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Common use of Carenza Clause in Contracts

Carenza. Qualora l’Assicurato acconsenta a sottoporsi preventivamente a visita medica (compreso test HIV con esito negativo) e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Impresa, non viene applicato il periodo di carenza. L’Assicurato, per ottenere l’eliminazione della carenza, può sottoporsi alla visita medica anche successivamente alla sottoscrizione del contratto. Il costo per la visita medica è a carico dell’Impresa se l’Assicurato si sottopone alla visita medica prima della sottoscrizione del contratto. Il costo per la visita medica è a carico dell’Assicurato se lo stesso si sottopone a visita medica successivamente alla sottoscrizione del contratto. Nel caso in cui l’Assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica (e sempreché l’Impresa non ritenga indispensabile la sottoposizione dello stesso agli accertamenti sanitari), è previsto un periodo di carenza, solo per la prestazione in caso di perdita di autosufficienza, dalla Decorrenza del contratto: ▪ di 1 anno per malattia; ▪ di 5 anni per disturbi mentali di origine organica (es. Alzheimer) e per sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata. Durante il periodo di carenza, in caso di stato di Non Autosufficienza, l’Impresa non garantisce la prestazione di rendita ma si limita a restituire un importo pari alla somma dei premi versati per la prestazione in caso di perdita di autosufficienza, mentre gli eventuali premi versati per la prestazione accessoria facoltativa resteranno acquisiti dall’Impresa. L’Impresa corrisponde integralmente la Rendita di non autosufficienza solo nel caso in cui, durante il periodo di carenza, la perdita di autosufficienza sia conseguenza diretta di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la perdita di autosufficienza.

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Samples: Assicurazione Di Rendita Vitalizia Per Il Caso Di Non Autosufficienza, Assicurazione Di Rendita Vitalizia Per Il Caso Di Non Autosufficienza

Carenza. Qualora In caso di attivazione della copertura caso morte, qualora l’Assicurato acconsenta a sottoporsi preventivamente a visita medica (compreso test HIV con esito negativo) e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Impresaall’Impresa, non viene applicato il periodo di carenzaCarenza. L’Assicurato, per ottenere l’eliminazione della carenzaCarenza, può sottoporsi alla visita medica anche successivamente alla sottoscrizione del contratto. Il costo per la visita medica è a carico dell’Impresa se l’Assicurato si sottopone alla visita medica prima della sottoscrizione del contratto. Il costo per la visita medica è a carico dell’Assicurato se lo stesso si sottopone a visita medica successivamente alla sottoscrizione del contratto. Nel caso in cui l’Assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica (e sempreché l’Impresa non ritenga indispensabile la sottoposizione dello stesso agli accertamenti sanitari), è previsto un periodo di carenzaCarenza di 6 mesi dalla data di attivazione della copertura caso morte, solo per la prestazione in caso di perdita di autosufficienza, dalla Decorrenza del contratto: ▪ di 1 anno per malattia; ▪ di 5 anni per disturbi mentali di origine organica (es. Alzheimer) e per sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata. Durante durante il periodo di carenza, in caso di stato di Non Autosufficienza, quale l’Impresa non garantisce la prestazione di rendita assicurata ma si limita - al verificarsi dell’evento assicurato - a restituire un importo pari alla somma i premi annui versati al netto delle imposte relative all’eventuale copertura complementare. Qualora la copertura caso morte sia stata attivata in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nella Proposta di appendice di polizza - l’applicazione della Carenza di 6 mesi avverrà tenendo conto delle date di conclusione dei premi versati contratti sostituiti. Nel caso in cui il capitale assicurato della copertura caso morte fosse superiore al capitale assicurato dal contratto sostituito, il periodo di Carenza trova applicazione solo per la prestazione in caso parte di perdita di autosufficienza, mentre gli eventuali premi versati per la prestazione accessoria facoltativa resteranno acquisiti dall’Impresacapitale eccedente. L’Impresa corrisponde integralmente la Rendita di non autosufficienza il capitale assicurato della copertura caso morte solo nel caso in cui, durante il periodo di carenzaCarenza, la perdita il decesso avvenga per conseguenza diretta: a) di autosufficienza sia conseguenza diretta di infortunio avvenuto una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’attivazione della copertura caso morte; c) di Infortunio avvenuto dopo l’attivazione della copertura caso morte, intendendo per infortunio Infortunio (fermo quanto disposto al punto 4.1 Esclusioni) l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la perdita morte. corrente con il pagamento dei premi, sarà corrisposta una somma pari ai premi annui versati al netto delle eventuali imposte relative alla copertura complementare. Qualora la copertura caso morte sia stata attivata in sostituzione di autosufficienzauno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nella Proposta di appendice di polizza - l’applicazione della Carenza di cinque anni per AIDS avverrà tenendo conto delle rispettive date di conclusione dei contratti sostituiti. Nel caso il capitale assicurato della copertura caso morte fosse superiore al capitale assicurato dal contratto sostituito, il periodo di Carenza trova applicazione solo alla parte di capitale eccedente. Per i contratti con capitale assicurato superiore a 300.000,00 euro (somma del capitale assicurato della presente Polizza e di quello delle altre polizze caso morte e miste, collettive comprese, di Allianz S.p.A. aventi il medesimo assicurato, assunte senza visita medica ed ancora in vigore), l’Assicurato deve in ogni caso sottoporsi alla visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Impresa e pertanto la copertura caso morte è immediatamente operante (assenza del periodo di Carenza).

