CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e provvedere all’espletamento del servizio affidandolo ad altra Ditta a spese della Ditta affidataria, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento: a) gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate, a seguito di due motivate diffide formalmente notificate al domicilio del legale rappresentante della Ditta (art. 1456 c.c.); b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Ditta del servizio, senza giustificato motivo; c) l’impiego di personale non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio; d) continua ed ingiustificata violazione degli orari e dei percorsi concordati con il responsabile del servizio; e) la perdita in capo all’affidatario dei requisiti di idoneità alla professione di trasportatore di passeggeri su strada prescritti dalla legge; f) qualora l’affidatario infranga gli ordini emessi nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune; g) qualora l’affidatario non ottemperi agli obblighi stabiliti in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell’esercizio o non osservi ripetutamente le disposizioni impartite dal Comune; h) qualora l’affidatario con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti ponga in essere i presupposti e le condizioni per l’applicazione dell’art. 1676 del codice civile. Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto qualora l’amministrazione comunichi all’aggiudicatario dell’affidamento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva. E’ comunque riconosciuta all’Amministrazione la facoltà di richiedere all’aggiudicatario la corresponsione dell’importo delle penali previste dal presente Capitolato e gli ulteriori danni.
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CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere Comunale potrà procedere unilateralmente il alla risoluzione del contratto e provvedere all’espletamento del servizio affidandolo ricorrere ad altra Ditta a spese della Ditta ditta affidataria, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, salvo il risarcimento per ulteriori danni, nei seguenti casi di inadempimento:
a) gravi : • ripetute violazioni degli obblighi contrattuali contrattuali, non eliminate, tempestivamente eliminate in seguito a seguito di due motivate diffide formalmente notificate al domicilio del legale rappresentante della Ditta (art. 1456 c.c.);
b) diffida da parte dell’Amministrazione; • sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Ditta del servizio, senza giustificato motivo;
c) l’impiego cooperativa di personale uno o più servizi affidati; • impiego di persone non idoneo sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
d) ; • continua ed ingiustificata violazione degli orari e dei percorsi concordati con il responsabile stabiliti per l’effettuazione del servizio;
e) la perdita ; • subappalto del servizio; • fallimento della cooperativa/ditta o altra situazione equivalente ; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di richiesta del Comune ; • inadempimenti che hanno comportato l’applicazione da parte dell’Amministrazione in capo all’affidatario dei requisiti uno stesso anno di idoneità alla professione almeno 2 penali dell’importo per ciascuna pari ad Euro 300,00 (trecento/00); • mancato utilizzo di trasportatore lavoratori nell’esecuzione delle prestazioni, con conseguente venire meno degli obiettivi sociali prefissati di passeggeri su strada prescritti dalla legge;
f) cui all'ART. 8 del presente Capitolato D'Appalto ; La risoluzione in tali casi opera di diritto, qualora l’affidatario infranga il Comune comunichi per iscritto con raccomandata A.R. all’appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art. 1456 Codice Civile; il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti gli ordini emessi nell’esercizio del potere altri casi in cui vi sia un inadempimento di vigilanza e controllo del Comune;
g) qualora l’affidatario non ottemperi agli obblighi stabiliti in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell’esercizio o non osservi ripetutamente le disposizioni impartite dal Comune;
h) qualora l’affidatario con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti ponga in essere i presupposti e le condizioni per l’applicazione scarsa importanza ai sensi dell’art. 1676 1455 Codice Civile. Dalla comunicazione della risoluzione il Comune subentrerà all’appaltatore nella gestione del codice civilecontratto e avrà diritto di rientrare in possesso di tutti gli impianti oggetto del presente contratto, affidando il servizio ad altra cooperativa/ditta che segue in graduatoria e addebitando all’impresa inadempiente la eventuale maggior spesa sostenuta rispetto a quella derivante dal contratto risolto mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all’art. Nei suddetti casi15 e, la risoluzione si verificherà ove questo fosse insufficiente, da eventuali crediti dell’appaltatore stesso. Nel caso di diritto qualora l’amministrazione comunichi all’aggiudicatario dell’affidamento, mediante lettera raccomandata con avviso minor spesa nulla sarà dovuto all’appaltatore stesso. L’esecuzione in danno non esime comunque l’appaltatore dall’obbligo di ricevimento o PEC, che intende avvalersi risarcimento di questa clausola risolutiva. E’ comunque riconosciuta all’Amministrazione la facoltà di richiedere all’aggiudicatario la corresponsione dell’importo delle penali previste dal presente Capitolato e gli eventuali ulteriori danni. L’affidamento a terzi deve comunque essere comunicato all’appaltatore inadempiente mediante raccomandata A.R. con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato nonché dei relativi importi.
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CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’Amministrazione comunale 1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell’esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
2. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali, il contratto può essere oggetto di risoluzione da parte dell'Amministrazione comunale, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile.
3. Trascorso il termine dato nella diffida, senza che l'appaltatore abbia provveduto ad adempiere il contratto, questo si riserva intende risoluto di diritto.
4. L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e provvedere all’espletamento avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 del servizio affidandolo ad altra Ditta a spese della Ditta affidataria, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, Codice Civile nei seguenti casi di inadempimentoseguito indicati:
a) gravi violazioni degli obblighi contrattuali mancato avvio del servizio per cause non eliminate, a seguito di due motivate diffide formalmente notificate imputabili al domicilio del legale rappresentante della Ditta (art. 1456 c.c.)Comune;
b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Ditta sospensione ingiustificata del servizio, senza giustificato motivo;
c) l’impiego di personale non idoneo a garantire il livello di efficienza omesso invio al competente Ufficio comunale, prima dell'inizio del servizio, dell'elenco completo del personale con i titoli di formazione e tipologia di contratto applicato;
d) continua ed ingiustificata violazione degli orari e dei percorsi concordati con il responsabile omessa presentazione al competente Ufficio comunale, prima dell'inizio del servizio;, di copia delle polizze assicurative alla cui stipula l'aggiudicatario è tenuto a norma del presente capitolato; Comune di Terracina Dipartimento V
e) la perdita in capo all’affidatario dei requisiti omessa sostituzione, a richiesta del Comune, del personale impegnato nel servizio a seguito di idoneità alla professione accertamento di trasportatore di passeggeri su strada prescritti dalla leggeinadeguatezza professionale;
f) qualora l’affidatario infranga gli ordini emessi nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comuneomessa attuazione dell'offerta migliorativa;
g) qualora l’affidatario non ottemperi danni agli obblighi stabiliti in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell’esercizio utenti del servizio o non osservi ripetutamente le disposizioni impartite dal Comunea terzi dovuti a comportamenti dolosi o gravemente negligenti del personale dell'appaltatore;
h) qualora l’affidatario con le sue inadempienze nei confronti danni ai locali, dovuti a comportamenti dolosi o gravemente negligenti del personale dell'appaltatore;
i) inadempimento delle norme relative al personale dipendente e mancata applicazione dei propri dipendenti ponga contratti collettivi;
j) intossicazione alimentare dovuta ad accertata imperizia e/o negligenza della ditta;
k) inadempimento delle norme igienico-sanitarie;
l) utilizzo di derrate alimentari in essere i presupposti e le condizioni per l’applicazione dell’art. 1676 del codice civile. Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto qualora l’amministrazione comunichi all’aggiudicatario dell’affidamento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva. E’ comunque riconosciuta all’Amministrazione la facoltà di richiedere all’aggiudicatario la corresponsione dell’importo violazione delle penali norme previste dal contratto e dai relativi allegati;
m) inosservanza del divieto di subappalto e cessione del contratto rispetto alla disciplina contenuta nell'art.11 del presente Capitolato capitolato;
n) inosservanza grave e gli ulteriori dannireiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato;
o) inadempimento delle norme sulla sicurezza del servizio e dei luoghi di lavoro;
p) cumulo di almeno tre penalità applicate ai sensi del presente capitolato;
q) sopravvenuto verificarsi a carico dell'aggiudicatario di una delle condizioni la cui sussistenza, a norma dell'art 80 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., esclude il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
r) omesso rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010;
s) omessa reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine dato dall'Amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni;
t) violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 18 dicembre 2013, n. 475 ; Comune di Terracina Dipartimento V
u) negli altri casi di risoluzione espressamente previsti dal presente capitolato e dall'art.108 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.
v) applicazione di 3 penali per la stessa violazione ;
x) ulteriore inadempienza dell’Impresa dopo la comminazione di 10 penalità complessive;
y) mancata previsione e/o sostituzione delle figure professionali previste dall’art. 18;
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto