CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE
Il presente Fascicolo Informativo contenente:
a. la Nota Informativa, comprensiva del Glossario;
b. le Condizioni di Assicurazione;
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
CAA052/v.2018.05
PROTEZIONE GUIDA
NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE
Autovetture
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Ai sensi dell’Art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’art. 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, il presente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, rivalse nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal predetto Regolamento ISVAP n. 35.
I termini scritti con l’iniziale maiuscola assumono il significato definito nell’ambito delle Condizioni di Assicurazione.
Data di ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 1 maggio 2018
Presso le filiali degli intermediari e sul sito internet dell’Impresa www.ca- xxxxxxxxxxxxx.xx è possibile richiedere un preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi tipi di veicolo, redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale tra le possibili offerte dall’Impresa.
In caso di variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet dell’impresa xxx.xx-xxxxxxxxxxxxx.xx per la consultazione dei relativi aggiornamenti.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI
S.p.A. – Società per Azioni Unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.
b) Sede legale a Milano in Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 - Xxxxxx
c) Fax 00 00 00 00 000 – Sito Internet: xxx.xx-xxxxxxxxxxxxx.xx – Indirizzo Mail: xxxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx (per informazioni di carattere generale)
d) Autorizzata all'esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento ISVAP
n. 2599 del 28/03/2008 e iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’IVASS il 28/03/2008 con
n.1.00166; autorizzata ad estendere l’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo 17 - Tutela Legale con provvedimento ISVAP n. 2958 del 27/01/2012.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Alla chiusura dell’esercizio 2017 la Società dispone di un importo pari a 25.864 migliaia di euro di fondi propri eleggibili, di cui 9.500 migliaia di euro di Capitale Sociale. La percentuale di copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) è pari al 154%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Coperture assicurative offerte
AVVERTENZA
Le coperture assicurative offerte variano in funzione della linea e delle garanzie opzionali prescelte dal Contraente e sono attive solo se richiamate espressamente nella scheda di polizza:
Responsabilità Civile Auto
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. assicura - in conformità alle vigenti disposizioni di legge e in particolare a quanto disposto dal Codice delle Assicurazioni Private e dalla relativa normativa di attuazione - i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in contratto.
La copertura assicurativa è prestata nella forma tariffaria Bonus/Malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti.
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’Art.
2.1. “Oggetto dell’assicurazione - Garanzia responsabilità civile auto” delle Condizioni di Assicurazione.
Assistenza
In forza di una specifica convenzione stipulata tra Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, in caso di sinistro sono garantite all’Assicurato le seguenti prestazioni di Servizi:
• Assistenza Base:
o Officina Mobile
o Soccorso stradale
o Autovettura sostitutiva
o Trasporto dell’Assicurato
• Assistenza Estesa (comprensiva delle prestazioni presenti nell’Assistenza Base):
o Recupero del veicolo riparato
o Rimpatrio del veicolo dall’estero
o Spese di custodia del veicolo all’estero
o Abbandono legale all’estero
o Spese d’albergo
o Rientro alla residenza o proseguimento del viaggio
o Viaggio di un familiare
o Rientro sanitario
o Rientro salma
o Rientro degli altri assicurati
o Anticipo cauzione penale all’estero La copertura è prestata con formula tariffaria a premio fisso.
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’Art.
3.1. ”Oggetto della garanzia – Garanzia Assistenza” delle Condizioni di Assicurazione.
Infortuni del Conducente L'Assicurazione vale per gli infortuni subiti durante la circolazione dal Conducente dell'autovettura assicurata e indicata in Polizza, chiunque esso sia, purché munito di regolare patente ed autorizzato all’utilizzo dell'autovettura assicurata dal Proprietario della medesima.
La copertura assicurativa è prestata con formula tariffaria a premio fisso.
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’Art.
4.1. “Oggetto della garanzia - Infortuni del conducente” delle Condizioni di Assicurazione.
Incendio
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo derivanti da incendio, fulmine o scoppio dell'impianto di alimentazione (anche se a gas) del Veicolo stesso.
La copertura assicurativa è prestata con premio dipendente dal valore commerciale del veicolo.
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’Art.
5.1. “Oggetto dell’assicurazione – Incendio” delle Condizioni di Assicurazione.
Furto
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti derivanti dal furto totale o parziale (consumato o tentato), nonché dalla rapina del Veicolo (consumata o tentata).
La copertura assicurativa è prestata con premio dipendente dal valore commerciale del veicolo.
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’Art.
6.1. “Oggetto della garanzia – furto” delle Condizioni di Assicurazione.
Cristalli
In caso di rottura per cause accidentali dei cristalli installati sul Veicolo saranno rimborsati i costi sostenuti per la riparazione o la sostituzione degli stessi, incluse le spese di intervento del riparatore.
La copertura assicurativa è prestata con formula tariffaria a premio fisso.
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’Art.
9.1. “Oggetto della garanzia – Cristalli” delle Condizioni di Assicurazione.
Eventi Speciali (Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici)
• Atti Vandalici
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all’Assicurato i danni al Veicolo causati da graffiatura della carrozzeria, taglio del tettuccio apribile di tela e degli pneumatici, causati da Atti Vandalici.
• Eventi Sociopolitici
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in
occasione di manifestazioni di piazza, tumulti popolari, scioperi, sommosse e atti di terrorismo.
La copertura assicurativa è prestata con premio che dipende dal valore commerciale del veicolo.
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’Art.
10.1 “Oggetto della garanzia Eventi Speciali – Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici” delle Condizioni di Assicurazione.
Eventi Naturali
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo causati da bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, collisione con animali selvatici, frana, pressione della neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti, tromba d'aria, uragano, turbine di vento, valanga, slavina, allagamento, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica, terremoto, tempesta e grandine.
La copertura assicurativa è prestata con premio dipendente dal valore commerciale del veicolo.
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’Art.
11.1 “Oggetto della garanzia - Eventi naturali” delle Condizioni di Assicurazione.
Kasko Collisione
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di collisione accidentale con altri veicoli identificati con targa.
La copertura assicurativa è prestata con premio dipendente dal valore commerciale del veicolo.
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’Art.
12.1 “Oggetto dell’assicurazione - Kasko Collisione” delle Condizioni di Assicurazione.
Kasko Totale
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada o collisione accidentale con altri veicoli identificati con targa, verificatisi durante la circolazione.
La copertura assicurativa è prestata con premio dipendente dal valore commerciale del veicolo.
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’Art.
13.1 “Oggetto dell’assicurazione – Kasko Totale” delle Condizioni di Assicurazione.
Garanzie Complementari
• Trasportati Responsabilità Civile per i danni causati dai trasportati
• Rinuncia alla rivalsa per guida di figli minori
• Rimborso tassa di possesso
• Ripristino Air-Bag
• Collisione con autoveicoli non assicurati
• Perdita delle chiavi, dei documenti di circolazione e della targa
• Ricorso terzi da incendio
• Bagagli trasportati
La copertura assicurativa è prestata con formula tariffaria a premio fisso
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia agli artt.
14.1 “Responsabilità civile per i danni causati ai trasportati”; 14.2. “Rinuncia alla rivalsa per guida di figli minori”;
14.3 “Rimborso tassa di possesso”;
14.4. “Ripristino airbag”; 14.5.
“Collisione con veicoli non assicurati”;
14.6. “Perdita delle chiavi, dei documenti di circolazione e della targa”;
14.7. “Ricorso terzi da incendio”; 14.8. “Bagagli trasportati” delle Condizioni di Assicurazione.
Patente
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. xxxxxxxx le spese relative a:
• partecipazione a corso preparatorio all’esame per la revisione della patente presso una scuola guida abilitata;
• sostenimento esame per la revisione della patente conseguenti all’azzeramento dei punti della patente intestata al Contraente intervenuto durante la circolazione e la guida del veicolo assicurato indicato in polizza.
La copertura assicurativa è prestata con formula tariffaria a premio fisso.
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’Art.
16.1 “Oggetto della garanzia – patente” delle Condizioni di Assicurazione.
Tutela Legale
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risarcisce le spese relative a:
• azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali;
• difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali sempreché non derivanti da violazione delle norme di cui agli artt. 186, 187 e 189 del Nuovo Codice della Strada;
• proposta di opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida a seguito di incidente stradale nell’ambito territoriale di applicabilità della garanzia;
• ricorso e/o l’opposizione contro il provvedimento di sequestro del Veicolo a motore in seguito ad incidente stradale.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. fornisce inoltre assistenza legale telefonica nel caso di evento riguardante
i rischi assicurati (informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza, ed i sinistri già in essere).
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’Art.
18.1 “Oggetto della garanzia – Tutela Legale” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA
Si evidenzia che le Condizioni di Assicurazione prevedono ipotesi al ricorrere delle quali le Coperture Assicurative non operano.
Per una descrizione delle ipotesi di esclusione valide per tutte le coperture assicurative, ad eccezione della Responsabilità Civile Auto, si rinvia all’Art. 17.1 “Esclusioni” delle Condizioni di Assicurazione.
Si richiama, altresì, l’attenzione del Contraente sul contenuto dell’Art. 1.14 “Cessione del Credito nella gestione del sinistro”, nonché sulle seguenti disposizioni delle Condizioni di Assicurazione.
Responsabilità Civile Auto
Art. 2.1. - “Oggetto dell’Assicurazione” Art. 2.2. - “Esclusioni e rivalsa”
Assistenza
3.3. - “Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza”
3.4.2. - “Soccorso stradale”
3.4.3. - “Autovettura sostitutiva”
Infortuni del conducente
4.3. - “Esclusioni”
Furto
6.5. - “Maggiorazione per finanziamento”
Cristalli
9.1. - “Cristalli”
Eventi Speciali (Atti vandalici ed Eventi Sociopolitici)
10.1. - “Eventi Speciali”
Kasko Collisione
12.1. - “Kasko Collisione”
Kasko Totale
13.1. - “Kasko Totale”
Garanzie Complementari
14.8 - “Bagagli Trasportati”
Patente
16.2. - “Esclusioni”
Tutela Legale
18.4 - “Esclusioni”
AVVERTENZA
La polizza prevede ipotesi di rivalsa a favore dell’Impresa. La rivalsa è il diritto dell’Impresa di rivalersi verso i terzi responsabili del danno (incluso l’Assicurato), una volta che questo sia stato liquidato.
Al riguardo si richiama l’attenzione del Contraente sulle seguenti disposizioni delle Condizioni di Assicurazione:
• Art. 1.4. - “Aggravamento del rischio”;
• Art. 1.5. - “Determinazioni del premio
- Comunicazioni del Contraente”;
• Art. 2.2. - “Esclusioni e rivalsa”;
• Art. 2.3. - “Estensione territoriale”;
• Art. 2.6. - “Bonus/Malus – Autovetture e Autotassametri”;
• Art. 2.8. - “Denuncia e gestione del sinistro - sinistro di responsabilità civile auto”.
AVVERTENZA
Nelle singole garanzie o sulla scheda di polizza sono previste franchigie, scoperti e massimali di copertura.
Per gli aspetti di dettaglio relativi alle franchigie, agli scoperti ed ai massimali di copertura si rinvia all’Art. 8.1. “Scoperti o franchigie a carico dell’Assicurato” delle Condizioni di Assicurazione nonché alle seguenti ulteriori disposizioni:
Assistenza
3.4.2. (Soccorso stradale)
3.4.3. (Autovettura sostitutiva)
3.4.6. (Rimpatrio del Veicolo dall’estero)
3.4.7. (Spese di custodia Veicolo all’estero)
3.4.9. (Spese d’albergo)
3.4.10. (Rientro alla residenza o proseguimento del viaggio)
3.4.12. (Rientro sanitario)
3.4.13. (Rientro salma)
3.4.15. (Anticipo cauzione penale all’estero)
Infortuni del Conducente
4.5.5. (Franchigia assoluta per il caso di invalidità permanente)
Furto
6.1. (Oggetto della garanzia Furto)
Cristalli
9.1. (Oggetto della garanzia “Cristalli”)
Eventi Speciali (Atti vandalici ed Eventi Sociopolitici)
10.1. (Oggetto della garanzia “Eventi Speciali” (Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici)
Eventi Naturali
11.1. (Oggetto della garanzia “Eventi Naturali”)
Kasko Collisione
12.1. (Oggetto della garanzia “Kasko Collisione)
Kasko Totale
13.1. (Oggetto della garanzia “Kasko Totale”)
Garanzie Complementari
14.1. (Responsabilità civile per i danni causati dai trasportati)
14.4. (Ripristino Airbag)
14.6. (Perdita delle chiavi, dei documenti di circolazione e della targa)
14.7. (Ricorso terzi da Incendio)
14.8. (Bagagli trasportati)
Patente
16.1. (Oggetto della garanzia “Patente”)
Tutela Legale
18.1. (Oggetto della garanzia “Tutela Legale”)
18.2 (Prestazioni di Tutela Legale)
Esempio di franchigia e scoperto: se nella garanzia Furto è riportato nella scheda di polizza che opera uno scoperto del 10% con la franchigia (minimo) di 250,00 €, in caso di furto di un veicolo del valore commerciale, al momento del sinistro, di 2.000,00 €, la compagnia risarcirà la somma di 2.000,00 € meno lo scoperto del 10% (200,00 €), ma essendo presente anche una franchigia (minimo) di 250,00 €, il risarcimento sarà pari a 1.750,00 €.
Esempio di massimale/capitale assicurato: se nella garanzia Kasko Totale è riportato nella scheda di polizza che la garanzia copre nel limite del capitale assicurato di € 10.000, in caso di sinistro di un veicolo il cui valore commerciale al momento del sinistro è di 7.000,00 €, la Compagnia risarcirà il danno fino ad 7.000,00 € (nell’ipotesi di assenza di scoperto/franchigia).
Al fine di agevolare la comprensione sul meccanismo di funzionamento della franchigia e/o del capitale assicurato si richiama l’attenzione del Contraente sui seguenti esempi:
AVVERTENZA
Il contratto ha durata di un anno, o frazione di anno (rateo) più anno intero, e non prevede la clausola di tacito rinnovo e la copertura assicurativa si conclude quindi alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in polizza.
La sola copertura assicurativa RCA rimane tuttavia operante sino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto e cessa comunque nel momento in cui venga stipulato per lo stesso Xxxxxxx un nuovo contratto con altra Compagnia.
Si rinvia all’Art. 1.2 “Durata - rinnovo del contratto” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza
Esclusivamente in caso di vendita a distanza, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva) il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata
A.R. a UGP c/o Crédit Agricole Assicurazioni – Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx.
Crédit Agricole Assicurazioni provvederà a rimborsare al Contraente il Premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, a far data dalle ore 24 del giorno di invio della Raccomandata A.R. di recesso, al netto delle imposte.
Estensioni della copertura L'Assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei Veicoli in aree private, con esclusione delle aree aeroportuali.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. inoltre assicura, sulla base delle “Condizioni aggiuntive” e della relativa “Premessa”, i rischi non compresi nell'Assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati in Polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni aggiuntive”. Si rinvia agli artt. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione” e 2.7 “Condizioni Aggiuntive” delle Condizioni di Assicurazioni per gli aspetti di dettaglio.
4. Soggetti esclusi dalla garanzia
Il contratto non comprende il risarcimento dei danni subiti dal Conducente nel caso in cui questi sia responsabile del sinistro nonché i danni alle cose subiti dai soggetti di cui all'Art.
129 del Codice delle Assicurazioni
AVVERTENZA
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla circostanza che – ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C. C. – nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative al
Contraente stipulazione
rischio rese al momento del Contratto,
mancata comunicazione di
variazione che comporti
dal della o di ogni
un
aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che
sarebbe determinato.
stato
altrimenti
Private, come previsto all’Art. 2.2.1 “Qualificazione di terzi – soggetti esclusi” delle Condizioni di Assicurazione.
5. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio
comprensivo delle provvigioni riconosciute dall’impresa all’intermediario, come indicato sulla scheda di xxxxxxx.
AVVERTENZA
Per una descrizione degli effetti in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio si richiama l’attenzione del Contraente sull’Art. 1.4 “Aggravamento del rischio” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
6. Premi
Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno.
La rata di premio deve essere pagata alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla direzione di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., tramite bonifico bancario o contanti entro i limiti stabiliti dalla legge.
