Attestazione dello stato del rischio. Prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente o, se persona diversa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di lo- cazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Xxxxxxx in ottemperanza di quanto previsto dal Regola- mento n.9 del 19 maggio 2015. La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno 30 giorni prima della sca- denza del contratto con le seguenti modalità: Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contrat- to, l’Attestato di Xxxxxxx è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riat- tivazione. La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’At- testato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attesati di Rischio. Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di Rischio per il tramite dei propri intermediari. Condizioni di Assicurazione - pag. 12 di 33 Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque mo- mento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del C.A.P.. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, l’Attestato di Xxxxxxx comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Il rilascio di Attestati di rischio relativi a coperture già sca- dute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di co- sti, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la Compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’At- testato di Rischio direttamente dalla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizza- bile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio. Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successi- ve alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazio- ne rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto dall’Art.9 comma 2 del Regola- mento n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassifica- zione della Classe di merito, con conseguente variazione del premio. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attesta- to di Xxxxxxx conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l’u- tilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione di mancata circolazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo e riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce. In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di conse- gna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di man- tenimento della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992: a) per i casi di veicoli già assicurati all’estero, il con- traente consegna una dichiarazione, rilasciata dall’as- sicuratore estero che consenta l’individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14ª quale classe d’ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazio- ne dello stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14; b) nel caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprieta- ri ad uno o più di essi, a quest’ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri sogget- ti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno solo di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successiva- mente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto; c) nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, o unite civilmente o con- viventi di fatto, all’acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acqui- sito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto; d) qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulti invenduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo og- getto di furto con successivo ritrovamento, al vei- colo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso; e) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazio- ne dello stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa: vendita, demolizione, furto di cui sia esibita denuncia, certificazione di cessazione del- la circolazione, definitiva esportazione all’estero, consegna in conto vendita, al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assi- curare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi; f) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine – co- munque non inferiore a dodici mesi – sia acquista- to da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del vei- colo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l’utilizzatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all’entrata in vigore del Provvedimen- to n. 72 del 16 aprile 2018; g) nel caso di veicolo intestato a soggetto portato- re di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state regi- strate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi; h) qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesi- stente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale vei- colo la nuova classe di CU; i) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicura- zione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe CU, risultante dall’ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersa- ni”; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato; j) qualora il precedente contratto sia stato stipula- to presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’attestato di rischio non sia presente nella banca dati attestati di ri- schio, di cui all’art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015; k) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità il- limitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU; l) qualora una società di persone o capitali sia pro- prietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilistica- mente la proprietà; m) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già matu- rata. Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base della formula Bonus/Malus, l’Attestato rilasciato dalla Compagnia conterrà anche la classe di Conversione Uni- versale CU determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui “Allegato 2” del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, come da seguente Tabella n. 1. La Compagnia comunicherà tempestivamente al Contra- ente, senza oneri, ogni variazione peggiorativa della clas- se di merito compresa quella derivante dai controlli sulla documentazione ed eventuale dichiarazione inerente ai dati dell’Attestato di Rischio rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto. Tabella n.1 Regole evolutive della classe di Conversione Universale (CU) Classe “CU” Classe di collocazione in base ai Sinistri 0 Sinistri 1 Sinistro 2 Xxxxxxxx 0 Xxxxxxxx 0 o più Sinistri
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Attestazione dello stato del rischio. Prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente o, se persona diversa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di lo- cazione locazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Xxxxxxx Rischio in ottemperanza di quanto previsto dal Regola- mento n.9 Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015. La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno 30 giorni prima della sca- denza scadenza del contratto con le seguenti modalità: " messa a disposizione sul sito web della Compagnia nell’area riservata con possibilità di consultazione e scarico; " possibilità di invio mediante e-mail sempre dall’area riservata del sito web della Compagnia; " modalità aggiuntive di consegna, attivabili su richiesta del contraente, chiamando il Servizio Clienti. Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contrat- tocontratto, l’Attestato di Xxxxxxx è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riat- tivazioneriattivazione. La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’At- testato nell’Attestato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attesati Attestati di Rischio. Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di Rischio per il tramite dei propri intermediari. Condizioni di Assicurazione - pag. 12 di 33 Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque mo- mento momento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del C.A.P.. Codice delle Assicurazioni Private. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro quindici 15 giorni dal ricevimento della richiesta, l’Attestato di Xxxxxxx comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Il rilascio di Attestati di rischio relativi a coperture già sca- dute scadute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di co- sticosti, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la Compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’At- testato l’Attestato di Rischio Xxxxxxx direttamente dalla Compagnia compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizza- bile utilizzabile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio. Nel caso di mancato reperimento dell’Attestato di Xxxxxxx nell’apposita Banca Dati degli Attestati di Rischio tale da non permettere alla Compagnia di ricostruire la corretta posizione assicurativa e di assegnare la corretta Classe di merito del futuro Contraente, quest’ultimo sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione che attesti il suo stato del rischio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile in materia di dichiarazioni inesatte e/o reticenti. Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successi- ve successive alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazio- ne dichiarazione rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto dall’Art.9 dall’art. 9 comma 2 del Regola- mento Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassifica- zione riclassificazione della Classe di merito, con conseguente variazione del premio. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposta apposita dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attesta- to Attestato di Xxxxxxx conseguito conserva validità per un periodo di cinque 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del In caso di documentata vendita, consegna in conto di vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero di un veicolo di proprietà, il Contrente, o se persona, diversa, l’Avente Diritto, può richiedere che il contratto di cui assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo. In tal caso la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo Attestato di Xxxxxxx, purché in corso di validità, relativo al comma precedente, l’u- tilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione di mancata circolazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo e riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisceprecedente veicolo. In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di conse- gna consegna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di man- tenimento della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992:
a) per i casi di veicoli già assicurati all’estero, il con- traente consegna una dichiarazione, rilasciata dall’as- sicuratore estero che consenta l’individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14ª quale classe d’ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazio- ne dello stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14;
b) nel caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprieta- ri ad uno o più di essi, a quest’ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri sogget- ti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno solo di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successiva- mente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
c) nel Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugateconiugi in comunione dei beni, o unite civilmente o con- viventi la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo Attestato di fatto, all’acquirente è attribuita la classe Rischio. La disposizione si applica anche in caso di CU già maturata sul mutamento parziale della titolarità del veicolo trasferitoche comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. Il cedente la proprietà può conservare la classe In occasione della scadenza di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo un contratto di sua proprietà o acqui- sito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo Leasing o di stipula noleggio a lungo termine – di durata comunque non inferiore a 12 mesi – di un nuovo contratto;
d) qualora sia stata trasferita su altro veicolo veicolo, l’assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulti invendutoriscatto da parte del locatario, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo og- getto di furto con successivo ritrovamento, al vei- colo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;
e) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’Attestato di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazio- ne dello stato di rischioRischio, ma entro il periodo di validità previa verifica della stessa: vendita, demolizione, furto di cui sia esibita denuncia, certificazione di cessazione del- la circolazione, definitiva esportazione all’estero, consegna in conto vendita, al nuovo effettiva utilizzazione del veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assi- curare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
f) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine – co- munque non inferiore a dodici mesi – sia acquista- to da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del vei- colo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l’utilizzatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all’entrata in vigore del Provvedimen- to n. 72 del 16 aprile 2018;
g) nel caso di veicolo intestato a soggetto portato- re di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state regi- strate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
h) qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesi- stente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale vei- colo la nuova classe di CU;
i) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicura- zione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe CU, risultante dall’ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersa- ni”; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato;
j) qualora il precedente contratto sia stato stipula- to presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’attestato di rischio non sia presente nella banca dati attestati di ri- schio, di cui all’art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015;
k) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità il- limitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;
l) qualora una società di persone o capitali sia pro- prietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilistica- mente la proprietà;
m) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già matu- rataassicurativo. Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base della formula Bonus/Malus, l’Attestato rilasciato dalla Compagnia conterrà anche la classe di Conversione Uni- versale Universale CU determinata secondo la scala Bonus/Malus i criteri di cui “Allegato 2” al Provvedimento IVASS n. 72 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, come da seguente Tabella n. 116.04.2018. La Compagnia comunicherà tempestivamente al Contra- enteContraente, senza oneri, ogni variazione peggiorativa della clas- se classe di merito compresa quella derivante dai controlli sulla documentazione ed eventuale dichiarazione inerente ai dati dell’Attestato di Rischio rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto. • contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; • contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale a condizione che il periodo d’osservazione non sia stato concluso; • cessione del contratto per vendita del veicolo assicurato a condizione che il periodo d’osservazione non sia stato concluso.
