RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO Clausole campione

RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO. L’Investitore-Contraente ha diritto, trascorso un anno dalla sottoscrizione, di richiedere il riscatto del capitale. In tal caso la prestazione è pari al capitale nominale moltiplicato per il valore dello strumento finanziario derivato cartolarizzato (calcolato alla prima rilevazione successiva alla data di ricezione della richiesta da parte di Mediolanum International Life Ltd. e decurtato del costo di riscatto pari al 5%, come indicato al successivo par. 12.1.4) su base 100. Per informazioni circa le modalità di riscatto si rinvia al paragrafo 15.
RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO. Indicare i termini e le condizioni di riscatto prima della scadenza previste dal contratto. Descrivere le modalità di determinazione del capitale in caso di riscatto prima della scadenza, evidenziando che sul capitale maturato gravano i costi di cui al par. 14.1.5. Rinviare al par. 18 per le informazioni circa le modalità di riscatto. Nel caso di eventuali garanzie di carattere finanziario offerte dall’impresa di assicurazione o da soggetti terzi in termini di restituzione ovvero di rendimento minimo del capitale investito rappresentare se la garanzia opera in caso di riscatto e le relative condizioni. Indicare nel caso di crediti di imposta presenti nel fondo le modalità operative di attribuzione all’investitore-contraente.
RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO. L’Investitore-Contraente ha diritto, trascorso almeno un anno dal 30 aprile 2008 (“Data di Decorrenza”) e a condizione che l’Assicurato sia in vita, di risolvere il Contratto esecitando il diritto di riscatto. Si sottolinea che non sono consentiti riscatti parziali. L’Investitore-Contraente, per esercitare il diritto di riscatto e riceverne il relativo valore (“Valore di Riscatto”) deve presentare una richiesta scritta alla filiale dei Soggetti Distributori dai quali ha acquistato il Prodotto ovvero inviare una lettera raccomandata in tal senso indirizzata alla Società, accompagnata dalla documentazione richiesta. La Società esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta e previa consegna della documentazione indicata all’articolo 15 - “Pagamento delle prestazioni da parte della Società” delle Condizioni Contrattuali. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso. Ogni pagamento da parte della Società sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Società stessa, mediante assegno. Nel caso in cui il Contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando l’Investitore-Contraente ed il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio, l'esercizio del diritto riscatto richiede l’assenso scritto del creditore o vincolatario e/o del beneficiario. Per tutte le richieste pervenute dal giorno 1 al giorno 15 di ciascun mese il Valore di Riscatto sarà pari al 96% (novantasei per cento) del prodotto tra il Capitale Nominale ed il Valore di Mercato del Titolo Strutturato diviso 100. Il Valore di Mercato del Titolo Strutturato sarà quello del mese precedente rispetto alla data di ricezione della richiesta di riscatto da parte della Società stessa. Per tutte le richieste pervenute dal giorno 16 all’ultimo giorno di ciascun mese il Valore di Riscatto sarà pari al 96% (novantasei per cento)del prodotto tra il Capitale Nominale ed il Valore di Mercato del Titolo Strutturato diviso 100. Il Valore di Mercato del Titolo Strutturato sarà quello del mese di ricezione della richiesta di riscatto da parte della Società stessa. La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo o di rimborso del Premio Versato per il caso di inadempimento o di insolvenza dell'Emittente. Pertanto, per effetto dei rischi f...
RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO. Qualora sia trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza del Contratto e l’Assicurato sia ancora in vita, l’Investitore-contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di Riscatto.
RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO. L’investitore-contraente ha il diritto, da esercitare con dichiarazione in forma scritta sotto pena di nullità, di riscattare il contratto purché sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto medesimo. L’esercizio del diritto di riscatto comporta lo scioglimento del contratto e il pagamento da parte della Società del valore di riscatto, che è pari al valore corrente della polizza. Il valore corrente della polizza è pari al capitale base moltiplicato per il valore corrente del portafoglio finanziario strutturato espresso in percentuale del relativo valore nominale, assumendosi ai fini del calcolo il valore corrente del portafoglio finanziario strutturato rilevato nel primo giorno di valorizzazione che segue, di almeno un giorno lavorativo, la data di ricezione da parte della Società della richiesta di riscatto. La valorizzazione del portafoglio finanziario strutturato avviene 2 volte al mese: il giorno 15 – o il primo giorno lavorativo successivo se il 15 è festivo - e l’ultimo giorno lavorativo del mese. L’investitore-contraente ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto, con le stesse modalità sopra indicate per il riscatto totale del contratto, a condizione che • il premio versato risulti superiore a 50.000,00 euro, • il capitale base riscattato sia commisurato a multipli di 2.500,00 euro, con un minimo di 5.000,00 euro, • il capitale base residuo risulti non inferiore a 2.500,00 euro. Il riscatto parziale non determina lo scioglimento del contratto, ma diminuisce il valore corrente della polizza ed il capitale base: a seguito del riscatto parziale, il contratto continua ad avere esecuzione, ma il valore corrente della polizza si riduce dell’importo del valore di riscatto parziale ed il capitale base si riduce nella stessa proporzione in cui si è ridotto il valore corrente della polizza per effetto del riscatto parziale. Per informazioni circa le modalità di riscatto si rinvia al par.17.
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  • Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

  • Resa del conto finanziario 1. Il Tesoriere, al termine dei 30 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all’Ente, su modello conforme a quello previsto dalle norme vigenti, il “conto del Tesoriere” corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dall’elenco degli ordinativi di incasso e di pagamento emessi e dall’elenco delle relative quietanze. 2. L’Ente entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di parifica, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto di bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all’avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994.

  • Tipologia del contratto Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.

  • Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

  • Obblighi del Contraente Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate da MILANO ASSICURAZIONI , si impegna a: 2.1.1 fare installare ed attivare il Contatore satellitare da un installatore convenzionato con OCTO Telematics Italia Srl (di seguito denominato “installatore convenzionato”), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Polizza se successiva; 2.1.2 avvisare immediatamente il Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia Srl o l’installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe; 2.1.3 comunicare immediatamente a MILANO ASSICURAZIONI il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico per consentire la reperibilità ai fini della corretta erogazione dei servizi; 2.1.4 trasferire il Contatore satellitare in caso di sostituzione del veicolo e a fissare autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, 2.1.5 fare disinstallare il Contatore satellitare in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della Polizza per qualunque motivo, fissando autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato e avvertire tempestivamente MILANO ASSICURAZIONI , che provvederà a darne comunicazione ad OCTO Telematics Italia Srl per le operazioni di recupero del Contatore satellitare presso l’installatore stesso; 2.1.6 recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del Contatore satellitare, segnalato dal Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia Srl, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato; 2.1.7 informare il nuovo Contraente, nel caso di cessione del contratto di assicurazione, dell’installazione del Contatore satellitare sul veicolo e dell’esistenza del Contratto di Abbonamento con OCTO Telematics Italia Srl; se il Contraente cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente dovrà darne comunicazione a MILANO ASSICURAZIONI ; e, se il dispositivo è in comodato, provvedere alla disinstallazione del Contatore satellitare dal veicolo assicurato, fissando l’appuntamento con un installatore convenzionato; 2.1.8 contattare immediatamente la Sala Operativa di Sicurezza incaricata da OCTO Telematics Italia Srl (dall’Italia numero verde 800 662424 Dall’Estero +00 00000000000) dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca; 2.1.9 recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del Contatore satellitare: - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del veicolo effettuate da installatori non convenzionati; - dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti OCTO Telematics Italia Srl mediante lettera o altri mezzi telematici.