1G 1H -1,00% 1E 5,20% 1B 22,80% 2 38,90% 5 49,30% 1F 1G -1,90% 1D 8,50% 1A 26,50% 3 36,90% 6 50,20% 1E 1F -3,10% 1C 10,80% 1 31,30% 4 37,20% 7 53,90% 1D 1E -4,90% 1B 11,00% 2 25,50% 5 34,90% 8 53,20% 1C 1D -5,10% 1A 10,60% 3 19,70% 6 31,40% 9 52,90% 1B 1C -5,00% 1 12,50% 4 17,50% 7 31,90% 10 51,20% 1A 1B -4,80% 2 7,70% 5 15,70% 8 31,50% 11 55,50% 1 1A -6,60% 3 1,10% 6 10,90% 9 29,00% 12 61,10% 2 1 -0,50% 4 3,90% 7 16,60% 10 33,70% 13 97,50% 3 2 -0,50% 5 6,90% 8 21,50% 11 43,60% 14 169,70% 4 3 -3,30% 6 6,20% 9 23,50% 12 54,20% 15 203,90% 5 4 -3,30% 7 8,50% 10 24,40% 13 83,70% 16 276,10% 6 5 -2,60% 8 10,70% 11 30,90% 14 145,70% 17 368,80% 7 6 -5,40% 9 10,10% 12 37,50% 15 170,90% 18 468,20% 8 7 -4,50% 10 9,50% 13 61,80% 16 231,10% 18 442,50% 9 8 -4,90% 11 12,50% 14 111,30% 17 303,10% 18 416,10% 10 9 -4,00% 12 19,90% 15 136,30% 18 395,50% 18 395,50% 11 10 -7,40% 13 36,80% 16 180,00% 18 358,80% 18 358,80% 12 11 -9,90% 14 69,20% 17 222,80% 18 313,30% 18 313,30% 13 12 -18,90% 15 59,90% 18 235,40% 18 235,40% 18 235,40% 14 13 -27,20% 16 49,10% 18 144,30% 18 144,30% 18 144,30% 15 14 -14,20% 17 63,80% 18 109,70% 18 109,70% 18 109,70% 16 15 -21,90% 18 63,80% 18 63,80% 18 63,80% 18 63,80% 17 16 -21,80% 18 28,00% 18 28,00% 18 28,00% 18 28,00% 18 17 -21,90% 18 0,00% 18 0,00% 18 0,00% 18 0,00%

Appears in 1 contract

Samples: www.zurich-connect.it

Attestazione dello stato del rischio. In occasione Il Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 abroga il precedente Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 (ad eccezione dell’allegato n. 2), dando così attuazione all’Art. 134 comma 4 (“acquisizione telematica da parte delle Imprese dell’attestato di ciascuna scadenza annuale della Polizza rischio”) del Codice delle Assicurazioni Private. Il suddetto Regolamento stabilisce che le imprese alimentano la Società mette a disposizionebanca dati degli attestati di rischio (SITA-ATRC), con le informazioni riportate nell’attestazione sullo stato del rischio. Le informazioni relative all’ultimo attestato di rischio valido sono rese disponibili nella banca dati almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto. In occasione di ciascuna scadenza contrattuale, l’Impresa consegna, almeno 30 giorni prima della Polizzascadenza del contratto stesso, l’Attestazione dello l’attestazione sullo stato del Rischiorischio per via telematica al Contraente e, se persona diversa, all’avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario). L’Attestazione dello Tale consegna si intende assolta mediante la messa a disposizione dell’attestato di rischio nell’Area Riservata del sito web dell’impresa (Home Insurance). Per l’attivazione dell’Area Riservata è necessario accedere alla sezione “Area Clienti” del sito web dell’Impresa, all’interno della quale sono contenute le istruzioni per l’abilitazione e per ottenere le credenziali d’accesso, nonché tutte le informazioni sui prodotti e i dati assicurativi, ivi inclusa l’attestazione sullo stato del Rischio contiene le informazioni previste dalle normative rischio. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni regolamentari vigenti. La Società inoltre mette a disposizione:  l’Attestazione dello , prevede altresì, su richiesta del Contraente, la trasmissione allo stesso, ed agli eventuali aventi diritto, dell’attestazione sullo stato del Rischio relativa all’annualità in corso – se il Periodo di osservazione risulta concluso – in rischio a mezzo e-mail. In caso di cessazione del Rischio per Furto più cointestatari del Veicolo, vendital’obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal Contraente, si considera assolto con la consegna in conto venditaal primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. All’atto della stipulazione di un contratto di responsabilità civile auto, Demolizione, esportazione definitiva all’estero, cessazione definitiva della Circolazione.  un duplicato dell’Attestazione dello le Imprese acquisiscono direttamente l’attestazione sullo stato del Rischio relativo agli ultimi cinque anni rischio per via telematica attraverso l’accesso alla banca dati degli attestati di Polizza – anche in corso rischio (SITA-ATRC). Qualora all’atto della stipulazione del contratto l’attestazione sullo stato di Polizza – entro 15 giorni dalla data rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC), l’impresa acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di ricevimento rischio utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Per i contratti acquisiti tramite intermediari, l’impresa obbligata alla consegna dell’attestato di rischio, garantisce inoltre, all’avente diritto che ne faccia richiesta, purché siano stati conclusi i rispettivi Periodi di osservazione.  sospensione di garanzia nel corso della Polizzaovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi. Le attestazioni sullo stato di rischio così rilasciate non possono essere utilizzate dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto. Sull’attestazione viene riportata la classe di merito di Conversione Universale (cosiddetta CU) che sia avvenuta permette il confronto tra le proposte dei contratti di Responsabilità Civile Auto delle diverse Imprese di Assicurazione e la riattivazione della stessa;  Polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno (temporanee);  Polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento classe di una rata di Premio;  Polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno)assegnazione equivalente a quella calcolata sulla base del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, alla scadenza del rateo;  Xxxxxxx annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, se non ancora concluso il Periodo di osservazione;  Cessione della Polizza per Alienazione del Veicolo assicurato.xxx.xx n.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Per La Circolazione

