Bocche antincendio. 1. Il servizio di somministrazione acqua può essere fornito per idranti e bocche antincendio, mediante apposito contratto, distinto da quello relativo ad altri usi. Qualora l’utenza sia dotata di un impianto interno a valle di un contatore già oggetto di un contratto di somministrazione, il corrispettivo per il servizio antincendio non è dovuto. 2. Le relative prese di alimentazione non possono essere destinate ad usi diversi da quelli di spegnimento degli incendi. 3. L’utente deve provvedere alla progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio, secondo le norme emanate dalle competenti autorità. 4. Dette prese vengono installate dal Gestore sulla base dello schema dell’impianto fornito dall’utente e approvato dai VV.FF., previa accettazione del preventivo di spesa. 5. Ogni variazione di tale schema deve essere tempestivamente comunicata al Gestore; in difetto viene applicata a titolo di penale una tariffa pari al doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno. 6. Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche da incendio e relative condutture interne ed esterne, nonché le spese di piombatura, sono a carico dell’utente. 7. Uno speciale sigillo viene applicato dal Gestore ai rubinetti delle bocche antincendio. 8. L’utente può servirsi delle prese solo in caso di incendio, dandone comunicazione al Gestore entro le successive 24 ore affinché possa provvedere alla riapposizione dei sigilli, pena l’applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento. 9. Nel caso in cui venga constatata, con apposito verbale, la rottura dei sigilli per causa non dipendente da incendio o non venga dato il tempestivo avviso di cui sopra, è prevista una multa più un consumo di 300 mc. annui fissi calcolati al valore della tariffa “Altro” , per ogni bocca trovata manomessa dal periodo dell’ultima fatturazione, nonché il pagamento delle spese sostenute dal Gestore per tutelarsi dai prelevamenti abusivi di acqua, e salvo il maggior danno accertato. 10. Al fine di verificare eventuali usi impropri, il Gestore si riserva la facoltà di installare un idoneo misuratore di opportuno calibro sull’allacciamento delle bocche antincendio a spese del richiedente. 11. Il Gestore non si assume responsabilità nel caso di eventuali interruzioni di flusso o di variazioni di pressione dovute a causa di forza maggiore. 12. Il canone annuo (quota fissa) a forfait per la disponibilità di ogni singola bocca antincendio è stabilito nei provvedimenti tariffari comunicato ad AIT, 13. Per autorizzare le bocche antincendio, sono previsti dei diritti di sopralluogo da corrispondere al Gestore. 14. Se non viene dichiarato il numero di bocche antincendio di cui si usufruisce o non si permette al Gestore il sopralluogo, viene predisposta la revoca del servizio e la chiusura delle bocche, dandone informazione ai Vigili del Fuoco. 15. Nel caso di riallaccio, si prevede una quota calcolata a bocca, più i costi per il sopralluogo nella misura di cui al comma 13, più le indennità di mora previste in caso di manomissione.
Appears in 2 contracts
Samples: Regolamento Per Il Servizio Idrico Integrato, Regolamento Per Il Servizio Idrico Integrato
Bocche antincendio. 1. Il servizio Gestore potrà concedere, a suo esclusivo giudizio, speciali derivazioni provviste di somministrazione acqua può essere fornito contatori ad asse orizzontale per idranti e bocche antincendio, mediante apposito contratto, distinto da quello relativo ad altri usi. Qualora l’utenza sia dotata Le derivazioni antincendio potranno essere autorizzate previo rispetto di un impianto interno a valle quanto previsto dalla normativa vigente in materia e pertanto la richiesta di un contatore già oggetto di un contratto di somministrazione, il corrispettivo per il servizio antincendio non è dovutoallacciamento dovrà essere corredata dalle documentazioni progettuali ivi previste.
2. Le relative prese di alimentazione non possono essere destinate ad usi diversi da quelli di spegnimento degli incendiI lavori inerenti a tali derivazioni saranno eseguiti dal Gestore a spese del richiedente, secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore approvato dall’Ufficio d’Ambito.
3. L’utente deve provvedere alla progettazione, costruzione e manutenzione Le predette reti dovranno essere dotate di sistemi antiriflusso atti a prevenire l’inquinamento da riflusso della rete antincendiopubblica di distribuzione dell’acqua potabile, secondo le norme emanate dalle competenti autoritàprescrizioni di cui al presente Regolamento.
