Campo d’applicazione. 1. Il presente Accordo si applica ai trasporti bilaterali su strada di merci e passegge- ri fra le parti contraenti, al transito attraverso il loro territorio fatto salvo l’Accordo del 1992 e fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 3, e alle operazioni di trasporto su strada di merci e passeggeri a carattere triangolare e al gran cabotaggio per la Sviz- zera. 2. Il presente Accordo si applica al trasporto ferroviario internazionale di merci e passeggeri, nonché al trasporto combinato internazionale. Esso non si applica alle imprese ferroviarie la cui attività è limitata all’esercizio dei soli servizi di trasporto urbani, extraurbani o regionali. 3. Il presente Accordo si applica alle operazioni di trasporto effettuate da imprese di trasporto su strada o da imprese ferroviarie con sede in una delle parti contraenti.
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Samples: Accordo Sul Trasporto Di Merci E Di Passeggeri, Accordo Sul Trasporto Di Merci E Di Passeggeri
Campo d’applicazione. 1. Il presente Accordo si applica ai trasporti bilaterali su strada di merci e passegge- ri passeggeri fra le parti contraenti, al transito attraverso il loro territorio fatto salvo l’Accordo del 1992 e fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 3, e alle operazioni di trasporto su strada di merci e passeggeri a carattere triangolare e al gran cabotaggio per la Sviz- zeraSvizzera.
2. Il presente Accordo si applica al trasporto ferroviario internazionale di merci e passeggeri, nonché al trasporto combinato internazionale. Esso non si applica alle imprese im- prese ferroviarie la cui attività è limitata all’esercizio dei soli servizi di trasporto urbaniur- bani, extraurbani o regionali.
3. Il presente Accordo si applica alle operazioni di trasporto effettuate da imprese di trasporto su strada o da imprese ferroviarie con sede in una delle parti contraenti.
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Campo d’applicazione. 1. Il presente Accordo si applica ai trasporti bilaterali su strada di merci e passegge- ri passeggeri fra le parti contraenti, al transito attraverso il loro territorio fatto salvo l’Accordo l'Accordo del 1992 e fatto salvo l’articolo l'articolo 7, paragrafo 3, e alle operazioni di trasporto su strada di merci e passeggeri a carattere triangolare e al gran cabotaggio per la Sviz- zeraSvizzera.
2. Il presente Accordo si applica al trasporto ferroviario internazionale di merci e passeggeri, nonché al trasporto combinato internazionale. Esso non si applica alle imprese ferroviarie la cui attività è limitata all’esercizio all'esercizio dei soli servizi di trasporto urbani, extraurbani o regionali.
3. Il presente Accordo si applica alle operazioni di trasporto effettuate da imprese di trasporto su strada o da imprese ferroviarie con sede in una delle parti contraenti.
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