Attività ordinarie Clausole campione

Attività ordinarie. Le attività ordinarie sono le seguenti: Per conduzione dell’impianto si intende la combinazione di tutte le operazioni tecniche ed amministrative occorrenti per mantenere in funzione l’impianto stesso. L’esercizio dell’impianto è svolto attraverso le seguenti attività: • avviamento dell’impianto; • conduzione dell’impianto secondo le norme UNI-CTI vigenti; • pronto intervento; • spegnimento/attenuazione; • azioni di controllo e di misura del rendimento di combustione previsti per legge; • manutenzione ordinaria; • messa a riposo. Il Fornitore Aggiudicatario dovrà garantire, per tutti i giorni dell’anno, una gestione idonea ed efficiente dei servizi oggetto del contratto conformemente all’art. 1, comma 1, lettera p) del D.P.R. 412/1993 e ss.mm.ii. e al D.lgs 115/08 e ss.mm.ii.. In particolare, dovranno essere previste modalità esecutive tali da: • garantire ampia e dettagliata comunicazione con l’Amministrazione Regionale; • garantire un livello qualitativo adeguato e riscontrabile nell’esecuzione delle prestazioni; • garantire la presenza di reportistica atta a fornire informazioni e dati per tutte le categorie di servizi di cui sopra. Il servizio di climatizzazione invernale avrà normalmente la durata stagionale consentita dal DPR 74/2013 e ss.mm.ii. per la zona climatica relativa al luogo di fornitura, salvo diverse disposizioni di legge e/o variazioni apportate dall’Amministrazione per sopravvenute differenti esigenze di servizio, sempre nel rispetto della legislazione vigente. Le Ore di Accensione richieste dalla Stazione Appaltante dovranno essere comunicate all’Appaltatore all’inizio di ogni stagione di riscaldamento, con un preavviso di almeno 48 ore. La Regione Lazio, in considerazione di particolari condizioni, si riserva la facoltà di anticipare o posticipare sia la data di inizio che quella di cessazione del riscaldamento, comunicando la richiesta al Fornitore Aggiudicatario con almeno 48 ore di preavviso. Inoltre, potrà disporre la riattivazione del servizio anche dopo che sia stato interrotto, sia per una normale scadenza sopra stabilita che per un precedente ordine di cessazione. Nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto al Fornitore Aggiudicatario per la riattivazione o disattivazione del servizio. Per gli impianti di raffrescamento centralizzati deve essere garantita una temperatura negli ambienti lavorativi, durante l’orario di lavoro, di 26° C con il 50% di umidità relativa, in rapporto ad una temperatura esterna di 29° - 35° C con il 70%...
Attività ordinarie. Le attività ordinarie sono le seguenti: La conduzione degli impianti elettrici deve assicurare la continuità di servizio degli impianti stessi e deve inoltre garantire, nei singoli locali di ogni edificio, il mantenimento delle funzioni per cui l’impianto è stato realizzato. Il Fornitore è tenuto a garantire nei vari ambienti il livello di illuminamento per cui l’impianto è stato costruito ovvero, in nuove realizzazioni, il livello medio richiesto dalla norma UNI 10380. Eventuali sospensioni programmate dell'erogazione di energia elettrica devono essere richieste e autorizzate dal DEC per iscritto. Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio devono essere effettuati tutti i controlli ed attuate le misure previste dalla normativa vigente; i controlli devono essere effettuati con le modalità e con la periodicità indicate dalla normativa, mentre i risultati ottenuti dovranno essere opportunamente registrati. Il Fornitore deve assicurare la costante verifica dello stato complessivo degli impianti, sia ai fini della sicurezza che della funzionalità, con l’obbligo di segnalare all’Amministrazione ogni anomalia o stato di pericolo. Il Fornitore deve inoltre verificare periodicamente il regolare funzionamento delle apparecchiature di misura e controllo ed il rispetto della classe di precisione prevista per le misure da effettuare. La certificazione delle apparecchiature utilizzate per le misure deve essere effettuata con le modalità previste dagli Enti ufficiali di controllo e verifica: qualsiasi disfunzione o mancato funzionamento delle apparecchiature di misura e di controllo invaliderà le verifiche effettuate.
