Contratto di Assicurazione Autovetture
Set Informativo
Modello 35000 - Edizione Luglio 2019
Contratto di Assicurazione Autovetture
Responsabilità Civile verso Terzi, Incendio e Furto, Cristalli e Perdite Pecuniarie, Kasko, Eventi Naturali e Socio Politici, Ritiro Patente, Tutela Legale, Assistenza Stradale, Infortuni del conducente
Il presente Set Informativo, contenente:
• DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 07.2019
• DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 07.2019
• Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 07.2019
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Zurich Connect è un marchio di proprietà di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
Polizza R.C. Auto (Autovetture e Autotassametri)
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia Contratto di Assicurazione Autovetture che opera con il marchio Zurich Connect
Zurich Insurance Company Ltd - Sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) delle Autovetture e degli Autotassametri per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus malus.
Che cosa è assicurato?
Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo e dall’eventuale rimorchio.
Responsabilità civile dei trasportati:
danni che questi possono involontariamente causare a terzi durante la circolazione.
Responsabilità civile per fatto di figli minori: danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo guidato, illecitamente, da figli minori e all’insaputa dell’assicurato.
Ricorso terzi da incendio: danni materiali provocati a terzi dall’incendio dell’auto.
Veicoli adibiti a scuola guida: danni causati a terzi dall’allievo purché in presenza di un istruttore abilitato.
Carico e scarico con operazioni manuali: danni provocati da operazioni di carico e scarico dal veicolo purché non eseguite con mezzi meccanici.
Danni a cose di terzi trasportati: su autotassametri, veicoli dati a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico.
I danni sono risarciti fino all’importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).
• furto e incendio del veicolo (opzionale)
• cristalli e perdite pecuniarie (opzionale)
• kasko/blukasko (opzionale)
• eventi naturali (opzionale)
• eventi sociopolitici (opzionale)
• ritiro patente (opzionale)
• tutela legale (opzionale)
• assistenza stradale (opzionale)
• infortuni del conducente (opzionale)
Che cosa non è assicurato?
il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose;
i danni causati durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
i danni causati nelle aree aeroportuali;
i danni, diretti ed indiretti, causati dai veicoli alimentati a Metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge;
i danni causati da urto con animali selvatici.
Ci sono limiti di copertura?
La Compagnia ha diritto a recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:
guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
polizze stipulate con la formula di Guida esperta, quando il conducente abbia un’età inferiore a 25 anni;
in caso d polizze stipulate con la formula Guida esclusiva, quando il conducente abbia un’età inferiore a 30 anni o non sia contraente=proprietario.
Dove vale la copertura?
L’assicurazione è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all’Unione Europea, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia.
L’assicurazione è valida anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che ti viene rilasciato su richiesta insieme al certificato di assicurazione.
L’assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde. Relativamente alla garanzia opzionale Tutela legale, l’assicurazione opera, nell’ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale, in tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo; negli altri casi, in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Che obblighi ho? • Alla sottoscrizione del contratto, il contraente e, se persona diversa, l’assicurato, devono fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, devono comunicare immediatamente alla Compagnia i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (es.: cambiamento di veicolo, di residenza, ecc.). • Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice civile. Il contraente e, se persona diversa, l’assicurato, devono comunicare alla Compagnia l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. L’omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo. |
Quando e come devo pagare? Il Premio ha periodicità annuale ed il pagamento, qualora concesso, può essere frazionato in rate semestrali. Il frazionamento semestrale del Premio comporta l’applicazione di una tariffa diversa rispetto alla tariffa applicata per il pagamento del Premio in un’unica soluzione senza frazionamento e una maggiorazione dell’8% del Premio annuo a titolo di diritti amministrativi. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite. E’ possibile pagare il premio tramite carta di credito, bonifico on line MyBank, presso punti SisalPay o Lottomatica, Apple Pay e bonifico bancario. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura comincia dalla data indicata in polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successiva. Ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo. La copertura finisce alla scadenza indicata in polizza oppure al quindicesimo giorno successivo alla scadenza, qualora il veicolo assicurato non sia stato nel frattempo assicurato presso altra Compagnia. In caso di frazionamento semestrale del premio, il mancato pagamento della seconda rata di premio alla scadenza convenuta comporta la sospensione dell’assicurazione dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza sino alle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento viene effettuato. Il contraente può sospendere temporaneamente l’assicurazione (una volta nell’arco di vita della polizza), ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico. |
Come posso disdire la polizza? Il contraente ha 14 giorni di tempo dall’inizio della copertura per recedere dal contratto (c.d. diritto di ripensamento). Il contraente ha altresì il diritto di chiedere la risoluzione anticipata del contratto nei casi di vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi il contraente deve darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e ha diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo al netto delle quote relative alle imposte e al contributo al SSN. |
Assicurazione di Responsabilità Civile Auto e Altri Rischi Diversi
Autovetture, autotassametri e autoveicoli ad uso promiscuo
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia che opera con il marchio Zurich Connect
Contratto di Assicurazione Autovetture
Data di realizzazione: luglio 2019 - Ultimo Aggiornamento: luglio 2019 Questo documento rappresenta l’ultima versione aggiornata.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Società: Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 2.00004. Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, x. 00, Xxxxxx 00000; tel. 00 00.000.000; sito internet: xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx; pec: Zurich. Xxxxxxxxx.Xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Il patrimonio netto di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia è di 738,8 milioni di euro, formato da un fondo di dotazione di 424,8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 314 milioni di euro.
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? | |
L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. | |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO” | |
Massimali | Gli importi minimi di legge sono pari a 6.070.000,00 euro per i danni alle persone (per sinistro e indipendentemente dal numero di vittime) e a 1.220.000,00 euro per sinistro per i danni alle cose. E’ possibile stipulare la polizza con massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto. |
Tipo di guida | È’ possibile personalizzare la polizza in base al conducente, secondo le seguenti modalità: • GUIDA LIBERA - Il veicolo identificato in Polizza può essere guidato da chiunque, nel rispetto della Xxxxx. • GUIDA ESPERTA - l veicolo identificato in Polizza può essere guidato esclusivamente da conducenti con età uguale o superiore ai 25 anni. Se al momento del Sinistro si trovi alla guida del veicolo un conducente di età inferiore ai 25 anni, Zurich Insurance Company Ltd eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro per ogni Sinistro a titolo di franchigia. • Guida ESCLUSIVA - Il veicolo identificato in Polizza può essere guidato esclusivamente dal Contraente che sia anche proprietario del veicolo e con età uguale o superiore ai 30 anni. Se al momento del Sinistro si trovi alla guida del veicolo un conducente diverso da quello dichiarato, Zurich eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro per ogni Sinistro a titolo di franchigia. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Estensione Scatola nera | Il Contraente avrà diritto ad una riduzione del premio. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Quali coperture posso aggiungere alla X.X.XXXX pagando un premio aggiuntivo?
In aggiunta alla garanzia R.C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza. | |
FURTO E INCENDIO (opzionale) | |
Garanzie di base | Furto: in caso di furto o rapina tentati o consumati, il contratto copre la perdita totale o parziale del veicolo, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional, stabilmente fissati sul veicolo stesso, e i danni derivanti dal furto o dalla rapina, con gli scoperti previsti dal contratto stesso. Incendio: a seguito di incendio totale o parziale, di esplosione o di scoppio e azione del fulmine, il contratto copre i danni subiti dal veicolo assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional stabilmente fissati sul veicolo. Sono comunque sempre operanti le seguenti estensioni: • incendio da tumulti popolari; • circolazione abusiva; • furto di cose non assicurate; • caduta di “corpi orbitanti”. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La sola copertura “Furto” prevede le seguenti percentuali di Scoperto a scelta dell’Assicurato: • Scoperto del 10% con Minimo di Scoperto pari a 150,00 Euro; • Scoperto del 15% con Minimo di Scoperto pari a 250,00 Euro e • Scoperto del 15% con Minimo di Scoperto pari a 500,00 Euro. La percentuale di Scoperto ed il Minimo di Scoperto, ove presenti, verranno ridotti del 50% nel caso in cui l’Assicurato provveda al ripristino del danno recandosi presso una delle carrozzerie indicate sul sito www.zurich- xxxxxxx.xx. Il Minimo di Scoperto non può essere comunque inferiore di 150 Euro. Esclusioni • semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;semplici bruciature non seguite da incendio, nonché i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; • furto di radiotelefoni o telefoni satellitari anche stabilmente fissati sul veicolo; • furto totale o parziale del veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, nel caso non siano stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dal Codice della Strada; • furto di parti di ricambio se non avvenuti congiuntamente al furto del veicolo stesso; • furto di animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, anche in uso, custodia o possesso del Contraente o dell’Assicurato; • furto totale o parziale del veicolo per mancata chiusura del veicolo stesso; • furto totale o parziale del veicolo agevolato dall’utilizzo delle chiavi di accensione. |
CRISTALLI E PERDITE PECUNIARIE (opzionale) | |
Garanzie di base | • Cristalli: danni di rottura e scheggiatura di cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo dovuti a causa accidentale derivante dalla circolazione o da fatti involontari di terzi. • Perdite pecuniarie: le spese derivanti da autorimessaggio e trasporto, Spese per sottrazione o smarrimento chiavi, spese di immatricolazione, spese per ripristino box di proprietà, danni causati dal trasporto di vittime di incidente stradale; |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Cristalli: per ogni Sinistro, e indipendentemente dal numero e dal tipo di cristalli danneggiati, la garanzia è prestata: fino a concorrenza del 10% dei “valori assicurati”, con il massimo di 600,00 Euro con applicazione di una franchigia fissa di 250,00 Euro. La franchigia non verrà applicata nel caso in cui l’Assicurato provveda al ripristino del danno rivolgendosi a Carglass, Doctorglass o Glassdrive. Perdite Pecuniarie: le garanzie “Autorimessaggio e trasporto, “Spese per sottrazione o smarrimento chiavi”, “Garanzia spese di immatricolazione”, “Concorso spese ripristino box di proprietà” e “Garanzia bagaglio” prevedono un massimale di 250,00 Euro per evento. La garanzia “Danni causati dal trasporto di vittime della strada” prevede un massimale di 500.00 Euro per evento. Esclusioni della garanzia Cristalli: - danni conseguenti a furto o rapina consumati o tentati - danni connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli - danni conseguenti ad eventi riconducibili alla garanzia Eventi Speciali (Naturali e Sociopolitici) o alla garanzia Kasko. - danno conseguente ad uso del veicolo diverso da quello indicato dal libretto di circolazione. |
Sono esclusi dalla “Garanzia bagaglio” i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi autoradio/CD/video, apparecchi ottici e simili, il denaro, i titoli e altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d’artigianato. | |
BLUKASKO (opzionale) | |
Garanzie di base | Blukasko: danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia “Blukasko” prevede un massimale di 3.000,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo. Per ogni Sinistro la Compagnia applica una franchigia fissa di 250,00 Euro. La franchigia verrà ridotta del 50% nel caso in cui l’Assicurato provveda al ripristino del danno recandosi presso una delle carrozzerie indicate sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx. Esclusioni: • conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore; • danni al veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, nel caso non siano stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dal Codice della Strada; • danni al veicolo nel caso in cui alla guida dello stesso ci sia un conducente diverso da quello dichiarato in contratto; • danni subiti dal veicolo qualora non sia abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada; • danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; • danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada; • xxxxx conseguenti a furto - consumato o tentato - e rapina, nonché ad incendio non indennizzabile a termini di polizza ; • danni alle ruote - cerchioni, coperture e camere d’aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza; • danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. |
KASKO COMPLETA (opzionale) | |
Garanzie di base | • Kasko completa: danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato (inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional) in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi e animali selvatici, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia “Kasko completa”: concessa solamente se già presente nel contratto precedente o entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione e prevede: • Scoperto del 10%, con Minimo di Scoperto pari a 500,00 Euro per veicoli fino a 150 kw. • Scoperto del 10%, con Minimo di Scoperto pari a 1000,00 Euro per veicoli oltre 150 kw. Esclusioni: • conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore; • danni al veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, nel caso non siano stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dal Codice della Strada; • danni al veicolo nel caso in cui alla guida dello stesso ci sia un conducente diverso da quello dichiarato in contratto; • danni subiti dal veicolo qualora non sia abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada; • danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; • danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada; • xxxxx conseguenti a furto - consumato o tentato - e rapina, nonché ad incendio non indennizzabile a termini di polizza ; • danni alle ruote - cerchioni, coperture e camere d’aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza; • danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. |
EVENTI NATURALI E SOCIO POLITICI (opzionale) | |
Garanzie di base | “Eventi Naturali” danni materiali e diretti subiti anche quando il veicolo non si trova in circolazione, a seguito di: • trombe d’aria, • uragani, • alluvioni, • inondazioni, • grandine, • slavine, • caduta anche accidentale della neve, • tempeste di vento, • cicloni, • tifoni, • frane e/o smottamento di terreno, • caduta di meteoriti, a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di veicoli. La garanzia è inoltre operante in caso di collisione con animali selvatici. “Eventi Sociopolitici” danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | • Eventi naturali: la garanzia non è operante per i danni derivanti da uscita di strada, ribaltamento o successiva collisione del veicolo assicurato se non immediatamente conseguente all’urto con l’animale selvatico. Restano espressamente esclusi i danni a seguito di terremoti, eruzioni vulcaniche e per danni provocati al motore derivanti dall’aspirazione di acqua. • Eventi socio politici: La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale (copertura del valore commerciale del veicolo). E’ possibile acquistare la garanzia “Eventi Socio Politici” solamente se già presente nel contratto precedente o entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione. |
RITIRO PATENTE (opzionale) | |
Xxxxxxxx di base | danni in caso di ritiro e sospensione temporanei della patente di guida, a seguito di incidente da circolazione avvenuto durante il periodo di validità della Polizza che abbia provocato la morte o lesioni personali gravi o gravissime a persone e in ogni altro caso di investimento di persona, sempre che l’Assicurato venga prosciolto o assolto da eventuali imputazioni del reato di fuga o di omissione di soccorso. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Il contraente può scegliere tra una diaria di 50,00 o di 100,00 Euro , per una durata massima di 90 giorni per Sinistro Esclusioni: - patente immediatamente revocata con provvedimento definitivo; - guida con patente scaduta o diversa da quella prescritta o mancato rispetto degli obblighi prescritti in patente; - patente sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall’Assicurato - veicolo adibito ad uso diverso da quello indicato nel libretto di circolazione; - guida in stato di ubriachezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; - veicolo non regolarmente assicurato a norma di legge; - fuga o omissione di soccorso qualora l’Assicurato non sia prosciolto o assolto o violazione al Codice della Strada accertata in via definitiva; - conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - azioni nel caso in cui l’Assicurato abbia subito precedentemente una sospensione della patente senza averlo comunicato a Zurich Insurance Company Ltd ; - mancato ricorso da parte dell’Assicurato alla facoltà di impugnazione del provvedimento di sospensione della patente. |
TUTELA LEGALE (opzionale) | |
Garanzie di base | Spese di assistenza stragiudiziale e giudiziale necessarie per la tutela degli interessi dell’Assicurato qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato o per eventi che lo coinvolgano in veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo: - subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; - sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime; imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,2 g/l; - debba presentare ricorso contro il provvedimento di revoca della patente di guida, solo nel caso in cui abbia provocato la morte o lesioni a persone; - debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi. - debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a 250,00 Euro; - sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, Zurich Insurance Company Ltd provvederà all’anticipo delle spese, nel limite della somma di € 2.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento derubricazione del reato da doloso a colposo o in caso di estinzione del reato, Zurich Insurance Company Ltd richiederà allo stesso il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. - debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente contro l’Ordinanza – Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Ad integrazione di tali garanzie, Zurich Insurance Company Ltd garantisce un servizio di consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperti e Massimali: È previsto un massimale fisso; non è prevista l’applicazione di scoperti e/o franchigie. Sono previsti sottolimiti per alcune specifiche garanzie. In particolare in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale all’estero in uno dei Paesi ove la garanzia è operante: - Limite massimo di 10 ore lavorative per assistenza di un interprete - Limite massimo di 1000 Euro per traduzioni di verbali o atti del procedimento - Limite massimo di 20000 Euro euro per cauzione disposta da Autorità competente Esclusioni: multe o ammende e gli oneri fiscali sorti nel corso o alla fine della vertenza (ad eccezione dell’ l’IVA delle fatture dei professionisti incaricati se il Contraente non possa detrarla e ad eccezione dell pagamento del contributo unificato). La garanzia non vale: - in caso di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico); - in caso di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell’Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto; - in caso di dolo dell’assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida; - in caso di partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; - per danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane e/o smottamento di terreno. - per appropriazione indebita. - per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; - per materia fiscale e amministrativa - se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; - se il conducente è imputato per guida in stato di ebbrezza con accertamento di un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l, o per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. - se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria X.X.Xxxx. - se il veicolo è usato in difformità agli usi indicati nel libretto di circolazione. La garanzia è inoltre sospesa o condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato nel caso di sanzioni applicate per fuga od omissione di soccorso. Nel caso di vertenze contrattuali, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto. |
ASSISTENZA (opzionale) | |
Garanzie di base | Per la Forma “Classic” le prestazioni garantite sono: - Depannage - Soccorso stradale - Recupero del veicolo fuori strada - Invio pezzi di ricambio - Anticipo della cauzione penale e civile (erogabile per sinistri verificatisi all’estero) - Estensione Depannage - Estensione Soccorso stradale - Spese d’albergo - Auto in sostituzione (Prestazione erogata solo in Italia) Per la Forma “Top” le prestazioni garantite sono tutte quelle comprese nella Forma “Classic” ed inoltre: - Autodemolizione - Invio di un’autoambulanza - Consulenza medica - Viaggio per il recupero del veicolo - Rientro dei passeggeri -prosecuzione del viaggio - Autista a disposizione - Anticipo spese di prima necessità - Viaggio di un familiare - Rientro sanitario - Rientro con un familiare - Accompagnamento minori - Rientro salma - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale - Anticipo spese legali - Interprete a disposizione - Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche e ospedaliere - Richiesta documenti in caso di furto totale - Auto in sostituzione (prestazione erogata solo in Italia) |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperti e Massimali: sono previsti massimali variabili per le singole prestazioni. Non è prevista l’applicazione di scoperti e/o franchigie. Esclusioni: - Sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti ufficiali, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxx://xxxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia; - Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità del servizio stesso; - La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della garanzia è di 60 giorni; - Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Zurich Insurance Company Ltd non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione; - danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile. |
INFORTUNI DEL CONDUCENTE (opzionale) | |
Garanzie di base | • infortuni che il Conducente può subire in relazione alla circolazione del veicolo a motore avvenuta con il consenso del proprietario, oppure qualora vi salga, ne discenda o si presti ad operazioni (ad esempio riparazioni) attorno ad esso. • La garanzia è prestata anche in caso di: (i) asfissia per involontaria aspirazione di gas e vapori; (ii) annegamento a seguito di incidente occorso al veicolo identificato in Polizza; (iii) infortuni derivanti da effetti della temperatura esterna e degli eventi atmosferici, compresa l’azione del fulmine; (iv) infortuni derivanti da caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane; (v) infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza dovuti anche a colpa grave; (vi) infortuni sofferti in caso di malore o incoscienza. |
• Spese di cura: sino a concorrenza della somma pattuita e, comunque, per la durata massima di 300 giorni da quello dell’infortunio, il rimborso delle spese rese necessarie dall’infortunio per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, massaggi, bagni e altre spese mediche indispensabili nonché per il trasporto dal luogo dell’infortunio all’ospedale o casa di cura per il pronto soccorso. • Diaria da ricovero ospedaliero: Nel caso di ricovero in ospedale o in casa di cura, per un periodo massimo di 300 giorni per infortunio, l’indennità giornaliera convenuta nei giorni in cui l’Assicurato sia ricoverato per le necessità di cura causate dall’infortunio. Il giorno di dimissione non viene computato. • Caso di morte: la somma assicurata viene corrisposta agli eredi non oltre il quarto grado o aventi diritto se, in conseguenza dell’infortunio indennizzabile ed entro due anni dallo stesso, si verifica il decesso dell’assicurato • Caso di invalidità pemanente: il pagamento di un importo pari ad una determinata percentuale della/e somma/e assicurata/e stabilita in funzione al grado di invalidità riscontrato. | |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia non è operante in caso di: • infortuni dovuti a stato di ubriachezza, nonché quelli sofferti sotto l’effetto di stupefacenti, allucinogeni e simili; • infortuni conseguenti ad atti dolosi o temerari dell’Assicurato, restando coperti da garanzia gli infortuni per atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà; • infortuni derivanti da fatti di guerra, insurrezione, terremoto, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche; • infortuni che siano conseguenti a trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); • gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo; • se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; • se il trasporto non è effettuato a norma delle disposizioni vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione o all’uso dichiarato in Polizza; • per le persone che usano il veicolo arbitrariamente • per le persone aventi più di 80 anni di età. Caso di invalidità permanente: La liquidazione degli infortuni con postumi di invalidità permanente viene fatta con le seguenti modalità: • non si farà luogo al risarcimento per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% della totale; • se l’Invalidità Permanente supera il 3%, della totale ma non il 25%, verrà corrisposto un risarcimento solo per la parte eccedente il 3%; • se invece l’Invalidità Permanente supera il 25% della totale, verrà corrisposto il risarcimento integrale. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Assicurazione di Responsabilità Civile Auto (R.C.A.), ulteriori casi di limitazioni: • Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore • Veicolo utilizzato per le esercitazioni di guida, se, durante la guida dell’allievo, la persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore non risulti abilitata ai sensi della legge vigente o se l’esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge vigente • Veicolo con targa in prova, se la circolazione non avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo • Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio non è effettuato nel rispetto delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo • Modifiche nelle caratteristiche del veicolo assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione se prevista • Dolo del conducente In questi casi, oltre a quelli elencati nel DIP, Zurich ha diritto a rivalersi sull’assicurato di quanto pagato come risarcimento ai terzi danneggiati (rivalsa). In riferimento alle garanzie opzionali, possono essere previsti limiti, franchigie/scoperti, esclusioni variabili in base alla specifica garanzia. Di seguito, a titolo esplicativo, un esempio di applicazione di scoperto: - ammontare del danno € 800 - scoperto contrattuale 10% del danno (€ 80) con il minimo di € 150 - importo liquidato al netto dello scoperto e minimo € 650. |
Esclusioni comuni alle garanzie: Furto e Incendio, Cristalli e Kasko L’assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di: - atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; - dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, salvo quanto previsto alle singole sezioni; - partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove e verifiche previste dal regolamento di gara nonché dalla guida fuoristrada; - (salvo specifica pattuizione) terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane e/o smottamento di terreno, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario; - appropriazione indebita. Relativamente alla garanzia Assistenza: non sono rimborsabili, i a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per i pezzi di ricambio, le spese per il traino del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate, le spese per l’intervento di mezzi eccezionali anche se indispensabili per il recupero del veicolo. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Il contraente o l’assicurato devono denunciare il sinistro a Zurich tramite l’apposito form nella propria Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, oppure chiamando il numero 00.00.000.000. Se la denuncia viene fatta telefonicamente , il contraente o l’assicurato devono dare anche avviso scritto a Zurich, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne hanno avuto conoscenza, tramite email a documenti@zurich- xxxxxxx.xx o fax al numero 00.00.000.000. I clienti che hanno acquistato la polizza tramite un intermediario Zurich Connect possono inoltrare la denuncia anche tramite quest’ultimo. Per la garanzia Infortuni del conducente il contraente o l’assicurato devono denunciare il sinistro per iscritto a Zurich (o al proprio intermediario assicurativo se la polizza è stata acquistata suo tramite) entro 5 giorni dall’infortunio o da quando l’assicurato e i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Quando l’infortunio abbia causato la morte dell’assicurato, o quando questa avvenga nel periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso a Zurich. Per la garanzia R.C. Auto: la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata direttamente a Zurich o al proprio intermediario assicurativo secondo lo schema del modulo “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro” quando il contraente o l’assicurato non sono responsabili in tutto o in parte dell’evento e questo: • è avvenuto nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e Città del Vaticano • ha coinvolto solo due veicoli entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia • ha causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona(ossia che comportano un’invalidità permanente fino al 9%). In tutti gli altri casi la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata all’impresa di assicurazione che assicura il veicolo della controparte danneggiante. Nel caso in cui il veicolo della controparte danneggiante non sia assicurato o non sia identificato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata all’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Per maggiori informazioni: xxx.xxxxxx.xx. Nel caso in cui l’incidente sia avvenuto in Italia con veicolo immatricolato e/o assicurato all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata all’Ufficio Centrale Italiano, UCI, Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Tel. x00.00.00.00.00. Per maggiori informazioni: xxx.xxxxx.xx . Nel caso in cui l’incidente sia avvenuto all’Estero, in uno dei paesi indicati sulla carta verde e tra cittadini dell’unione Europea, bisogna rivolgersi al Centro di Informazione Italiano, presso CONSAP S.p.A., Xxx Xxxx 00 - 00000 Xxxx - xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx, ai sensi della IV Direttiva. In tutti gli altri casi il danneggiato deve inoltrare la richiesta risarcitoria al responsabile del sinistro ed al suo assicuratore straniero. |
