Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento Clausole campione

Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assicura- tore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessiona- rio del credito sia uno degli autoriparatori convenzionati con l’Assicuratore (il relativo elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx). L’Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore, avrà diritto ai benefici ag- giuntivi elencati nell’articolo 20. L’Assicurato che si rivolga ad un autoriparatore non conven- zionato con l’Assicuratore e che intenda cedere a tale auto- riparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inol- trare all’Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 00.00.000.000 o email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx. In caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.
Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assi- curatore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. L’Assicurato che intenda cedere all’autoriparatore il pro- prio credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare all’Assicuratore ap- posita richiesta scritta secondo una delle seguenti mo- dalità: fax al numero 00.00.000.000 o email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx. In caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.
Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento. Divieto di cessione del credito.
Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assi- curatore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessio- nario del credito sia uno degli autoriparatori convenzionati con l’Assicuratore (il relativo elenco è disponibile sul sito internet www.zurich-connect.it). L’Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nell’articolo 20. L’Assicurato che si rivolga ad un autoriparatore non conven- zionato con l’Assicuratore e che intenda cedere a tale auto- riparatore non convenzionato il proprio credito nei confron- ti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare all’Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 02.83.430.111 o email all’indirizzo documenti@zurich-connect.it. In caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore en- tro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il con- senso si intenderà negato.
Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, comma 2, del Codice civile, le parti pattuiscono che il Contraente e/o l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che la Compagnia abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Il Contraente o l’Assicurato che intenda cedere il proprio credito nei confronti della Compagnia derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare alla stessa apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: In caso di mancato riscontro da parte della Compagnia entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.
Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, comma 2, del Codice civile, le parti pattuiscono che il Contraente e/o l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che la Compagnia abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Il Contraente o l’Assicurato che intenda cedere il proprio credito nei confronti della Compagnia derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare alla stessa apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: mail all’indirizzo ccu. xxxxx@xx.xxxxxx.xxx, oppure via fax al nr. 00.0000.0000 oppure lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: In caso di mancato riscontro da parte della Compagnia entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.
Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, comma 2, del Codice civile, le parti pattuiscono che il Contraente e/o l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che la Compagnia abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il Cessionario del credito sia uno degli riparatori convenzionati con la Compagnia (il relativo elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx.xx). Il Contraente o l’Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un riparatore convenzionato con la Compagnia, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nel punto successivo 3.23. Il Contraente o l’Assicurato che si rivolga ad un riparatore non convenzionato con la Compagnia e che intenda cedere a tale riparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti della Compagnia derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare alla Compagnia apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: In caso di mancato riscontro da parte della Compagnia entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.
Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento. 6.13.1Divieto di cessione del credito Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che la Compagnia abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia Il Concessionario venditore. 6.13.2Richiesta di consenso alla cessione di credito. L’Assicurato che intenda cedere il proprio credito derivante dal presente contratto nei confronti della Compagnia ad un soggetto diverso dal Concessionario venditore o, dovrà inoltrare apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: • fax al numero 00.00.00.00.00 o • email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx. 6.13.3Delega di pagamento del credito Nonostante quanto previsto dall’articolo 6.13.2 che precede, l’Assicurato che ha un credito verso la Compagnia derivante dal presente contratto avendo concordato la quantificazione dell’Indennizzo con il perito o con l’Assicuratore, può delegare la Compagnia ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c. a eseguire il pagamento direttamente nei confronti di qualsiasi terzo, ivi incluso un autoriparatore non convenzionato.
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