Common use of Attività ordinarie Clause in Contracts

Attività ordinarie. Il servizio prevede l’esecuzione di tutte le attività volte a garantire la piena efficienza di tutti gli Impianti Elevatori (ascensori e montacarichi) presenti presso gli immobili oggetto dell’Appalto ed in particolare: Tali attività sono volte a garantire la piena disponibilità e sicurezza degli impianti elevatori relativamente agli immobili oggetto dell’Appalto e la predizione temporale delle eventuali attività di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessarie. A completamento dell’obbligo posto a carico del Fornitore di promuovere tempestivamente la riparazione o la sostituzione delle parti rotte o logorate (art.19, punto 5 del citato D.P.R. 29/5/1963, n° 1497) il Fornitore stesso si impegna ad effettuare le necessarie operazioni di manutenzione preventiva degli impianti (regolazioni, sostituzioni di parti, etc.) atte a prevenire il manifestarsi di guasti od anomalie di funzionamento. Le attività di manutenzione preventiva e programmata dovranno essere eseguite in occasione delle visite di manutenzione preventiva e delle visite finalizzate alla verifica dell’integrità e dell’efficienza di tutti i dispositivi e dei componenti come previsto dal DPR 162/99. L’elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle attività che devono essere effettuate sulle singole unità fondamentali che normalmente costituiscono l’impianto, con le relative frequenze minime, viene riportato all’interno dell’Appendice 1 al presente Capitolato. Il Fornitore è comunque tenuto ad eseguire tutte le prestazioni obbligatorie (quelle relative al D.P.R. 29/5/1963, n. 1497, art.19). L’elenco delle verifiche periodiche di cui all’art. 19, punto 4 del citato D.P.R. 29/5/1963, n. 1497 e dell’art. 15 del D.P.R. 30/04/1999, n° 162 viene riportato, all’interno dell’Appendice 1 al presente Capitolato, il risultato di queste verifiche deve essere annotato sul libretto come prescritto dalla legge. Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica (anche qualora si richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato all’interno dell’Appendice 1 al presente Capitolato), necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti deve considerarsi quindi compresa nel canone e deve essere indicata nel POA. Il Fornitore e l’Amministrazione devono attivarsi e collaborare affinché le verifiche ispettive periodiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all’attività. La lubrificazione delle parti dovrà avvenire con lubrificanti a basso impatto ambientale. È da intendersi compresa la fornitura del grasso, pezzame e fusibili. Il Fornitore, a norma dell’art. 18 del citato D.P.R. n°1497/1963, deve ottemperare alle prescrizioni eventualmente impartite dal tecnico incaricato a seguito della visita di controllo. Nell’ambito del presente servizio, è delegata al Fornitore, così come richiesto dalla normativa vigente sopra richiamata, la gestione del libretto matricola e dei relativi verbali di collaudo e verifica. Risultano inoltre comprese nelle attività compensate con il canone: • La redazione dei rapporti sullo stato degli impianti; • La registrazione delle visite e delle modifiche apportate; • L’espletamento del pagamento delle Tasse Governative per conto dell’Amministrazione Contraente, con rimborso totale delle somme pagate. Nel caso in cui il Fornitore rilevi un pericolo in atto, deve sospendere immediatamente il servizio fino a quando l’impianto non sia stato riparato; deve inoltre, informare ai sensi dell’art. 19, punto 7 del citato D.P.R. n. 1497/1963 l’Amministrazione e l’Organo di Ispezione. In questo caso, ad ogni accesso dei piani, in posizione visibile e prefissata, dovrà essere applicato, a norma del successivo art. 50 del medesimo D.P.R. n. 1497/1963, un cartello o un segnale per indicare la sospensione del servizio. Il Fornitore deve garantire, compresa nel canone, la reperibilità 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno per eventuali chiamate a causa di guasti e/o di interruzioni del servizio che dovessero comportare grave rischio per le persone. È fatto quindi obbligo al Fornitore di provvedere all’attivazione di un numero telefonico presidiato per gli intervalli di tempo eventualmente non coperti dagli operatori telefonici del servizio di Call Center. Tutte le segnalazioni eventualmente fatte a tale numero devono comunque essere comunicate a cura del Fornitore al Call Center; quest’ultimo si occuperà poi della registrazione delle segnalazioni relative. Dovrà essere garantita l’attività in un tempo non superiore alle 2 (due) ore, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.