4. Dette prese vengono installate Ogni presa antincendio dovrà essere dotata di una saracinesca di intercettazione posizionata a monte del contatore; la saracinesca ed il contatore, il quale costituisce il punto di consegna della fornitura, saranno posizionati al limite della proprietà. Allorché trattasi di impianti preesistenti o qualora non sia tecnicamente impossibile procedere all’installazione di un contatore, il punto di consegna è individuato dalla saracinesca di intercettazione installata dal Gestore sulla base dello schema dell’impianto fornito dall’utente e approvato dai VV.FF., previa accettazione del preventivo Gestore; in assenza di spesaquest’ultima il punto di consegna è rappresentato dalla bocca di uscita della valvola.
5. Ogni variazione Le opere installate prima della saracinesca o del contatore, o comunque a monte del punto di tale schema deve essere tempestivamente comunicata al Gestore; consegna, restano di proprietà del Gestore ed in difetto viene applicata gestione allo stesso, mentre le tubazioni a titolo valle sono di penale una tariffa pari al doppio esclusiva proprietà dell’Utente, che è responsabile della tariffa buona conservazione, del buon funzionamento, in termini di manutenzione ordinaria per la durata e straordinaria, delle stesse, nonché di un annoqualunque danno che possa da queste derivare.
6. Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche da incendio e relative condutture interne ed esterne, nonché le spese di piombatura, sono a carico dell’utente.
7. Uno speciale sigillo viene applicato dal Gestore ai rubinetti delle bocche antincendio.
8. L’utente può servirsi delle prese solo in caso di incendio, dandone comunicazione al Gestore entro le successive 24 ore affinché possa provvedere alla riapposizione dei sigilli, pena l’applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.
9. Nel caso in cui venga constatata, con apposito verbale, la rottura dei sigilli per causa non dipendente da incendio o non venga dato il tempestivo avviso di cui sopra, è prevista una multa più un consumo di 300 mc. annui fissi calcolati al valore della tariffa “Altro” , per ogni bocca trovata manomessa dal periodo dell’ultima fatturazione, nonché il pagamento delle spese sostenute dal Gestore per tutelarsi dai prelevamenti abusivi di acqua, e salvo il maggior danno accertato.
10. Al fine di verificare eventuali usi impropri, il Gestore si riserva la facoltà di installare un idoneo misuratore di opportuno calibro sull’allacciamento delle bocche antincendio a spese del richiedente.
11. Il Gestore non si assume responsabilità nel caso provvederà a sigillare in posizione aperta la valvola di eventuali interruzioni presa all’ingresso della proprietà in modo da mantenere in pressione le tubazioni a valle della presa. La rete di flusso o di variazioni di pressione dovute a causa di forza maggiore.
12. Il canone annuo (quota fissa) a forfait distribuzione interna per la disponibilità di ogni singola bocca antincendio è stabilito nei provvedimenti tariffari comunicato ad AIT,
13. Per autorizzare le bocche antincendio, sono previsti dei diritti di sopralluogo da corrispondere al Gestore.
14. Se non viene dichiarato il numero di bocche antincendio di cui si usufruisce o non si permette al Gestore il sopralluogo, viene predisposta la revoca del servizio gli usi idropotabili e la chiusura delle bocche, dandone informazione ai Vigili del Fuocorete per le derivazioni antincendio devono essere isolate e indipendenti l’una dall’altra.
15. Nel caso di riallaccio, si prevede una quota calcolata a bocca, più i costi per il sopralluogo nella misura di cui al comma 13, più le indennità di mora previste in caso di manomissione.
Appears in 1 contract
Samples: Convenzione Di Gestione
Bocche antincendio. 1. Il servizio di somministrazione acqua può essere fornito per idranti e Le bocche antincendio, mediante apposito contrattosia pubbliche che private, distinto da quello relativo ad altri usi. Qualora l’utenza sia dotata di un impianto interno a valle di un contatore già oggetto di un contratto di somministrazione, il corrispettivo per il servizio antincendio non è dovuto.
2. Le relative prese di alimentazione non possono devono essere destinate ad usi diversi da quelli di spegnimento degli incendi.
