Determinazione delle aliquote Clausole campione

Determinazione delle aliquote. 1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l’approvazione del bilancio di previsione, nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La deliberazione, anche se adottata successivamente all’inizio dell’anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal primo gennaio dell’anno di adozione. Per l’anno 2020 il predetto termine è fissato al 30 giugno 2020. 2. La deliberazione di cui al comma 1 deve essere inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. 3. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 1, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l’annualità d’imposta precedente a quella di riferimento. Per l’anno 2020 in mancanza di espressa deliberazione del Consiglio Comunale, si applicano le aliquote stabilite dai commi 748, 750, 751, 752, 753 e 754 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 4. Per le finalità di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.
Determinazione delle aliquote. 1. L’aliquota è determinata con deliberazione del Consiglio comunale sulla base della propria manovra di bilancio e tenendo conto delle disposizioni dell’art. 1, commi da 748 a 755, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. La deliberazione del Consiglio comunale è adottata entro la data fissate da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, a condizione che sia pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. 2. Per l’anno 2020 la deliberazione può essere adottata, in base all’art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022, fissato al 30 settembre 2020 dall’art. 107, comma 2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla legge 3. Le aliquote di base sono le seguenti:
Determinazione delle aliquote. 1. Tenuto conto delle finalità di ciascun servizio e della necessità di assicurare il rispetto della percentuale di copertura indicata negli appositi atti di programmazione e bilancio, vengono stabilite entro il 31 maggio di ciascun anno le tariffe per l’anno scolastico successivo.
Determinazione delle aliquote. 1. L’aliquota di base è fissata nella misura dello 0,93 per cento del valore degli immobili come determinato ai sensi dell’articolo 5. 2. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, per le pertinenze delle stesse nonché per quelle assimilate di cui all’articolo 3. 3. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 0, xxxxx 0xxx, xxx xxxxxxx legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. 4. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l’approvazione del bilancio di previsione, può modificare, in aumento ovvero in diminuzione, le aliquote nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La deliberazione, anche se adottata successivamente all’inizio dell’anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell’anno di adozione.
Determinazione delle aliquote. 1. L’aliquota di base è fissata nella misura del 1,06 per cento del valore degli immobili come determinato ai sensi dell’articolo 5.
Determinazione delle aliquote. 1. L’aliquota di base è fissata nella misura del 1,06 per cento del valore degli immobili come determinato ai sensi dell’articolo 5. 2. L’aliquota è fissata allo 0,4 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, per le pertinenze delle stesse nonché per quelle assimilate di cui all’articolo 3. 3. L’aliquota è fissata allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. 4. L’aliquota può essere ridotta fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. Inoltre, l'aliquota può essere ridotta fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. 5. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l’approvazione del bilancio di previsione, può modificare, in aumento ovvero in diminuzione, le aliquote nei casi e nei limiti previsti dalla legge. La deliberazione, anche se adottata successivamente all’inizio dell’anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell’anno di adozione. 6. Le deliberazioni regolamentari e di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria sono trasmesse al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, per la prevista pubblicazione. 7. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 5, nei termini ivi indicati, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l’annualità d’imposta precedente a quella di riferimento.

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  • Determinazione dell’ammontare del danno In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue: L’età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto. Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento. L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del vei- colo prima e dopo il sinistro. Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dall’art.1907 del Codice Civile. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e contro presentazione del relativo documento fiscale. La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa. Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu). In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato. In caso di perdita totale avvenuta entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del danno è effettuata per intero fermo lo scoperto ed è pari al valore assicurato; tale valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell’acquisto. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. ❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO? Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).

  • Determinazione del danno In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, la Società procede alla liquidazione del danno e del relativo pagamento al netto delle franchigie eventualmente previste. Nel caso di spese sostenute all’estero, il rimborso verrà effettuato in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

  • DETERMINAZIONE DEL PREMIO Per ciascun Assicurato il Premio viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell'Assicurazione ed è deter- minato applicando la seguente formula. P = T×N×Ir P Premio unico anticipato inclusivo di imposte (nella misura del 2,50%) T tasso mensile finito pari a 0,11580% N Durata del Finanziamento espressa in mesi interi Ir importo richiesto del Finanziamento (l’importo finanziato è pari alla somma dell’importo richiesto e dei Premi della presente Polizza Collettiva e della collegata Polizza Collettiva Vita n°3474).

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - in base al “valore a nuovo”, l’ammontare del danno si determina: • per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per attrezzature e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per le merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 17. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Modalità di presentazione delle fatture e pagamento La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:

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