Common use of Attività assicurate Clause in Contracts

Attività assicurate. La garanzia assicurativa è operante esclusivamente con riferimento a sinistri riconducibili all’esercizio dell’attività del Contraente e delle società coassicurate. L’attività assicurata è quella che si rileva da: a) voce specifica prevista in polizza; b) oggetto sociale; c) visura camerale; ogni attività funzionale al raggiungimento dell’oggetto sociale. In caso di attività professionali vale l’attività riportata in polizza e quanto indicato nelle norme/prescrizioni che disciplinano la relativa attività professionale. Se il Contraente è una persona fisica vale quanto indicato in polizza, fatto salvo quanto previsto nella sua procura, nel suo contratto e/o nel suo mandato. Se, successivamente alla stipula del contratto, il Contraente o la società coassicurata modificano l’attività tutelata nel contratto d’assicurazione o ne aggiungono una ulteriore, la garanzia si estende immediatamente anche a questa, nei limiti del contratto. Entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, questa dovrà essere portata a conoscenza di XXXXXX per iscritto ai fini della modifica/integrazione del contratto. In mancanza di tale comunicazione trova applicazione l’art. 16 (1). XXXXXX comunica quindi l’eventuale aumento del premio a seguito della variazione comunicata. Trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Contraente della comunicazione del nuovo premio, senza manifestazioni contrarie, il nuovo premio si intenderà accettato. Al rinnovo della polizza, resta comunque salva la facoltà di XXXXXX di rifiutare la copertura per la nuova attività. I sinistri insorti fino al momento di tale rifiuto da parte di XXXXXX sono coperti ai sensi di polizza.

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Samples: Assicurazione Per La Tutela Legale, Assicurazione Universale Per La Tutela Legale Penale, Assicurazione Per La Tutela Legale

Attività assicurate. La garanzia assicurativa è operante esclusivamente con riferimento a sinistri riconducibili all’esercizio dell’attività del Contraente e delle società coassicurate. L’attività assicurata è quella che si rileva da: a) : • voce specifica prevista in polizza; b) ; • oggetto sociale; c) ; • visura camerale; ogni attività funzionale al raggiungimento dell’oggetto sociale. In caso di attività professionali vale l’attività riportata in polizza e quanto indicato nelle norme/prescrizioni che disciplinano la relativa attività professionale. Se il Contraente è una persona fisica fisica, vale quanto indicato in polizza, fatto salvo quanto previsto nella sua procura, nel suo contratto e/o nel suo mandato. Se, successivamente alla stipula del contratto, il Contraente o la società coassicurata modificano modifica-no l’attività tutelata nel contratto d’assicurazione o ne aggiungono una ulteriore, la garanzia si estende immediatamente anche a questa, nei limiti del contratto. Entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, questa dovrà essere portata a conoscenza di XXXXXX per iscritto ai fini della modifica/modifica/ integrazione del contratto. In mancanza di tale comunicazione trova applicazione l’art. 16 9 (1). XXXXXX comunica quindi l’eventuale aumento del premio a seguito della variazione comunicata. Trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Contraente della comunicazione del nuovo premio, senza manifestazioni contrarie, il nuovo premio si intenderà accettato. Al rinnovo della polizza, resta comunque salva la facoltà di XXXXXX di rifiutare la copertura per la nuova attività. I sinistri insorti fino al momento di tale rifiuto da parte di XXXXXX sono coperti ai sensi di polizza.

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Attività assicurate. La garanzia assicurativa è operante esclusivamente con riferimento a sinistri riconducibili all’esercizio dell’attività del Contraente e delle società coassicurate. L’attività assicurata è quella che si rileva da: a) : • voce specifica prevista in polizza; b) ; • oggetto sociale; c) ; • visura camerale; ogni attività funzionale al raggiungimento dell’oggetto sociale. In caso di attività professionali vale l’attività riportata in polizza e quanto indicato nelle norme/prescrizioni che disciplinano la relativa attività professionale. Se il Contraente è una persona fisica vale quanto indicato in polizza, fatto salvo quanto previsto nella sua procura, nel suo contratto e/o nel suo mandato. Se, successivamente alla stipula del contratto, il Contraente o la società coassicurata modificano l’attività tutelata nel contratto d’assicurazione o ne aggiungono una ulteriore, la garanzia si estende immediatamente anche a questa, nei limiti del contratto. Entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, questa dovrà essere portata a conoscenza di XXXXXX per iscritto ai fini della modifica/integrazione del contratto. In mancanza di tale comunicazione trova applicazione l’art. 16 (1). XXXXXX comunica quindi l’eventuale aumento del premio a seguito della variazione comunicata. Trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Contraente della comunicazione del nuovo premio, senza manifestazioni contrarie, il nuovo premio si intenderà accettato. Al rinnovo della polizza, resta comunque salva la facoltà di XXXXXX di rifiutare la copertura per la nuova attività. I sinistri insorti fino al momento di tale rifiuto da parte di XXXXXX sono coperti ai sensi di polizza.

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Attività assicurate. La garanzia assicurativa è operante esclusivamente con riferimento a sinistri riconducibili all’esercizio dell’attività del Contraente e delle società coassicurate. L’attività assicurata è quella che si rileva da: a) : ▪ voce specifica prevista in polizza; b) ; ▪ oggetto sociale; c) ; ▪ visura camerale; ogni attività funzionale al raggiungimento dell’oggetto sociale. In caso di attività professionali vale l’attività riportata in polizza e quanto indicato nelle norme/prescrizioni che disciplinano la relativa attività professionale. Se il Contraente è una persona fisica fisica, vale quanto indicato in polizza, fatto salvo quanto previsto nella sua procura, nel suo contratto e/o nel suo mandato. Se, successivamente alla stipula del contratto, il Contraente o la società coassicurata modificano modifica-no l’attività tutelata nel contratto d’assicurazione o ne aggiungono una ulteriore, la garanzia si estende immediatamente anche a questa, nei limiti del contratto. Entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, questa dovrà essere portata a conoscenza di XXXXXX per iscritto ai fini della modifica/integrazione del contratto. In mancanza di tale comunicazione trova applicazione l’art. 16 9 (1). XXXXXX comunica quindi l’eventuale aumento del premio a seguito della variazione comunicata. Trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Contraente della comunicazione del nuovo premio, senza manifestazioni contrarie, il nuovo premio si intenderà accettato. Al rinnovo della polizza, resta comunque salva la facoltà di XXXXXX di rifiutare la copertura per la nuova attività. I sinistri insorti fino al momento di tale rifiuto da parte di XXXXXX sono coperti ai sensi di polizza.

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