Autorizzazioni 1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione A). Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32. 2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione B. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente. 3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.
Autorizzazione 1. Il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione ai fini del raggiungimento degli NDC o di altri scopi di mitigazione diversi dal raggiungimento degli NDC richiedono l’autorizzazione di ogni Parte conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi, agli articoli 3 e 4 del presente Accordo d’attuazione e ai rispettivi requisiti nazionali. 2. Ogni Parte stabilisce una procedura che consente agli enti di inoltrare richieste di autorizzazione, pubblica i propri requisiti nazionali, tra cui l’inoltro di un MADD, e informa l’altra Parte in caso di modifiche. 3. Ogni Parte pubblica le proprie autorizzazioni, compreso il MADD, in inglese nel rispettivo registro di cui all’articolo 9 paragrafo 1 del presente Accordo d’attuazione e informa l’altra Parte, anche in merito a eventuali modifiche o aggiornamenti apportati nelle autorizzazioni. Ogni Parte inoltra le autorizzazioni al segretariato dell’Accordo di Parigi o a un ente ad hoc stabilito nelle decisioni pertinenti della CMA. 4. Ogni Parte può verificare la coerenza tra le autorizzazioni corrispondenti e pubblicare una dichiarazione in caso di incoerenze. In assenza di una dichiarazione, il trasferimento è autorizzato conformemente all’articolo 5 paragrafo 1 dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di pubblicazione delle autorizzazioni da parte di entrambe le Parti. 5. Su richiesta dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, ogni Parte può aggiornare o modificare le proprie autorizzazioni secondo le procedure di cui al presente articolo. Gli aggiornamenti e le modifiche assumono validità secondo le modalità previste nel paragrafo 4 del presente articolo.
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Pagamento del corrispettivo L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.
Trasparenza dei prezzi 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto; c) dichiara che con riferimento alla procedura per il rilancio del confronto competitivo non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’Offerta AS presentata per l’aggiudicazione del Contratto è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXXI - Norme disciplinari
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.
Segue La diligenza del depositario Assodata, dunque, la pregnanza causale della custodia, all’interno dello schema del deposito, di essa restano da chiarire contenuti ed ampiezza quale principale prestazione posta a carico del depositario. A dispetto della rubrica dell’art. 1770 c.c., non è invero dato rintracciare, né in tale disposizione né in altre del medesimo Capo, elementi oggettivi che consentano di legare l’esatto adempimento della obbligazione di custodire alla effettuazione di singole operazioni standard, dettagliatamente individuate. 28 Cfr. Cass. 11 giugno 2008, n. 15490, in Danno e responsabilità, 2008, p. 1045. 29 Cfr. ancora Xxxxxxx, Obbligazioni «di risultato», cit., p. 370. 30 Cfr. Dalmartello e Xxxxxxx, voce Deposito (diritto vigente), cit., p. 245, da cui i corsivi riportati nel testo. 31 Cfr. Galasso e Xxxxxxx, voce Deposito, cit., p. 267, i quali espressamente prospettano, nell’un senso dell’alternativa di cui al testo, il caso di un deposito che acceda ad una vendita condizionata e, nell’altro, le ipotesi di cui agli artt. 1776 e 1780 c.c. 32 Cfr. Xxxxxxx, Il contratto di deposito, cit., pp. 32-33. Espliciti sono al più taluni limiti al potere del depositario, per il cui tramite vie- ne peraltro ribadito il primato che, nel governo del rapporto, spetta all’autonomia privata, ed in special modo alla volontà del tradens. Così, è preclusa all’accipiens la facoltà d’uso o di sub deposito del bene, salvo espresso consenso del depositante (art. 1770, comma 1, c.c.)33; ed ancora, rispetto ad una custodia che circostanze urgenti impongano di attuare secondo modalità diverse da quanto pattuito, si fa obbligo al depositario di informare tempestivamente la sua controparte (art. 1770, comma 2, c.c.). Più chiaramente definiti o definibili sono, semmai, i c.d. obblighi accessori del depositario, essi stessi correlati alla esecuzione della prestazione principale (di custodia) e fatti oggetto di disposizioni espresse, quando non direttamente desumibili dal canone generale di buona fede. Si iscrivono nel primo gruppo i già menzionati obblighi informativi (art. 1770 c.c.), nonché quello di restituzione dei frutti (art. 1775 c.c.); alla seconda tipologia si ritiene vadano invece ascritti il dovere di provvedere a riparazioni necessarie ed urgenti ai fini della migliore custodia, ovvero quello di mantenere il riserbo su notizie apprese in ragione del contratto34. Tornando ai contenuti propri – e positivi – del custodire può allora dirsi che, al variare dell’oggetto mediato del contratto (il bene depositato), del suo valore, nonché dell’economia stessa del rapporto (a seconda cioè se gratuito o oneroso), si registri una diversa morfologia del facere dovuto, cosicché starà in ultima analisi all’interprete apprezzare di volta in volta l’assetto complessivo di interessi ed i suoi termini, onde potere valutare, rispetto ad essi, l’esattezza o meno del comporta- mento esecutivo tenuto dall’accipiens35. Senonché, siffatta variabilità, o se si preferisce non predeterminabilità astratta, dei contenuti in cui deve declinarsi e risolversi l’obbligazione principale a carico del depositario finisce però con l’attribuire una posizione di particolare centralità, nell’intera disciplina del deposito, alla norma contenuta nell’art. 1768 c.c. Questa fa obbligo al depositario di osservare la diligenza del buon padre di famiglia, e prescrive un minor rigore della sua eventuale responsabilità per colpa in caso di deposito gratuito. Dal che si staglia, allora, una duplice divaricazione dello statuto del contratto in esame: intanto a seconda che il depositario abbia o meno veste professionale, e quindi in base alla gratuità o onerosità del rapporto. Scegliendo di abbandonare ogni riferimento alla c.d. diligenza concreta o quam suis rebus, viceversa presente nell’art. 1834 del c.c. abrogato, il legislatore del 1942 ha optato per un modello tanto astratto quanto medio di diligenza prescritta al depositario. Al contempo, stante la regola generale dettata dall’art. 1176 c.c., ed in particolare stante il suo comma 2, anche nel caso del deposito la diligenza richiesta sarà più elevata in corrispondenza di una qualificazione professionale del depositario, venendo cioè a riferirsi allo standard richiesto per lo svolgimento di quella data attività professionale. Quanto invece alla maggiore tenuità della responsabilità ex latere accipientis, in caso di gratuità del rapporto, si ritiene che questa non importi tanto una riduzione 33 Incorrendo, il depositario che violi tale prescrizione, nel c.d. furto d’uso: sul punto, e sulla qualificazione penalistica alternativa della appropriazione indebita v. comunque Xxxxxxx, Il contratto di deposito, cit., pp. 94-95. 34 Cfr. Galasso e Xxxxxxx, voce Deposito, cit., p. 270. 35 Cfr. ibidem, p. 267. della soglia minima di diligenza al di sotto del parametro del «buon padre di fami- glia», così da escludere di fatto ogni responsabilità per colpa lieve; bensì che incida sulla misura del danno liquidabile, il quale, pur composto, come di consueto, dalle voci del danno emergente e del lucro cessante, dovrà essere attenuato nel quantum, sulla base di un principio che si evince del resto anche da disposizioni relative a situazioni affini, quali segnatamente l’art. 2030, comma 2, c.c.36.