Misure sanitarie e fitosanitarie Clausole campione

Misure sanitarie e fitosanitarie. Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie al fine di aumentare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di migliorare i loro sistemi sanitari e fitosanitari.
Misure sanitarie e fitosanitarie. I Membri convengono di attuare l’Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.
Misure sanitarie e fitosanitarie. (ARTT. 85-104)
Misure sanitarie e fitosanitarie. 1. Salvo altrimenti disposto dal presente articolo, si applica l’Accordo dell’OMC sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie20 (di seguito denominato «Accordo SPS»), che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, 17 RS 0.632.20, allegato 1A.3 18 RS 0.632.20, allegato 1A.6 19 Se il trattamento preferenziale unilaterale concesso a un Paese terzo comporta svantaggi competitivi, le Parti si affrettano ad avviare consultazioni al fine di eliminare tali svan- taggi competitivi concernenti regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità. 20 RS 0.632.20, allegato 1A.4
Misure sanitarie e fitosanitarie. Obiettivi .......................................................................................Art. 4.1 Campo d’applicazione .................................................................Art. 4.2 Ripresa dell’Accordo SPS ...........................................................Art. 4.3 Norme internazionali ...................................................................Art. 4.4 Ispezioni, sistema di certificazione e audit di sistema.................Art. 4.5 Certificati .....................................................................................Art. 4.6 Cooperazione ...............................................................................Art. 4.7 Controlli all’importazione ...........................................................Art. 4.8 Consultazioni ...............................................................................Art. 4.9 Riesame .....................................................................................Art. 4.10 Organi di contatto ......................................................................Art. 4.11
Misure sanitarie e fitosanitarie. (ARTT. 5.1-5.14) - Il capo definisce gli obiettivi per la tutela della salute umana ed animale e delle piante garantendo nel contempo che le misure sanitarie e fitosanitarie ("SPS") la cui adozione sia considerata necessaria non creino ostacoli ingiustificati agli scambi. Il capitolo prevede l’adeguamento alle condizioni regionali in relazione ad animali, prodotti e sottoprodotti di origine animale attraverso la suddivisione in zone a cui applicare le malattie e stabilisce i criteri di equivalenza delle misure SPS, le condizioni commerciali, le condizioni per gli audit e le verifiche e quelle relative alla certificazione delle esportazioni nonché disciplina la tipologia di controlli all'importazione, la tassazione e la metodologia per le notifiche ed indica le misure SPS di emergenza. Per la definizione ed adeguamento delle sopra indicate condizioni e misure è prevista l’istituzione di un Comitato di Gestione Misto in materia di SPS.
Misure sanitarie e fitosanitarie. Articolo 8
Misure sanitarie e fitosanitarie. ARTICOLO 89
Misure sanitarie e fitosanitarie. 1. L'obiettivo della presente sezione è facilitare gli scambi tra le Parti nel settore disciplinato dalla legislazione sanitaria e fitosanitaria e tutelare al tempo stesso la salute dei cittadini, degli animali e delle piante mettendo maggiormente in pratica i principi dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (“accordo SPS OMC”). Si esaminano inoltre le norme applicabili al benessere degli animali.
Misure sanitarie e fitosanitarie. 1. Salvo altrimenti disposto dal presente articolo, si applica l’Accordo dell’OMC sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie20 (di seguito denominato «Accordo SPS»), che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis. Le Parti riconoscono e tengono presenti le decisioni e i documenti di riferimento adottati dal Comitato dell’OMC per le misure sanitarie e fitosanitarie.