Common use of Audit Clause in Contracts

Audit. 1. In conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 200225, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio ge- nerale delle Comunità europee e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 200226, che reca regolamento fi- nanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Eura- tom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, nonché agli altri strumenti menzionati nella presente decisione, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’ese- cuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti dell’Agenzia e della Commissione o di altre persone da queste debitamente autorizzate. 2. Gli agenti dell’Agenzia e della Commissione e le altre persone da queste autoriz- zate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informa- zioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine effica- cemente tali audit. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni conclusi in virtù degli strumenti menzionati nella presente deci- sione. 3. La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione. 4. Gli audit possono aver luogo entro cinque anni dalla scadenza della presente deci- sione o nel rispetto delle disposizioni all’uopo previste dai contratti o dalle conven- zioni o dalle decisioni adottate. 25 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 26 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. 5. Il Controllo federale delle finanze svizzero è preventivamente informato degli au- dit da effettuare in territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

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Sources: Accordo Sul Trasporto Aereo

Audit. 1. In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 20129, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 200225, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio ge- nerale delle Comunità europee e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia il 26 marzo 20031605/2002, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 200226200210, che reca regolamento fi- nanziario finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Eura- tomEuratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, nonché agli altri strumenti atti normativi menzionati nella nel presente decisioneAccordo, i contratti o le convenzioni gli accordi conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di d’intesa con questi ultimi possono prevedere l’ese- cuzione l’esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitorisubcontraenti, ad opera di agenti dell’Agenzia dell’Ufficio di sostegno e della Commissione europea o di altre persone da queste questi debitamente autorizzate. 2. Gli agenti dell’Agenzia dell’Ufficio di sostegno e della Commissione europea e le altre persone da queste autoriz- zate per- sone autorizzate dall’Ufficio di sostegno e dalla Commissione europea devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informa- zioni necessarieinformazioni, comprese quelle in formato elettronico, necessarie per portare a termine effica- cemente efficacemente tali audit. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni negli accordi conclusi in virtù degli strumenti menzionati nella nel presente deci- sioneAccordo. 3. La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della CommissioneCommissione europea. 9 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 10 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72; modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008, GU L 181 del 10.7.2008, pag. 23. 4. Gli audit possono aver luogo entro fino a cinque anni dalla scadenza della del presente deci- sione Accordo o nel rispetto nell’osservanza delle disposizioni all’uopo previste dai contratti o dalle conven- zioni dagli accordi conclusi o dalle decisioni adottate. 25 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 26 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72prese in materia. 5. Il Controllo federale delle finanze svizzero della Svizzera è preventivamente informato degli au- dit audit da effettuare in sul territorio svizzero. Lo Tale informazione non costituisce condizione giuridica per lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazionedetti audit.

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Sources: Accordo Di Partecipazione

Audit. (1. In conformità al ) A norma del regolamento (CEUE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio2018/1046, del 25 giugno 200225, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio ge- nerale delle Comunità europee e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento delegato (CE, EuratomUE) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 200226, che reca regolamento fi- nanziario quadro 1271/201312 nonché degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Eura- tom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, nonché agli altri strumenti menzionati nella nel presente decisioneAccordo, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’ese- cuzione l’esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea o di altre persone da queste debitamente autorizzateincaricate. (2. Gli agenti ) I funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea e le altre persone da queste autoriz- zate devono poter accedere incaricate hanno accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informa- zioni informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine effica- cemente effettuare tali audit. Il diritto di accesso deve essere è esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni negli accordi conclusi in virtù applicazione degli strumenti menzionati nella nel presente deci- sioneAccordo. (3. ) La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della CommissioneCommissione europea. (4. ) Gli audit possono aver luogo entro fino a cinque anni dalla scadenza della del presente deci- sione Accordo o nel rispetto nell’osservanza delle disposizioni all’uopo previste dai dei contratti o dalle conven- zioni degli accordi conclusi o dalle delle decisioni adottate. 25 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 26 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72prese. (5. ) Il Controllo federale delle finanze svizzero della Svizzera è preventivamente informato degli au- dit audit da effettuare in sul territorio svizzero. Lo Tale informazione non costituisce condizione giuridica per lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazioneaudit.

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Sources: Accordo Sulla Partecipazione All'agenzia Europea Per La Gestione Operativa Dei Sistemi It

Audit. 1. In conformità Conformemente al regolamento (CEUE, Euratom) n. 1605/2002 966/2012 del Consiglio, Parlamento europeo e del 25 giugno 200225, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio ge- nerale delle Comunità europee Consiglio (1) e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento regola­ mento delegato (CE, EuratomUE) n. 2343/2002 1268/2012 della CommissioneCommissione (2) e alle altre disposizioni indicate nel presente accordo, del 23 dicembre 200226, che reca regolamento fi- nanziario quadro degli organismi le convenzioni di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Eura- tom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, nonché agli altri strumenti menzionati nella presente decisione, sovvenzione e/o i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari i partecipanti ai programmi e alle attività stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’ese- cuzione in qualsiasi momento di che audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura siano effettuati in qualsiasi momento presso le loro sedi e le sedi dei partecipanti e quelle dei loro subfornitori, ad opera di subappaltatori da agenti dell’Agenzia e della Commissione o di da altre persone da queste essa debitamente autorizzate. 2. Gli agenti dell’Agenzia e della Commissione Commissione, della Corte dei conti europea e le altre persone da queste autoriz- zate essa autorizzate devono poter accedere avere accesso ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informa- zioni informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine effica- cemente tali auditefficacemente il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti o nelle convenzioni conclusi in virtù applicazione degli strumenti menzionati nella indicati dal presente deci- sioneaccordo. 3. La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della CommissioneDopo la scadenza di Orizzonte 2020 e del programma Euratom, oppure dopo il 31 dicembre 2020 per le attività condotte da «Fusion for Energy», gli audit possono essere effettuati secondo le modalità stabilite nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti in questione. 4. Gli audit possono aver luogo entro cinque anni dalla scadenza della presente deci- sione o nel rispetto delle disposizioni all’uopo previste dai contratti o dalle conven- zioni o dalle decisioni adottate. 25 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 26 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. 5. Il Controllo federale delle finanze svizzero della Svizzera è preventivamente informato degli au- dit audit da effettuare in da parte delle persone di cui al paragrafo 2 sul territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione. Il Controllo federale delle finanze della Svizzera o altre autorità sviz­ zere competenti designate da tale organismo possono assistere ai citati audit.

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Sources: Cooperazione Scientifica E Tecnologica

Audit. 1. In conformità al del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 200225, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio ge- nerale delle Comunità europee Consiglio (1) e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia dell’agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 200226, che reca regolamento fi- nanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento Commissione (CE, Eura- tom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee2), nonché agli altri strumenti menzionati nella presente decisione, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’ese- cuzione l’esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti dell’Agenzia dell’agenzia e della Commissione o di altre persone da queste debitamente autorizzate.autorizzate.‌ 2. Gli agenti dell’Agenzia dell’agenzia e della Commissione e le altre persone da queste autoriz- zate autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informa- zioni informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine effica- cemente efficacemente tali audit. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni conclusi in virtù degli strumenti menzionati nella presente deci- sionedecisione. 3. La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione. 4. Gli audit possono aver luogo entro cinque anni dalla scadenza della presente deci- sione decisione o nel rispetto delle disposizioni all’uopo previste dai contratti o dalle conven- zioni convenzioni o dalle decisioni adottate. 25 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 26 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. 5. Il Controllo federale delle finanze svizzero è preventivamente informato degli au- dit audit da effettuare in territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

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Sources: Decision on Air Transport Agreement

Audit. 1. In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 200225, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio ge- nerale delle Comunità europee e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia il 26 marzo 20031605/20021, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002262002, che reca regolamento fi- nanziario finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo all'articolo 185 del regolamento (CE, Eura- tomEuratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europeeeuropee2, nonché agli altri strumenti atti normativi menzionati nella nel presente decisioneaccordo, i contratti o le convenzioni gli accordi conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di d'intesa con questi ultimi possono prevedere l’ese- cuzione l'esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitorisubcontraenti, ad opera di agenti dell’Agenzia dell'Ufficio di sostegno e della Commissione europea o di altre persone da queste questi debitamente autorizzate. 2. Gli agenti dell’Agenzia dell'Ufficio di sostegno e della Commissione europea e le altre persone da queste autoriz- zate autorizzate dall'Ufficio di sostegno e dalla Commissione europea devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informa- zioni necessarieinformazioni, comprese quelle in formato elettronico, necessarie per portare a termine effica- cemente efficacemente tali audit. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni negli accordi conclusi in virtù degli strumenti menzionati nella nel presente deci- sioneaccordo. 1 GU UE L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 2 GU CE L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008 della Commissione (GU L 181 del 10.7.2008, pag. 23). 3. La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della CommissioneCommissione europea. 4. Gli audit possono aver luogo entro fino a cinque anni dalla scadenza della del presente deci- sione accordo o nel rispetto nell'osservanza delle disposizioni all’uopo all'uopo previste dai contratti o dalle conven- zioni dagli accordi conclusi o dalle decisioni adottate. 25 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 26 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72prese in materia. 5. Il Controllo federale delle finanze svizzero della Svizzera è preventivamente informato degli au- dit audit da effettuare in sul territorio svizzero. Lo Tale informazione non costituisce condizione giuridica per lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazionedetti audit.

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Sources: Agreement on the Participation of Switzerland in the European Asylum Support Office

Audit. 1. In conformità al osservanza del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del ConsiglioConsiglio1, modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1081/20102, e del 25 giugno 200225, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio ge- nerale delle Comunità europee e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 2342/2002 della CommissioneCommissione3, del 23 dicembre 200226, che reca regolamento fi- nanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del modificato da ultimo dal regolamento (CE, Eura- tomEuratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee478/20074, nonché agli altri strumenti menzionati nella delle altre disposizioni indicate nel presente decisioneaccordo, gli accordi di sovvenzione e/o i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari i partecipanti al programma stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’ese- cuzione in qualsiasi momento di che audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura possano essere effettuati in qualsiasi momento presso le loro sedi e le sedi dei partecipanti e quelle dei loro subfornitori, ad opera di subappaltatori da agenti dell’Agenzia e della Commissione o di da altre persone da queste essa debitamente autorizzate. 2. Gli agenti dell’Agenzia e della Commissione e le altre persone da queste autoriz- zate essa autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informa- zioni informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine effica- cemente tali auditefficacemente il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito negli accordi di sovvenzione e/o nei contratti o nelle convenzioni conclusi in virtù applicazione degli strumenti menzionati nella indicati dal presente deci- sioneaccordo. 3. La Corte dei conti europea gode dispone degli stessi diritti della Commissione. 4. Gli audit possono aver luogo entro cinque anni dalla essere effettuati dopo la scadenza della del programma quadro Euratom 2012-2013 o del presente deci- sione accordo e con le modalità indicate nelle convenzioni di sovvenzione e/o nel rispetto delle disposizioni all’uopo previste dai nei contratti o dalle conven- zioni o dalle decisioni adottate. 25 in questione. 1 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 26 2 GU L 311 del 26.11.2010, pag. 9. 3 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 721. 4 GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13. 5. Il Controllo federale delle finanze svizzero della Svizzera è preventivamente informato degli au- dit audit da effettuare in sul territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

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Sources: Accordo Di Cooperazione Scientifica E Tecnologica

Audit. 1. In conformità A norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del ConsiglioConsiglio15, del 25 giugno 200225, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio ge- nerale delle Comunità europee e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002262002, che reca regolamento fi- nanziario finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Eura- tomEuratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europeeeuropee16, nonché agli degli altri strumenti menzionati nella nel presente decisioneaccordo, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera nel Liechtenstein e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’ese- cuzione l’esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea o di altre persone da queste debitamente autorizzateincaricate. 2. Gli agenti I funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea e le altre persone da queste autoriz- zate devono poter accedere incaricate hanno accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informa- zioni informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine effica- cemente effettuare tali audit. Il diritto di accesso deve essere è esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni negli accordi conclusi in virtù applicazione degli strumenti menzionati nella nel presente deci- sioneaccordo. 3. La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della CommissioneCommissione europea. 4. Gli audit possono aver luogo entro fino a cinque anni dalla scadenza della del presente deci- sione accordo o nel rispetto nell’osservanza delle disposizioni all’uopo previste dai dei contratti o dalle conven- zioni degli accordi conclusi o dalle delle decisioni adottate. 25 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 26 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72prese. 5. Il Controllo federale delle finanze svizzero L’Ufficio nazionale di audit del Liechtenstein è preventivamente informato degli au- dit da effettuare in audit svolti nel territorio svizzerodel Liechtenstein. Lo Tale informazione non costituisce condizione giuridica per lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazioneaudit.

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Sources: Agreement

Audit. (1. In conformità al ) A norma del regolamento (CEUE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio2018/1046, del 25 giugno 200225, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio ge- nerale delle Comunità europee e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento delegato (CE, EuratomUE) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 200226, che reca regolamento fi- nanziario quadro 1271/201312 nonché degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Eura- tom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, nonché agli altri strumenti menzionati nella nel presente decisioneAccordo, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’ese- cuzione l’esecuzione in qualsiasi momento mo- mento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea o di altre persone da queste debitamente autorizzateincaricate. (2. Gli agenti ) I funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea e le altre persone da queste autoriz- zate devono poter accedere que- ste incaricate hanno accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informa- zioni informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine effica- cemente effettuare tali audit. Il diritto di accesso deve essere è esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni negli accordi conclusi in virtù applicazione degli strumenti menzionati nella nel presente deci- sioneAccordo. (3. ) La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della CommissioneCommissione europea. (4. ) Gli audit possono aver luogo entro fino a cinque anni dalla scadenza della del presente deci- sione Ac- cordo o nel rispetto nell’osservanza delle disposizioni all’uopo previste dai dei contratti o dalle conven- zioni degli accordi conclusi o dalle delle decisioni adottate. 25 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 26 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72prese. (5. ) Il Controllo federale delle finanze svizzero della Svizzera è preventivamente informato degli au- dit audit da effettuare in sul territorio svizzero. Lo Tale informazione non costituisce con- dizione giuridica per lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazioneaudit.

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Sources: Accordo Sulla Partecipazione All'agenzia Europea Per La Gestione Operativa Dei Sistemi It

Audit. 1. In conformità al osservanza del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, Consiglio del 25 giugno 2002252002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio ge- nerale delle Comunità europee e al regolamento finanziario adottato modificato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione1995/200620 del Consiglio, del 23 dicembre 200226, che reca regolamento fi- nanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 e del regolamento (CE, Eura- tomEuratom) n. 1605/2002 2342/2002 della Commissione modi- ficato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/200621 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee7 agosto 2006 nonché con altre disposizioni indicate nel presente Accordo, nonché agli altri strumenti menzionati nella presente decisione, gli accordi di sovvenzione e/o i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari i partecipanti al programma stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’ese- cuzione in qualsiasi momento di che audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura possano essere effettuati in qualsiasi momento presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, sub-fornitori ad opera di agenti dell’Agenzia e della Commissione o di da altre persone da queste essa debitamente autorizzateautoriz- zate. 2. Gli agenti dell’Agenzia e della Commissione e le altre persone da queste autoriz- zate essa autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informa- zioni informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine effica- cemente tali auditefficacemente il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito negli accordi di sovvenzione e/o nei contratti o nelle convenzioni conclusi in virtù applicazione degli strumenti menzionati nella indicati dal presente deci- sioneAccordo. 3. La Corte dei conti europea gode dispone degli stessi diritti della Commissione. 4. Gli audit I controlli possono aver luogo entro cinque anni dalla essere effettuati dopo la scadenza della dei Settimi Programmi quadro CE e Euratom o del presente deci- sione Accordo e con le modalità indicate nelle con- venzioni di sovvenzione o nel rispetto delle disposizioni all’uopo previste dai nei contratti o dalle conven- zioni o dalle decisioni adottate. 25 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 26 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72in questione. 5. Il Controllo federale delle finanze svizzero della Svizzera è preventivamente informato degli au- dit audit da effettuare in sul territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione. 20 GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1. 21 GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3.

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Sources: Accordo Sulla Cooperazione Scientifica E Tecnologica

Audit. (1. In conformità al ) A norma del regolamento (CEUE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio2018/1046, del 25 giugno 200225, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio ge- nerale delle Comunità europee e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento delegato (CE, EuratomUE) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 200226, che reca regolamento fi- nanziario quadro 1271/2013 nonché degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Eura- tom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, nonché agli altri strumenti menzionati nella nel presente decisioneAccordo, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera nel Liechtenstein e le decisioni de- cisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’ese- cuzione l’esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea o di altre persone da queste debitamente autorizzateincaricate. (2. Gli agenti ) I funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea e le altre persone da queste autoriz- zate devono poter accedere que- ste incaricate hanno accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informa- zioni informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine effica- cemente effettuare tali audit. Il diritto di accesso deve essere è esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni negli accordi conclusi in virtù applicazione degli strumenti menzionati nella nel presente deci- sioneAccordo. (3. ) La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della CommissioneCommissione europea. (4. ) Gli audit possono aver luogo entro fino a cinque anni dalla scadenza della del presente deci- sione Ac- cordo o nel rispetto nell’osservanza delle disposizioni all’uopo previste dai dei contratti o dalle conven- zioni degli accordi conclusi o dalle delle decisioni adottate. 25 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 26 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72prese. (5. Il Controllo federale delle finanze svizzero ) L’Ufficio nazionale di audit del Liechtenstein è preventivamente informato degli au- dit da effettuare in audit svolti nel territorio svizzerodel Liechtenstein. Lo Tale informazione non costituisce condizione giuridica per lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazioneaudit.

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Sources: Accordo Sulla Partecipazione All'agenzia Europea Per La Gestione Operativa Dei Sistemi It

Audit. 1. In conformità A norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del ConsiglioConsiglio10, del 25 giugno 200225, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio ge- nerale delle Comunità europee e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002262002, che reca regolamento fi- nanziario finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Eura- tomEuratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europeeeuropee11, nonché agli degli altri strumenti menzionati nella nel presente decisioneaccordo, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’ese- cuzione l’esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea o di altre persone da queste debitamente autorizzateincaricate. 2. Gli agenti I funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea e le altre persone da queste autoriz- zate devono poter accedere incaricate hanno accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informa- zioni informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine effica- cemente effettuare tali audit. Il diritto di accesso deve essere è esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni negli accordi conclusi in virtù applicazione degli strumenti menzionati nella nel presente deci- sioneaccordo. 3. La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della CommissioneCommissione europea. 4. Gli audit possono aver luogo entro fino a cinque anni dalla scadenza della del presente deci- sione accordo o nel rispetto nell’osservanza delle disposizioni all’uopo previste dai dei contratti o dalle conven- zioni degli accordi conclusi o dalle delle decisioni adottateprese. 5. 25 Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Tale informazione non costituisce condizione giuridica per lo svolgimento degli audit. 10 GU L 248 298 del 16.9.200226.10.2012, pag. 1. 26 11 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72, come modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008 della Commissione (GU L 181 del 10.7.2008, pag. 23). 5. Il Controllo federale delle finanze svizzero è preventivamente informato degli au- dit da effettuare in territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

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Sources: Agreement

Audit. 1. In conformità al osservanza del regolamento (CEUE, Euratom) n. 1605/2002 966/2012 (in appresso il «regolamento finanziario») e del Consiglio, del 25 giugno 200225, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio ge- nerale delle Comunità europee e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento regola­ mento delegato (CEUE, Euratom) n. 2343/2002 1268/2012 della Commissione (1), (in appresso «modalità di applicazione») nonché delle altre disposizioni indicate nel presente accordo, gli accordi di sovvenzione e/o i contratti conclusi con i parteci­ panti al programma stabiliti in Israele possono contenere disposizioni per consentire ai funzionari della Commis­ sione, o a qualsiasi altra persona incaricata all'uopo dalla Commissione, del 23 dicembre 200226di eseguire in ogni momento audit di tipo scientifico, che reca regolamento fi- nanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CEfinanziario, Eura- tom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, nonché agli altri strumenti menzionati nella presente decisione, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’ese- cuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici tecnologico o di altra natura presso le loro sedi e le altro tipo nelle sedi dei partecipanti o dei loro subfornitori, ad opera di agenti dell’Agenzia e della Commissione o di altre persone da queste debitamente autorizzatesubcontraenti. 2. Gli agenti dell’Agenzia Il personale della Commissione, della Corte dei conti europea e della altro personale incaricato dalla Commissione e le altre persone da queste autoriz- zate devono poter accedere deve avere adeguato accesso ai siti, ai lavori e ai documentidocumenti (sia su supporto elettronico che in formato cartaceo), nonché a tutte le informa- zioni necessarieinformazioni necessarie per realizzare tali controlli in loco, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine effica- cemente tali audit. Il condizione che tale diritto di accesso deve essere sia stato concordato e sia indicato esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni di sovvenzione e/o contratti conclusi in virtù degli per dare attuazione agli strumenti menzionati nella indicati nel presente deci- sioneaccordo che vedono la partecipazione di soggetti israeliani. Il fatto di non accor­ dare questo accesso sarebbe considerato come una violazione dell'obbligo di giustificare i costi e, di conseguenza, una violazione potenziale delle convenzioni di sovvenzione. 3. La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione. 4I controlli possono essere effettuati dopo la scadenza del programma o del presente accordo, secondo le modalità indicate nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti in questione. Gli audit possono aver luogo entro cinque anni dalla effettuati dopo la scadenza della del programma o del presente deci- sione o accordo si svolgono conformemente ai termini stabiliti nel rispetto delle disposizioni all’uopo previste dai contratti o dalle conven- zioni o dalle decisioni adottate. 25 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 26 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72presente allegato. 5. Il Controllo federale delle finanze svizzero è preventivamente informato degli au- dit da effettuare in territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

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Sources: Accordo Di Partecipazione