Il premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed il relativo importo è
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. può applicare sconti sul premio di tariffa, sulla base di specifiche esigenze di carattere commerciale.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., in occasione delle scadenze annuali del contratto, ha facoltà di modificare il premio precedentemente convenuto, mettendo a disposizione del Contraente le nuove condizioni di premio, almeno trenta giorni prima della scadenza. Il pagamento da parte del Contraente del nuovo premio proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto.
Si rinvia agli artt. 1.1 “Pagamento del premio”; 1.2 “Durata - Rinnovo del Contratto” e 1.3 “Adeguamento del premio” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA
In caso di cessazione del rischio è possibile per il Contraente ottenere la restituzione del premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.
Si rinvia agli Artt. 1.7 “Trasferimento della proprietà del veicolo”; 1.8 “Appostazione in conto vendita del veicolo”; 1.9 “Risoluzione del contratto per cessazione del rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato”; 1.10 “Risoluzione del contratto per cessazione del rischio a causa di demolizione del veicolo assicurato”; 1.11 “Risoluzione del contratto per furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo”;
1.12 “Imposte e tasse” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
7. Informativa in xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx 00 giorni prima della scadenza del contratto, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. trasmette al Contraente una comunicazione scritta riportante l’informativa prevista dalle disposizioni normative vigenti.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. comunica tempestivamente al Contraente, senza oneri aggiuntivi, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
7.1 Area Riservata - Home Insurance
Sul sito internet di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è possibile inoltre consultare, in specifica area protetta, la propria posizione assicurativa (Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 – cosiddetto “Home Insurance”).
Per l’attivazione dell’area riservata è sufficiente accedere alla sezione “Area Clienti” presente sull’Home Page del sito internet xxx.xx-xxxxxxxxxxxxx.xx, all’interno della quale sono contenute le istruzioni per abilitare l’accesso, ed informazioni sui prodotti e dati assicurativi, quali a titolo esemplificativo:
• le coperture assicurative in essere;
• le condizioni contrattuali sottoscritte;
• lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze;
• l’Attestazione sullo Stato del Rischio.
8. Attestazione sullo Stato del Rischio – Classe di merito
Il Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 abroga il precedente Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 (ad eccezione dell’allegato n. 2), dando così attuazione all’Art. 134 comma 4 (“acquisizione telematica da parte delle Imprese dell’Attestazione sullo Stato del Rischio”) del Codice delle Assicurazioni Private.
Il suddetto Regolamento stabilisce che le Imprese alimentano la banca dati
delle Attestazioni sullo Stato del Rischio (SITA-ATRC), con le informazioni riportate nell’Attestazione sullo Stato del Rischio. Le informazioni relative all’ultima Attestazione sullo Stato del Rischio valida sono rese disponibili nella banca dati almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.
In occasione di ciascuna scadenza contrattuale, l’Impresa consegna, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso, l’Attestazione sullo Stato del Rischio per via telematica al Contraente e, se persona diversa, all’avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario). Tale consegna si intende assolta mediante la messa a disposizione dell’Attestazione sullo Stato di Rischio nell’Area Riservata del sito web dell’Impresa (Home Insurance).
Per l’attivazione dell’Area Riservata è necessario accedere alla sezione “Area Clienti” del sito web dell’Impresa, all’interno della quale sono contenute le istruzioni per l’abilitazione e per ottenere le credenziali d’accesso, nonché tutte le informazioni sui prodotti e i dati assicurativi, ivi inclusa l’Attestazione sullo Stato del Rischio.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni regolamentari vigenti, prevede altresì, su richiesta del Contraente, la trasmissione allo stesso, ed agli eventuali aventi diritto, dell’Attestazione sullo Stato del Rischio a mezzo e-mail.
In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal Contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.
All’atto della stipulazione di un contratto di Responsabilità Civile Auto, le Imprese acquisiscono direttamente l’Attestazione sullo Stato del Rischio per via telematica
Rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di
R.C. Auto di ciascuna Compagnia di Assicurazione.
riportata Stato del
sull’Attestazione sullo
La classe di merito di conversione universale CU
AVVERTENZA
AVVERTENZA
Qualora all’atto della stipulazione del contratto l’Attestazione sullo Stato di Xxxxxxx non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC), l’Impresa acquisisce telematicamente l’ultima Attestazione sullo Stato del Rischio utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Una volta assunto il contratto, l’Impresa verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione dei contratti.
attraverso l’accesso alla banca dati delle Attestazioni sullo Stato del Rischio (SITA-ATRC).
classe di assegnazione equivalente a quella calcolata sulla base del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, allegato n. 2.
Nelle Condizioni di Assicurazioni, all’Art. 2.6, sono riportati i meccanismi di assegnazione della classe di merito universale anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo.
Per i contratti acquisiti tramite Intermediari, l’Impresa obbligata alla consegna dell’Attestazione sullo Stato di Rischio, garantisce, all’avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei propri Intermediari, senza applicazione di costi.
Le Attestazioni sullo Stato di Rischio così rilasciate non possono essere utilizzate dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.
L’attestazione sullo stato del rischio ha una validità pari a 5 anni, a decorrere dalla data di scadenza del contratto al quale tale Attestazione sullo Stato del Rischio si riferisce.
L’Attestazione sello Stato del Rischio riporta la classe di merito di Conversione Universale (cosiddetta CU) che permette il confronto tra le proposte dei contratti di Responsabilità Civile Auto delle diverse Imprese di Assicurazione, e la
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'Art. 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni a decorrere dai seguenti momenti:
• nell'assicurazione della responsabilità civile, dal giorno in cui il terzo ha richiesto alla Compagnia il risarcimento o ha promosso azione contro la Compagnia;
• per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto al risarcimento dei danni.
10. Legge applicabile
Al contratto sarà applicabile la Legge Italiana con il presupposto che il rischio sia ubicato nel territorio della Repubblica Italiana.
È tuttavia facoltà delle parti di convenire di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, fatta salva in ogni caso la prevalenza delle norme imperative del Diritto Italiano.
11. Regime fiscale
(Sulla base della legislazione in vigore alla data di edizione del presente Fascicolo Informativo)
11.1 Regime fiscale premi
• Il premio corrisposto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni;
• Sul premio della garanzia Responsabilità Civile Auto è calcolato il contributo al Servizio Sanitario Nazionale in misura del 10,5% del premio netto di garanzia.
• Sul premio delle garanzie Incendio, Furto, Cristalli, Eventi Speciali (Atti vandalici ed Eventi Sociopolitici), Eventi Naturali, Kasko Collisione,
Kasko Totale, Garanzie Complementari e Patente è calcolata l’addizionale antiracket in misura del 1% del premio netto di garanzia.
11.2 Regime fiscale delle somme corrisposte
• Le somme corrisposte dall’Impresa in caso di liquidazione dei sinistri o di rimborso dei premi a seguito cessazione del rischio, sono esenti imposta.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Richiesta di risarcimento dei danni alla propria Compagnia di Assicurazioni
La normativa attuale prevede, in taluni casi, che la richiesta di risarcimento danni sia rivolta alla propria Compagnia di assicurazione e non a quella del responsabile del danno.
La richiesta di risarcimento deve essere presentata alla propria Compagnia assicuratrice mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma, telefax o per via telematica.
Tale facoltà rientra nella normativa che regolamenta il Risarcimento Diretto dove la propria Compagnia provvede direttamente alla gestione del sinistro subito, garantendo assistenza tecnica ed informativa. “Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità”.
Contraente sui termini per la denuncia del sinistro e si rinvia all’Art. 2.8 “Denuncia e Gestione del Sinistro - sinistro di Responsabilità Civile Auto” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
richiama l’attenzione del
Si
AVVERTENZA
E' possibile ottenere il Risarcimento Diretto:
• in caso di incidente dove sono coinvolti soltanto due veicoli entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia; sono compresi i ciclomotori targati secondo il regime di identificazione entrato in vigore il 14 luglio 2006;
• quando l’incidente è avvenuto in Italia (compresi Repubblica X. Xxxxxx e Città del Vaticano);
• quando sussistono danni materiali ai veicoli ed alle cose trasportate ed eventualmente danni lesivi a persone, presenti sul proprio veicolo coinvolto, che non hanno riportato lesioni gravi, cioè danni alla persona definiti dalla normativa “invalidità permanente non superiore al 9%”, accertata da un medico legale.
In qualità di passeggero, la richiesta di risarcimento deve sempre essere inviata alla Compagnia di assicurazione del veicolo sul quale si è trasportati, indipendentemente dalla responsabilità o meno nell’incidente.
Sono esclusi dal Risarcimento Diretto:
• le lesioni gravi riportate dal conducente del veicolo;
• le lesioni riportate da persone non presenti sul veicolo, ad esempio i pedoni;
• i danni subiti da oggetti diversi dal veicolo, come ad esempio guard-rail, vetrine, ecc., per i quali la richiesta di risarcimento va effettuata alla Compagnia del responsabile del danno, obbligata alla gestione, previa opportuna attività istruttoria.
13. Riscontro della Compagnia alla richiesta danni
• Il proprio assicuratore è obbligato a formulare offerta ovvero comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta di risarcimento entro
60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni al veicolo e/o alle cose ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni qualora entrambi i conducenti abbiano sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).
• La richiesta di risarcimento deve essere completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge (Art.148 del Codice delle Assicurazioni Private). La propria Compagnia di assicurazioni è tenuta a fornire tutta l'assistenza necessaria per la compilazione della denuncia e della richiesta danni nell’ambito del Risarcimento diretto. Se la richiesta non è completa di qualche elemento essenziale, la
Compagnia è inoltre tenuta ad informare il proprio Cliente chiedendo eventuali informazioni o documentazione integrative della stessa. Si evidenzia che per ottenere il risarcimento il prima possibile è indispensabile che il veicolo danneggiato sia messo a disposizione per gli accertamenti prima che siano effettuate le riparazioni e che, nel caso di lesioni, l’eventuale richiesta della Compagnia di sottoporsi a visita medico legale deve essere ottemperata; qualora sia stata presentata una denuncia senza la firma della controparte nel sinistro sarà necessario effettuare gli accertamenti presso la Compagnia del presunto responsabile, che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Compagnia dell’Assicurato richiedente. Nel caso di intervento delle autorità, il cui verbale fosse necessario per la determinazione della responsabilità, la propria Compagnia provvederà a richiederlo alle autorità stesse.
• Se si accetta la somma offerta, la Compagnia è tenuta ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal ricevimento dell’accettazione formale e scritta della stessa.
Qualora non fosse raggiunto un accordo sull’entità del danno, è possibile trattenere la somma ricevuta a titolo di acconto e produrre eventuale ulteriore documentazione probatoria del maggior danno subito. Ad ulteriore tutela dell’Assicurato, la normativa garantisce la facoltà per l’Assicurato di agire in giudizio nei confronti della Compagnia.
• Il Codice delle Assicurazioni Private prevede inoltre che se in un sinistro il terzo trasportato subisce lesioni personali, questi dovrà fare richiesta di risarcimento all'assicuratore del
veicolo sul quale viaggiava, il quale indennizzerà il danno negli stessi tempi sopra richiamati per i danni alla persona (90 giorni) fino all'importo del massimale minimo di legge a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti. Se il danno supera il massimale minimo di legge, il terzo trasportato avrà diritto di richiedere la parte eccedente all'assicuratore del responsabile, sempre che questi sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.
14. Richiesta di risarcimento danni al di fuori del Risarcimento diretto
Il Risarcimento Diretto non può essere attivato in caso di incidente:
• tra più di due veicoli;
• senza collisione dei due veicoli;
• con veicoli non a motore (inclusi rimorchi non agganciati alla motrice);
• con veicoli non assicurati;
• la cui responsabilità sia attribuibile a un terzo veicolo diverso da quelli coinvolti nella collisione;
• con veicoli immatricolati o targati all’estero;
• accaduto all'estero.
In questi casi la richiesta di risarcimento, si suggerisce a mezzo lettera raccomandata, deve essere inviata, con una precisa esposizione dei fatti, alla Compagnia di assicurazione del veicolo responsabile dell'incidente oppure, per i casi che lo prevedono, alla Compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, oppure alla Compagnia estera per il tramite dell’UCI (Ufficio Centrale Italiano), in caso di sinistro avvenuto in Italia con controparte estera o alla rappresentanza in Italia della Compagnia estera qualora il sinistro sia avvenuto all’estero.
Unitamente alla richiesta danni è consigliabile la compilazione del modulo
di denuncia di sinistro (il cosiddetto “modulo blu” di constatazione amichevole di incidente).
La Compagnia del presunto responsabile effettuerà tutti gli accertamenti necessari a determinare le responsabilità nell’evento ed a quantificare i danni rispondendo nei termini previsti dall’Art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private; in particolare vige per la Compagnia del presunto responsabile l’obbligo di formulare offerta ovvero comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta di risarcimento entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni al veicolo e/o alle cose ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni qualora entrambi i conducenti abbiano sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).
In caso di incidente con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento dovrà essere inviata direttamente all'Impresa Designata competente per territorio e alla CONSAP
S.p.A. nella qualità di Gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. La designazione delle Imprese Designate è valida per un triennio, avviene per legge tramite provvedimento dell'IVASS e per conoscere gli indirizzi aggiornati delle Imprese Designate è necessario consultare il sito della stessa “Consap S.p.A.” – xxx.xxxxxx.xx o, in alternativa, rivolgersi alla propria Compagnia di assicurazioni per le istruzioni sulla consultazione o l’informazione relativa.
Nel caso di incidente avvenuto in Italia con veicoli esteri, la richiesta di risarcimento dovrà essere inviata all'UCI
- Ufficio Centrale Italiano, mentre nel caso di sinistro avvenuto all’estero sarà necessario richiedere ad IVASS –
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - l’incaricato in Italia della gestione dei sinistri per la Compagnia estera ed inviargli la richiesta di risarcimento danni.
15. Informazioni da indicare nella richiesta di risarcimento danni sia in ambito Risarcimento diretto sia al di fuori
La normativa pone a carico del danneggiato incolpevole l’obbligo di formulare una richiesta di risarcimento danni che contenga i seguenti elementi:
• nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose:
- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle rispettive Imprese di assicurazione;
- la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l’indicazione dell’eventuale intervento polizia delle autorità;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di due giorni non festivi, per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;
• nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti, inoltre:
- l’età, l’attività ed il reddito del danneggiato;
- l’entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione di cui all’Art. 142 del Codice delle Assicurazioni Private circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- l’eventuale consulenza medico- legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
La richiesta di risarcimento deve essere presentata, nell’ambito del Risarcimento diretto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma, telefax o per via telematica, mentre negli altri casi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento Nel primo caso è necessario anticipare telefonicamente la denuncia alla propria Compagnia di assicurazioni, consentendo l’avvio tempestivo delle attività istruttorie, finalizzato a garantire al proprio Assicurato una risposta tempestiva circa la risarcibilità o meno, dopo aver effettuato i necessari accertamenti.
La denuncia di sinistro deve essere presentata alla propria Compagnia anche nel caso nel quale si sia responsabili, al fine di consentire la gestione delle richieste risarcitorie avanzate dall’incolpevole o dalla Compagnia che lo assicura e, in ogni caso, a tutela dell’Assicurato stesso.
16. Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella, riportata nella Tariffa in vigore, offrendo all’Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.
Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di disdetta.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., pertanto, consegnerà per via telematica al Contraente e, se persona diversa, all’avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario) la nuova
Attestazione sullo Stato del Rischio opportunamente corretta.
In caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto, per conoscere l’importo del Sinistro, l’Assicurato dovrà effettuare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A..
A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione provvederà ad inviare via posta, direttamente al recapito del Contraente, una lettera indicante l’importo del rimborso nonché le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso direttamente a Consap S.p.A..
La richiesta dovrà essere inviata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di Compensazione, xxx Xxxx, 00 – 00000 XXXX; Tel. 00.00000000; Fax:
00.0000000/547; sito internet: xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
Tale facoltà è ammessa entro la scadenza contrattuale in caso di rinnovo del contratto ed entro sei mesi dalla scadenza nel caso di contratto disdettato.
17. Accesso agli atti dell’impresa
I contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano previo invio alla Compagnia di apposita richiesta a mezzo raccomandata a/r.
La disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all'articolo 146 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005,
n. 209 - Codice delle assicurazioni private è regolamentata dal Decreto Ministeriale 29 ottobre 2008 n.191.
L'articolo 2 del citato Dm 191/2008 stabilisce, in modo molto più specifico e approfondito rispetto alla precedente normativa, l'ambito di applicazione del diritto di accesso.
Chi formula la richiesta - I soggetti legittimati attivi quali i contraenti, gli assicurati ed i danneggiati, relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
La norma definisce l’elenco degli atti oggetto del diritto di accesso.
Il decreto 191/2008 in particolare dice che «sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro».
In particolare devono intendersi compresi in detti atti anche:
a) le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti;
b) le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti;
c) il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
d) le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni;
e) le perizie dei danni materiali;
f) le perizie medico-legali relative al richiedente;
g) i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate;
h) le quietanze di liquidazione.
Atti ai quali non si può accedere - Sono generalmente escluse dal diritto di accesso “le perizie medico-legali relative a persone diverse dal richiedente”.
L'articolo 2 del DM 191/2008 citato ribadisce che per l'accesso agli atti “contenenti dati di carattere non oggettivo”, valgono le disposizioni del Codice della Privacy.
Sempre in tema di perizie medico-legali redatte in ambito assicurativo, tuttavia, deve essere ben chiaro che a parere del
garante della Privacy, detti atti “comprendono dati personali dell'interessato non solo nella parte in cui sono riportati dati identificativi, ma anche in quella che comprende valutazioni e giudizi del perito fiduciario. Si tratta di informazioni riferite all'interessato da considerare dati personali secondo la definizione di cui all'Art. 4, comma 1, lettera d), del Codice, e che ricadono pertanto nell'ambito di applicazione del medesimo Codice” (Garante Privacy, provvedimento 25 luglio 2007).
L'esercizio del diritto d'accesso, in pratica, rimane escluso, solamente in relazione all'indicazione “i condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento”, o di possibili considerazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale o processuale eventualmente espresse.
Modalità – “il diritto di accesso agli atti si esercita mediante richiesta scritta all'Impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso”.
La richiesta può essere inoltrata non solo alle Direzioni o sedi legali delle Compagnie o ai loro uffici di liquidazione sinistri, ma anche “al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato” (per punto vendita deve intendersi, ai sensi dell'articolo 1, punto g, del DM 191/2008 citato), il “locale ovvero la sede o la dipendenza dell'intermediario o della compagnia, accessibile al pubblico o adibito al ricevimento del pubblico ove sia possibile sottoscrivere il contratto o ritirare la documentazione attestante la copertura assicurativa obbligatoria”).
La richiesta deve indicare gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano
l'individuazione, facendo riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato.
Il richiedente è comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire all'impresa l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenute le informazioni oggetto della richiesta.
Il richiedente, inoltre, deve allegare alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall'interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest'ultimo.
L'Impresa di assicurazione ha il dovere, in caso di richiesta irregolare o incompleta, di comunicare al richiedente “entro quindici giorni dalla data di ricezione... l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso», indicando peraltro anche “gli elementi non corretti o mancanti”.
In tale ipotesi, il termine per la conclusione del procedimento “è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta”.
L'atto di accoglimento deve essere “comunicato per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta” (termine che sale a venti giorni nel caso in cui la richiesta sia stata presentata ad un ufficio non competente) da parte dell'Impresa e deve contenere non solo l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, ma anche l'indicazione del luogo in cui è possibile effettuare l'accesso, nonché del periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia.
Il rifiuto o la limitazione all'accesso devono essere comunicate dall'impresa
per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta (o venti giorni nell'ipotesi di richiesta presentata a un ufficio non competente), con indicazione “della motivazione per la quale l'accesso non può essere in tutto o in parte esercitato” (articolo 6 del DM 191/2008).
In queste ipotesi o, qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, il richiedente non sia stato messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, l'articolo 6 del citato decreto, comma 2, prevede che nei successivi sessanta giorni il richiedente possa «inoltrare reclamo all'IVASS anche al fine di vedere garantito il proprio diritto». Su tale reclamo «l'IVASS provvede nel termine di trenta giorni dalla ricezione».
AVVERTENZA
Si richiama l’attenzione del Contraente sul fatto che per la gestione dei sinistri per la Garanzia Assistenza la Compagnia si avvale di una Struttura Organizzativa esterna, e si rinvia alla Sezione Garanzia Assistenza delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
18. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere inoltrati per iscritto, anche tramite comunicazione telefax o di posta elettronica, a:
CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.P.A.
Ufficio Reclami
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 - Xxxxxx Fax: 00 00 00 00 000
e-mail: xxxxxxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l’Ufficio Reclami che, in osservanza al Regolamento Isvap n. 24/2008, sarà tenuto a fornire
riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di mancato o parziale accoglimento, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:
IVASS
Servizio Tutela del Consumatore Divisione Gestione Reclami
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 - Xxxx Fax: 00.00.000.000 o 00.00.000.000
e-mail PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx
compilando l’apposito modello, reso disponibile sul sito dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx), completato con:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo;
d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro ricevuto;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per qualsiasi controversia inerente al rapporto assicurativo, alla quantificazione del danno subito a seguito di un sinistro e / o alla determinazione della responsabilità civile, rimane competente l'Autorità Giudiziaria, ferma restando la necessità di ricorrere ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, ove obbligatori per legge, qui di seguito descritti:
A. La Negoziazione Assistita (D. L. n. 132 del 12/9/2014, convertito nella L. n. 162 del 10/11/2014)
La Negoziazione Assistita è obbligatoria, prima di rivolgersi all’Autorità
Giudiziaria, per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione stradale di veicoli e natanti. L’invito ad aderire alla negoziazione assistita deve essere inviato a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, oppure all’indirizzo di posta elettronica PEC ca- xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, ovvero al numero di fax 00 000000000.
B. La Mediazione (D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010)
La Mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, per le controversie relative a tutte le tipologie di contratto di assicurazione, diverse da quelle relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti per le quali l’esperimento della mediazione rimane facoltativo, salvo l’obbligo di esperire la negoziazione assistita.
Il tentativo di mediazione può svolgersi, con l’assistenza di un avvocato, presso gli Organismi di Mediazione, enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
C. La Conciliazione Paritetica (Accordo fra Ania e alcune Associazioni dei Consumatori)
La Conciliazione Paritetica è facoltativa e può essere esperita esclusivamente per
le controversie aventi ad oggetto sinistri
R.C. Auto, per i quali la richiesta di risarcimento promossa dal danneggiato non sia superiore a euro 15.000.
Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse associazioni dei consumatori e dell’ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso.
Per maggiori informazioni sulla procedura è possibile visionare i chiarimenti forniti da IVASS, consultabili sul sito dell’Autorità (xxx.xxxxx.xx).
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxx services-retail/finnet/indexen.htm - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. È fatta salva la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi, ove esistenti.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
L’Amministratore Delegato Xxxxx Xx Xxxxx
GLOSSARIO
Fatto salvo quanto espressamente previsto in relazione a specifiche sezioni del presente contratto, nel testo che segue s’intende:
Alienazione del Veicolo: vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del Veicolo, cessazione della circolazione del Veicolo.
Accessori di serie: installazioni stabilmente fissate sul Veicolo che ne costituiscono la normale dotazione, senza comportarne un supplemento al prezzo base di listino.
Accessori Optional: installazioni non di serie stabilmente fissate sul Veicolo che non siano compresi nel prezzo di listino del Veicolo stesso ed il cui valore sia riscontrabile da fattura esibita alla compagnia al momento del sinistro. Per permettere la loro indennizzabilità devono essere assicurati per il loro intero valore in aggiunta a quello del Veicolo e fino ad un massimo del 30% del valore del Veicolo stesso.
Anno (annuo - annuale - annualità): vedi Unità di Misura.
Apparecchi fono audiovisivi: radio, radiotelefoni, lettori CD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al Veicolo.
Asset Freeze: è una misura amministrativa volta a privare le persone e/o le organizzazioni dei paesi sanzionati delle risorse finanziarie necessarie.
Assicurato: per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dal contratto; per le altre garanzie, esclusa l'Assistenza: il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.
Assicurato - per la garanzia Assistenza: il Conducente del Veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso. Per le garanzie previste alla persona sono compresi anche i trasportati.
Assicurazione: garanzia prestata ai sensi dell’Art. 1882 del Codice Civile.
Assistenza Stragiudiziale: attività finalizzata ad ottenere il componimento della vertenza prima dell’inizio dell’azione giudiziaria.
Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’Attestazione sullo Stato del Rischio (Contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).
Azione del fulmine: l’effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell’atmosfera.
Beneficiario- per la garanzia Infortuni del Conducente: la/e persona/e risultante/i da atto notorio alla/e quale/i deve essere pagata la somma prevista sulla Scheda di Polizza in caso di morte dell’Assicurato in conseguenza di infortunio secondo le regole previste dalla successione testamentaria e legittima.
CARD: convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto.
Carta Verde: il Certificato di Assicurazione relativo alla circolazione negli stati esteri in esso indicati.
Centro Convenzionato - per la garanzia Assistenza: la carrozzeria o l’officina meccanica che ha sottoscritto specifica convenzione con la Struttura Organizzativa.
Certificato di Assicurazione: documento contrattuale che prova la copertura assicurativa.
CI: Classe interna – Classe di merito determinata da Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. per la garanzia R.C.A. e che concorre alla determinazione del premio.
Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, recante il riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private.
Codice Infocar: codice alfanumerico con il quale Quattroruote Professional identifica marca, modello, versione ed allestimento del Veicolo.
Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.
Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azione e/o omissioni coscienti e volontarie, sia se il suo comportamento è colposo che doloso. La contravvenzione è punita con l’arresto o con l’ammenda. Resta ferma l’esclusione del rimorso delle spese per contravvenzioni nelle quali si ravvisi il dolo.
Controversia contrattuale: inadempimento o violazione degli obblighi assunti dalle parti con contratti o patti.
Consap S.p.A.: concessionaria servizi assicurativi pubblici.
Contributo Unificato: tassa L. 23/12/1999 n. 488 Art. 9 D.L. 11/03/2002 n. 28
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.: la Compagnia di assicurazioni che presta le garanzie stabilite dal contratto.
CU: classe di Conversione Universale – classe di merito di riferimento per tutte le imprese di Assicurazione.
CVT: Corpo Veicoli Terrestri - garanzia a tutela del veicolo assicurato.
Degrado: deprezzamento del Veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.
Delitto colposo: reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge.
Delitto doloso: reato commesso con l’intenzione e la volontà. Si considerano tali tutti i reati ad esclusione di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.
Diaria: indennità giornaliera.
Embargo: è una sanzione economica e commerciale destinata a vietare o limitare il commercio di beni, tecnologie e servizi con i paesi sanzionati.
Età assicurativa: vedi Unità di Misura.
Fatto Illecito: è il fatto colposo o doloso, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l’ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non rappresenta un inadempimento o una violazione di obbligo contrattuale, bensì una inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell’altrui diritto. Il danno che deriva da un fatto illecito si dice “Extracontrattuale” perché tra un danneggiato e responsabile del danno non esiste alcun rapporto di natura contrattuale.
Filiale: locale facente parte della rete bancaria dell’intermediario, presso cui è stato concluso o assegnato il contratto.
Franchigia: somma che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.
Furto: Il reato, previsto dall’Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto - per la garanzia Assistenza: danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
Impresa - per la garanzia Assistenza: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.
Incendio: la combustione dell’autovettura o di sue parti con sviluppo di fiamma, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.
Incidente: sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al Veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
Indennizzo: somma che Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., ai sensi del contratto, deve pagare in caso di Sinistro.
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali, obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una Invalidità Permanente.
Infortunio - per la garanzia Assistenza: l’evento infortunio connesso esclusivamente con la circolazione del veicolo assicurato in polizza.
Invalidità Permanente: la perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Istituto di cura: ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata alla erogazione dell'assistenza ospedaliera, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno.
Locatario: l’utilizzatore di un Veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.
Massimale di garanzia: limite di importo fino al quale Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. è obbligata per ogni Sinistro.
Mese: vedi Unità di Misura.
Premio: la somma dovuta dal Contraente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..
Proprietario del Veicolo: l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Prestazione - per la garanzia assistenza: l’Assistenza da erogarsi in natura e cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, da parte dell’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro.
Polizza: Contratto di Assicurazione costituito dalla Scheda di Polizza, dal Certificato di Assicurazione, dalla Carta Verde e dalle Condizioni di Assicurazione che provano e disciplinano l’Assicurazione.
Quattroruote Professional: è la Business Unit della Editoriale Domus specializzata nel fornire il servizio di quotazione e banche dati ad operatori del settore assicurativo.
Quinquennio: vedi Unità di Misura.
Rapina: il reato, previsto all’Art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
R.C.A.: Responsabilità Civile Auto derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal codice penale e dalle norme penali che si dividono in delitti e contravvenzioni. I delitti si distinguono in base all’elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere.
Risarcimento diretto: procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un Sinistro RCA direttamente da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. invece che dall’Assicuratore del Veicolo responsabile.
Rivalsa/Azione di rivalsa: il diritto dell’Impresa di recuperare nei confronti del Contraente e dell’Assicurato l’importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui l’Impresa stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
Sanzioni Internazionali: normativa relativa alle misure restrittive adottate dall'Unione Europea (UE) e/o dai singoli Stati Membri, e/o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d’America).
Scoperto: parte percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
Settimana: vedi Unità di Misura.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione. Sinistro - per la garanzia Assistenza: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che determina la richiesta di assistenza
dell’Assicurato.
Struttura organizzativa - per la garanzia Assistenza: la struttura costituita da medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, e che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la l’Impresa provvede, per incarico di quest’ultima al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico dell’Impresa stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Tariffa: le condizioni di Premio e le norme di assunzione predisposte dalla Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e rese note al pubblico, in vigore al momento della stipulazione del contratto o del rinnovo del contratto.
Transazione: accordo con il quale le parti, facendoci reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra di loro o la prevengono.
Ubriachezza: temporanea alterazione psicofisica causata dall'ingestione eccessiva di bevande alcoliche riscontrabile da un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 g/l. Unità di Misura: le unità di misura del Sistema Internazionale (DPR 802/1982) riportate nelle seguenti condizioni contrattuali si intendono definite come segue:
• Anno (annuo - annuale - annualità): periodo di tempo la cui durata è pari a 360
giorni (anno commerciale)
• Età assicurativa: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni d’anno
• Mese: periodo di tempo la cui durata è pari a 30 giorni (mese commerciale)
• Quinquennio: periodo di tempo la cui durata è pari a 5 anni
• Settimana: periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.
Valore Commerciale: Il valore (Iva inclusa,) del Veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, come risultante dalla pubblicazione Infocar dell’editoriale Domus per le autovetture o da altre riviste specializzate per gli altri veicoli.
Valore a Nuovo per la garanzia “Furto”: il prezzo (Iva inclusa) di listino del Veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, al momento della stipulazione del contratto.
Vandalismo: Atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l’altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri. Veicolo: Quello descritto ed identificato nel contratto. Per la garanzia assistenza è da intendersi il solo autoveicolo.
PROTEZIONE GUIDA
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Autovetture
Gentile Cliente, la ringraziamo per aver scelto la soluzione assicurativa di Crédit Agricole Assicurazioni.
Il nostro obiettivo sarà prenderci cura di lei e della sua vettura.
I nostri specialisti sono a sua disposizione per qualunque informazione e la potranno aiutare in qualsiasi momento; potrà facilmente raggiungerli ai seguenti numeri telefonici:
Data di ultimo aggiornamento dei dati contenuti nelle presenti Condizioni di Assicurazione: 1 maggio 2018.
INDICE
Pag.
NORME GENERALI 3
GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO 8
GARANZIA ASSISTENZA BASE 25
GARANZIA ASSISTENZA ESTESA 30
GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE 33
GARANZIA INCENDIO 36
GARANZIA FURTO 36
GARANZIA CRISTALLI 38
GARANZIE EVENTI SPECIALI (ATTI VANDALICI E EVENTI SOCIOPOLITICI) 38
GARANZIA EVENTI NATURALI 39
GARANZIA KASKO COLLISIONE 39
GARANZIA KASKO TOTALE 40
GARANZIE COMPLEMENTARI 41
GARANZIA PATENTE 45
GARANZIA TUTELA LEGALE 46
NORME GENERALI
ART. 1.1 - PAGAMENTO DEL PREMIO
La rata di Premio deve essere pagata alla consegna della Polizza; le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla direzione di Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. che devono indicare la data di pagamento e recare l’esplicita richiesta di rinnovo del Contraente, debitamente sottoscritta e la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.