Oltre all’obbligo di denunciare il sinistro secondo i termini e le modalità indicati, il contraente o l’assicurato devono esibire la documentazione di seguito elencata: • Per sinistri delle garanzie Incendio, Furto, Rapina, Eventi socio-politici o atti di danneggiamento volontario presentare all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia. Se il sinistro avviene all’estero è necessario presentare la denuncia all’Autorità straniera competente e, al rientro, all’Autorità italiana predetta. Una copia di tutte le denunce deve essere inoltrata a Zurich (o al proprio intermediario assicurativo se la polizza è stata acquistata suo tramite) • Per i sinistri della garanzia Cristalli: inoltrare la denuncia a Zurich oppure rivolgersi direttamente a Carglass al numero verde 800-360036 Doctorglass al numero verde 800-101010 Glassdrive al numero verde 800-010606 • Per i sinistri delle garanzie Kasko Completa ed Eventi Socio Politici: presentare la documentazione comprovante la presenza della garanzia nel contratto precedente o attestante la data di prima immatricolazione del veicolo assicurato. • Per i sinistri della garanzia Eventi naturali: presentare una dichiarazione rilasciata dall’Autorità del luogo competente oppure il fatto dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino. In caso di collisione con animali selvatici, presentare il rilevamento effettuato sul luogo di accadimento da parte dell’Autorità preposta. • Per i sinistri della garanzia Ritiro patente: inoltrare la denuncia allegando il documento ufficiale comprovante il provvedimento adottato dalle Autorità • Per i sinistri della garanzia Tutela Legale: darne immediata comunicazione a DAS. Possono, in alternativa, denunciarlo a Zurich (o al proprio intermediario assicurativo se la polizza è stata acquistata suo tramite). • Per i sinistri della garanzia Assistenza: contattare la Struttura Organizzativa di Mapfre Asistencia S.A., disponibile 24 ore su 24, chiamando il numero verde 800.186.064, oppure il numero della sede operativa +39.015- 2559791. | |
Assistenza diretta/in convenzione In caso di sinistro con danni al veicolo, il contraente o l’assicurato possono far effettuare le riparazioni presso una delle carrozzerie convenzionate con Zurich Connect (elenco disponibile sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx ). Nel caso in cui si avvalgano di tale facoltà sono previste delle agevolazioni. In caso di sinistro che riguardi la garanzia cristalli il contraente o l’assicurato possono rivolgersi direttamente a Carglass, DoctorGlass o GlassDrive. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus In caso di sinistro con propria responsabilità, l’assicurato può evitare l’applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando gli importi liquidati da Zurich. Tutte le ulteriori informazioni sono reperibili sul sito xxx.xxxxxx.xx. Se la polizza è stata stipulata nella forma con franchigia quanto appena indicato non è applicabile. | |
Gestione da parte di altre imprese Zurich ha conferito a DAS S.p.A. (sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X, Tel. 000.0000000, Fax 000.0000000, xxx.xxx.xx) la gestione dei sinistri tutela legale e a Mapfre Asistencia S.A. (sede operativa Xxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx –BI- numero verde 800. 181515, oppure x00.000.0000000) l’incarico di gestire i sinistri riguardanti la garanzia assistenza. | |
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni. I diritti derivanti dalla richiesta risarcitoria si prescrivono in 2 anni per i danni a cose e in almeno 5 anni per i danni alla persona. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Zurich deve formulare una congrua offerta o comunicare i motivi della mancata offerta • In caso di danni a cose: entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta danni • Tale termine è ridotto a 30 giorni se il Modulo CAI è sottoscritto da entrambi i conducenti • In caso di danni alla persona o danno mortale: entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, Zurich è tenuta ad effettuare il pagamento entro i 15 giorni successivi alla dichiarazione di accettazione. A conclusione del processo di liquidazione del sinistro, il contraente e l’assicurato hanno diritto di prendere visione dei relativi atti. Per i sinistri delle garanzie Furto e Incendio, Cristalli e Perdite Pecuniarie, Kasko, Eventi Naturali e Socio Politici: la liquidazione del danno ha luogo dal 30° giorno dal ricevimento della denuncia, mediante accordo tra le parti oppure, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Zurich e dal contraente o dall’assicurato. In caso di disaccordo si può attivare un collegio peritale (cosiddetta “perizia contrattuale”). |
Per i Sinistri della garanzia tutela legale: DAS, ricevuta la denuncia del sinistro, gestisce direttamente, o con professionisti da essa nominati, la fase stragiudiziale tentando, ove possibile, una composizione bonaria della questione. In mancanza di quest’ultima, se le pretese del contraente/assicurato hanno possibilità di successo (in ogni caso in sede penale), DAS trasmette la pratica ad un proprio legale. In caso di disaccordo tra il contraente/ assicurato e DAS sulle predette possibilità di successo, la questione può essere demandata ad un arbitro designato su accordo delle parti. Per i sinistri della garanzia Infortuni del conducente: Zurich comunica l’esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dall’accertamento o dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. In caso di divergenze le parti conferiscono mandato ad un collegio medico affinchè decida a norma e nei limiti delle condizioni della polizza. Rimane comunque ferma la possibilità per l’assicurato di rivolgersi all’Autorità giudiziaria. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | In caso di furto o di appropriazione indebita del veicolo la copertura assicurativa cessa a decorrere dalle ore 00:00 del giorno successivo alla data della denuncia presentata all’Autorità (o della querela in caso di appropriazione indebita): la parte di premio già pagata e relativa al periodo residuo, con l’eccezione della garanzia furto, verrà rimborsata senza le quote relative alle imposte. In caso di sostituzione, sospensione con riattivazione della Polizza, demolizione, cessazione o esportazione definitiva del Veicolo, Zurich restituisce la parte di Premio non usufruita (al netto di imposte e oneri parafiscali). |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Zurich Insurance Company Ltd mantiene operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la sola garanzia RCA fino all’effetto del nuovo contratto, anche se stipulato con altra Compagnia. Le coperture diverse dalla garanzia RCA sono efficaci fino alle ore 24.00 della data di scadenza. Prima della scadenza della Polizza, Zurich Insurance Company Ltd può proporre al Contraente il rinnovo del contratto di durata annuale. In questo caso tutte le garanzie prestate con il presente contratto resteranno attive fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, a condizione che il Contraente provveda entro e non oltre questo termine al pagamento del Premio della proposta di rinnovo. |
Sospensione | Il contraente può sospendere temporaneamente l’assicurazione (una volta nell’arco di vita della polizza), ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico. La riattivazione del contratto proroga la scadenza per ogni giorno di sospensione del contratto stesso. In caso di riattivazione, il premio sarà maggiorato di 10,00 Euro (al netto di imposte e oneri parafiscali) quali spese di riattivazione. In caso di variazione del rischio, dall’importo così determinato verrà detratta la rata del Premio pagato e non goduto della Polizza sospesa. La riattivazione viene concessa sull’autoveicolo precedentemente assicurato o su un autoveicolo di nuova proprietà. Decorsi 12 mesi dalla sospensione, in assenza di una richiesta di riattivazione della garanzia esercitata dal Contraente, il contratto si estingue. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo anche con riferimento alle garanzie opzionali. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Il prodotto è rivolto a chi vuole assicurare un’automobile dai danni che può causare ad altri durante la circolazione, con la possibilità di aggiungere garanzie opzionali per eventuali danni che l’auto e l’assicurato possono subire.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 2,66%,
calcolato sul premio imponibile.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x.00 - 00000 Xxxxxx Fax numero: 00.0000.0000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx È altresì possibile inoltrare il Reclamo attraverso la sezione Contattaci del sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx. Zurich-Connect deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | All’IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato all’impresa. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito di Zurich Connect xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Conciliazione paritetica gratuita per l’assicurato | Nel caso di controversie relative a sinistri del ramo R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a € 15.000, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: xxx.xxxxx.xx - xxx.xxxx.xx |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Allegato 4
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”).
Sezione I - Informazioni generali sull’impresa che opera in qualità di distributore
Zurich Insurance Company Ltd, avente sede in Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxx, iscritta nel Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 e sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari – operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede legale in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia è iscritta all’Albo Imprese IVASS al n. 200004. Recapito telefonico:x00 0000000.
Sito internet: xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx. Email: xxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx.
PEC: Xxxxxx.Xxxxxxxxx.Xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.
Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’impresa
Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia opera prevalentemente attraverso procedure di collocamento a distanza dei propri prodotti assicurativi, senza intermediari e, nello svolgimento dell’attività di distribuzione, non offre una consulenza prima della conclusione del contratto; pertanto non fornisce una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni
Il compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione viene corrisposto attraverso una retribuzione annua lorda in riferimento al CCNL ANIA Disciplina Speciale Parte Terza – Sezione Seconda.
Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale con la Compagnia, l’attribuzione di responsabilità di un sinistro, l’effettività della prestazione, la quantificazione ed erogazione delle somme dovute vanno indirizzati per iscritto alla Compagnia, all’ufficio Gestione Reclami di Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia tramite le seguenti modalità:
• Posta: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx;
• Fax: 00.0000.0000;
• Email: xxxxxxx@xxxxxx.xx;
È altresì possibile inoltrare il reclamo attraverso la sezione “Contattaci” del sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx. La Compagnia, ricevuto il reclamo, fornisce riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo medesimo.
Il reclamo indirizzato al Servizio Clienti deve contenere le seguenti informazioni:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante;
b) denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Qualora i reclami abbiano ad oggetto l’osservanza da parte della Compagnia e dei suoi periti assicurativi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo
ovvero il reclamante non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo inviato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro entro il termine di 45 giorni, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, può scrivere all’ IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (fax: 00.00000000 oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx).
Tali reclami dovranno essere completi di:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) denominazione della Compagnia, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello facsimile presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza (xxx.xxxxx.xx) al seguente indirizzo xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxxx0_Xxxxx_xx_xxxxxxx.xxx.
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte del Servizio Clienti della Compagnia, prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, oltre a rivolgersi all’IVASS, come sopra spiegato, il reclamante può avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:
• conciliazione paritetica: in caso di controversia relativa ad un sinistro R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000,00 euro, è possibile rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA);
• mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010, attraverso la presentazione di una domanda all’Organismo di mediazione scelto liberamente dalle parti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l’assistenza di un avvocato. Non si applica in caso di controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli;
• arbitrato, disciplinato dagli articoli 806 e successivi del codice di procedura civile, attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione di un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia;
• convenzione di negoziazione assistita istituita dal D.L. 132/2014 e s.m.i., la quale si applica per esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli. Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati o di un unico avvocato.
Indice
Glossario pag. 2
Condizioni di Assicurazione .............................................................................................. pag. 5
Condizioni generali di Assicurazione pag. 1 delle Condizioni di Assicurazione
Modulo 1 - Responsabilità civile verso Terzi ................................................. pag. 7 delle Condizioni di Assicurazione
Modulo 2 - Furto e Incendio ............................................................................ pag. 17 delle Condizioni di Assicurazione
Modulo 3 - Xxxxxxxxx e Perdite Pecuniarie ........................................................ pag. 18 delle Condizioni di Assicurazione
Modulo 4 - Kasko ............................................................................................. pag. 19 delle Condizioni di Assicurazione
Modulo 5 - Eventi Naturali e Socio Politici ................................................ pag. 20 delle Condizioni di Assicurazione
Modulo 6 - Ritiro Patente ................................................................................ pag. 21 delle Condizioni di Assicurazione
Modulo 7 - Tutela Legale ................................................................................. pag. 21 delle Condizioni di Assicurazione
Modulo 8 - Assistenza ...................................................................................... pag. 24 delle Condizioni di Assicurazione
Modulo 9 - Infortuni del conducente ............................................................. pag. 29 delle Condizioni di Assicurazione
Consigli utili in caso di sinistro........................................................................................ pag. 36
Informativa Privacy.......................................................................................................................... pag. 38
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Glossario
Ai termini ed espressioni seguenti, la Compagnia e il Con- traente attribuiscono il significato qui precisato:
Accessori di serie e optional - Installazioni stabilmente fissate al veicolo rientranti nel novero degli accessori di serie.
Apparecchi autoradio/cd/video - Si intendono esclusi- vamente radio, registratori, lettori compact disk, televisori e altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al veicolo. Sono esclusi i telefoni cellulari.
Arbitrato - È una procedura alternativa al ricorso alla giu- risdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia.
Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall’As- sicurazione o la persona fisica o giuridica la cui responsa- bilità civile è coperta dall’Assicurazione.
Assicurazione - Garanzia prestata con il contratto di As- sicurazione.
Assistenza/Fase stragiudiziale - È l’attività che vie- ne svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l’arbitrato, la conciliazione paritetica.
Atto di danneggiamento volontario - Gesto, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.
Attestato di Rischio - il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
Aventi diritto - Persona fisica o giuridica che ha dirit- to alla consegna dell’Attestato di Xxxxxxx ( il contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l’usu- fruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).
Banca Dati degli Attestati di Rischio - Banca dati elet- tronica che le imprese di Assicurazione hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad atte- stare lo stato del rischio.
Bonus/malus - Formula tariffaria che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla 1a alla 18 a classe. In assenza o in presenza di Sinistri avvenuti nei “periodi di osservazione” si prevede il colloca- mento del Contraente in una nuova classe di appartenenza e la conseguente riduzione o maggiorazione del Premio.
Classe di merito di Compagnia - È la classe di merito Bonus/Malus assegnata al contratto dalla Compagnia e risultante dall’Attestato di Rischio rilasciato dalla Compa- gnia o dal precedente Assicuratore, in occasione di ogni scadenza annuale.
Classe di merito “CU” - È la classe Bonus/Malus di “Con- versione Universale” (CU), ex classe “CIP” di cui all’ Alle- gato 2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 di esecuzione del Codice delle Assicurazioni private. Tale classe è risultante dall’Attestato di Rischio rilasciato dalla Compagnia o dal precedente Assicuratore, in occasione di ogni scadenza annuale.
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Codice delle Assicurazioni (C.A.P.) - Il Codice delle Assicurazioni Private, D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni.
Compagnia - L’Impresa Assicuratrice, ovvero Zurich Insu- rance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Contraente - Persona fisica o giuridica che stipula il con- tratto di Assicurazione.
Contravvenzione - È un Reato (vedi alla voce Reati). Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda.
Danno extracontrattuale - È il danno ingiusto conse- guente al fatto illecito: quello del derubato, dell’ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile del danno non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
Decorrenza e durata - Dalla data di decorrenza della Polizza e per tutta la durata della stessa.
Degrado d’uso - È il deprezzamento del valore del veico- lo o di sue parti dovuto all’uso dello stesso e/o al trascor- rere del tempo.
Delitto - È un reato (vedi alla voce Reati) più grave della Contravvenzione, che può essere commesso volontaria- mente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
Delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero inos- servanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;
Delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un Delitto;
Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute.
Il Delitto è punito con la multa o la reclusione.
Dispositivo o Scatola nera - Dispositivo elettronico omologato secondo le Direttive Europee CE 95/54 Au- tomotive concesso al cliente in comodato da Octo Tele- matics S.r.L, identificato come Clear Box nelle Condizioni generali di abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia.
Esplosione - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropa- ga con elevata velocità.
Estensione territoriale - Italia (compresa Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), Stati dell’Unione Euro- pea, Norvegia, Islanda, Principato di Monaco, Svizzera, Liechtenstein, Paesi Esteri nei quali, mediante rilascio di apposita Carta Verde, è valida la garanzia R.C. Auto per lo stesso veicolo.
Fatto illecito - Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Franchigia - L’importo contrattualmente pattuito in misura fissa che, in caso di Sinistro, l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l’indennizzo.
Fuoristrada (circolazione) - Circolazione del veicolo al di fuori di strade asfaltate o bianche e non aperte al normale traffico di veicoli ovvero guida su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza.
Furto - È il reato, previsto dall’art.624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui o parti di essa, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Guasto - Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche/ elettriche, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’u- tilizzo dello stesso in condizioni normali.
Incendio - Combustione con sviluppo di fiamma.
Incidente - Il Sinistro, subito dal veicolo in circolazione, non voluto, dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al veicolo tali da rendere impossibile all’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Indennizzo - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.
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Infortunio - Ogni evento dovuto a causa fortuita, violen- ta e esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Insorgenza (del Sinistro) - Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nel- la polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in con- siderazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insor- genza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.
Più specificamente, l’insorgenza è:
nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l’evento dannoso;
nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comporta- mento in violazione di norme contrattuali.
In viaggio - Qualunque località al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato ad oltre 25 chilometri dal luogo di residenza dello stesso.
Invalidità permanente - La perdita o la diminuzione de- finitiva e irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Kasko - I danni diretti e materiali subiti dal veicolo a se- guito di urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada. Fatto illecito - Non è inadempimento, ossia violazione di
un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.
Legge - Atto normativo del Parlamento con il quale ven- gono disciplinati i rapporti tra individui e previsti diritti, doveri ed obblighi dei medesimi.
Lesioni personali colpose - Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona (art.590 C.P.).
Malus - si attiva, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, quando:
- per i sinistri con responsabilità principale, La Compa- gnia abbia effettuato, nel Periodo di osservazione, pa- gamenti per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto perio- do o in periodi precedenti
- per i sinistri con responsabilità paritaria, si verifichi nel Periodo di Osservazione un cumulo di responsabilità pari ad almeno il 51%; tale valore sarà considerato come limite di aggregazione per la determinazione del numero dei sinistri da “osservare” al fine del- l’applica- zione del Malus.
Si precisa che i Xxxxxxxx tardivi potranno contribuire alla determinazione del Malus in relazione al loro grado di responsabilità (principale o paritaria).
Massimale - La somma massima che la Compagnia si impegna a risarcire a titolo di liquidazione del Sinistro se- condo le condizioni stabilite nel contratto.
Omicidio colposo - Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà e intenzione, provoca la morte di una persona (art.589 C.P.).
Periodo di osservazione per i:
- Sinistri con responsabilità principale:
Prima annualità: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio.
Annualità successive: inizia sessanta giorni prima della decorrenza dell’Assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.
- Sinistri con responsabilità paritaria:
il periodo di osservazione coincide con le ultime 5 annuali- tà, compreso l’anno corrente, così come indicate nel quin- quennio dell’Attestato di Rischio.
Polizza - Il documento che prova l’Assicurazione.
Pra - Pubblico Registro Automobilistico.
Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compa- gnia, comprensiva di imposte e eventuali oneri di legge. Prestazione - L’assistenza da erogarsi in natura, e cioè
l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel mo- mento del bisogno, da parte della Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro.
Primo rischio assoluto - Forma di Assicurazione che prevede la copertura fino ad un importo di massimo In- dennizzo con il limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
Procedimento penale - Procedimento con il quale viene accertata la violazione di una legge penale. La persona in- dagata viene formalmente a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico mediante la notifica di un’Informazione di garanzia.
Rapina - La sottrazione della cosa mobile a chi la detie- ne, effettuata mediante violenza o minaccia alla persona stessa, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.
Reato - Violazione della legge penale. I reati si distinguo- no in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a se- conda del tipo di pene previste dalla legge.
Ricovero - La degenza, con pernottamento, in Istituto di Cura, autorizzato all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Risarcimento - La somma spettante al terzo danneggiato
a seguito di Sinistro.
Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Rivalsa - L’azione esercitata dalla Compagnia nei con- fronti dell’Assicurato in presenza di situazioni, disciplinate in Polizza, per recuperare le somme eventualmente paga- te a terzi danneggiati.
Sanzione amministrativa - Misura punitiva che l’ordi- namento adotta per colpire un illecito amministrativo. E’ quindi solo impropriamente che le sanzioni amministra- tive si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella so- spensione o decadenza da licenze o concessioni o espul- sioni da determinati istituti pubblici.
Scoperto - La percentuale della somma liquidabile a ter- mini di Polizza che rimane a carico dell’Assicurato/Contra- ente per ciascun Sinistro, con il minimo indicato in Polizza.
Scoppio - Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell’impianto di alimentazione.
Sinistro - L’evento dannoso per il quale è prestata l’As- sicurazione.
Sinistri tardivi - ai sensi del Provvedimento IVASS n. 71 del 16 Aprile 2018 si intendono i sinistri pagati (anche parzialmente):
- dopo il termine del Periodo di osservazione (vale a dire, negli ultimi 60 giorni di vigenza del contratto);
- oppure dopo la scadenza del contratto, , laddove l’as- sicurato abbia cambiato Compagnia
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Sono inoltre considerati Sinistri tardivi i sinistri relativi a polizze temporanee o a polizze annuali annullate in cor- so d’anno pagati, anche parzialmente, dalla Compagnia ma non considerati al fine della produzione dell’attestato di rischio in quanto, per le suddette polizze, non risulta concluso il periodo di osservazione. Tramite l’Identificativo Univoco di Rischio (IUR) - ovvero un codice determinato dall’abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, e ciascun veicolo di sua proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio - i sinistri tardivi con responsabi- lità principale o paritaria vengono comunicati all’impresa
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che ha in carico il rischio, consentendone la valorizzazione nell’attestato che verrà rilasciato al termine dell’ultima co- pertura annuale o di anno più frazione sottoscritta.
Spese di giustizia - Sono le spese del processo che ven- gono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna.
Spese di soccombenza - Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate alle parti (vedi alla Voce Diritto civile).
Struttura Organizzativa - È la struttura di Mapfre Asisten- cia S.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX), costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica conven- zione sottoscritta con la Compagnia provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato e or- ganizza e eroga, con costi a carico della Compagnia stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Tariffa - La tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.
Transazione - Accordo con il quale le parti, facendosi re-
ciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere tra loro.
Valore a nuovo - È il prezzo di listino del veicolo e degli eventuali optionals, se assicurati, al momento del Sinistro, con il limite della somma assicurata.
Valore Assicurato - È il valore dichiarato in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale al mo- mento della stipulazione del contratto.
Valore commerciale - È il valore del veicolo corrispon- dente a quello del corrente mercato dell’usato, riportato da Quattroruote.
Valore della lite - Il valore del contendere
Veicolo - Autovettura ad uso privato o promiscuo regolarmen- te assicurata con Polizza RCA.
Vertenza contrattuale - Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una o da entrambe le parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.
Il testo del Glossario è aggiornato al 07/2019.
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Condizioni di Assicurazione
Condizioni generali di Assicurazione
Art. 1 - Modalità di conclusione del contratto
1.1 Per stipulare questo contratto è necessario inviare i do- cumenti richiesti alla Compagnia e pagare il Premio previsto con le modalità indicate nella lettera accompagnatoria al Preventivo. La ricevuta di versamento o l’estratto conto co- stituiscono quietanza di pagamento. La Compagnia prov- vederà a verificare, prima dell’emissione del contratto, la correttezza dei dati risultanti dalle banche dati rela- tivamente all’attestazione del rischio del veicolo e del Contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa (ai sensi dell’art.132 D.Lgs. 7/9/2005 n°209). Il contratto si intende concluso nel momento del paga- mento del Premio, a condizione che i documenti inviati confermino le informazioni contenute nel preventivo. La data di decorrenza della garanzia è quella indicata nel preventivo.
