Common use of Base imponibile Clause in Contracts

Base imponibile. 1. La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili di cui all’articolo 3. 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10 160 Categoria catastale A/10 80 Gruppo catastale B 140 Categoria catastale C/1 55 Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 160 Categoria catastali C/3, C/4 e C/5 140 Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5 60 per l’anno d’imposta 2012 65 a decorrere dall’anno d’imposta 2013 Categoria catastale D/5 80 3. In applicazione all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, la base imponibile è ridotta del 50%: - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa, ed allo stesso fine, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Per fabbricati inagibili o inabitabili si intendono i fabbricati in condizioni di sopravvenuto degrado fisico ossia diroccati, pericolanti o fatiscenti oppure obsolescenti dal punto di vista funzionale o strutturale, per essi intendendo gli edifici con gravi lesioni nel tetto o in altri elementi strutturali portanti tali da poter arrecare pericolo a cose o persone, con rischio di crollo totale o parziale, o in relazione ai quali sia stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino. Il degrado fisico sopravvenuto deve risultare non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non si considerano inidonei all’uso cui sono destinati gli immobili non agibili a seguito di interventi edilizi di risanamento o ristrutturazione. 5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell’articolo 7, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 7. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 8. Con determinazione del dirigente del competente ufficio tecnico comunale, possono essere stabiliti periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento dei terreni edificabili. 9. Per i terreni il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110. 10. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 25.500 e fino a euro 32.000.

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Samples: Regolamento Sull’imposta Municipale Propria (Imu), Regolamento Sull’imposta Municipale Propria (Imu)

Base imponibile. 1. La base imponibile dell'imposta dell’imposta è rappresentata costituita dal valore degli immobili di cui all’articolo dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito nella Legge n° 241/2011, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del al 5 per cento cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: Gruppo : a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 160 Categoria catastale A/10 80 Gruppo A/10; b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B 140 Categoria catastale C/1 55 Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 160 Categoria nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 140 Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5 60 per l’anno d’imposta 2012 65 a decorrere dall’anno d’imposta 2013 Categoria catastale D/5 80C/5; 3. In applicazione all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, la base imponibile è ridotta del 50%: - c. 80 per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; - classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; d. 65 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzaticlassificati nel gruppo catastale D, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa, ed allo stesso fine, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 4. Per fabbricati inagibili o inabitabili si intendono i fabbricati in condizioni di sopravvenuto degrado fisico ossia diroccati, pericolanti o fatiscenti oppure obsolescenti dal punto di vista funzionale o strutturale, per essi intendendo gli edifici con gravi lesioni nel tetto o in altri elementi strutturali portanti tali da poter arrecare pericolo a cose o persone, con rischio di crollo totale o parziale, o in relazione ai quali sia stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino. Il degrado fisico sopravvenuto deve risultare non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non si considerano inidonei all’uso cui sono destinati gli immobili non agibili a seguito di interventi edilizi di risanamento o ristrutturazione. 53. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno nel quale all’anno in cui i medesimi fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulatarendita, il valore è determinato, determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizioneacquisizione ed è costituito dall’ammontare, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3al lordo delle quote di ammortamento, dell’articolo 7, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti determinati annualmente aggiornati ogni anno con apposito decreto ministerialedel Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701 ( Doc.Fa. ), con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Il passaggio dalla valorizzazione sulla base delle scritture contabili a quello sulla rendita decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della rendita all’Ufficio del territorio, con conseguente rideterminazione dell’imposta dovuta per tutto il periodo successivo in cui, in assenza della rendita catastale, il contribuente abbia continuato a versare l’imposta sulla base delle risultanze delle scritture contabili. 64. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° °gennaio dell’anno dell'anno di imposizione, imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice all'indice di edificabilità, alla destinazione d’uso d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, tenuto conto di eventuale perizia giurata di stima e/o di accertamento dell’agenzia delle entrate, di contratti di vendita di area similare, e di ulteriori elementi che partecipano a variare il valore dell’area (ad esempio l fabbricato in corso d’opera, F3, in corso di costruzione, F4, in corso di definizione e altre casistiche). Si può assumere come valore di area il prezzo di acquisto, donazione ecc.., dichiarato nelle relative denunce ( come successione ) ed atti ( come atto notarile) , o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente purchè non antecedente i due anni. In mancanza di perizie giurate, accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, denunce ed atti di cui sopra, al solo scopo indicativo, possono essere considerati i valori minimi delle aree fabbricabili definiti dal Consiglio Comunale da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT come previsto dall’art. 4 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I . Qualora il contribuente abbia dichiarato o pagato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati, allo stesso non compete alcun rimborso relativo all’eccedenza d’imposta versata a tale titolo. 75. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e f), del decreto Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo 3dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 6. Per gli immobili censiti in catasto nelle categorie catastali F1, area urbana, ed F5, lastrico solare, il valore è dato dal valore venale dell’area in comune commercio considerando l’area di “ sedime” cioè l’area di ingombro del fabbricato sul terreno. 7. Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria F2, unità collabenti, il valore è dato dal valore venale dell’area in comune commercio, considerando l’area di sedime, cioè l’area di ingombro del fabbricato sul terreno e comunque tenuto conto di eventuale perizia giurata di stima e/o di accertamento dell’agenzia delle entrate. 8. Con determinazione Il Comune, tramite l’Ufficio Tecnico Comunale, comunica al proprietario l’intervenuta edificabilità dell’area mediante servizio postale, con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte del dirigente del competente ufficio tecnico comunalesoggetto passivo. La mancata o irregolare comunicazione dell’intervenuta edificabilità dell’area può determinare, possono essere stabiliti periodicamente e per zone omogenee i valori venali ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di riferimento dei terreni edificabilitale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell’art. 10, comma 2 L. 212/2000. 9. Per La base imponibile è ridotta del 50 per cento: a. per i terreni fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il valore quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche: - mancanza della copertura; - mancanza dei serramenti; - mancanza delle scale di accesso; - strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai); - mancanza dell'impianto elettrico, idrico, sanitario. In ogni caso la riduzione di cui alla lettera b) del presente comma ha decorrenza dalla data in cui è accertata dall’ufficio tecnico comunale lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata all’ufficio tributario tramite il protocollo generale dell’ente. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico. Sono fatte salve le situazioni di inagibilità o inabitabilità dovute a motivazioni di tipo igienico-sanitario riconosciute con provvedimento dell'Unità Sanitaria Locale (esempio: mancanza impianto idrico, sanitario, insalubrità). Se il fabbricato è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catastopiù unità immobiliari, vigente catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d’imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili. Il soggetto passivo d’imposta è tenuto a comunicare al 1° gennaio dell’anno Comune il venir meno delle condizioni di imposizioneinagibilità o di inabitabilità, rivalutato del 25 entro i termini dettati per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, la presentazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110dichiarazione di variazione. 10. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 25.500 e fino a euro 32.000.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dell’imposta Unica Municipale

