Autoveicolo sostitutivo. Il servizio incluso nel canone mensile base prevede la fornitura di un veicolo sostitutivo: (i) quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle 8 ore lavorative; (ii) per furto dell’autoveicolo noleggiato; (iii) quando, anche a seguito della riparazione, l’autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente; (iv) per danno grave dell’autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore. Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi riportati sopra ai punti ii), iii) e iv), il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che ne faccia richiesta un veicolo sostitutivo per un periodo pari a 60 giorni. Si precisa che la comunicazione di non riparabilità di cui al punto iv) deve essere inoltrata dal Fornitore entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi del danno che ne ha causato l’irreparabilità fermo restando che il periodo di 60 giorni relativo alla disponibilità del veicolo sostitutivo decorre dal momento di messa a disposizione del medesimo. L’autoveicolo dovrà essere messo a disposizione entro 3 (tre) ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio. La vettura sostitutiva potrà essere di categoria inferiore a quella oggetto di sostituzione e potrà avere alimentazioni diverse da quelle dei veicoli in noleggio a lungo termine. Nel caso dei veicoli commerciali, il veicolo sostitutivo potrà non essere un veicolo commerciale, secondo le disponibilità del Fornitore. Per i veicoli dei lotti 5 e 6 non è previsto veicolo sostitutivo. Il servizio di veicolo sostitutivo sarà garantito sul solo territorio italiano. Gli autoveicoli sostitutivi potranno avere allestimenti differenti rispetto a quelli previsti nell’Allegato 5A al presente documento e non potranno essere oggetto di alcuna modifica o installazione di accessori. Ai veicoli sostitutivi si applicano tutte le disposizioni, le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per il veicolo sostituito. Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo sostitutivo non verranno computate nel calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio. Il veicolo sostitutivo dovrà essere riconsegnato dall’Amministrazione entro il termine massimo di 1 giorno lavorativo dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita. Nei casi di danno grave, furto, autoveicolo riparato in modo non idoneo all’uso, la riconsegna deve avvenire entro massimo 60 giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo. In tali casi, il contratto si intende risolto e l’Amministrazione potrà ordinare un nuovo veicolo di pari caratteristiche. In caso di mancata riconsegna del veicolo sostitutivo entro i termini previsti verrà addebitato all’Amministrazione il costo per ogni giorno o frazione di utilizzo del veicolo sostitutivo oltre tale termine, ai medesimi importi mensili previsti per il noleggio della vettura in preassegnazione facoltativa, di cui al paragrafo 6.3. Sarà addebitata all’Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio veicolo sostituivo (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall’Amministrazione Assegnataria, etc.). L’Amministrazione Contraente avrà la possibilità di usufruire del livello superiore di servizio di veicolo sostitutivo (c.f.r. par. 3.1), richiedendo il suddetto servizio al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura ai costi stabiliti al successivo paragrafo. 3.2.
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Autoveicolo sostitutivo. Il servizio incluso nel canone mensile base prevede la fornitura di noleggio dovrà prevedere che il Fornitore metta a disposizione un veicolo sostitutivo, direttamente o eventualmente anche tramite primarie società di noleggio, secondo quanto concordato direttamente con L’Ente sul verificarsi dell’evento, e le seguenti modalità, caratteristiche e nei casi previsti:
(i1) quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle 8 ore lavorative12 ore;
(ii2) per furto dell’autoveicolo noleggiato;
(iii3) quando, anche a seguito della riparazione, l’autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;
(iv) per danno grave dell’autoveicolo che renda rende antieconomica la riparazione per il Fornitore. Nel caso Fornitore la riparazione;
4) riparazione dell’autoveicolo in cui si verifichi uno degli eventi riportati sopra ai punti ii), iii) e iv), il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che ne faccia richiesta un veicolo sostitutivo per un periodo pari a 60 giorni. Si precisa che la comunicazione di modo non riparabilità di cui al punto iv) deve essere inoltrata dal Fornitore entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi del danno che ne ha causato l’irreparabilità fermo restando che il periodo di 60 giorni relativo alla disponibilità del veicolo sostitutivo decorre dal momento di messa a disposizione del medesimoidoneo all’uso ed insicuro. L’autoveicolo dovrà essere messo a disposizione entro 3 1 (treuna) ore lavorative ora lavorativa dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio. La vettura sostitutiva potrà essere Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovrà avvenire presso un centro dedicato, indicato dal Fornitore, possibilmente entro 20 Km dal luogo indicato. All'autoveicolo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni del presente Capitolato relative agli autoveicoli noleggiati. Potendo trattarsi di categoria inferiore veicoli reperiti eventualmente presso società di noleggio, questi potranno avere massimali diversi da quelli previsti nel presente Capitolato. L’Ente acconsente a quella ciò purché i veicoli siano coperti da polizza protezione incidenti per conducenti. In ogni caso, il Fornitore garantisce che i veicoli dati in sostituzione avranno le medesime franchigie, o migliorative, previste per il veicolo oggetto di sostituzione e potrà avere alimentazioni diverse da quelle dei veicoli in noleggio a lungo termine. Nel caso dei veicoli commerciali, il veicolo sostitutivo potrà non essere un veicolo commerciale, secondo le disponibilità del Fornitore. Per i veicoli dei lotti 5 e 6 non è previsto veicolo sostitutivosostituzione. Il servizio Fornitore si farà carico di veicolo sostitutivo sarà garantito sul solo territorio italianointrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l’Ente Parco da ogni problematica. Gli autoveicoli sostitutivi potranno avere allestimenti differenti rispetto a quelli previsti nell’Allegato 5A al presente documento nel Capitolato e non potranno essere oggetto di alcuna modifica o installazione di accessori. Ai veicoli sostitutivi si applicano tutte le disposizioniLa mancata messa a disposizione dell’autoveicolo sostitutivo, le coperture ed i massimali assicurativi previsti anche se non imputabile al Fornitore, comporta l’applicazione della penale prevista nel presente Capitolato per il veicolo sostituito. Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo sostitutivo non verranno computate nel calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio. Il veicolo sostitutivo dovrà essere riconsegnato dall’Amministrazione entro il termine massimo di 1 giorno lavorativo dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita. Nei casi di danno grave, furto, autoveicolo riparato in modo non idoneo all’uso, la riconsegna deve avvenire entro massimo 60 giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo. In tali casi, il contratto si intende risolto e l’Amministrazione potrà ordinare un nuovo veicolo di pari caratteristiche. In caso di mancata riconsegna del veicolo sostitutivo entro i termini previsti verrà addebitato all’Amministrazione il costo per ogni giorno o frazione di utilizzo del veicolo sostitutivo oltre tale termine, ai medesimi importi mensili previsti per il noleggio della vettura in preassegnazione facoltativa, di cui al paragrafo 6.3. Sarà addebitata all’Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio veicolo sostituivo (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall’Amministrazione Assegnataria, etcCapitolato.). L’Amministrazione Contraente avrà la possibilità di usufruire del livello superiore di servizio di veicolo sostitutivo (c.f.r. par. 3.1), richiedendo il suddetto servizio al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura ai costi stabiliti al successivo paragrafo. 3.2.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Autoveicolo sostitutivo. Il servizio incluso nel canone mensile base prevede la fornitura di un veicolo sostitutivo:
(i) quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle 8 ore lavorative;
(ii) per furto dell’autoveicolo noleggiato;
(iii) quando, anche a seguito della riparazione, l’autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;
(iv) per danno grave dell’autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore. Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi riportati sopra ai punti ii), iii) e iv), il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che ne faccia richiesta un veicolo sostitutivo per un periodo pari a 60 giorni. Si precisa che la comunicazione di non riparabilità di cui al punto iv) deve essere inoltrata dal Fornitore entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi del danno che ne ha causato l’irreparabilità fermo restando che il periodo di 60 giorni relativo alla disponibilità del veicolo sostitutivo decorre dal momento di messa a disposizione del medesimo. L’autoveicolo dovrà essere messo a disposizione entro 3 (tre) ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio. La vettura sostitutiva potrà essere di categoria inferiore a quella oggetto di sostituzione e potrà avere alimentazioni diverse da quelle dei veicoli in noleggio a lungo termine. Nel caso dei veicoli commerciali, il veicolo sostitutivo potrà non essere un veicolo commerciale, secondo le disponibilità del Fornitore. Per i veicoli dei lotti 5 6 e 6 7 non è previsto veicolo sostitutivo. Il servizio di veicolo sostitutivo vettura sostitutiva sarà garantito sul solo territorio italiano. Il Fornitore si adopererà affinché l’Amministrazione possa servirsi di autoveicoli sostitutivi di sua proprietà. Il Fornitore potrà mettere a disposizione un veicolo sostitutivo eventualmente anche tramite primarie società di noleggio. Gli autoveicoli sostitutivi potranno avere allestimenti differenti rispetto a quelli previsti nell’Allegato 5A A al presente documento Capitolato e non potranno essere oggetto di alcuna modifica o installazione di accessori. Ai veicoli sostitutivi si applicano tutte le disposizioni, le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per il veicolo sostituito. In caso di fornitura di veicolo sostitutivo, nulla potrà essere richiesto in pagamento o garanzia al conducente all’atto della consegna o riconsegna. Resta inteso che, nel caso il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l’Amministrazione Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società. A tale scopo il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l’Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell’Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo sostitutivo e delle persone autorizzate alla guida dello stesso. Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo sostitutivo non verranno computate nel calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio. Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovranno avvenire presso un Centro dedicato indicato dal Fornitore, possibilmente entro 20 Km dal luogo indicato dall’Amministrazione Assegnataria. Il veicolo sostitutivo dovrà essere riconsegnato dall’Amministrazione entro il termine massimo di 1 giorno Giorno lavorativo dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita. Nei casi di danno grave, furto, autoveicolo riparato in modo non idoneo all’uso, la riconsegna deve avvenire entro massimo 60 giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo. In tali casi, il contratto si intende risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e l’Amministrazione potrà ordinare un nuovo veicolo di pari caratteristiche. In caso di mancata riconsegna del veicolo sostitutivo entro i termini previsti verrà addebitato all’Amministrazione il costo per ogni giorno o frazione di utilizzo del veicolo sostitutivo oltre tale termine, ai medesimi importi mensili previsti per il noleggio della vettura in preassegnazione facoltativafacoltativa di categoria piccola, di cui al paragrafo 6.33.3 L’Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo sostitutivo, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo sostitutivo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo (presenza di carburante, etc.). Sarà addebitata all’Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio veicolo sostituivo (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall’Amministrazione Assegnataria, etc.). L’Amministrazione Contraente avrà la possibilità di usufruire del livello superiore di servizio di veicolo sostitutivo (c.f.r. par. 3.13 “Servizi a pagamento”), richiedendo il suddetto servizio . Tale scelta dovrà essere effettuata al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura ai costi stabiliti al successivo paragrafo. 3.2Fornitura.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Veicoli in Noleggio a Lungo Termine
Autoveicolo sostitutivo. Il servizio incluso nel canone mensile base prevede la fornitura di un veicolo sostitutivo:
(i) quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle 8 ore lavorativeai 5 giorni lavorativi;
(ii) per furto dell’autoveicolo noleggiato;
(iii) quando, anche a seguito della riparazione, l’autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;
(iv) per danno grave dell’autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore. Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi riportati sopra ai punti ii), iii) e iv), il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che ne faccia richiesta un veicolo sostitutivo per un periodo pari a 60 giorni. Si precisa che la comunicazione di non riparabilità di cui al punto iv) deve essere inoltrata dal Fornitore entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi del danno che ne ha causato l’irreparabilità fermo restando che il periodo di 60 giorni relativo alla disponibilità del veicolo sostitutivo decorre dal momento di messa a disposizione del medesimo. L’autoveicolo dovrà essere messo a disposizione entro 3 (tre) ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio. La vettura sostitutiva potrà essere di della categoria immediatamente inferiore a quella oggetto di sostituzione e sostituzione. Il Fornitore potrà avere alimentazioni diverse da quelle dei veicoli in noleggio mettere a lungo termine. Nel caso dei veicoli commerciali, il disposizione un veicolo sostitutivo potrà non essere un veicolo commerciale, secondo le disponibilità del Fornitore. Per i veicoli dei lotti 5 e 6 non è previsto veicolo sostitutivo. Il servizio direttamente o eventualmente anche tramite primarie società di veicolo sostitutivo sarà garantito sul solo territorio italianonoleggio. Gli autoveicoli sostitutivi potranno avere allestimenti differenti rispetto a quelli previsti nell’Allegato 5A A al presente documento Capitolato e non potranno essere oggetto di alcuna modifica o installazione di accessori. Ai I veicoli sostitutivi si applicano tutte le disposizionisostitutivi, comunque reperiti dal Fornitore, avranno le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per il veicolo sostituito. All'autoveicolo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni del presente Capitolato. In caso di fornitura di veicolo sostitutivo, nulla potrà essere richiesto in pagamento o garanzia al conducente all’atto della consegna o riconsegna. Resta inteso che, nel caso il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l’Amministrazione Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società. Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l’Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell’Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo sostitutivo e delle persone autorizzate alla guida dello stesso. Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo sostitutivo non verranno computate nel calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio. Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovranno avvenire presso un Centro dedicato indicato dal Fornitore, possibilmente entro 20 Km dal luogo indicato dall’Amministrazione Assegnataria. Il servizio di vettura sostitutiva sarà garantito solo sul territorio italiano. In alternativa al servizio incluso nel canone mensile base, l’Amministrazione Contraente avrà la possibilità di accedere a diversi livelli di servizio di veicolo sostitutivo (par. 3 “Servizi a pagamento”). Tale scelta dovrà essere comunicata al Fornitore al momento dell’Ordinativo di Fornitura. Il veicolo sostitutivo dovrà essere riconsegnato dall’Amministrazione entro il termine massimo di 1 giorno Giorno lavorativo dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita. Nei Negli altri casi di (danno grave, furto, autoveicolo riparato in modo non idoneo all’uso, ) la riconsegna deve avvenire entro massimo 60 giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo. In tali casi, il contratto si intende risolto e l’Amministrazione potrà ordinare un nuovo veicolo di pari caratteristiche. In caso di mancata riconsegna del veicolo sostitutivo entro i termini previsti (fatte salve 8 ore lavorative di tolleranza) verrà addebitato all’Amministrazione il costo per ogni giorno o frazione di utilizzo del veicolo sostitutivo oltre tale termine, ai medesimi importi mensili previsti per il alle tariffe di noleggio della vettura in preassegnazione facoltativa, di cui standard al paragrafo 6.3momento vigenti ridotte del 30%. Sarà comunque addebitata all’Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio veicolo sostituivo (es. carburante mancantecarburante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall’Amministrazione Assegnataria, etcecc).). L’Amministrazione Contraente avrà la possibilità di usufruire del livello superiore di servizio di veicolo sostitutivo (c.f.r. par. 3.1), richiedendo il suddetto servizio al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura ai costi stabiliti al successivo paragrafo. 3.2.
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Samples: Technical Specifications Agreement
Autoveicolo sostitutivo. Il servizio incluso nel canone mensile base prevede la fornitura di un veicolo sostitutivo:
(i) quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle 8 ore lavorativeai 5 giorni lavorativi;
(ii) per furto dell’autoveicolo noleggiato;
(iii) quando, anche a seguito della riparazione, l’autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;
(iv) per danno grave dell’autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore. Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi riportati sopra ai punti ii), iii) e iv), il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che ne faccia richiesta un veicolo sostitutivo per un periodo pari a 60 giorni. Si precisa che la comunicazione di non riparabilità di cui al punto iv) deve essere inoltrata dal Fornitore entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi del danno che ne ha causato l’irreparabilità fermo restando che il periodo di 60 giorni relativo alla disponibilità del veicolo sostitutivo decorre dal momento di messa a disposizione del medesimo. L’autoveicolo dovrà essere messo a disposizione entro 3 8 (treotto) ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio. La vettura sostitutiva potrà essere di categoria inferiore a quella oggetto di sostituzione e potrà avere alimentazioni diverse da quelle dei veicoli in noleggio a lungo termine. Nel caso dei veicoli commerciali, il veicolo sostitutivo potrà non essere un veicolo commerciale, secondo le disponibilità del Fornitore. Per i veicoli dei lotti 5 e 6 non è previsto veicolo sostitutivo. Il servizio di vettura sostitutiva sarà garantito solo sul territorio italiano. Il Fornitore si adopererà affinché l’Amministrazione possa servirsi di autoveicoli sostitutivi di sua proprietà. Il Fornitore potrà mettere a disposizione un veicolo sostitutivo sarà garantito sul solo territorio italianoeventualmente anche tramite primarie società di noleggio. Gli autoveicoli sostitutivi potranno avere allestimenti differenti rispetto a quelli previsti nell’Allegato 5A A al presente documento Capitolato e non potranno essere oggetto di alcuna modifica o installazione di accessori. Ai veicoli sostitutivi sostitutivi, comunque reperiti dal Fornitore, si applicano tutte le disposizioni, le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per il veicolo sostituito. All'autoveicolo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni del presente Capitolato ad eccezione di quanto previsto al successivo paragrafo 3.7. In caso di fornitura di veicolo sostitutivo, nulla potrà essere richiesto in pagamento o garanzia al conducente all’atto della consegna o riconsegna. Resta inteso che, nel caso il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l’Amministrazione Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società. A tale scopo il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l’Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell’Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo sostitutivo e delle persone autorizzate alla guida dello stesso. Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo sostitutivo non verranno computate nel calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio. Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovranno avvenire presso un Centro dedicato indicato dal Fornitore, possibilmente entro 20 Km dal luogo indicato dall’Amministrazione Assegnataria. Il veicolo sostitutivo dovrà essere riconsegnato dall’Amministrazione entro il termine massimo di 1 giorno Giorno lavorativo dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita. Nei Negli altri casi di (danno grave, furto, autoveicolo riparato in modo non idoneo all’uso, ) la riconsegna deve avvenire entro massimo 60 giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo. In tali casi, il contratto si intende risolto di diritto, ex art. 1456 c.c. e l’Amministrazione potrà ordinare un nuovo veicolo di pari caratteristiche. In caso di mancata riconsegna del veicolo sostitutivo entro i termini previsti verrà addebitato all’Amministrazione il costo per ogni giorno o frazione di utilizzo del veicolo sostitutivo oltre tale termine, ai medesimi importi mensili previsti alle tariffe di noleggio vigenti al momento per il la tipologia del veicolo preso in noleggio ridotte del 20%. L’Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della vettura in preassegnazione facoltativarichiesta del veicolo sostitutivo, dovrà sottoscrivere un verbale di cui al paragrafo 6.3. riconsegna del veicolo sostitutivo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo, presenza di carburante, etc.. Sarà addebitata all’Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio veicolo sostituivo (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall’Amministrazione Assegnataria, etc.ecc). L’Amministrazione Contraente avrà la possibilità di usufruire del livello superiore di potrà rinunciare al servizio di veicolo sostitutivo vettura sostitutiva sopra descritto al punto i). Tale rinuncia dovrà essere espressa nell’Ordinativo di Fornitura. In seguito a tale rinuncia, il canone mensile base verrà ridotto delle quote sotto indicate (c.f.r. par. 3.1)IVA esclusa): ▪ Lotti 1, richiedendo il suddetto servizio al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura ai costi stabiliti al successivo paragrafo. 3.2.4, 5: 8 euro; ▪ Lotto 2: 10 euro; ▪ Lotto 3: 12 euro;
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Samples: Convenzione Noleggio Autoveicoli