1.2 La difformità tra le informazioni indicate nel preventivo e quelle risultanti dalla documentazione inviata dal Contraente comporta la necessità della formulazione di un nuovo preventivo o l’invio da parte del Contraente di ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni rese in fase di preven- tivazione. Il Contraente può decidere di aderire alla nuova proposta pagando l’integrazione di Premio e fornendo tutta la documentazione richiesta; oppure di rinunciare e chiedere la restituzione del Premio già corrisposto. Se entro 30 giorni dalla formulazione del nuovo preventivo la Compagnia non riceve alcun re- sponso da parte del Contraente, procede al rimborso del premio versato, senza che la copertura abbia ef- fetto. Qualora concesso, il frazionamento semestrale del Premio comporta l’applicazione della relativa ta- riffa e una maggiorazione dell’8% del Premio annuo a titolo di diritti amministrativi. Se il contratto prevede un pagamento rateale e il Contraente dichiara, all’atto della stipula, di volerlo eseguire tramite carta di credito, questa modalità di pagamento si estende automaticamen- te al pagamento delle rate successive, con addebito dell’importo dovuto 10 giorni prima della scadenza di ciascuna rata, senza ulteriore comunicazione al Contraente.
Art. 2 - Durata del contratto e periodo di copertura
Il contratto ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo. La Compagnia mantiene operante, non oltre il quindicesi- mo giorno successivo alla scadenza del contratto, la sola garanzia RCA fino all’effetto del nuovo contratto, anche se stipulato con altra Compagnia.
Le coperture diverse dalla garanzia RCA sono effetti- ve fino alle ore 24.00 della data di scadenza.
Tuttavia, quando la Compagnia invia una proposta di rinno- vo ai sensi del seguente articolo 10, tutte le garanzie pre- state con il presente contratto resteranno attive fino alle ore
24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, a condizione che il Contraente provveda entro e non oltre questo termine al pagamento del Premio della proposta di rinnovo.
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indi- cato in Polizza.
Se alla data indicata in Polizza il Contraente non ha paga- to il Premio o la prima rata di Premio, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 della data di pagamento, in tal caso l’assicurazione avrà effetto:
1. per i pagamenti a mezzo bonifico bancario:
• dalle ore 24.00 della data indicata come valuta fissa per il beneficiario;
• dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato dato l’or- dine irrevocabile di bonifico, qualora la data di valuta fissa per il beneficiario sia antecedente alla data in cui è stato dato l’ordine irrevocabile di bonifico;
2. per i pagamenti a mezzo bollettino di conto corrente postale, quando previsti in base alla lettera B, punto 6 ’Premi’ della Nota Informativa, dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato eseguito il versamento;
3. per i pagamenti effettuati presso i punti SisalPay di Sisal o LIS PAGA di Lottomatica Servizi, quelli effettuati tramite carta di credito, Apple Pay quelli che usufruiscono dei servizi di bonifico on-line forniti da MyBank, dalle 24.00 del giorno di pagamento.
In caso di frazionamento del Premio (quando previsto in base alla lettera B, punto 6 ’Premi’ della Nota Informativa), il man- cato pagamento della seconda rata comporta la sospensione dell’assicurazione dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza di pagamento della seconda rata sino alle ore
24.00 del giorno in cui il pagamento dovuto viene effettuato. Il pagamento oltre il 15° giorno successivo alla scaden- za di pagamento della seconda rata, non può in alcun caso produrre un effetto retroattivo della copertura.
Art. 3 - Sostituzione di Polizza
Il Premio della nuova Polizza di sostituzione viene calcolato con la stessa tariffa della polizza sostituita.
Per ogni variazione che comporti la sostituzione della Polizza è previsto:
1. il pagamento di un corrispettivo di 10,00 Euro netti a titolo di spese di sostituzione;
2. l’eventuale rimborso della parte di Premio non goduto della sola garanzia R.C. Auto (al netto di imposte e oneri parafiscali).
All’atto della sostituzione, le garanzie diverse dall’RC pos- sono essere previste solo se già presenti nel contratto pre- cedente o in caso di veicolo di nuova proprietà.
Art. 4 - Diritto di recesso - ripensamento
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Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, avvenuta con il pagamento del Premio salvo quanto previsto dall’art. 1, ha la facoltà di recedere dal contratto. In caso di recesso il Contraente deve far pervenire alla Compagnia, via fax o email, una dichiarazione attestante l’avvenuta distruzione del certificato di Assicurazione e della Carta Verde eventualmente in suo possesso. Alla ricezione di tutta la documentazione la Compagnia è tenuta a rimborsare la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 del pre- mio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dalla data indicata sul modulo di richiesta recesso), al netto di imposte e oneri parafiscali. Il modulo per il recesso può essere richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 00.00.000.000 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato, o scaricato sul sito inter- net xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx nella sezione ’Documenti’.
Art. 5 - Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio - aggravamento del rischio variazione del rischio
Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell’Assicurato rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdi- ta totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al proprie-
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tario del veicolo, così come al diritto di usufruire delle tariffe riservate alla convenzione cui si è dichiarata. Qualora nel cor- so del contratto si verifichino cambiamenti nelle caratteristi- che del rischio, il Contraente e/o Assicurato deve informare immediatamente la Compagnia. Per le variazioni che com- portino diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898). Nei casi in cui sia applicabile l’articolo 144, 2°comma del Codice delle Assicu- razioni, la Compagnia esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla norma citata.
Art. 6 - Variazione della residenza del Contraente / proprietario
Il Contraente e/o il Proprietario o, in caso di contratti in leasing, il Locatario, sono tenuti a comunicare tempestiva- mente alla Compagnia il cambio di residenza del Contra- ente, del Proprietario o del Locatario del veicolo, avvenuto in corso di contratto, fornendo il certificato di residenza. In mancanza di comunicazione, si applica il disposto del precedente art. 5.
Art. 7 - Esclusioni
L’Assicurazione non è operante:
• durante la partecipazione del veicolo a gare o com- petizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regola- mento di gara;
• nelle aree aeroportuali;
• relativamente ai danni, diretti ed indiretti, causa- ti dai veicoli alimentati a Metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge;
• (salvo specifica pattuizione) urto con animali selvatici.
Art. 8 - Estensione territoriale
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L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco, e della Svizzera. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate. La Compagnia, a semplice richiesta dell’Assicurato, è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni e entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’Assi- curazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza. Per quanto riguarda la sola Sezione 7 - Tutela Legale, l’Assicurazione vale per i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati e eseguiti in tutti gli stati d’Europa. La Carta Verde è valida per lo stesso pe- riodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso in cui trovi applicazione l’art. 1901, 2° comma del Codice Civile, la Compagnia risponde anche dei danni a terzi che si verifichino fino alle ore 24.00 del 15° giorno dopo il giorno di scadenza della rata di Premio successiva all’emissione del contratto. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Car- ta Verde, il Contraente è obbligato a distruggerla; la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di detto obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti art. 5, 6 e 7.
Art. 9 - Altre Assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Xxxxxxxx, il Con- traente o l’Assicurato devono avvisare per iscritto tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. L’omesso avviso doloso può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo.
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Art. 10 - Proposta di rinnovo del contratto Prima della scadenza della Polizza, la Compagnia può pro- porre al Contraente il rinnovo del contratto avente pari du- rata, contenente le nuove condizioni di Polizza e di Premio. Il Premio della proposta di rinnovo sarà calcolato in base alla tariffa in vigore il giorno di generazione della proposta di rinnovo stessa, e alle regole evolutive relative alla formula ta- riffaria del contratto in corso. Nel caso in cui nel contratto si- ano presenti garanzie a copertura di danni diretti al veicolo, la Compagnia provvederà all’adeguamento automatico del valore commerciale del veicolo stesso, calcolato sulla base delle quotazioni di “Quattroruote”. Di conseguenza verrà adeguato il valore degli eventuali optionals e/o accessori non di serie utilizzando la stessa percentuale di svalutazione considerata per l’autovettura assicurata. Il Premio sarà calco- lato sulla base del nuovo valore commerciale dell’autovettu- ra, applicando la tariffa in vigore il giorno di decorrenza del contratto e la relativa quotazione commerciale rilevata su “Quattroruote” il giorno di emissione della nuova proposta contrattuale. Il Contraente è libero di accettare o meno la proposta e di acquistare la nuova Polizza.
La Compagnia si impegna, in occasione di ciascun rin- novo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del Premio.
Art. 11 - Trasferimento di proprietà del veicolo - risoluzione anticipata del contratto – conto vendita
Nel caso in cui il Contraente intenda richiedere la risoluzio- ne anticipata del contratto con la restituzione del premio non goduto, è tenuto a darne immediata comunicazio- ne alla Compagnia. Il modulo per la “Richiesta di storno della polizza” deve essere richiesto al call center al n° 00.00.000.000 dalle ore 8.30 alle ore 19.30 dal lunedì al sabato o scaricato dal sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx nella sezione ’Documenti’.
A. In caso di trasferimento della proprietà del veicolo il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia, così da potersi adottare una delle soluzioni di seguito previste (non valide per contratti di durata infe- riore ad un anno):
1. nel caso di trasferimento di proprietà del Xxxxxxx assicu- rato che comporti la cessione del contratto di Assicura- zione, il Contraente è tenuto a distruggere il certifica- to di assicurazione e la Carta Verde eventualmente in suo possesso e a fornire tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione. Il Contraente resta tenuto al pagamento delle rate di pre- mio successive fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario deve stipulare un nuovo contratto: la Compagnia pertanto non rilascerà l’Attestato di Rischio.
2. nel caso di alienazione del veicolo assicurato:
• qualora il Contraente chieda che la Polizza sia resa va- lida su altro veicolo di sua proprietà, in sostituzione del precedente, con conseguente variazione di premio, si procede al conguaglio del Premio dovuto. Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato di assicurazione, e la Carta Verde eventualmente in suo possesso.
• qualora il Contraente chieda la risoluzione anticipata della Polizza con rimborso del premio non goduto, il Contraente è tenuto a distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde eventualmente in suo possesso e deve inviare alla Compagnia trami- te fax o email la “Richiesta di storno della polizza” compilata in tutte le sue parti e firmata, unitamente ad una copia dell’atto di vendita. La Compagnia re- stituisce la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia
residua (al netto di imposte e oneri parafiscali). Il rim- borso viene effettuato alla ricezione di tutta la documentazione sopra indicata e sarà calcolato dal momento della cessazione del rischio.
Nei predetti casi, qualora la sostituzione con altro Veico- lo non avvenga contestualmente alla cessione del Vei- colo assicurato la Compagnia conserverà (a favore del proprietario del Veicolo venduto o alienato) la classe di merito maturata per 60 mesi a partire dalla data di regi- strazione di tale evento all’ACI o al PRA.
B. In caso di demolizione o cessazione o esportazione definitiva del Veicolo, il Contraente è tenuto a distrug- xxxx il certificato di assicurazione, e la Carta Verde eventualmente in suo possesso e deve inviare alla Compa- gnia tramite fax o email la “Richiesta di storno della poliz- za” compilata in tutte le sue parti e firmata, unitamente ad una copia dell’attestazione del P.R.A. certificante la restitu- zione della carta di circolazione e della targa di immatrico- lazione. La Compagnia restituisce la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e oneri parafiscali). Il rimborso viene effettuato alla ricezione della documen- tazione indicata al primo comma e sarà calcolato dal mo- mento della cessazione del Rischio. Qualora il Contraente chieda che il contratto di assicurazione relativo al Veicolo demolito, cessato o esportato sia reso valido per un altro veicolo in sostituzione del precedente, la Compagnia pro- cede al conguaglio del premio di cui sopra con quello do- vuto per il Veicolo subentrante. La Compagnia conserverà (a favore del proprietario del Veicolo distrutto o demolito o esportato) la classe di merito maturata per 60 mesi a partire dalla data di registrazione di tale evento all’ACI o al PRA.
C. In caso di veicolo consegnato in conto vendita
1. qualora il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, chieda che la Polizza sia resa valida su altro veicolo di sua proprietà, in sosti- tuzione del precedente, con conseguente variazione di Premio, si procede al conguaglio del Premio stesso, purché non vi sia variazione nella figura del pro- prietario. Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato di Assicurazione, e la Carta Verde even- tualmente in suo possesso. Qualora il veicolo con- segnato in “conto vendita” non fosse venduto e il proprietario, rientrandone in possesso, richiedesse la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito CU e alla classe di Compagnia maturata all’atto del- la consegna in conto vendita.
2. qualora il Contraente chieda la risoluzione anticipata della Polizza con rimborso del Premio non goduto, il Contraente è tenuto a distruggere il certificato di assi- curazione e la Carta Verde eventualmente in suo pos- sesso e deve inviare alla Compagnia tramite fax o email la “Richiesta di storno della polizza” compilata in tutte le sue parti e firmata, unitamente ad una copia di messa in conto vendita. La Compagnia restituirà la parte di Pre- mio non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e oneri parafiscali). Il rimborso verrà effettuato alla ricezio- ne di tutta la documentazione sopra indicata e sarà calcolato dal momento della cessazione del rischio.
D. Qualora sia stata attivata l’Estensione Scatola nera, in caso di cessazione del rischio per vendita o mes- sa in conto vendita, demolizione, esportazione del veicolo assicurato all’estero o in caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, avvisare immediatamente il Centro Servizi di Octo Telematics Italia Srl per fissare un appunta- mento per disinstallare il dispositivo.
La Compagnia, nel caso in cui lo ritenesse necessario, si riserva la facoltà di chiedere al Contraente la restituzione mediante raccomandata del certificato di assicurazione e della Carta Verde eventualmente in suo possesso.
Art. 12 - Obbligo di distruzione dei documenti di Assicurazione
Se il Contraente non provvede, quando esplicitamen- te richiesto, alla distruzione dei documenti di Assi- curazione (certificato di Assicurazione e Carta Verde eventualmente in suo possesso), è tenuto al rimborso integrale degli importi pagati dalla Compagnia a terzi, quale risarcimento o indennizzo dei Sinistri causati, successivamente alla sostituzione del contratto del veicolo precedentemente assicurato.
Art. 13 - Furto totale del veicolo
In caso di furto totale del veicolo assicurato il Contraen- te deve informare la Compagnia fornendole copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente. Il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui è stata presentata denuncia all’autorità stessa. La Compagnia corrisponderà all’Assicurato la rata di Premio della garanzia R.C. Auto e delle eventuali garanzie ARD, ad esclusione della garanzia Furto (al netto di imposte e oneri parafiscali) relativo al periodo intercorrente tra la data di risoluzione contrattuale e la data di scadenza della rata di Premio pagata. Qualora il furto avvenga nei 15 giorni successivi alla data di scadenza semestrale del certificato di Assicurazione (art. 1901 del Codice Civile), il Contraente è tenuto al pagamento del Premio della rata scaduta, fermo quanto stabilito al comma precedente.
Art. 14 - Sospensione del contratto e sua riattivazione
X. Xxxxxxxxxxx: qualora il Contraente intenda sospende- re la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comu- nicazione alla Compagnia. Il modulo per la “Richiesta di sospensione di polizza” può essere richiesto al call center al n° 00.00.000.000 dalle ore 8.30 alle ore 19.30 dal lunedì al sabato o scaricato dal sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx nella sezione ’Documenti’. La “Richiesta di sospensione di polizza” deve essere compilata dal Contraente, firmata ed inviata via fax o e-mail alla Compagnia.
Condizioni di Assicurazione - pag. 3 di 35
La sospensione avrà effetto dalle 24.00 della data indi- cata nel modulo di sospensione, purché trasmesso dal Contraente via fax o email entro la stessa data; nel caso in cui il contraente lo dovesse inviare in una data succes- siva a quella indicata nel modulo stesso, la sospensione avrà effetto dalle ore 24 del giorno d’invio. Entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto della sospensione il Contraente deve inviare in originale alla Compagnia il certificato di Assicurazione e la Carta Verde eventual- mente in suo possesso. In caso di mancata restituzione di tutta la documentazione il contratto verrà riattivato dal giorno successivo rispetto alla data di effetto della sospensione. Qualora sia concesso in Polizza il frazionamento del Premio, la Compagnia rinuncia alla successiva rata. Se il contratto prevede un frazionamento semestrale e il Contra- ente abbia pagato la prima rata con carta di credito, al fine di evitare l’addebito della seconda rata, la richiesta di sospensio- ne deve pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza della stessa. Contrariamente, la Compagnia, procederà all’addebito del Premio dovuto 10 giorni prima della scadenza della rata. In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del precedente art. 13. Decorsi 12 mesi dalla sospensione, in assenza di una richie- sta di riattivazione della garanzia esercitata dal Contraente, il contratto si estingue e il Premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia. La Compagnia rimborsa il Premio pagato e non goduto solamente in caso di vendita documentata, de- molizione o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) avvenuti nel periodo di sospensione. È possibile sospendere il contratto una sola volta nell’arco di vita dello stesso. Di conseguenza non è ammessa la sospensione della Polizza di riattivazione. La Compagnia rilascia una regolare ap- pendice di sospensione.
B. Riattivazione: la riattivazione del contratto, ferma la for- mula di personalizzazione e il proprietario assicurato, deve
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essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a 1/360 di anno per ogni giorno di sospensione. Il Premio di riattivazione verrà calcolato con la stessa tariffa della polizza sospesa, maggiorato, per la sola garanzia R.C. Auto, di 10,00 Euro (al netto di imposte e oneri parafiscali) quali spe- se di xxxxxxxxxxxxx.Xx caso di variazione del rischio, dall’impor- to così determinato, verrà detratta la rata del Premio pagato e non goduto della Polizza sospesa. Il periodo di osservazio- ne rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattiva- zione della stessa pertanto l’Attestato di Xxxxxxx è consegna- to per via telematica almeno trenta giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.
La riattivazione viene concessa sull’autovettura pre- cedentemente assicurata o su un’auto di nuova pro- prietà e decorre dalle ore 24.00 della data di paga- mento del Premio calcolato. Le garanzie diverse dall’RC sono prestate solo se già presenti nel contratto precedente o in caso di veicolo di nuova proprietà.
Art. 15 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Xxxxxxxx
In caso di Sinistro il Contraente o Assicurato deve denuncia- re l’evento o tramite l’apposito form di denuncia situato nella propria Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx oppure telefonicamente chiamando il numero 00.00.000.000 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documen- tazione necessaria). Solo in quest’ultimo caso il Contraente o Assicurato dovrà dare anche avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dal fatto, o da quando ne ha avuto co- noscenza, tramite e-mail a xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx o fax al numero 00.00.000.000, indicando la data, il luo- go e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l’entità approssimativa del danno, nonché il nome e il domicilio di eventuali testimoni. In caso di Xxxxxxxx in cui sono coin- volti anche terzi o loro beni (Sinistro RCA), la denuncia deve essere redatta secondo lo schema del modulo “Con- statazione amichevole d’incidente Denuncia di Xxxxxxxx”, approvato con Provvedimento Isvap 13 dicembre 2002, n. 2136 (modulo CAI). Se il Sinistro è avvenuto nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore, identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, e se dallo stesso sono derivati danni ai veicoli e lesioni di lie- ve entità ai rispettivi conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili, il danneggiato (proprietario o conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del Sinistro) dovrà rivolgersi direttamente alla propria Compagnia di Assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subi- to. In detto caso, l’Assicurato, qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla propria Compagnia tramite accesso alla propria Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx oppure fax al numero 00.00.000.000 o tramite email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx, le seguenti informazioni di legge, necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica:
1) la data ed il luogo dell’incidente;
2) i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
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3) le targhe dei veicoli;
4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione;
5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’incidente;
6) le generalità di eventuali testimoni;
7) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
8) Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono di- sponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno. Queste informazioni devono essere fornite sia nel caso in cui l’Assicurato intenda rivolgersi ad un riparatore conven-
zionato, sia ad un riparatore non convenzionato.
A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e ss del Codice delle Assicurazioni l’Assicurato deve met- tere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l’accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevi-
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mento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore, nonché ad orari di ufficio (9-17).
Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ritenu- to necessario dalla Compagnia, all’interno del termine indicato nella richiesta di risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispetto delle tempi- stiche previste dalla normativa contenuta nel Codice delle As- sicurazione, negli artt. 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente. Secondo i richiamati articoli di legge, la Compagnia provve- derà alla formulazione dell’offerta o a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo CAI contenente la firma di entrambe le parti.
Nei casi di furto, rapina, eventi socio-politici o atti di danneggiamento volontario da parte di terzi, dovrà essere fatta denuncia immediata all’Autorità, inoltrando alla Compagnia copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa. Se il furto o la rapina è avvenuto all’estero, la denuncia dovrà essere presentata anche all’Autorità Italia- na. Qualora il danno sia causato da eventi naturali la comunicazione di Sinistro dovrà trovare riscontro nelle rile- vazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell’Autorità competente del luogo. Nell’ipotesi di “ritiro patente”, alla denuncia dovranno essere allegati i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall’Autorità competente e i motivi di esso. Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di Xxxxxxxx o nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia, per il pregiudizio subito, ha diritto di rivalersi in tutto o in parte delle somme e spese che ha dovuto pagare per il risarcimento del terzo danneggiato.
Art. 16 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 17 - Foro competente e rinvio alle norme di legge
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpre- tazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro di Milano. Qualora il Contraente e/o l’Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e smi), qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Art. 18 - Modalità di rimborso
Nel caso in cui al Compagnia debba effettuare un rimborso, questo avverrà tramite bonifico bancario o assegno di traenza. Se per effetto di una modifica contrattuale il contraente o la Compagnia siano tenuti al pagamento di una somma pari o inferiore a 5 euro, tale somma sarà oggetto di arrotonda- mento a favore dell’altra parte e la Compagnia e il contraente rinunceranno a richiedere all’altra parte il suddetto importo.
Art. 19 - Divieto di cessione del credito e fa- coltà di delega di pagamento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile,
le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assi- curatore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessio- nario del credito sia uno degli autoriparatori convenzionati con l’Assicuratore (il relativo elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx).
L’Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nell’articolo 20.
L’Assicurato che si rivolga ad un autoriparatore non conven- zionato con l’Assicuratore e che intenda cedere a tale auto- riparatore non convenzionato il proprio credito nei confron- ti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare all’Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 00.00.000.000 o email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx.
In caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore en- tro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il con- senso si intenderà negato.
Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell’As- sicurato che vanti un credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto di delegare l’Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c. - previo accordo con il perito o l’Assicuratore sulla quantificazione dell’in- dennizzo del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti dell’autoriparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.
Art. 20 - Benefici in caso di utilizzo di autoriparatori convenzionati
Oltre alla automatica prestazione del consenso da parte dell’Assicuratore nei confronti di richieste di cessione del credito derivante dal presente contratto avanzate dall’Assi- curato a favore di autoriparatori convenzionati, l’Assicurato che decida di rivolgersi ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore avrà diritto alla fruizione dei seguenti servizi/prestazioni:
• riduzione del 50% della percentuale di Scoperto e del Minimo di Scoperto secondo quanto previsto agli articoli 2.1, 4.1 lettera b), 5.1;
• dimezzamento della franchigia secondo quanto previsto all’articolo 4.1 lettera a);
• presa e consegna del veicolo a domicilio;
• precedenza nella riparazione rispetto a soggetti diversi da altri assicurati dell’Assicuratore;
• fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre o di primo impianto;
• garanzia di due anni sulla riparazione;
• lavaggio esterno e pulitura interno del veicolo.
Condizioni valide solo per le sezioni
Furto e Incendio (Sezione 2), Cristalli e Perdite Pecuniarie (Sezione 3), KasKo (Sezione 4), Eventi Naturali e Socio Politici (Sezione 5)
Art. 21 - Esclusioni
L’Assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurre- zioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo - co- munque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b) determinati o agevolati da dolo (compreso il sui- cidio o il tentato suicidio) o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipen- denti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, salvo quanto previsto alle singole sezioni;
c) derivanti da partecipazione del veicolo a gare o
competizioni sportive e relative prove e verifiche previste dal regolamento di gara nonché dalla gui- da fuoristrada;
d) avvenuti (salvo specifica pattuizione) in conse- guenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane e/o smottamento di terreno, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
e) conseguenti ad appropriazione indebita.
Art. 22 - Riparazioni / sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, pur- ché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro. La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni, a regola d’arte, occorrenti al ripristino del veico- lo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà del veicolo danneggiato, corrispondendone il valore. In tale caso la Compagnia deve darne immediata co- municazione al Contraente/Assicurato entro il termine di cui al 1° comma ovvero anche successivamente detto termine, sempre che gli interventi di ripristino non abbiano avuto inizio. Nel caso di Furto totale, il suddetto termine decorre dalla data in cui il Contraente/Assicurato ha comunicato il ritrovamento del veicolo.
Art. 23 - Degrado d’uso
Si definisce degrado d’uso il rapporto fra il valore com- merciale del veicolo al momento del Sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100. In eccezione a quanto sopra e limitatamente ad autovetture, veicoli ad uso promiscuo, il degrado d’uso verrà stabilito secondo le seguenti tabelle basate sull’età del veicolo assicurato:
Età del veicolo | Percentuale di deprezzamento |
oltre 6 mesi | 5% |
oltre 1 anno | 10% |
oltre 2 anni | 20% |
oltre 3 anni | 30% |
oltre 4 anni | 40% |
oltre 5 anni | 50% |
Per la valutazione dei danni agli pneumatici si terrà conto dell’effettivo consumo del battistrada rispetto al nuovo.
Art. 24 - Valore a nuovo
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La liquidazione del danno totale verrà effettuata per intero, cioè senza applicazione del degrado d’uso, ove il Sinistro si sia verificato entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione.
In caso di danno totale, per valore a nuovo si intende il costo sostenuto per l’acquisto di un nuovo veicolo aventi pari caratteristiche a quello assicurato ovvero al costo sostenuto per l’acquisto di quello andato sot- tratto o distrutto. In entrambi i casi non potrà essere riconosciuto un valore superiore a quello indicato come valore di listino alla data del sinistro.
Per i danni parziali non sarà applicato il degrado d’u- so per 12 mesi dalla data di prima immatricolazione limitatamente alla sola carrozzeria, esclusi pertanto il motore e le sue parti, organi e impianti elettrici o elettronici, la batteria, i pneumatici, nonché tutte le parti meccaniche soggette ad usura.
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Art. 25 - Forma di Assicurazione
• Valore Totale - L’Assicurazione viene prestata a valore totale, forma di Assicurazione che prevede la copertura per il valore commerciale del veicolo (nel solo caso di veicolo di prima immatricolazione questo valore corri- sponde al prezzo di listino). Questa forma di Assicura- zione comporta l’applicazione della “regola propor- zionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile. Tale regola non sarà comunque applicata nel caso di contratto di rinnovo per il quale la Compagnia ha determinato il nuovo valore sulla base della quotazione di ”Quattroruote” sempre che al momento della stipula del primo contratto sia stato assicurato l’effettivo valore commerciale dell’auto- veicolo. Relativamente alla garanzia Furto, questa forma può essere prestata alle seguenti condizioni:
A1: senza l’applicazione dello scoperto; comprese le ap- parecchiature autoradio/CD/video, purché stabilmente fissate sul veicolo.
A2: con applicazione dello scoperto (art. 29) comprese le apparecchiature autoradio/CD/video, purché stabilmen- te fissate sul veicolo.
• Primo Rischio Assoluto - L’Assicurazione viene presta- ta a Primo Rischio Assoluto, forma di Assicurazione che prevede la copertura fino ad un importo di massimo In- dennizzo con il limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
Questa forma di Assicurazione esclude l’applicazione della “regola proporzionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile.
Art. 26 - Determinazione dell’ammontare del danno
Condizioni di Assicurazione - pag. 6 di 35
In caso di perdita totale del veicolo, l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale, rilevato dal mensile “Quattroruote Professional”, che il veicolo aveva al momento del Sinistro al netto del valore di quanto residua dopo il Sinistro stesso. Pertanto in caso di liquidazione del valore commerciale del veicolo il proprietario si impegna a lasciare alla Compagnia la piena disponi- bilità del veicolo danneggiato e a prestarsi per tut- te le formalità necessarie per la vendita dello stesso ad un soggetto indicato dalla Compagnia. A richiesta dell’Impresa, inoltre, dovrà essere prodotto il certificato di proprietà digitale con annotata la radiazione al PRA del mezzo. In caso di danno parziale, l’ammontare del dan- no è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, il valore del danno è dato dal costo delle riparazioni al netto del degrado d’uso (art. 23), quando applicabile. L’ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momen- to del Sinistro e di quanto residua dopo il Sinistro stesso. Non si tiene in ogni caso conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi, né delle spese per modi- ficazione, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Se l’Assicurazione co- pre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del Sinistro la Compagnia risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte sud- detta. Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA ove l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel alore assicurato.
Art. 27 - Liquidazione dei danni
La liquidazione del danno ha luogo a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del Sinistro, median- te accordo tra le parti oppure, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente. I periti, in caso di
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disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene fatta dal Presiden- te del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è inappellabile e impegna le parti, anche se chi dissente non l’abbia sottoscritta. Ciascu- na delle parti sostiene le spese del proprio perito. Le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 28 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito in Euro mediante bonifico bancario.
In caso di furto senza ritrovamento del veicolo il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato a decorrere dal trentesimo giorno dal ricevimento da parte della Compagnia dei se- guenti documenti:
• Copia della denuncia di furto presentata all’Autorità (con traduzione se in lingua straniera).
• Certificato di proprietà digitale con annotata la perdita di possesso.
• Originale della carta di circolazione (se non è stata sot- tratta con il veicolo).
• Originale del certificato cronologico.
• Copia della carta di circolazione estera (solo se il veicolo è stato precedentemente immatricolato all’estero).
• Copia della fattura di acquisto.
• Originale dello svincolo del Creditore Privilegiato (solo se il veicolo è sottoposto a vincolo, a ipoteca o a fermo amministrativo).
• Piano di ammortamento (solo se il veicolo è locato in leasing).
• Kit completo delle chiavi o dei dispositivi di avviamento del veicolo.
• Procura notarile in favore di Zurich Insurance Company Ltd SpA.
• Codice IBAN del proprietario del mezzo assicurato per eseguire il bonifico.
La Compagnia ha la facoltà di richiedere anche:
• il certificato di chiusa istruttoria penale rilasciato dalla Procura, nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario per il reato di cui all’art. 642 c.p..
• La Società è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispo- sitivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. La Società è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richie- sti e prodotti. L’autorizzazione data alla Società, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell’Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile. In caso di Incendio, Eventi Na- turali ed Atti di danneggiamento volontario l’indennizzo è subordinato al ricevimento, da parte della Compagnia, di copia della denuncia inoltrata all’Autorità competente e, se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco. La Com- pagnia, su richiesta del danneggiato, può corrispondere direttamente all’officina il costo della riparazione.
Art. 29 - Scoperto a carico dell’Assicurato
In caso di Sinistro la Compagnia corrisponderà all’As- sicurato l’indennizzo con deduzione della percentua- le di scoperto e relativo minimo indicato in Polizza, ove previsto.
Art. 30 - Diritto di rivalsa
In caso di Xxxxxxxx, salvo esplicita rinuncia, la Compa- gnia è surrogata, in base all’art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell’ammontare dell’indennizzo pagato.
Sezione 1
Responsabilità Civile verso Terzi
Art. 1.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese siano dovuti a titolo di risar- cimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo. Ad estensione della garanzia, sono coperti i danni involontariamente cagionati a terzi dall’eventuale rimorchio agganciato al veicolo assicurato, purché l’installazione sia stata effettuata in osservanza delle disposizioni in vigore ed in conformità alle indicazio- ni riportate sui documenti di circolazione.
L’Assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, a qualunque titolo sia effettuato il trasporto. Non sono assicurati i ri- schi della responsabilità per i danni causati dalla par- tecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e dalle relative prove e verifiche previste nel regola- mento di gara nonché ad altre manifestazioni previ- ste dall’art. 124 del Codice delle Assicurazioni Private.
Art. 1.2 - Soggetti esclusi dalla garanzia di responsabilità civile auto
Ai sensi dell’art.129, del D.Lgs. 209/2005 Codice del- le Assicurazioni private, il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato responsabile del Sinistro. In tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamen- te ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acqui- rente con patto di riservato dominio, e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. con riferimento al conducente o ai soggetti di cui al precedente punto 1, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascen- denti e i discendenti legittimi naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quan- do convivano con questi o siano a loro carico in quanto il Contraente provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. nel caso il Contraente sia una società, i soci a re- sponsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al pre- cedente punto 2;
4. per i veicoli adibiti a scuola guida è prevista la co- pertura della responsabilità dell’istruttore. Sono invece considerati terzi l’esaminatore, l’allievo anche quando è alla guida e l’istruttore durante l’esame dell’allievo stesso.
Art. 1.3 - Esclusioni e rivalsa
L’Assicurazione non è operante:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istrutto- re ai sensi della legge vigente;
• nel caso di veicolo con targa in prova, se la circola- zione avviene senza l’osservanza delle disposizio- ni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
• nel caso di veicolo dato a noleggio con conducen- te, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprieta- rio o da suo dipendente;
• per i danni subiti dai terzi trasportati, se il traspor-
to non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (o del certificato);
• in caso di dolo del conducente;
• se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS.
30.04.92 n. 285.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui la Compa- gnia sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conse- guenza dell’inopponibilità al danneggiato di ecce- zioni contrattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiu- tare o ridurre la propria prestazione.
Art. 1.4 - Sostituzione della Polizza e del certificato
In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione della Polizza, nel calcolo del Premio relativo alla Polizza sostitutiva verrà effettuato l’eventuale conguaglio rispetto al Premio pa- gato e non goduto nella Polizza sostituita. Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Compagnia provvederà ad inviarlo al Contraente contestualmente al pa- gamento dell’eventuale conguaglio; il Contraente è obbli- gato a distruggere il certificato e la Carta Verde even- tualmente in suo possesso della Polizza sostituita. La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di detto obbligo. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe l’e- voluzione della classe di merito, purché non vi sia stata variazione nella persona del proprietario o locatario in caso di leasing.
Art. 1.5 - Gestione delle vertenze
La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudizia- le delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, le- gali o tecnici.
Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’As- sicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazio- ne dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese affrontate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
Art. 1.6 - Prestazioni aggiuntive (sempre operanti)
Condizioni di Assicurazione - pag. 7 di 35
La Compagnia assicura i rischi non compresi nell’Assi- curazione obbligatoria indicati nelle seguenti Prestazioni aggiuntive. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato fino alla concorrenza dei massimali di seguito indicati, delle somme che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi.
Responsabilità civile dei trasportati
La Compagnia assicura la Responsabilità Civile personale e au- tonoma dei trasportati a bordo del veicolo identificato in Po- lizza per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione, esclusi i danni al conducente e al veicolo stesso. Tale garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza. Responsabilità civile per fatto di figli minori
La Compagnia assicura la Responsabilità Civile derivan-
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te all’Assicurato, dalla circolazione, purché avvenuta all’insaputa dello stesso, del veicolo identificato in Polizza per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi, ai sensi dell’art. 2048, 1° comma, Co- dice Civile. Tale garanzia opera entro i limiti del mas- simale di Responsabilità Civile indicato in Polizza.
Ricorso dei terzi
La copertura è estesa al ricorso dei terzi in conseguenza di incendio del veicolo, esplosione o scoppio in aree pri- vate. La Compagnia risponde fino alla concorrenza di 150.000,00 Euro dei danni diretti e materiali cagiona- ti dal Sinistro a persone, animali e cose di terzi che non siano compresi tra le persone enumerate all’art. 129 del Codice delle Assicurazioni.
Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri e autovetture date a noleggio con conducente.
La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente, del proprietario del veicolo e del conducente per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da Incendio, da Furto o da smarrimento. La copertura è estesa anche ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni, nonché di at- tività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale sopra indicato.
Sono comunque esclusi:
a) i danni da inquinamento e contaminazione;
b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato/Contraente;
c) i danni contemplati dall’Assicurazione obbligatoria.
Art. 1.7 - Condizioni aggiuntive valide per “veicoli a motore”
La Compagnia assicura i rischi non compresi nell’Assi- curazione obbligatoria indicati nelle seguenti Condizioni Aggiuntive. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in di- pendenza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita da questi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive che seguono:
1. Carico e scarico - La Compagnia assicura la responsa- bilità del Contraente e - se persona diversa - del com- mittente per i danni involontariamente cagionati ai ter- zi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose tra- sportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
Condizioni di Assicurazione - pag. 8 di 35
2. Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell’inopponibilità al terzo di ecce- zioni previste all’art. 1.3 delle condizioni specifi- che relative alla Sezione 1.
a) La Compagnia, a parziale deroga dell’art. 1.3 della Sezione 1, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario (quando lo stesso non è conducente), del veicolo indicato in Polizza, adibi- to a servizio privato o ad uso promiscuo:
• se il conducente non è abilitato a norma delle di- sposizioni in vigore;
• nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle di- sposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione.
Qualora proprietario o locatario fosse a conoscenza delle suddette circostanze, la Compagnia conserva il diritto all’azione di rivalsa nei termini di cui all’art.
1.3 della Sezione 1.
b) La Compagnia inoltre rinuncia, solo per il primo sini-
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stro, al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario (leasing) del mezzo assicurato, quando il conducente alla guida dello stesso risulti in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; mentre, nei confronti del conducente medesimo (anche quando si identifichi con il proprietario o locatario) limiterà la rivalsa ad un importo pari al Sinistro, con il massimo di 2.500 Euro.
c) Nel caso in cui sia stata acquistata la copertura “Tutela Rivalsa in caso di ebbrezza”, e pagato il relativo pre- mio, la Compagnia, solo per il primo sinistro, rinuncia al diritto di rivalsa sia nei confronti del proprietario o locatario (leasing) del mezzo assicurato sia nei confron- ti del conducente medesimo quando questi risultino in stato di ebbrezza a condizione che il tasso alcolemico rilevato sia comunque inferiore al limite stabilito dalla legge maggiorato di 0,5 gr/l. Se il tasso alcolemico su- pera detto limite, la Compagnia limiterà la rivalsa nei confronti del conducente medesimo (anche quando si identifichi con il proprietario o locatario) ad un importo pari al Sinistro, con il massimo di 2.500 Euro.
3. Neo patentati - Patente non rinnovata
La Compagnia rinuncia, in caso di incidente stradale, all’azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o proprietario del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia anco- ra in possesso della regolare patente, a condizione che:
1) la patente venga successivamente rilasciata;
2) la data di superamento dell’esame sia anteriore al Sinistro;
3) la guida sia conforme alle prescrizioni del docu- mento che sarà rilasciato;
4) non penda, al momento del Sinistro, procedi- mento penale per il reato di guida senza paten- te nei confronti del conducente.
Tale regolamentazione è valida anche nel caso in cui alla guida del veicolo assicurato si trovi un conducente con patente scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro.
Art. 1.8 - Determinazione della classe di Conversione Universale CU
- In caso di prima immatricolazione del veicolo, di voltura al PRA, di prima registrazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, al contratto si applica la classe di CU 14.
- Nel caso di veicoli già assicurati il contratto è assegnato alla classe di CU indicata nell’attestazione sullo stato del rischio
- Nel caso di Polizze nuove da stipulare in forma Bonus/ Malus relative a veicoli assicurati precedentemente all’e- stero, il contraente consegna una dichiarazione, rilasciata dall’assicuratore estero che consenta l’individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della si- nistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella A, considerando la 14ª quale classe d’ingresso. Detta dichia- razione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichia- razione il contratto è assegnato alla classe di CU 14;
- I criteri di attribuzione della classe di CU per l’annualità successiva, determinata sulla base della sinistrosità regi- strata ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regolamento IVASS
n. 9, del 19 maggio 2015, per tutte le forme tariffarie, sono riportati nella seguente Tabella A.
Non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della Sinistrosità pregressa, di cui all’attestato di rischio, riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile). Si prendono in considerazione tutti gli eventuali Sinistri pagati, anche a titolo par- ziale, con responsabilità principale, provocati nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso).
Tabella A
(Criteri di attribuzione della classe di CU)
Classe di CU | 0 Sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 sinistri o più |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Art. 1.9 - Determinazione della classe di merito di Compagnia
CLASSE DI ASSEGNAZIONE PER AUTOVETTURE AD USO PRIVATO E AUTOVEICOLI AD USO PROMISCUO
La classe di merito di Compagnia, per le Polizze nuove, si ot- tiene in funzione della classe di conversione universale (CU) Tabella B.1
sulla base della Tabella B1 “Classe di assegnazione per Au- tovetture ad uso privato e Autoveicoli ad uso promiscuo” o la Tabella B.2. “Classe di assegnazione per Autotassametri, Autovetture a noleggio o adibite a scuola guida”.
Classe di Conversione Universale “CU” | Classe di merito di Compagnia | Classe di Conversione Universale “CU” | Classe di merito di Compagnia |
1 | 1 | 10 | 10 |
2 | 2 | 11 | 11 |
3 | 3 | 12 | 12 |
4 | 4 | 13 | 13 |
5 | 5 | 14 | 14 |
6 | 6 | 15 | 15 |
7 | 7 | 16 | 16 |
8 | 8 | 17 | 17 |
9 | 9 | 18 | 18 |
CLASSE DI ASSEGNAZIONE PER AUTOTASSAMETRI, AUTOVETTURE A NOLEGGIO O ADIBITE A SCUOLA GUIDA
Condizioni di Assicurazione - pag. 9 di 35
Tabella B.2
Classe “CU” | numero di Sinistri nel quinquennio | ||||||
nessun Sinistro | 1 Sinistro | 2 Sinistri | 2 Sinistri di cui almeno 1 nell’AC o precedente | 3 Sinistri | 3 Sinistri di cui almeno 1 nell’AC o precedente | 4 o più Sinistri | |
01 | 01 (*) | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 18 |
02 | 02 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
03 | 03 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 18 |
04 | 04 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 18 |
05 | 05 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 18 |
06 | 06 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 18 |
07 | 07 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 18 |
08 | 08 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 |
09 | 09 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 |
10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 |
11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
(*) nel caso del quinquennio completo la classe di Compagnia per autotassametri, per autovetture a noleggio, quelle adibite a scuola guida sarà la 1C
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Art. 1.10 - Bonus/Malus
La presente Assicurazione è stipulata nella formula tarif- faria “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni x xxxxxxxx- zioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presen- za di Sinistri avvenuti nel Periodo di osservazione e che si articola in 18 classi di appartenenza, corrispondenti a livelli di Premio crescenti, come da Tabella A”.
Tabella C
All’atto della stipula del contratto, la classe di merito vie- ne assegnata in base alla situazione del veicolo risultante dagli elementi indicati nella Tabella C.
Per gli autotassametri, le autovetture a noleggio e quelle adibite a scuola guida sono previste 26 (venti- sei) classi di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe 1H alla classe 18.
Situazione veicolo | Classe di conversione Universale “cu” di assegnazione | Documentazione Necessaria |
Immatricolato per la prima volta e/o Assicurato per la prima volta dopo voltura o a seguito di cessione del contratto | 14 | - Carta o certificato di circolazione - Certificato di proprietà digitale (o foglio complementare) - Eventuale appendice di cessione del contratto o documentazione ufficiale comprovante la vendita |
Immatricolato per la prima volta e/o Assicurato per la prima volta dopo voltura - comma 4-bis dell’art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005. | Classe CU risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio dalla precedente Compagnia di Assicurazione e relativo al veicolo della medesima tipologia di quello già assicurato. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Eventuale “Certificazione di Stato di famiglia” |
Già assicurato con attestato di rischio riferito a contratto scaduto da non più di 12 mesi | Classe “CU” risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio dalla precedente Compagnia di Assicurazione. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. |
Già assicurato con contratto scaduto da oltre 12 mesi (ma da non più di 60 mesi). | Classe “CU” risultante dall’attestato di rischio dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio dalla precedente Compagnia di Assicurazione. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 odice civile. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto. |
Già assicurato con contratto scaduto da oltre 60 mesi. | 14 | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che l’Attestato non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. |
rubato da non oltre 60 mesi. | Classe CU risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio dalla precedente Assicurazione. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Copia della denuncia di furto rilasciata dalla Autorità competente. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che l’Attestato non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. - Copia del precedente contratto. |
oggetto di demolizione, o cessazione definitiva della circolazione. | Classe CU risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio dalla precedente Assicurazione. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Copia della documentazione comprovante la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che l’Attestato non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. - Copia del precedente contratto. |
in relazione al quale sia intervenuta sospensione del precedente contratto senza riattivazione da non oltre 60 giorni. | Classe CU risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio alla precedente Assicurazione. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di sospensione del contratto. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che l’attestato non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. |
Condizioni di Assicurazione - pag. 10 di 35
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Situazione veicolo | Classe di conversione Universale “cu” di assegnazione | Documentazione Necessaria |
Assicurato all’estero | 14 oppure con classe calcolata in base alla Tabella A. | - Dichiarazione rilasciata dalla precedente Compagnia estera dalla quale risulti il precedente periodo di Assicurazione e il numero dei Sinistri RCA eventualmente accaduti e riferiti allo stesso periodo. |
già Assicurato con un’altra Compagnia di Assicurazione cui è stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa. | Classe di pertinenza come risultante dalla documentazionesostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore. | - Fotocopia della raccomandata di richiesta dell’Attestato di Xxxxxxx inoltrata dalla precedente Compagnia o dal Commissario liquidatore - Dichiarazione del Contraente degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’Attestato o la classe di assegnazione, se il contratto è risolto prima della scadenza annuale (art. 1892 e 1893 Codice civile ). |
Mancanza di attestazione o documentazione specifica (mancanza della carta/ certificato di circolazione, foglio complementare/certificato di proprietà, appendice di cessione del contratto). | 18 | - Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 6 mesi successivi (con conteggio della eventuale differenza di Premio che sarà rimborsata dalla Compagnia). |
Già Assicurato in forma Bonus/ Malus con o senza franchigia, con contratto temporaneo scaduto da non più di 12 mesi. | Classe di merito risultante dal precedente contratto temporaneo, in assenza verrà assegnata la classe 14. | - Copia del contratto temporaneo. - Se il contratto è scaduto da più di tre mesi ma meno di un anno, occorre anche la dichiarazione (ai sensi Artt.1892 e 1893 Codice civile.) firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della Polizza temporanea. |
Già Assicurato in forma Bonus/ Malus con o senza franchigia o con forma tariffaria a Franchigia, con contratto temporaneo scaduto da oltre 12 mesi. | 14 | - Copia del contratto temporaneo - Dichiarazione (ai sensi Artt.1892 e 1893 Codice civile) firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della Polizza temporanea. |
Già Assicurato in forma Franchigia, con contratto temporaneo scaduto da non più di 12 mesi. | 13 | - Copia del contratto temporaneo - Se il contratto è scaduto da più di tre mesi ma meno di un anno, occorre anche la dichiarazione (ai sensi Artt. 1892 e 1893 Codice civile) firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della Polizza temporanea. |
Per i veicoli precedentemente assicurati con forma tariffaria “a franchigia” o “a tariffa fissa”, si applicano le seguenti regole:
Già assicurato in forma tariffaria a Franchigia con attestato di rischio riferito a contratto scaduto da non più di 60 mesi | Classe “CU” risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio dalla precedente Compagnia di Assicurazione oppure, in mancanza di “CU” sull’Attestato di Rischio, viene calcolata in base alla Tabella D | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. |
Già assicurato in forma tariffaria a Franchigia con attestato di rischio riferito a contratto scaduto da oltre 60 mesi | 14 | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che l’Attestato non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. |
Già assicurato in forma tariffaria a Tariffa Fissa con attestato di rischio riferito a contratto scaduto da non più di 60 mesi | Classe “CU” risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio dalla precedente Compagnia di Assicurazione oppure, in mancanza, verrà assegnata la classe 14 | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. |
Già assicurato in forma tariffaria a Tariffa Fissa con attestato di rischio riferito a contratto scaduto da oltre 60 mesi | 14 | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che l’Attestato non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. |
Condizioni di Assicurazione - pag. 11 di 35
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Tabella D
(Criteri evolutivi in caso di passaggio da Forma tariffaria “A franchigia” a Forma tariffaria“bonus-malus”)
Anni senza sinistri | Classe di CU |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
Art. 1.11 - Attestazione dello stato del rischio Prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente o, se persona diversa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di lo- cazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Xxxxxxx in ottemperanza di quanto previsto dal Regola- mento n.9 del 19 maggio 2015.
La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno 30 giorni prima della sca- denza del contratto con le seguenti modalità:
• messa a disposizione sul sito web della Compagnia nell’a- rea riservata con possibilità di consultazione e scarico;
• possibilità di invio mediante e-mail sempre dall’area ri- servata del sito web della Compagnia;
• modalità aggiuntive di consegna, attivabili su richiesta del contraente, chiamando il Servizio Clienti.
Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contrat- to, l’Attestato di Xxxxxxx è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riat- tivazione.
La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’At- testato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attesati di Rischio.
Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di Rischio per il tramite dei propri intermediari.
Condizioni di Assicurazione - pag. 12 di 35
Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque mo- mento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del C.A.P.. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, l’Attestato di Xxxxxxx comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.
Il rilascio di Attestati di rischio relativi a coperture già sca- dute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS
n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di co- sti, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la Compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’At- testato di Rischio direttamente dalla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa.
Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizza- bile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio.
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Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successi- ve alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazio- ne rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto dall’Art.9 comma 2 del Regola- mento n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassifica- zione della Classe di merito, con conseguente variazione del premio.
In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attesta- to di Xxxxxxx conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l’u- tilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione di mancata circolazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo e riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce.
In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di conse- gna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.
Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di man- tenimento della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992:
a) per i casi di veicoli già assicurati all’estero, il con- traente consegna una dichiarazione, rilasciata dall’as- sicuratore estero che consenta l’individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14ª quale classe d’ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazio- ne dello stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14;
b) nel caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprieta- ri ad uno o più di essi, a quest’ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri sogget- ti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno solo di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successiva- mente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
c) nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, o unite civilmente o con- viventi di fatto, all’acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acqui- sito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
d) qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulti invenduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo og- getto di furto con successivo ritrovamento, al vei- colo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;
e) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazio- ne dello stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa: vendita, demolizione, furto di cui sia esibita denuncia, certificazione di cessazione del- la circolazione, definitiva esportazione all’estero, consegna in conto vendita, al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assi- curare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
f) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine – co- munque non inferiore a dodici mesi – sia acquista- to da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del vei- colo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l’utilizzatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all’entrata in vigore del Provvedimen- to n. 72 del 16 aprile 2018;
g) nel caso di veicolo intestato a soggetto portato- re di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state regi- strate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R.
n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
h) qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesi- stente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale vei- colo la nuova classe di CU;
i) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicura- zione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe CU, risultante dall’ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersa- ni”; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato;
j) qualora il precedente contratto sia stato stipula- to presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’attestato di rischio non sia presente nella banca dati attestati di ri- schio, di cui all’art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU
di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015;
k) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità il- limitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;
l) qualora una società di persone o capitali sia pro- prietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilistica- mente la proprietà;
m) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già matu- rata.
Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base della formula Bonus/Malus, l’Attestato rilasciato dalla Compagnia conterrà anche la classe di Conversione Uni- versale CU determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui “Allegato 2” del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, come da seguente Tabella n. 1.
La Compagnia comunicherà tempestivamente al Contra- ente, senza oneri, ogni variazione peggiorativa della clas- se di merito compresa quella derivante dai controlli sulla documentazione ed eventuale dichiarazione inerente ai dati dell’Attestato di Rischio rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.
Tabella n.1 - Regole evolutive della classe di Conversione Universale (CU)
Classe “CU” | Classe di collocazione in base ai Sinistri | ||||
0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
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L’assegnazione della classe di Bonus/Malus di Compagnia, avverrà con le modalità previste dalla Tabella n. 2 o la Tabella n.3.
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Classe di collocazione in base ai Sinistri “osservati”
Tabella n.2 - Regole evolutive della classe di Compagnia valida per Autovetture ad uso privato e Autoveicoli ad uso promiscuo
Classe di merito di Compagnia | 0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri | |||||
Classe “BM” | (*) Variazione % | Classe “BM” | (*) Variazione % | Classe “BM” | (*) Variazione % | Classe “BM” | (*) Variazione % | Classe “BM” | (*) Variazione % | |
1H | 1H | 0,00% | 1F | 3,00% | 1C | 17,80% | 1 | 39,50% | 4 | 45,80% |
1G | 1H | -1,00% | 1E | 5,20% | 1B | 22,80% | 2 | 38,90% | 5 | 49,30% |
1F | 1G | -1,90% | 1D | 8,50% | 1A | 26,50% | 3 | 36,90% | 6 | 50,20% |
1E | 1F | -3,10% | 1C | 10,80% | 1 | 31,30% | 4 | 37,20% | 7 | 53,90% |
1D | 1E | -4,90% | 1B | 11,00% | 2 | 25,50% | 5 | 34,90% | 8 | 53,20% |
1C | 1D | -5,10% | 1A | 10,60% | 3 | 19,70% | 6 | 31,40% | 9 | 52,90% |
1B | 1C | -5,00% | 1 | 12,50% | 4 | 17,50% | 7 | 31,90% | 10 | 51,20% |
1A | 1B | -4,80% | 2 | 7,70% | 5 | 15,70% | 8 | 31,50% | 11 | 55,50% |
1 | 1A | -6,60% | 3 | 1,10% | 6 | 10,90% | 9 | 29,00% | 12 | 61,10% |
2 | 1 | -0,50% | 4 | 3,90% | 7 | 16,60% | 10 | 33,70% | 13 | 97,50% |
3 | 2 | -0,50% | 5 | 6,90% | 8 | 21,50% | 11 | 43,60% | 14 | 149,50% |
4 | 3 | -3,30% | 6 | 6,20% | 9 | 23,50% | 12 | 54,20% | 15 | 181,10% |
5 | 4 | -3,30% | 7 | 8,50% | 10 | 24,40% | 13 | 83,70% | 16 | 247,90% |
6 | 5 | -2,60% | 8 | 10,70% | 11 | 30,90% | 14 | 127,30% | 17 | 333,70% |
7 | 6 | -5,40% | 9 | 10,10% | 12 | 37,50% | 15 | 150,60% | 18 | 425,60% |
8 | 7 | -4,50% | 10 | 9,50% | 13 | 61,80% | 16 | 206,30% | 18 | 401,80% |
9 | 8 | -4,90% | 11 | 12,50% | 14 | 95,40% | 17 | 272,80% | 18 | 377,40% |
10 | 9 | -4,00% | 12 | 19,90% | 15 | 118,50% | 18 | 358,30% | 18 | 358,30% |
11 | 10 | -7,40% | 13 | 36,80% | 16 | 159,00% | 18 | 324,40% | 18 | 324,40% |
12 | 11 | -9,90% | 14 | 56,50% | 17 | 198,60% | 18 | 282,30% | 18 | 282,30% |
13 | 12 | -18,90% | 15 | 47,90% | 18 | 210,20% | 18 | 210,20% | 18 | 210,20% |
14 | 13 | -21,20% | 16 | 49,10% | 18 | 144,30% | 18 | 144,30% | 18 | 144,30% |
15 | 14 | -14,20% | 17 | 63,80% | 18 | 109,70% | 18 | 109,70% | 18 | 109,70% |
16 | 15 | -21,90% | 18 | 63,80% | 18 | 63,80% | 18 | 63,80% | 18 | 63,80% |
17 | 16 | -21,80% | 18 | 28,00% | 18 | 28,00% | 18 | 28,00% | 18 | 28,00% |
18 | 17 | -21,90% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% |
(*) Si precisa che per “Variazione %” si intende la diminuzione o l’aumento del premio sulla base dell’appli- cazione del coefficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.
Classe di collocazione in base ai Sinistri “osservati”
Condizioni di Assicurazione - pag. 14 di 35
Tabella n. 3 - Regole evolutive della classe di Compagnia valida per autotassametri, autovetture a noleggio o adibite a scuola guida
Classe di merito di Compagnia | 0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri | |||||
Classe “BM” | (*) Variazione % | Classe “BM” | (*) Variazione % | Classe “BM” | (*) Variazione % | Classe “BM” | (*) Variazione % | Classe “BM” | (*) Variazione % | |
1H | 1H | 0,00 | 1F | 16,70 | 1C | 43,30 | 1 | 66,70 | 4 | 90,00 |
1G | 1H | -6,25 | 1E | 18,80 | 1B | 40,60 | 2 | 62,50 | 5 | 90,60 |
1F | 1G | -8,57 | 1D | 17,10 | 1A | 37,10 | 3 | 57,10 | 6 | 85,70 |
1E | 1F | -7,89 | 1C | 13,20 | 1 | 31,60 | 4 | 50,00 | 7 | 81,60 |
1D | 1E | -7,32 | 1B | 9,80 | 2 | 26,80 | 5 | 48,80 | 8 | 78,00 |
1C | 1D | -4,65 | 1A | 11,60 | 3 | 27,90 | 6 | 51,20 | 9 | 79,10 |
1B | 1C | -4,44 | 1 | 11,10 | 4 | 26,70 | 7 | 53,30 | 10 | 82,20 |
1A | 1B | -6,25 | 2 | 8,30 | 5 | 27,10 | 8 | 52,10 | 11 | 81,30 |
1 | 1A | -4,00 | 3 | 10,00 | 6 | 30,00 | 9 | 54,00 | 12 | 84,00 |
2 | 1 | -3,85 | 4 | 9,60 | 7 | 32,70 | 10 | 57,70 | 13 | 92,30 |
3 | 2 | -5,45 | 5 | 10,90 | 8 | 32,70 | 11 | 58,20 | 14 | 100,00 |
4 | 3 | -3,51 | 6 | 14,00 | 9 | 35,10 | 12 | 61,40 | 15 | 154,40 |
5 | 4 | -6,56 | 7 | 13,10 | 10 | 34,40 | 13 | 63,90 | 16 | 178,70 |
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Classe di merito di Compagnia | 0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri | |||||
Classe “BM” | (*) Variazione % | Classe “BM” | (*) Variazione % | Classe “BM” | (*) Variazione % | Classe “BM” | (*) Variazione % | Classe “BM” | (*) Variazione % | |
6 | 5 | -6,15 | 8 | 12,30 | 11 | 33,80 | 14 | 69,20 | 17 | 253,80 |
7 | 6 | -5,80 | 9 | 11,60 | 12 | 33,30 | 15 | 110,10 | 18 | 356,50 |
8 | 7 | -5,48 | 10 | 12,30 | 13 | 37,00 | 16 | 132,90 | 18 | 331,50 |
9 | 8 | -5,19 | 11 | 13,00 | 14 | 42,90 | 17 | 198,70 | 18 | 309,10 |
10 | 9 | -6,10 | 12 | 12,20 | 15 | 76,80 | 18 | 284,10 | 18 | 284,10 |
11 | 10 | -5,75 | 13 | 14,90 | 16 | 95,40 | 18 | 262,10 | 18 | 262,10 |
12 | 11 | -5,43 | 14 | 19,60 | 17 | 150,00 | 18 | 242,40 | 18 | 242,40 |
13 | 12 | -8,00 | 15 | 45,00 | 18 | 215,00 | 18 | 215,00 | 18 | 215,00 |
14 | 13 | -9,09 | 16 | 54,50 | 18 | 186,40 | 18 | 186,40 | 18 | 186,40 |
15 | 14 | -24,14 | 17 | 58,60 | 18 | 117,20 | 18 | 117,20 | 18 | 117,20 |
16 | 15 | -14,71 | 18 | 85,30 | 18 | 85,30 | 18 | 85,30 | 18 | 85,30 |
17 | 16 | -26,09 | 18 | 37,00 | 18 | 37,00 | 18 | 37,00 | 18 | 37,00 |
18 | 17 | -26,98 | 18 | 0,00 | 18 | 0,00 | 18 | 0,00 | 18 | 0,00 |
Classe di collocazione in base ai Sinistri “osservati”
(*) Si precisa che per “Variazione %” si intende la diminuzione o l’aumento del premio sulla base dell’appli- cazione del coefficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.
Il Contraente ha la facoltà di evitare le maggiorazioni di Premio conseguenti alla applicazione delle regole evoluti- ve del Malus provvedendo a rimborsare alla Compagnia, all’atto della scadenza del contratto, gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza stessa. Tale facoltà non è applicabile se, al momento del Si- nistro, il conducente non è compreso tra quelli auto- rizzati alla guida nella formula prescelta. La Compa- gnia non rilascerà l’Attestato di Rischio nei seguenti casi:
• contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
• contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale a condizione che il periodo d’os- servazione non sia stato concluso;
• cessione del contratto per vendita del veicolo assicurato a condizione che il periodo d’osservazione non sia stato concluso.
Art. 1.12 - Formule di guida della garanzia
R.C. Auto
a) LIBERA - Il veicolo identificato in Polizza può essere guidato da chiunque, nel rispetto della Legge.
b) ESPERTA (qualora concessa) - Il veicolo identifica- to in Polizza può essere guidato esclusivamente da conducenti con età uguale o superiore ai 25 anni. Se al momento del Sinistro si trovi alla guida del veicolo un conducente di età inferiore ai 25 anni, la Compagnia eser- citerà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro per ogni Sinistro a titolo di franchigia. In questo caso non è data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazione di Premio e di fruire della riduzione di Premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive previste alle Tabella B.1 o B.2 e di cui all’art. 1.9, offrendo alla Compagnia il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei Sinistri avvenuti nel periodo di os- servazione.
c) ESCLUSIVA (qualora concessa) - Il veicolo identifi- cato in Polizza può essere guidato esclusivamente dal Contraente che sia anche proprietario del veicolo e con età uguale o superiore ai 30 anni. Se al momento del Sinistro si trovi alla guida del veicolo un conducente di-
verso da quello dichiarato, la Compagnia eserciterà il pro- prio diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro per ogni Sinistro a titolo di franchigia.
In questo caso non è data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazione di Premio e di fruire della riduzione di Premio conseguenti alla applicazione delle regole evolu- tive previste alla tabella e di cui all’art.1.9, offrendo alla Compagnia il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei Sinistri avvenuti nel periodo di osservazio- ne. La Compagnia conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. La Compagnia rinuncia alla ri- valsa, di cui ai suindicati punti b) e c), nei seguenti casi:
• in caso di Xxxxxxxx causato da un guidatore addetto o preposto alla custodia o riparazione del veicolo;
• in caso di Sinistro avvenuto successivamente al furto del veicolo, a condizione che il fatto sia stato regolar- mente denunciato alle autorità competenti;
• durante l’utilizzo del veicolo in caso di stato di neces- sità, a condizione che tale stato sia adeguatamente documentato.
Le Formule di guida possono essere modificate in corso d’anno solamente nei seguenti casi con conse- guente variazione di Premio:
- inserimento di nuovi conducenti di età inferiore ai 25 anni per passaggio da guida esperta o esclusiva a guida libera;
Condizioni di Assicurazione - pag. 15 di 35
- inserimento di nuovi conducenti di età superiore ai 24 anni con passaggio da guida libera o esclusiva a guida esperta.
Art. 1.13 - Estensione Scatola nera (qualora concessa)
Premesso che la Compagnia ha stipulato un accordo con la società Octo Telematics Italia Srl che tramite i propri servizi telematici fornirà il servizio di raccolta ed elabora- zione dei dati esclusivamente per scopi assicurativi (tra i quali la gestione e liquidazione dei sinistri RC) e statisti- ci, il contraente che acquista l’estensione Scatola nera si impegna a rispettare i termini e le condizioni contenute nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Octo Telematics Italia consegnate insieme al presente Fascicolo Informativo in caso di attivazione della Estensione Scatola nera ed in particolare:
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1. far installare ed attivare il dispositivo presso un instal- latore della rete di Octo Telematics Italia Srl (elenco disponibile presso il sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxx- lanera) entro 15 giorni dalla data di inizio di validità della polizza;
2. avvisare immediatamente il Centro Servizi di Octo Tele- matics Italia Srl qualora fosse impossibile per cause di forza maggiore imprevedibili ed improvvise osservare la data stabilita di installazione e fissare un nuovo ap- puntamento. Non sono ammesse ulteriori proroghe;
3. in caso di sostituzione del veicolo o riattivazione della polizza su un nuovo veicolo, avvisare immediatamente il Centro Servizi di Octo Telematics Italia Srl per fissare un appuntamento per disinstallare il dispositivo dal vei- colo e re-installare ed attivarlo sul nuovo veicolo;
4. in caso di cessazione del rischio per vendita o messa in conto vendita, demolizione, esportazione del veicolo assicurato all’estero o in caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, avvisare immediatamente il Centro Servizi di Octo Telematics Italia Srl per fissare un appuntamento per disinstallare il dispositivo;
5. in caso di guasto o mancato funzionamento della Sca- tola nera a recarsi da un installatore per la verifica e manutenzione del sistema entro 3 giorni lavorativi dalla notifica di guasto o malfunzionamento da parte del Centro Servizi di Octo Telematics Italia Srl;
6. in caso di disinstallazione del dispositivo con polizza in vigore ad avvisare preventivamente e tassativamen- te la Compagnia contattando Servizio Clienti al n. 00.00.000.000; prima di prendere qualsiasi appunta- mento presso un installatore per la disinstallazione del dispositivo stesso;
7. in caso di specifica richiesta della Compagnia, far ef- fettuare una perizia preventiva del veicolo ed accet- tarne formalmente l’esito tramite firma dell’apposito documento compilato dall’incaricato designato dalla Compagnia ad effettuare la perizia.
L’inadempimento dei sopra citati obblighi comporta che:
a) Il contraente deve rimborsare a Zurich Insurance Com- pany Ltd un importo pari allo sconto di cui ha usufruito per l’inserimento nel contratto dell’Estensione Scatola nera, non più concedibile per effetto della mancata installazione del dispositivo. Tale importo è notificato dalla Compagnia tramite appendice di integrazione e il contraente deve effettuare il pagamento dell’appendi- ce stessa entro 2 giorni lavorativi dalla notifica;
b) in caso di contratto con Estensione Scatola nera la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro per ogni sinistro a titolo di franchigia se al momento del Sinistro non risulta installato il dispositivo ed il contraente non ha corrisposto il pagamento dell’integrazione nei termini previsti al punto a);
Condizioni di Assicurazione - pag. 16 di 35
c) in caso di contratto con Estensione Scatola nera la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro per ogni sinistro a titolo di franchigia se al momento del Sinistro il dispositivo risulta guasto o malfunzionante ed il con- traente non ha provveduto ad effettuare la manuten- zione entro 3 giorni lavorativi dalla notifica di guasto o malfunzionamento da parte del Centro Servizi di Octo Telematics Italia Srl;
d) in caso di disinstallazione del dispositivo con polizza in vigore il contraente deve rimborsare a Zurich In- surance Company Ltd un importo pari allo sconto di cui ha usufruito per l’inserimento nel contratto dell’E- stensione Scatola nera. Tale importo è notificato dalla Compagnia tramite appendice di integrazione e il con- traente deve effettuare il pagamento dell’appendice stessa entro 2 giorni lavorativi dalla notifica. In caso di contratto con Xxxxxxxxxx Scatola nera la Compa- gnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro per ogni sinistro a titolo di franchigia se al momento del Sinistro il dispositivo
risulta disinstallato ed il contraente non ha corrisposto il pagamento dell’integrazione entro 2 giorni dalla no- tifica dell’appendice;
e) il contraente rinuncia ai servizi di Octo Telematics Italia Srl;
f) in caso di mancata disinstallazione del dispositivo a fronte di cessazione del rischio, il Contraente è tenuto a pagare a Octo Telematics una penale di 200 € come normato nelle Condizioni generali di abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia.
In caso di Estensione Scatola nera il Contraente avrà diritto ad una riduzione del premio RC.
Il contraente ha diritto in ogni momento di richiede- re la disinstallazione del dispositivo.
Il Contraente può rimuovere dalla Polizza in corso d’anno l’”Estensione Scatola nera” solamente dopo avere svolto le attività di seguito elencate nel pre- ciso ordine:
1. comunicato alla Compagnia la volontà di rimuovere l’Estensione Scatola nera dalla polizza contattando il Servizio Clienti al n. 00.00.000.000;
2. pagato il Premio per l’integrazione della copertura nei termini previsti al punto d)effettuato la disinstallazione del dispositivo, in base alle direttive di Octo Telematics Italia Srl.
A conclusione della procedura il Contraente deve sotto- scrivere un’appendice di variazione per poter usufruire, fino alla scadenza del contratto annuale, della copertura
R.C. Auto senza “Estensione Scatola nera”.
In caso di disinstallazione senza aver svolto le attività di cui ai punti 1 e 2, la Compagnia si riserva il diritto di rivalsa come all’art. 1.13.d.
In caso di segnalazione antifrode decadono i dirit- ti derivanti dall’acquisto dell’estensione “Scatola nera”.
Art. 1.14 - Bonus Protetto
(qualora concessa) - La presente garanzia, in deroga alle regole evolutive di cui all’Art. 1.11 Tabella 2, esclude ogni penalizzazione di premio RC conseguente al pagamento del primo sinistro (con responsabilità paritaria o principale del conducente) avvenuto durante il periodo di osserva- zione del contratto. Pertanto, in presenza di un singolo sinistro nel corso di tale periodo, la classe di Compagnia della proposta di rinnovo non subirà alcuna variazione in malus. Xxx invece risultino più di un sinistro nel pe- riodo di osservazione del contratto, la classe di merito di Compagnia sarà assegnata in base alle regole evolutive di cui all’Art. 1.11 Tabella 2, senza tener conto del primo sinistro.
L’evoluzione della classe CU subirà le normali regole evo- lutive in base alla normativa vigente, considerando tutti i sinistri pagati, compreso il primo.
La garanzia non è operante nel caso in cui il primo sinistro sia stato oggetto di segnalazione antifrode.
Art. 1.15 - Furto totale del veicolo
In caso di furto del veicolo assicurato, il Contraente potrà beneficiare della classe di merito maturata su tale veicolo, per assicurare un altro veicolo di sua proprietà, a condi- zione che l’emissione del nuovo contratto avvenga entro 60 mesi e che non vi sia variazione nella figura del proprietario dei veicoli. Il Contraente è tenuto a consegnare all’Assicuratore tutta la documentazione spe- cificata nell’art. 28 “Pagamento dell’indennizzo” delle Condizioni di Assicurazione (pag. 10). Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e il Contraente si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, a partire dalla scadenza dell’ultimo periodo per il quale è stato pagato il Premio, a partire dalle 24.00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata alle Autori-
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tà, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegna- re alla classe di merito CU 14 e alla classe di Compagnia maturata alla data del furto.
Art. 1.16 - Riclassificazioni
A) Mancato invio o invio di documenti non conformi Qualora il Contraente non invii alla Compagnia la docu- mentazione richiesta anche successivamente (come ad esempio la copia del certificato di proprietà digitale e/o del libretto di circolazione riportante l’avvenuto passag- gio di proprietà che viene richiesto successivamente alla documentazione temporanea presentata alla Compagnia in attesa della registrazione del passaggio di proprietà) oppure ci sia difformità tra le informazioni indicate nel preventivo e quelle risultanti dalle banche dati istituzio- nali, la Compagnia provvederà a comunicare i termini di riclassificazione della Polizza. Il Contraente è tenuto al pa- gamento dell’eventuale differenza di Premio; in difetto la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell’Assicurato, propor- zionalmente alla differenza di Premio non acquisi- to, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati conseguentemente a Sinistri causati dal veicolo assicurato. Alla scadenza del contratto, la Com- pagnia rilascerà l’Attestato di Rischio, con l’indicazione della corretta classe di merito.
Se l’Assicurato abbia fornito la “Dichiarazione del Con-
traente – Integrazione Attestato di Rischio”, e la veri- fica della classe di merito, sia con banche dati istituzionali sia presso la Compagnia di provenienza, abbia dato esito discordante rispetto a quanto riportato nella polizza, la Compagnia procederà alla corretta riclassificazione con
Sezione 2
conseguente adeguamento in aumento o diminuzione del premio ai sensi dell’art.9 del Regolamento n. 9 del 19 maggio 2015.
B) A seguito di Sinistro
1. Sinistro senza seguito - La Compagnia, nel caso in cui un Sinistro che abbia dato luogo a conseguente evoluzione del Malus, venga successivamente elimina- to perché non si è riscontrata alcuna responsabilità del Contraente, contestualmente aggiornerà per via tele- matica l’Attestato di Xxxxxxx, considerando il Sinistro come “senza seguito”; la Compagnia allo stesso tem- po dispone il rimborso del maggior Premio percepito.
2. Riapertura di un Sinistro - Nel caso in cui un Si- nistro già eliminato come senza seguito venga riaper- to e i suoi sviluppi abbiano dato luogo a conseguente evoluzione del Malus, si procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del Sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del Premio.
Art. 1.17 - Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati
La Compagnia garantisce un servizio di consulenza al danneggiato al fine di fornire ogni assistenza infor- mativa e tecnica per consentire la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno, anche attraverso un adeguato supporto tecnico nella compilazione del- la richiesta di risarcimento e nell’interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità.
Furto e Incendio (garanzia attiva solo se acquistata)
Art. 2.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diret- ti subiti dal veicolo descritto in Polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional, il cui valore deve essere compreso nei “valori assicurati”, stabilmente fissati sul veicolo, contro i rischi:
• furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso;
• incendio, esplosione e scoppio e azione del fulmine. Sono compresi in garanzia gli apparecchi autoradio/CD/ video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fis- sati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Sinistro il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Po- lizza con il massimo di 5.000,00 Euro.
La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale.
La sola copertura “Furto” prevede le seguenti per- centuali di Scoperto: senza Scoperto, Scoperto del 10% con Minimo di Scoperto pari a 150,00 Euro, Sco- perto del 15% con Minimo di Scoperto pari a 250,00 Euro e Scoperto del 15% con Minimo di Scoperto pari a 500,00 Euro.
La percentuale di Scoperto ed il Minimo di Scoperto, ove presenti, verranno ridotti del 50% nel caso in cui l’Assicu- rato provveda al ripristino del danno recandosi presso una delle carrozzerie indicate dalla Compagnia. Il Minimo di Scoperto non può essere comunque inferiore di 150 Euro.
Art 2.2 - Recuperi successivi al furto totale Quando l’assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso alla Compagnia. Qualora il recupero sia avvenuto:
• prima del pagamento dell’indennizzo, l’importo indenniz- zabile verrà determinato come previsto dall’articolo 24;
• dopo il pagamento dell’indennizzo, l’assicurato potrà optare se:
a) procedere alla vendita del veicolo tramite la Compagnia, prestandosi in tal caso a tutti gli adempimenti fiscali connessi. Il proprietario del veicolo inoltre, ove non fos- se stata precedentemente rilasciata, dovrà fornire alla Compagnia la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato. In ogni caso la Compagnia si intende autorizzata a trattenere il ricavato della vendita;
Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 35
b) rientrare in possesso del veicolo restituendo alla Com- pagnia l’indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l’Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come indicato al prece- dente articolo 24).
Art. 2.3 - Esclusioni
Ferme le esclusioni nelle “Condizioni Generali di As- sicurazione” l’Assicurazione non comprende altresì i danni causati o derivati da:
• semplici bruciature non seguite da incendio, non- ché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenome- no elettrico comunque manifestatosi;
• furto di radiotelefoni o telefoni satellitari anche stabilmente fissati sul veicolo;
• furto totale o parziale del veicolo soggetto a prov- vedimento di fermo amministrativo , nel caso non siano stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del C.d.S.;
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• furto di animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, anche in uso, custodia o possesso del Contraente o dell’Assicurato;
• furto totale o parziale del veicolo per mancata chiusura del veicolo stesso;
• furto totale o parziale del veicolo agevolato dall’utilizzo delle chiavi di accensione.
Art. 2.4 - Estensioni Furto e Incendio (sempre operanti)
Incendio da tumulti popolari
L’Assicurazione vale in caso di danni da incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di ter- rorismo, sabotaggio e vandalismo. In caso di Xxxxxxxx l’As- sicurato dovrà fare denuncia immediata all’Autorità.
Circolazione abusiva
L’Assicurazione vale anche per i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina
Sezione 3
purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
Xxxxx al veicolo conseguenti a furto di cose non as- sicurate
La Compagnia indennizza l’Assicurato, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla garanzia furto, dei danni subiti dal veicolo identificato in Polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all’inter- no dello stesso.
Caduta “corpi orbitanti”
Sono indennizzabili i danni causati al veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali o loro parti, esclusi ordigni esplosivi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei “valori assicura- ti” per la garanzia Furto e Incendio, con il massimo del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
Cristalli e Perdite Pecuniarie
(garanzia attiva solo se acquistata)
Art. 3.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia, nei limiti e alle condizioni sotto ripor-
xxxx, indennizza i danni elencati di seguito.
A) Cristalli
Oggetto dell’Assicurazione
Sono indennizzabili i danni di rottura e scheggiatura di cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo dovuti a cau- sa accidentale derivante dalla circolazione o da fatti involontari di terzi. Per ogni Sinistro, e indipendente- mente dal numero e dal tipo di cristalli danneggiati, la ga- ranzia è prestata: fino a concorrenza del 10% dei “valori assicurati”, con il massimo di 600,00 Euro con applicazio- ne di una franchigia fissa di 250,00 Euro. La franchigia non verrà applicata nel caso in cui l’Assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio fornito da Carglass, Doctorglass o Glassdrive.
Esclusioni:
Sono esclusi i danni:
• conseguenti a furto o rapina consumati o tentati;
• connessi ad operazioni di applicazione o rimozio- ne dei cristalli;
• elencati nell’art. 21 delle Condizioni di Assicura- zione;
• conseguenti ad eventi speciali, così come definiti alla Sezione 5 delle presenti condizioni, o ricondu- cibili alla garanzia kasko;
Condizioni di Assicurazione - pag. 18 di 35
• se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato dal libretto di circolazione.
Servizio “Carglass”
L’Assicurato che intenda avvalersi del servizio Carglass dovrà:
• chiamare il Numero Verde 800-360036 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio;
• esibire l’originale della scheda di Xxxxxxx;
• non anticipare danaro entro il limite massimo di risarci- mento di 600,00 Euro o fino alla concorrenza del 10% dei “valori assicurati”.
Servizio “Doctorglass”
L’Assicurato che intenda avvalersi del servizio Doctorglass dovrà:
• chiamare il Numero Verde 800-101010 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio;
• esibire l’originale della scheda di Xxxxxxx;
• non anticipare danaro entro il limite massimo di risarci- mento di 600,00 Euro o fino alla concorrenza del 10% dei “valori assicurati”.
Servizio “Glassdrive”
L’Assicurato che intenda avvalersi del servizio Glassdrive dovrà:
• chiamare il Numero Verde 800-010606 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio;
• esibire l’originale della scheda di Xxxxxxx;
• non anticipare danaro entro il limite massimo di risarci- mento di 600,00 Euro o fino alla concorrenza del 10% dei “valori assicurati”.
B) Perdite Pecuniarie
Autorimessaggio e trasporto
In caso di rapina, furto o incendio del veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa - sino ad un massimo di 250,00 Euro - le spese sostenute per il trasporto e/o ricovero tem- poraneo disposto dall’Autorità.
Spese per sottrazione o smarrimento chiavi In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in Polizza, la Compagnia rimborsa - fino ad un massimo di 250,00 Euro per evento - le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l’apertura del- le portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.
Garanzia spese di immatricolazione
In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assi- curato in Polizza o l’antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia corrisponderà - fino ad un massimo di 250,00 Euro - le spese documentate sostenute dall’Assi- curato al momento dell’acquisto per l’immatricolazione di altro veicolo, in sostituzione di quello assicurato.
Concorso spese ripristino box di proprietà
La Compagnia rimborsa - fino ad un massimo di 250,00 Euro per evento -le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell’Assicurato o suoi familiari adibito a rimessa, in conseguenza di incendio o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell’impianto di ali- mentazione del veicolo assicurato.
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Garanzia bagaglio
In caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la perdita totale del veicolo identifica- to in Polizza o la antieconomicità della sua ripara- zione, la Compagnia rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio, fino ad un massimo di 250,00 Euro per even- to. La garanzia è valida esclusivamente per enti di pro- prietà dell’Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d’uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi e altri contenitori, nonché indumen- ti indossati. Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi foto- grafici e relativi accessori, gli apparecchi autoradio/
CD/video, apparecchi ottici e simili, il denaro, i titoli e altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d’artigianato. In caso di Xxxxxxxx, l’As- sicurato dovrà far constatare i danni all’Autorità competente e chiedere che venga redatto regolare processo verbale.
Danni causati dal trasporto di vittime della strada La Compagnia rimborsa - sino ad un massimo di 500,00 Euro per evento - le spese sostenute per eliminare i dan- ni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni dell’auto- vettura in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di incidenti stradali.
Sezione 4
Kasko (attiva solo la garanzia acquistata)
Art. 4.1 - Oggetto dell’Assicurazione
X. Xxxxxxxx - La Compagnia, si obbliga ad indenniz- zare le riparazioni dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, fino ad un massimo di 3.000,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo. Per ogni Sinistro la Compagnia applica una franchigia fissa di 250,00 Euro. La franchigia verrà ridotta del 50% nel caso in cui l’Assicurato provveda al ripristi- no del danno recandosi presso una delle carrozzerie facenti parte della rete Zurich Help Point. Questa ga- ranzia è calcolata in percentuale rispetto al Premio R.C. Auto, pertanto soggetta a tutte le variazioni tariffarie che lo determinano. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta par- zialmente impegnata la responsabilità dell’Assicura- to, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Massimale indicato in Polizza. Nel caso invece di Sinistri non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsa- bilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indenniz- zo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le som- me eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito.
La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Pri- mo Rischio Assoluto senza applicazione del Degrado d’u- so sulle parti sostituite.
X. Xxxxx Completa - La Compagnia si obbliga ad inden- nizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi e animali selvatici, ribalta- mento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazio- ne su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi:
• i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional;
• gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparec- chiature del genere) purché stabilmente fissati sul vei- colo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e tra- scritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Sinistro il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della
Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitata- mente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello.
Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarci- mento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la re- sponsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato dalla come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcitonell’ ambito della CARD, entro il Valo- re Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diret- to, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito.
E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko completa” sola- mente se già presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osser- vanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale.
Condizioni di Assicurazione - pag. 19 di 35
La garanzia “Kasko completa” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 10%, con diversi Minimi di Scoperto applicati in base alla po- tenza del veicolo: 500,00 e 1.000,00 Euro. La percen- tuale di Scoperto ed il Minimo di Scoperto verranno ridotti del 50% nel caso in cui l’Assicurato provveda al ripristino del danno recandosi presso una delle carrozzerie indicate dalla Compagnia.
Art. 4.2 - Esclusioni
Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni di Assi- curazione, la garanzia non è operante:
• se il conducente non è abilitato a norma delle di- sposizioni in vigore, salvo quanto regolato dalla Condizione Aggiuntiva 1.7 (Sezione 1 - pag. 11);
• per i danni al veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, nel caso non siano stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del C.d.S.;
• per i danni al veicolo nel caso in cui alla guida del-
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lo stesso ci sia un conducente diverso da quello di- chiarato in contratto, come regolato dall’Art. 1.12
– Forme di guida della garanzia R.C. Auto (Sezione 1 - pag. 19);
• per i danni subiti dal veicolo qualora non sia abi- litato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada;
• per i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
• per i danni subiti a causa di traino attivo o passi- vo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”;
• per i danni conseguenti a furto - consumato o tentato - e rapina, nonché ad incendio non deter- minato da uno degli eventi previsti all’“Oggetto dell’Assicurazione”;
• per i danni alle ruote - cerchioni, coperture e ca- mere d’aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile in base agli eventi previsti all’oggetto dell’Assicurazione;
• avvenuti in conseguenza di guida da parte di per- sona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30/04/92 n.° 285 e successive modifiche.
Art. 4.3 - Rinuncia al diritto di surrogazione
La Compagnia rinuncia, nei confronti del conducente de- bitamente autorizzato alla guida del veicolo, dei traspor- tati e dei familiari dell’Assicurato, all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile.
Art. 4.4 - Colpa grave
L’Assicurazione vale anche per i Sinistri determinati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e/o delle per- sone che legittimamente detengono il veicolo identificato in Polizza.
Sezione 5
Eventi Naturali e Socio Politici
(garanzie attive solo se acquistate)
Art. 5.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La garanzia può essere estesa, se espressamente richiama- ta in Polizza, ai seguenti rischi:
A) Eventi Naturali.
B) Eventi Socio Politici.
Sia la garanzia “Eventi naturali” che la garanzia “Eventi socio-politici” prevedono la seguente percentuale di Scoperto applicata: 10% con un Minimo di Scoper- to pari a 500,00 Euro. La percentuale di Scoperto ed il Minimo di Scoperto verranno ridotti del 50% nel caso in cui l’Assicurato provveda al ripristino del danno recandosi presso una delle carrozzerie indicate dalla Compagnia. Per la sola garanzia Eventi Naturali, ferma la posizione prece- dente, qualora la riparazione del danno alla carrozzeria del veicolo dovesse essere effettuata con la tecnica “tira- bolli”, la percentuale di Scoperto ed il Minimo di Scoperto non verranno applicati.
A) Eventi Naturali
Condizioni di Assicurazione - pag. 20 di 35
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo designato in Polizza ,anche quando il veicolo non si trova in circolazione, a seguito di trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di veicoli. La garanzia è inoltre operante in caso di collisione con animali selvatici, avvenuta in aree am- messe alla circolazione, fino alla concorrenza di 3.000 Euro e comunque nel limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro, a condizione che l’evento fortuito sia rilevato dalle Autorità preposte sul luogo di accadimento del Sinistro stesso. Ferme le esclusioni previste nelle “Condizioni Generali di Assicurazione”, la garanzia non è operante per i danni derivanti da uscita di strada, ribaltamento o successi- va collisione del veicolo assicurato se non immediatamente conseguente all’urto con l’animale selvatico.
Sono compresi:
• i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional;
• gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, compact disk players, televisori, registratori e altre apparecchia- ture del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi -se “non di
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serie”-sia sommato agli altri eventuali optional e tra- scritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza.
La copertura è prestata con Forma di Assicurazio- ne a Valore Totale. In caso di Sinistro il risarcimen- to non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro.
Restano espressamente esclusi i danni a seguito di terremoti, eruzioni vulcaniche e per danni provocati al motore derivanti dall’aspirazione di acqua.
B) Eventi Socio Politici
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo designato in Polizza a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sa- botaggio e atti di danneggiamento volontario, compresi:
• i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional;
• gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, compact disk players, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo a condi- zione che il valore degli stessi - e “non di serie” - sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitata- mente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Restano espressamente esclusi i danni riconducibili alla garanzia kasko.
La copertura è prestata con Forma di Assicu- razione a Valore Totale. E’ possibile prevede- re la garanzia “Eventi Socio Politici” solamente se già presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contra- ente/Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garan- zia non operante, pertanto la Compagnia non proce- derà al pagamento dell’indennizzo.
Sezione 6
Ritiro Patente (garanzia attiva solo se acquistata)
Art. 6.1 - Oggetto dell’Assicurazione
a) La Compagnia riconoscerà al Contraente, qualora subisca una decurtazione di punti dalla propria patente in conseguenza di violazioni di articoli del Nuovo Codice della Strada, commesse successiva- mente alla decorrenza della presente garanzia:
• il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di 500,00 Euro per la partecipazione ad un corso di aggiornamento organizzato da Autoscuola o da altri soggetti autorizzati, per recuperare i punti perduti;
• il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di 1.000,00 Euro qualora a seguito di perdita totale del punteggio iniziale si renda necessario sostenere l’esame di idoneità tecnica per la revisione della patente, a condizione che l’Assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamen- to, per riacquistare il punteggio perduto.
b) La Compagnia si obbliga a corrispondere una dia- ria di 50,00 o 100,00 Euro in base alla selezione effettuata e indicata in Polizza, per una durata massima di 90 giorni per Sinistro, per il caso che al Conducente del veicolo assicurato sia adottato in via cautelativa il provvedimento di sospensione prov- visoria della patente di guida in conseguenza diretta e esclusiva di incidente da circolazione avvenuto durante il periodo di validità della presente Polizza, che abbia provocato la morte o lesioni personali gravissime o gra- vi e in ogni altro caso di investimento di persona.
Art. 6.2 - Esclusioni
Ferme le esclusioni previste nelle “Condizioni di As- sicurazione” la garanzia non è operante:
• se la patente viene immediatamente revocata con provvedimento definitivo;
• se l’Assicurato guida il veicolo con patente scadu- ta o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi prescritti in patente;
• se la patente viene sospesa in relazione a fatti do- losi compiuti dall’Assicurato;
• se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato nel libretto di circolazione;
• se l’Assicurato si trova in stato di ubriachezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
• se al momento del verificarsi dell’evento, il veicolo non è regolarmente assicurato a norma di legge;
• se l’Assicurato non viene prosciolto o assolto
Sezione 7
da eventuali imputazioni del Reato di fuga o di omissione di soccorso o se viene riscontrata, in via definitiva, una violazione al Nuovo Codice della Strada (solo per il punto b);
• se il conducente non è abilitato a norma delle di- sposizioni in vigore;
• se nei confronti dell’Assicurato sono stati in pre- cedenza adottati provvedimenti di sospensione della patente, senza che la circostanza sia stata resa nota alla Compagnia;
• se l’Assicurato non fa uso della facoltà di ricorso con- tro il provvedimento di sospensione della patente.
Art. 6.3 - Recesso dal contratto per variazione di legge
La Compagnia e il Contraente hanno facoltà, nel caso di modifiche delle norme di legge concernenti la sospensio- ne delle patenti, di recedere dal contratto limitatamente alla garanzia “Ritiro Patente” con preavviso di quindici giorni da darsi con lettera raccomandata. Nel caso in cui il recesso venga richiesto dalla Compagnia, questa rimborserà al Contraente la quota di Premio relativo al periodo di rischio non corso.
Art. 6.4 - Criterio di liquidazione del danno La Compagnia provvederà al rimborso dei costi sostenuti, per il recupero dei punti patente o per sostenere l’esame di idoneità, solamente a fronte di idonea documentazione comprovante l’avvenuta frequenza ai corsi stessi.
Le spese devono essere altresì comprovate da idonea do- cumentazione fiscale.
L’indennità giornaliera é riconosciuta dal giorno succes- sivo a quello in cui ha effetto la sospensione e fino a quando la patente non venga restituita o definitivamente revocata, fermo sempre il limite massimo di giorni inden- nizzabili. Il pagamento viene effettuato al termine del periodo di indennizzabilità e in quanto l’Assicurato abbia ottemperato agli “obblighi in caso di Sinistro”. È tutta- via facoltà dell’Assicurato di chiedere che l’indennità xxx xxx xxxxxxxx xxxxx corrisposta alla fine di ciascun mese solare. In caso di imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso, l’indennità è corrisposta solo dopo che l’Assicurato sia stato prosciolto o assolto oppure, in caso di presunta violazione del Nuovo Codice della Strada, solo successivamente alla revo- ca della relativa sanzione. In ogni caso, l’Assicurato è tenuto a dare avviso immediato alla Compagnia dell’avve- nuta restituzione della patente.
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Tutela Legale (garanzia attiva solo se acquistata)
Premessa
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 VERONA,
Tel. (000) 0000000 - Fax (000) 0000000, sito internet: xxx.xxx.xx, in seguito detta D.A.S.
La Compagnia ha la facoltà, previa informativa al Contraente, di sostituire il soggetto a cui è affidata la gestione dei sinistri di Tutela Legale.
Art. 7.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia, nei limiti del massimale di 20.000,00 Euro e delle condizioni previste in Polizza, assicura il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell’Assicurato, a seguito di Xxxxxxxx rientrante in garanzia.
Sono coperte le spese:
• di assistenza stragiudiziale;
• per l’intervento di un legale;
• per l’intervento di un perito d’ufficio (C.T.U.);
• per l’intervento di un consulente tecnico di parte;
• di giustizia;
• liquidate a favore di controparte in caso di xxxxxxxxxxx, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
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• conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S.;
• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dina- mica dei Sinistri;
• di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedi- menti penali;
• per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autori- tà Giudiziaria;
• degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere defe- xxxx e risolta avanti ad uno o più arbitri;
• per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicura- to e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
• per il contributo unificato per le spese degli atti giu- diziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedi- mento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Compagnia assicura:
• le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
• le spese relative a traduzioni di verbali o atti del proce- dimento, entro il limite massimo di E 1.000;
• l’anticipo della cauzione, disposta dall’autorità compe- tente, entro il limite massimo di E 20.000. L’importo della cauzione verrà anticipato da parte di D.A.S. a con- dizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analo- ghe. L’importo anticipato dovrà essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali D.A.S. conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
La Compagnia non assume a proprio carico il paga- mento di multe o ammende e gli oneri fiscali che do- vessero presentarsi nel corso o alla fine della verten- za, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nel caso in cui il Contraente non possa portarla in detrazione e per il pagamento del contributo unificato.
Art. 7.2 - Forme di garanzia
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato o per eventi che lo coinvolgano in ve- ste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto col- poso o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime (L. 41/2016); la garanzia è operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alco- lemico non superiore a 1,2 g/l;
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c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conse- guenza diretta e esclusiva di evento della circolazio- ne che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.
e) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a E 250,00;
f) sia sottoposto a procedimento penale per delitto dolo- so, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Compagnia prov- vederà all’anticipo delle spese, nel limite della somma di E 2.000, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diver- sa da assoluzione, proscioglimento derubricazione del reato da doloso a colposo o in caso di estinzione del re- ato, la Compagnia richiederà allo stesso il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le
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Persone Assicurate sono sempre tenute a denun- ciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, noti- zia di coinvolgimento nell’indagine penale;
g) debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente avverso l’Ordinanza – In- giunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale:
• quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sini- stro e sull’attribuzione della responsabilità;
• ove la sanzione amministrativa non fosse connessa ad un incidente della circolazione stradale o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzio- ne di responsabilità, la garanzia sarà operante, ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso, con il limite di una (1) denuncia per ciascun anno assicurativo e purché l’importo della sanzione sia superiore a E 100.
Ad integrazione di tali garanzie, la Compagnia garanti- sce un servizio di consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza, tramite il numero verde 000.00.00.00. L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’uf- ficio (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00) per ottenere:
• consulenza legale;
• chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
• consultazione preventiva e assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.
Per le coperture elencate in questo articolo, le garanzie riguardano i Sinistri che insorgano e debbano essere pro- cessualmente trattati e eseguiti:
• in tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo, nell’ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
• in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San marino, negli altri casi.
Art 7.3 - Persone assicurate
• nel caso di danni extracontrattuali e procedimenti penali: il proprietario, il conducente e i trasportati del veicolo;
• nel caso di vertenze di diritto civile di natura contrattua- le: il proprietario del veicolo;
• relativamente all’Art. 5.2 lettera f): il conducente del vei- colo o il Legale rappresentante nel caso in cui il Contra- ente sia una Società.
• In caso di vertenza tra il Contraente e altra persona assi- curata, la garanzia si intende operante solo a favore del Contraente.
Art. 7.4 - Esclusioni
La garanzia non vale:
• per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
• per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto all’Art. 7.2 lettere c), d) e g);
• se il conducente non è abilitato o non è in pos- sesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ot- tempera agli obblighi stabiliti in patente; se tutta- via il conducente non ha ancora ottenuto la paten- te, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante;
• se il conducente è imputato per guida in stato di eb- brezza (art. 186-186bis del Codice della Strada) con accertamento di un valore corrispondente a un tas- so alcolemico superiore a 1,2 g/l, o per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (187 C.d.S.), ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi dei suddetti articoli, o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga e/o omis- sione di soccorso). In tali casi, la presente garanzia è
sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tali ipotesi, D.A.S. rimborserà le spese legali sostenute per la difesa, salvo il caso in cui sia stata dichiarata l’impossibilità di procedere con il pro- cesso per l’estinzione del reato per qualsiasi causa;
• se il veicolo non è coperto da regolare assicurazio- ne obbligatoria R.C.A.;
• se il veicolo è usato in difformità agli usi indicati nel libretto di circolazione.
Art. 7.5 - Insorgenza del Sinistro
Il Sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momen- to in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
In particolare:
• nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il Reato; si ricava dalla informazione di ga- ranzia e non ha nulla a che fare con la data di notifica- zione di quest’ultima;
• nell’Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento;
• nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comporta- mento non conforme ai patti concordati.
La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:
• dalle ore 24,00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a san- zioni amministrative;
• trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nel caso di vertenze contrattuali. Qualora la polizza sostitu- isca analoga copertura, la carenza decorre dalla data di effetto della polizza sostituita;
• il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:
• vertenze, promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al mede- simo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
Art. 7.6 - Denuncia di Xxxxxxxx e scelta del legale
In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne immediata comu- nicazione a D.A.S., chiamando il seguente Numero Verde 000.00.00.00 (attivo dalle 8,30 alle 19,30 da lunedì al saba- to) e e trasmettendo tutti gli atti o documenti di cui al successivo art. 5.7. Subordinatamente, può presentare de- nuncia direttamente alla Compagnia. Il diritto dell’Assicu- rato alla garanzia assicurativa si prescrive se il Sinistro viene denunciato oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 2952, 2° comma del Codice Civile. L’Assi- curato dovrà immediatamente, e comunque entro il termine utile per la difesa, far pervenire a D.A.S. o alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudi- ziario. Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l’Assicurato può indicare un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’uf- ficio giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale ove il tenta- tivo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale.
Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Compagnia ga- rantirà le spese sostenute per la domiciliazione entro un massimo di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per sinistro e per anno.
La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto d’interessi con D.A.S. o con la Compagnia ed è operante dalla contestuale denuncia di Sinistro per i casi di difesa penale.
Art. 7.7 - Fornitura dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
L’Assicurato è tenuto a fornire a D.A.S. tutti gli atti e
documenti che la stessa richieda, regolarizzandoli se necessario a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
Art. 7.8 - Gestione del Sinistro
Ricevuta la denuncia del Sinistro, D.A.S. (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Pri- vate - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiu- diziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicu- rato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, D.A.S. valuterà l’opportunità di ricor- rere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’As- sicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. tra- smette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. 5.6.
Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio:
• l’Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni cir- costanza rilevante ai fini dell’erogazione delle presta- zioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni;
• gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;
• gli incarichi ai legali, inclusi quelli liberamente scelti dall’Assicurato, devono essere preventivamente con- cordati con D.A.S., sempre che le pretese dell’Assicu- rato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assi- curato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni;
• l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stra- giudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di D.A.S., pena la decadenza dal diritto alle prestazioni. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventi- va richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione;
• l’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi;
• in caso di procedure concorsuali, la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione alla procedura;
• D.A.S. non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Art. 7.9 - Disaccordo sulla gestione del Sinistro
Condizioni di Assicurazione - pag. 23 di 35
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favo- revole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicu- rato, questi potrà ugualmente procedere per proprio con- to e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.
Art. 7.10 - Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano esclusivamente all’Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari.
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Sezione 8
Assistenza (garanzia attiva solo se acquistata)
Premessa
La Compagnia, per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla garanzia ASSISTENZA, si avvale di:
“Mapfre Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xx- xxxxx X Xxxxxxxxxx, X.X.”
Xxxx xx Xxxxxx: Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX).
Numero Verde 800.186.064
oppure x00 (000) 0000000
in seguito detta “Mapfre Asistencia S.A.”
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Ge- nerale per l’Italia ha la facoltà, previa informativa al Contraente, di sostituire il soggetto a cui è affidata la gestione dei sinistri della garanzia Assistenza.
Condizioni Generali Assistenza
Art 8.1 - Oggetto della garanzia
In forza di una specifica convenzione stipulata tra la Com- pagnia e Mapfre Asistencia S.A. , in caso di Sinistro sono garantite all’Assicurato le prestazioni dei Servizi di Assistenza indicati nelle sezioni successive. In caso di Si- nistro l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa che provvede all’erogazione delle prestazioni.
La garanzia Assistenza in una qualsiasi forma di se- guito descritta si attiva obbligatoriamente in caso di attivazione – qualora concessa - della Estensione Scatola nera.
Art 8.2 - Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l’Assicurato po- trà contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, chiamando il Numero Verde 800-186.064 oppure il numero della sede operativa di Verrone (BI) 015- 2559791. In alternativa può inviare un fax al numero: 000-0000000. In ogni caso dovrà comunicare con preci- sione i seguenti dati:
1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. la targa del veicolo;
3. il Nome e Cognome;
4. l’indirizzo del luogo in cui si trova
5. il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
Condizioni di Assicurazione - pag. 24 di 35
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assi- curato, che è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso, se richie- sto, sarà necessario inviare alla Struttura Organiz- zativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificati- vi, fatture, ricevute delle spese.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà au- torizzare esplicitamente l’effettuazione.
Art 8.3 - Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti Condizioni Generali:
a) Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri av- venuti durante e per effetto di gare automobilisti- che e motociclistiche e relative prove e allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimen-
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ti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandali- smo di massa, scioperi, terremoti, fenomeni atmo- sferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi com- preso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alco- lici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxx://xx- xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0”. Si con- siderano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia;
b) Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo en- tro ciascun anno di validità del servizio stesso;
c) La durata massima della copertura per ogni perio- do di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della garanzia è di 60 giorni;
d) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun gene- re a titolo di compensazione;
e) La Struttura Organizzativa non assume responsabili- tà per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile;
f) Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescri- ve entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione in conformi- tà con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile;
g) Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non abbia preso con- tatto con a Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro, salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore;
h) L’Assicurato libera dal segreto professionale, relati- vamente ai Sinistri formanti oggetto di questa As- sicurazione i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati even- tualmente investiti dall’esame del Sinistro stesso;
i) Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, ver- ranno concessi compatibilmente con le disposizio- ni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicura- to, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anti- cipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 60 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’am- montare degli interessi al tasso bancario corrente;
j) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sotto- scritti con altra Compagnia di Assicurazione, è fat- to obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena
di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Com- pagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamen- te quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la Prestazione;
k) Per tutto quanto non è espressamente disciplina- to nella presente “Sezione Assistenza” si applica- no le disposizioni di legge
l) I massimali indicati per ogni Prestazione debbo- no intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Xxxxx.
Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l’assistenza), ove le autorità locali o interna- zionali non consentono a soggetti privati lo svolgimen- to di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.
Art 8.4 - Garanzie specifiche
In funzione della forma prevista, sono prestate le garanzie riportate nelle sezioni dedicate:
Forma “Classic”
Forma “Top”
Forma “Classic”
1.1 Depannage
(Prestazione erogata in Italia e all’estero, compati- bilmente alle disponibilità locali)
In seguito a Guasto il Veicolo non risulti in condizioni di spo- starsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di Guasto e la possibilità di effettuare la ripa- razione sul posto, verificherà la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il Sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. La Compagnia terrà a proprio ca- rico le spese fino ad un massimo di Euro 200,00 per Sinistro. Qualora durante l’intervento l’officina mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare il Veicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il Vei- colo, nel rispetto della procedura prevista dalla Prestazione “Soccorso stradale”. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’interven- to d’urgenza, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
1.2 Soccorso stradale
In seguito a Guasto, Incidente, Incendio, Furto (anche par- ziale o tentato), Rapina (anche tentata) del Veicolo, tale da renderne impossibile l’utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il Veicolo stesso al più vicino punto di assisten- za della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all’officina più vicina. La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 200,00 per Sinistro. L’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato, così come il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso. In caso di Sinistro avvenuto all’estero oppure in autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite direttamente dalla Struttura Organizzativa. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito l’Incidente o il Guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).
Sono altresì escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo.
1.2.1 Spese di rimessaggio
Qualora, a seguito della Prestazione di cui all’articolo “Soccorso stradale” e in conseguenza a Guasto, Inciden- te, Incendio, Furto e Rapina parziali, errato rifornimento,
smarrimento/furto/rottura/mancato funzionamento delle chiavi o dimenticanza delle stesse all’interno dell’abitaco- lo, il Veicolo risulti non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del Veicolo per le prime 72 ore, tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa fino a un massimo di Euro 50 per Sinistro.
1.3 Recupero del veicolo fuori strada Qualora in caso di Guasto o Incidente il Veicolo sia fuo- riuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Strut- tura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 200,00 per Sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. In caso di Incidente avvenuto all’estero o in autostrada spe- cifiche istruzioni saranno fornite dalla Struttura Organizzati- va. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupe- ro qualora il Veicolo abbia subito l’Incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).
1.4 Invio pezzi di ricambio
Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto (anche parziale o tentato), Rapina (anche tentata), i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del Vei- colo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Al rientro dal viaggio l’Assicurato dovrà rimborsare soltanto il co- sto dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doga- nali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Compagnia. La garanzia operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km. dalla residenza dell’Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso).
1.5 Anticipo delle cauzioni penale e civile In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’As- sicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa, qua- lora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissa- ta dall’Autorità, fino ad un massimo di Euro 6.000,00 tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile. L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito.
Condizioni di Assicurazione - pag. 25 di 35
La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vi- genti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato. L’Assicu- rato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascor- so tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma an- ticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. La garanzia è operante solo quando il Sinistro si veri- fica all’estero (al di fuori del territorio dell’Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx).
1.6 Estensione Depannage
La Prestazione è erogata anche in caso di:
- mancanza di carburante
- foratura/scoppio/squarcio di pneumatico
- perdita/rottura/furto/ mancato funzionamento delle chiavi di accensione, dimenticanza delle stesse all’inter- no dell’abitacolo
- necessità montaggio catene da neve
1.7 Estensione Soccorso stradale
La Prestazione è erogata anche in caso di:
- mancanza di carburante
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- foratura/scoppio/squarcio di pneumatico
- perdita/rottura/furto/ mancato funzionamento delle chiavi di accensione, dimenticanza delle stesse all’inter- no dell’abitacolo
- errato rifornimento
1.8 Spese d’albergo
Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto (anche parziale o tentato), Rapina (anche tentata), il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organiz- zativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenen- do la Compagnia direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 600,00 complessivamente per tutte le persone coin- volte nel medesimo Sinistro (Assicurato e trasportati). La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso).
1.9 Auto in sostituzione (Prestazione ero- gata solo in Italia)
Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto (anche parziale o tentato), Rapina (anche tentata), errato rifornimento, il Veicolo resti immobilizzato e ci comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, con spese a carico della Compagnia, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla società di noleggio e durante il normale orario di apertura della stessa, un’auto di ca- tegoria C non superiore a 1.200 cc. con percorrenza illimitata, per il tempo di riparazione certificato e comunque per un massimo di 3 giorni.
In caso di attesa dei pezzi di ricambio, ove richiesto dall’Assicurato, l’auto in sostituzione potrà essere ritirata prima dell’inizio dei lavori di riparazione, restando fermi il numero di giorni di disponibilità dell’auto in sostituzione per come disciplinato in precedenza.
Restano sempre a carico dell’Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie rela- tive alle assicurazioni facoltative nonché ogni even- tuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere og- getto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
La Prestazione non è operante per:
- immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
La garanzia operante quando il Sinistro si verifica ad ol- tre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso).
Condizioni di Assicurazione - pag. 26 di 35
Forma “Top”
(Tutto ciò che è compreso nella forma “Classic” con l’e- sclusione della garanzia prevista al punto 1.9 “Auto in sostituzione”, che risulta integralmente sostituita dalla garanzia al punto 2.18)
2.1 Autodemolizione
(Prestazione erogata solo in Italia)
Qualora l’Assicurato, a seguito di Guasto, Incidente, In- cendio, Furto (anche parziale o tentato), Rapina (anche tentata), in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30.04.92 art. 103, come modificato dal D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997 art. 46 e successive modificazioni), debba procedere alla demolizione del Veicolo e alla sua cancellazione al P.R.A., la Struttura Organizzativa entro 15 giorni dalla richie-
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sta dell’Assicurato organizzerà, con costi a carico della Compagnia:
a) il recupero del Veicolo, previo appuntamento con l’As- sicurato;
b) il trasporto del Veicolo al Centro di Demolizione au- torizzato;
c) il rilascio all’Assicurato o a terzi incaricati dallo stesso, all’at- to del ritiro, delle idonee dichiarazioni a norma di legge;
d) l’invio all’Assicurato da parte del Centro di Demolizio- ne, a mezzo raccomandata A.R., dei certificati di avve- nute demolizione e cancellazione al P.R.A..
Qualora il Veicolo sia stato assoggettato ad asporta- zioni di parti e/o danneggiamenti tali da richiedere l’intervento di mezzi eccezionali per il suo recupero, l’Assicurato, all’atto della richiesta della Prestazione, dovrà darne immediata segnalazione alla Struttura Organizzativa, la relativa maggiorazione di costo per l’intervento del mezzo eccezionale resta a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento. Nel caso in cui lo stato del Veicolo non sia segnalato tempestivamente e all’atto del suo recupero si rilevi la necessità dell’utilizzo di un mezzo eccezionale il costo della seconda uscita rima- ne a totale carico dell’Assicurato che dovrà provve- dere direttamente al pagamento. L’Assicurato deve produrre, contestualmente alla consegna del Veico- lo, la seguente documentazione:
a) ricevuta di pagamento degli eventuali costi di de- posito del Veicolo relativi sia ai giorni antecedenti la richiesta dell’Assicurato alla Struttura Organiz- zativa che ai successivi 15 giorni;
b) libretto di circolazione in originale;
c) foglio complementare o certificato di proprietà digitale;
d) targhe Veicolo;
e) codice fiscale (fotocopia);
f) documento di riconoscimento valido dell’intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d’identità o equivalente);
g) documento di riconoscimento valido dell’incari- cato alla consegna del Veicolo, qualora questi sia diverso dell’intestatario al P.R.A. (fotocopia).
In caso di assenza di uno o più dei suddetti docu- menti, di cui ai punti b), c) e/o d), l’Assicurato deve produrre l’originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del Veicolo comporta la decadenza del diritto alla Prestazione.
2.2 Invio di un’autoambulanza
(Prestazione erogata solo in Italia)
Qualora a seguito di Infortunio da Incidente stradale l’As- sicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l’autoam- bulanza e la Compagnia terrà a proprio carico la relati- va spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).
2.3 Consulenza medica
Qualora a seguito di Infortunio o malattia l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, potrà mettersi in con- tatto direttamente
o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la Pre- stazione più opportuna da effettuare in suo favore.
2.4 Viaggio per il recupero del veicolo Qualora, il Veicolo in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Xxxxx tentato o parziale, Rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all’estero per 5 giorni oppure in caso di Furto o Rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpe-
trato il Furto o la Rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’As- sicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Compagnia a pro- prio carico il relativo costo.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato (e co- munque al di fuori del comune di residenza dell’As- sicurato stesso).
2.5 Rientro dei passeggeri -prosecuzione del viaggio
Qualora il Veicolo in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Xxxxx tentato o parziale, Rapina tentata, sia ri- masto immobilizzato in Italia per 36 ore o all’estero per 5 giorni, oppure in caso di Furto o Rapina del Veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condi- zione l’Assicurato di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:
• un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
• un veicolo ad uso privato senza autista di 1.200 di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore. La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 300,00 Euro per Sinistro complessivamente per tutte le perso- ne a bordo del Veicolo (assicurato e trasportati). La garanzia è operante quando il Sinistro si veri- fica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso).
2.6 Autista a disposizione
Qualora l’Assicurato non sia in condizioni di guidare il Veicolo per un Infortunio subito a seguito di un Incidente stradale, oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizio- ne un autista per ricondurre il Veicolo e eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato, se- condo l’itinerario più breve. La Compagnia terrà a proprio carico le spese dell’autista. Sono a carico dell’Assicu- rato le spese di carburante e di pedaggio (autostra- de, traghetti, ecc.). La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso).
2.7 Anticipo spese di prima necessità Qualora in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto (anche parziale o tentato), Rapina (anche tentata) l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediata- mente, la Struttura Organizzativa provvederà al paga- mento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di 600,00 Euro per Sini- stro. L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richie- sta, l’ammontare della cifra necessaria e il suo recapito. La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in mate- ria vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato. L’Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma antici- pata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato (e co- munque al di fuori del comune di residenza dell’As- sicurato stesso).
2.8 Viaggio di un familiare
Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente stra- dale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, l’Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura e i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell’Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consen- tire al familiare stesso di recarsi presso l’Assicurato ricove- rato. La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 600,00 Euro.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato (e co- munque al di fuori del comune di residenza dell’As- sicurato stesso).
2.9 Rientro sanitario
Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, le condizioni dell’Assi- curato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organiz- zativa e il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengano più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
• aereo sanitario
• aereo di linea classe economica, eventualmente in barella
• treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto
• autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il tra- sporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e effettuato a spese della Compagnia, inclusa l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Strut- tura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei.
La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, avrà il diritto di ri- chiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla Prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizza- tiva possono essere curate sul posto
o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio. La Prestazione non è altresì operante nel caso in cui l’Assicurato o i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura. La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso).
2.10 Rientro con un familiare
Condizioni di Assicurazione - pag. 27 di 35
Qualora, in caso di “Rientro sanitario” dell’Assicurato in base alle condizioni della Prestazione di cui al precedente 2.9, i medici della Struttura Organizzativa non ritenga- no necessaria l’assistenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il “Rientro sanitario” un fami- liare dell’Assicurato, presente sul posto. La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un mas- simo di 300,00 Euro. La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell’Assicurato a proprie spese, avrà il diritto di richiedere a quest’ul- timo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, fer- roviario, ecc. non utilizzato. La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla re- sidenza dell’Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso).
2.11 Accompagnamento minori
Qualora l’Assicurato, in viaggio accompagnato da mi-
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nori di 15 anni, purché anch’essi assicurati, si trovi nell’impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad Infortu- nio conseguente ad Incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. La Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di 600,00 Euro per Sinistro. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. L’Assicurato dovrà comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato (e co- munque al di fuori del comune di residenza dell’As- sicurato stesso).
2.12 Rientro salma
Qualora a seguito di Incidente stradale nel quale sia rima- sto coinvolto il Veicolo, l’Assicurato sia deceduto, la Strut- tura Organizzativa organizzerà e effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 4.000,00 Euro per Sinistro, ancor- ché siano coinvolti più assicurati. Se tale Prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la Prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garan- zie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma. La garanzia è ope- rante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso).
Condizioni di Assicurazione - pag. 28 di 35
2.13 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale Qualora in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore o uguale a 40 ore di effettiva lavorazione certificate, con preventivo a diagnosi certa, facen- do fede i tempari della casa costruttrice, oppure in caso di Furto o Rapina totali, il Veicolo venga ritrovato (nel paese in cui è avvenuto il Sinistro o in altro paese) in condizioni tali da non poter circolare regolarmente, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’Assicurato e l’officina incaricata della riparazione, or- ganizzerà il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato stesso. Le spese del trasporto del Veicolo, nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa, sono a carico della Compagnia, per un ammontare pari al valore residuo del Veicolo successivo al verificarsi del Sinistro, il cui importo verrà definito dai tecnici della Struttura Organizzativa in relazione al valore medio di mercato del relitto. L’even- tuale eccedenza tra quanto corrisposto dalla Compagnia e il costo totale del trasporto, rimane a carico dell’Assi- curato, così come le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori, sono a carico dell’Assicurato. È escluso dalla Prestazione il caso in cui l’entità del danno al Veicolo non impedisca la prosecuzione del viaggio.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si veri- fica all’estero (al di fuori del territorio dell’Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).
2.14 Anticipo spese legali
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’As- sicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Struttura Or- ganizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo
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l’onorario di un legale fino ad un massimo di 1.500,00 Euro. L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richie- sta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito.
La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vi- genti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato. L’Assicu- rato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascor- so tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma an- ticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. La garanzia è operante solo quando il Sinistro si veri- fica all’estero (al di fuori del territorio dell’Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).
2.15 Interprete a disposizione
Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d’ar- resto dell’Assicurato in seguito ad Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, l’Assicurato stesso ne- cessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provve- derà ad inviarlo, tenendone la Compagnia a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative. La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifi- ca all’estero (al di fuori del territorio dell’Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).
2.16 Anticipo delle spese mediche, chirur- giche, farmaceutiche e ospedaliere
Qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio causato da In- cidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e far- maceutiche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle stes- se, la Struttura Organizzativa anticiperà, per conto dell’Assicurato, il pagamento delle fatture fino ad un importo massimo di 3.000,00 Euro per Sinistro. L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito.
La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in mate- ria vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato. L’Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma antici- pata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si veri- fica all’estero (al di fuori del territorio dell’Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx).
2.17 Richiesta documenti in caso di furto totale
Qualora, a seguito di Furto totale del Veicolo, l’Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la ri- chiesta dei seguenti documenti:
• estratto cronologico, generale o storico
• perdita di possesso potrà contattare la Struttura Or- ganizzativa stessa comunicando la targa del Veicolo e inviando l’originale della denuncia rilasciata all’Assicu- rato dall’Autorità competente. In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti e una volta ottenuti li invierà all’Assicurato. La Struttura Or- ganizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore docu- mentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’as- sistenza. La Compagnia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.
2.18 Auto in sostituzione
(Prestazione erogata solo in Italia)
Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto (anche parziale o tentato), Xxxxxx (anche tenta- ta), errato rifornimento, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di
manodopera certificate, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, con spese a carico della Compagnia, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla società di noleggio e durante il normale orario di apertura della stessa, un’auto di ca- tegoria C non superiore a 1.200 cc. in caso di immo- bilizzo di un motociclo; un’auto di pari categoria a quella assicurata e comunque non superiore a 2.000 cc. in caso di immobilizzo di un’autovettura, con per- correnza illimitata, per il tempo di riparazione certi- ficato e comunque per un massimo di:
• 7 giorni , in caso di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o tentato, Xxxxxx tentata
• 30 giorni , in caso di Furto totale o Rapina.
In caso di attesa dei pezzi di ricambio, ove richiesto dall’Assicurato, l’auto in sostituzione potrà essere riti-
rato prima dell’inizio dei lavori di riparazione, restando fermi il numero di giorni di disponibilità dell’auto in so- stituzione per come disciplinato in precedenza.
Restano sempre a carico dell’Assicurato le spese di carbu- rante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle Assi- curazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
La Prestazione non è operante per:
• immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice
• operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
Sezione 9
Infortuni del conducente
(garanzia attiva solo se acquistata)
Art. 9.1 - Infortuni del conducente
La Compagnia indennizza, entro i limiti stabiliti, gli infortu- ni che il Conducente che guida il veicolo assicurato, con il consenso del proprietario, può subire in relazione alla circo- lazione del veicolo a motore oppure vi salga, ne discenda o si presti ad operazioni (ad esempio riparazioni) attorno ad esso. La garanzia è prestata con i seguenti massimali:
• Invalidità permanente: 52.000,00 Euro.
• Caso morte: 52.000,00 Euro.
• Rimborso spese mediche: 2.600,00 Euro.
• Diaria da ricovero (se prevista): 52,00 Euro.
Art. 9.2 - Estensioni
La garanzia è prestata anche in caso di:
• asfissia per involontaria aspirazione di gas e vapori;
• annegamento a seguito di incidente occorso al veicolo identificato in Polizza;
• infortuni derivanti da effetti della temperatura esterna e degli eventi atmosferici, compresa l’azione del fulmine;
• infortuni derivanti da caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane;
• infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negli- genza dovuti anche a colpa grave;
• infortuni sofferti in caso di malore o incoscienza.
Art. 9.3 - Esclusioni
La garanzia non è operante in caso di:
• infortuni dovuti a stato di ubriachezza, nonché quelli sof- ferti sotto l’effetto di stupefacenti, allucinogeni e simili;
• infortuni conseguenti ad atti dolosi o temerari dell’As- sicurato, restando coperti da garanzia gli infortuni per atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà;
• infortuni derivanti da fatti di guerra, insurrezione, terre- moto, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
• infortuni che siano conseguenti a trasformazioni, di- rette o indirette, o assestamenti energetici dell’atomo
naturali o provocati e le accelerazioni di particelle ato- miche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
• gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo;
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• se il trasporto non è effettuato a norma delle disposi- zioni vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione o all’uso dichiarato in Polizza;
• per le persone che usano il veicolo arbitrariamente come pure per quelle aventi più di 80 anni di età.
Art. 9.4 - Criteri di indennizzabilità
La Compagnia corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette e esclusive dell’infortunio.