Tabella n.1 Regole evolutive della classe di Conversione Universale (CU) Classe “CU” Classe di collocazione in base ai Sinistri 0 Sinistri 1 Sinistro 2 Xxxxxxxx 0 Xxxxxxxx 0 o più Sinistri
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Samples: Assicurazione R. C. Auto
Attestazione dello stato del rischio. Prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente o, se persona diversa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di lo- cazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Xxxxxxx in ottemperanza di quanto previsto dal Regola- mento n.9 del 19 maggio 2015. La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno 30 giorni prima della sca- denza del contratto con le seguenti modalità: Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contrat- to, l’Attestato di Xxxxxxx è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riat- tivazione. La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’At- testato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attesati di Rischio. Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di Rischio per il tramite dei propri intermediari. Condizioni di Assicurazione - pag. 12 di 33 Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque mo- mento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del C.A.P.. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, l’Attestato di Xxxxxxx comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Il rilascio di Attestati di rischio relativi a coperture già sca- dute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di co- sti, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la Compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’At- testato di Rischio direttamente dalla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizza- bile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio. Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successi- ve alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazio- ne rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto dall’Art.9 comma 2 del Regola- mento n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassifica- zione della Classe di merito, con conseguente variazione del premio. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attesta- to di Xxxxxxx conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l’u- tilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione di mancata circolazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo e riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce. In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di conse- gna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di man- tenimento della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992:
a) per i casi di veicoli già assicurati all’estero, il con- traente consegna una dichiarazione, rilasciata dall’as- sicuratore estero che consenta l’individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14ª quale classe d’ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazio- ne dello stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14;
b) nel caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprieta- ri ad uno o più di essi, a quest’ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri sogget- ti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno solo di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successiva- mente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
c) nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, o unite civilmente o con- viventi di fatto, all’acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acqui- sito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
d) qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulti invenduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo og- getto di furto con successivo ritrovamento, al vei- colo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;
e) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazio- ne dello stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa: vendita, demolizione, furto di cui sia esibita denuncia, certificazione di cessazione del- la circolazione, definitiva esportazione all’estero, consegna in conto vendita, al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assi- curare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
f) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine – co- munque non inferiore a dodici mesi – sia acquista- to da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del vei- colo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l’utilizzatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all’entrata in vigore del Provvedimen- to n. 72 del 16 aprile 2018;
g) nel caso di veicolo intestato a soggetto portato- re di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state regi- strate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
h) qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesi- stente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale vei- colo la nuova classe di CU;
i) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicura- zione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe CU, risultante dall’ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersa- ni”; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato;
j) qualora il precedente contratto sia stato stipula- to presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’attestato di rischio non sia presente nella banca dati attestati di ri- schio, di cui all’art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015;
k) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità il- limitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;
l) qualora una società di persone o capitali sia pro- prietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilistica- mente la proprietà;
m) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già matu- rata. Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base della formula Bonus/Malus, l’Attestato rilasciato dalla Compagnia conterrà anche la classe di Conversione Uni- versale CU determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui “Allegato 2” del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, come da seguente Tabella n. 1. La Compagnia comunicherà tempestivamente al Contra- ente, senza oneri, ogni variazione peggiorativa della clas- se di merito compresa quella derivante dai controlli sulla documentazione ed eventuale dichiarazione inerente ai dati dell’Attestato di Rischio rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.
Tabella n.1 Regole evolutive della classe di Conversione Universale (CU) Classe “CU” Classe di collocazione in base ai Sinistri 0 Sinistri 1 Sinistro 2 Xxxxxxxx 0 Xxxxxxxx 0 o più Sinistri
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Samples: Polizza r.c. Auto
Attestazione dello stato del rischio. Prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente o, se persona diversa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di lo- cazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Xxxxxxx in ottemperanza di quanto previsto dal Regola- mento n.9 del 19 maggio 2015. La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno 30 giorni prima della sca- denza del contratto con le seguenti modalità: Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contrat- to, l’Attestato di Xxxxxxx è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riat- tivazione. La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’At- testato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attesati di Rischio. Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di Rischio per il tramite dei propri intermediari. Condizioni di Assicurazione - pag. 12 di 33 26 Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque mo- mento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del C.A.P.. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, l’Attestato di Xxxxxxx comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Il rilascio di Attestati di rischio relativi a coperture già sca- dute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di co- sti, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la Compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’At- testato di Rischio direttamente dalla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizza- bile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio. Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successi- ve alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazio- ne rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto dall’Art.9 comma 2 del Regola- mento n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassifica- zione della Classe di merito, con conseguente variazione del premio. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attesta- to di Xxxxxxx conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l’u- tilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione di mancata circolazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo e riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce. In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di conse- gna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di man- tenimento della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992:
a) per i casi di veicoli già assicurati all’estero, il con- traente consegna una dichiarazione, rilasciata dall’as- sicuratore estero che consenta l’individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14ª quale classe d’ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazio- ne dello stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14;
b) nel caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprieta- ri ad uno o più di essi, a quest’ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri sogget- ti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno solo di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successiva- mente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
c) nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, o unite civilmente o con- viventi di fatto, all’acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acqui- sito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
d) qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulti invenduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo og- getto di furto con successivo ritrovamento, al vei- colo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;
e) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazio- ne dello stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa: vendita, demolizione, furto di cui sia esibita denuncia, certificazione di cessazione del- la circolazione, definitiva esportazione all’estero, consegna in conto vendita, al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assi- curare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
f) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine – co- munque non inferiore a dodici mesi – sia acquista- to da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del vei- colo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l’utilizzatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all’entrata in vigore del Provvedimen- to n. 72 del 16 aprile 2018;
g) nel caso di veicolo intestato a soggetto portato- re di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state regi- strate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
h) qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesi- stente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale vei- colo la nuova classe di CU;
i) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicura- zione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe CU, risultante dall’ultimo attestato di rischio maturatomatura- to, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersa- ni”; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato;
j) qualora il precedente contratto sia stato stipula- to presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’attestato di rischio non sia presente nella banca dati attestati di ri- schio, di cui all’art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015;
k) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità il- limitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;
l) qualora una società di persone o capitali sia pro- prietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilistica- mente la proprietà;
m) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già matu- rata. Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base della formula Bonus/Malus, l’Attestato rilasciato dalla Compagnia conterrà anche la classe di Conversione Uni- versale CU determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui “Allegato 2” del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, come da seguente Tabella n. 1. La Compagnia comunicherà tempestivamente al Contra- ente, senza oneri, ogni variazione peggiorativa della clas- se di merito compresa quella derivante dai controlli sulla documentazione ed eventuale dichiarazione inerente ai dati dell’Attestato di Rischio rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.