Base imponibile. 1. La base imponibile dell'imposta è rappresentata costituita dal valore degli immobili di cui all’articolo 3imponibili. 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo dell’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10 160 Categoria catastale A/10 80 Gruppo catastale B 140 Categoria catastale C/1 55 Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 160 Categoria catastali C/3, C/4 e C/5 140 Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5 60 per l’anno d’imposta 2012 65 a decorrere dall’anno d’imposta 2013 Categoria catastale D/5 80 3. In applicazione all’articolo Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo. 4. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, di cui all’art. 13, comma 314ter, del decreto-decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di accatastamento d’ufficio, l’imposta è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto con la base imponibile è ridotta del 50%: - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice rivalutazione e l’applicazione dei coefficienti di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioniprecedente comma 2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa, ed allo stesso fineA seguito della proposizione della rendita catastale ovvero della attribuzione d’ufficio, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Per fabbricati inagibili o inabitabili si intendono i fabbricati in condizioni di sopravvenuto degrado fisico ossia diroccati, pericolanti o fatiscenti oppure obsolescenti dal punto di vista funzionale o strutturale, per essi intendendo gli edifici con gravi lesioni nel tetto o in altri elementi strutturali portanti tali da poter arrecare pericolo a cose o persone, con rischio di crollo totale o parziale, o in relazione ai quali sia stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino. Il degrado fisico sopravvenuto deve risultare non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non si considerano inidonei all’uso cui sono destinati gli immobili non agibili a seguito di interventi edilizi di risanamento o ristrutturazioneComune effettua il conguaglio. 5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la al momento della richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell’articolo 7, del decreto-decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente ivi previsti, da aggiornare con apposito decreto ministerialedel Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante ovvero fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia di cui alle successive lettere c) e d) del predetto decreto. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche se con diversa destinazione, la riduzione è riconosciuta alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili; c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori. 7. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 78. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo 3fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 89. Con determinazione Ai fini della riduzione dell’insorgenza del dirigente del competente ufficio tecnico comunalecontenzioso tributario in materia di aree edificabili, possono essere stabiliti il Consiglio Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento dei terreni edificabili. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato con la deliberazione prevista al periodo precedente. 910. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110. 10. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 25.500 e fino a euro 32.000.

