MODALITÀ DI FORNITURA DEL SERVIZIO Clausole campione

MODALITÀ DI FORNITURA DEL SERVIZIO. 23 9.1 GENERALITÀ 23 9.2 FORNITURA DEGLI PNEUMATICI 23
MODALITÀ DI FORNITURA DEL SERVIZIO. Per lo svolgimento del servizio, la Banca è autorizzata ad avvalersi di procedure elettroniche d'incasso nonché, per l'espletamento di tutti gli atti da compiersi su piazza nella quale non abbia una propria filiale, a farsi sostituire, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1717 e 1856 codice civile, da un proprio corrispondente anche non bancario, a sua scelta.
MODALITÀ DI FORNITURA DEL SERVIZIO. La fornitura viene effettuata secondo le modalità indicate dall’Acquirente tra quelle offerte dal Fornitore. La fornitura di servizi avviene prevalentemente online o tramite la rete.
MODALITÀ DI FORNITURA DEL SERVIZIO. 2.1 Per l'esecuzione del Servizio di conservazione, il Conservatore mette a disposizione dell’ENTE, anche per il tramite di Halley, i sistemi informatici e telematici ai quali è possibile accedere nelle modalità specificate nel Manuale operativo del Conservatore, allegato alla presente Convenzione.
MODALITÀ DI FORNITURA DEL SERVIZIO. 5.1 I servizi di cui all’articolo 3 vengono forniti nel rispetto di quanto rappresentato negli Allegati alla presente Convenzione riguardo: le specifiche tecniche, le modalità gestionali e l’utilizzo dei format di comunicazione; nonché sulla scorta di dati e/o informazioni fornite dal Cliente ovvero da questo specificamente autorizzate.
MODALITÀ DI FORNITURA DEL SERVIZIO. Il servizio sarà espletato come descritto nel “Capitolato Tecnico”, e secondo quanto enunciato nell’”Offerta Tecnica”.
MODALITÀ DI FORNITURA DEL SERVIZIO. Gli aggiornamenti relativi ai software indicati nella prima pagina del Contratto verranno effettuati in una delle seguenti tre modalità. L’invio comprende:
MODALITÀ DI FORNITURA DEL SERVIZIO. 5.1 Tiscali si impegna a fornire il Servizio nel rispetto di quanto stabilito nel Contratto.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).