Tabella n.1 Regole evolutive della classe di Conversione Universale (CU) Classe “CU” Classe di collocazione in base ai Sinistri 0 Sinistri 1 Sinistro 2 Xxxxxxxx 0 Xxxxxxxx 0 o più SinistriSinistri Tabella n.2 - Regole evolutive della classe di Compagnia valida per AUTOCARRI CONTO PROPRIO O CONTO TERZI CON PESO A PIENO CARICO FINO A 3.500 Kg Classe di merito di Compagnia Classe di collocazione in base ai Sinistri “osservati”
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Samples: Contratto Di Assicurazione Furgoni
Attestazione dello stato del rischio. Prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente o, se persona diversadiver- sa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di lo- cazione locazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Xxxxxxx Rischio in ottemperanza di quanto previsto dal Regola- mento n.9 Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015. La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno 30 giorni prima della sca- denza scadenza del contratto con le seguenti modalità: Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contrat- tocontratto, l’Attestato di Xxxxxxx è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riat- tivazioneriattivazione. La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’At- testato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attesati di Rischio. Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di Rischio per il tramite dei propri intermediari. Condizioni di Assicurazione - pag. 12 di 33 Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque mo- mento momento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del C.A.P.. In tal caso, la Compagnia consegnale impre- se consegnano, per via telematica, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, l’Attestato di Xxxxxxx comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Per un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 il rilascio dell’Attestato nel caso sopra descritto può avvenire con modalità di consegna indicate dall’Avente Diritto, senza applicazione di costi. Il rilascio di Attestati di rischio relativi a coperture già sca- dute scadute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di co- sticosti, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la Compagnia compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’At- testato l’Attestato di Rischio Xxxxxxx direttamente dalla Compagnia compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizza- bile utilizzabile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio. Nel caso di mancato reperimento dell’Attestato di Xxxxxxx nell’apposita Banca Dati degli Attestati di Rischio tale da non permettere alla Compagnia di ricostruire la corretta posizione assicurativa e di assegnare la corretta Classe di merito del futuro Contraente, quest’ultimo sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione che attesti il suo stato del rischio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile in materia di dichiarazioni inesatte e/o reticenti. Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successi- ve successive alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazio- ne rilasciata dichiarazione rila- sciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto dall’Art.9 comma 2 del Regola- mento Regolamento n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassifica- zione riclassificazione della Classe di merito, con conseguente variazione del premio. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attesta- to Attestato di Xxxxxxx conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato Xxxxxxxxx si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del In caso di documentata vendita, consegna in conto di vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero di un veicolo di proprie- tà, il Contrente, o se persona, diversa, l’Avente Diritto, può richiedere che il contratto di cui assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà . In tal caso la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo Attestato di Xxxxxxx, purchè in corso di validità, relativo al comma precedente, l’u- tilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione di mancata circolazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo e riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisceprecedente veicolo. In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di conse- gna consegna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di man- tenimento della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992:
a) per i casi di veicoli già assicurati all’estero, il con- traente consegna una dichiarazione, rilasciata dall’as- sicuratore estero che consenta l’individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14ª quale classe d’ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazio- ne dello stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14;
b) nel caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprieta- ri ad uno o più di essi, a quest’ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri sogget- ti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno solo di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successiva- mente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
c) nel Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugateconiugi in comunione dei beni, o unite civilmente o con- viventi la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo Atte- stato di fatto, all’acquirente è attribuita la classe Rischio. La disposizione si applica anche in caso di CU già maturata sul mutamento parziale della titolarità del veicolo trasferitoche comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. Il cedente la proprietà può conservare la classe In occasione della scadenza di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo un contratto di sua proprietà o acqui- sito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo leasing o di stipula noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodi- ci mesi - di un nuovo contratto;
d) qualora sia stata trasferita su altro veicolo veicolo, l’assicuratore classifica il contratto rela- tivo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulti invendutoriscatto da parte del locatario, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo og- getto di furto con successivo ritrovamento, al vei- colo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;
e) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’Attestato di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazio- ne dello stato di rischioRischio, ma entro il periodo di validità previa verifica della stessa: vendita, demolizione, furto di cui sia esibita denuncia, certificazione di cessazione del- la circolazione, definitiva esportazione all’estero, consegna in conto vendita, al nuovo effet- tiva utilizzazione del veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assi- curare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
f) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine – co- munque non inferiore a dodici mesi – sia acquista- to da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del vei- colo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l’utilizzatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all’entrata in vigore del Provvedimen- to n. 72 del 16 aprile 2018;
g) nel caso di veicolo intestato a soggetto portato- re di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state regi- strate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
h) qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesi- stente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale vei- colo la nuova classe di CU;
i) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicura- zione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe CU, risultante dall’ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersa- ni”; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato;
j) qualora il precedente contratto sia stato stipula- to presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’attestato di rischio non sia presente nella banca dati attestati di ri- schio, di cui all’art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015;
k) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità il- limitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;
l) qualora una società di persone o capitali sia pro- prietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilistica- mente la proprietà;
m) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già matu- rataassicurativo. Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base della formula Bonus/Malus, l’Attestato rilasciato dalla Compagnia conterrà anche la classe di Conversione Uni- versale Universale CU determinata deter- minata secondo la scala Bonus/Malus di cui “Allegato 2” del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, come da seguente Tabella n. 1. La Compagnia comunicherà tempestivamente al Contra- enteContraen- te, senza oneri, ogni variazione peggiorativa della clas- se classe di merito compresa quella derivante dai controlli sulla documentazione documen- tazione ed eventuale dichiarazione inerente ai dati dell’Attestato dell’At- testato di Rischio rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.