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Samples: Regolamento Per l'Imposta Municipale Propria (Imu)

Base imponibile. 1. La base imponibile dell'imposta dell’IMU è rappresentata costituita dal valore degli immobili di cui all’articolo 3immobili. 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 6625%, i seguenti moltiplicatori: Gruppo : a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 160 Categoria catastale A/10 80 Gruppo (Uffici e studi privati); b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B 140 Categoria catastale C/1 55 Categorie (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/2, C/6 C/3 (Laboratori per arti e C/7 160 Categoria catastali C/3mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 140 Gruppo catastale D con esclusione della (Stabilimenti balneari e di acque curative); c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 60 per l’anno d’imposta 2012 65 a decorrere dall’anno d’imposta 2013 Categoria catastale D/5 80(Istituti di credito, cambio ed assicurazione); 3. In applicazione all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, la base imponibile è ridotta del 50%: - d. 80 per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; - classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati); e. 65 per i fabbricati dichiarati inagibili classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o inabitabili terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione); f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa, ed allo stesso fine, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445botteghe). 4. Per fabbricati inagibili o inabitabili si intendono i fabbricati in condizioni di sopravvenuto degrado fisico ossia diroccati, pericolanti o fatiscenti oppure obsolescenti dal punto di vista funzionale o strutturale, per essi intendendo gli edifici con gravi lesioni nel tetto o in altri elementi strutturali portanti tali da poter arrecare pericolo a cose o persone, con rischio di crollo totale o parziale, o in relazione ai quali sia stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino. Il degrado fisico sopravvenuto deve risultare non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non si considerano inidonei all’uso cui sono destinati gli immobili non agibili a seguito di interventi edilizi di risanamento o ristrutturazione. 53. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la al momento della richiesta di attribuzione dell’attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, 3 dell’articolo 7, 7 del decreto-legge D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge Legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente ivi previsti, da aggiornare con apposito decreto ministerialedel Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 64. Per le aree fabbricabili, il fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore è costituito da quello venale in comune commercio al alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, facendo riferimento alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 7. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è é costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo 3fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 8. Con determinazione del dirigente del competente ufficio tecnico comunale, possono essere stabiliti periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento dei terreni edificabili. 95. Per i terreni agricoli e per i terreni incolti, ove soggetti all’imposta, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 66225%, un moltiplicatore pari a 135. 6. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. 7. Per i terreni agricolifabbricati classificati nel gruppo catastale D, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricolaai sensi dell’articolo 1, il moltiplicatore è pari a 110. 10. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali comma 244, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, nelle more dell’attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, la determinazione della rendita catastale avviene secondo le istruzioni di cui all’articolo 1 alla circolare dell’Agenzia del decreto legislativo 29 marzo 2004Territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 25.500 e fino a euro 32.000particolare: profili tecnico-estimativi».

