Banca ore. La Banca Ore è un istituto di flessibilità oraria che rispetto allo straordinario (obbligatorio e non) è in grado di fornire efficaci risposte alla necessità di mitigare i costi derivanti dal riallineamento delle strutture organizzative alle fluttuazioni del mercato nonché alle dinamiche produttive e di gestione delle assenze individuali. Tale istituto può essere attivato per l’intero stabilimento, per reparti, o per singole unità lavorative, per far fronte ad improvvise esigenze organizzative, ad improvvisi ed imprevedibili mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento della attività produttiva e/o dei calendari annui di funzionamento degli impianti a ciclo continuo e/o per ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali (sia fruendo le ore precedentemente maturate, sia anticipando la fruizione di ore maturabili successivamente). La realizzazione dei regimi di orario superiori od inferiori all’orario contrattuale dovrà comportare (fatto salvo quanto di seguito riportato per le prestazioni di fine anno) il rispetto dell’orario contrattuale che comunque dovrà essere rispettato come media, in un arco temporale di 12 mesi. L’Azienda, previa comunicazione alla RSU e con un preavviso minimo di 2 giorni, può disporre direttamente dell’attivazione dell’istituto della Banca Ore in modo obbligatorio entro il plafond di 64 ore annue. In caso di esaurimento del plafond di ore e prosecuzione delle difficoltà di cui sopra, le Parti si incontreranno a livello aziendale per un esame complessivo della situazione e per verificare se esistono possibili, efficaci alternative a parità di costo per la gestione del problema. I regimi di orario superiori all’orario contrattuale non possono superare le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, i regimi inferiori possono essere realizzati anche con giornate di riposo retribuito. L’anticipo di banca ore operato dall’Azienda non potrà, di norma, superare il saldo annuo di 64 ore. Qualora a fine anno il saldo orario anticipato dall’Azienda dovesse eccedere le 64 ore, la differenza rispetto al saldo non verrà riportata nell’anno successivo e resterà pertanto a carico dell’Azienda. Sono fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità di pianificazione dei recuperi da parte della stessa a causa dell’insorgere, in capo al singolo lavoratore, di impedimenti che abbiano comportato significativi periodi di assenza e, pertanto, fatto venir meno le condizioni per poter effettuare i corrispondenti recuperi lavorativi. Ai lavoratori sarà corrisposta la retribuzione relativa al normale orario contrattuale, anche agli effetti degli istituti contrattuali, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni superiori all’orario medio, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni inferiori. Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale in orari a turni diurni viene corrisposta una maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria. La maggiorazione è elevata al 40% per le ore prestate oltre l’orario contrattuale in orari a turni notturni. In caso di mancato recupero, le ore effettuate oltre l’orario contrattuale saranno retribuite con la maggiorazione di straordinario spettante incrementata del 5% e con assorbimento della maggiorazione di cui al comma precedente. Le ore non recuperate e retribuite ai sensi del capoverso precedente, concorreranno al raggiungimento del limite dello straordinario obbligatorio con riferimento all’anno di maturazione delle predette ore. Per quanto riguarda il monte in banca ore connesso alle prestazioni lavorate nel mese di dicembre queste potranno essere fruite entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Nel periodo delle festività natalizie e l’8 dicembre le eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro medio settimanale verranno considerate lavoro straordinario.