Tabella n.1 Regole evolutive . Condizioni di Assicurazione - pag. 12 di 24 L’assegnazione della classe di Conversione Universale (CU) Classe “CU” Classe Bonus/Malus di collocazione in base ai Sinistri 0 Sinistri 1 Sinistro Compagnia, avverrà con le modalità previste dalla Tabella n. 2 Xxxxxxxx 0 Xxxxxxxx 0 o più Sinistrila
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Samples: Contratto Di Assicurazione Furgoni
Attestazione dello stato del rischio. Prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente o, se persona diversa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di lo- cazione locazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Xxxxxxx Rischio in ottemperanza di quanto previsto dal Regola- mento n.9 del 19 Regolamento IVASS n. 9 del19 maggio 2015. La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno 30 giorni prima della sca- denza scadenza del contratto con le seguenti modalità: Condizioni di Assicurazione - pag. 11 di 27 • messa a disposizione sul sito web della Compagnia nell’area riservata con possibilità di consultazione e scarico; • possibilità di invio mediante e-mail sempre dall’area riservata del sito web della Compagnia; • modalità aggiuntive di consegna, attivabili su richiesta del contraente, chiamando il Servizio Clienti. Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contrat- tocontratto, l’Attestato di Xxxxxxx è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riat- tivazioneriattivazione. La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’At- testato nell’Attestato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attesati di Rischio. Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di Rischio per il tramite dei propri intermediari. Condizioni di Assicurazione - pag. 12 di 33 Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque mo- mento momento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del C.A.P.. In tal caso, la Compagnia consegnale imprese consegnano, per via telematica, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, l’Attestato di Xxxxxxx comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Per un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 il rilascio dell’Attestato nel caso sopra descritto può avvenire con modalità di consegna indicate dall’Avente Diritto, senza applicazione di costi. Il rilascio di Attestati di rischio relativi a coperture già sca- dute scadute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di co- sticosti, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la Compagnia compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’At- testato l’Attestato di Rischio Xxxxxxx direttamente dalla Compagnia compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizza- bile utilizzabile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio. Nel caso di mancato reperimento dell’Attestato di Xxxxxxx nell’apposita Banca Dati degli Attestati di Rischio tale da non permettere alla Compagnia di ricostruire la corretta posizione assicurativa e di assegnare la corretta Classe di merito del futuro Contraente, quest’ultimo sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione che attesti il suo stato del rischio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile in materia di dichiarazioni inesatte e/o reticenti. Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successi- ve successive alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazio- ne dichiarazione rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto dall’Art.9 comma 2 del Regola- mento Regolamento n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassifica- zione riclassificazione della Classe di merito, con conseguente variazione del premio. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attesta- to Attestato di Xxxxxxx conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato Xxxxxxxxx si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del In caso di documentata vendita, consegna in conto di vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero di un veicolo di proprietà, il Contrente, o se persona, diversa, l’Avente Diritto, può richiedere che il contratto di cui assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà . In tal caso la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo Attestato di Xxxxxxx, purchè in corso di validità, relativo al comma precedente, l’u- tilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione di mancata circolazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo e riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisceprecedente veicolo. In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di conse- gna consegna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di man- tenimento della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992:
a) per i casi di veicoli già assicurati all’estero, il con- traente consegna una dichiarazione, rilasciata dall’as- sicuratore estero che consenta l’individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14ª quale classe d’ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazio- ne dello stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14;
b) nel caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprieta- ri ad uno o più di essi, a quest’ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri sogget- ti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno solo di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successiva- mente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
c) nel Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugateconiugi in comunione dei beni, o unite civilmente o con- viventi la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo Attestato di fatto, all’acquirente è attribuita la classe Rischio. La disposizione si applica anche in caso di CU già maturata sul mutamento parziale della titolarità del veicolo trasferitoche comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. Il cedente la proprietà può conservare la classe In occasione della scadenza di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo un contratto di sua proprietà o acqui- sito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo leasing o di stipula noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un nuovo contratto;
d) qualora sia stata trasferita su altro veicolo veicolo, l’assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulti invendutoriscatto da parte del locatario, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo og- getto di furto con successivo ritrovamento, al vei- colo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;
e) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’Attestato di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazio- ne dello stato di rischioRischio, ma entro il periodo di validità previa verifica della stessa: vendita, demolizione, furto di cui sia esibita denuncia, certificazione di cessazione del- la circolazione, definitiva esportazione all’estero, consegna in conto vendita, al nuovo effettiva utilizzazione del veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assi- curare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
f) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine – co- munque non inferiore a dodici mesi – sia acquista- to da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del vei- colo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l’utilizzatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all’entrata in vigore del Provvedimen- to n. 72 del 16 aprile 2018;
g) nel caso di veicolo intestato a soggetto portato- re di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state regi- strate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
h) qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesi- stente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale vei- colo la nuova classe di CU;
i) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicura- zione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe CU, risultante dall’ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersa- ni”; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato;
j) qualora il precedente contratto sia stato stipula- to presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’attestato di rischio non sia presente nella banca dati attestati di ri- schio, di cui all’art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015;
k) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità il- limitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;
l) qualora una società di persone o capitali sia pro- prietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilistica- mente la proprietà;
m) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già matu- rataassicurativo. Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base della formula Bonus/Bonus/ Malus, l’Attestato rilasciato rilasciata dalla Compagnia conterrà anche la classe di Conversione Uni- versale Universale CU determinata secondo la scala Bonus/Bonus/ Malus di cui “Allegato 2” del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, come da seguente Tabella n. 1. La Compagnia comunicherà tempestivamente al Contra- enteContraente, senza oneri, ogni variazione peggiorativa della clas- se classe di merito compresa quella derivante dai controlli sulla documentazione ed eventuale dichiarazione inerente ai dati dell’Attestato di Rischio rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.
Tabella n.1 Regole evolutive . Condizioni di Assicurazione - pag. 12 di 27 L’assegnazione della classe di Conversione Universale (CU) Classe “CU” Classe Bonus/Malus di collocazione in base ai Sinistri 0 Sinistri 1 Sinistro 2 Xxxxxxxx 0 Xxxxxxxx 0 o più SinistriCompagnia, avviene con le modalità previste dalla Tabella n. 2.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Attestazione dello stato del rischio. Prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente o, se persona diversa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di lo- cazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Xxxxxxx in ottemperanza di quanto previsto dal Regola- mento n.9 del 19 maggio 2015. La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno 30 giorni prima della sca- denza del contratto con le seguenti modalità: Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contrat- to, l’Attestato di Xxxxxxx è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riat- tivazione. La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’At- testato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attesati di Rischio. Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di Rischio per il tramite dei propri intermediari. Condizioni di Assicurazione - pag. 12 di 33 26 Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque mo- mento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del C.A.P.. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, l’Attestato di Xxxxxxx comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Il rilascio di Attestati di rischio relativi a coperture già sca- dute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di co- sti, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la Compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’At- testato di Rischio direttamente dalla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizza- bile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio. Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successi- ve alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazio- ne rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto dall’Art.9 comma 2 del Regola- mento n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassifica- zione della Classe di merito, con conseguente variazione del premio. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attesta- to di Xxxxxxx conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l’u- tilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione di mancata circolazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo e riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce. In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di conse- gna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di man- tenimento della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992:
a) per i casi di veicoli già assicurati all’estero, il con- traente consegna una dichiarazione, rilasciata dall’as- sicuratore estero che consenta l’individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14ª quale classe d’ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazio- ne dello stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14;
b) nel caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprieta- ri ad uno o più di essi, a quest’ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri sogget- ti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno solo di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successiva- mente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
c) nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, o unite civilmente o con- viventi di fatto, all’acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acqui- sito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
d) qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulti invenduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo og- getto di furto con successivo ritrovamento, al vei- colo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;
e) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazio- ne dello stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa: vendita, demolizione, furto di cui sia esibita denuncia, certificazione di cessazione del- la circolazione, definitiva esportazione all’estero, consegna in conto vendita, al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assi- curare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
f) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine – co- munque non inferiore a dodici mesi – sia acquista- to da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del vei- colo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l’utilizzatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all’entrata in vigore del Provvedimen- to n. 72 del 16 aprile 2018;
g) nel caso di veicolo intestato a soggetto portato- re di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state regi- strate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
h) qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesi- stente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale vei- colo la nuova classe di CU;
i) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicura- zione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe CU, risultante dall’ultimo attestato di rischio maturatomatura- to, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersa- ni”; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato;
j) qualora il precedente contratto sia stato stipula- to presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’attestato di rischio non sia presente nella banca dati attestati di ri- schio, di cui all’art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015;
k) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità il- limitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;
l) qualora una società di persone o capitali sia pro- prietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilistica- mente la proprietà;
m) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già matu- rata. Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base della formula Bonus/Malus, l’Attestato rilasciato dalla Compagnia conterrà anche la classe di Conversione Uni- versale CU determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui “Allegato 2” del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, come da seguente Tabella n. 1. La Compagnia comunicherà tempestivamente al Contra- ente, senza oneri, ogni variazione peggiorativa della clas- se di merito compresa quella derivante dai controlli sulla documentazione ed eventuale dichiarazione inerente ai dati dell’Attestato di Rischio rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.
