Capitale in caso di decesso dell’Assicurato Clausole campione

Capitale in caso di decesso dell’Assicurato. Il rischio di decesso è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. In caso di liquidazione per decesso dell’Assicurato, sarà pagato ai Beneficiari designati il capitale assicurato rivalutato per il periodo che intercorre tra l’ultima ricorrenza annuale e la data del decesso. Il valore del capitale assicurato in caso morte si ottiene rivalutando il capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente fino alla data del decesso (metodo pro-rata temporis), al tasso di cui all’Art. 11.2, primo paragrafo. Qualora il capitale assicurato liquidabile in caso di decesso, per effetto dei costi, risultasse inferiore ai premi versati, Poste Vita S.p.A. si impegna comunque a liquidare un importo almeno pari ai premi versati.
Capitale in caso di decesso dell’Assicurato. Il rischio di decesso è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. In caso di liquidazione per decesso dell’Assicurato, sarà pagato ai Beneficiari caso morte designati il ca- pitale assicurato rivalutato per il periodo che intercorre tra l’ultima ricorrenza annuale e la data di perveni- mento della comunicazione di decesso. Il valore del capitale assicurato in caso morte si ottiene rivalutando il capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente fino alla data del decesso (metodo pro-rata temporis), al tasso di cui all’Art. 11.2, primo paragrafo. Qualora il capitale assicurato liquidabile in caso di decesso, per effetto dei costi, risultasse infe- riore ai premi versati, Poste Vita S.p.A. si impegna comunque a liquidare un importo almeno pari ai premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali.
Capitale in caso di decesso dell’Assicurato. Tale capitale è costituito dalla somma dei tre seguenti importi: • il capitale rivalutato alla data di decesso dell’Assicurato, relativamente al capitale investito in Gestione Separata "Vera Stabilità", sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese in cui è avvenuto il decesso; • il controvalore totale delle Quote dei Fondi Esterni o dei Fondi Interni possedute dal Contraente, pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario, entrambi relativi al quarto giorno successivo alla data di pervenimento alla Compagnia del certificato di morte; • l’importo addizionale ottenuto applicando alla somma degli importi di cui ai precedenti punti del presente paragrafo (definito altresì come Capitale Complessivo) la percentuale riportata nella tabella di seguito, corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall’Assicurato al momento del decesso. L’importo addizionale non può comunque superare il capitale massimo addizionale per il caso di morte.
Capitale in caso di decesso dell’Assicurato. In caso di morte dell‘Assicurato il valore del capitale liquidabile ai Beneficiari si ottiene capitalizzando fino alla data del decesso: a) il capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente il decesso; b) le quote di capitale acquisite mediante il pagamento dei premi sia ricorrenti che aggiuntivi nel corso dell’anno assicurativo e, c) in negativo, gli eventuali riscatti parziali avvenuti nell’anno assicurativo. Il tasso di interesse annuo utilizzato per la capitalizzazione sarà quello corrispondente al rendimento medio della gestione separata FOREVER determinato al termine del quarto mese antecedente quello del decesso, diminuito di Capitale assicurato alla ricorrenza annuale della data di effetto precedente Valore trattenuto dal rendimento finanziario fino a 200.000,00 euro 1,2 oltre 200.000,00 euro 1,0 Il tasso di interesse così determinato non potrà mai essere negativo.
Capitale in caso di decesso dell’Assicurato. Tale capitale è costituito dalla somma dei tre seguenti importi: a) Capitale collegato alla Gestione Separata: pari al capitale assicurato, rivalutato come descritto alla sezione “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?”; b) Capitale collegato al/i Fondo/i: pari al controvalore delle quote di ciascun Fondo che risultano assegnate al contratto, dato dal prodotto del numero di dette quote per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società del certificato di morte; c) Maggiorazione per il caso di morte: pari all’ammontare, che non potrà in ogni caso superare 50.000,00 euro, ottenuto applicando alla somma degli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente paragrafo 1.2 la percentuale, indicata nella Tabella A di seguito riportata, che dipende dall’età assicurativa raggiunta dall’Assicurato al momento del decesso. Il capitale assicurato, di cui alla lettera a) dei precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, è pari al cumulo dei Capitali assicurati iniziali, adeguato come descritto alla sezione “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?”. Ciascun Capitale assicurato iniziale è determinato, con riferimento ad ogni premio versato, secondo quanto descritto alla sezione “Quando e come devo pagare?”.

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  • OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art.1915 del Codice Civile).

  • DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 1) il DGUE a firma dell’ausiliaria; 2) la dichiarazione di avvalimento; 3) il contratto di avvalimento; 4) il PASSOE dell’ausiliaria.

  • Indennità in caso di morte In caso di morte del lavoratore il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso debbono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivono a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. In mancanza delle persone indicate al 1° comma, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione ai sensi dell'art. 2122 del codice civile, come modificato dalla sentenza n. 8/1972 della Corte costituzionale.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL'APPALTO APPALTO N. 1 TITOLO Flocculante ad alta basicità. V.1.1) Data di aggiudicazione: V.1.2) Numero di offerte ricevute: V.1.3) Nome e indirizzo dell'operatore economico aggiudicatario: V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto: Valore totale inizialmente stimato dell'appalto Valore: 2 504 000 EUR.

  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi di tipo “discrezionale” (contraddistinti con la dicitura “ Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), sarà assegnato il punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione giudicatrice all’offerta in relazione al criterio in esame tenendo conto della “ Tabella coefficienti punteggi discrezionali” sotto riportata e, pertanto, variabile tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale massimo disponibile (Colonna “Punti D Max”). Pertanto, a ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti con la dicitura “Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), ciascun membro della Commissione giudicatrice, esprimerà un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata: Coefficiente (Ci) Giudizio espresso dalla commissione 0,00 Inadeguato o Assente 0,25 Parzialmente adeguato 0,50 Poco Adeguato 0,60 Adeguato 0,80 Discreto 1,00 Ottimo A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” di tipo “Tabellare” (contraddistinti con la dicitura “Tabellare” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico) sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti ripartizioni tabellari: Tabella PT3.2 - Service Level Agreement (SLA) di supporto Vendor per le componenti Storage e Switch

  • VALORE DELL’APPALTO Il valore dell’appalto disciplinato dall’istituto dell’Accordo Quadro – determinato ai sensi all’art. 29, comma 13 del Codice dei Contratti – è stato stimato in € 223.013,39 di cui: € 160.000,00 per lavori soggetto a ribasso, € 55.000,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, ed € 8.013,39 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 10%. Trattandosi di accordo quadro la determinazione precisa e specifica degli oneri per la sicurezza (PSC) e di discarica, è posticipata al momento della determinazione delle prestazioni lavorative da richiedere all’impresa. Il valore dell’accordo quadro non costituisce il minimo garantito per l’impresa, atteso che l’ ammini- strazione non è obbligata a contrarre, ma solo ad affidare mediante Ordini di Servizio per lavori di ma- nutenzione che si dovessero rendere necessari nel corso della durata dell’accordo quadro e nel rispet- to delle clausole e delle condizioni ivi fissate. L’Amministrazione sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi riguardanti i lavori effet- tivamente disposti dal D.L. ed eseguiti dall’impresa per far fronte alle necessità manutentive, durante il periodo di vigenza dell’accordo quadro.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.