CAUSA DI FORZA MAGGIORE. 1. L’adempimento degli obblighi di ciascuna Parte potrà essere sospeso per tutto il tempo durante il quale detta Parte sia impedita a tale adempimento dal verificarsi di avvenimenti di carattere straordinario, che le Parti non avrebbero potuto prevedere né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva: guerre, sommosse, tumulti, atti di terrorismo, pandemie, espropri o requisizioni di attrezzature o installazioni, sabotaggi, incendi, alluvioni, terremoti, scioperi, non dovuti al fatto della Parte che invoca la presente disposizione, ovvero norme di legge e decisioni di autorità che abbiano gli effetti di cui al presente comma, ovvero altre circostanze che comportino impossibilità sopravvenuta delle prestazioni ai sensi dell'art. 1463 c.c. o eccessiva onerosità delle stesse ai sensi dell’art. 1467 c.c. 2. Al verificarsi di una di dette circostanze, qualora l’Appalto non possa più trovare regolare esecuzione, le Parti potranno rinegoziare secondo buona fede le condizioni del rapporto contrattuale o, in alternativa, procedere alla sua risoluzione. 3. È fatta, in ogni caso, salva la facoltà di recedere dal Contratto per la Parte alla quale viene riconosciuto tale diritto.
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CAUSA DI FORZA MAGGIORE. 1. L’adempimento degli obblighi di ciascuna Parte potrà essere sospeso per tutto il tempo durante il quale detta Parte sia impedita a tale adempimento dal verificarsi di avvenimenti di carattere straordinario, che le Parti non avrebbero potuto prevedere né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, tra cui, in via esemplificativa ma e non esaustiva: guerre, sommosse, tumulti, atti di terrorismo, pandemie, espropri o requisizioni di attrezzature o installazioni, sabotaggi, incendi, alluvioni, terremoti, scioperi, non dovuti al fatto della Parte che invoca la presente disposizione, ovvero norme di legge e decisioni di autorità che abbiano gli effetti di cui al presente comma, ovvero altre circostanze che comportino impossibilità sopravvenuta delle prestazioni ai sensi dell'art. 1463 c.c. o eccessiva onerosità delle stesse ai sensi dell’art. 1467 c.c.
2. Al verificarsi di una di dette circostanze, qualora l’Appalto non possa più trovare regolare esecuzione, le Parti potranno rinegoziare secondo buona fede le condizioni del rapporto contrattuale o, in alternativa, procedere alla sua risoluzione.
3. È fatta, in ogni caso, salva la facoltà di recedere dal Contratto per la Parte alla quale viene riconosciuto tale diritto.
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