Il pagamento va eseguito presso la Filiale dove è assegnato il contratto, che è autorizzata a rilasciare i documenti assicurativi (Certificato di Assicurazione e la Carta Verde) previsti dalle disposizioni in vigore.
Salvo diversa pattuizione, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in Polizza, se la prima rata di Premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo quanto previsto dall’articolo 1901, comma 1, del Codice Civile che disciplina il caso di mancato pagamento del premio.
Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata di frazioni di anno più anno intero, ed è dovuto integralmente; per questi casi valgono le seguenti disposizioni particolari:
- la frazione di anno costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa (rateo);
- le regole sul cambio di classe operano al termine dell’intero periodo di assicurazione. Per le Carte Xxxxx la garanzia è operante dalle ore 0.00 del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio.
ART. 1.2 - DURATA - RINNOVO DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata pari ad 1 anno, o frazione di anno (rateo) più anno intero, e si intende stipulato nella formula “senza tacito rinnovo”. La copertura assicurativa si conclude quindi alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in polizza.
La sola copertura assicurativa RCA rimane tuttavia operante sino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, e cessa comunque nel momento in cui venga stipulato per lo stesso Xxxxxxx un nuovo contratto con altra Compagnia.
Su esplicita richiesta del Contraente, il contratto può essere rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.
ART. 1.3 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO
Qualora Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. intenda proporre il contratto con condizioni di Premio in aumento rispetto a quelle precedentemente convenute, deve inviare al Contraente comunicazione informativa relativa alla variazione tariffaria almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Il Contraente, dopo aver preso visione delle nuove condizioni di Premio, può accettarle e, previa sua esplicita richiesta, il contratto si rinnova.
Nel caso di Polizze emesse con rateo iniziale, alla scadenza dello stesso, potrà essere applicata la Tariffa vigente alla data della scadenza stessa.
ART. 1.3.1 - VALORE VEICOLO
Determinazione del valore assicurato
Il valore assicurato indicato in polizza deve corrispondere:
a. al valore a nuovo se non sono stati superati 12 mesi dalla data della prima immatricolazione e al valore commerciale determinato in base alla quotazione riportata dalla rivista “Quattroruote Professional” in tutti gli altri casi;
b. al valore commerciale per gli optional.
Adeguamento automatico del valore assicurato
L’Impresa adegua automaticamente il valore assicurato di autovetture in base alla valutazione di “Quattroruote Professional” e di conseguenza modifica il premio delle garanzie ad esso correlate solo al rinnovo annuale della polizza. Il valore degli optional è aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore del Veicolo.
L’operazione viene effettuata dall’Impresa utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell’elaborazione dell’adeguamento.
ART.1.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C. C. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio rese dal Contraente al momento della stipulazione del Contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi, qualora sia applicabile la disposizione di cui al comma 2 dell'Art. 144 del Codice delle Assicurazioni, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. eserciterà il
diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
ART. 1.5 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al Veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di leasing, al Locatario), al Contraente nonché ai dati contenuti nella tabella di sinistrosità pregressa riportata sull’attestazione dello stato del rischio.
Ove dall’esame della documentazione si riscontrassero elementi inesatti o non veritieri tali da indurre alla determinazione del premio su basi differenti, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. provvederà alla riclassificazione del contratto ed avrà titolo di esigere l’eventuale conguaglio di premio, con emissione di appendice. Il mancato pagamento del premio richiesto comporta, in caso di sinistro, l’azione di rivalsa nei confronti del Contraente.
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. In caso di mancata comunicazione, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
ART. 1.6 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.
l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.
ART. 1.7 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO
E’ obbligo del Contraente comunicare immediatamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. il trasferimento di proprietà del Veicolo o la sua consegna in conto vendita. A seguito di alienazione, il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:
A.CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER ALTRO VEICOLO
DI SUA PROPRIETA’: qualora l'alienante, previa restituzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde, relativi al Veicolo alienato e di documentazione probatoria attestante l’alienazione, chieda che la sua Polizza sia resa valida per altro Veicolo di sua proprietà, si procede alla variazione del contratto ed all'eventuale conguaglio del Premio dal momento della restituzione a Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. della documentazione sopra indicata.
B.CESSIONE DEL CONTRATTO: nel caso
di trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di Assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., la quale, previa restituzione del Certificato di Assicurazione, della Carta Verde e di documentazione probatoria attestante la vendita,
prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i nuovi documenti. Il cedente è tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza senza possibilità di rinnovo. Per l'Assicurazione dello stesso Xxxxxxx, il cessionario potrà eventualmente stipulare un nuovo contratto. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non rilascerà l’attestazione dello stato del rischio.
C.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: se il
Contraente non si avvale di quanto previsto dai precedenti punti 1 e 2, il contratto si risolve ed in tal caso, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all’Art. 334 del Codice delle Assicurazioni, per ogni giorno di garanzia residua dal momento della restituzione a Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. del Certificato di Assicurazione, della Carta Verde e del documento comprovante il trasferimento di proprietà.
ART. 1.8 - APPOSTAZIONE IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO
Le disposizioni del precedente Art. 1.7 - punto 3 - si applicano anche nel caso di documentata consegna in conto vendita del Veicolo purché seguita da trasferimento di proprietà del Veicolo stesso, documentata da attestazione del venditore di autoveicoli al quale
è stato consegnato il Veicolo. Il rimborso del Premio al netto dell’Imposta pagata e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale decorrerà dalla data di restituzione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. del Certificato di Assicurazione, della Carta Verde nonché di documentazione probatoria dell’avvenuta consegna in conto vendita.
ART. 1.9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO A CAUSA DI DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del Veicolo, come previsto dall'Art. 103 del Codice della Strada, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della Carta di Circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde.
Si intende equiparata alla distruzione del Veicolo la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dal menzionato Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d’ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del Veicolo ed il Veicolo stesso non sia stato reclamato dall’intestatario) e comprovata da apposita documentazione.
Qualora l'alienante chieda che la sua Polizza sia resa valida per altro Veicolo di sua proprietà, si procede alla variazione del contratto e all'eventuale conguaglio del Premio, altrimenti il contratto si risolve e Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di Premio al netto dell’imposta pagata e
del contributo obbligatorio di cui all’Art.
334 del Codice delle Assicurazioni, corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del Premio annuo e al netto dell’eventuale garanzia accessoria colpita dal sinistro, per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione della documentazione indicata al primo comma.
ART. 1.10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO A CAUSA DI DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO
Nel caso di cessazione del rischio per demolizione del Veicolo, previa presentazione:
i. della copia del certificato di consegna rilasciato dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice, ovvero dall’automercato ai sensi dell’Art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 209/2003,
oppure
ii. della copia del certificato di demolizione rilasciato dal centro di raccolta del Veicolo destinato alla demolizione ai sensi dell’Art. 5, comma 7, del Decreto Legislativo 209/2003,
qualora l'alienante chieda che la sua Polizza sia resa valida per altro Veicolo di sua proprietà, si procede alla variazione del contratto e all'eventuale conguaglio del Premio, altrimenti, il contratto si risolve e Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituisce la quota di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 di Premio annuo al netto dell’imposta pagata, del contributo obbligatorio di cui all’Art. 334 del Codice delle Assicurazioni e dell’eventuale garanzia accessoria colpita dal sinistro, per giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei documenti sopra indicati.
ART. 1.11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO
Ai sensi di quanto previsto dall’Art. 122 del Codice delle Assicurazioni, l’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza (fermo l’eventuale intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, così come previsto dall’Art. 283 del Codice delle Assicurazioni).
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituisce la quota di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 di Premio annuo, al netto dell’imposta pagata, del contributo obbligatorio di cui all’Art. 334 del Codice delle Assicurazioni e della garanzia accessoria colpita dal sinistro (ove presente), per giorno di garanzia residua.
Il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituendo, se ancora in suo possesso, il Certificato di Assicurazione, la Carta Verde e consegnando a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. copia della denuncia stessa.
Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla data del furto stesso Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rinuncia ad esigere le eventuali rate di Premio successive alla risoluzione del contratto.
La mancata o intempestiva comunicazione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. della perdita del possesso/vendita del Veicolo di cui ai punti precedenti e la mancata
restituzione di Certificato di Assicurazione e Carta Verde sarà motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di perdita di possesso/vendita del Veicolo assicurato.
ART. 1.12 - IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..
ART. 1.13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – FORO COMPETENTE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Il foro competente è quello di residenza o di domicilio dell’Assicurato.
ART. 1.14 - CESSIONE DEL CREDITO NELLA GESTIONE DEL SINISTRO
Le parti pattuiscono che, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 comma 2 del Codice Civile, a cui integralmente si riportano, l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.
In caso di cessione del credito non autorizzato, l’impresa agirà nei confronti del Contraente e/o del cedente per il recupero dell’eventuale pregiudizio arrecato.
ART. 1.15 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'
Tutte le comunicazioni o notifiche a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. dipendenti dalla presente Polizza, ove non diversamente normato, per essere valide, dovranno essere fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla sede legale della Compagnia o alla Filiale che ha emesso la Polizza.
ART. 1.16 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA
Esclusivamente in caso di vendita a distanza, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva) il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata
A.R. a UGP c/o Crédit Agricole Assicurazioni – Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Crédit Agricole Assicurazioni provvederà a rimborsare al Contraente il Premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, a far data dalle ore 24 del giorno di invio della Raccomandata A.R. di recesso, al netto delle imposte.
ART. 1.17 - SANZIONI INTERNAZIONALI (OFAC)
La Compagnia, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (XX.XX), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad embargo o asset freeze) volte a contrastare l’attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall’Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d’America (incluso in particolare l’Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti. In osservanza alle direttive di XX.XX., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente contratto assicurativo se tale pagamento viola le suddette misure.
GARANZIA - RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
(valida per i rischi relativi all’Assicurazione obbligatoria di cui agli artt. 122 e seguenti del Codice delle Assicurazioni)
ART. 2.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. assicura - in conformità alle vigenti disposizioni di legge e in particolare a quanto disposto dal Codice delle Assicurazioni e della relativa normativa di attuazione - i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro il limite del massimale indicato in polizza, suddiviso per danni a persone e danni a cose, le somme che, per
capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in contratto. L'Assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei Veicoli in aree private, con esclusione delle aree aeroportuali. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. inoltre assicura, sulla base delle “Condizioni aggiuntive” e della relativa “Premessa”, i rischi non compresi nell'Assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano
espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati in Polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni aggiuntive”. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove.
Qualora il Veicolo assicurato, in base alla carta di circolazione, risulti adibito e omologato al seguente uso, l’assicurazione vale anche:
- per il traino di “carrelli appendice” a non più di 2 ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (Art. 56 del Codice della Strada);
- per il traino di xxxxxxxxx xxxxxxx, qualora venga indicato in polizza la presenza di gancio traino e nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di traino di veicoli.
La restante parte di danno € 1.000.000 resterà a carico dell’Assicurato.
AVVERTENZA: Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata a
copertura verranno
del
rischio statico e
rilasciati
appositi
documenti contrattuali comprovanti
l’assicurazione stessa.
Di seguito si riporta un esempio dell’intervento del massimale minimo di legge per la garanzia Responsabilità civile autoveicoli pari ad € 6.000.000, di cui per danni a persone € 5.000.000 e per danni a cose € 1.000.000.
Nel caso un sinistro abbia determinato i seguenti danni:
- a persone € 5.000.000,
- a cose € 2.000.000,
il risarcimento complessivo sarà di €
6.000.000 perché l’ammontare complessivo dei danni a cose supera il massimale pattuito.
ART. 2.2 - ESCLUSIONI E RIVALSA
L'Assicurazione non è operante:
1. se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
2. nel caso di Xxxxxxx adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
3. nel caso di Veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza
disposizioni vigenti
delle
che ne
disciplinino l'utilizzo;
4. nel caso di Veicolo dato
noleggio con Conducente, se noleggio sia effettuato senza
a il la
prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario o da suo dipendente;
5. nel caso di Assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
6. in caso di dolo del Conducente;
7. nel caso di Xxxxxxx guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
8. nel caso di danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
9. danni a denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto.
convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
3. ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).
ART. 2.3 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'Assicurazione vale, salvo quanto indicato nelle singole garanzie, per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, del Liechtenstein, della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, del Principato di Andorra, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, dell’Ungheria e della Svizzera.
Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l'Assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato da Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. detto Certificato e sia stato pagato il relativo Premio; in difetto Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. provvederà ugualmente al risarcimento del danno a favore del terzo danneggiato, ma avrà, in ogni caso, diritto di rivalsa verso l'Assicurato ed il Contraente per le somme che abbia pagato a tale titolo, nonché per le spese inerenti alla liquidazione del danno stesso. Per i veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento “NATO” (AFI, FTASE e simili), l'Assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'Art. 144 del Codice delle Assicurazioni, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in
dell'inopponibilità
conseguenza di eccezioni
previste dalla citata norma.
Per il Veicolo indicato in Polizza, limitatamente alla guida in stato di ebbrezza, Crédit Agricole Assicurazioni eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Conducente e/o Contraente o Proprietario per la somma liquidata con il massimo di Euro 5.000,00. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rinuncia alla rivalsa se il tasso alcoolemico rilevato è inferiore al minimo tra 0,8 g/l ed il doppio previsto dalla normativa vigente.
ART. 2.2.1 - QUALIFICAZIONE DI TERZI - SOGGETTI ESCLUSI
Ai sensi dell’Art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private, l’assicurazione non comprende i danni a cose e a persona subiti dal
conducente responsabile particolare
dell’autovettura del sinistro. In
l’assicurazione
non
comprende i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
1. il proprietario dell’autovettura, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di autovettura concessa in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando
e degli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate; l'Assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. detto Certificato e sia stato pagato il relativo Premio. Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.
La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza di polizza.
Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto agli artt. 2.1. “Oggetto dell’Assicurazione” e 2.2. “Esclusioni e Rivalsa”.
ART. 2.4 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO
Il Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 abroga il precedente Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 (ad eccezione dell’allegato n. 2),
dando così attuazione all’Art. 134 comma 4 (“acquisizione telematica da parte delle Imprese dell’attestato di rischio”) del Codice delle Assicurazioni Private.
Il suddetto Regolamento stabilisce che le imprese alimentano la banca dati degli attestati di rischio (SITA-ATRC), con le informazioni riportate nell’attestazione sullo stato del rischio. Le informazioni relative all’ultimo attestato di rischio valido sono rese disponibili nella banca dati almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.
In occasione di ciascuna scadenza contrattuale, l’Impresa consegna, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso, l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica al Contraente e, se persona diversa, all’avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario). Tale consegna si intende assolta mediante la messa a disposizione dell’attestato di rischio nell’Area Riservata del sito web dell’impresa (Home Insurance).
Per l’attivazione dell’Area Riservata è necessario accedere alla sezione “Area Clienti” del sito web dell’Impresa, all’interno della quale sono contenute le istruzioni per l’abilitazione e per ottenere le credenziali d’accesso, nonché tutte le informazioni sui prodotti e i dati assicurativi, ivi inclusa l’attestazione sullo stato del rischio.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni regolamentari vigenti, prevede altresì, su richiesta del Contraente, la trasmissione allo stesso, ed agli eventuali aventi diritto, dell’attestazione sullo stato del rischio a mezzo e-mail.
In caso di più cointestatari del Veicolo, l’obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal Contraente, si considera assolto con la consegna al primo
nominativo risultante sulla carta di circolazione.
All’atto della stipulazione di un contratto di responsabilità civile auto, le Imprese acquisiscono direttamente l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l’accesso alla banca dati degli attestati di rischio (SITA-ATRC).
Qualora all’atto della stipulazione del contratto l’attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC), l’impresa acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.
Una volta assunto il contratto l‘impresa verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione del contratto stesso.
Per i contratti acquisiti tramite intermediari, l’impresa obbligata alla consegna dell’attestato di rischio, garantisce inoltre, all’avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi. Le attestazioni sullo stato di rischio così rilasciate non possono essere utilizzate dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.
Sull’attestazione viene riportata la classe di merito di Conversione Universale (cosiddetta CU) che permette il confronto tra le proposte dei contratti di Responsabilità Civile Auto delle diverse Imprese di Assicurazione e la classe di assegnazione equivalente a quella calcolata sulla base del Regolamento
ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, xxx.xx n.
2.
All’Art. 2.6 che segue, sono riportati i meccanismi di assegnazione della classe di merito di Conversione Universale anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo Veicolo.