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Banca ore. La Banca Ore 1. Si conviene che tutto il personale, con esclusione degli addetti alla guida, condotta e scorta, potrà aderire, previa richiesta scritta, alla banca ore. Tale richiesta avrà validità per tutto l’anno (1 gennaio - 31 dicembre) in cui è un istituto presentata e si intende tacitamente rinnovata di flessibilità oraria che anno in anno, salvo formale revoca. Le ore di lavoro eventualmente prestate, previa autorizzazione e nel rispetto allo straordinario (obbligatorio e non) è in grado dei limiti di fornire efficaci risposte alla necessità di mitigare i costi derivanti dal riallineamento delle strutture organizzative alle fluttuazioni del mercato nonché alle dinamiche produttive legge e di gestione delle assenze individualicontratto, in misura eccedente quelle ordinariamente previste e programmate, sono accantonate, nel limite massimo di 78 ore, nella Banca ore individuale. Tale istituto può essere attivato Il lavoratore potrà utilizzare le ore accantonate per l’intero stabilimento, per reparti, o per singole unità lavorative, per far fronte ad improvvise esigenze organizzative, ad improvvisi ed imprevedibili mutamenti dei flussi usufruire di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento della attività produttiva permessi orari e/o dei calendari annui giornalieri. Ferma restando la salvaguardia di funzionamento degli impianti a ciclo continuo e/o per ridurre comprovate esigenze aziendali, il ricorso agli ammortizzatori sociali (sia fruendo le lavoratore può richiedere all’Azienda la preventiva programmazione del recupero delle ore precedentemente maturate, sia anticipando la fruizione di ore maturabili successivamente). La realizzazione dei regimi di orario superiori od inferiori all’orario contrattuale dovrà comportare (fatto salvo quanto di seguito riportato per le prestazioni di fine anno) il rispetto dell’orario contrattuale che comunque dovrà essere rispettato come media, in un arco temporale di 12 mesi. L’Azienda, previa comunicazione alla RSU e con un preavviso minimo di 2 giorni, può disporre direttamente dell’attivazione dell’istituto della Banca Ore in modo obbligatorio entro il plafond di 64 ore annue. In caso di esaurimento del plafond di ore e prosecuzione delle difficoltà di cui sopra, le Parti si incontreranno a livello aziendale per un esame complessivo della situazione e per verificare se esistono possibili, efficaci alternative a parità di costo per la gestione del problema. I regimi di orario superiori all’orario contrattuale non possono superare le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, i regimi inferiori possono essere realizzati anche con giornate di riposo retribuito. L’anticipo di banca ore operato dall’Azienda non potrà, di norma, superare il saldo annuo di 64 ore. Qualora a fine anno il saldo orario anticipato dall’Azienda dovesse eccedere le 64 ore, la differenza rispetto al saldo non verrà riportata nell’anno successivo e resterà pertanto a carico dell’Azienda. Sono fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità di pianificazione dei recuperi da parte della stessa a causa dell’insorgere, in capo al singolo lavoratore, di impedimenti che abbiano comportato significativi periodi di assenza e, pertanto, fatto venir meno le condizioni per poter effettuare i corrispondenti recuperi lavorativi. Ai lavoratori sarà corrisposta la retribuzione relativa al normale orario contrattuale, anche agli effetti degli istituti contrattuali, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni superiori all’orario medio, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni inferioriaccumulate.
2. Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale in orari a turni diurni viene corrisposta di cui al comma 1., terzo capoverso, del presente articolo, effettivamente compensate con una corrispondente riduzione della prestazione, il lavoratore non matura il diritto ad aver riconosciuta alcuna maggiorazione retributiva. Le ore accumulate che, al termine del 30% sulla retribuzione orariaperiodo utile per la compensazione di cui al comma 1. La maggiorazione è elevata al 40% per le ore prestate oltre l’orario contrattuale in orari a turni notturni. In caso di mancato recuperodel presente articolo, le ore effettuate oltre l’orario contrattuale saranno non sono state effettivamente assorbite da una corrispondente riduzione della prestazione lavorativa, sono retribuite con la maggiorazione di straordinario spettante incrementata del 5% e con assorbimento della maggiorazione di cui al comma precedente. Le ore non recuperate e retribuite ai sensi del capoverso precedente, concorreranno al raggiungimento del limite dello straordinario obbligatorio con riferimento all’anno di maturazione delle predette ore. Per quanto riguarda contrattualmente prevista per il monte in banca ore connesso alle prestazioni lavorate nel mese di dicembre queste potranno essere fruite entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Nel periodo delle festività natalizie e l’8 dicembre le eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro medio settimanale verranno considerate lavoro straordinario.