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Samples: Regolamento Imu

Base imponibile. 1. La base imponibile dell'imposta è rappresentata costituita dal valore degli immobili di cui all’articolo 3imponibili. 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo dell’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10 160 Categoria catastale A/10 80 Gruppo catastale B 140 Categoria catastale C/1 55 Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 160 Categoria catastali C/3, C/4 e C/5 140 Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5 60 per l’anno d’imposta 2012 65 a decorrere dall’anno d’imposta 2013 Categoria catastale D/5 80 3. In applicazione all’articolo Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo. 4. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, di cui all’art. 13, comma 314ter, del decreto-decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di accatastamento d’ufficio, l’imposta è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto con la base imponibile è ridotta del 50%: - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice rivalutazione e l’applicazione dei coefficienti di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioniprecedente comma 2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa, ed allo stesso fineA seguito della proposizione della rendita catastale ovvero della attribuzione d’ufficio, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Per fabbricati inagibili o inabitabili si intendono i fabbricati in condizioni di sopravvenuto degrado fisico ossia diroccati, pericolanti o fatiscenti oppure obsolescenti dal punto di vista funzionale o strutturale, per essi intendendo gli edifici con gravi lesioni nel tetto o in altri elementi strutturali portanti tali da poter arrecare pericolo a cose o persone, con rischio di crollo totale o parziale, o in relazione ai quali sia stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino. Il degrado fisico sopravvenuto deve risultare non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non si considerano inidonei all’uso cui sono destinati gli immobili non agibili a seguito di interventi edilizi di risanamento o ristrutturazioneComune effettua il conguaglio. 5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la al momento della richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell’articolo 7, del decreto-decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente ivi previsti, da aggiornare con apposito decreto ministerialedel Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) per i fabbricati aventi destinazione d’uso conforme alle norme del piano urbanistico comunale dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata, a pena di decadenza, dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, l’inagibilità o l’inabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d’uso; in tal caso, può risultare inagibile o inabitabile l’intero fabbricato ovvero le singole unità immobiliari; in quest’ultimo caso, la riduzione è applicata limitatamente alle unità immobiliari inagibili o inabitabili. Sono considerate inagibili o inabitabili le unità immobiliari che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia e che, nel contempo, risultino diroccate, pericolanti o fatiscenti. Sono considerate inagibili o inabitabili le unità immobiliari che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonee all’uso cui sono destinate, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipologia diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento. La riduzione si applica a decorrere dall’anno d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione. La cessazione della inagibilità o dell’inabitabilità deve essere comunicata al Comune con apposita denuncia di variazione; c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori. 7. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 78. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo 3fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 89. Con determinazione Ai fini della riduzione dell’insorgenza del dirigente del competente ufficio tecnico comunalecontenzioso tributario in materia di aree edificabili, possono essere stabiliti la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento dei terreni edificabili. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato con la deliberazione prevista al periodo precedente. 910. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110. 10. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 25.500 e fino a euro 32.000.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dell’imposta Municipale Propria (Imu)

Base imponibile. 1. La base imponibile dell'imposta dell’IMU è rappresentata costituita dal valore degli immobili di cui all’articolo 3immobili. 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 6625%, i seguenti moltiplicatori: Gruppo : a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 160 Categoria catastale A/10 80 Gruppo (Uffici e studi privati); b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B 140 Categoria catastale C/1 55 Categorie (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/2, C/6 C/3 (Laboratori per arti e C/7 160 Categoria catastali C/3mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 140 Gruppo catastale D con esclusione della (Stabilimenti balneari e di acque curative); c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 60 per l’anno d’imposta 2012 65 a decorrere dall’anno d’imposta 2013 Categoria catastale D/5 80(Istituti di credito, cambio ed assicurazione); 3. In applicazione all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, la base imponibile è ridotta del 50%: - d. 80 per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; - classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati); e. 65 per i fabbricati dichiarati inagibili classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o inabitabili terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione); f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa, ed allo stesso fine, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445botteghe). 4. Per fabbricati inagibili o inabitabili si intendono i fabbricati in condizioni di sopravvenuto degrado fisico ossia diroccati, pericolanti o fatiscenti oppure obsolescenti dal punto di vista funzionale o strutturale, per essi intendendo gli edifici con gravi lesioni nel tetto o in altri elementi strutturali portanti tali da poter arrecare pericolo a cose o persone, con rischio di crollo totale o parziale, o in relazione ai quali sia stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino. Il degrado fisico sopravvenuto deve risultare non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non si considerano inidonei all’uso cui sono destinati gli immobili non agibili a seguito di interventi edilizi di risanamento o ristrutturazione. 53. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la al momento della richiesta di attribuzione dell’attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, 3 dell’articolo 7, 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente ivi previsti, da aggiornare con apposito decreto ministerialedel Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 64. Per le aree fabbricabili, il fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore è costituito da quello venale in comune commercio al alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, facendo riferimento alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 7. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è é costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo 3fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 8. Con determinazione del dirigente del competente ufficio tecnico comunale, possono essere stabiliti periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento dei terreni edificabili. 95. Per i terreni agricoli e per i terreni incolti, ove soggetti all’imposta, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 66225%, un moltiplicatore pari a 135. 6. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. 7. Per i terreni agricolifabbricati classificati nel gruppo catastale D, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricolaai sensi dell’art. 1, il moltiplicatore è pari a 110. 10. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali comma 244, della Legge 190/2014, nelle more dell’attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, la determinazione della rendita catastale avviene secondo le istruzioni di cui all’articolo 1 alla circolare dell’Agenzia del decreto legislativo 29 marzo 2004territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 25.500 e fino a euro 32.000particolare: profili tecnico-estimativi.