Attività ordinarie. Il servizio prevede l’esecuzione di tutte le attività volte a garantire la piena efficienza di tutti gli Impianti Elevatori (ascensori e montacarichi) presenti presso gli immobili oggetto dell’Appalto ed in particolare: Tali attività sono volte a garantire la piena disponibilità e sicurezza degli impianti elevatori relativamente agli immobili oggetto dell’Appalto e la predizione temporale delle eventuali attività di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessarie. A completamento dell’obbligo posto a carico del Fornitore di promuovere tempestivamente la riparazione o la sostituzione delle parti rotte o logorate (art.19, punto 5 del citato D.P.R. 29/5/1963, n° 1497) il Fornitore stesso si impegna ad effettuare le necessarie operazioni di manutenzione preventiva degli impianti (regolazioni, sostituzioni di parti, etc.) atte a prevenire il manifestarsi di guasti od anomalie di funzionamento. Le attività di manutenzione preventiva e programmata dovranno essere eseguite in occasione delle visite di manutenzione preventiva e delle visite finalizzate alla verifica dell’integrità e dell’efficienza di tutti i dispositivi e dei componenti come previsto dal DPR 162/99. L’elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle attività che devono essere effettuate sulle singole unità fondamentali che normalmente costituiscono l’impianto, con le relative frequenze minime, viene riportato all’interno dell’Appendice 1 al presente Capitolato. Il Fornitore è comunque tenuto ad eseguire tutte le prestazioni obbligatorie (quelle relative al D.P.R. 29/5/1963, n. 1497, art.19). L’elenco delle verifiche periodiche di cui all’art. 19, punto 4 del citato D.P.R. 29/5/1963, n. 1497 e dell’art. 15 del D.P.R. 30/04/1999, n° 162 viene riportato, all’interno dell’Appendice 1 al presente Capitolato, il risultato di queste verifiche deve essere annotato sul libretto come prescritto dalla legge. Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica (anche qualora si richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato all’interno dell’Appendice 1 al presente Capitolato), necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti deve considerarsi quindi compresa nel canone e deve essere indicata nel POA. Il Fornitore e l’Amministrazione devono attivarsi e collaborare affinché le verifiche ispettive periodiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all’attività. La lubrificazione delle parti dovrà avvenire con lubrificanti a ...
Attività ordinarie. Le attività ordinarie sono le seguenti:
Attività ordinarie. L’unica attività ordinaria prevista è costituita da attività periodiche di verifica visiva e controllo. L’elenco delle attività che devono essere effettuate sulle singole componenti sopra indicate, con le relative frequenze minime, viene riportato all’interno dell’Appendice 1 al Capitolato.
Attività ordinarie. Attività, relative ai servizi operativi, programmabili ed eseguibili con una determinata periodicità e frequenza. Attività straordinarie Attività, relative ai servizi operativi, non programmabili ed erogate su richiesta, o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento.
Attività ordinarie. Attività di base, relative ai servizi operativi, programmabili ed eseguibili con una determinata periodicità e frequenza. Attività Integrative Attività specifiche, relative ai servizi operativi, comprese tra le attività ordinarie per le quali si richiede una frequenza maggiore o non comprese tra le attività Ordinarie ma programmabili ed eseguibili con una determinata periodicità e frequenza. Attività straordinarie Attività a richiesta, relative ai servizi operativi.
Attività ordinarie. Rientrano in queste operazioni tutte le attività associate alla manutenzione ordinaria a carico dell’Aggiudicatario.
Attività ordinarie. Il servizio prevede l’esecuzione di tutte le attività volte a garantire la piena efficienza di tutti gli Impianti Elevatori fino a 15 fermate (ascensori e montacarichi) presenti presso gli immobili oggetto dell’Ordinativo Principale di Fornitura e/o dell’Atto Aggiuntivo ed in particolare:
Attività ordinarie. Le attività ordinarie che dovranno essere svolte dall’organico di Presidio Tecnologico saranno: · monitorare continuamente gli impianti oggetto del servizio, al fine di individuare tempestivamente eventuali anomalie e procedere alla loro successiva eliminazione (o alla semplice segnalazione ove l’attività esuli dai servizi di riferimento); · effettuare tutte le possibili manovre o operazioni per garantire la continuità del servizio; · in caso di guasti o disservizi escludere parti o componenti degli impianti soggetti ad avaria ed effettuare una prima diagnosi di guasto (messa in sicurezza) · in caso di guasti o disservizi che coinvolgano sistemi impiantistici o tecnologici complessi richiedere l’intervento di personale specialistico; · relazionare al RUP tutte le attività effettuate. Si precisa che il personale dedicato al presidio fisso non potrà svolgere attività di manutenzione preventiva e programmata comprese nel canone. Resta inteso che, in caso di esecuzione di eventuali attività straordinarie relative ai servizi manutentivi ed eseguite dal personale del presidio fisso, deve essere dedotto, dal corrispettivo dovuto per l’attività, il costo della manodopera. L’Amministrazione Contraente potrà definire il numero del personale di Presidio Tecnologico e l’orario di presidio in funzione delle proprie necessità