Tabella n.1 Regole evolutive della classe di Conversione Universale (CU) Classe “CU” Classe di collocazione in base ai Sinistri 0 Sinistri 1 Sinistro 2 Xxxxxxxx 0 Xxxxxxxx 0 o più SinistriSinistri Classe di collocazione in base ai Sinistri “osservati” Tabella n.2 - Regole evolutive della classe di Compagnia valida per AUTOCARRI CONTO PROPRIO O CONTO TERZI CON PESO A PIENO CARICO FINO A 3.500 Kg Classe di merito di Compagnia 0 Sinistri 1 Sinistro 2 Xxxxxxxx 0 Xxxxxxxx 0 o più Sinistri Classe “BM” Var. % Classe “BM” Var. % Classe “BM” Var. % Classe “BM” Var. % Classe “BM” Var. % • sospensione del contratto; • contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; • contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio; • contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale a condizione che il periodo d’os- servazione non sia stato concluso; • cessione del contratto per vendita del veicolo assicurato a condizione che il periodo d’osservazione non sia stato concluso.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Attestazione dello stato del rischio. Prima Il Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 abroga il precedente Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 (ad eccezione dell’allegato n. 2), dando così attuazione all’Art. 134 comma 4 (“acquisizione telematica da parte delle Imprese dell’attestato di rischio”) del Codice delle Assicurazioni Private. Il suddetto Regolamento stabilisce che le imprese alimentano la banca dati degli attestati di rischio (SITA-ATRC), con le informazioni riportate nell’attestazione sullo stato del rischio. Le informazioni relative all’ultimo attestato di rischio valido sono rese disponibili nella banca dati almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto. In occasione di ciascuna scadenza contrattuale, la Compagnia mette a disposizione l’Impresa consegna, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso, l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica al Contraente oe, se persona diversa, del proprietario o dell’usufruttuarioall’avente diritto (proprietario, dell’acquirente usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario). Tale consegna si intende assolta mediante la messa a disposizione dell’attestato di rischio nell’Area Riservata del locatario in caso di lo- cazione finanziaria sito web dell’impresa (ossia gli Aventi dirittoHome Insurance). Per l’attivazione dell’Area Riservata è necessario accedere alla sezione “Area Clienti” del sito web dell’Impresa, l’Attestato di Xxxxxxx all’interno della quale sono contenute le istruzioni per l’abilitazione e per ottenere le credenziali d’accesso, nonché tutte le informazioni sui prodotti e i dati assicurativi, ivi inclusa l’attestazione sullo stato del rischio. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., in ottemperanza di quanto previsto dal Regola- mento n.9 alle disposizioni regolamentari vigenti, prevede altresì, su richiesta del 19 maggio 2015. La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno 30 giorni prima della sca- denza del contratto con le seguenti modalità: Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contrat- to, l’Attestato di Xxxxxxx è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riat- tivazione. La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’At- testato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attesati di Rischio. Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di Rischio per il tramite dei propri intermediari. Condizioni di Assicurazione - pag. 12 di 33 Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque mo- mento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del C.A.P.. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, l’Attestato di Xxxxxxx comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Il rilascio di Attestati di rischio relativi a coperture già sca- dute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di co- sti, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la Compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’At- testato di Rischio direttamente dalla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizza- bile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio. Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successi- ve alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazio- ne rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederàtrasmissione allo stesso, in forza di quanto previsto dall’Art.9 comma 2 del Regola- mento n. 9 del 19 maggio 2015ed agli eventuali aventi diritto, alla corretta riclassifica- zione della Classe di merito, con conseguente variazione del premio. In caso di documentata cessazione dell’attestazione sullo stato del rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attesta- to di Xxxxxxx conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l’u- tilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione di mancata circolazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo e riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferiscemezzo e-mail. In caso di più cointestatari del veicoloVeicolo, l’obbligo di conse- gna consegna al proprietario, se diverso dal contraenteContraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi All’atto della stipulazione di man- tenimento un contratto di responsabilità civile auto, le Imprese acquisiscono direttamente l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l’accesso alla banca dati degli attestati di rischio (SITA-ATRC). Qualora all’atto della stipulazione del contratto l’attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC), l’impresa acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato merito. Per i contratti acquisiti tramite intermediari, l’impresa obbligata alla consegna dell’attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione garantisce inoltre, all’avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di cui all’artcosti. 47 del D. Lgs. n. 285/1992:
a) per i casi Le attestazioni sullo stato di veicoli già assicurati all’estero, il con- traente consegna una dichiarazione, rilasciata dall’as- sicuratore estero che consenta l’individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14ª quale classe d’ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazio- ne dello stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14;
b) nel caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprieta- ri ad uno o più di essi, a quest’ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri sogget- ti già cointestatari rischio così rilasciate non possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno solo di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successiva- mente, ed avvalersene essere utilizzate dagli aventi diritto in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
c) nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, o unite civilmente o con- viventi di fatto, all’acquirente è attribuita . Sull’attestazione viene riportata la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare merito di Conversione Universale (cosiddetta CU) che permette il confronto tra le proposte dei contratti di Responsabilità Civile Auto delle diverse Imprese di Assicurazione e la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acqui- sito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
d) qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulti invenduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo og- getto di furto con successivo ritrovamento, al vei- colo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;
e) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazio- ne dello stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa: vendita, demolizione, furto di cui sia esibita denuncia, certificazione di cessazione del- la circolazione, definitiva esportazione all’estero, consegna in conto vendita, al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assi- curare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio assegnazione equivalente a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
f) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine – co- munque non inferiore a dodici mesi – sia acquista- to da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del vei- colo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l’utilizzatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all’entrata in vigore del Provvedimen- to n. 72 del 16 aprile 2018;
g) nel caso di veicolo intestato a soggetto portato- re di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state regi- strate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
h) qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesi- stente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale vei- colo la nuova classe di CU;
i) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicura- zione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe CU, risultante dall’ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersa- ni”; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato;
j) qualora il precedente contratto sia stato stipula- to presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’attestato di rischio non sia presente nella banca dati attestati di ri- schio, di cui all’art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza quella calcolata sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015;
k) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità il- limitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;
l) qualora una società di persone o capitali sia pro- prietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilistica- mente la proprietà;
m) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già matu- rata. Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base della formula Bonus/Malus, l’Attestato rilasciato dalla Compagnia conterrà anche la classe di Conversione Uni- versale CU determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui “Allegato 2” del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, come da seguente Tabella n. 1. La Compagnia comunicherà tempestivamente al Contra- ente, senza oneri, ogni variazione peggiorativa della clas- se di merito compresa quella derivante dai controlli sulla documentazione ed eventuale dichiarazione inerente ai dati dell’Attestato di Rischio rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.
