Audit. (1) A norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, del regolamento delegato (UE) n. 1271/201312 nonché degli altri strumenti menzionati nel presente Accordo, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi mo- mento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea o di altre persone da queste incaricate. (2) I funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea e le altre persone da que- ste incaricate hanno accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per effettuare tali audit. Il diritto di accesso è esplicitamente sancito nei contratti o negli accordi conclusi in applicazione degli strumenti menzionati nel presente Accordo. (3) La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione europea. (4) Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dalla scadenza del presente Ac- cordo o nell’osservanza delle disposizioni dei contratti o degli accordi conclusi o delle decisioni prese. (5) Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Tale informazione non costituisce con- dizione giuridica per lo svolgimento degli audit.
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Samples: Accordo Sulla Partecipazione All'agenzia Europea Per La Gestione Operativa Dei Sistemi It
Audit. (1) A norma del . In conformità al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 20129, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento delegato (UECE, Euratom) n. 1271/201312 1605/2002, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 200210, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, nonché degli agli altri strumenti atti normativi menzionati nel presente Accordo, i contratti o le convenzioni gli accordi conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di d’intesa con questi ultimi possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi mo- mento momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitorisubcontraenti, ad opera di funzionari dell’Agenzia agenti dell’Ufficio di sostegno e della Commissione europea o di altre persone da queste incaricatequesti debitamente autorizzate.
(2) I funzionari dell’Agenzia . Gli agenti dell’Ufficio di sostegno e della Commissione europea e le altre persone da que- ste incaricate hanno accesso adeguato per- sone autorizzate dall’Ufficio di sostegno e dalla Commissione europea devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarieinformazioni, comprese quelle in formato elettronico, necessarie per effettuare portare a termine efficacemente tali audit. Il diritto di accesso è deve essere esplicitamente sancito nei contratti o negli accordi conclusi in applicazione virtù degli strumenti menzionati nel presente Accordo.
(3) . La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione europea. 9 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 10 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72; modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008, GU L 181 del 10.7.2008, pag. 23.
(4) . Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dalla scadenza del presente Ac- cordo Accordo o nell’osservanza delle disposizioni dei all’uopo previste dai contratti o degli dagli accordi conclusi o delle dalle decisioni preseprese in materia.
(5) . Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Tale informazione non costituisce con- dizione condizione giuridica per lo svolgimento degli di detti audit.
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Samples: Accordo Di Partecipazione
Audit. (1) A norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, del regolamento delegato (UE) n. 1271/201312 nonché degli altri strumenti menzionati nel presente Accordo, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi mo- mento momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea o di altre persone da queste incaricate.
(2) I funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea e le altre persone da que- ste queste incaricate hanno accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per effettuare tali audit. Il diritto di accesso è esplicitamente sancito nei contratti o negli accordi conclusi in applicazione degli strumenti menzionati nel presente Accordo.
(3) La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione europea.
(4) Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dalla scadenza del presente Ac- cordo Accordo o nell’osservanza delle disposizioni dei contratti o degli accordi conclusi o delle decisioni prese.
(5) Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Tale informazione non costituisce con- dizione condizione giuridica per lo svolgimento degli audit.
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Samples: Accordo Sulla Partecipazione All'agenzia Europea Per La Gestione Operativa Dei Sistemi It
Audit. (1) . A norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio15, del regolamento delegato (UECE, Euratom) n. 1271/201312 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee16, nonché degli altri strumenti menzionati nel presente Accordoaccordo, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera nel Liechtenstein e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi mo- mento momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea o di altre persone da queste incaricate.
(2) . I funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea e le altre persone da que- ste queste incaricate hanno accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per effettuare tali audit. Il diritto di accesso è esplicitamente sancito nei contratti o negli accordi conclusi in applicazione degli strumenti menzionati nel presente Accordoaccordo.
(3) . La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione europea.
(4) . Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dalla scadenza del presente Ac- cordo accordo o nell’osservanza delle disposizioni dei contratti o degli accordi conclusi o delle decisioni prese.
(5) Il Controllo federale delle finanze della Svizzera . L’Ufficio nazionale di audit del Liechtenstein è preventivamente informato degli audit da effettuare sul svolti nel territorio svizzerodel Liechtenstein. Tale informazione non costituisce con- dizione condizione giuridica per lo svolgimento degli audit.
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Samples: Agreement
Audit. 1. In conformità al regolamento (1CE, Euratom) A norma n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 200225, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio ge- nerale delle Comunità europee e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 200226, che reca regolamento fi- nanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (UECE, Euratom) 2018/1046, del regolamento delegato (UEEura- tom) n. 1271/201312 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, nonché degli agli altri strumenti menzionati nel nella presente Accordodecisione, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’esecuzione l’ese- cuzione in qualsiasi mo- mento momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di funzionari agenti dell’Agenzia e della Commissione europea o di altre persone da queste incaricatedebitamente autorizzate.
(2) I funzionari . Gli agenti dell’Agenzia e della Commissione europea e le altre persone da que- ste incaricate hanno accesso adeguato queste autoriz- zate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni informa- zioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per effettuare portare a termine effica- cemente tali audit. Il diritto di accesso è deve essere esplicitamente sancito nei contratti o negli accordi nelle convenzioni conclusi in applicazione virtù degli strumenti menzionati nel nella presente Accordodeci- sione.
(3) . La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione europeaCommissione.
(4) . Gli audit possono aver luogo fino a entro cinque anni dalla scadenza del della presente Ac- cordo deci- sione o nell’osservanza nel rispetto delle disposizioni dei all’uopo previste dai contratti o degli accordi conclusi dalle conven- zioni o delle dalle decisioni preseadottate. 25 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 26 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(5) . Il Controllo federale delle finanze della Svizzera svizzero è preventivamente informato degli audit au- dit da effettuare sul in territorio svizzero. Tale informazione non costituisce con- dizione giuridica per lo Lo svolgimento degli auditaudit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.
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Samples: Accordo Sul Trasporto Aereo
Audit. (1) A norma del . Conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, n. 966/2012 del regolamento Parlamento europeo e del Consiglio (1) e al regola mento delegato (UE) n. 1271/201312 nonché degli altri strumenti menzionati 1268/2012 della Commissione (2) e alle altre disposizioni indicate nel presente Accordoaccordo, le convenzioni di sovvenzione e/o i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari i partecipanti ai programmi e alle attività stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi mo- mento di che audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura siano effettuati in qualsiasi momento presso le loro sedi e le sedi dei partecipanti e quelle dei loro subfornitori, ad opera di funzionari dell’Agenzia e subappaltatori da agenti della Commissione europea o di da altre persone da queste incaricateessa debitamente autorizzate.
(2) I funzionari dell’Agenzia e . Gli agenti della Commissione Commissione, della Corte dei conti europea e le altre persone da que- ste incaricate hanno essa autorizzate devono avere accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per effettuare tali auditportare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto di accesso è deve essere esplicitamente sancito nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti o negli accordi conclusi in applicazione degli strumenti menzionati nel indicati dal presente Accordoaccordo.
(3) La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione europea. Dopo la scadenza di Orizzonte 2020 e del programma Euratom, oppure dopo il 31 dicembre 2020 per le attività condotte da «Fusion for Energy», gli audit possono essere effettuati secondo le modalità stabilite nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti in questione.
(4) Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dalla scadenza del presente Ac- cordo o nell’osservanza delle disposizioni dei contratti o degli accordi conclusi o delle decisioni prese.
(5) . Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare da parte delle persone di cui al paragrafo 2 sul territorio svizzero. Tale informazione non costituisce con- dizione giuridica per lo Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione. Il Controllo federale delle finanze della Svizzera o altre autorità sviz zere competenti designate da tale organismo possono assistere ai citati audit.
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Audit. (1) . A norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio10, del regolamento delegato (UECE, Euratom) n. 1271/201312 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee11, nonché degli altri strumenti menzionati nel presente Accordoaccordo, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi mo- mento momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea o di altre persone da queste incaricate.
(2) . I funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea e le altre persone da que- ste queste incaricate hanno accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per effettuare tali audit. Il diritto di accesso è esplicitamente sancito nei contratti o negli accordi conclusi in applicazione degli strumenti menzionati nel presente Accordoaccordo.
(3) . La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione europea.
(4) . Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dalla scadenza del presente Ac- cordo accordo o nell’osservanza delle disposizioni dei contratti o degli accordi conclusi o delle decisioni prese.
(5) . Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Tale informazione non costituisce con- dizione condizione giuridica per lo svolgimento degli audit. 10 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 11 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72, come modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008 della Commissione (GU L 181 del 10.7.2008, pag. 23).
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Samples: Agreement
Audit. 1. In conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1) A norma del e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell’agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento (UECE, Euratom) 2018/1046n. 2343/2002 della Commissione (2), del regolamento delegato (UE) n. 1271/201312 nonché degli agli altri strumenti menzionati nel nella presente Accordodecisione, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi mo- mento momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di funzionari dell’Agenzia agenti dell’agenzia e della Commissione europea o di altre persone da queste incaricate.debitamente autorizzate.
(2) I funzionari dell’Agenzia . Gli agenti dell’agenzia e della Commissione europea e le altre persone da que- ste incaricate hanno accesso adeguato queste autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per effettuare portare a termine efficacemente tali audit. Il diritto di accesso è deve essere esplicitamente sancito nei contratti o negli accordi nelle convenzioni conclusi in applicazione virtù degli strumenti menzionati nel nella presente Accordodecisione.
(3) . La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione europeaCommissione.
(4) . Gli audit possono aver luogo fino a entro cinque anni dalla scadenza del della presente Ac- cordo decisione o nell’osservanza nel rispetto delle disposizioni dei all’uopo previste dai contratti o degli accordi conclusi dalle convenzioni o delle dalle decisioni preseadottate.
(5) . Il Controllo federale delle finanze della Svizzera svizzero è preventivamente informato degli audit da effettuare sul in territorio svizzero. Tale informazione non costituisce con- dizione giuridica per lo Lo svolgimento degli auditaudit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.
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Samples: Decision on Air Transport Agreement
Audit. (1) A norma del . In conformità al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento delegato (UECE, Euratom) n. 1271/201312 1605/20021, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee2, nonché degli agli altri strumenti atti normativi menzionati nel presente Accordoaccordo, i contratti o le convenzioni gli accordi conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di d'intesa con questi ultimi possono prevedere l’esecuzione l'esecuzione in qualsiasi mo- mento momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitorisubcontraenti, ad opera di funzionari dell’Agenzia agenti dell'Ufficio di sostegno e della Commissione europea o di altre persone da queste incaricatequesti debitamente autorizzate.
(2) I funzionari dell’Agenzia . Gli agenti dell'Ufficio di sostegno e della Commissione europea e le altre persone da que- ste incaricate hanno accesso adeguato autorizzate dall'Ufficio di sostegno e dalla Commissione europea devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarieinformazioni, comprese quelle in formato elettronico, necessarie per effettuare portare a termine efficacemente tali audit. Il diritto di accesso è deve essere esplicitamente sancito nei contratti o negli accordi conclusi in applicazione virtù degli strumenti menzionati nel presente Accordoaccordo.
1 GU UE L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 2 GU CE L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008 della Commissione (GU L 181 del 10.7.2008, pag. 23).
3) . La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione europea.
(4) . Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dalla scadenza del presente Ac- cordo accordo o nell’osservanza nell'osservanza delle disposizioni dei all'uopo previste dai contratti o degli dagli accordi conclusi o delle dalle decisioni preseprese in materia.
(5) . Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Tale informazione non costituisce con- dizione condizione giuridica per lo svolgimento degli di detti audit.
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Samples: Agreement on the Participation of Switzerland in the European Asylum Support Office
Audit. (1) A norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, del regolamento delegato (UE) n. 1271/201312 1271/2013 nonché degli altri strumenti menzionati nel presente Accordo, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera nel Liechtenstein e le decisioni de- cisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi mo- mento momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea o di altre persone da queste incaricate.
(2) I funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea e le altre persone da que- ste incaricate hanno accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per effettuare tali audit. Il diritto di accesso è esplicitamente sancito nei contratti o negli accordi conclusi in applicazione degli strumenti menzionati nel presente Accordo.
(3) La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione europea.
(4) Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dalla scadenza del presente Ac- cordo o nell’osservanza delle disposizioni dei contratti o degli accordi conclusi o delle decisioni prese.
(5) Il Controllo federale delle finanze della Svizzera L’Ufficio nazionale di audit del Liechtenstein è preventivamente informato degli audit da effettuare sul svolti nel territorio svizzerodel Liechtenstein. Tale informazione non costituisce con- dizione condizione giuridica per lo svolgimento degli audit.
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Samples: Accordo Sulla Partecipazione All'agenzia Europea Per La Gestione Operativa Dei Sistemi It
Audit. (1) A norma . In osservanza del regolamento (UECE, Euratom) 2018/1046n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/200620 del Consiglio, e del regolamento delegato (UECE, Euratom) n. 1271/201312 2342/2002 della Commissione modi- ficato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/200621 del 7 agosto 2006 nonché degli altri strumenti menzionati con altre disposizioni indicate nel presente Accordo, gli accordi di sovvenzione e/o i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari i partecipanti al programma stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi mo- mento di che audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura possano essere effettuati in qualsiasi momento presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, sub-fornitori ad opera di funzionari dell’Agenzia e agenti della Commissione europea o di da altre persone da queste incaricateessa debitamente autoriz- zate.
(2) I funzionari dell’Agenzia e . Gli agenti della Commissione europea e le altre persone da que- ste incaricate hanno accesso adeguato essa autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per effettuare tali auditportare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto di accesso è deve essere esplicitamente sancito negli accordi di sovvenzione e/o nei contratti o negli accordi conclusi in applicazione degli strumenti menzionati nel indicati dal presente Accordo.
(3) . La Corte dei conti europea gode dispone degli stessi diritti della Commissione europeaCommissione.
(4) Gli audit . I controlli possono aver luogo fino a cinque anni dalla essere effettuati dopo la scadenza dei Settimi Programmi quadro CE e Euratom o del presente Ac- cordo Accordo e con le modalità indicate nelle con- venzioni di sovvenzione o nell’osservanza delle disposizioni dei nei contratti o degli accordi conclusi o delle decisioni presein questione.
(5) . Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Tale informazione non costituisce con- dizione giuridica per lo Lo svolgimento degli auditaudit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione. 20 GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1. 21 GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3.
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Samples: Accordo Sulla Cooperazione Scientifica E Tecnologica
Audit. (1) A norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, del regolamento delegato (UE) n. 1271/201312 1271/2013 nonché degli altri strumenti menzionati nel presente Accordo, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera nel Liechtenstein e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi mo- mento momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea o di altre persone da queste incaricate.
(2) I funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea e le altre persone da que- ste queste incaricate hanno accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per effettuare tali audit. Il diritto di accesso è esplicitamente sancito nei contratti o negli accordi conclusi in applicazione degli strumenti menzionati nel presente Accordo.
(3) La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione europea.
(4) Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dalla scadenza del presente Ac- cordo Accordo o nell’osservanza delle disposizioni dei contratti o degli accordi conclusi o delle decisioni prese.
(5) Il Controllo federale delle finanze della Svizzera L’Ufficio nazionale di audit del Liechtenstein è preventivamente informato degli audit da effettuare sul svolti nel territorio svizzerodel Liechtenstein. Tale informazione non costituisce con- dizione condizione giuridica per lo svolgimento degli audit.
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Samples: Accordo Sulla Partecipazione All'agenzia Europea Per La Gestione Operativa Dei Sistemi It