3. L’utente deve provvedere alla progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio, secondo le norme emanate dalle competenti autorità.
4. Dette prese vengono installate dal Gestore sulla base dello schema dell’impianto fornito dall’utente e approvato dai VV.FF., previa accettazione del preventivo di spesa.
5. Ogni variazione di tale schema deve essere tempestivamente comunicata al Gestore; in difetto viene applicata a titolo di penale una tariffa pari al doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.
6. Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche da incendio e relative condutture interne ed esterne, nonché le spese di piombatura, sono a carico dell’utente.
7. Uno speciale sigillo viene applicato dal Gestore ai rubinetti delle bocche antincendio.
8. L’utente può servirsi delle prese solo usate esclusivamente in caso di incendioincendi e/o per le prove di collaudo, dandone comunicazione pena la completa sospensione dell’erogazione all’utenza. Entro 24 ore, l’Utente dovrà comunicare al Gestore entro le successive 24 ore affinché possa provvedere alla riapposizione dei sigillil’avvenuta attivazione delle bocche. Il Gestore provvederà ad una nuova piombatura. In caso di inottemperanza, pena l’applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.
9. Nel caso in cui venga constatata, con apposito verbale, la rottura dei sigilli per causa non dipendente da incendio o non venga dato all’Utente sarà applicata una penale pari a due volte il tempestivo avviso di cui sopra, è prevista una multa più un consumo di 300 mc. annui fissi calcolati al valore della tariffa “Altro” canone annuale, per ogni bocca trovata manomessa dal periodo dell’ultima fatturazionemanomessa, nonché il pagamento delle salvo le ulteriori spese sostenute dal Gestore per tutelarsi dai prelevamenti abusivi di acqua, e salvo il maggior danno accertatoaccertato dal Gestore.
10. Al fine di verificare eventuali usi impropri, il Gestore si riserva la facoltà di installare un idoneo misuratore di opportuno calibro sull’allacciamento delle bocche antincendio a spese del richiedente.
112. Il Gestore non si assume alcuna responsabilità nel caso di eventuali interruzioni di flusso o di variazioni di pressione dovute a causa di forza maggiorepressione.
123. Per l'uso antincendio, il Gestore provvede ad eseguire le prese di utenza con oneri a carico dell'Utente, sulla base dei costi preventivati dal Gestore che non potranno comunque eccedere quelli previsti dal prezzario regionale. Il canone annuo (quota fissa) progetto dell'impianto interno è redatto a forfait per cura, onere e responsabilità dell'Utente e deve prevedere una vasca di accumulo specifica opportunamente dimensionata. L'Utente deve preliminarmente acquisire dal Gestore le informazioni riguardanti la disponibilità potenzialità in termini di ogni singola bocca antincendio è stabilito nei provvedimenti tariffari comunicato ad AIT,pressione e portata della rete di acquedotto pubblico. Di tali informazioni l’Utente deve tenere conto nella predisposizione del progetto dell'impianto interno.
134. Per autorizzare le bocche l’uso antincendio, sono previsti dei diritti l’Utente è tenuto al pagamento di sopralluogo da corrispondere una quota fissa e degli eventuali consumi registrati al Gestore.
14. Se non viene dichiarato il numero di bocche antincendio di cui si usufruisce o non si permette al Gestore il sopralluogo, viene predisposta la revoca del servizio e la chiusura delle bocche, dandone informazione ai Vigili del Fuoco.
15contatore. Nel caso di riallacciobocche antincendio sprovviste di contatore, si prevede per le quali il Gestore rileva l’impossibilità tecnico-economica di installazione dello stesso, sarà dovuto dall’Utente, per ogni bocca, oltre ad una quota calcolata fissa, un consumo a boccaforfait, più i costi stabilito per la rispettiva tipologia di allacciamento.
5. Per installazione di bocche antincendio con sezione superiore a quelle previste dalle normative vigenti, il sopralluogo nella misura di cui al comma 13, più Gestore e l’Utente concorderanno direttamente tra loro le indennità di mora previste in caso di manomissionecondizioni tecniche ed economiche dell’installazione e della fornitura.
Appears in 1 contract
Samples: Domanda Di Autorizzazione Allo Scarico Reflui Industriali