Tabella n.1 Regole evolutive della classe di Conversione Universale (CU) Classe “CU” Classe di collocazione in base ai Sinistri 0 Sinistri 1 Sinistro 2 Xxxxxxxx 0 Xxxxxxxx 0 o più Sinistrixxx.xx n.
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Attestazione dello stato del rischio. Prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente o, se persona diversa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di lo- cazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Xxxxxxx in ottemperanza di quanto previsto dal Regola- mento n.9 IVASS n. 9 del 19 maggio 2015. La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno 30 giorni prima della sca- denza del contratto con le seguenti modalità: Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contrat- tocontratto, l’Attestato di Xxxxxxx è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riat- tivazioneriattivazione. La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’At- testato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attesati di Rischio. Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantiscega- rantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di Rischio per il tramite dei propri intermediari. Condizioni di Assicurazione - pag. 12 di 33 Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque mo- mento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del C.A.P.. In tal caso, la Compagnia consegnale imprese consegnano, per via telematica, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, l’Attestato di Xxxxxxx Rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazioneos- servazione. Per un periodo transitorio di 12 mesi dall’en- trata in vigore del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 il rilascio dell’Attestato nel caso sopra descritto può avvenire con modalità di consegna indicate dall’Avente Diritto, senza applicazione di costi. Il rilascio di Attestati di rischio relativi a coperture già sca- dute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di co- sti, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la Compagnia compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’At- testato di Rischio Xxxxxxx direttamente dalla Compagnia compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizza- bile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio. Nel caso di mancato reperimento dell’Attestato di Xxxxxxx nell’apposita Banca Dati degli Attestati di Rischio tale da non permettere alla Compagnia di ricostruire la corretta posizio- ne assicurativa e di assegnare la corretta Classe di merito del futuro Contraente, quest’ultimo sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione che attesti il suo stato del rischio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile in materia di dichiarazioni inesatte e/o reticenti. Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successi- ve alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazio- ne rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto dall’Art.9 comma 2 del Regola- mento n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassifica- zione della Classe di merito, con conseguente variazione del premio. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attesta- to di Xxxxxxx conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del In caso di documentata vendita, consegna in conto di vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della cir- colazione o definitiva esportazione all’estero di un veicolo di proprietà, il Contrente, o se persona, diversa, l’Avente Diritto, può richiedere che il contratto di cui assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà . In tal caso la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informa- zioni contenute nell’ultimo Attestato di Xxxxxxx, purchè in corso di validità, relativo al comma precedente, l’u- tilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione di mancata circolazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo e riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisceprecedente veicolo. In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di conse- gna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di man- tenimento della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992:
a) per i casi di veicoli già assicurati all’estero, il con- traente consegna una dichiarazione, rilasciata dall’as- sicuratore estero che consenta l’individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14ª quale classe d’ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazio- ne dello stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14;
b) nel caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprieta- ri ad uno o più di essi, a quest’ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri sogget- ti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno solo di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successiva- mente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
c) nel Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugateconiugi in comunione dei beni, o unite civilmente o con- viventi la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel rela- tivo Attestato di fatto, all’acquirente è attribuita la classe Rischio. La disposizione si applica anche in caso di CU già maturata sul mutamento parziale della titolarità del veicolo trasferitoche comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. Il cedente la proprietà può conservare la classe In occasione della scadenza di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo un contratto di sua proprietà o acqui- sito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo leasing o di stipula noleggio a lungo termine – e comunque non inferio- re a dodici mesi - di un nuovo contratto;
d) qualora sia stata trasferita su altro veicolo veicolo, l’assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulti invendutoriscatto da par- te del locatario, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo og- getto di furto con successivo ritrovamento, al vei- colo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;
e) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’Attestato di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazio- ne dello stato di rischioRischio, ma entro il periodo di validità previa verifica della stessa: vendita, demolizione, furto di cui sia esibita denuncia, certificazione di cessazione del- la circolazione, definitiva esportazione all’estero, consegna in conto vendita, al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assi- curare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
f) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine – co- munque non inferiore a dodici mesi – sia acquista- to da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo effettiva utilizzazione del vei- colo, ai sensi colo da parte del comma 2 dell’art. 247bis soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l’utilizzatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all’entrata in vigore del Provvedimen- to n. 72 del 16 aprile 2018;
g) nel caso di veicolo intestato a soggetto portato- re di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state regi- strate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
h) qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesi- stente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale vei- colo la nuova classe di CU;
i) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del prece- dente contratto di assicura- zione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe CU, risultante dall’ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersa- ni”; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato;
j) qualora il precedente contratto sia stato stipula- to presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’attestato di rischio non sia presente nella banca dati attestati di ri- schio, di cui all’art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015;
k) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità il- limitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;
l) qualora una società di persone o capitali sia pro- prietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilistica- mente la proprietà;
m) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già matu- rataassicurativo. Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base della formula Bonus/Bonus/ Malus, l’Attestato rilasciato dalla Compagnia conterrà anche la classe di Conversione Uni- versale CU determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui “Allegato 2” del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, come da seguente Tabella n. 1. La Compagnia comunicherà tempestivamente al Contra- ente, senza oneri, ogni variazione peggiorativa della clas- se di merito compresa quella derivante dai controlli sulla documentazione ed eventuale dichiarazione inerente ai dati dell’Attestato di Rischio rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.