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Sources: Contratto Collettivo Aziendale, Contratto Collettivo Aziendale
Banca ore. La Le Parti, riconoscendo l'opportunità che le lavoratrici ed i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi a disposizione del singolo dipendente, convengono di istituire la banca delle ore. L’attivazione della Banca Ore è un istituto ore dovrà essere concertata all’interno del contratto di flessibilità oraria secondo livello aziendale/territoriale o concordata fra cooperativa e singolo dipendente, anche successivamente alla costituzione del rapporto individuale di lavoro, che rispetto allo straordinario (obbligatorio e non) è in grado potrà farsi assistere dalla R.S.A. o dalla Federazione provinciale delle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL. Sono fatte salve le previsioni di fornire efficaci risposte alla necessità di mitigare i costi derivanti dal riallineamento delle strutture organizzative alle fluttuazioni cui all’art. 24 del mercato nonché alle dinamiche produttive e di gestione delle assenze individuali. Tale istituto può essere attivato per l’intero stabilimento, per reparti, o per singole unità lavorative, per far fronte ad improvvise esigenze organizzative, ad improvvisi ed imprevedibili mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento della attività produttiva e/o dei calendari annui di funzionamento degli impianti a ciclo continuo e/o per ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali (sia fruendo le ore precedentemente maturate, sia anticipando la fruizione di ore maturabili successivamente)presente Contratto. La realizzazione fruizione avverrà con le seguenti modalità:
a) i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei regimi riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di orario superiori od inferiori all’orario contrattuale luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà comportare (fatto salvo quanto di seguito riportato per le prestazioni di fine anno) il rispetto dell’orario contrattuale che comunque dovrà essere rispettato come media, in un arco temporale di 12 mesi. L’Azienda, previa comunicazione alla RSU e con un preavviso minimo di 2 giorni, può disporre direttamente dell’attivazione dell’istituto della Banca Ore in modo obbligatorio entro il plafond di 64 ore annue. In caso di esaurimento del plafond di ore e prosecuzione delle difficoltà di cui sopra, le Parti si incontreranno a livello aziendale per un esame complessivo della situazione e per verificare se esistono possibili, efficaci alternative a parità di costo per la gestione del problema. I regimi di orario superiori all’orario contrattuale non possono superare le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, i regimi inferiori possono essere realizzati anche con giornate di riposo retribuito. L’anticipo di banca ore operato dall’Azienda non potrà, di norma, superare il saldo annuo di 64 ore. Qualora a fine anno il saldo orario anticipato dall’Azienda dovesse eccedere le 64 ore, la differenza rispetto al saldo non verrà riportata nell’anno successivo e resterà pertanto a carico dell’Azienda. Sono fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità di pianificazione dei recuperi da parte 5% della stessa a causa dell’insorgere, in capo al singolo lavoratore, di impedimenti che abbiano comportato significativi periodi di assenza e, pertanto, fatto venir meno le condizioni per poter effettuare i corrispondenti recuperi lavorativi. Ai lavoratori sarà corrisposta la retribuzione relativa al normale orario contrattuale, anche agli effetti degli istituti contrattuali, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni superiori all’orario medio, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni inferioriforza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato;
b) i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 5 ore prestate oltre l’orario contrattuale in orari e fruiti entro 2 settimane – limite modificabile dalla contrattazione aziendale - dalla data della prestazione offerta;
c) per rispondere a turni diurni viene corrisposta una maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria. La maggiorazione è elevata al 40% per le ore prestate oltre l’orario contrattuale in orari a turni notturni. In caso di mancato recuperoparticolari esigenze aziendali, le ore effettuate oltre l’orario contrattuale saranno retribuite con la maggiorazione di straordinario spettante incrementata del 5% e con assorbimento della maggiorazione di cui al comma precedente. Le ore non recuperate e retribuite ai sensi del capoverso precedente, concorreranno al raggiungimento del limite dello straordinario obbligatorio con riferimento all’anno di maturazione delle predette ore. Per quanto riguarda il monte in banca ore connesso alle prestazioni lavorate nel mese di dicembre queste diverse modalità potranno essere fruite entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Nel periodo delle festività natalizie e l’8 dicembre le eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro medio settimanale verranno considerate lavoro straordinarioconcordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.
