Recessione del contratto Clausole campione

Recessione del contratto. La Compagnia può recedere dal contratto d’assicurazione esclusivamente secondo quanto stabilito al precedente Art. 1 Durata e decorrenza della Convenzione.
Recessione del contratto. Il presente accordo si rinnoverà automaticamente ogni anno per un uguale periodo, salvo disdetta scritta e inviata tramite lettera raccomandata da una delle due parti, con un preavviso di almeno trenta giorni dalla data di scadenza annuale. Unilibro si riserva tuttavia il diritto di recedere immediatamente, senza alcun preavviso, da accordi derivanti dall’ iscrizione di siti che: - promuovano attività illegali - promuovano discriminazioni relative a età, sesso, razza, religione e orientamento sessuale - promuovano materiale pornografico - incitino alla violenza - violino i diritti d’autore - abbiano contenuti non conformi alle linee direttive del sito Unilibro
Recessione del contratto. I seguenti comportamenti dell’utenza implicano l’automatica recessione del contratto con conseguente interruzione del servizio di illuminazione votiva: • Mancato pagamento del canone di abbonamento, entro 15 giorni dalla data di scadenza prevista dall’art. 4; • Non rispetto dei divieti di cui al precedente all’art.5. Nel caso in cui, comportamenti difformi da quanto previsto dall’art. 5, producano danni a persone, o cose di proprietà di A.M.A., o di terzi, i responsabili sono tenuti al risarcimento dei danni apportati, salvo eventuali azioni civili o penali. A.M.A. in tal caso non risponde dei danni che l’utente avrà provocato a se stesso o a terzi.
Recessione del contratto. Nei casi previsti dall’Art.134 del D.L.vo 163/2006 , il Committente si riserva il diritto di recedere dal Contratto con l’Appaltatore tutte le volte che si verifichino le condizioni, espressamente specificate nell’Art.134 sopra richiamato. All’Appaltatore, in tal caso, spetterà la liquidazione della parte dei lavori accettata dalla Direzione dei Lavori, qualsiasi possa essere l’importo complessivo di essa . In caso di recessione del contratto da parte della Stazione Appaltante si applica quanto previsto dall’Art.134 commi 1 e 2 del D.L.vo 163/2006.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).