Attestazione dello stato del rischio. In occasione di ciascuna Prima della scadenza annuale della Polizza del contratto, la Società Compagnia mette a disposizionedisposizione del Contraente o, se persona diversa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Rischio in ottemperanza di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del19 maggio 2015. La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno trenta 30 giorni prima della scadenza del contratto con le seguenti modalità: • messa a disposizione sul sito web della PolizzaCompagnia nell’area riservata con possibilità di consultazione e scarico; • possibilità di invio mediante e-mail sempre dall’area riservata del sito web della Compagnia; • modalità aggiuntive di consegna, l’Attestazione dello stato attivabili su richiesta del contraente, chiamando il Servizio Clienti. Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l’Attestato di Xxxxxxx è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’Attestato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attesati di Rischio. L’Attestazione dello stato del Rischio contiene le informazioni previste dalle normative vigenti. La Società inoltre mette a disposizione:  l’Attestazione dello stato del Rischio relativa all’annualità in corso – se il Periodo Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di osservazione risulta concluso – in caso di cessazione del Rischio per Furto del Veicolo, vendita, consegna il tramite dei propri intermediari. Gli Aventi Diritto possono richiedere in conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all’estero, cessazione definitiva della Circolazione.  un duplicato dell’Attestazione dello stato del qualunque momento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni di Polizza – anche in corso di Polizza – anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del C.A.P.. In tal caso, le imprese consegnano, per via telematica, entro 15 quindici giorni dalla data di dal ricevimento della richiesta, purché siano stati conclusi i rispettivi Periodi l’Attestato di Xxxxxxx comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.  sospensione Il rilascio di garanzia nel corso Attestati di rischio relativi a coperture già scadute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di costi, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’Attestato di Xxxxxxx direttamente dalla compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizzabile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio. Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successive alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazione rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto dall’Art.9 comma 2 del Regolamento n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassificazione della PolizzaClasse di merito, senza che sia avvenuta la riattivazione della stessa;  Polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad con conseguente variazione del premio. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attestato di Xxxxxxx conseguito conserva validità per un anno (temporanee);  Polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Xxxxxxxxx si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una rata dichiarazione di Premio;  Polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno), mancata circolazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo e riferita al periodo successivo alla scadenza del rateo;  Xxxxxxx annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annualecontratto al quale l’attestato si riferisce. In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di consegna al proprietario, se non ancora concluso il Periodo diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di osservazione;  Cessione circolazione. Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di mantenimento della Polizza per Alienazione classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all’art. 47 del Veicolo assicuratoD. Lgs. n. 285/1992.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Motocicli E Ciclomotori

Attestazione dello stato del rischio. In occasione di ciascuna Prima della scadenza annuale della Polizza del contratto, la Società Compagnia mette a disposizionedisposizione del Contraente o, se persona diversa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di lo- cazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Xxxxxxx in ottemperanza di quanto previsto dal Regola- mento n.9 del 19 maggio 2015. La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno trenta 30 giorni prima della sca- denza del contratto con le seguenti modalità: Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contrat- to, l’Attestato di Xxxxxxx è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza della Polizza, l’Attestazione dello stato del annuale successiva alla riat- tivazione. La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’At- testato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attesati di Rischio. L’Attestazione dello stato del Rischio contiene le informazioni previste dalle normative vigenti. La Società inoltre mette a disposizione:  l’Attestazione dello stato del Rischio relativa all’annualità in corso – se il Periodo Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di osservazione risulta concluso – in caso di cessazione del Rischio per Furto del Veicolo, vendita, consegna il tramite dei propri intermediari. Condizioni di Assicurazione - pag. 12 di 35 Gli Aventi Diritto possono richiedere in conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all’estero, cessazione definitiva della Circolazione.  un duplicato dell’Attestazione dello stato del qualunque mo- mento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni di Polizza – anche in corso di Polizza – anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del C.A.P.. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro 15 quindici giorni dalla data di dal ricevimento della richiesta, purché siano stati conclusi i rispettivi Periodi l’Attestato di Xxxxxxx comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.  sospensione Il rilascio di garanzia nel corso Attestati di rischio relativi a coperture già sca- dute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di co- sti, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la Compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’At- testato di Rischio direttamente dalla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizza- bile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio. Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successi- ve alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazio- ne rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto dall’Art.9 comma 2 del Regola- mento n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassifica- zione della PolizzaClasse di merito, senza che sia avvenuta la riattivazione della stessa;  Polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad con conseguente variazione del premio. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attesta- to di Xxxxxxx conseguito conserva validità per un anno (temporanee);  Polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l’u- tilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una rata dichiarazione di Premio;  Polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno), mancata circolazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo e riferita al periodo successivo alla scadenza del rateo;  Xxxxxxx annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annualecontratto al quale l’attestato si riferisce. In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di conse- gna al proprietario, se non ancora concluso il Periodo diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di osservazione;  Cessione circolazione. Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di man- tenimento della Polizza per Alienazione classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all’art. 47 del Veicolo assicurato.D. Lgs. n. 285/1992:

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Autovetture