Misure sanitarie e fitosanitarie Clausole campione

Misure sanitarie e fitosanitarie. Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie al fine di aumentare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di migliorare i loro sistemi sanitari e fitosanitari.
Misure sanitarie e fitosanitarie. 1. Salvo altrimenti disposto dal presente articolo, si applica l’Accordo dell’OMC sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie20 (di seguito denominato «Accordo SPS»), che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, 17 RS 0.632.20, allegato 1A.3 18 RS 0.632.20, allegato 1A.6 19 Se il trattamento preferenziale unilaterale concesso a un Paese terzo comporta svantaggi competitivi, le Parti si affrettano ad avviare consultazioni al fine di eliminare tali svan- taggi competitivi concernenti regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità. 20 RS 0.632.20, allegato 1A.4 2. Le Parti collaborano all’attuazione effettiva dell’Accordo SPS e del presente articolo al fine di agevolare gli scambi commerciali reciproci. 3. Conformemente all’Accordo SPS, l’applicazione di misure sanitarie e fitosanita- rie relative, tra l’altro, al controllo, all’ispezione, all’approvazione o alla certifica- zione è giustificato dal punto di vista scientifico. 4. Per agevolare gli scambi commerciali reciproci, le Parti mettono a punto, se così convengono, accordi o intese bilaterali, anche tra autorità di regolamentazione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie. 5. Se la Parte importatrice decide di avviare una procedura di valutazione dei rischi conformemente alle proprie leggi e regolamentazioni nazionali, o se trattiene una spedizione alla dogana perché sospetta una grave incompatibilità con i pertinenti requisiti in materia di importazione, la Parte importatrice informa senza indugio la Parte esportatrice dell’avvio della procedura di valutazione dei rischi e fornisce tutte le informazioni del caso. 6. La Parte che presso un posto di frontiera rifiuta un prodotto per aver rilevato un grave problema sanitario o fitosanitario, informa senza indugio l’autorità competente della Parte esportatrice dei motivi del rifiuto. La base oggettiva e la giustificazione scientifica del rifiuto sono fornite su richiesta. 7. La Parte che trattiene un prodotto in dogana per aver individuato un rischio decide al più presto in merito allo sdoganamento e fa il possibile per evitare il dete- rioramento delle merci deperibili. La Parte comunica prontamente all’importatore la giustificazione oggettiva della ritenzione. 8. Le merci soggette a controlli a campione o di routine non devono essere trattenu- te alla dogana in attesa dei risultati delle analisi. 9. Se una Parte reputa che un’altra Parte abbia adottato o stia per adottare una misura sanitar...
Misure sanitarie e fitosanitarie. I Membri convengono di attuare l’Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.
Misure sanitarie e fitosanitarie. (ARTT. 5.1-5.14) - Il capo definisce gli obiettivi per la tutela della salute umana ed animale e delle piante garantendo nel contempo che le misure sanitarie e fitosanitarie ("SPS") la cui adozione sia considerata necessaria non creino ostacoli ingiustificati agli scambi. Il capitolo prevede l’adeguamento alle condizioni regionali in relazione ad animali, prodotti e sottoprodotti di origine animale attraverso la suddivisione in zone a cui applicare le malattie e stabilisce i criteri di equivalenza delle misure SPS, le condizioni commerciali, le condizioni per gli audit e le verifiche e quelle relative alla certificazione delle esportazioni nonché disciplina la tipologia di controlli all'importazione, la tassazione e la metodologia per le notifiche ed indica le misure SPS di emergenza. Per la definizione ed adeguamento delle sopra indicate condizioni e misure è prevista l’istituzione di un Comitato di Gestione Misto in materia di SPS.
Misure sanitarie e fitosanitarie. (ARTT. 85-104)
Misure sanitarie e fitosanitarie. (Artt. 140-157)
Misure sanitarie e fitosanitarie. 1. L'obiettivo della presente sezione è facilitare gli scambi tra le Parti nel settore disciplinato dalla legislazione sanitaria e fitosanitaria e tutelare al tempo stesso la salute dei cittadini, degli animali e delle piante mettendo maggiormente in pratica i principi dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (“accordo SPS OMC”). Si esaminano inoltre le norme applicabili al benessere degli animali. 2. Gli obiettivi della presente sezione vengono perseguiti attraverso “l'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili al commercio di animali e prodotti animali, piante, prodotti a base di piante e altre merci e al benessere degli animali", che figura nell'allegato IV. 3. In deroga all'articolo 193, quando si occupa delle misure sanitarie o fitosanitarie il Comitato di associazione è composto da rappresentanti della Comunità e del Cile competenti in materia. In tal caso, si parla di "comitato misto di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie", le cui funzioni vengono specificate all'articolo 16 dell'allegato IV. 4. Ai fini dell'articolo 184, salvo diversa decisione delle Parti, per "consultazioni a norma dell'articolo 16 dell'allegato IV" si intendono quelle di cui all'articolo 183.
Misure sanitarie e fitosanitarie. 1. Salvo altrimenti disposto dal presente articolo, si applica l’Accordo dell’OMC sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie20 (di seguito denominato «Accordo SPS»), che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis. Le Parti riconoscono e tengono presenti le decisioni e i documenti di riferimento adottati dal Comitato dell’OMC per le misure sanitarie e fitosanitarie. 2. Le Parti collaborano all’attuazione effettiva dell’Accordo SPS e del presente articolo al fine di agevolare gli scambi commerciali reciproci.
Misure sanitarie e fitosanitarie. Art. 2.13 Agevolazione degli scambi
Misure sanitarie e fitosanitarie. Art. 9.7 Concorrenza