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Attività ordinarie. Il servizio prevede l’esecuzione di tutte le attività volte a garantire la piena efficienza di tutti gli Impianti Elevatori (ascensori e montacarichi) presenti presso gli immobili oggetto dell’Appalto dell’Ordinativo di Fornitura e/o dell’Atto Aggiuntivo ed in particolare: Tali attività sono volte a garantire la piena disponibilità e sicurezza degli impianti elevatori relativamente agli immobili oggetto dell’Appalto dell’Ordinativo di Fornitura e/o degli Atti aggiuntivi e la predizione temporale delle eventuali attività di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessarie. A completamento dell’obbligo posto a carico del Fornitore di promuovere tempestivamente la riparazione o la sostituzione delle parti rotte o logorate (art.19, punto 5 del citato D.P.R. 29/5/1963, n° 1497) il Fornitore stesso si impegna ad effettuare le necessarie operazioni di manutenzione preventiva degli impianti (regolazioni, sostituzioni di parti, etc.) atte a prevenire il manifestarsi di guasti od anomalie di funzionamento. Le attività di manutenzione preventiva e programmata dovranno essere eseguite in occasione delle visite di manutenzione preventiva e delle visite finalizzate alla verifica dell’integrità e dell’efficienza di tutti i dispositivi e dei componenti come previsto dal DPR 162/99. L’elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle attività che devono essere effettuate sulle singole unità fondamentali che normalmente costituiscono l’impianto, con le relative frequenze minime, viene riportato all’interno dell’Appendice 1 al presente Capitolato. Il Fornitore è comunque tenuto ad eseguire tutte le prestazioni obbligatorie (quelle relative al D.P.R. 29/5/1963, n. 1497, art.19). L’elenco L’esito delle verifiche periodiche di cui all’art. 19, punto 4 del citato D.P.R. 29/5/1963, n. 1497 e dell’art. 15 del D.P.R. 30/04/1999, n° 162 viene riportato, all’interno dell’Appendice 1 al presente Capitolato, il risultato di queste verifiche deve essere annotato sul libretto come prescritto dalla legge. L’elenco delle attività che devono essere effettuate sulle singole unità fondamentali che normalmente costituiscono l’impianto, con le relative frequenze minime, deve essere riportato a cura del Fornitore all’interno del Piano delle attività in sede di presentazione dell’offerta tecnica e successivamente in sede esecutiva. Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica (anche qualora si richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato all’interno dell’Appendice 1 al presente Capitolato), necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti deve considerarsi quindi sarà compresa nel canone nelle attività continuative e/o periodiche e deve dovrà essere parimenti indicata nel POAPDA. Il Fornitore e l’Amministrazione Contraente devono attivarsi e collaborare affinché le verifiche ispettive periodiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all’attività. La lubrificazione delle parti dovrà avvenire con lubrificanti a basso impatto ambientale. È da intendersi compresa la fornitura del grasso, pezzame e fusibili. Il Fornitore, a norma dell’art. 18 del citato D.P.R. n°1497/1963, deve ottemperare alle prescrizioni eventualmente impartite dal tecnico incaricato a seguito della visita di controllo. Nell’ambito del presente servizio, è delegata al Fornitore, così come richiesto dalla normativa vigente sopra richiamata, la gestione del libretto matricola e dei relativi verbali di collaudo e verifica. Risultano inoltre comprese nelle attività compensate con il canone: • La redazione dei rapporti sullo stato degli impianti; • La registrazione delle visite e delle modifiche apportate; • L’espletamento del pagamento delle Tasse Governative per conto dell’Amministrazione Contraente, con rimborso totale delle somme pagate. Nel caso in cui il Fornitore rilevi un pericolo in atto, deve sospendere immediatamente il servizio fino a quando l’impianto non sia stato riparato; deve