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Banca ore. La Ferma restando l’operatività della clausola contrattuale relativa al godimento delle 64 ore dei permessi per Riduzione dell’Orario di Lavoro, di cui al punto B dell’art. 14 del CCNL 10.11.1994, si conviene la istituzione di una Banca Ore è un istituto ore individuale operante dal 1.1.2000 in cui confluiscono, al 1° gennaio di flessibilità oraria che rispetto allo straordinario (obbligatorio e nonogni anno:
a) è in grado i permessi di fornire efficaci risposte alla necessità R.O.L. eventualmente non fruiti entro l’anno di mitigare i costi derivanti dal riallineamento delle strutture organizzative alle fluttuazioni del mercato nonché alle dinamiche produttive e di gestione delle assenze individuali. Tale istituto può essere attivato per l’intero stabilimento, per reparti, o per singole unità lavorative, per far fronte ad improvvise esigenze organizzative, ad improvvisi ed imprevedibili mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento della attività produttiva e/o dei calendari annui di funzionamento degli impianti a ciclo continuo e/o per ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali (sia fruendo maturazione;
b) le ore precedentemente maturatea fronte delle ex festività (▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, sia anticipando la fruizione di Ascensione, Corpus Domini, SS ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇); I permessi confluiti nella Banca ore maturabili successivamente). La realizzazione dei regimi di orario superiori od inferiori all’orario contrattuale dovrà comportare (fatto salvo quanto di seguito riportato per le prestazioni di fine anno) il rispetto dell’orario contrattuale che comunque dovrà essere rispettato come media, in un arco temporale di 12 mesi. L’Azienda, previa comunicazione alla RSU e con un preavviso minimo di 2 giorni, può disporre direttamente dell’attivazione dell’istituto della Banca Ore in modo obbligatorio entro il plafond di 64 ore annue. In caso di esaurimento del plafond di ore e prosecuzione delle difficoltà di cui sopra, le Parti si incontreranno a livello aziendale per un esame complessivo della situazione e per verificare se esistono possibili, efficaci alternative a parità di costo per la gestione del problema. I regimi di orario superiori all’orario contrattuale non possono superare le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, i regimi inferiori possono essere realizzati anche con giornate di riposo retribuito. L’anticipo di banca ore operato dall’Azienda non potrà, di norma, superare il saldo annuo di 64 ore. Qualora a fine anno il saldo orario anticipato dall’Azienda dovesse eccedere le 64 ore, la differenza rispetto al saldo non verrà riportata nell’anno successivo e resterà pertanto a carico dell’Azienda. Sono fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità di pianificazione dei recuperi individuale saranno fruiti da parte del lavoratore entro l’anno successivo previo preavviso di 5 giorni e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali. Al 31 dicembre dell’anno come sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento. L’attivazione del conto ore individuale avverrà previo accertamento presso gli Enti previdenziali competenti della stessa legittimità ad assoggettare a causa dell’insorgere, in capo al singolo lavoratore, di impedimenti che abbiano comportato significativi periodi di assenza e, pertanto, fatto venir meno le condizioni per poter effettuare i corrispondenti recuperi lavorativi. Ai lavoratori sarà corrisposta prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al normale orario contrattuale, anche agli effetti degli istituti contrattuali, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni superiori all’orario medio, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni inferiorimomento della loro effettiva liquidazione. Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale in orari a turni diurni viene corrisposta una maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria. La maggiorazione è elevata al 40% per le ore prestate oltre l’orario contrattuale in orari a turni notturni. In caso di mancato recupero, le ore effettuate oltre l’orario contrattuale saranno retribuite con la maggiorazione di straordinario spettante incrementata del 5% e con assorbimento della maggiorazione di cui al comma precedente. Le ore non recuperate e retribuite ai sensi del capoverso precedente, concorreranno al raggiungimento del limite dello straordinario obbligatorio con riferimento all’anno di maturazione delle predette ore. Per quanto riguarda il monte in banca ore connesso alle prestazioni lavorate nel Nel mese di dicembre queste potranno essere fruite entro del 2005 le parti procederanno ad una verifica dei risultati dell’iniziativa anche per valutarne il 28 febbraio dell’anno successivo. Nel periodo delle festività natalizie e l’8 dicembre le eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro medio settimanale verranno considerate lavoro straordinarioprosieguo.
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Banca ore. La Con decorrenza 01 .01 .2005, viene istituita in forma sperimentale la così detta “Banca Ore è un istituto delle Ore”, nella quale ogni singolo lavoratore potrà far confluire le ore di flessibilità oraria che rispetto allo straordinario (obbligatorio e non) è effettuate in grado di fornire efficaci risposte alla necessità di mitigare i costi derivanti dal riallineamento delle strutture organizzative alle fluttuazioni del mercato nonché alle dinamiche produttive e di gestione delle assenze individuali. Tale istituto può essere attivato per l’intero stabilimentocorso d’anno, per reparti, o per singole unità lavorative, per far fronte ad improvvise esigenze organizzative, ad improvvisi ed imprevedibili mutamenti dei flussi un massimo di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento della attività produttiva e/o dei calendari annui di funzionamento degli impianti a ciclo continuo e/o per ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali (sia fruendo le ore precedentemente maturate, sia anticipando la fruizione di ore maturabili successivamente). La realizzazione dei regimi di orario superiori od inferiori all’orario contrattuale dovrà comportare (fatto salvo quanto di seguito riportato per le prestazioni di fine anno) il rispetto dell’orario contrattuale che comunque dovrà essere rispettato come media, in un arco temporale di 12 mesi. L’Azienda, previa comunicazione alla RSU e con un preavviso minimo di 2 giorni, può disporre direttamente dell’attivazione dell’istituto della Banca Ore in modo obbligatorio entro il plafond di 64 ore annue. In caso di esaurimento del plafond di ore e prosecuzione delle difficoltà di cui sopra, le Parti si incontreranno a livello aziendale per un esame complessivo della situazione e per verificare se esistono possibili, efficaci alternative a parità di costo per la gestione del problema. I regimi di orario superiori all’orario contrattuale non possono superare le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, i regimi inferiori possono essere realizzati anche con giornate di riposo retribuito. L’anticipo di banca ore operato dall’Azienda non potrà, di norma, superare il saldo annuo di 64 39 ore. Qualora a fine anno il saldo orario anticipato dall’Azienda dovesse eccedere le 64 ore, la differenza rispetto al saldo non verrà riportata nell’anno successivo e resterà pertanto a carico dell’Azienda. Sono fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità di pianificazione dei recuperi da parte della stessa a causa dell’insorgere, in capo al singolo lavoratore, di impedimenti che abbiano comportato significativi periodi di assenza e, pertanto, fatto venir meno le condizioni per poter effettuare i corrispondenti recuperi lavorativi. Ai lavoratori sarà corrisposta la retribuzione relativa al normale orario contrattuale, anche agli effetti degli istituti contrattuali, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni superiori all’orario medio, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni inferiori. Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale in orari a turni diurni viene corrisposta una maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria. La maggiorazione è elevata al 40% per le ore prestate oltre l’orario contrattuale in orari a turni notturni. In caso di mancato recupero, le ore effettuate oltre l’orario contrattuale saranno retribuite con la maggiorazione di straordinario spettante incrementata del 5% e con assorbimento della maggiorazione di cui al comma precedente. Le ore non recuperate e retribuite ai sensi accanto- nate, potranno essere utilizzate come permessi individuali, previa richiesta da parte del capoverso precedentelavoratore con preavviso di almeno 3 giorni. La richiesta si intenderà accolta, concorreranno fatto salvo comprovate esigenze tecnico-produttive, comunicate dall’azienda al raggiungimento lavoratore, almeno 24 ore prima dell’inizio del limite dello straordinario obbligatorio con riferimento all’anno permesso. L’azienda attiverà detto isti- tuto su richiesta scritta del lavoratore, da presentarsi entro la fine del mese di maturazione delle predette orefebbra- io di ogni anno. Per quanto riguarda il monte in banca Le ore connesso alle prestazioni lavorate accantonate potranno altresì essere utilizzate, previo accor- do tra le parti, a copertura di eventuale flessibilità negativa legata ad intemperie. Esse si intendono per l’effettiva retribuzione ordinaria, fermo restando l’erogazione, nel mese di dicembre queste potranno essere fruite entro il 28 febbraio dell’anno successivocompetenza, della maggiorazione prevista per la prestazione straordi- naria. Nel periodo delle festività natalizie e l’8 dicembre Alla fine di ogni anno, o stagione, le eventuali prestazioni eccedenti il normale orario ore accantonate e non utilizza- te, dovranno essere retribuite. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate. Nella banca delle ore, se annualmente già attivata da parte del lavoratore, confluiranno anche le ore di lavoro medio settimanale verranno considerate lavoro straordinariorecupero della fles- sibilità eventualmente non fruite in occasione del programmato recupero collettivo.
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Sources: Contratto Provinciale Operai Agricoli E Florovivaisti
Banca ore. La 1) Le Parti concordano di istituire la Banca Ore è un istituto Ore. Nella contrattazione di flessibilità II Livello individuale il lavorare può optare per l’accantonamento delle ore di lavoro straordinario prestate fino al 100% delle ore straordinarie prestate, in alternativa alla loro remunerazione, per fruire di riposi supplementari.
2) Le ore reinserite in Banca ore vengono tradotte in termini di quantità oraria che rispetto delle maggiorazioni. spettanti In base allo straordinario (obbligatorio e nonprestato
3) è in grado di fornire efficaci risposte alla necessità di mitigare i costi derivanti dal riallineamento Il recupero delle strutture organizzative alle fluttuazioni del mercato nonché alle dinamiche produttive e di gestione delle assenze individuali. Tale istituto ore, cosi tradotte, può essere attivato fruito dal lavoratore per l’intero stabilimentoil suo intero ammontare e sulla base delle proprie esigenze, per reparti, o per singole unità lavorative, per far fronte ad improvvise esigenze organizzative, ad improvvisi ed imprevedibili mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento della attività produttiva e/o dei calendari annui di funzionamento degli impianti a ciclo continuo e/o per ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali (sia fruendo le ore precedentemente maturate, sia anticipando la fruizione di ore maturabili successivamente). La realizzazione dei regimi di orario superiori od inferiori all’orario contrattuale dovrà comportare (fatto salvo quanto di seguito riportato per le prestazioni di fine anno) il rispetto dell’orario contrattuale che comunque dovrà essere rispettato come media, in un arco temporale di 12 mesi. L’Azienda, previa comunicazione alla RSU e compatibilmente con quelle tecnico0produttive dell'impresa dando un preavviso minimo di 2 giorni, può disporre direttamente dell’attivazione dell’istituto della Banca Ore almeno 5 giorni in modo obbligatorio entro il plafond di 64 ore annue. In caso di esaurimento del plafond di ore e prosecuzione delle difficoltà di cui sopra, le Parti si incontreranno a livello aziendale per un esame complessivo della situazione e per verificare se esistono possibili, efficaci alternative a parità di costo per la gestione del problema. forma scritta.
4) I regimi di orario superiori all’orario contrattuale non possono superare le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, i regimi inferiori possono essere realizzati anche con giornate di riposo retribuito. L’anticipo di banca ore operato dall’Azienda non potrà, di norma, superare il saldo annuo di 64 ore. Qualora a fine anno il saldo orario anticipato dall’Azienda dovesse eccedere le 64 ore, la differenza rispetto al saldo non verrà riportata nell’anno successivo e resterà pertanto a carico dell’Azienda. Sono fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità di pianificazione dei recuperi da parte della stessa a causa dell’insorgere, in capo al singolo lavoratore, di impedimenti che abbiano comportato significativi periodi di assenza e, pertanto, fatto venir meno le condizioni per poter effettuare i corrispondenti recuperi lavorativi. Ai lavoratori sarà corrisposta la retribuzione relativa al normale orario contrattuale, anche agli effetti degli istituti contrattuali, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni superiori all’orario medio, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni inferiori. Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale in orari a turni diurni viene corrisposta una maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria. La maggiorazione è elevata al 40% per le ore prestate oltre l’orario contrattuale in orari a turni notturni. In caso di mancato recupero, le ore effettuate oltre l’orario contrattuale saranno retribuite con la maggiorazione di straordinario spettante incrementata del 5% e con assorbimento della maggiorazione riposi di cui al comma precedente. Le ore non recuperate e retribuite ai sensi presente articolo sono In genere goduti in gruppi formati da 4 o 8 ore.
5) Tale recupero deve essere realizzato, entro un periodo di 18 mesi dall’inizio di accumulo delle ore, prioritariamente nei periodi di minore attività lavorativa a di caduta ciclica dell'attività stessa, tenendo conto in particolare dei diversi flussi produttivi delle singole zone.
6) Trascorso il periodo di 18 mesi, ed in ogni caso, alla cessazione del capoverso precedenterapporto di lavoro, concorreranno al raggiungimento del limite dello straordinario obbligatorio con riferimento all’anno di maturazione delle predette ore. Per quanto riguarda il monte in banca ore connesso alle prestazioni lavorate nel mese di dicembre queste potranno essere fruite entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Nel periodo delle festività natalizie e l’8 dicembre le eventuali prestazioni eccedenti il normale orario datore di lavoro medio settimanale deve liquidare l'importo corrispondente al monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale Importo va calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione.
