Common use of Attestazione dello stato di rischio Clause in Contracts

Attestazione dello stato di rischio. Prima acquisizione del contratto XXXX acquisisce l’attestazione sullo stato del rischio direttamente per via telematica attraverso l’accesso ad una apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell’Ivass. Qualora all’atto della stipulazione del contratto l’attestazione dello stato del rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, XXXX acquisisce telematicamente l’ultimo attestato utile e richiede al contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 del c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta ricostruzione della classe di merito. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e XXXX non sia in grado di acquisire tempestivamente l’informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall’ultimo attestato presente nella Banca dati. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l’attestato, l’impresa richiede al contraente la dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 del c.c. per tutte le annualità assicurative precedenti. Ai soli fini probatori e di verifica, l’impresa potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria l’impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione. In tutti i casi sopra descritti XXXX, assunto il contratto, verificherà tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procederà alla riclassificazione dei contratti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Auto, Contratto Di Assicurazione Auto, Contratto Di Assicurazione Auto

Attestazione dello stato di rischio. Prima acquisizione In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del contratto XXXX acquisisce 19 maggio 2015, la Compagnia, almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, provvede a mettere a disposizione del Contraente o, se persona diversa, dell’avente diritto (il proprietario, l’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria), l’attestazione sullo dello stato di rischio mediante posta elettronica. In caso di sospensione del contratto, l’attestazione dello stato di rischio direttamente è consegnata almeno trenta giorni prima della scadenza annuale successiva alla riattivazione. Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione dello stato di rischio relativo agli ultimi cinque anni. In tal caso la Compagnia, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, invia per via telematica attraverso l’accesso ad una apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell’Ivass. Qualora all’atto della stipulazione del contratto l’attestazione dello stato del di rischio non risulticomprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, sia concluso il periodo di osservazione. La Compagnia, per qualsiasi motivola stipula di un nuovo contratto, presente acquisisce l’attestazione dello stato di rischio dall’apposita Banca Dati delle attestazioni dello stato di rischio. Nel caso di mancato reperimento dell’attestazione dello stato di rischio nella Banca datiDati tale da non permettere alla Compagnia di ricostruire la corretta posizione assicurativa e di assegnare la corretta classe di merito del futuro Contraente, XXXX acquisisce telematicamente l’ultimo attestato utile e richiede al contraente quest’ultimo sarà tenuto a rilasciare una dichiarazionedichiarazione che attesti il suo stato del rischio, ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del c.c.Codice Civile in materia di dichiarazioni inesatte e/o reticenti. Qualora vengano riscontrate, che permetta attraverso verifiche successive alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazione rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una quanto previsto dall’art. 9 comma 2 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta ricostruzione riclassificazione della classe di merito, con conseguente variazione del premio. Nel caso di sinistri accaduti nel L’attestazione non può essere rilasciata se il contratto ha avuto durata inferiore al periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e XXXX non sia in grado di acquisire tempestivamente l’informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall’ultimo attestato presente nella Banca datiosservazione. In caso di completa assenza frazionamento mensile del premio e nel caso in cui il pagamento dell’ultimo periodo di copertura non fosse andato a buon fine, la Compagnia ne darà tempestiva notifica al Cliente prima del rilascio dell’attestazione al fine di regolarizzare il periodo di osservazione dell’annualità successiva. Il periodo di validità dell’attestazione dello stato di rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto. L’ultima attestazione conseguita, tuttavia, può conservare validità, ai fini della stipula di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimentinuovo contratto per un veicolo della stessa tipologia, per via telematicaun periodo di cinque anni nel caso di cessazione del rischio assicurato, l’attestato, l’impresa richiede al contraente la dichiarazione ai sensi sospensione del contratto senza successiva riattivazione e mancato rinnovo del contratto per gli effetti degli artt 1892 e 1893 inutilizzo del c.c. per tutte le annualità assicurative precedenti. Ai soli fini probatori e di verifica, l’impresa potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria l’impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione. In tutti i casi sopra descritti XXXX, assunto il contratto, verificherà tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procederà alla riclassificazione dei contrattiveicolo.

