Common use of Campionamento Clause in Contracts

Campionamento. 1. Il Compratore ha sempre la facoltà di assistere o di far assistere al carico della merce a lui destinata e perciò la merce si intende accettata e gradita in peso, qualità e condizionamento, all'atto della caricazione sul vagone e/o altro veicolo, anche quando il Compratore non sia valso di tale facoltà, ed anche se la merce è venduta «franco arrivo» con spedizione a mezzo ferrovia. In quest'ultimo caso, il Venditore informerà tempestivamente il Compratore del luogo e tempo della caricazione, mentre in mancanza di tale informazione, sarà ritenuto valido il campionamento fatto in contraddittorio all'arrivo. 2. Per le vendite effettuate alla condizione di «franco arrivo» con spedizione a mezzo camion, l'accertamento del peso ed il campionamento saranno effettuati all'arrivo. Nel caso in cui il Venditore non disponga altrimenti, questi sarà validamente rappresentato dal Vettore. 3. Il prelevamento dei campioni dovrà essere effettuato in contraddittorio fra le Parti o loro incaricati, che dovranno prontamente sigillarli. I campioni dovranno essere confezionati come segue: o due esemplari, in vasetto di vetro e/o plastica rigida numerati con il numero 1 ed il numero 2, del contenuto di almeno 300 gr. cadauno, per l'accertamento dell'umidità; o due esemplari, in sacchetto di tela, del contenuto di almeno 2000 gr. per giudicare la qualità e per accertare le caratteristiche;

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Samples: Contratto Di Vendita

Campionamento. 1. Il Compratore ha sempre la facoltà di assistere o di far assistere al carico della merce a lui destinata e perciò la merce si intende accettata e gradita in peso, qualità e condizionamento, all'atto della caricazione sul vagone e/o altro veicolo, anche quando il Compratore non sia valso di tale facoltà, ed anche se la merce è venduta «franco arrivo» con spedizione a mezzo ferrovia. In quest'ultimo caso, il Venditore informerà tempestivamente il Compratore del luogo e tempo della caricazione, mentre in mancanza di tale informazione, sarà ritenuto valido il campionamento fatto in contraddittorio all'arrivo. 2. Per le vendite effettuate alla condizione di «franco arrivo» con spedizione a mezzo camion, l'accertamento del peso ed il campionamento saranno effettuati all'arrivo. Nel caso in cui il Venditore non disponga altrimenti, questi sarà validamente rappresentato dal Vettore. 3. Il prelevamento dei campioni dovrà deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dalle Norme italiane per il controllo dei Grassi e Derivati. L'onere e l'obbligo del prelevamento dei campioni sigillati competono al Venditore per le vendite "franco partenza" ed al Compratore per le vendite "franco arrivo". Di ogni singolo carico devono essere prelevati e sigillati almeno quattro campioni di almeno 200 grammi ciascuno. Il campionamento deve essere effettuato in contraddittorio fra le Parti o loro incaricatichi riceve e chi effettua la consegna (siano essi il Venditore od il Compratore oppure, in mancanza di questi, il Vettore il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni effetto - nel campionamento - la parte che dovranno prontamente sigillarli. I campioni gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere confezionati come segue: o due esemplariconservati diligentemente dalle Parti. In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contraddittorio, in vasetto di vetro la parte diligente è autorizzata, dandone immediata comunicazione alla Controparte a mezzo telegramma e/o plastica rigida numerati con telex, a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni a mezzo di Pubblico Mediatore od altra persona delegata dal Presidente (o da chi ne fa le veci) dell'Associazione richiamata nel contratto, o da altro Ente od Autorità civile o giudiziaria più vicina al luogo di partenza od arrivo della merce. Il Venditore od il numero 1 ed consegnatario della merce ritirata oltre i termini di franchigia, è tenuto - se richiesto - ad effettuare il numero 2, del contenuto prelevamento dei campioni che saranno validi e vincolanti come quelli prelevati nei termini di almeno 300 gr. cadauno, per l'accertamento dell'umidità; o due esemplari, in sacchetto di tela, del contenuto di almeno 2000 gr. per giudicare la qualità e per accertare le caratteristiche;franchigia.

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Samples: Sales Contract

Campionamento. 1. Il Compratore ha sempre la facoltà di assistere o di far assistere al carico della merce a lui destinata e perciò la merce si intende accettata e gradita in peso, qualità e condizionamento, all'atto della caricazione sul vagone e/o altro veicolo, anche quando il Compratore non sia valso di tale facoltà, ed anche se la merce è venduta «franco arrivo» con spedizione a mezzo ferrovia. In quest'ultimo caso, il Venditore informerà tempestivamente il Compratore del luogo e tempo della caricazione, mentre in mancanza di tale informazione, sarà ritenuto valido il campionamento fatto in contraddittorio all'arrivo. 2. Per le vendite effettuate alla condizione di «franco arrivo» con spedizione a mezzo camion, l'accertamento del peso ed il campionamento saranno effettuati all'arrivo. Nel caso in cui il Venditore non disponga altrimenti, questi sarà validamente rappresentato dal Vettore. 3. Il prelevamento dei campioni dovrà deve essere effettuato in conformitàa quanto previsto dalle Norme italiane per il controllo dei Grassi e Derivati. L'onere e l'obbligo del prelevamento dei campioni sigillati competono al Venditore per le vendite "franco partenza" ed al Compratore per le vendite "franco arrivo". Di ogni singolo carico devono essere prelevati e sigillati almeno quattro campioni di almeno 200 grammi ciascuno. Il campionamento deve essere effettuato in contraddittorio fra le Parti o loro incaricatichi riceve e chi effettua la consegna (siano essi il Venditore od il Compratore oppure, in mancanza di questi, il Vettore il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenteràad ogni effetto - nel campionamento - la parte che dovranno prontamente sigillarli. I campioni gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere confezionati come segue: o due esemplariconservati diligentemente dalle Parti. In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contraddittorio, in vasetto di vetro la parte diligente è autorizzata, dandone immediata comunicazione alla Controparte a mezzo telegramma e/o plastica rigida numerati con telex, a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni a mezzo di Pubblico Mediatore od altra persona delegata dal Presidente (o da chi ne fa le veci) dell'Associazione richiamata nel contratto, o da altro Ente od Autoritàcivile o giudiziaria più vicina al luogo di partenza od arrivo della merce. Il Venditore od il numero 1 ed consegnatario della merce ritirata oltre i termini di franchigia, è tenuto - se richiesto - ad effettuare il numero 2, del contenuto prelevamento dei campioni che saranno validi e vincolanti come quelli prelevati nei termini di almeno 300 gr. cadauno, per l'accertamento dell'umidità; o due esemplari, in sacchetto di tela, del contenuto di almeno 2000 gr. per giudicare la qualità e per accertare le caratteristiche;franchigia.

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Samples: Contratto Di Vendita

Campionamento. 1L'onere e l'obbligo del prelevamento dei campioni sigillati - se richiesto - competono al venditore per le vendite "franco partenza" ed al compratore per le vendite "franco arrivo". Il Compratore ha sempre la facoltà campionamento dev'essere effettuato, salvo patto contrario, nel luogo di assistere o di far assistere al carico consegna della merce a lui destinata in almeno due esemplari per ogni singolo ricevimento, in contraddittorio fra chi riceve e perciò chi effettua la merce si intende accettata e gradita in pesoconsegna (siano essi il venditore od il compratore oppure, qualità e condizionamento, all'atto della caricazione sul vagone e/o altro veicolo, anche quando il Compratore non sia valso di tale facoltà, ed anche se la merce è venduta «franco arrivo» con spedizione a mezzo ferrovia. In quest'ultimo caso, il Venditore informerà tempestivamente il Compratore del luogo e tempo della caricazione, mentre in mancanza di tale informazionequesti, sarà ritenuto valido il vettore il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni effetto - nel campionamento - la parte che gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere conservati diligentemente dalle parti. I campioni debbono essere confezionati in idonei contenitori a chiusura ermetica e con peso netto di almeno 300 (trecento) grammi, se non diversamente specificato. In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento fatto in contraddittorio all'arrivo. 2. Per le vendite effettuate contraddittorio, la parte diligente è autorizzata - dandone immediata comunicazione alla condizione di «franco arrivo» con spedizione controparte - a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni a mezzo camiondi Pubblico Mediatore od altra persona delegata dal Presidente (o da chi ne fa le veci) dell'Associazione richiamata nel contratto, l'accertamento del peso ed il campionamento saranno effettuati all'arrivo. Nel caso in cui il Venditore non disponga altrimentio da altro Ente od Autorità civile o giudiziaria più vicina al luogo di partenza od arrivo della merce, questi sarà validamente rappresentato dal Vettore. 3addebitando tutte le spese alla parte negligente. Il venditore od il consegnatario della merce ritirata oltre i termini di franchigia, è tenuto - se richiesto - ad effettuare il prelevamento dei campioni dovrà essere effettuato in contraddittorio fra le Parti o loro incaricati, che dovranno prontamente sigillarli. I campioni dovranno essere confezionati saranno validi e vincolanti come segue: o due esemplari, in vasetto quelli prelevati nei termini di vetro e/o plastica rigida numerati con il numero 1 ed il numero 2, del contenuto di almeno 300 gr. cadauno, per l'accertamento dell'umidità; o due esemplari, in sacchetto di tela, del contenuto di almeno 2000 gr. per giudicare la qualità e per accertare le caratteristiche;franchigia.

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Samples: Condizioni Generali Unificate