inoltre, informare ai sensi dell’art. 19, punto 7 del citato D.P.R. n. 1497/1963 l’Amministrazione Contraente e l’Organo di Ispezione. In questo caso, ad ogni accesso dei piani, in posizione visibile e prefissata, dovrà essere applicato, a norma del successivo art. 50 del medesimo D.P.R. n. 1497/1963, un cartello o un segnale per indicare la sospensione del servizio. Il Fornitore deve garantire, compresa nel canone, la reperibilità 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno per eventuali chiamate a causa di guasti e/o di interruzioni del servizio che dovessero comportare grave rischio per le persone. È fatto quindi obbligo al Fornitore di provvedere all’attivazione di un numero telefonico presidiato per gli intervalli di tempo eventualmente non coperti dagli operatori telefonici del servizio di Call Center. Tutte le segnalazioni eventualmente fatte a tale numero devono comunque essere comunicate a cura del Fornitore al Call Center; quest’ultimo si occuperà poi della registrazione delle segnalazioni relative. Dovrà essere garantita l’attività in un tempo non superiore alle 2 (due) ore, pena l’applicazione delle penali di cui oltreal paragrafo 8.6. È obbligo del Fornitore fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche e/o straordinarie dell’impianto da parte di funzionari degli Enti Pubblici preposti e/o degli Organismi di Certificazione notificati ai sensi dell’art.13 del DPR 162/99, quando ne abbia avuto preavviso, anche telefonico, da parte del DEC. Il Fornitore si impegna quindi a prestare servizio di assistenza e sorveglianza in modo da garantire il regolare funzionamento degli impianti.

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Attività ordinarie. Il servizio prevede l’esecuzione Le attività ordinarie sono le seguenti: Nello svolgimento di tale attività il Fornitore deve attenersi a quanto contenuto nella normativa vigente (Legge 615/66, Legge 10/91, DPR 412/93 e s.m.i., DPR 551/99); in tal senso, è tenuto a svolgere il ruolo di conduttore dell’impianto, a gestire l’eventuale libretto di caldaia e ad assumere il ruolo di Terzo Responsabile relativamente agli impianti termici. Per conduzione dell’impianto si intende la combinazione di tutte le attività volte a garantire la piena efficienza operazioni tecniche ed amministrative occorrenti per mantenere in funzione l’impianto stesso. Il calendario di tutti gli Impianti Elevatori (ascensori e montacarichi) presenti presso gli immobili oggetto dell’Appalto ed in particolare: Tali attività sono volte a garantire la piena disponibilità e sicurezza degli impianti elevatori relativamente agli immobili oggetto dell’Appalto e la predizione temporale delle eventuali attività di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessarie. A completamento dell’obbligo posto a carico del Fornitore di promuovere tempestivamente la riparazione o la sostituzione delle parti rotte o logorate (art.19, punto 5 del citato D.P.R. 29/5/1963, n° 1497) accensione deve essere concordato con il Fornitore stesso si impegna ad effettuare le necessarie operazioni di manutenzione preventiva degli impianti (regolazioni, sostituzioni di parti, etc.) atte a prevenire il manifestarsi di guasti od anomalie di funzionamentoDEC. Le attività richieste prevedono la gestione degli impianti di manutenzione preventiva e programmata dovranno essere eseguite in occasione delle visite riscaldamento al fine di manutenzione preventiva e delle visite finalizzate alla verifica dell’integrità e dell’efficienza garantire, durante il calendario di tutti i dispositivi e dei componenti come previsto dal DPR 162/99. L’elencoaccensione concordato con il DEC, esemplificativo e che la temperatura negli ambienti lavorativi durante l’orario di lavoro non esaustivo, delle attività che devono essere effettuate sulle singole unità fondamentali che normalmente costituiscono l’impianto, con le relative frequenze minime, viene riportato all’interno dell’Appendice 1 sia inferiore a 20° C ± 2° C. Per gli impianti di potenza