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Samples: Regolamento Comunale

Base imponibile. 1. La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili di cui all’articolo 3. 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo dell’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10 160 Categoria catastale A/10 80 Gruppo catastale B 140 Categoria catastale C/1 55 Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 160 Categoria catastali C/3, C/4 e C/5 140 Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5 60 per l’anno d’imposta 2012 65 a decorrere dall’anno d’imposta 2013 Categoria catastale D/5 80 3. In applicazione all’articolo 13I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’ articolo 3, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 20128, la base imponibile è ridotta devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del 50%: - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 42; - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante 701. Per l’anno 2012 il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità versamento è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; effettuato in alternativa, ed allo stesso fine, un’unica soluzione entro il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 16 dicembre 2000, n. 4452012. 4. Per fabbricati inagibili o inabitabili si intendono i fabbricati in condizioni di sopravvenuto degrado fisico ossia diroccati, pericolanti o fatiscenti oppure obsolescenti dal punto di vista funzionale o strutturale, per essi intendendo gli edifici con gravi lesioni nel tetto o in altri elementi strutturali portanti tali da poter arrecare pericolo a cose o persone, con rischio di crollo totale o parziale, o in relazione ai quali sia stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino. Il degrado fisico sopravvenuto deve risultare non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non si considerano inidonei all’uso cui sono destinati gli immobili non agibili a seguito di interventi edilizi di risanamento o ristrutturazione. 5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell’articolo 7, del decreto-decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 65. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 76. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 87. Con determinazione Ai fini della riduzione dell’insorgenza del dirigente del competente ufficio tecnico comunalecontenzioso tributario in materia di aree edificabili, possono essere stabiliti la Giunta comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento dei terreni edificabili. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato con la deliberazione prevista al periodo precedente. 98. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, agricola il moltiplicatore è e' pari a 110. 10. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché purche' dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell’imposta dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento dell’imposta dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento dell’imposta dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 25.500 e fino a euro 32.000.. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall’imposta

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Base imponibile. 1. La base imponibile dell'imposta è rappresentata costituita dal valore degli immobili di cui all’articolo 3immobili. 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: Gruppo : a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 160 Categoria catastale A/10 80 Gruppo A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B 140 Categoria catastale C/1 55 Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 160 Categoria nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 140 Gruppo catastale D con esclusione della C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 60 D/5; d) 80 per l’anno d’imposta 2012 i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) 65 a decorrere dall’anno d’imposta 2013 Categoria per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D/5 80D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 3. In applicazione all’articolo 13Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, la base imponibile è ridotta del 50%: - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa, ed allo stesso fine, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Per fabbricati inagibili o inabitabili si intendono i fabbricati in condizioni di sopravvenuto degrado fisico ossia diroccati, pericolanti o fatiscenti oppure obsolescenti dal punto di vista funzionale o strutturale, per essi intendendo gli edifici con gravi lesioni nel tetto o in altri elementi strutturali portanti tali da poter arrecare pericolo a cose o persone, con rischio di crollo totale o parziale, o in relazione ai quali sia stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino. Il degrado fisico sopravvenuto deve risultare non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non si considerano inidonei all’uso cui sono destinati gli immobili non agibili a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di risanamento o ristrutturazioneultimazione dei lavori come risultante dalla specifica comunicazione o, se antecedente, dalla data di utilizzo. 54. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la al momento della richiesta di attribuzione dell'attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell’articolo 7, 3 dell'articolo 7 del decreto-decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente ivi previsti, da aggiornare con apposito decreto ministerialedel Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 65. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice all'indice di edificabilità, alla destinazione d’uso d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 7. In caso di utilizzazione edificatoria dell’areadell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’areadell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo 3fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’operad'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 8. Con determinazione del dirigente del competente ufficio tecnico comunale, possono essere stabiliti periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento dei terreni edificabili. 96. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110. 10. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 25.500 e fino a euro 32.000.

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