1. L’attestazione contiene:
a) la denominazione dell’Impresa di Assicurazioni;
b) il nome, il cognome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di Contraente persona giuridica;
c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
d) il numero del contratto di Assicurazione;
e) i dati della targa del Veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del Veicolo assicurato;
f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
g) la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;
h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l’annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU (Conversione Universale) di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto stesso sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione
del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
i) l’indicazione del numero dei Sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall’Assicurato.
2. Ai sensi di quanto indicato al paragrafo 1, lettera i) che precede, la responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al Veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti.
La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stata attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus.
In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché,
qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus.
3. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.
4. Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
5. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni Private, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l’attestato dovrà contenerne indicazione. Tale indicazione sarà mantenuta anche negli attestati successivi al primo.
In particolare, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non produce l’attestazione nel caso di:
− cessione del contratto;
− contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno (qualora non sia stato completato il periodo di osservazione);
− contratto con durata superiore ad un anno (rateo più anno intero) alla scadenza del rateo iniziale.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l’attestazione deve essere rilasciata dalla “delegataria”, ovvero l’Impresa che esercita la delega
conferita in polizza e per consuetudine è quella che detiene la quota rischio maggiore.
6. Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’Art. 134, comma 1-bis, del Codice delle Assicurazioni Private. In tal caso, l’Impresa consegna, per via telematica (e-mail), entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l’attestato di rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.
7. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del Veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.
8. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero del Veicolo assicurato, il Contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro Veicolo di sua proprietà. In tal caso, l’assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente Veicolo,
purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006,
allegato n. 2.
9. Nel caso di trasferimento di proprietà di un Veicolo tra coniugi in comunione dei beni, l’assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo attestato di rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del Veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.
10. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un Veicolo, l’impresa classifica il contratto relativo al medesimo Veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro Veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del Veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto assicurativo.
ART. 2.5 - ULTERIORI ELEMENTI DI PERSONALIZZAZIONE DEL PREMIO ART. 2.5.1. - SINISTROSITÀ PREGRESSA AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI
La determinazione del Premio assicurativo sarà altresì determinata sulla base del numero di Sinistri riportati nell’attestazione dello stato del rischio
come da tabelle riportate nella Tariffa vigente.
ART. 2.5.2. - ELEMENTI DI PERSONALIZZAZIONE
I dati forniti dall'Assicurato alla stipula del contratto possono essere utilizzati per personalizzare la Tariffa applicabile al contratto stesso. Ad ogni scadenza annuale Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. potrà variare i parametri in base ai quali è determinata tale Tariffa. L'Assicurato deve comunicare a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., per iscritto, l'eventuale modifica dei dati forniti entro la prima scadenza annuale del contratto successiva alla data della variazione intervenuta. In difetto è applicabile quanto previsto nell'Art. 1.4 “Aggravamento del rischio”.
ART. 2.6 - BONUS/ MALUS - AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI
Comma 1 - La presente Assicurazione è stipulata nella forma Bonus/ Malus che
prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente in assenza od in presenza di Sinistri nei periodi di osservazione definiti al comma seguente, e che si articola in 23 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di Premio determinati dalla Compagnia. Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
− I° periodo: inizio dal giorno della decorrenza dell'Assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio;
− Periodi successivi: hanno durata dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Comma 2 - All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla Classe di Merito in base alla situazione del Veicolo risultante dagli elementi indicati nella tabella che segue:
Classe di Merito di Provenienza - CU - | Classe di Merito di Assegnazione - CI - CRÉDIT AGRICOLE |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14(*) | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
(*) solo nel caso in cui sia la prima copertura assicurativa per il cliente (nuovo acquisto)
Situazione Veicolo | Classe CU di assegnazione | Classe CI di assegnazione | Documentazione da consegnare | |
1 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione o da un’autocertificazione ai sensi degli Art. 1892 e 1893 in caso in cui l’attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC), | Uguale a classe CU | 1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2) Copia della patente del Contraente. |
2 | Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi successiva tabella) | Uguale a classe CU | 1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2) Copia della patente del Contraente. |
3 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 1 anno ma da meno di 5 anni | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione o da un’autocertificazione ai sensi degli Art. 1892 e 1893 in caso in cui l’attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC), | Uguale a classe CU | 1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2) Copia della patente del Contraente; 3) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, in caso di sospensione delle garanzie senza riattivazione del contratto, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del Veicolo; ovvero Documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del Veicolo. |
4 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/ Malus con attestazione scaduta da oltre 5 anni | Classe di merito 18 | Uguale a Classe CU | 1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2) Copia della patente del Contraente. |
5 | Veicolo rubato, assicurato in forma Bonus/ Malus | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione o da un’autocertificazione ai sensi degli Art. 1892 e 1893 in caso in cui l’attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC), | Uguale a classe CU | 1) Copia della denuncia di Furto rilasciata dall’autorità competente; 2) Copia dell’appendice di risoluzione per Furto rilasciata dalla precedente compagnia; 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 4) Copia della patente del Contraente. |
6 | Veicolo rubato, assicurato in altra forma tariffaria | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi successiva tabella) | Uguale a classe CU | 1) Copia della denuncia di Furto rilasciata dall’autorità competente; 2) Copia dell’appendice di risoluzione per Furto rilasciata dalla precedente compagnia; 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 4) Copia della patente del Contraente. |
7 | Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta | Classe 14 | Classe 13 | 1) Copia del libretto di circolazione; 2) Copia della patente del Contraente. |
8 | Veicolo immatricolato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., ovvero oggetto di contratto ceduto | Classe 14 | Classe 14 | 1) Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà, ovvero appendice di cessione contratto; 2) Copia della patente del Contraente. |
9 | Veicolo assicurato presso compagnia estera | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi successiva tabella), ovvero classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni necessarie per l’applicazione dei criteri di assegnazione CU | Uguale a classe CU | 1) Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la Sinistrosità pregressa; 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 3) Copia della patente del Contraente. |
Situazione Veicolo | Classe CU di assegnazione | Classe CI di assegnazione | Documentazione da consegnare | |
10 | Mancanza di attestazione e/o carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto oppure, casi non espressamente indicati | Classe di merito 18 | Uguale a classe CU | 1) Copia del libretto di circolazione; 2) Copia della patente del Contraente; 3) Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 3 mesi successivi alla data di emissione del contratto. |
11 | Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di Veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus/Malus | Stessa classe del Veicolo già assicurato | Uguale a classe CU se l’altro Veicolo non è già assicurato con Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., altrimenti uguale a classe CI dell’altro Veicolo | 1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2) Copia della patente del Contraente; 3) Certificazione dello stato di famiglia emessa da non più di una settimana; 4) Duplicato dell’attestazione dello stato del rischio rilasciato da precedente compagnia per l’ultima annualità effettivamente conclusa (solo se l’altro Veicolo è assicurato con altra compagnia). |
12 | Veicolo già assicurato con contratto di leasing in scadenza (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi) | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione o da un’autocertificazione ai sensi degli Art. 1892 e 1893 in caso in cui l’attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC), | Uguale a classe CU | 1) Documento attestante l’esercizio del diritto di riscatto 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 3) Copia della patente del Contraente. |
13 | Xxxxxxx assicurato con contratto temporaneo | Classe di merito CU riportata sul contratto temporaneo, ovvero classe 14 qualora sul contratto temporaneo non fosse riportata alcuna classe CU. | Uguale a classe CU | 1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2) Copia della patente del Contraente; 3) Copia del contratto temporaneo; 4) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto temporaneo. |
14 | Veicolo venduto o consegnato in conto vendita | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione o da un’autocertificazione ai sensi degli Art. 1892 e 1893 in caso in cui l’attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC), | Uguale a classe CU | 1) Copia del contratto assicurante il Veicolo venduto o consegnato in conto vendita; 2) Copia della documentazione attestante l’avvenuta alienazione o la consegna in conto vendita del Veicolo precedente; 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 4) Copia della patente del Contraente. |
15 | Veicolo distrutto o demolito o definitivamente esportato | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione o da un’autocertificazione ai sensi degli Art. 1892 e 1893 in caso in cui l’attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC), | Uguale a classe CU | 1) Atto di demolizione o di definitiva esportazione; 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 3) Copia della patente del Contraente. |
Al fine di stabilire la classe di conversione universale CU occorre:
1. Determinare la classe di merito sulla base del numero di annualità indicate
sull’attestazione dello stato del rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in
corso) senza Sinistri pagati, anche a titolo parziale con responsabilità principale.
Tabella di conversione IVASS
Anni senza Sinistri | Classe di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
2. Prendere in considerazione tutti gli eventuali Sinistri, pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso); per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi, giungendo a determinare la classe di assegnazione. N.B.: non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle
N.A. o N.D. (Veicolo Non Assicurato o dato Non Disponibile).
Comma 3 - Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive di seguito riportata, a seconda che Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti, anche a titolo parziale, per il risarcimento con responsabilità principale dell’Assicurato, di danni conseguenti a Sinistri avvenuti nel corso di detto periodo od in periodi precedenti.
Classe di merito CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI (CI) | Classe CRÉDIT AGRICOLE di collocazione in base ai sinistri (CI) | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
D | D | C | 1 | 4 | 7 |
C | D | B | 2 | 5 | 8 |
B | C | A | 3 | 6 | 9 |
A | B | 0 | 4 | 7 | 10 |
0 | A | 1 | 5 | 8 | 11 |
1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Le classi interne (CI) D, C, B, A e 0 corrispondono alla classe universale CU 1.
Comma 4 - Lo stesso criterio del comma precedente vale anche per il caso di sinistri con responsabilità paritaria la cui percentuale di responsabilità “cumulata” sia superiore al 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità. Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
Comma 5 - La disposizione di cui al secondo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Compagnia alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell’attestazione alla Compagnia od al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C. C., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
Comma 6 - In caso di appendice di variazione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto. L’appendice di variazione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del Proprietario del Veicolo assicurato o del Locatario nel caso di contratti di leasing. La sostituzione del Veicolo dà luogo ad appendice di variazione del contratto
solo nel caso di alienazione o documentata consegna in conto vendita del Veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata da certificazione. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.
Comma 7 - Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi in regime legale di comunione dei beni di un Veicolo, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. riconosce la classe CU maturata sul Veicolo.
Comma 8 - In caso di mutamento della titolarità del Veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi sussiste solo in capo a quest’ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito maturata.
Comma 9 - Nel caso in cui il Veicolo assicurato sia ceduto da una Società di persone ad un Socio della stessa o viceversa, il nuovo Proprietario può chiedere, previa restituzione di Certificato di Assicurazione e Carta Verde in corso di validità, di subentrare nel contratto in corso conservando la classe di merito.
Comma 10 - In caso di presentazione di documentazione attestante furto, distruzione, demolizione, vendita, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del Veicolo assicurato, il Proprietario (o il Locatario in caso di leasing) può beneficiare per altro Veicolo di sua proprietà (o locatagli in caso di leasing) della classe di merito maturata.
Comma 11 - Qualora, in caso di furto, il Veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, dovrà essere stipulato un nuovo contratto al quale potrà essere assegnata la stessa classe di merito attribuita al Xxxxxxx già assicurato; altresì, nel caso in cui il
Xxxxxxx sia stato consegnato in conto vendita e il Veicolo non sia stato venduto, l'Assicurato, qualora ne faccia richiesta e dietro presentazione di idonea documentazione dovrà stipulare un nuovo contratto da assegnare alla stessa classe di merito attribuita al Xxxxxxx già assicurato (Art. 134, comma
4 bis del Codice delle Assicurazioni Private).
Comma 12 - Il criterio di cui al comma precedente (per il caso di furto) si applica anche nel caso di ritrovamento del Veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.
Inoltre, qualora il furto, la vendita, la consegna in conto vendita, la demolizione o la definitiva esportazione siano avvenuti successivamente alla scadenza del periodo di osservazione, l'attestato di rischio sarà emesso applicando l'evoluzione della classe di merito sulla base del periodo di osservazione stesso.
Comma 13 - Per le annualità successive si applicano sempre le disposizioni dei comma 3 e 4. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo ai contratti nella forma Bonus/ Malus in corso con Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., qualora un Sinistro che sia stato definito con una percentuale di responsabilità sia successivamente eliminato come senza seguito o variata la percentuale di responsabilità ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, messa a disposizione nell’Area Riservata (Home Insurance) del sito internet dell’Impresa
- xxx.xx-xxxxxxxxxxxxx.xx e consegnerà per via telematica al Contraente e, se persona diversa, all’avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o
locatario) l’Attestazione dello stato del rischio aggiornata e rettificata e assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il Sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior Premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. messa a disposizione nell’Area Riservata (Home Insurance) del sito internet dell’Impresa - www.ca- xxxxxxxxxxxxx.xx e consegnerà per via telematica al Contraente e, se persona diversa, all’avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario) una nuova attestazione sullo stato del rischio aggiornata e rettificata della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il Veicolo al quale si riferisce l’attestazione stessa e metterà a disposizione dell’Assicurato, presso la Filiale di riferimento, appendice al contratto interessato per la regolarizzazione del conguaglio del Premio.
Nel caso in cui un Sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procederà all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del Sinistro stesso e alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive, riportata nella Tariffa in vigore, con i conseguenti conguagli del Premio.
Comma 14 - E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella, riportata nella Tariffa in vigore, offrendo a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.,
all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di disdetta. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., pertanto, consegnerà per via telematica al Contraente nuova Attestazione dello stato del rischio opportunamente corretta.
In caso di Sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto, per conoscere l’importo del Sinistro, l’Assicurato dovrà effettuare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A.. A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione provvederà ad inviare via posta, direttamente al recapito del Contraente, una lettera indicante l’importo del rimborso nonché le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso direttamente a Consap S.p.A.. La richiesta dovrà essere inviata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di Compensazione, Via Yser, 14 – 00198 ROMA; Tel. 00.00000000; Fax:
00.0000000/547; sito internet: xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
Tale facoltà è ammessa entro la scadenza contrattuale in caso di rinnovo del contratto ed entro sei mesi dalla scadenza nel caso di contratto disdettato.
Comma 15 - Nel caso di utilizzatore del Veicolo di età inferiore ai 26 anni senza che sia stata pagata la relativa maggiorazione di Premio, qualora si verifichi un sinistro, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. eserciterà il diritto di rivalsa fino al massimo di Euro 500,00.
ART. 2.6.1. - CLASSE ASSEGNAZIONE AUTO CON MEDESIMO PROPRIETARIO
Ai sensi dell’Art. 5 della Legge n. 40 del 2 Aprile 2007, recepito nel Codice delle Assicurazioni Private all’Art. 134, 4 bis, in caso di stipula di nuovo contratto, è possibile assegnare la classe di merito maturata su altro Veicolo già assicurato (con polizza in corso di validità) a condizione che:
− il Veicolo sia assicurato per la prima volta a seguito di prima immatricolazione/voltura al P.R.A.;
− il proprietario sia il medesimo (ai sensi dell’Art. 134, comma 4 bis, del Codice delle Assicurazioni Private) oppure un suo familiare convivente (vale a tale proposito quanto riportato sul certificato di stato di famiglia);
− il proprietario sia persona fisica;
− il Veicolo da assicurare appartenga alla medesima tipologia del primo.
ART. 2.6.2. - RICHIESTA DUPLICATI DI CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E/O CARTA VERDE
Su richiesta scritta del Contraente, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rilascia entro 15 giorni dalla richiesta un duplicato del Certificato di Assicurazione e/o Carta Verde. Per ottenere tali duplicati il Contraente deve farne richiesta inviando comunicazione che attesti la ragione della richiesta e nel caso di smarrimento, mancato ricevimento o furto presentare un’autocertificazione contenente il motivo della richiesta. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si riserva tuttavia la facoltà di richiedere ai sensi di Legge, qualora lo ritenesse necessario, copia della denuncia all’Autorità competente
dello smarrimento, mancato ricevimento o furto del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde.
In caso di deterioramento il Contraente restituirà alla Compagnia il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde deteriorati.
ART. 2.7 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PREMESSA
L'Assicurazione dei rischi indicati nelle sottoriportate condizioni è regolata dalle “Condizioni Generali di Assicurazione”, ad eccezione degli artt. 1.13 e 2.2 secondo comma, nonché per quanto non previsto da tali “Condizioni Generali”, dalle norme disciplinanti l'Assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoindicate condizioni aggiuntive, ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'Art. 129 del Codice delle Assicurazioni (Art. 2.2.1).
A) Autoveicoli adibiti a scuola guida: L'Assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo Conducente.