termica al presente Capitolato. Il Fornitore è comunque tenuto ad eseguire tutte le prestazioni obbligatorie focolare superiore a 232 kW (quelle relative al D.P.R. 29/5/1963, n. 1497, art.19). L’elenco delle verifiche periodiche di cui all’art. 19, punto 4 del citato D.P.R. 29/5/1963, n. 1497 e dell’art. 15 del D.P.R. 30/04/1999, n° 162 viene riportato, all’interno dell’Appendice 1 al presente Capitolato, il risultato di queste verifiche deve essere annotato sul libretto così come prescritto dalla legge. Qualsiasi ulteriore attività di controllo legge 13 luglio 1966, n. 615 all'articolo 16 e manutenzione, preventiva e periodica (anche qualora si richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato all’interno dell’Appendice 1 al presente Capitolatos.m.i.), necessaria a garantire il corretto funzionamento deve essere garantita la disponibilità di conduttore patentato cui sarà delegata la conduzione del generatore di calore e la manutenzione/controllo degli impianti deve considerarsi quindi compresa nel canone e relativi. Per gli impianti di raffrescamento centralizzati deve essere indicata nel POA. Il Fornitore e l’Amministrazione devono attivarsi e collaborare affinché le verifiche ispettive periodiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all’attivitàgarantita una temperatura negli ambienti lavorativi, durante l’orario di lavoro, di 20° - 26° C con il 50% di umidità relativa, in rapporto ad una temperatura esterna di 29° - 35° C con il 70% di umidità relativa. La lubrificazione delle parti dovrà avvenire con lubrificanti a basso impatto ambientaledifferenza tra le due temperature non deve comunque superare i 10°. È da intendersi compresa la fornitura del grasso, pezzame e fusibili. Il Fornitore, a norma dell’art. 18 del citato D.P.R. n°1497/1963, deve ottemperare alle prescrizioni eventualmente impartite dal tecnico incaricato a seguito della visita Lo spegnimento/accensione degli impianti ed il relativo periodo di controllo. Nell’ambito del presente servizio, è delegata al Fornitore, così come richiesto dalla normativa vigente sopra richiamata, la gestione del libretto matricola e dei relativi verbali di collaudo e verifica. Risultano inoltre comprese nelle attività compensate con il canone: • La redazione dei rapporti sullo stato degli impianti; • La registrazione delle visite e delle modifiche apportate; • L’espletamento del pagamento delle Tasse Governative per conto dell’Amministrazione Contraente, con rimborso totale delle somme pagate. Nel caso in cui il Fornitore rilevi un pericolo in atto, deve sospendere immediatamente il servizio fino a quando l’impianto non sia stato riparato; deve inoltre, informare ai sensi dell’art. 19, punto 7 del citato D.P.R. n. 1497/1963 l’Amministrazione e l’Organo di Ispezione. In questo caso, ad ogni accesso dei piani, in posizione visibile e prefissata, preaccensione dovrà essere applicatogestito dal Fornitore in modo tale che, a norma del successivo art. 50 del medesimo D.P.R. n. 1497/1963pur garantendo la temperatura richiesta durante l’orario lavorativo, un cartello o un segnale per indicare la sospensione del servizio. Il Fornitore deve garantire, compresa nel canone, la reperibilità 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno per eventuali chiamate a causa di guasti e/o di interruzioni del servizio che dovessero comportare grave rischio per le persone. È fatto quindi obbligo al Fornitore di provvedere all’attivazione di un numero telefonico presidiato per gli intervalli di tempo eventualmente non coperti dagli operatori telefonici del servizio di Call Center. Tutte le segnalazioni eventualmente fatte a tale numero devono comunque essere comunicate a cura del Fornitore al Call Center; quest’ultimo si occuperà poi della registrazione delle segnalazioni relative. Dovrà essere garantita l’attività in un tempo non superiore alle 2 (due) ore, pena l’applicazione delle penali di cui oltresia perseguito il contenimento energetico.

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