Se l’infortunio colpisce una persona che non è fisica- mente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesi- stenti o sopravvenute.
Art. 9.5 - Spese di cura
Condizioni di Assicurazione - pag. 29 di 35
La garanzia vale, sino a concorrenza della somma pattuita e, comunque, per la durata massima di 300 giorni da quel- lo dell’infortunio, per il rimborso delle spese rese necessa- rie dall’infortunio per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, massaggi, bagni e altre spese mediche indi- spensabili nonché, sempre nell’ambito della somma pattuita ma sino al massimo di 250,00 Euro, per il trasporto dal luogo dell’infortunio all’ospedale o casa di cura per il pronto soccorso. Si intendono escluse le protesi (salvo gli apparec- chi protesici applicati durante l’intervento) e gli interventi chirurgici di natura estetica. La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto su presentazione delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate.
Art. 9.6 - Diaria per ricovero ospedaliero
Nel caso di ricovero in ospedale o in casa di cura, la Com-
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pagnia paga, per un periodo massimo di 300 giorni per infortunio, l’indennità giornaliera convenuta nei giorni in cui l’Assicurato sia ricoverato per le necessità di cura cau- sate dall’infortunio. Il giorno di dimissione non viene computato agli effetti della presente garanzia.
Art. 9.7 - Caso di morte
Se entro due anni dall’infortunio e per conseguenza delle lesioni subite, l’Assicurato muore, la Compagnia paga la somma assicurata per il caso Morte , agli eredi dello stesso non oltre il quarto grado in parti uguali sotto deduzione dell’indennità eventualmente già pagata a causa del medesimo infortunio per Invalidità Permanente.
Art. 9.8 - Caso di invalidità permanente
Se l’infortunio ha per conseguenza l’Invalidità Permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno entro il quale l’infortunio è avvenuto, la Compagnia liquida per tale titolo
- al netto della eventuale franchigia prevista in Polizza se- condo le disposizioni e percentuali seguenti, una indennità calcolata sulla somma assicurata per Invalidità Permanente assoluta: Alienazione mentale incurabile e escludente qual- siasi lavoro, Paralisi completa, Cecità completa, Perdita di un occhio con ablazione, Perdita completa della facoltà visiva di un occhio, Sordità bilaterale completa e disturbi concomi- tanti, Sordità completa di un orecchio e disturbi concomi- tanti. La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita ana- tomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono considerate ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita funzionale di più organi o arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addi- zione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesio- ne, fino al limite massimo del 100%. Nei casi non specificati sopra, il grado di invalidità si determina secondo la loro gra- vità comparata a quella dei casi elencati. Per le menomazioni degli arti superiori in caso di man cinismo, le percentuali pre- viste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Il diritto all’indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile. Tutta- via, se l’Assicurato decede per cause indipendenti dall’Infor- tunio prima che l’indennizzo sia stato pagato, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli eredi o agli aventi causa:
- l’importo oggetto di sua eventuale offerta o di accordo con l’Assicurato,
- in assenza di un’offerta della Compagnia o di un accordo con l’Assicurato , l’importo oggettivamente determina- bile sulla base di quanto previsto all’Art. 9.4 - Criteri di indennizzabilità e Art. 9.10 - Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi.
Condizioni di Assicurazione - pag. 30 di 35
Pertanto nel caso intervenga il decesso per cause diverse dall’Infortunio prima che siano stati effettuati gli accerta- menti e le verifiche necessarie alla quantificazione dell’Inva- lidità permanente, deve essere fornita prova da parte degli eredi o aventi diritto della
- avvenuta stabilizzazione dei postumi invalidanti, median- te produzione di certificato di guarigione o di equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medico legale di parte, certificati INAIL) corredata da tutta la documentazione medica e da cartella clinica qualora sia intervenuto ricovero;
- assoluta ed oggettiva estraneità della causa del de- cesso rispetto all’Infortunio
Inoltre deve esserne data immediata comunicazione per iscritto alla Compagnia, presentando:
- documentazione medica con cartella clinica in caso vi sia stato ricovero;
- certificato di morte;
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- certificato di famiglia relativo all’Assicurato;
- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi;
- in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli aventi causa, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia circa il reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapa- ce;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’ac- certamento della modalità di sinistro nonché per la cor- retta identificazione degli eredi o aventi diritto.
- Certificato di non gravidanza della vedova (se in età ferti- le);
- Copia dei verbali delle Autorità, ove intervenute;
- Patente di guida, se l’evento è avvenuto alla guida di vei- coli;
- dichiarazione di non intervenuto provvedimento di sepa- razione / sentenza di divorzio.
La Compagnia si impegna a comunicare agli eredi o agli aventi diritto, l’esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione elencata più sopra.
Art. 9.9 - Franchigia per invalidità permanente
La liquidazione degli infortuni con postumi di invalidità permanente viene fatta con le seguenti modalità:
• non si farà luogo al risarcimento per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non su- periore al 3% della totale;
• se l’Invalidità Permanente supera il 3%, della tota- le ma non il 25%, verrà corrisposto un risarcimen- to solo per la parte eccedente il 3%;
• se invece l’Invalidità Permanente supera il 25% della totale, verrà corrisposto il risarcimento integrale.
Art. 9.10 - Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi
La denuncia dell’infortunio con l’indicazione delle cause che lo determinarono, corredata dal certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Compagnia entro cinque giorni dall’infortunio o al momento in cui l’Assicurato e i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Quan- do l’infortunio abbia causato la morte dell’Assicurato, o quando questa avvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Compagnia. L’Assicu- rato, gli eredi o gli aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Compagnia e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segre- to professionale i medici che hanno visitato e curato l’As- sicurato stesso. Le spese relative ai certificati medici e quelle di cura sono a carico dell’Assicurato.
L’esito della valutazione viene comunicato entro 90 giorni dall’accertamento e comunque dall’avvenu- ta ricezione di tutta la documentazione necessaria al completamento dell’istruttoria.
Art. 9.11 - Rinuncia alla rivalsa
La Compagnia rinuncia a favore dell’Assicurato o degli aventi diritto ad ogni azione di regresso verso gli autori o terzi responsabili dell’infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù della presente garanzia.
Art. 9.12 - Controversie
In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità, le Parti conferiscono man-
dato, con scrittura privata, di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di Polizza, ad un Collegio di tre medici, no- minati uno per Parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giu- risdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede, a scelta della Parte più diligente, presso la Compagnia o nella città sede dell’Istituto di Medi- cina Legale più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al collegio di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accer- tamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno. Le decisioni del
Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con di- spensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
Art. 9.13 - Cumulo di indennità
Tipologia di invalidità | Percentuale di invalidità | ||
Alienazione mentale incurabile e escludente qualsiasi lavoro | 100% | ||
Paralisi completa | 100% | ||
Cecità completa | 100% | ||
Perdita di un occhio con ablazione | 30% | ||
Perdita completa della facoltà visiva di un occhio | 25% | ||
Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti | 50% | ||
Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti | 15% | ||
Perdita completa del braccio | destro 70% | sinistro 60% | |
Perdita completa della mano | destra 60% | sinistra 50% | |
Perdita completa del pollice | destro 22% | sinistro 18% | |
Perdita completa dell’indice | destro 15% | sinistro 12% | |
Perdita completa di qualsiasi altro dito della mano | destra 8% | sinistra 6% | |
Perdita completa della funzione della spalla e del gomito | destri 20% | sinistri 15% | |
Perdita completa della funzione del polso | destro 12% | sinistro 10% | |
Perdita di una gamba sopra il ginocchio | 60% | ||
Perdita di una gamba all’altezza o al di sotto del ginocchio | 50% | ||
Perdita completa di un piede | 40% | ||
Perdita completa di un alluce | 8% | ||
Perdita di qualsiasi altro dito del piede | 3% | ||
Perdita completa della funzione di un’anca o di un ginocchio o delle articolazioni di un piede | 25% |
Se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Compagnia corrisponde agli aventi diritto la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di Morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.
Condizioni di Assicurazione - pag. 31 di 35
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Consigli utili in caso di Sinistro
Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assi- curatore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessio- nario del credito sia uno degli autoriparatori convenziona- ti con l’Assicuratore (il relativo elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx).
L’Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nell’articolo seguente.
L’Assicurato che si rivolga ad un autoriparatore non con- venzionato con l’Assicuratore e che intenda cedere a tale autoriparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente con- tratto, dovrà inoltrare all’Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al nu- mero 00.00.000.000 o email all’indirizzo documenti@ xxxxxx-xxxxxxx.xx.
In caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.
Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell’Assicurato che vanti un credito nei confronti dell’As- sicuratore derivante dal presente contratto di delegare l’Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c.
- previo accordo con il perito o l’Assicuratore sulla quan- tificazione dell’indennizzo del danno - a eseguire il paga- mento direttamente nei confronti dell’autoriparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.
Benefici in caso di utilizzo di autoriparatori convenzionati
Oltre alla automatica prestazione del consenso da par- te dell’Assicuratore nei confronti di richieste di cessione del credito derivante dal presente contratto avanzate dall’Assicurato a favore di autoriparatori convenzionati, l’Assicurato che decida di rivolgersi ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore avrà diritto alla fruizione dei seguenti servizi/prestazioni:
• presa e consegna del veicolo a domicilio;
• precedenza nella riparazione rispetto a soggetti diversi da altri assicurati dell’Assicuratore;
• fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre o di primo impianto;
• garanzia di due anni sulla riparazione;
• lavaggio esterno e pulitura interno del veicolo.
Denuncia di Sinistro
Condizioni di Assicurazione - pag. 32 di 35
In caso di Sinistro il Contraente o Assicurato deve se- gnalare l’evento alla Compagnia secondo una delle se- guenti modalità:
- online accedendo all’Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx tramite l’apposito form di denun- cia del sinistro;
- oppure telefonicamente chiamando il numero 00.00.000.000. In questo caso il Contraente o Assicu- rato dovrà dare anche avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dal fatto, o da quando ne ha avuto co- noscenza, tramite email a xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx o fax al numero 00.00.000.000, indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l’entità approssimativa del danno.
Disciplina del risarcimento diretto
Limitatamente all’ipotesi in cui il Sinistro si sia verificato tra non più di due veicoli, e ricorrendone gli altri pre- supposti di legge indicati alla Sezione C della Nota Infor-
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mativa, per ottenere il risarcimento del danno l’Assicurato danneggiato, proprietario del veicolo e/o conducente del veicolo assicurato che non si ritiene, in tutto o in parte, responsabile del Sinistro, deve rivolgere la richiesta di risarcimento alla Compagnia Assicurativa presso cui ha stipulato il contratto inviando il modulo di consta- tazione amichevole (Modulo CAI) e la richiesta di Risarci- mento danni, debitamente compilati.
La richiesta può essere presentata, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge (e di seguito richiamati), tra- mite fax al numero 00.00.000.000 o tramite email a xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx.
L’Assicurato, in caso di sinistro e qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla propria Compagnia in tale richiesta una serie di informa- zioni necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica. In dettaglio:
1) la data ed il luogo dell’incidente;
2) i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coin- volti nel sinistro;
3) le targhe dei veicoli;
4) la denominazione delle rispettive imprese di assicura- zione;
5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’in- cidente;
6) le generalità di eventuali testimoni;
7) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
8) Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
Queste informazioni devono essere fornite sia nel caso in cui l’Assicurato intenda rivolgersi ad un riparatore conven- zionato, sia ad un riparatore non convenzionato.
A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l’ispezio- ne diretta ad accertare l’entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e ss del Codice delle Assicurazione l’Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose dan- neggiate per l’accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore, nonché ad orari di ufficio (9-17).
Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ri- tenuto necessario dalla Compagnia, all’interno del termine indicato nella richiesta di risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispet- to delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Codice delle Assicurazione, negli artt. 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saran- no concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettua- to entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente.
Secondo i richiamati articoli di legge, la Compagnia prov- vederà alla formulazione dell’offerta o a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo CAI contenente la firma di entrambe le parti.
Atti Giudiziari
La legge 26.11.1990 n. 353 e successive modifiche ha ristretto i tempi necessari per la preparazione delle difese e la costituzione in causa del convenuto, per cui ad evi- tare pregiudizi, occorre rimettere alla Compagnia, senza indugi, gli atti giudiziari firmati per il mandato alla difesa, con tutti gli elementi utili (nominativi dei testi, foto, certi- ficazioni, ecc.) che il difensore deve subito rappresentare nell’atto di costituzione.
Furto, Incendio o Evento Socio-Politico
In caso di Xxxxxxxx derivante da questi fatti occorre pre- sentare all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia. Nel caso in cui il Sinistro avvenga all’Estero, sarà necessario presentare denuncia all’Autorità straniera competente e -al rientro in Italia -presentare la denuncia presso le Autorità italiane citate sopra. Una copia delle denunce deve essere consegnata alla Compagnia.
Eventi Naturali
In caso di Xxxxxxxx è necessario presentare una dichiara- zione rilasciata dall’Autorità del luogo competente in materia; ovvero la comunicazione di Sinistro dovrà tro- vare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino.
Ritiro della patente
È necessario allegare alla denuncia il documento ufficiale comprovante il provvedimento adottato dalle Autorità.
Mapfre Asistencia S.A.
Ogni intervento di assistenza deve essere richiesto alla Struttura Organizzativa di Mapfre Asistencia S.A. e da questa preventivamente autorizzato.
Carta Verde
È il documento che dimostra la copertura assicurativa nei paesi extra UE indicati sulla Carta Verde stessa. Su richie- sta del Contraente, viene fornita gratuitamente tramite spedizione postale insieme al simplo di polizza.
Sinistri Esteri
In caso di incidente avvenuto all’estero occorre compilare
il modello di Constatazione Amichevole di Incidente. In mancanza di tale modulo è indispensabile comunicare i dati seguenti, oltre al nome della Compagnia di Assicu- razione estera:
- Nome, cognome e indirizzo di residenza del Conducen- te e del Proprietario del veicolo.
- Numero di polizza.
- Compagnia di assicurazione.
- Luogo e data di accadimento del sinistro.
- Targa del veicolo responsabile del sinistro.
- Dinamica dell’incidente.
Il modulo compilato deve essere inviato o consegnato tempestivamente alla Compagnia. In caso di incidente grave è indispensabile contattare l’ufficio corrispondente all’estero del Gruppo Zurich, oppure rivolgersi all’Ufficio Centrale della nazione riportata sulla Carta Verde.
Per effettuare la richiesta di Risarcimento occorre distinguere:
• Sinistro avvenuto in ITALIA con qualsiasi veicolo immatricolato e/o assicurato all’estero: è necessa- rio prendere direttamente contatto con l’UCI (Ufficio Centrale Italiano), Corso Sempione n. 39 – 20145 Mi- lano - Telefono x00 00 00 00 00.
• Sinistro avvenuto all’ESTERO:
- Con veicoli immatricolati e/o assicurati in Paesi UE: è possibile rivolgersi in Italia al Centro di Infor- mazioni-IVASS, via del Quirinale n. 21 – 00187 – Roma – Telefono x00 00 00 00 00.
- Con veicoli immatricolati e/o assicurati in Paesi extra UE: occorre sempre inoltrare la richiesta danni al responsabile del Sinistro e al suo assicuratore straniero.
Condizioni di Assicurazione - pag. 33 di 35
PER OGNI EVENTUALE INFORMAZIONE SULLA PROCEDURA LIQUIDATIVA, È POSSIBILE RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALLA COMPAGNIA, TRAMITE IL NUMERO DEDICATO, OPPURE ALL’ ISPETTORATO SINISTRI DESIGNATO.
Il testo delle Condizioni di Assicurazione è aggiornato al 07/2019.
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Informativa Privacy Art. 13 del Regolamento Europeo nr. 2016/679
Gentile Cliente,
la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali al fine di poter fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti nonché, con il Suo consenso, potrà svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo nr. 2016/679 (di seguito per brevità il “Regolamento”) forniamo, pertanto, qui di seguito l’informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.
1. Identita’ e dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile per la protezione dei dati
Il Titolare del Trattamento è Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito per brevità la Società o Compagnia) con la quale è stato sottoscritto il contratto di assicurazione o che ha emesso un preventivo/quotazione, avente sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00, 00000 – Xxxxxx (la “Società”).
Potrà contattare il Titolare, indirizzando la Sua comunicazione all’attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati ad uno dei seguenti recapiti: inviando un’e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx ovvero scrivendo a mezzo posta alla sede sopra riportata.
2. Finalita’ del trattamento
a) Finalità contrattuali e di legge
I Suoi dati personali – ivi compresi i dati relativi alla salute, ove raccolti - saranno trattati dalla Società:
(i) al fine di fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore richieste, ivi compresa la registrazione e l’accesso al servizio attraverso il quale consultare la Sua posizione relativa ai Suoi contratti assicurativi in essere con la Società (c.d. Area Clienti);
(ii) per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamentari, disciplina comunitaria e per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa fornite dalla Società. Per finalità assicurative sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l’emissione di una polizza, predisposizione e stipulazione di contratti assicurativi, raccolta del premio assicurativo, accesso alla c.d. Area Clienti, liquidazione dei sinistri o pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiterrorismo, gestione e controllo interno.
Condizioni di Assicurazione - pag. 34 di 35
Alcuni dati personali vengono acquisiti dalla Società indirettamente, ossia da terzi soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio, per i prodotti della responsabilità civile auto (in breve RCA) che prevedono la Scatola Nera che può essere da Lei installata sul Suo veicolo per fini assicurativi).
Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo, per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il seguente paragrafo 7 “Esistenza di un processo decisionale automatizzato”. La Società potrà acquisire non direttamente da Lei i seguenti dati : i Km complessivi percorsi, i Km percorsi oltre il limite nominale di velocità per tipologia di strada, l’accadimenti di eventuali urti con altri veicoli o ostacoli.
Il conferimento dei dati personali per tali finalità deriva dalla sottoscrizione di un contratto assicurativo ovvero dalla richiesta di un preventivo/quotazione per la stipula di un contratto e dai correlati obblighi legali ed un eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità
per la nostra Società di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti, ivi compresi la quotazione, la registrazione e l’accesso al servizio c.d. Area Clienti.
b) Finalità di marketing e ricerche di mercato
I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per finalità di marketing, quali l’invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l’invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l’Area Clienti, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
c) Rilevazioni statistiche
I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi.
d) Comunicazioni a terzi al fine di consentire agli stessi loro proprie iniziative di marketing
I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali Società del Gruppo Zurich Insurance Group LTD, altri soggetti operanti nel settore bancario e dell’intermediazione assicurativa e finanziaria, società operanti nel settore energetico). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.
e) Soft Spam
Le ricordiamo, inoltre, che sulla base della normativa vigente, la Società potrà utilizzare le coordinate di posta elettronica da Lei fornite in occasione dell’acquisto di un nostro servizio e/o prestazione e/o prodotto assicurativo per proporle prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da Lei acquistati. Tuttavia, qualora non desiderasse ricevere tali comunicazioni, potrà darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente paragrafo 1 della presente informativa privacy o utilizzando il link presente sulle comunicazioni email da Lei ricevute. La Società, in tal caso, interromperà senza ritardo la suddetta attività.
Con riferimento ai precedenti punti 2 b), c), d) ed e), si precisa che il mancato conferimento del consenso, la sua revoca o la mancata comunicazione dei dati non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.
3. Base giuridica del trattamento e legittimo interesse
Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:
- punto 2 a) (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge), la base giuridica degli stessi sono:
(i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali
– emissione di preventivo/quotazione – e contrattuali del rapporto, ivi incluse le attività di raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri);
(ii) la normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l’invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiterrorismo);
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(iii) l’interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi, indagine, di tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
- punti 2 b), c) ed e) (trattamenti svolti per finalità di marketing, finalità statistiche e comunicazione a terzi) la base giuridica degli stessi sono i rispettivi consensi eventualmente prestati;
- punto 2 e) (soft spam) la base giuridica è da rinvenirsi nel legittimo interesse della Società all’utilizzo delle coordinate di posta elettronica di un cliente all’invio di un numero limitato di comunicazioni commerciali che possano essere appropriate ed inerenti al rapporto assicurativo con Lo stesso intercorrente.
4. Categorie di destinatari dei dati personali
Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:
- punto 2 a) (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) assicuratori, coassicuratori (ii) intermediari assicurativi (agenti, broker, banche ) (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Guppo Zurich Insurance Group Ltd; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni;
(viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.
- punti 2 b), c), d) ed e) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Guppo Zurich Insurance Group Ltd; (ii) società di servizi, fornitori, outsourcers.
5. Trasferimento all’estero dei dati
I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all’estero, prevalentemente verso paesi Europei. I dati personali possono tuttavia essere trasferiti verso paesi extra europei (tra cui la Svizzera, sede della società capogruppo). Ogni trasferimento di dati avviene nel rispetto della normativa applicabile ed adottando misure atte a garantire i necessari livelli di sicurezza. Si precisa a tal riguardo che i trasferimenti verso Paesi extra europei - in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione Europea - avvengono sulla base delle “Clausole Contrattuali Tipo” emanate dalla Commissione medesima quale garanzia del corretto trattamento. Potrà in ogni caso sempre contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti riportati nel paragrafo 1 al fine di avere esatte informazioni circa il trasferimento dei Suoi dati ed il luogo specifico di loro collocazione.
6. Periodo di conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodo di tempo:
(i) dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 1 anno dalla data di Decorrenza del preventivo;
(ii) dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
(iii) dati inerenti alle attività antifrode: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
(iv) dati inerenti alle attività di contrasto al terrorismo: 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
(v) dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
(vi) dati trattati per finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.
7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato
La informiamo che la Società, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (quali, ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all’esigenza precipua di calcolo del rischio connaturato con l’attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale o nell’adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato.
Inoltre, come stabilito dalla normativa, è possibile che
alcune tipologie di prodotti assicurativi inerenti alla RCA prevedano l’inserimento sul mezzo di trasporto di dispositivi elettronici di tracciamento degli eventi, comunemente chiamati “Scatola Nera”. In questo caso, la Società potrebbe trattare i relativi dati personali connessi all’attività del veicolo in connessione ad eventi rilevanti quali incidenti o contestazioni aventi valenza in base al rapporto assicurativo. A tal riguardo, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale e nella sua esecuzione sulla base delle vigenti norme che hanno introdotto l’uso di tali strumentazioni in ausilio all’attività di accertamento dei fatti in occasione di contestazioni e indagini nascenti da eventi stradali.
Infine, la Società può svolgere ulteriori attività che
comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività anti frode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovrannazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell’obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.
8. I suoi diritti
Le ricordiamo che gli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento, Le riconoscono numerosi diritti, tra cui il diritto di:
1) accedere ai dati personali che lo riguardano, ottenere informazioni circa i dati trattati, le finalità e le modalità del trattamento;
2) ottenere la rettifica e l’aggiornamento dei dati, di chiedere la limitazione del trattamento effettuato sui propri dati (ivi incluso, ove possibile, il diritto all’oblio e la cancellazione);
3) opporsi per fini legittimi al trattamento dei dati nonché esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati;
Condizioni di Assicurazione - pag. 35 di 35
4) proporre reclamo alla competente Autorità di controllo. Le ricordiamo che ove avesse conferito il Suo libero consenso alle attività di cui ai precedenti punti 2 b), c) e d) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche, comunicazioni a terzi), potrà in qualsiasi momento revocare il Suo consenso. A tal proposito si precisa che la revoca, anche ove fosse espressa con riguardo ad uno specifico mezzo di comunicazione, si estenderà automaticamente a tutte le tipologie di invio e di mezzo comunicativo. Potrà, inoltre, sempre comunicare la volontà di non ricevere più comunicazioni di cui al punto 2 e) (soft spam).
Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti indicati nel paragrafo 1, che qui si riportano per Sua maggiore comodità: E-mail xxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx; ovvero scrivendo alla Società all’attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati all’indirizzo di Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 (20159).
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Zurich Insurance Company Ltd - Sede a Zurigo, Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx n. CHE-105.833.114 Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari
Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v., Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004
Capogruppo del Gruppo Zurich Italia iscritto all’Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2
C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152, Imp. aut. Con Provvedimento IVASS n. 0054457/15 del 10.6.15
Rappresentante Generale per l’Italia: A. M. Cossellu, Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx