Common use of Campionamento Clause in Contracts

Campionamento. Nel caso di vendite «franco partenza», il campionamento viene effettuato in partenza. Nel caso di vendite «franco arrivo» il campionamento viene effettuato all'arrivo. Il campionamento deve essere separatamente effettuato per ogni singolo carico e deve essere eseguito nel contraddittorio delle Parti contraenti. Se uno dei due Contraenti non si presenta o, pur essendo presente, si rifiuta, o non si fa rappresentare al prelevamento dei campioni in contraddittorio, fanno fede i campioni fatti prelevare e suggellare dalla parte diligente, uno dei quali deve essere tenuto a disposizione della Controparte. Di ogni singolo carico debbono essere prelevati e sigillati almeno 4 (quattro) campioni di almeno 250 (duecentocinquanta) grammi ciascuno. Il prelevamento dei campioni deve essere effettuato secondo quanto previsto dalle Norme italiane per il controllo dei Grassi e Derivati (N.G.D.) Nel caso in cui si intenda procedere alla verifica, mediante esame analitico, delle caratteristiche contrattuali dell'olio oggetto della consegna, si procede come segue. La Parte richiedente l'analisi spedisce uno dei campioni, prelevati a norma di quanto previsto dal precedente articolo, al Laboratorio dell'Associazione (o ad altro eventualmente convenuto ed espressamente indicato in contratto) entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della merce con le istruzioni sulle determinazioni analitiche da effettuare, dandone contestualmente comunicazione per telegramma o telex alla Controparte. La stessa Parte richiedente l'analisi deve poi inviare alla Controparte copia del certificato d'analisi, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla sua ricezione. La Controparte, se ha motivo di contestarne i risultati, ha facoltà di far effettuare la ripetizione dell'analisi inviando - a sua volta - allo stesso Laboratorio, entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, un altro dei campioni prelevati, con le istruzioni sulle determinazioni analitiche da effettuare, dando di ciò contestuale notizia per telegramma o telex all'altra Parte. L'esito della seconda analisi, deve essere comunicato alla Controparte entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del relativo certificato. Sarà considerata finale e definitiva la media delle due analisi eseguitea cura delle due Parti interessate, limitatamente al caso in cui la contestazione si riferisca alle caratteristiche analitiche di cui agli Articoli III (Umidità/Impurità) e IV (Acidità).. Negli altri casi, in mancanza di accordo, la Parte interessata potrà fare ricorso alla procedura arbitrale. Le spese d'analisi sono a carico della Parte soccombente, per gli elementi che risultassero non conformi alle caratteristiche contrattuali.

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Samples: Contratto Italiano

Campionamento. Nel caso di L'onere e l'obbligo del prelevamento dei campioni sigillati - se richiesto - competono al venditore per le vendite «"franco partenza», il campionamento viene effettuato in partenza. Nel caso di " ed al compratore per le vendite «"franco arrivo» il campionamento viene effettuato all'arrivo". Il campionamento deve essere separatamente effettuato dev'essere effettuato, salvo patto contrario, nel luogo di consegna della merce in almeno due esemplari per ogni singolo carico ricevimento, in contraddittorio fra chi riceve e deve essere eseguito nel contraddittorio delle Parti contraenti. Se uno dei due Contraenti non si presenta o, pur essendo presente, si rifiuta, o non si fa rappresentare al prelevamento dei campioni in contraddittorio, fanno fede i campioni fatti prelevare e suggellare dalla parte diligente, uno dei quali deve essere tenuto a disposizione della Controparte. Di ogni singolo carico debbono essere prelevati e sigillati almeno 4 chi effettua la consegna (quattro) campioni di almeno 250 (duecentocinquanta) grammi ciascuno. Il prelevamento dei campioni deve essere effettuato secondo quanto previsto dalle Norme italiane per siano essi il controllo dei Grassi e Derivati (N.G.D.) Nel caso in cui si intenda procedere alla verifica, mediante esame analitico, delle caratteristiche contrattuali dell'olio oggetto della consegna, si procede come segue. La Parte richiedente l'analisi spedisce uno dei campioni, prelevati a norma di quanto previsto dal precedente articolo, al Laboratorio dell'Associazione (o ad altro eventualmente convenuto ed espressamente indicato in contratto) entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della merce con le istruzioni sulle determinazioni analitiche da effettuare, dandone contestualmente comunicazione per telegramma o telex alla Controparte. La stessa Parte richiedente l'analisi deve poi inviare alla Controparte copia del certificato d'analisi, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla sua ricezione. La Controparte, se ha motivo di contestarne i risultati, ha facoltà di far effettuare la ripetizione dell'analisi inviando - a sua volta - allo stesso Laboratorio, entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, un altro dei campioni prelevati, con le istruzioni sulle determinazioni analitiche da effettuare, dando di ciò contestuale notizia per telegramma o telex all'altra Parte. L'esito della seconda analisi, deve essere comunicato alla Controparte entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del relativo certificato. Sarà considerata finale e definitiva la media delle due analisi eseguitea cura delle due Parti interessate, limitatamente al caso in cui la contestazione si riferisca alle caratteristiche analitiche di cui agli Articoli III (Umidità/Impurità) e IV (Acidità).. Negli altri casivenditore od il compratore oppure, in mancanza di accordoquesti, il vettore il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni effetto - nel campionamento - la parte che gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere conservati diligentemente dalle parti. I campioni debbono essere confezionati in idonei contenitori a chiusura ermetica e con peso netto di almeno 300 (trecento) grammi, se non diversamente specificato. In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contraddittorio, la Parte interessata potrà fare ricorso parte diligente è autorizzata - dandone immediata comunicazione alla procedura arbitralecontroparte - a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni a mezzo di Pubblico Mediatore od altra persona delegata dal Presidente (o da chi ne fa le veci) dell'Associazione richiamata nel contratto, o da altro Ente od Autorità civile o giudiziaria più vicina al luogo di partenza od arrivo della merce, addebitando tutte le spese alla parte negligente. Le spese d'analisi sono a carico Il venditore od il consegnatario della Parte soccombentemerce ritirata oltre i termini di franchigia, per gli elementi è tenuto - se richiesto - ad effettuare il prelevamento dei campioni che risultassero non conformi alle caratteristiche contrattualisaranno validi e vincolanti come quelli prelevati nei termini di franchigia.

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Samples: www.agerborsamerci.it

Campionamento. Nel caso di vendite «franco partenza», il campionamento viene effettuato in partenza. Nel caso di vendite «franco arrivo» il campionamento viene effettuato all'arrivo. Il campionamento deve essere separatamente effettuato per ogni singolo carico e deve essere eseguito nel contraddittorio delle Parti contraenti. Se uno dei due Contraenti non si presenta o, pur essendo presente, si rifiuta, o non si fa rappresentare al prelevamento dei campioni in contraddittorio, fanno fede i campioni fatti prelevare e suggellare dalla parte diligente, uno dei quali deve essere tenuto a disposizione della Controparte. Di ogni singolo carico debbono essere prelevati e sigillati almeno 4 (quattro) campioni di almeno 250 (duecentocinquanta) grammi ciascuno. Il prelevamento dei campioni deve essere effettuato secondo in conformità a quanto previsto dalle Norme italiane per il controllo dei Grassi e Derivati (N.G.D.) Nel caso in cui si intenda procedere alla verifica, mediante esame analitico, delle caratteristiche contrattuali dell'olio oggetto della consegna, si procede come segueDerivati. La Parte richiedente l'analisi spedisce uno dei campioni, prelevati a norma di quanto previsto dal precedente articolo, al Laboratorio dell'Associazione (o ad altro eventualmente convenuto ed espressamente indicato in contratto) entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della merce con le istruzioni sulle determinazioni analitiche da effettuare, dandone contestualmente comunicazione per telegramma o telex alla Controparte. La stessa Parte richiedente l'analisi deve poi inviare alla Controparte copia L'onere e l'obbligo del certificato d'analisi, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla sua ricezione. La Controparte, se ha motivo di contestarne i risultati, ha facoltà di far effettuare la ripetizione dell'analisi inviando - a sua volta - allo stesso Laboratorio, entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, un altro prelevamento dei campioni prelevati, con sigillati competono al Venditore per le istruzioni sulle determinazioni analitiche da effettuare, dando vendite "franco partenza" ed al Compratore per le vendite "franco arrivo". Di ogni singolo carico devono essere prelevati e sigillati almeno quattro campioni di ciò contestuale notizia per telegramma o telex all'altra Partealmeno 200 grammi ciascuno. L'esito della seconda analisi, Il campionamento deve essere comunicato alla Controparte entro 3 effettuato in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del relativo certificato. Sarà considerata finale e definitiva la media delle due analisi eseguitea cura delle due Parti interessate, limitatamente al caso in cui la contestazione si riferisca alle caratteristiche analitiche di cui agli Articoli III (Umidità/Impurità) e IV (Acidità).. Negli altri casisiano essi il Venditore od il Compratore oppure, in mancanza di accordoquesti, il Vettore il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni effetto - nel campionamento - la parte che gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere conservati diligentemente dalle Parti. In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contraddittorio, la Parte interessata potrà fare ricorso parte diligente è autorizzata, dandone immediata comunicazione alla procedura arbitraleControparte a mezzo telegramma e/o telex, a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni a mezzo di Pubblico Mediatore od altra persona delegata dal Presidente (o da chi ne fa le veci) dell'Associazione richiamata nel contratto, o da altro Ente od Autorità civile o giudiziaria più vicina al luogo di partenza od arrivo della merce. Le spese d'analisi sono a carico Il Venditore od il consegnatario della Parte soccombentemerce ritirata oltre i termini di franchigia, per gli elementi è tenuto - se richiesto - ad effettuare il prelevamento dei campioni che risultassero non conformi alle caratteristiche contrattualisaranno validi e vincolanti come quelli prelevati nei termini di franchigia.

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Samples: agerborsamerci.it

Campionamento. Nel caso di vendite «franco partenza», il campionamento viene effettuato in partenza. Nel caso di vendite «franco arrivo» il campionamento viene effettuato all'arrivo. Il campionamento deve essere separatamente effettuato per ogni singolo carico e deve essere eseguito nel contraddittorio delle Parti contraenti. Se uno dei due Contraenti non si presenta o, pur essendo presente, si rifiuta, o non si fa rappresentare al prelevamento dei campioni in contraddittorio, fanno fede i campioni fatti prelevare e suggellare dalla parte diligente, uno dei quali deve essere tenuto a disposizione della Controparte. Di ogni singolo carico debbono essere prelevati e sigillati almeno 4 (quattro) campioni di almeno 250 (duecentocinquanta) grammi ciascuno. Il prelevamento dei campioni deve essere effettuato secondo in conformitàa quanto previsto dalle Norme italiane per il controllo dei Grassi e Derivati (N.G.D.) Nel caso in cui si intenda procedere alla verifica, mediante esame analitico, delle caratteristiche contrattuali dell'olio oggetto della consegna, si procede come segueDerivati. La Parte richiedente l'analisi spedisce uno dei campioni, prelevati a norma di quanto previsto dal precedente articolo, al Laboratorio dell'Associazione (o ad altro eventualmente convenuto ed espressamente indicato in contratto) entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della merce con le istruzioni sulle determinazioni analitiche da effettuare, dandone contestualmente comunicazione per telegramma o telex alla Controparte. La stessa Parte richiedente l'analisi deve poi inviare alla Controparte copia L'onere e l'obbligo del certificato d'analisi, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla sua ricezione. La Controparte, se ha motivo di contestarne i risultati, ha facoltà di far effettuare la ripetizione dell'analisi inviando - a sua volta - allo stesso Laboratorio, entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, un altro prelevamento dei campioni prelevati, con sigillati competono al Venditore per le istruzioni sulle determinazioni analitiche da effettuare, dando vendite "franco partenza" ed al Compratore per le vendite "franco arrivo". Di ogni singolo carico devono essere prelevati e sigillati almeno quattro campioni di ciò contestuale notizia per telegramma o telex all'altra Partealmeno 200 grammi ciascuno. L'esito della seconda analisi, Il campionamento deve essere comunicato alla Controparte entro 3 effettuato in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del relativo certificato. Sarà considerata finale e definitiva la media delle due analisi eseguitea cura delle due Parti interessate, limitatamente al caso in cui la contestazione si riferisca alle caratteristiche analitiche di cui agli Articoli III (Umidità/Impurità) e IV (Acidità).. Negli altri casisiano essi il Venditore od il Compratore oppure, in mancanza di accordoquesti, il Vettore il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenteràad ogni effetto - nel campionamento - la parte che gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere conservati diligentemente dalle Parti. In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contraddittorio, la Parte interessata potrà fare ricorso parte diligente è autorizzata, dandone immediata comunicazione alla procedura arbitraleControparte a mezzo telegramma e/o telex, a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni a mezzo di Pubblico Mediatore od altra persona delegata dal Presidente (o da chi ne fa le veci) dell'Associazione richiamata nel contratto, o da altro Ente od Autoritàcivile o giudiziaria più vicina al luogo di partenza od arrivo della merce. Le spese d'analisi sono a carico Il Venditore od il consegnatario della Parte soccombentemerce ritirata oltre i termini di franchigia, per gli elementi è tenuto - se richiesto - ad effettuare il prelevamento dei campioni che risultassero non conformi alle caratteristiche contrattualisaranno validi e vincolanti come quelli prelevati nei termini di franchigia.

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