B) Danni a cose di terzi trasportati su autovetture e autotassametri: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del Proprietario del Veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi
i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L’Assicurazione comprende anche la responsabilità del Conducente per i predetti danni.
C) Xxxxxx e Scarico: L’impresa assicura la responsabilità civile del Contraente e – se persona diversa – del Committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(Valide solo se espressamente richieste dal Contraente e riportate in polizza)
A) - VEICOLI LOCATI IN “LEASING”: Premesso che il Veicolo assicurato, di proprietà della Società ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in “leasing” al Contraente sino alla data indicata in Polizza, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si impegna nei confronti della citata società a:
i. non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della citata società;
ii. comunicare alla citata società ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
iii. comunicare alla citata società, con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di
questo, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque sospensione delle garanzie ai sensi di legge.
Resta inteso che Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi della Polizza e da comunicarsi contestualmente alla citata Società con lettera raccomandata. Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali (Mini Kasko - Collisione e/x Xxxxx Totale) del Veicolo assicurato, l'Indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza verrà, a norma dell'Art. 1891, comma 2 del Codice Civile, corrisposto alla citata Società nella sua qualità di proprietaria di detto Xxxxxxx, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
B) - VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL’ENTE FINANZIATORE: La presente Polizza è vincolata a favore della Società sino alla data indicata in Polizza e pertanto Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. si obbliga per la durata della Polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A., a:
i. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della citata Società;
ii. comunicare alla citata Società ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
iii. comunicare alla citata Società, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di Assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del
contratto alla scadenza naturale di questo;
iv. non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto o guasti accidentali l'Indennizzo che fosse dovuto a termini di Polizza senza il consenso scritto della citata Società e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio alla citata Società è fin d'ora autorizzata dal Contraente.
C) - ESTENSIONE GARANZIA ALL’ESTERO - (CARTA VERDE)
i. La validità dell'Assicurazione per il Veicolo descritto nella Carta Internazionale di Assicurazione veicoli a motore (Carta Verde) all'uopo rilasciata, viene estesa ai danni che il Veicolo stesso cagioni durante la circolazione nel territorio dei Paesi riportati sulla Carta Verde stessa;
ii. Per la circolazione nei Paesi anzidetti nei quali esiste il regime di Assicurazione obbligatoria, la garanzia si intende prestata in base alle disposizioni ed entro i limiti di legge sull'Assicurazione stessa. Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. risponde, inoltre, entro i massimali della Polizza, ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell'Assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere, danni a persone e cose di stranieri rispetto al paese visitato);
iii. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del 15° giorno dopo quello di
scadenza del Premio o delle rate di Premio successive, alla condizione che al momento del Sinistro il rischio non sia coperto da altro Assicuratore;
iv. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità nel corso del periodo di Assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessa di avere vigore ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.. L'uso del documento al di là della data di cessazione della Polizza è illecito e comporta responsabilità e sanzioni di legge.
ART. 2.8 - DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO - SINISTRO DI RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO ART. 2.8.1 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
La denuncia sinistro, secondo quanto disposto dall’Art. 143 del Codice delle Assicurazioni, deve essere redatta sul modulo fornito da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., il cui modello è approvato dall’IVASS e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato (Art. 1913 del Codice Civile). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di Xxxxxxxx, nonché nell'invio di documentazione o atti
giudiziari, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati in ragione del pregiudizio sofferto.
ART. 2.8.2 - MODALITA’ DI INVIO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO
La richiesta di risarcimento può essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax. La richiesta non può essere inviata in via telematica.
ART. 2.8.3 - INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE
Nel caso in cui l’Assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un Veicolo straniero, l’Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all’UCI – Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, X.xx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (te. 02/34968.1; fax 02/34968.230) che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.
Nel caso in cui l’incidente con Veicolo straniero sia avvenuto all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al “Bureau” dello stato dove è avvenuto l’incidente (equivalente dell’UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l’assicuratore del Veicolo straniero. Qualora il Veicolo estero coinvolto nell’incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera, ai sensi del D.Lgs 190 del 30 giugno 2003. Per individuarla l’Assicurato deve rivolgersi all’IVASS –
Centro informazioni, x. xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, fax 00.000.00.000, e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx.
ART. 2.8.4 - FONDO VITTIME DELLA STRADA
Sono risarciti, dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale di Legge, i danni a persone e cose causati da:
- veicoli non assicurati;
- veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario;
- veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del Veicolo;
- veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso Veicolo.
Inoltre, in caso di sinistro causato da Xxxxxxx non identificato, sono risarciti:
- i danni alla persona;
- i danni alle cose, con una franchigia
- di € 500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati
- anche danni gravi alla persona.
La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia designata dall’IVASS a trattare e liquidare il sinistro, individuabile rivolgendosi a CONSAP, servizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 00.000000, xxx.xxxxxx.xx.
ART. 2.8.5 - GESTIONE DELLE VERTENZE
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato. La gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
LE GARANZIE DI SEGUITO ELENCATE SONO VALIDE ESCLUSIVAMENTE SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA
GARANZIA - ASSISTENZA PREMESSA
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.
per l’erogazione delle prestazioni di Assistenza e per la relativa gestione e liquidazione dei sinistri si avvale della Struttura Organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. -
Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Xxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000.
GARANZIA - ASSISTENZA BASE
ART. 3.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
In forza di una specifica convenzione stipulata tra Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e Inter Partner Assistance S.A., in caso di sinistro sono garantite all’Assicurato le prestazioni dei Servizi di Assistenza indicati nell’articolo
3.4. In caso di sinistro l’Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura
Organizzativa che provvederà all’erogazione delle prestazioni.
ART. 3.2 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al numero verde 800.088.292 (solo dal l’Italia), oppure sia dall’Italia che dall’estero al numero x00 00.00.00.00.00 oppure, se non potesse telefonare, può inviare un fax al numero
x00.00.00.00.00.000 oppure una e- mail a ugsassistenza@ca- xxxxxxxxxxxxx.xx.
In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. La targa del Veicolo
3. Nome e Cognome
4. Numero di Polizza
5. Indirizzo del luogo in cui si trova
6. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del Sinistro.
Viene fatta eccezione per il caso in cui l’Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza),
che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso). La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non fotocopie) dei giustificativi, fatture o ricevute delle spese.
ART. 3.3 - ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:
a. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale
particelle atomiche,
di dolo
dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si
La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella Polizza o dalla Legge.
ART. 3.4 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
ART. 3.4.1 - Officina Mobile
Qualora a seguito di guasto, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi senza aiuto esterno, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare piccoli interventi (massimo ½ h) di riparazione sul luogo del fermo che
trovassero
in
stato
di
belligeranza dichiarata o di fatto.
b. Tutte le prestazioni non possono essere fornite più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità della Polizza.
c. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della Polizza è di 60 giorni.
d. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza conseguenti ad ogni
circostanza imprevedibile.
fortuita
o altra
ed
e. Il diritto alle assistenze fornite da Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.
f. Qualora l’Assicurato
usufruisca di una o
non più
prestazioni, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
g. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente
disposizioni, in
con le
materia di
trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese
momentaneamente si
dove trova
l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie
per la restituzione di ogni somma
anticipata. provvedere
L’Assicurato
al
rimborso
deve della
somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
h. A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 1910 C.C., all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei
alle condizioni esclusivamente quale all’Assicurato degli
maggiori costi lui
limiti ed previste, rimborso eventuali addebitati
dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
i. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applicano le disposizioni di legge.
consentano al Veicolo di riprendere la marcia, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Sono compresi anche i casi di foratura, mancanza o errato rifornimento di carburante, perdita, smarrimento o furto di chiavi o di sistemi di antifurto. Il Conducente di Veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il Conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, può chiedere l'intervento dell’Officina Mobile anche in caso di necessità di montaggio di catene. Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il Veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla successiva prestazione “Soccorso stradale”. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico le spese di invio dell’officina Mobile, mentre restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
ART. 3.4.2 - Soccorso stradale Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio o furto, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi senza aiuto esterno, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato un mezzo speciale (cd. Carro Gru) per riportare il Veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale ed il mezzo di soccorso per trainare il Veicolo stesso al più vicino Centro Convenzionato oppure alla carrozzeria/officina scelta dall’Assicurato, purché nel raggio di 40 km dal luogo del Sinistro.
Nel caso in cui il punto di destinazione fosse chiuso (ore notturne e giorni
festivi) il Veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia per essere consegnato successivamente alla sua riapertura.
Nel caso in cui l’Assicurato, entro 3 giorni dalla prestazione di soccorso, non intendesse far effettuare la riparazione presso il Centro Convenzionato, potrà richiedere il trasferimento del Veicolo danneggiato presso altra carrozzeria/officina nel limite di 40 km. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico il costo del mezzo di soccorso ordinario, mentre per il mezzo eccezionale terrà a proprio carico il costo fino alla concorrenza massima di Euro 260,00 (duecentosessanta) per sinistro. La garanzia è operante a condizione che il Veicolo non si trovi al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (es. percorsi fuori strada) o in un luogo non raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, in questi casi la prestazione verrà fornita con costi a carico dell’Assicurato.
Le spese eccedenti il massimale o i costi a carico dell’Assicurato verranno regolati direttamente tra l’Assicurato e il fornitore intervenuto.
ART. 3.4.3 - Autovettura sostitutiva Qualora, a seguito furto o rapina oppure a seguito di guasto, incidente o incendio il Veicolo indicato in polizza necessiti per la riparazione oltre 8 (otto) ore di manodopera certificate dal Centro Convenzionato o
dall’officina/carrozzeria, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice del Veicolo scelta dall’Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura in sostituzione per il periodo di tempo necessario alla riparazione o al riacquisto o all’Indennizzo da parte di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e comunque con i limiti di seguito indicati:
a) in caso di danno parziale per guasto: fino a un massimo di 3 (tre) giorni consecutivi;
b) in caso di danno parziale per incidente, furto, incendio:
- fino a un massimo di 7 (sette) giorni consecutivi se la riparazione venisse effettuata presso la carrozzeria scelta dall’Assicurato
- fino a un massimo di (15 quindici) giorni consecutivi se la riparazione venisse effettuata presso un Centro Convenzionato
c) in caso di danno totale per furto, incendio o rapina: fino a 30 (trenta) giorni consecutivi.
Nel caso in cui il Veicolo venga ricoverato presso un Centro Convenzionato con Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., l’Assicurato avrà inoltre diritto alla concessione dell’auto sostitutiva per un periodo iniziale di 24 ore (nel caso di giorno festivo, fino al primo giorno utile lavorativo) al fine di permettere la verifica delle ore di manodopera necessarie al ripristino del Veicolo.
Nel caso in cui le ore di manodopera risultassero superiori a 8 (otto), la Struttura Organizzativa provvederà a prolungare il noleggio con costi a carico di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., integrando ai giorni di noleggio già anticipati quelli previsti ai punti a) e b); se le ore di manodopera risultassero inferiori a 8 (otto), il periodo di noleggio cesserà allo scadere delle 24 ore (nel caso di giorno festivo, fino al primo giorno utile lavorativo) oppure potrà essere prolungato con costi a carico dell'Assicurato e pagamento diretto ad Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia. I giorni di noleggio già anticipati
resteranno a carico di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..
Nel calcolo delle ore di manodopera e dei giorni di autovettura in sostituzione non verranno considerati i tempi di:
− immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
− ordinaria manutenzione.
L’Autovettura in sostituzione sarà resa disponibile alle seguenti condizioni:
− di cilindrata 1200 cc a chilometraggio illimitato senza autista;
− coperta dalle garanzie assicurative: R.C.A., CDW (eliminazione parziale franchigia Kasko) e TP (eliminazione parziale franchigia Furto);
− presso una stazione di noleggio convenzionata, durante il normale orario di apertura e alle modalità applicate dalla stessa.
L’autovettura potrà essere ritirata, compatibilmente con la disponibilità del momento, presso il Centro Convenzionato. I termini di tale disponibilità verranno confermati dalla Struttura Organizzativa all'atto della richiesta telefonica dell'Assicurato. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico le spese.
Rimarranno sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese relative alle coperture assicurative diverse da quelle sopra indicate, le relative franchigie, le cauzioni, le spese di carburante, di pedaggi in genere (autostrade e simili), nonché dei traghetti, ecc..
L'Assicurato, su richiesta della Struttura Organizzativa, sarà tenuto a fornire, entro 24 ore dalla richiesta della prestazione alla Struttura Organizzativa, copia della denuncia fatta alle locali Autorità Competenti.
Per la determinazione del tempo di riparazione farà fede la dichiarazione del
Centro Convenzionato o dell’officina che deve effettuare la riparazione, fermo restando il diritto della Struttura Organizzativa di richiedere idonea documentazione.
La dichiarazione dovrà essere inviata entro 24 ore successive alla richiesta del Veicolo sostitutivo e dovrà contenere anche i tempi previsti di riconsegna del Veicolo fermo.
Trasporto dell’Assicurato
Qualora l’Assicurato a seguito delle prestazioni che precedono (Soccorso stradale, Autovettura in sostituzione) necessiti di essere accompagnato al luogo in cui verrà ricoverato il Veicolo o in cui gli verrà consegnato l’Autovettura in sostituzione oppure presso un albergo, una stazione ferroviaria/metropolitana/ autobus o alla sua abitazione, la Struttura Organizzativa organizzerà il suo trasporto. Per tale prestazione potrà essere utilizzato se possibile lo stesso mezzo di soccorso che è intervenuto oppure mettendo a disposizione dell’Assicurato un taxi.
L’ Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 50,00 (cinquanta) per sinistro.
GARANZIA - ASSISTENZA ESTESA
(sono da intendersi ricomprese anche le prestazioni operanti nell’Assistenza Base)
LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO FORNITE AD OLTRE 50 KM DAL LUOGO DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO
ASSISTENZA AL VEICOLO
ART. 3.4.4 - Recupero del Veicolo riparato
Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio o furto il Veicolo sia rimasto immobilizzato, in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 (cinque) giorni, oppure
in caso di furto o rapina sia stato ritrovato, e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato o ritrovato, tenendo Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. a proprio carico il relativo costo.
ART. 3.4.5 - Invio pezzi di ricambio all’estero
Qualora, a seguito di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del Veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..
ART. 3.4.6 - Rimpatrio del Veicolo dall’estero
Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio o furto il Veicolo rimanesse immobilizzato e ciò comportasse un tempo di riparazione superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, oppure, in caso di furto o rapina, il Veicolo venisse ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, organizzerà il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al Centro Convenzionato in Italia più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso sono a
carico di Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. fino ad un massimo di Euro 3.000,00 (tremila) per sinistro e per anno. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato. Qualora il valore commerciale del Veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il Sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.
ART. 3.4.7 - Spese di custodia Veicolo all’estero
Qualora la Struttura Organizzativa abbia effettuato la prestazione “Rimpatrio del Veicolo”, le spese di custodia del Veicolo all’estero dalla data di richiesta dell’Assicurato restano a carico di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. per un massimo di Euro 25,00 (venticinque) al giorno per un massimo di Euro 200,00 (duecento) per Sinistro e per anno.
ART. 3.4.8 - Abbandono legale all’estero
Qualora, nei casi previsti dalla precedente prestazione “Rimpatrio del Veicolo”, il valore commerciale del Veicolo, dopo il Sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione “Rimpatrio del Veicolo”, provvederà ad organizzare la demolizione del Veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si
trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto. Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.
ASSISTENZA ALLA PERSONA
ART. 3.4.9 - Spese d'albergo
Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio o furto, il Veicolo debba restare immobilizzato sul posto e non possa essere riparato in giornata e l’Assicurato desideri attendere sul posto la conclusione della riparazione, la Struttura Organizzativa, provvederà alla sistemazione dell’Assicurato in un albergo del luogo. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione fino ad un massimo di Euro 120,00 (centoventi) per persona e per giorno e con un massimo complessivo per Sinistro e per anno di Euro 350,00 (trecentocinquanta) se accaduto in Italia e di Euro 500,00 (cinquecento) se accaduto all’estero.
ART. 3.4.10 - Rientro alla residenza o proseguimento del viaggio
Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio o furto il Veicolo rimanesse immobilizzato oltre 36 (trentasei) ore in Italia o all'estero per 4 (quattro) giorni, la Struttura Organizzativa metterà in condizione l’Assicurato di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a disposizione:
− un biglietto aereo di classe economica, o ferroviario di prima classe; oppure un altro mezzo concordato a seconda delle necessità;
oppure
− un’autovettura in sostituzione con le stesse modalità previste nella prestazione “Autovettura sostitutiva”
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo per Sinistro di Euro 500,00 (cinquecento) se accaduto in Italia e di Euro 1.000,00 (mille) se accaduto all’estero.
