Banca delle ore. I Consorzi potranno consentire, a richiesta dei dipendenti, alla trasfor- mazione, in tutto o in parte, delle prime 50 ore annue di lavoro straordi- nario prestato da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo compensa- tivo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario. La richiesta di trasformazione delle prime 50 ore di lavoro straordina- rio in altrettante ore di riposo compensativo dovrà essere inoltrata dai lavoratori al Consorzio entro il mese di gennaio di ciascun anno. I riposi compensativi potranno essere goduti non prima di quindici giorni dalla data di svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario che hanno dato luogo al riconoscimento dei riposi medesimi e comun- que non oltre il primo semestre dell’anno solare successivo. Per il godimento dei riposi compensativi di prestazioni di lavoro stra- ordinario, che non potranno essere cumulati con le ferie, con i permessi ordinari e con i recuperi delle festività soppresse, è inoltre necessario che non risulti contemporaneamente assente per il medesimo motivo più del 5% del personale e che, nei giorni richiesti dai lavoratori, non ostino imprescindibili esigenze organizzative e funzionali degli uffici e degli im- pianti consortili. Le ore di lavoro straordinario trasformate in ore di riposo compensa- tivo non entrano nel calcolo del numero massimo di ore di lavoro straor- dinario effettuabili, salvo comprovate esigenze di carattere eccezionale, nel corso dell’anno.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Banca delle ore. I Consorzi potranno consentire, a richiesta dei dipendenti, alla trasfor- mazionetrasformazione, in tutto o in parte, delle prime 50 ore annue di lavoro straordi- nario straordinario prestato da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo compensa- tivocompensativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario. La richiesta di trasformazione delle prime 50 ore di lavoro straordina- rio straordinario in altrettante ore di riposo compensativo dovrà essere inoltrata dai lavoratori al Consorzio entro il mese di gennaio di ciascun anno. I riposi compensativi potranno essere goduti non prima di quindici giorni dalla data di svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario che hanno dato luogo al riconoscimento dei riposi medesimi e comun- que comunque non oltre il primo semestre dell’anno dell'anno solare successivo. Per il godimento dei riposi compensativi di prestazioni di lavoro stra- ordinariostraordinario, che non potranno essere cumulati con le ferie, con i permessi ordinari e con i recuperi delle festività soppresse, è inoltre necessario che non risulti contemporaneamente assente per il medesimo motivo più del 5% del personale e che, nei giorni richiesti dai lavoratori, non ostino imprescindibili esigenze organizzative e funzionali degli uffici e degli im- pianti impianti consortili. Le ore di lavoro straordinario trasformate in ore di riposo compensa- tivo compensativo non entrano nel calcolo del numero massimo di ore di lavoro straor- dinario straordinario effettuabili, salvo comprovate esigenze di carattere eccezionale, nel corso dell’annodell'anno.
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Banca delle ore. L'istituto contrattuale della "banca ore" è lo strumento che consente al lavoratore di accumulare un monte ore di straordinario, dal quale attingere, per fruire di riposi supplementari, secondo quanto previsto dal presente CCNL. L’Azienda, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa, ha la possibilità di realizzare diversi regimi di orario di lavoro previo l’utilizzo dell’istituto dello straordinario, con il superamento dell'orario di lavoro contrattuale in particolari periodi dell'anno. A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno e in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. I Consorzi potranno consentirelavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma di flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere comunicate preventivamente agli stessi. Il contratto dà poi la possibilità di derogare e prevedere diverse modalità di gestione, infatti all’articolo 18 è prevista la possibilità di istituire programmi di flessibilità che prevedano una prestazione ordinaria settimanale fino a 48 ore. Il lavoro straordinario, a richiesta dei dipendenti, alla trasfor- mazione, in tutto o in parte, delle prime 50 ore annue di lavoro straordi- nario prestato da ciascun del lavoratore in altrettante ore di riposo compensa- tivo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario. La richiesta di trasformazione delle prime 50 ore di lavoro straordina- rio in altrettante ore di riposo compensativo dovrà essere inoltrata dai lavoratori al Consorzio entro il mese di gennaio di ciascun anno. I riposi compensativi potranno essere goduti non prima di quindici giorni dalla data di svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario che hanno dato luogo al riconoscimento dei riposi medesimi e comun- que non oltre il primo semestre dell’anno solare successivo. Per il godimento dei riposi compensativi di prestazioni di lavoro stra- ordinario, che non potranno essere cumulati compatibilmente con le ferieesigenze di servizio, può essere compensato con i permessi ordinari e con i recuperi delle festività soppresse, è inoltre necessario che non risulti contemporaneamente assente per il medesimo motivo più del 5% del personale e un riposo sostitutivo senza che, nei giorni richiesti dai lavoratori, non ostino imprescindibili esigenze organizzative e funzionali degli uffici e degli im- pianti consortiliil lavoratore perda le eventuali indennità o maggiorazioni. Le ore di lavoro straordinario trasformate in recupero potranno essere programmate per il 50% da parte dell’azienda e, per il restante 50% da parte del lavoratore, accantonate a banca ore e utilizzate a discrezione dello stesso. Al termine del programma di riposo compensa- tivo non entrano nel calcolo del numero massimo di flessibilità, le ore di lavoro straor- dinario effettuabili, salvo comprovate esigenze prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di carattere eccezionale, straordinario e nel corso dell’annorispetto dei limiti previsti dall’art. 43 del presente CCNL.
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Banca delle ore. I Consorzi potranno consentire, a richiesta dei dipendenti, alla trasfor- mazionetra- sformazione, in tutto o in parte, delle prime 50 ore annue di lavoro straordi- nario straor- dinario prestato da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo compensa- tivocom- pensativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente uni- tamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinariostraordina- rio. La richiesta di trasformazione delle prime 50 ore di lavoro straordina- rio in altrettante ore di riposo compensativo dovrà essere inoltrata dai lavoratori al Consorzio entro il mese di gennaio di ciascun anno. I riposi compensativi potranno essere goduti non prima di quindici giorni dalla data di svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario che hanno dato luogo al riconoscimento dei riposi medesimi e comun- que comunque non oltre il primo semestre dell’anno solare successivo. Per il godimento dei riposi compensativi di prestazioni di lavoro stra- ordinariostraor- dinario, che non potranno essere cumulati con le ferie, con i permessi ordinari e con i recuperi delle festività soppresse, è inoltre necessario che non risulti contemporaneamente assente per il medesimo motivo più del 5% del personale e che, nei giorni richiesti dai lavoratori, non ostino imprescindibili esigenze organizzative e funzionali degli uffici e degli im- pianti impianti consortili. Le ore di lavoro straordinario trasformate in ore di riposo compensa- tivo compensati- vo non entrano nel calcolo del numero massimo di ore di lavoro straor- dinario straordi- nario effettuabili, salvo comprovate esigenze di carattere eccezionale, nel corso dell’anno.
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Banca delle ore. 1° I Consorzi potranno consentire, a richiesta dei dipendenti, alla trasfor- mazionetrasformazione, in tutto o in parte, delle prime 50 ore annue di lavoro straordi- nario straordinario prestato da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo compensa- tivocompensativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario. .
2° La richiesta di trasformazione delle prime 50 ore di lavoro straordina- rio straordinario in altrettante ore di riposo compensativo dovrà essere inoltrata dai lavoratori al Consorzio entro il mese di gennaio di ciascun anno. .
3° I riposi compensativi potranno essere goduti non prima di quindici giorni dalla data di svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario che hanno dato luogo al riconoscimento dei riposi medesimi e comun- que comunque non oltre il primo semestre dell’anno solare successivo. .
4° Per il godimento dei riposi compensativi di prestazioni di lavoro stra- ordinariostraordinario, che non potranno essere cumulati con le ferie, con i permessi ordinari e con i recuperi delle festività soppresse, è inoltre necessario che non risulti contemporaneamente assente per il medesimo motivo più del 5% del personale e che, nei giorni richiesti dai lavoratori, non ostino imprescindibili esigenze organizzative e funzionali degli uffici e degli im- pianti impianti consortili.
5° Le ore di lavoro straordinario trasformate in ore di riposo compensa- tivo compensativo non entrano nel calcolo del numero massimo di ore di lavoro straor- dinario straordinario effettuabili, salvo comprovate esigenze di carattere eccezionale, nel corso dell’anno.
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Samples: Ipotesi Di Accordo Rinnovo CCNL Consorzi Di Bonifica E Di Miglioramento Fondiario
Banca delle ore. I Consorzi potranno consentireLe parti convengono, a richiesta dei dipendenti, alla trasfor- mazioneal fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in tutto modo retribuito o in partecome permessi compensativi, delle prime 50 ore annue prestazioni eccedenti l'orario di lavoro straordi- nario prestato di riferimento o quello programmato, di istituire la Banca delle ore e, quindi, un conto ore individuale per ciascun lavoratore. Nel conto ore confluiscono le ore di prestazioni supplementari e straordinarie, sulla base di quanto previsto dal precedente articolo, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in altrettante ore di riposo compensa- tivo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinarioo come permessi compensativi per proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari. La richiesta di trasformazione delle prime 50 ore Il datore di lavoro straordina- rio si impegna a garantire, nel corso del competente anno di fruizione, anche in altrettante assenza di accordo aziendale, il godimento di almeno il 30% delle ore complessivamente richieste a tale titolo, nei periodi individuati dagli interessati, salvo comprovate improcrastinabili necessità aziendali, tali da giustificare un motivato differimento degli stessi entro i due mesi successivi da quello cui la richiesta inerisce. Il restante 70% sarà usufruito, ove ve ne sia richiesta ai sensi del comma 3, entro l'anno successivo a quello di riposo compensativo dovrà essere inoltrata dai lavoratori al Consorzio entro il mese maturazione armonizzando le esigenze aziendali con quelle del lavoratore. Con specifico accordo aziendale, verranno definite le modalità di gennaio formale presentazione delle domande di ciascun anno. I riposi compensativi potranno essere goduti non prima di quindici giorni dalla data di svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario che hanno dato luogo al riconoscimento usufruizione dei riposi medesimi e comun- que non oltre il primo semestre dell’anno solare successivocompensativi, con l'espressa previsione di un obbligo di motivata risposta da parte del datore di lavoro, entro tempi certi, all'istanza presentata dal lavoratore. Per Al fine di garantire una corretta programmazione del lavoro, l'accordo aziendale di cui al periodo che precede definirà le modalità ed i termini di presentazione, per ciascun anno solare, di un calendario orientativo per il godimento dei riposi compensativi da parte di prestazioni di lavoro stra- ordinariociascun interessato. A livello aziendale sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della Banca delle ore. Nello spirito della norma, che non potranno possono essere cumulati con le ferieindividuate finalità e modalità aggiuntive, con i permessi ordinari e con i recuperi delle festività soppresseanche collettive, è inoltre necessario che non risulti contemporaneamente assente per il medesimo motivo più del 5% del personale e che, nei giorni richiesti dai lavoratori, non ostino imprescindibili esigenze organizzative e funzionali degli uffici e degli im- pianti consortilil'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore di lavoro straordinario trasformate in ore di riposo compensa- tivo non entrano nel calcolo del numero massimo di ore di lavoro straor- dinario effettuabili, salvo comprovate esigenze di carattere eccezionale, nel corso dell’annoaccantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
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