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Samples: Prodotto D’investimento Assicurativo, Prodotto D’investimento Assicurativo

Carenza. Qualora l’Assicurato acconsenta a sottoporsi preventivamente a visita medica (compreso test HIV con esito negativo) e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Impresa, accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, non viene applicato il periodo di carenzaCarenza sulla copertura caso morte, LTC e Malattia grave. L’Assicurato, per ottenere l’eliminazione della carenzadel periodo di Carenza, può sottoporsi alla visita medica anche successivamente alla sottoscrizione del contratto. Il costo per la visita medica è a carico dell’Impresa se l’Assicurato si sottopone alla visita medica prima della sottoscrizione , entro e non oltre il termine del contratto. Il costo per la visita medica è a carico dell’Assicurato se lo stesso si sottopone a visita medica successivamente alla sottoscrizione del contrattoperiodo di Carenza stesso, sostenendo i relativi costi. Nel caso in cui l’Assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica (e sempreché l’Impresa non ritenga indispensabile la sottoposizione dello stesso agli accertamenti sanitari), è previsto viene applicato un periodo di carenza, solo per la prestazione in caso di perdita di autosufficienza, Carenza pari rispettivamente a 12 mesi dalla Decorrenza del contratto: ▪ di 1 anno contratto per malattia; ▪ di 5 la copertura caso morte, 3 anni dalla Decorrenza del contratto per disturbi mentali di origine organica (es. Alzheimer) la copertura LTC e 6 mesi dalla Decorrenza del contratto per sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegatala copertura Malattia grave. Durante il periodo di carenza, in caso di stato di Non Autosufficienza, Carenza l’Impresa non garantisce la prestazione di rendita assicurata ma si limita - al verificarsi dell’evento assicurato - a restituire un importo pari i premi versati rispettivamente per la copertura caso morte, per la copertura LTC e per la copertura Malattia grave. La restituzione avverrà mediante incremento del capitale assicurato. Con riferimento alla somma copertura LTC e Malattia grave, la restituzione dei premi versati pagati determina rispettivamente l’estinzione della copertura LTC e della copertura Malattia grave. Qualora la copertura caso morte, LTC e Malattia grave sia stata attivata in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nella Proposta - l’applicazione della Carenza rispettivamente di 12 mesi, 3 anni e 6 mesi avverrà tenendo conto delle date di conclusione dei contratti sostituiti. Nel caso in cui il capitale assicurato della copertura caso morte o Malattia grave o la rendita assicurata della copertura LTC fosse superiore al capitale o alla rendita assicurata dal contratto sostituito, il periodo di Carenza trova applicazione solo per la prestazione in caso parte di perdita di autosufficienza, mentre gli eventuali premi versati per la prestazione accessoria facoltativa resteranno acquisiti dall’Impresacapitale o rendita eccedente. L’Impresa corrisponde integralmente il capitale assicurato della copertura caso morte o la Rendita di non autosufficienza rendita assicurata della copertura LTC solo nel caso in cui, durante il periodo di carenzaCarenza, il decesso o la perdita di autosufficienza sia avvengano per conseguenza diretta diretta: a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore del contratto; c) di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte o la perdita di autosufficienza. La copertura Malattia grave invece non copre mai la malattia grave causata dalla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata, come indicato nella lett. n) delle esclusioni. Qualora la copertura caso morte e LTC siano state attivate in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nella Proposta - l’applicazione della Carenza di 5 anni per AIDS avverrà tenendo conto delle rispettive date di conclusione dei contratti sostituiti. Nel caso il capitale assicurato della copertura caso morte o la rendita assicurata della copertura LTC fossero superiori rispettivamente al capitale o alla rendita assicurata dal contratto sostituito, il periodo di carenza trova applicazione solo alla parte di capitale o rendita eccedente.

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Samples: Investment Insurance Contract, Investment Insurance Contract

Carenza. Qualora l’Assicurato acconsenta a sottoporsi preventivamente a visita medica Per la sola Copertura Aggiuntiva Individuale di cui all’Art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione (compreso test HIV con esito negativotutte le opzioni) nel caso in cui il decesso sia conseguenza di patologie manifestatesi/diagnosticate/sottoposte ad accertamenti e/o cure prima della data di adesione e/o infortuni avvenuti prima di detta data, la garanzia decorre dopo un periodo di 1 anno dalla data di adesione del singolo Assicurato. *Comprensivo di quota premio assicurativo e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Impresacosti amministrativi Nel caso di soluzione di continuità nell’adesione alla Copertura Aggiuntiva Individuale prevista dalla presente Convenzione, non viene applicato il periodo di carenza. L’Assicurato, per ottenere l’eliminazione della carenza, può sottoporsi alla visita medica anche successivamente alla sottoscrizione del contratto. Il costo per la visita medica è carenza di cui al comma che precede inizierà a carico dell’Impresa se l’Assicurato si sottopone alla visita medica prima della sottoscrizione del contratto. Il costo per la visita medica è a carico dell’Assicurato se lo stesso si sottopone a visita medica successivamente alla sottoscrizione del contrattodecorrere ex-novo dalla data di ri-adesione dell’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato decida l’Assicurato, in sede di non sottoporsi alla visita medica (e sempreché l’Impresa non ritenga indispensabile la sottoposizione dello stesso agli accertamenti sanitari)rinnovo annuale, è previsto un periodo scelga di carenza, solo attivare una diversa opzione tra quelle previste dall’Art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione per la prestazione Copertura Aggiuntiva Individuale, che preveda una somma assicurata più elevata rispetto all’opzione attivata in caso di perdita di autosufficienzaprecedenza, dalla Decorrenza del contratto: ▪ di 1 anno per malattia; ▪ di 5 anni per disturbi mentali di origine organica (es. Alzheimer) e per sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata. Durante il periodo di carenzacarenza di cui al primo comma del presente Articolo inizierà a decorrere nuovamente limitatamente alla maggiore somma prevista dall’opzione prescelta rispetto a quella prevista dall’opzione di provenienza. A parziale deroga di quanto indicato al primo comma del presente Articolo, per gli assicurati che abbiano attivato la Copertura Aggiuntiva Individuale in caso vigenza della Convenzione TCM n. 20892 stipulata da EMAPI con Società Cattolica di stato Assicurazione, il periodo di Non Autosufficienzacarenza di cui al primo comma è fissato in 1 anno dalla data di prima adesione, l’Impresa non garantisce a condizione che la prestazione posizione scaduta alle ore 24:00 del 31.01.2023 venga rinnovata senza soluzione di rendita ma si limita a restituire un importo pari continuità (e comunque entro 30 gg dalla scadenza) attivando una delle opzioni della Copertura Aggiuntiva Individuale previste all’Art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, che garantisca una somma assicurata analoga, ovvero superiore nel limiti del 10%, rispetto alla somma dei premi versati per Copertura Aggiuntiva Individuale attivata con la prestazione in caso di perdita di autosufficienza, mentre gli eventuali premi versati per la prestazione accessoria facoltativa resteranno acquisiti dall’ImpresaConvenzione TCM scaduta. L’Impresa corrisponde integralmente la Rendita di non autosufficienza solo nel Nel caso in cui, durante invece, la somma assicurata della nuova opzione prescelta superi del 10% quella attivata in vigenza della Convenzione TCM n. 20892 EMAPI/Società Cattolica di Assicurazione, il periodo di carenzacarenza di cui al primo comma del presente Articolo inizierà a decorrere nuovamente, la perdita limitatamente alla maggiore somma prevista dall’opzione prescelta rispetto a quella prevista dall’opzione di autosufficienza sia conseguenza diretta di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore provenienza incrementata del contratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la perdita di autosufficienzasuddetto 10%.

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Samples: Insurance Agreement

Carenza. Qualora l’Assicurato acconsenta a sottoporsi preventivamente a visita medica (compreso test HIV con esito negativo) e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Impresadalla Società, non viene applicato il periodo di carenza. L’Assicurato, per ottenere l’eliminazione della carenza, può sottoporsi alla visita medica anche successivamente alla sottoscrizione del contratto. Il costo per la visita medica è a carico dell’Impresa della Società se l’Assicurato si sottopone alla visita medica prima della sottoscrizione del contratto. Il costo per la visita medica è a carico dell’Assicurato se lo stesso si sottopone a visita medica successivamente alla sottoscrizione del contratto. Nel caso in cui l’Assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica (e sempreché l’Impresa la Società non ritenga indispensabile la sottoposizione dello stesso agli accertamenti sanitari), è previsto un periodo di carenza, solo per la prestazione in caso di perdita di autosufficienza, dalla Decorrenza del contratto: di 1 anno per malattia; di 5 anni per disturbi mentali di origine organica (es. Alzheimer) e per sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata. Durante il periodo di carenza, in caso di stato di Non Autosufficienza, l’Impresa la Società non garantisce la prestazione di rendita ma si limita a restituire un importo pari alla somma dei premi versati per la prestazione in caso di perdita di autosufficienza, mentre gli eventuali premi versati per la prestazione accessoria facoltativa resteranno acquisiti dall’Impresadalla Società. L’Impresa La Società corrisponde integralmente la Rendita di non autosufficienza solo nel caso in cui, durante il periodo di carenza, la perdita di autosufficienza sia conseguenza diretta di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la perdita di autosufficienza. Per Assicurati di età superiore a 65 anni, è obbligatorio sottoporsi alla visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società e pertanto la copertura assicurativa è immediatamente operante (assenza di carenza).

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Samples: Contratto Di Rendita Vitalizia Anticipata

Carenza. Qualora In caso di attivazione della copertura caso morte, qualora l’Assicurato acconsenta a sottoporsi preventivamente a visita medica (compreso test HIV con esito negativo) e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Impresaall’Impresa, non viene applicato il periodo di carenzaCarenza. L’Assicurato, per ottenere l’eliminazione della carenzaCarenza, può sottoporsi alla visita medica anche successivamente alla sottoscrizione del contratto. Il costo per la visita medica è a carico dell’Impresa se l’Assicurato si sottopone alla visita medica prima della sottoscrizione del contratto. Il costo per la visita medica è a carico dell’Assicurato se lo stesso si sottopone a visita medica successivamente alla sottoscrizione del contratto. Nel caso in cui l’Assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica (e sempreché l’Impresa non ritenga indispensabile la sottoposizione dello stesso agli accertamenti sanitari), è previsto un periodo di carenzaCarenza di 6 mesi dalla data di attivazione della copertura caso morte, solo per la prestazione in caso di perdita di autosufficienza, dalla Decorrenza del contratto: ▪ di 1 anno per malattia; ▪ di 5 anni per disturbi mentali di origine organica (es. Alzheimer) e per sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata. Durante durante il periodo di carenza, in caso di stato di Non Autosufficienza, quale l’Impresa non garantisce la prestazione di rendita assicurata ma si limita - al verificarsi dell’evento assicurato - a restituire un importo pari alla somma i premi annui versati al netto delle imposte relative all’eventuale copertura complementare. Qualora la copertura caso morte sia stata attivata in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nella Proposta di appendice di polizza - l’applicazione della Carenza di 6 mesi avverrà tenendo conto delle date di conclusione dei premi versati contratti sostituiti. Nel caso in cui il capitale assicurato della copertura caso morte fosse superiore al capitale assicurato dal contratto sostituito, il periodo di Carenza trova applicazione solo per la prestazione in caso parte di perdita di autosufficienza, mentre gli eventuali premi versati per la prestazione accessoria facoltativa resteranno acquisiti dall’Impresacapitale eccedente. L’Impresa corrisponde integralmente la Rendita di non autosufficienza il capitale assicurato della copertura caso morte solo nel caso in cui, durante il periodo di carenzaCarenza, la perdita il decesso avvenga per conseguenza diretta: a) di autosufficienza sia conseguenza diretta di infortunio avvenuto una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’attivazione della copertura caso morte; c) di Infortunio avvenuto dopo l’attivazione della copertura caso morte, intendendo per infortunio Infortunio (fermo quanto disposto al punto 4.1 Esclusioni) l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la perdita morte. corrente con il pagamento dei premi, sarà corrisposta una somma pari ai premi annui versati al netto delle eventuali imposte relative alla copertura complementare. Qualora la copertura caso morte sia stata attivata in sostituzione di autosufficienzauno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nella Proposta di appendice di polizza - l’applicazione della Carenza di cinque anni per AIDS avverrà tenendo conto delle rispettive date di conclusione dei contratti sostituiti. Nel caso il capitale assicurato della copertura caso morte fosse superiore al capitale assicurato dal contratto sostituito, il periodo di Carenza trova applicazione solo alla parte di capitale eccedente. quello delle altre polizze caso morte e miste, collettive comprese, di Allianz S.p.A. aventi il medesimo assicurato, assunte senza visita medica ed ancora in vigore), l’Assicurato deve in ogni caso sottoporsi alla visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Impresa e pertanto la copertura caso morte è immediatamente operante (assenza del periodo di Carenza).

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Samples: Prodotto D’investimento Assicurativo

Carenza. Qualora l’Assicurato acconsenta a sottoporsi preventivamente a visita medica (compreso test HIV con esito negativo) e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Impresa, accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, non viene applicato il periodo di carenzaCarenza sulla copertura caso morte (o morte e Invalidità permanente). L’Assicurato, per ottenere l’eliminazione della carenzaCarenza, può sottoporsi alla visita medica anche successivamente alla sottoscrizione del contratto. Il costo per la visita medica è a carico dell’Impresa se l’Assicurato si sottopone alla visita medica prima della sottoscrizione , entro e non oltre il termine del contratto. Il costo per la visita medica è a carico dell’Assicurato se lo stesso si sottopone a visita medica successivamente alla sottoscrizione del contrattoperiodo di Carenza stesso, sostenendo i relativi Costi. Nel caso in cui l’Assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica (e sempreché l’Impresa non ritenga indispensabile la sottoposizione dello stesso agli accertamenti sanitari), è previsto viene applicato un periodo di carenzaCarenza di 12 mesi dalla data di attivazione della copertura caso morte (o morte e Invalidità permanente), solo per la prestazione in caso di perdita di autosufficienza, dalla Decorrenza del contratto: ▪ di 1 anno per malattia; ▪ di 5 anni per disturbi mentali di origine organica (es. Alzheimer) e per sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata. Durante durante il periodo di carenza, in caso di stato di Non Autosufficienza, quale l’Impresa non garantisce la prestazione di rendita assicurata ma si limita - al verificarsi dell’evento assicurato - a restituire un importo pari alla somma il premio versato nella copertura caso morte (o morte e Invalidità permanente). Qualora la copertura caso morte (o morte e Invalidità permanente) sia stata attivata in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nella Proposta di assicurazione - l’applicazione del periodo di Carenza di 12 mesi avverrà tenendo conto delle date di conclusione dei premi versati contratti sostituiti. Nel caso in cui il capitale assicurato della copertura caso morte (o morte e Invalidità permanente) fosse superiore al capitale assicurato dal contratto sostituito, il periodo di Carenza trova applicazione solo per la prestazione in caso parte di perdita di autosufficienza, mentre gli eventuali premi versati per la prestazione accessoria facoltativa resteranno acquisiti dall’Impresacapitale eccedente. L’Impresa corrisponde integralmente la Rendita di non autosufficienza il capitale assicurato della copertura caso morte (o morte e Invalidità permanente) solo nel caso in cui, durante il periodo di carenzaCarenza, il decesso o l’invalidità permanente avvenga per conseguenza diretta: ▪ di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la perdita decorrenza del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; ▪ di autosufficienza sia conseguenza diretta shock anafilattico sopravvenuto dopo l’attivazione della copertura caso morte (o morte e invalidità permanente); ▪ di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore del contrattol’attivazione della copertura caso morte (o morte e invalidità permanente), intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al punto 2.1 Esclusioni) l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la perdita morte o l’Invalidità permanente. Qualora la copertura caso morte (o morte e Invalidità permanente) sia stata attivata in sostituzione di autosufficienzauno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nella Proposta di assicurazione - l’applicazione del periodo di Carenza di 5 anni per la Sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) avverrà tenendo conto delle rispettive date di conclusione dei contratti sostituiti. Nel caso il capitale assicurato della copertura caso morte (o morte e Invalidità permanente) fosse superiore al capitale assicurato dal contratto sostituito, il periodo di Carenza trova applicazione solo alla parte di capitale eccedente.

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Samples: Prodotto D’investimento Assicurativo