Tabella n.1 Regole evolutive . Condizioni di Assicurazione - pag. 12 di 24 L’assegnazione della classe di Conversione Universale (CU) Classe “CU” Classe Bonus/Malus di collocazione in base ai Compagnia, avverrà con le modalità previste dalla Tabella n. 2 o la Tabella n.3. 1 1 0,00% 3 2,40% 6 11,80% 9 23,50% 12 58,60% 2 1 -1,20% 4 4,70% 7 14,00% 10 27,90% 13 71,30% 3 2 -1,10% 5 6,90% 8 14,90% 11 42,00% 14 89,50% 4 3 -3,30% 6 5,60% 9 16,70% 12 49,80% 15 124,70% 5 4 -3,20% 7 5,40% 10 18,30% 13 58,40% 16 182,60% 6 5 -2,10% 8 5,30% 11 30,00% 14 73,50% 17 259,70% 7 6 -3,10% 9 7,10% 12 37,50% 15 106,30% 18 353,30% 8 7 -2,00% 10 10,00% 13 47,30% 16 162,90% 18 344,20% 9 8 -4,80% • 11 17,60% 14 57,00% 17 225,40% 18 323,10% 10 9 -4,50% 12 22,50% 15 83,80% 18 303,80% 18 303,80% 11 10 -10,90% 13 19,30% 16 112,80% 18 259,70% 18 259,70% 12 11 -8,40% 14 22,30% 17 153,50% 18 229,60% 18 229,60% 13 12 -8,50% 15 37,30% 18 201,60% 18 201,60% 18 201,60% 14 13 -10,70% 16 59,40% 18 169,40% 18 169,40% 18 169,40% 15 14 -18,50% 17 69,00% 18 119,70% 18 119,70% 18 119,70% 16 15 -23,10% 18 69,00% 18 69,00% 18 69,00% 18 69,00% 17 16 -23,10% 18 30,00% 18 30,00% 18 30,00% 18 30,00% 18 17 -23,10% 18 0,00% 18 0,00% 18 0,00% 18 0,00% Il Contraente ha la facoltà di evitare le maggiorazioni di Premio conseguenti alla applicazione delle regole evolu- tive del Malus provvedendo a rimborsarealla Compagnia, all’atto della scadenza del contratto, gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri 0 Sinistri 1 Sinistro 2 Xxxxxxxx 0 Xxxxxxxx 0 o più Sinistriconsiderati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza stessa. Tale facoltà non è applicabile se, al momento del Si- nistro, il conducente non è compreso tra quelli auto- rizzati alla guida nella formula prescelta. La Compa- gnia non rilascerà l’Attestato di rischio nei seguenti casi: Condizioni di Assicurazione - pag. 13 di 24
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Attestazione dello stato del rischio. Prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente o, se persona diversa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di lo- cazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Xxxxxxx in ottemperanza di quanto previsto dal Regola- mento n.9 del 19 maggio 2015. La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno 30 giorni prima della sca- denza del contratto con le seguenti modalità: Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contrat- to, l’Attestato di Xxxxxxx è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riat- tivazione. La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’At- testato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attesati di Rischio. Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di Rischio per il tramite dei propri intermediari. Condizioni di Assicurazione - pag. 12 di 33 35 Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque mo- mento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del C.A.P.. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, l’Attestato di Xxxxxxx comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Il rilascio di Attestati di rischio relativi a coperture già sca- dute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di co- sti, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la Compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’At- testato di Rischio direttamente dalla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizza- bile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio. Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successi- ve alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazio- ne rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto dall’Art.9 comma 2 del Regola- mento n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassifica- zione della Classe di merito, con conseguente variazione del premio. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attesta- to di Xxxxxxx conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l’u- tilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione di mancata circolazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo e riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce. In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di conse- gna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di man- tenimento della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992:
a) per i casi di veicoli già assicurati all’estero, il con- traente consegna una dichiarazione, rilasciata dall’as- sicuratore estero che consenta l’individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14ª quale classe d’ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazio- ne dello stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14;
b) nel caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprieta- ri ad uno o più di essi, a quest’ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri sogget- ti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno solo di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successiva- mente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
c) nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, o unite civilmente o con- viventi di fatto, all’acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acqui- sito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
d) qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulti invenduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo og- getto di furto con successivo ritrovamento, al vei- colo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;
e) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazio- ne dello stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa: vendita, demolizione, furto di cui sia esibita denuncia, certificazione di cessazione del- la circolazione, definitiva esportazione all’estero, consegna in conto vendita, al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assi- curare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
f) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine – co- munque non inferiore a dodici mesi – sia acquista- to da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del vei- colo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l’utilizzatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all’entrata in vigore del Provvedimen- to n. 72 del 16 aprile 2018;
g) nel caso di veicolo intestato a soggetto portato- re di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state regi- strate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
h) qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesi- stente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale vei- colo la nuova classe di CU;
i) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicura- zione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe CU, risultante dall’ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersa- ni”; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato;
j) qualora il precedente contratto sia stato stipula- to presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’attestato di rischio non sia presente nella banca dati attestati di ri- schio, di cui all’art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015;
k) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità il- limitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;
l) qualora una società di persone o capitali sia pro- prietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilistica- mente la proprietà;
m) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già matu- rata. Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base della formula Bonus/Malus, l’Attestato rilasciato dalla Compagnia conterrà anche la classe di Conversione Uni- versale CU determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui “Allegato 2” del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, come da seguente Tabella n. 1. La Compagnia comunicherà tempestivamente al Contra- ente, senza oneri, ogni variazione peggiorativa della clas- se di merito compresa quella derivante dai controlli sulla documentazione ed eventuale dichiarazione inerente ai dati dell’Attestato di Rischio rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.
Tabella n.1 Regole evolutive della classe di Conversione Universale (CU) Classe “CU” Classe di collocazione in base ai Sinistri 0 Sinistri 1 Sinistro 2 Xxxxxxxx 0 Xxxxxxxx 0 o più SinistriSinistri Tabella n.2 - Regole evolutive della classe di Compagnia valida per Autovetture ad uso privato e Autoveicoli ad uso promiscuo Classe di merito di Compagnia Classe di collocazione in base ai Sinistri “osservati”
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Attestazione dello stato del rischio. Prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente o, se persona diversa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di lo- cazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Xxxxxxx in ottemperanza di quanto previsto dal Regola- mento n.9 del 19 maggio 2015. La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno 30 giorni prima della sca- denza del contratto con le seguenti modalità: rea riservata con possibilità di consultazione e scarico; Condizioni di Assicurazione - pag. 11 di 32 Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contrat- to, l’Attestato di Xxxxxxx è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riat- tivazione. La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’At- testato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attesati Attestati di Rischio. Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di Rischio per il tramite dei propri intermediari. Condizioni di Assicurazione - pag. 12 di 33 Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque mo- mento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del C.A.P.. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, l’Attestato di Xxxxxxx Rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazioneos- servazione. Per un periodo transitorio di 12 mesi dall’en- trata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 il rilascio dell’Attestato nel caso sopra descritto può avvenire con modalità di consegna indicate dall’Avente Diritto, senza applicazione di costi. Il rilascio di Attestati di rischio relativi a coperture già sca- dute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di co- sti, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la Compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’At- testato di Rischio Xxxxxxx direttamente dalla Compagnia compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizza- bile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio. Nel caso di mancato reperimento dell’Attestato di Xxxxxxx nell’apposita Banca Dati degli Attestati di Rischio tale da non permettere alla Compagnia di ricostruire la corretta posizione assicurativa e di assegnare la corretta Classe di merito del futuro Contraente, quest’ultimo sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione che attesti il suo stato del ri- schio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile in materia di dichiarazioni inesatte e/o reticenti. Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successi- ve alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazio- ne rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto dall’Art.9 comma 2 del Regola- mento n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassifica- zione della Classe di merito, con conseguente variazione del premio. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attesta- to di Xxxxxxx conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del Condizioni di Assicurazione - pag. 12 di 32 In caso di documentata vendita, consegna in conto di vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della cir- colazione o definitiva esportazione all’estero di un veicolo di proprietà, il Contrente, o se persona, diversa, l’Avente Diritto, può richiedere che il contratto di cui assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà . In tal caso la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informa- zioni contenute nell’ultimo Attestato di Xxxxxxx, purchè in corso di validità, relativo al comma precedente, l’u- tilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione di mancata circolazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo e riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisceprecedente veicolo. In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di conse- gna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di man- tenimento della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992:
a) per i casi di veicoli già assicurati all’estero, il con- traente consegna una dichiarazione, rilasciata dall’as- sicuratore estero che consenta l’individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14ª quale classe d’ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazio- ne dello stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14;
b) nel caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprieta- ri ad uno o più di essi, a quest’ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri sogget- ti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno solo di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successiva- mente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
c) nel Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugateconiugi in comunione dei beni, o unite civilmente o con- viventi la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel rela- tivo Attestato di fatto, all’acquirente è attribuita la classe Rischio. La disposizione si applica anche in caso di CU già maturata sul mutamento parziale della titolarità del veicolo trasferitoche comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. Il cedente la proprietà può conservare la classe In occasione della scadenza di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo un contratto di sua proprietà o acqui- sito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo leasing o di stipula noleggio a lungo termine – e comunque non inferio- re a dodici mesi - di un nuovo contratto;
d) qualora sia stata trasferita su altro veicolo veicolo, l’assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulti invendutoriscatto da par- te del locatario, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo og- getto di furto con successivo ritrovamento, al vei- colo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;
e) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’Attestato di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazio- ne dello stato di rischioRischio, ma entro il periodo di validità previa verifica della stessa: vendita, demolizione, furto di cui sia esibita denuncia, certificazione di cessazione del- la circolazione, definitiva esportazione all’estero, consegna in conto vendita, al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assi- curare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
f) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine – co- munque non inferiore a dodici mesi – sia acquista- to da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo effettiva utilizzazione del vei- colo, ai sensi colo da parte del comma 2 dell’art. 247bis soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l’utilizzatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all’entrata in vigore del Provvedimen- to n. 72 del 16 aprile 2018;
g) nel caso di veicolo intestato a soggetto portato- re di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state regi- strate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
h) qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesi- stente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale vei- colo la nuova classe di CU;
i) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del prece- dente contratto di assicura- zione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe CU, risultante dall’ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersa- ni”; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato;
j) qualora il precedente contratto sia stato stipula- to presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’attestato di rischio non sia presente nella banca dati attestati di ri- schio, di cui all’art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015;
k) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità il- limitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;
l) qualora una società di persone o capitali sia pro- prietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilistica- mente la proprietà;
m) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già matu- rataassicurativo. Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base della formula Bonus/Bonus/ Malus, l’Attestato rilasciato dalla Compagnia conterrà anche la classe di Conversione Uni- versale CU determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui “Allegato 2” del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, come da seguente Tabella n. 1. La Compagnia comunicherà tempestivamente al Contra- ente, senza oneri, ogni variazione peggiorativa della clas- se di merito compresa quella derivante dai controlli sulla documentazione ed eventuale dichiarazione inerente ai dati dell’Attestato di Rischio rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.
Tabella n.1 Regole evolutive della classe di Conversione Universale (CU) Classe “CU” Classe di collocazione in base ai Sinistri 0 Sinistri 1 Sinistro 2 Xxxxxxxx 0 Xxxxxxxx 0 o più Sinistri
Tabella n.2 Regole evolutive della classe di Compagnia valida per Autovetture ad uso privato e Autoveicoli ad uso promiscuo Classe di merito di Compagnia Classe di collocazione in base ai Sinistri “osservati”
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Attestazione dello stato del rischio. Prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente o, se persona diversa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di lo- cazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Xxxxxxx in Rixxxxx xn ottemperanza di quanto previsto dal Regola- mento n.9 del 19 maggio 2015. La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno 30 giorni prima della sca- denza del contratto con le seguenti modalità: Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contrat- to, l’Attestato di Xxxxxxx è Rixxxxx x consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riat- tivazione. La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’At- testato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attesati di Rischio. Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di Rischio per il tramite dei propri intermediari. Condizioni di Assicurazione - pag. 12 di 33 26 Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque mo- mento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del C.A.P.. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, l’Attestato di Xxxxxxx comprensivo Rixxxxx xomprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Il rilascio di Attestati di rischio relativi a coperture già sca- dute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di co- sti, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la Compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’At- testato di Rischio direttamente dalla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizza- bile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio. Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successi- ve alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazio- ne rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto dall’Art.9 comma 2 del Regola- mento n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassifica- zione della Classe di merito, con conseguente variazione del premio. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attesta- to di Xxxxxxx conseguito Rixxxxx xonseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l’u- tilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione di mancata circolazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo e riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce. In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di conse- gna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di man- tenimento della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992:
a) per i casi di veicoli già assicurati all’estero, il con- traente consegna una dichiarazione, rilasciata dall’as- sicuratore estero che consenta l’individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14ª quale classe d’ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazio- ne dello stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14;
b) nel caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprieta- ri ad uno o più di essi, a quest’ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri sogget- ti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno solo di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successiva- mente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
c) nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, o unite civilmente o con- viventi di fatto, all’acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acqui- sito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
d) qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulti invenduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo og- getto di furto con successivo ritrovamento, al vei- colo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;
e) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazio- ne dello stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa: vendita, demolizione, furto di cui sia esibita denuncia, certificazione di cessazione del- la circolazione, definitiva esportazione all’estero, consegna in conto vendita, al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assi- curare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
f) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine – co- munque non inferiore a dodici mesi – sia acquista- to da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del vei- colo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l’utilizzatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all’entrata in vigore del Provvedimen- to n. 72 del 16 aprile 2018;
g) nel caso di veicolo intestato a soggetto portato- re di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state regi- strate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
h) qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesi- stente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale vei- colo la nuova classe di CU;
i) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicura- zione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe CU, risultante dall’ultimo attestato di rischio maturatomatura- to, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersa- ni”; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato;
j) qualora il precedente contratto sia stato stipula- to presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’attestato di rischio non sia presente nella banca dati attestati di ri- schio, di cui all’art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015;
k) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità il- limitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;
l) qualora una società di persone o capitali sia pro- prietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilistica- mente la proprietà;
m) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già matu- rata. Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base della formula Bonus/Malus, l’Attestato rilasciato dalla Compagnia conterrà anche la classe di Conversione Uni- versale CU determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui “Allegato 2” del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, come da seguente Tabella n. 1. La Compagnia comunicherà tempestivamente al Contra- ente, senza oneri, ogni variazione peggiorativa della clas- se di merito compresa quella derivante dai controlli sulla documentazione ed eventuale dichiarazione inerente ai dati dell’Attestato di Rischio rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.
Tabella n.1 Regole evolutive della classe di Conversione Universale (CU) Classe “CU” Classe di collocazione in base ai Sinistri 0 Sinistri 1 Sinistro 2 Xxxxxxxx 0 Xxxxxxxx 0 o più Sinistri
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Samples: Contratto Di Assicurazione Furgoni