ART. 3.4.11 - Viaggio di un familiare Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, l’Assicurato venga ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo in classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare residente in Italia di raggiungere il ricoverato.
ART. 3.4.12 - Rientro sanitario Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:
− aereo sanitario;
− aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
− treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
− autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. fino ad un massimo di Euro 25.000,00 (venticinquemila) per Sinistro. Il massimale comprende anche l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistro verificatosi in Paesi Europei. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
ART. 3.4.13 - Rientro salma
Qualora, a seguito di incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. a proprio carico i relativi costi.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.
ART. 3.4.14 - Rientro degli altri assicurati
Qualora, successivamente alla prestazione di “Rientro sanitario”, i passeggeri che viaggiano con l’Assicurato non siano obiettivamente in grado di rientrare in Italia alla propria residenza con il Veicolo, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica o ad inviare un autista. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico il relativo costo.
ART. 3.4.15 - Anticipo cauzione penale all’Estero
Qualora l’Assicurato, trovandosi in viaggio all’estero, fosse arrestato o minacciato di arresto dalle Autorità straniere e, al fine di essere rimesso in libertà, fosse tenuto a versare una cauzione penale alla quale non può provvedere direttamente, la Struttura Organizzativa si impegnerà a pagare sul posto a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale per un importo massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila) per Sinistro e per anno. La prestazione sarà fornita nel momento in cui, in Italia, la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie: quali ad esempio: assegni circolari, fideiussione, ecc..
GARANZIA - INFORTUNI DEL CONDUCENTE ART. 4.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
L'Assicurazione vale per gli infortuni subiti dal Conducente dell'autovettura assicurata ed indicata in Polizza, chiunque esso sia, purché munito di regolare patente ed autorizzato dal Proprietario dell'autovettura, per gli infortuni subiti durante la circolazione e la guida del Veicolo stesso. La prestazione sarà prestata con il
Massimale di garanzia di Euro 50.000,00 in caso di Morte o Invalidità Permanente del Conducente dell’autovettura.
ART. 4.2 - ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE
L'Assicurazione comprende gli infortuni subiti:
− in conseguenza di imperizia, imprudenza o negligenza anche grave (colpa grave in genere) dell'Assicurato;
− in occasione di tumulti popolari, e di atti violenti che abbiano movente politico, religioso, ideologico o simili (quali ad esempio: attentati, sabotaggio, terrorismo ecc.) a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
− in stato di malore od incoscienza.
ART. 4.3 - ESCLUSIONI
L'Assicurazione non è operante:
a. se il Conducente non è abilitato a
norma vigore;
delle
disposizioni in
b. se l'utilizzo del Veicolo non è effettuato in conformità alle norme vigenti;
c. per le persone che, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, siano affette da alcoolismo, tossicodipendenza o
seguenti infermità sindromi organiche
schizofrenia, forme
dalle mentali: cerebrali, maniaco
depressive o stati paranoidi;
d. per gli infortuni subiti dal Conducente a causa o in stato di ubriachezza;
e. per gli infortuni causati dall'abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
f. per gli infortuni verificatisi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove;
g. per gli infortuni sofferti in relazione a delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
h. per infortuni in conseguenza di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
i. per gli infortuni subiti in occasione o causati da guerra, anche se non dichiarata, insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
j. per gli infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine deceleratrici, raggi X, ecc.).
ART. 4.4 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'Assicurazione è operante nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché in quello di tutti i Paesi per i quali sia eventualmente prestata, con il presente contratto, l'Assicurazione obbligatoria.
ART. 4.5 - DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO
ART. 4.5.1 - DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile. Fermo
quanto sopra, la denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e della causa dell'evento e deve essere corredata da Certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori Certificati Medici. L'Assicurato o, in caso di morte i beneficiari, devono consentire a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. le indagini e gli accertamenti necessari e produrre, su richiesta, copia della cartella clinica completa.
ART. 4.5.2 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di Invalidità Permanente accertata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
ART. 4.5.3 - MORTE
L'Indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica
- anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale Indennizzo viene liquidato ai beneficiari. L'Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari hanno diritto
soltanto alla differenza tra l'Indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.
ART. 4.5.4 - INVALIDITÀ PERMANENTE
Se l'infortunio ha per conseguenza una Invalidità Permanente e questa si verifica - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. liquida, con i criteri indicati nell'Art. 4.5.2 “Criteri di Indennizzabilità” e nei seguenti commi del presente articolo, un Indennizzo calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, secondo le percentuali elencate nell'Allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche intervenute sino alla data del
30 giugno 2000, con rinuncia all'applicazione della Franchigia relativa prevista dalla Legge. Nei confronti delle persone con accertato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate nell'Allegato 1 di cui sopra vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nell'Allegato 1 di cui sopra la valutazione viene effettuata con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
ART. 4.5.5 - FRANCHIGIA ASSOLUTA PER IL CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE
Non si farà luogo ad Indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 3%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l'Indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.
4.5.6 - DIRITTO ALL’INDENNIZZO PER INVALIDITA’ PERMANENTE
Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale. Tuttavia se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio prima che l'indennizzo sia stato concordato o comunque offerto in misura determinata, la Compagnia provvederà a liquidare direttamente agli eredi/aventi causa l'importo dovuto ai sensi di polizza, qualora questi dimostrino, attraverso la produzione di idonea documentazione medica (es. referti, cartelle cliniche, certificazione INPS, INAIL o altre tipologie di certificazioni ospedaliere o del medico di famiglia), che il consolidamento dei postumi permanenti sulla persona dell’assicurato sia comunque intervenuto prima del decesso.
ART. 4.5.7 - CONTROVERSIE SULLA NATURA E/O CONSEGUENZE DELLE LESIONI
Le divergenze sulla natura e/o conseguenze delle lesioni, sul grado di Invalidità Permanente e sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'articolo relativo possono essere demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede, a scelta della Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.,
presso la Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. stessa o presso la sede della Filiale alla quale è assegnata la Polizza. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'Indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
ART. 4.5.8 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.
GARANZIA - INCENDIO ART. 5.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo derivanti da incendio, fulmine o scoppio dell'impianto di alimentazione (anche se a gas) del Veicolo stesso. In caso di sinistro Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza l’Assicurato nel limite del capitale assicurato indicato nella scheda di polizza.
L’ammontare del danno è determinato sulla base del valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista “Quattroruote Professional”, ovvero, se inferiore, dal costo della sua riparazione.
GARANZIA - FURTO ART. 6.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti derivanti dal furto totale o parziale (consumato e/o tentato) nonché dalla rapina (consumata e/o tentata) del Veicolo. In caso di sinistro Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. indennizza l’Assicurato nel limite del capitale indicato nella scheda di polizza, fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo riportati sempre nella scheda di polizza.
L’ammontare del danno è determinato sulla base del valore commerciale che il Veicolo, o le parti di esso danneggiate o sottratte, hanno al momento del sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista “Quattroruote Professional”, ovvero, se inferiore, dal costo della loro riparazione.
Resta convenuto che lo scoperto, ed il relativo minimo, sono comunque a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, assicurarli presso altra Compagnia.
ART. 6.2 - DANNI DA SCASSO
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo, compresi i cristalli, al fine di tentare e/o consumare il furto di oggetti non assicurati riposti a bordo del Veicolo stesso, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie riportati nella scheda di polizza.
ART. 6.3 - DANNI RIPORTATI DAL VEICOLO DOPO IL FURTO
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione, avvenuta dopo il furto, contro la volontà del proprietario e prima del ritrovamento del Veicolo
stesso, xxxxx restando gli eventuali scoperti o franchigie riportati nella scheda di polizza.
ART. 6.4 - VALUTAZIONE A NUOVO PER I PRIMI 12 MESI
In caso di furto o rapina, avvenuti entro i primi dodici mesi dalla data di prima immatricolazione, che abbiano causato la perdita totale del Veicolo assicurato, secondo quanto specificato al successivo Art. 15.2, la liquidazione verrà effettuata, nei limiti del capitale indicato in polizza, sulla base del prezzo di listino del Veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, al momento della stipulazione del contratto, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie riportati nella scheda di polizza.
ART. 6.5 - VALORE A NUOVO PEZZI DI RICAMBIO
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., a parziale deroga di quanto stabilito dal successivo Art. 15.2, risarcirà il valore a nuovo dei pezzi di ricambio danneggiati in caso di furto parziale, con il limite di
24 mesi dalla data di 1^ immatricolazione del Veicolo.
ART. 6.6 - MAGGIORAZIONE PER FINANZIAMENTO
In caso di Veicolo acquistato con finanziamento erogato da una Società del Gruppo Crédit Agricole, qualora in polizza sia stata richiamata la Condizione Particolare B), l’indennizzo, in caso di furto totale, avverrà in base al valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro, determinato in base alla quotazione riportata sulla rivista “Quattroruote Professional”, maggiorato del 5%. La presente condizione sarà applicabile soltanto se il sinistro avverrà oltre il dodicesimo mese di età del Veicolo ed entro la data di scadenza del vincolo di finanziamento riportato in polizza.
ACCESSORI DEL VEICOLO
ART. 7.1 - ACCESSORI DEL VEICOLO
Le garanzie incendio e furto sono operanti per gli accessori ed i ricambi stabilmente fissati sul Veicolo e costituenti la normale dotazione di serie, nonché per l'impianto di alimentazione a gas metano od a GPL, il gancio di traino ed il condizionatore d'aria, purché ne sia comprovata l'esistenza e per gli eventuali optional, purché dichiarati in polizza (la cui presenza e valore siano altresì comprovati da apposita fattura). Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza anche l’eventuale furto del seggiolino per bambini presente sul Veicolo.
SCOPERTI O FRANCHIGIE A CARICO DELL’ASSICURATO
ART. 8.1 - SCOPERTI O FRANCHIGIE A CARICO DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. corrisponde all'Assicurato l'ammontare del danno indennizzabile, dedotto l'eventuale scoperto o franchigia riportati nella scheda di polizza. Relativamente alla garanzia furto, l'assenza, la disattivazione o il mancato funzionamento, al momento del sinistro, della protezione Furto da parte del localizzatore satellitare, qualora sia dichiarato in Polizza e abbia concorso alla determinazione del Premio, comporta la maggiorazione della percentuale di scoperto di 10 punti percentuali, anche se il mancato o il difettoso funzionamento siano determinati dallo stazionamento del Veicolo in zona non servita da tale sistema. Qualora per la garanzia furto non sia pattuito alcuno scoperto, nel caso precedentemente descritto, rimarrà a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10%.
ART. 8.2 - ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE EX. ART. 1907 C.C)
Se l’assicurazione copre soltanto una quota parte del valore dell’autovettura, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale dell’autovettura stessa al momento del sinistro determinato in base alla quotazione riportata sulla rivista “Quattroruote Professional”.
GARANZIA – CRISTALLI ART. 9.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
In caso di rottura per cause accidentali dei cristalli installati sul Veicolo (compresi gli eventuali tetti panoramici, fissi o mobili) - con esclusione dei gruppi ottici e degli specchietti retrovisori interni ed esterni - saranno rimborsati i costi sostenuti per la riparazione o la sostituzione degli stessi, incluse le spese di intervento del riparatore, sino ad un massimo di Euro 500,00 per evento e per anno assicurativo, con una franchigia di Euro 75,00 per evento, indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati.
Sono esclusi i danni:
− avvenuti in occasione di urto, collisione tra veicoli, ribaltamento del Veicolo;
− dovuti a rigature, segnature e simili;
− conseguenti ad eventi naturali, atti vandalici, furto e rapina consumati o tentati.
Nel caso di utilizzo di carrozzeria convenzionata non verrà applicata alcuna franchigia.
GARANZIA – EVENTI SPECIALI (ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI) ART. 10.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
Atti Vandalici
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all’Assicurato i danni al Veicolo causati da graffiatura della carrozzeria, taglio del tettuccio apribile di tela e degli pneumatici, causati da Atti Vandalici, nel limite del capitale assicurato riportato nella scheda di polizza, da intendersi per evento e per anno assicurativo, fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo riportati sempre nella scheda di polizza.
L’ammontare del danno è determinato sulla base del valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista “Quattroruote Professional”, ovvero, se inferiore, dal costo della sua riparazione. Non sono indennizzabili i danni subiti dal Veicolo durante il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina. Nel caso in cui venga fatto ricorso ad una carrozzeria convenzionata non verrà applicato alcuno scoperto/ franchigia.
La concessione della presente garanzia è riservata ai veicoli di età inferiore ai sette anni dalla data di prima immatricolazione. Se la garanzia è espressamente richiamata in polizza, all’atto del rinnovo, qualora il Xxxxxxx abbia nel frattempo superato i sette anni di vetustà, essa non sarà più riproposta.
Eventi Sociopolitici
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in occasione di manifestazioni di piazza, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, nel limite del capitale assicurato riportato nella scheda di polizza, da intendersi per evento e per anno assicurativo, fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo riportati sempre nella scheda di polizza.
L’ammontare del danno è determinato sulla base del valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista “Quattroruote Professional”, ovvero, se inferiore, dal costo della sua riparazione. Nel caso in cui venga fatto ricorso ad una carrozzeria convenzionata non verrà applicato alcuno scoperto/ franchigia.
La concessione della presente garanzia è riservata ai veicoli di età inferiore ai sette anni dalla data di prima immatricolazione. Se la garanzia è espressamente richiamata in polizza, all’atto del rinnovo, qualora il Xxxxxxx abbia nel frattempo superato i sette anni di vetustà, essa non sarà più riproposta.
GARANZIA - EVENTI NATURALI ART. 11.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo causati da bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, collisione con animali selvatici, frana, pressione della neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti, tromba d'aria, uragano, turbine di vento,
valanga, slavina, allagamento, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica, terremoto, tempesta, grandine, nel limite del capitale assicurato riportato nella scheda di polizza, da intendersi per evento e per anno assicurativo, fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo riportati sempre nella scheda di polizza.
L’ammontare massimo del danno indennizzabile è determinato sulla base del 50% del valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista “Quattroruote Professional”, ovvero, se inferiore, dal costo della sua riparazione. Nel caso in cui venga fatto ricorso ad una carrozzeria convenzionata non verrà applicato alcuno scoperto/ franchigia.
La concessione della presente garanzia è riservata ai veicoli di età inferiore ai sette anni dalla data di prima immatricolazione. Se la garanzia è espressamente richiamata in polizza, all’atto del rinnovo, qualora il Xxxxxxx abbia nel frattempo superato i sette anni di vetustà, essa non sarà più riproposta.
GARANZIA - KASKO COLLISIONE ART. 12.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di collisione accidentale con altri veicoli identificati con targa, nel limite del capitale assicurato riportato nella scheda di polizza, fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo riportati sempre nella scheda di polizza.
L’ammontare del danno è determinato sulla base del valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista “Quattroruote Professional”, ovvero, se inferiore, dal costo della sua riparazione. La garanzia non opera per i danni:
− avvenuti durante la circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
− derivanti dal traino di soccorso attivo o passivo;
− agli apparecchi/accessori, anche se assicurati, se il Sinistro non colpisca anche altre parti del Veicolo;
− subiti dal Veicolo quando il Conducente si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall'Autorità per rifiuto all'accertamento;
− avvenuti mentre il Conducente svolge attività illecite;
− subiti dal Veicolo se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
La concessione della presente garanzia è riservata ai veicoli di età inferiore ai cinque anni dalla data di prima immatricolazione. Se la garanzia è espressamente richiamata in polizza, all’atto del rinnovo, qualora il Xxxxxxx abbia nel frattempo superato i cinque anni di vetustà, essa non sarà più riproposta.
GARANZIA - KASKO TOTALE ART. 13.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada o
collisione accidentale con altri veicoli identificati con targa, verificatisi durante la circolazione, nel limite del capitale assicurato riportato nella scheda di polizza, fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo riportati sempre nella scheda di polizza.
L’ammontare del danno è determinato sulla base del valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista “Quattroruote Professional”, ovvero, se inferiore, dal costo della sua riparazione. La garanzia non opera per i danni:
− avvenuti durante la circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
− derivanti dal traino di soccorso attivo o passivo;
− agli apparecchi/accessori, anche se assicurati, se il Sinistro non colpisca anche altre parti del Veicolo;
− subiti dal Veicolo quando il Conducente si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall'Autorità per rifiuto all'accertamento;
− avvenuti mentre il Conducente svolge attività illecite;
− subiti dal Veicolo se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
La concessione della presente garanzia è riservata ai veicoli di età inferiore ai cinque anni dalla data di prima immatricolazione. Se la garanzia è espressamente richiamata in polizza, all’atto del rinnovo, qualora il Xxxxxxx abbia nel frattempo superato i cinque anni di vetustà, essa non sarà più riproposta.
GARANZIE COMPLEMENTARI ART. 14.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI CAUSATI DAI TRASPORTATI
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del Veicolo per i danni da essi causati a terzi a seguito di fatti connessi con la circolazione del Veicolo stesso. Questa garanzia è operante entro il limite massimo di Euro 775.000,00 per sinistro.
ART. 14.2 - RINUNCIA ALLA RIVALSA PER GUIDA DI FIGLI MINORI
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario o del locatario del Veicolo per i danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli minori non emancipati o persone soggette a tutela (Art. 2048 del Codice Civile) purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del genitore o del tutore.
ART. 14.3 - RIMBORSO TASSA DI POSSESSO
In caso di Sinistro che comporti la perdita totale e definitiva del Veicolo, Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. rimborsa la parte di tassa di possesso pagata e non utilizzata per il periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza risultante dalla ricevuta di pagamento.
ART. 14.4 - RIPRISTINO AIR-BAG
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborserà al Proprietario del Veicolo le spese sostenute a seguito di attivazione accidentale degli Air-Bag in dotazione al Veicolo assicurato con il limite di Euro 1.500,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
ART. 14.5 - COLLISIONE CON AUTOVEICOLI NON ASSICURATI
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. in caso di collisione del Veicolo assicurato con altro Veicolo identificato con targa e non coperto da garanzia assicurativa per la R.C.A., indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo stesso, in proporzione della responsabilità del terzo ai sensi dell'Art. 2054 del Codice Civile, con il limite di Euro 2.700,00 per Sinistro. In caso di Xxxxxxxx l'Assicurato dovrà far constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare processo verbale.
ART. 14.6 - PERDITA DELLE CHIAVI, DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E DELLA TARGA
In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi, dei congegni elettronici di apertura delle portiere del Veicolo, di attivazione del sistema antifurto, dei documenti intesi come Carta di Circolazione, Certificato di Proprietà e della targa, Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. rimborserà sino ad un massimo di Euro 500,00 per evento e per anno assicurativo:
− le spese documentate sostenute dall'Assicurato per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto e per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
− le spese sostenute per il rilascio dei nuovi documenti di circolazione e/o targa anche nel caso si renda necessaria la reimmatricolazione del Veicolo.
Il rimborso è subordinato alla presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto presentata alle Autorità.
ART.14.7 - RICORSO TERZI DA INCENDIO
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di incendio o scoppio del Veicolo che sia indennizzabile ai sensi dell'Art. 5.1. . La garanzia è operante:
− in tutti i casi di responsabilità civile dell'Assicurato che non debbano essere coperti dall'Assicurazione obbligatoria;
− nei confronti dei terzi che non siano compresi tra le persone enumerate dall'Art. 129 del Codice delle Assicurazioni;
− entro il limite di Euro 100.000,00.
ART. 14.8 – BAGAGLI TRASPORTATI
In caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la perdita totale del Veicolo o la anti- economicità della sua riparazione, saranno rimborsati i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di Euro 500,00 per evento. La garanzia è valida esclusivamente per i seguenti oggetti, purché di proprietà del Conducente o dei trasportati: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, computer portatile, telefono cellulare, attrezzature sportive e materiale da campeggio. Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato. In caso di sinistro l'Assicurato dovrà far constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare verbale d’intervento.
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO
Condizioni valide per le seguenti garanzie se richiamate nella scheda di Polizza: INCENDIO - FURTO - CRISTALLI - GARANZIE COMPLEMENTARI - KASKO COLLISIONE - KASKO TOTALE - EVENTI SPECIALI.
ART. 15.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
L'Assicurato o il Contraente in caso di Xxxxxxxx deve presentare denuncia a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. entro tre giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni, fatta eccezione per quelle di prima necessità, prima che i danni siano stati rilevati da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.
Nel caso di furto, rapina, incendio, scoppio o atto doloso di terzi, l'Assicurato deve inoltre presentare denuncia all'Autorità competente, trasmettendone copia a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.. Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero la denuncia, resa all’Autorità del luogo di accadimento del sinistro, dovrà essere reiterata all'Autorità Italiana.
ART. 15.2 - VALUTAZIONE DEI DANNI E NOMINA DEI PERITI
In caso di Sinistro che causi la perdita totale del Veicolo, l'ammontare dell'Indennizzo è determinato in base al valore commerciale del Veicolo e delle sue parti accessorie al momento del Sinistro, determinato in base alla quotazione riportata dalla rivista
“Quattroruote Professional”. Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità dell'Indennizzo, valutato in base al criterio di seguito indicato, sia uguale o superiore al valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro; in tal caso è facoltà di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. di subentrare nella proprietà dei residui del Veicolo, corrispondendone all'Assicurato il controvalore.
Per i danni parziali si applica il degrado sulle parti di ricambio stabilito secondo la seguente tabella, basata sull’età del Veicolo assicurato, salvo differenti indicazioni riportate all’interno delle singole garanzie:
Autovetture, autotassametri e autoveicoli ad uso promiscuo | |
Età del Veicolo | Percentuale di deprezzamento |
oltre 1 anno | 10% |
oltre 2 anni | 20% |
oltre 3 anni | 30% |
oltre 4 anni | 40% |
oltre 5 anni | 50% |
oltre 6 anni | 60% |
A parziale deroga di quanto sopra riportato, si precisa che, in caso di sostituzione delle parti meccaniche, elettriche, elettroniche, pneumatici, airbag e cinture di sicurezza, il degrado viene determinato in funzione del rapporto percentuale fra il valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista “Quattroruote Professional”, ed il prezzo di listino a nuovo dello stesso.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato nonché di sostituire il Veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'Indennizzo. In ogni caso, se il valore del Veicolo dichiarato in Polizza è inferiore al suo valore commerciale al momento del Sinistro, la liquidazione avverrà secondo il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile. Qualora la garanzia sia estesa all'estero, gli indennizzi per i danni ivi sopravvenuti verranno liquidati in Italia in Euro. La
liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto. I Periti devono:
1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Art.
15.1 "Obblighi in caso di sinistro - Modalità per la denuncia dei sinistri”;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose
medesime avevano al momento del sinistro;
4. procedere alla stima del danno.
I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico di Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. e dell'Assicurato in parti uguali.
ART. 15.3 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia e definito il danno, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data del sinistro e, in caso di furto totale senza ritrovamento, sempre che l'Assicurato, a richiesta di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., abbia prodotto:
1. certificato di proprietà e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) con l’annotazione della perdita di possesso rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di Xxxxxxx non iscritto al P.R.A.;
2. libretto di circolazione se disponibile;
3. la serie completa delle chiavi in dotazione del Veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto).
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., sia in caso di furto parziale o totale che di rapina, ha facoltà, prima di pagare l'Indennizzo, di richiedere inoltre:
4. la procura notarile a vendere a favore della società solvente per agevolare nel caso di ritrovamento del Veicolo
l’eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell’Assicurato dal successivo Art. 15.5 “Recuperi”;
5. in caso di esistenza di ipoteca e/o fermo amministrativo sul Veicolo, l’attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l’autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l’indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria);
6. il certificato di chiusura istruttoria nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro.
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilità il pregresso di questo o, se nel caso di furto o rapina altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all’indennizzo.
ART. 15.4 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA
Per le sole garanzie Kasko Collisione e Kasko Totale, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rinuncia, nei confronti del Conducente, dei trasportati dei famigliari dell'Assicurato e delle persone con quest'ultimo coabitanti, all'esercizio dell'azione di surroga che le compete ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile.
ART. 15.5 - RECUPERI
L'Assicurato è tenuto ad informare Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non appena ha notizia del recupero del Veicolo rubato o parti di esso. Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell'Indennizzo sarà detratto
dall'Indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato autorizza Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. a trattenere il ricavato della vendita di quanto sia stato recuperato; se l'Indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondi i rispettivi interessi. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato, in questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell'ammontare del danno secondo i criteri previsti dalle condizioni di Polizza e si effettuerà il conguaglio con l'Indennizzo precedentemente pagato.
GARANZIA - PATENTE ART. 16.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborsa, entro il limite massimo di Euro 300,00 per anno assicurativo, le spese relative a:
• partecipazione a corso preparatorio all’esame per la revisione della patente presso una scuola guida abilitata
• sostenimento esame per la revisione della patente
conseguenti all’azzeramento dei punti della patente, intestata al Contraente, intervenuto durante la circolazione e la guida del Veicolo assicurato indicato in polizza.
La copertura è operante a condizione che la perdita dei punti sia conseguente ad evento verificatosi durante il periodo di copertura della polizza.
Per le persone giuridiche la garanzia sarà operante solo qualora venga dichiarato il nominativo del conducente in fase di stipula contrattuale.
ART. 16.2 - ESCLUSIONI
La garanzia non è operante per il pagamento di cauzioni, multe, ammende nonché azzeramento o perdita punti conseguente alla violazione di uno o più dei seguenti articoli del Codice della strada:
− Art. 141 Gare di velocità
− Art. 186 Guida in stato d’ebbrezza
− Art. 187 Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
− Art. 189 Omissione di soccorso
− Art. 192 Violazione di posti di blocco
Sono escluse le spese sostenute per il rifacimento della patente a seguito dell’applicazione dell’Art.
126 bis Codice della Strada – Mancato superamento dell’esame di revisione.
ART. 16.3 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'Assicurazione è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
ART. 16.4 - DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO
ART. 16.4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L'Assicurato deve trasmettere a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. la documentazione idonea entro e non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dell’avvenuta conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere a Crédit Agricole
Assicurazioni S.p.A., con la massima urgenza, i provvedimenti, le notifiche, e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.
NORME VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE ESCLUSA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO ART. 17.1 - ESCLUSIONI
Valide per tutte le garanzie, Responsabilità Civile Auto esclusa.
Se non diversamente stabilito nell'ambito delle singole garanzie, è escluso l'Indennizzo dei danni:
− avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
− alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale;
− da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
− indiretto, quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili;
− radio, mangianastri, giradischi ed altre analoghe apparecchiature fonoaudiovisive.
L'Assicurazione, altresì, non è operante per i Sinistri:
− verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
− verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
− determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, o da lui incaricate della sorveglianza del Veicolo, o con lui conviventi o dei suoi dipendenti.
GARANZIA - TUTELA LEGALE ART. 18.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risarcisce, fino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per evento, il Proprietario del Veicolo ovvero il locatario del Veicolo in leasing, il conducente autorizzato (per le persone giuridiche il nominativo del conducente deve essere dichiarato in fase di stipula contrattuale) ed i trasportati le spese relative a:
1. azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali;
2. difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali sempreché non derivanti da violazione delle norme di cui agli artt. 186, 187 e 189 del Nuovo Codice della Strada;
3. proposta di opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida a seguito di incidente stradale nell’ambito territoriale di applicabilità della garanzia;
4. ricorso e/o l’opposizione contro il provvedimento di sequestro del Veicolo a motore in seguito ad incidente stradale.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. fornisce inoltre assistenza legale telefonica riguardante i rischi assicurati (informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza, ed i sinistri già in essere).
ART. 18.2 - PRESTAZIONI DI TUTELA LEGALE
Gli oneri indennizzabili comprendono:
− le spese per l’intervento di un legale incaricato per la gestione del sinistro;
− le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo di Euro 2.500,00;
− le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
− le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato;
− le spese del procedimento di mediazione obbligatorio per esperire e/o partecipare al procedimento stesso, qualora l’esperimento del procedimento di Mediazione sia condizione di procedibilità per l’operatività delle garanzie previste dall’Art. 18.1 “Oggetto della Garanzia”, ai sensi dell’Art. 5 D. Lgs. 28/2010;
− le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti;
− le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale);
− le spese di giustizia;
− le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie per un importo massimo pari ad Euro 2.500,00 per sinistro;
− il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
− gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
ART. 18.3 - VALIDITA’ TERRITORIALE
La garanzia vale per i fatti verificatisi nei paesi facenti parte dello Spazio Economico Europeo e nei Paesi per i quali è prestata l’estensione alla garanzia RCA mediante Carta Verde, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni.
ART. 18.4 - ESCLUSIONI
La garanzia non è prestata per le controversie:
- derivanti da fatto doloso delle persone assicurate;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate; atti di vandalismo o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo salvo quanto previsto dall'Art. 18.1 “Oggetto della Garanzia”, punto 3.
La garanzia non opera inoltre:
- per le controversie derivanti da incidenti stradali per i quali è prevista l'attivazione della convenzione CARD;
- quando il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo a
norma vigore;
delle
disposizioni in
- quando per il Veicolo non è stato adempiuto l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
ART. 18.5 - DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO
ART. 18.5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - MODALITA’ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
L’Assicurato/Contraente deve immediatamente denunciare a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. Ufficio “Tutela Legale”, Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, numero verde gratuito 800088292, e-mail tutelalegale.ca-
xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, fax +39 02
00 00 00 000.
In ogni caso deve fare pervenire a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.
ART. 18.5.2 - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
1. informare immediatamente Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. in modo completo e veritiero su tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
2. conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
- quando il Veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- nei casi di violazione da parte dell’assicurato delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada di cui agli articoli 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e 189 (in
particolare dell’obbligo
l’inadempimento
di
fermarsi,
l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone
danneggiate/comportamento in caso d'incidente);
- quando la controversia abbia per oggetto danni originati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano);
- per controversie nei confronti dell’impresa di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.;
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere. E’ inoltre escluso il pagamento dei spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose;
- il ricorso e/o l’opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall’Art. 18.1 “Oggetto della Garanzia”
- le controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
- il recupero crediti;
- controversie non espressamente indicate nell’Art. 18.1 “Oggetto della Garanzia”.
CONDIZIONI PARTICOLARI ART. 18.5.3 - INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
1. per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
2. per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:
1. durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
2. trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.
La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 6 (sei) mesi dalla cessazione della polizza stessa.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
1. vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
2. indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità penale a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
ART. 18.5.4 - GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
Ricevuto il sinistro Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., ove possibile, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.
L’Assicurato non può dar corso ad iniziative ed azioni giudiziarie, esperire il procedimento di mediazione obbligatoria ex Art. 5 D.lgs 28/10, raggiungere accordi e/o transazioni senza il preventivo benestare di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.. In caso di inadempimento l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
Qualora non sia possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., o quando vi sia conflitto di interessi fra Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e l’Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall’assicurazione, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d’Appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..
Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d’appello diverso da quello di residenza
dell’Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di Corte d’Appello di propria residenza, segnalandone il nominativo a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. Solo in questo caso, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.
Qualora l’Assicurato non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall’Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. conferma l’incarico professionale in tal modo conferito.
Quanto sopra vale anche per la scelta del Perito di parte. In ogni caso Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito l’incarico a diversi legali/periti.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell’Assicurato.
Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. in ordine alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro, che decide secondo equità. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. deve informare l’Assicurato del suo diritto ad avvalersi della procedura arbitrale.
La designazione dell’Arbitro avverrà di comune accordo delle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. Qualunque sia l’esito dell’arbitrato, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrarie.
ART. 18.5.5 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN MERITO AGLI ONORARI AI LEGALI E AI PERITI. RIMBORSI ALL’ASSICURATO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELLA VERTENZA
L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..
In caso di mancato rispetto di tale obbligo l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., alla definizione della controversia, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.
ART. 18.5.6 - RECUPERO DI SOMME
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque
corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., gli onorari, le
competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente eventualmente sostenute.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.
Sede legale Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 - Xxxxxx
Società Unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.
Capitale sociale Euro 9.500.000,00 i.v.
X.Xxx, Cod. Fisc. e Numero di iscrizione al R.I. di Milano 01604810935
Impresa autorizzata con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28/03/2008 e iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’IVASS il 28/03/2008 con n.
1.00166; autorizzata ad estendere l’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo 17 - Tutela Legale con provvedimento ISVAP n. 2958 del 27/01/2012.