7) Nella busta paga mensile verranno considerate lavoro straordinarioevidenziate le ore accumulate.
8) Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e definiranno specifiche modalità attuative e regolamentazioni.
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Banca ore. La Le Parti, riconoscendo l'opportunità che le lavoratrici ed i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi a disposizione del singolo dipendente, convengono di istituire la banca delle ore. L’attivazione della Banca Ore è un istituto ore dovrà essere concertata all’interno del contratto di flessibilità oraria secondo livello aziendale/territoriale o concordata fra cooperativa e singolo dipendente, anche successivamente alla costituzione del rapporto individuale di lavoro, che rispetto allo straordinario (obbligatorio e non) è in grado potrà farsi assistere dalla R.S.A. o dalla Federazione provinciale delle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL. Sono fatte salve le previsioni di fornire efficaci risposte alla necessità di mitigare i costi derivanti dal riallineamento delle strutture organizzative alle fluttuazioni cui all’art. 23 del mercato nonché alle dinamiche produttive e di gestione delle assenze individuali. Tale istituto può essere attivato per l’intero stabilimento, per reparti, o per singole unità lavorative, per far fronte ad improvvise esigenze organizzative, ad improvvisi ed imprevedibili mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento della attività produttiva e/o dei calendari annui di funzionamento degli impianti a ciclo continuo e/o per ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali (sia fruendo le ore precedentemente maturate, sia anticipando la fruizione di ore maturabili successivamente)presente Contratto. La realizzazione fruizione avverrà con le seguenti modalità:
a) le lavoratrici ed i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei regimi riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di orario superiori od inferiori all’orario contrattuale luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà comportare (fatto salvo quanto di seguito riportato per le prestazioni di fine anno) il rispetto dell’orario contrattuale che comunque dovrà essere rispettato come media, in un arco temporale di 12 mesi. L’Azienda, previa comunicazione alla RSU e con un preavviso minimo di 2 giorni, può disporre direttamente dell’attivazione dell’istituto della Banca Ore in modo obbligatorio entro il plafond di 64 ore annue. In caso di esaurimento del plafond di ore e prosecuzione delle difficoltà di cui sopra, le Parti si incontreranno a livello aziendale per un esame complessivo della situazione e per verificare se esistono possibili, efficaci alternative a parità di costo per la gestione del problema. I regimi di orario superiori all’orario contrattuale non possono superare le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, i regimi inferiori possono essere realizzati anche con giornate di riposo retribuito. L’anticipo di banca ore operato dall’Azienda non potrà, di norma, superare il saldo annuo di 64 ore. Qualora a fine anno il saldo orario anticipato dall’Azienda dovesse eccedere le 64 ore, la differenza rispetto al saldo non verrà riportata nell’anno successivo e resterà pertanto a carico dell’Azienda. Sono fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità di pianificazione dei recuperi da parte 5% della stessa a causa dell’insorgere, in capo al singolo lavoratore, di impedimenti che abbiano comportato significativi periodi di assenza e, pertanto, fatto venir meno le condizioni per poter effettuare i corrispondenti recuperi lavorativi. Ai lavoratori sarà corrisposta la retribuzione relativa al normale orario contrattuale, anche agli effetti degli istituti contrattuali, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni superiori all’orario medio, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni inferioriforza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato;
b) i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 5 ore prestate oltre l’orario contrattuale in orari e fruiti entro 2 settimane dalla data della prestazione offerta;
c) per rispondere a turni diurni viene corrisposta una maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria. La maggiorazione è elevata al 40% per le ore prestate oltre l’orario contrattuale in orari a turni notturni. In caso di mancato recuperoparticolari esigenze aziendali, le ore effettuate oltre l’orario contrattuale saranno retribuite con la maggiorazione di straordinario spettante incrementata del 5% e con assorbimento della maggiorazione di cui al comma precedente. Le ore non recuperate e retribuite ai sensi del capoverso precedente, concorreranno al raggiungimento del limite dello straordinario obbligatorio con riferimento all’anno di maturazione delle predette ore. Per quanto riguarda il monte in banca ore connesso alle prestazioni lavorate nel mese di dicembre queste diverse modalità potranno essere fruite entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Nel periodo delle festività natalizie e l’8 dicembre le eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro medio settimanale verranno considerate lavoro straordinario.concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale
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