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Samples: Polizza r.c. Auto Saturno Rca (Autovetture), www.saturno.it

Attestazione dello stato di rischio. Prima acquisizione del contratto XXXX acquisisce l’attestazione sullo stato del rischio direttamente per via telematica attraverso l’accesso ad una apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell’Ivass. Qualora all’atto della stipulazione del contratto l’attestazione dello stato del rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, XXXX acquisisce telematicamente l’ultimo attestato utile e richiede al contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 del c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta ricostruzione della classe di merito. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e XXXX non sia in grado di acquisire tempestivamente l’informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall’ultimo attestato presente nella Banca dati. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l’attestato, l’impresa richiede al contraente la dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 del c.c. per tutte le annualità assicurative precedentil’intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, l’impresa potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria l’impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione. In tutti i casi sopra descritti XXXX, assunto il contratto, verificherà tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procederà alla riclassificazione dei contratti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Auto

Attestazione dello stato di rischio. Prima acquisizione L’attestato di rischio è il documento dematerializzato che, nell’ambito delle assicurazioni r.c. auto, contiene la storia dei sinistri (pagati dalla compagnia di assicurazione) causati dal veicolo assicurato negli ultimi cinque anni indipendentemente dal suo conducente, l'indicazione della classe di merito interna di ciascuna impresa e la classe di merito di conversione universale (CU), sia di provenienza che di assegnazione. All’atto della prima stipula del contratto XXXX di Responsabilità Civile, la Compagnia acquisisce direttamente l’attestazione sullo stato del rischio direttamente per via telematica attraverso l’accesso ad una apposita alla banca dati elettronica sotto il controllo dell’Ivassdegli attestati di rischio. Qualora all’atto della stipulazione stipula del contratto l’attestazione dello sullo stato del di rischio in Banca dati non risultirisulti o risulti incompleta, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, XXXX acquisisce telematicamente l’ultimo attestato utile e richiede al contraente una dichiarazionela Compagnia, ai sensi e per gli effetti degli artt articoli 1892 e 1893 del c.c., acquisisce dal Contraente stesso i dati mancanti che permetta permettano di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta ricostruzione assegnazione della classe di merito. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e XXXX non sia in grado di acquisire tempestivamente l’informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall’ultimo attestato presente nella Banca dati. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l’attestato, l’impresa richiede al contraente la dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 del c.c. per tutte le annualità assicurative precedenti. Ai soli fini probatori e di verifica, l’impresa la Compagnia potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente Contraente a supporto della citata dichiarazionedi quanto da lui dichiarato e procederà alle opportune verifiche presso la Compagnia di provenienza. In assenza di documentazione probatoria l’impresa la Compagnia acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione. In tutti i casi sopra descritti XXXX, Una volta assunto il contratto, verificherà contratto e verificato tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate erilasciate, la Compagnia, se del caso, procederà procede alla riclassificazione dei contrattidel contratto, richiedendo al Contraente l’eventuale premio di integrazione. Il mancato pagamento del premio richiesto comporta, in caso di sinistro, l’azione di rivalsa nei confronti del Contraente. In ottemperanza di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e successive modifiche e integrazioni, la Compagnia, almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, provvede a mettere a disposizione del Contraente o, se persona diversa, dell’Avente Diritto (il proprietario, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria), l’Attestazione dello stato di rischio. L’obbligo sussiste, altresì: a) qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato; b) nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione, in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione, quando sia concluso il periodo di osservazione; c) in caso di furto del veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto; d) nei casi di vendita del veicolo, avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto, qualora l’alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione del contratto di cui all’articolo 171, comma 1, lettere a) e b) del Codice delle Assicurazioni Private.

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Samples: Contratto Di Assicurazione